TRA
LA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE TRATTANTE PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO NAZIONALE
E
I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RISULTANTI DALL’ALLEGATO
1) AL PRESENTE CONTRATTO
PREMESSO CHE
- l’art. 37, comma 1, lett. e) del C.C.N.L. 1°.3.2002 - area V -
della dirigenza scolastica - indica tra le voci che compongono la struttura
della retribuzione dei dirigenti scolastici la retribuzione di risultato;
- l’art. 27 del C.C.N.L, al 1° e 2° comma, prevede rispettivamente
che i dirigenti scolastici rispondano in ordine ai risultati e che le prestazioni,
le competenze organizzative e il livello di conseguimento degli obiettivi
assegnati siano valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie stabilite
dall’art. 1 del d.lgs. 30.7.1999, n. 286;
- i risultati dell’attività dirigenziale sono accertati con
i meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione di cui all’art.
27 del C.C.N.L.;
- l’art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30-7-1999 n. 286 prevede
i seguenti principi per il procedimento valutativo delle prestazioni dirigenziali:
· conoscenza dell’attività del valutato da parte del
valutatore di prima istanza;
· approvazione o verifica della valutazione da parte del valutatore
di seconda istanza;
· partecipazione al procedimento del valutato.
viene sottoscritta l’allegata sequenza contrattuale relativa al personale
dirigente dell’area V della dirigenza scolastica per il periodo 1°
settembre 2000 - 31 dicembre 2001.
Art. 1 - Campo di applicazione della sequenza contrattuale
1. La presente sequenza contrattuale, in attuazione dell’art. 7, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. del 1.3.2002 e dell’art. 7, comma 5, del contratto integrativo nazionale del 23.9.2002, disciplina i criteri generali per l’assegnazione della retribuzione di risultato.
2. Nel testo della presente sequenza contrattuale il riferimento al
C.C.N.L. del 1.3.2002 è riportato come C.C.N.L. e il riferimento
al contratto integrativo nazionale del 23.9.2002 è riportato come
C.I.N.
Art. 2 - Contrattazione integrativa regionale
1. Ove non siano stati assunti i provvedimenti contemplati all’art.
27, commi 8 e seguenti del C.C.N.L., a ciascun dirigente scolastico è
corrisposta, nei limiti delle risorse disponibili, una retribuzione annua
di risultato nella misura di cui all’art. 44 del C.C.N.L.
In relazione alla disponibilità di risorse, l’importo della
retribuzione di risultato è incrementato, in base agli esiti della
valutazione del dirigente, come previsti dal sistema di valutazione quale
si configurerà a seguito della verifica dei risultati della sperimentazione.
2. Gli importi della retribuzione di risultato vengono determinati in
sede di contrattazione integrativa regionale.
Art. 3 - Disposizione transitoria
1. In assenza di un sistema di valutazione per l’anno scolastico 2002/2003 e considerato il carattere sperimentale del processo di valutazione per l’anno scolastico 2003/2004, in prima applicazione per tali anni scolastici, la retribuzione di risultato viene erogata a ciascun dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall’art. 4, comma 4 del C.I.N., nella misura del venti per cento del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, salvo casi di acclarata responsabilità formalizzata in atti per il 2002/2003 o, anche, per il 2003/2004, di assunzione dei provvedimenti contemplati all’art. 27, commi 8 e seguenti del C.C.N.L.
Allegato 1)
PARTI CHE SOTTOSCRIVONO LA SEQUENZA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI SCOLASTICI
PARTE DATORIA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
__________________________ ________________________
F.to Giuseppe COSENTINO
F.to Francesco PAGLIUSO
F.to CGIL-SCUOLA
F.to CISL-SCUOLA
F.to UIL-SCUOLA
F.to SNALS-SCUOLA
F.to CIDA-ANP
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