Le parti hanno convenuto di sottoscrivere il seguente testo di interpretazione autentica della norma:
“ L’art. 37, comma 3, del CCNL del 24 luglio 2003 del comparto
scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale
assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente
la sospensione delle lezioni, qualora l’assenza del titolare venga effettuata,
senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi
da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e
cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi la ripresa delle
medesime.
Rileva, pertanto, esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle
predette circostanze, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del
titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative
dell’assenza del titolare medesimo”.
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