Disciplina sperimentale di conciliazione ed arbitrato per il personale del comparto Scuola
Al termine è stata sottoscritta la seguente
preintesa nel testo seguente
Art. 1 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie individuali di lavoro previsto dall'articolo 65, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre
che secondo le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo
e dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione
e arbitrato del 23 gennaio 2001, sulla base di quanto previsto dai successivi
commi del presente articolo .
2. Presso le articolazioni territoriali del Ministero
dell'Istruzione viene istituito un ufficio con compiti di segreteria per
le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso
un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.
3. La richiesta del tentativo di conciliazione,
sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso
dell'amministrazione competente e presso l'ufficio territoriale di cui
al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti le materia della
mobilità e delle assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo
indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo
di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio
di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene
lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare,
decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.
4. La richiesta deve indicare:
• le generalità del richiedente, la natura
del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
• il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni
riguardati la procedura di conciliazione;
• l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni
poste a fondamento della richiesta;
• qualora il lavoratore non intenda presentarsi
personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, al
quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento
del tentativo di conciliazione.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta
l'amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi
con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario deposita
nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria
e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito
l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere
di conciliare. La comparizione della parti per l'esperimento del tentativo
di conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio di segreteria
di cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi al
deposito delle osservazioni dell'amministrazione. L'ufficio di segreteria
provvederà, all'atto della comparizione, all'identificazione dei
soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata
nel verbale di cui ai commi 6 e 7.
6. Qualora la soluzione della controversia prospettata
riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni, l'amministrazione
deve pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2,
contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo
da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del
contenzioso in atto e di far pervenire all'amministrazione loro eventuali
osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo
caso il termine per il deposito delle osservazione da parte dell'amministrazione
è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi
nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se
il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto
dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto
del giudice del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411 del codice
di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio
di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di una
associazione sindacale, presso la direzione provinciale del lavoro competente,
che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale
ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile per la dichiarazione
di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione
è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto
dall'art. 66, comma 7, del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165. Nelle
more dell'acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale
di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti
per la soluzione della controversia.
8. In caso di mancato accordo tra le parti l'ufficio
di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che,
sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse
o di un'associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale
del lavoro.
9. Qualora l'Amministrazione non depositi nei termini
le proprie osservazioni, l'ufficio di cui al comma 2 convocherà
comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora
l'amministrazione non si presenti all'udienza di trattazione sarà
comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo
non riuscito di conciliazione, che sarà depositato presso la competente
Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente
comma 8.
10. Nei confronti del rappresentante della pubblica
amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
trova applicazione, in materia di responsabilità amministrativa,
quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2 - Arbitrato
1. Le parti, possono concordare di deferire la decisione
di una controversia di lavoro ad un arbitro unico, scelto di comune accordo,
appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 5, comma 4 ,del CCNQ
sottoscritto il 23 gennaio 2001.
Art. 3 - Modalità di designazione dell'arbitro
1. La richiesta di compromettere in arbitri la controversia
deve essere comunicata all'altra parte secondo le modalità previste
dall'art. 3 del CCNQ del 23 gennaio 2001. Entro il termine di 10 giorni
la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità
previste dall'art. 3 del CCNQ, se intende o meno accettare la proposta.
Se la proposta è accettata entro i successivi 10 giorni le parti
procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente
alle categorie previste dall'art. 5 comma 4 del CCNQ.
In caso di mancato Accordo, entro lo stesso termine,
si procederà alla presenza delle parti e presso la camera arbitrale
competente, all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto nell'ambito della
lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5 comma 2 del CCNQ 23 gennaio
2001.
Ciascuna delle parti può decidere di revocare
il consenso prima dell'estrazione a sorte degli arbitri, fatto salvo quanto
previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall'articolo 6, comma 2, del
CCNQ 23 gennaio 2001.
2.Ciascuna delle parti può rifiutare l'arbitro
sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità
entro il quarto grado con l'altra parte o motivi non sindacabili di incompatibilità
personale. Un secondo rifiuto consecutivo comporta la rinuncia all'arbitrato,
ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria.
3. L'atto di accettazione dell'incarico da parte
dell'arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera
arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 del CCNQ
del 23 gennaio 2001, entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata,
sotto pena di nullità del procedimento.
4. Le parti possono concordare che il procedimento
si svolga presso la camera arbitrale regionale oppure dandone immediata
comunicazione alla medesima, presso l'istituzione cui appartiene l'interessato.
5. Si applicano per l'arbitrato le procedure
previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 gennaio 2001.
Art. 4 - Norma transitoria
1. Essendo già in corso all'atto della sottoscrizione
del presente contratto le procedure per la mobilità del personale
della scuola relativa all'anno scolastico 2001-2002, alle controversie
individuali di lavoro relative a tali procedure, al fine di evitare diversità
di trattazione in relazione alla data di stipula del presente contratto,
continuerà ad essere applicata la disposizione transitoria di cui
all'articolo 45, comma 25, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Gli interessati potranno, quindi, proporre ricorso al Ministro dell'istruzione
che deciderà su conforme parere degli appositi consigli per il contenzioso
del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, come previsto dall'articolo
484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 5 - Norma finale
1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo
si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23 gennaio 2001 ed alle disposizioni
del decreto legislativo 165/2001.
2. La disciplina prevista dal presente accordo resta
in vigore fino al 31 dicembre 2003.
Home Page |
---|