A seguito del parere favorevole espresso in data 10 ottobre 2000 dall'organismo di coordinamento dei Comitati di settore sul testo dell'Accordo Collettivo Quadro di Interpretazione Autentica dell'art. 1 comma 3 - Parte seconda - dell'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998 nonché della positiva certificazione della Corte dei Conti, in data 5 febbraio 2001 sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo Accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 13 febbraio 2001, alle ore 12,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
L'Aran nella persona dell'avv. Guido Fantoni quale presidente f.f. firmato
ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali:
Cisl firmato
Cgil firmato
Uil firmato
Confsal firmato
Cisal firmato
Rdb Cub firmato
Al termine della riunione le parti sopraindicate hanno sottoscritto l'Accordo Collettivo Quadro per l'integrazione e modifica dell'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998, nel testo che segue.
ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL' ART. 1 COMMA 3 - PARTE SECONDA - DELL'ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE STIPULATO IL 7 AGOSTO 1998
Art. 1 - Clausola di interpretazione autentica
1. Con riguardo all'art. 1, comma 3, Parte seconda
- dell'Accordo Quadro per la elezione delle Rsu, stipulato il 7 agosto
1998, le parti concordano che le Rsu che nel corso del triennio dalla loro
elezione decadono, oltre che per le ragioni indicate nell'art. 7 - Parte
prima - dell'accordo medesimo, anche per altri motivi vadano rielette entro
i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le
procedure entro cinque giorni da quest'ultima.
2. Nell'attesa della rielezione, le relazioni sindacali
proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti
collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle Rsu
rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi
questa avverrà da parte dei componenti della Rsu rimasti in carica
e delle OO.SS. di categoria sopracitate.
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