Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca e le OO. SS. CGIL CISL UIL SNALS firmatarie dei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola, sull’individuazione
dei criteri per la collocazione e la riconversione professionale del personale
Insegnante Tecnico-Pratico ed assistente di cattedra transitato dagli Enti
Locali allo Stato con la qualifica di Insegnante Tecnico-Pratico
Il giorno 21 del mese di dicembre 2001, tra il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e le Organizzazioni Sindacali CGIL,
CISL, UIL e SNALS firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
del comparto scuola
PREMESSO
che la legge 3 maggio 1999, nr.124, all’art.8 prevede il trasferimento
allo Stato del personale degli enti locali in servizio nelle istituzione
scolastiche ed in particolare, ai commi 3, 4 e 5, l’inquadramento nel ruolo
degli insegnanti tecnico pratici del personale proveniente dagli enti locali
che riveste il profilo di insegnante tecnico pratico o di assistente di
cattedra, appartenente al livello VI nell’ordinamento dei medesimi enti
locali;
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
-
Il presente accordo si applica al personale insegnante tecnico pratico
o assistente di cattedra transitato dagli Enti Locali allo Stato con qualifica
di insegnante tecnico pratico, in possesso di titolo di studio di secondo
grado.
Al personale non in possesso del titolo di studio di secondo grado
si applicheranno le disposizioni contenute nell’ipotesi di accordo in sede
ARAN, sottoscritto in data 28 settembre 2001 ed in
corso di definizione.
-
Il personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra transitato
dagli Enti Locali allo Stato con qualifica di insegnante tecnico pratico
viene mantenuto nella sede attuale di servizio per lo svolgimento delle
attività finora svolte. Il predetto personale partecipa, a domanda,
alle operazioni di mobilità in base alle norme contenute nel contratto
collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A.
-
L’Amministrazione si impegna ad effettuare il puntuale censimento delle
attività di laboratorio svolte da tale personale, al fine dell’accertamento
dei relativi insegnamenti nell’organico di fatto e di consentire al personale
in servizio su tali insegnamenti la mobilità territoriale sull’organico
di fatto dell’anno scolastico 2002/2003.
-
Sulla base del censimento di cui al precedente punto 3 ed in relazione
ai titoli di studio già accertati, l’Amministrazione effettuerà
corsi di riqualificazione per il personale in possesso dei relativi titoli
di studio e specifici corsi di riconversione per il restante personale
al fine di attribuire loro l’assegnazione ad una classe di concorso.
Al personale che presta effettivo servizio su insegnamenti derivanti
da sperimentazione o da progetto autorizzato che trovino corrispondenza
in quelli previsti dalla Tabella C allegata al DM 39/98, secondo lo specifico
allegato al C.C.N.D. viene riconosciuta l’idoneità nella classe
di concorso in cui sono compresi gli insegnamenti di cui sopra..
Le parti si impegnano ad effettuare periodiche verifiche sull’attuazione
della presente intesa.
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