Accordo di “interpretazione autentica” dell’art. 37 comma 3 del CCNL 24 luglio 2003 sottoscritto in data 30 marzo 2006 da Aran, FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Suola e Snals.

Le parti hanno convenuto di sottoscrivere il seguente testo di interpretazione autentica della norma:

“ L’art. 37, comma 3, del CCNL del 24 luglio 2003 del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l’assenza del titolare venga effettuata, senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi la ripresa delle medesime.
Rileva, pertanto, esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.


HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999