Norme generali sull'istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale
Art. 1 - Sistema educativo di istruzione e di
formazione
1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione
è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona
umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze
e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola
e genitori e nel rispetto delle scelte educative della famiglia, in coerenza
con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo
i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto
l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere
elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze,
attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti
con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni
locali, nazionale ed europea.
2. Il sistema educativo di istruzione e di formazione
si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende
la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo
ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione
e della formazione professionale.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Repubblica assicura
a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni
ovvero sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno
di età. L'attuazione di tale diritto si realizza nel primo ciclo,
nel sistema dei licei e nel sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base
nazionale, a norma dell'articolo 117 secondo comma lett. m) della Costituzione
e mediante i regolamenti di cui all'articolo 17 comma 2 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. La fruizione dell'offerta
di istruzione e formazione costituisce un dovere sanzionato ai sensi degli
articoli 113 e 114 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione
si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 2 - Scuola dell'infanzia
1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale,
concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo
e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità
di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e opera per
assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative;
nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini.
2. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia
e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità
educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
3. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta
formativa di cui al comma 1 e garantisce la possibilità di frequentare
la scuola dell'infanzia. Alla scuola dell'infanzia possono iscriversi le
bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento.
Art. 3 - Primo ciclo di istruzione
1. Il primo ciclo di istruzione è costituito
dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria
di primo grado della durata di 3 anni. Esso è organizzato in periodi
didattici biennali, il terzo dei quali assicura il raccordo educativo e
didattico tra la scuola primaria e quella secondaria di primo grado. E'
assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con
il secondo ciclo. Alla scuola primaria si iscrivono le bambine e i bambini
che compiono i 6 anni di età entro il 31 agosto. Possono iscriversi
anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento.
2. La scuola primaria, a partire dall'esperienza
degli allievi, persegue:
a) l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze
e delle abilità di base, fino alle prime sistemazioni logico-critiche;
b) l'apprendimento dei mezzi espressivi, inclusa
l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione Europea oltre alla
lingua italiana e l'alfabetizzazione tecnologica;
c) la valorizzazione delle capacità relazionali
e di orientamento nello spazio e nel tempo;
d) l'educazione ai princìpi fondamentali
della convivenza civile.
3. La scuola secondaria di primo grado, attraverso
l'approfondimento delle discipline di studio, organizza ed accresce le
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale
e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica
e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo;
cura la dimensione sistematica delle discipline e sviluppa progressivamente
le competenze e le capacità di scelta individuali fornendo strumenti
adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione.
Introduce, inoltre, lo studio di una seconda lingua dell'Unione Europea
oltre a quanto previsto al comma 2 lettera b).
4. Il primo ciclo di istruzione si conclude con
un esame di Stato, dal quale emerge anche una indicazione orientativa non
vincolante per la successiva scelta di istruzione e di formazione. Il superamento
dell'esame di Stato costituisce titolo di accesso al sistema dei licei
e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale.
Art. 4 - Secondo ciclo di istruzione e di formazione
1. Il secondo ciclo è finalizzato alla crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere,
il fare e l'agire. La riflessione critica su di essi sviluppa l'autonoma
capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale
e sociale e identifica il carattere secondario del ciclo.
2. Il secondo ciclo è costituito dal sistema
dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale.
Dal quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono
conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato.
3. Il sistema dei licei comprende i licei: artistico,
classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle
scienze umane. I licei artistico, economico e tecnologico si articolano
in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi. Il liceo
ha durata quinquennale. L'attività didattica si sviluppa in due
periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare
e prevede altresì l'approfondimento e la verifica delle conoscenze
e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale
e professionale del corso di studi.
4. I licei si concludono con un esame di Stato,
il cui superamento dà titolo all'accesso all'università,
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'istruzione e
formazione tecnica superiore.
5. Ferma restando la competenza regionale in materia
di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione
e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali
e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali
di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti
ai livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 1 comma 3. Le
modalità di accertamento della rispondenza, anche ai fini della
spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche nell'Unione
Europea, sono definite con i regolamenti di cui all'articolo 8. I titoli
e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e
formazione tecnica superiore.
6. I titoli e le qualifiche conseguite al termine
dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale
di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato,
utile anche ai fini dell'accesso di cui al comma 4 previa frequenza di
apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università.
7. E' garantita la possibilità di passare
dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione
di una preparazione adeguata alla nuova scelta. La frequenza positiva di
qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti
certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa
degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi
di cui al comma 2.
8. Nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze
formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di
inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali
e dei servizi, possono essere riconosciuti con specifiche certificazioni
di competenza, rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative.
9. I licei e le istituzioni formative del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente
con le Università, con il sistema dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica
superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di
studi, specifiche modalità per l'approfondimento e la verifica delle
conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio
universitari, dell'alta formazione, e ai percorsi dell'istruzione e formazione
tecnica superiore.
Art. 5 - Alternanza scuola lavoro
I corsi del secondo ciclo, per gli studenti che
hanno compiuto il quindicesimo anno di età, possono essere realizzati
anche in alternanza scuola lavoro. I percorsi in alternanza comprendono
periodi di tirocinio e stage presso le imprese. Il Governo è delegato
ad emanare, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e con il Ministro delle Attività Produttive, sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte
alla disciplina del percorso di formazione in alternanza, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni
sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa,
sulla base di convenzioni con imprese o enti disponibili ad accogliere
gli studenti per periodi di formazione che non costituiscono rapporto individuale
di lavoro;
b) prevedere che la convenzione tra l'istituto e
le imprese possa comprendere un contributo da parte delle imprese o enti
medesimi, finalizzato anche all'erogazione di borse di studio agli studenti.
Art. 6 - Valutazione degli apprendimenti e della
qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione
1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti
degli allievi e la certificazione delle competenze acquisite sono affidate
ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate.
2. Ai fini del progressivo miglioramento della qualità
del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto Nazionale per la
Valutazione del Sistema di Istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche
sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità
complessiva dell'offerta formativa.
3. L'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione
considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso del
ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove
predisposte e gestite dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema
di Istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del
corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.
Art. 7 - Formazione degli insegnanti
1. La formazione iniziale dei docenti della scuola
dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo è di pari dignità
e durata e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica,
il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
della legge 2 agosto 1999, n. 264. La programmazione degli accessi ai corsi
stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge,
sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli
organici delle istituzioni scolastiche.
2. Con uno o più decreti, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in
deroga alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 2 e 6, comma 4 del
decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, sono individuate le classi
dei corsi di laurea specialistica, interfacoltà o interuniversitari,
finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui al comma 1. I decreti
stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione
scolastica degli alunni in condizione di handicap. La formazione iniziale
dei docenti può prevedere stage all'estero.
3. L'accesso al corso di laurea specialistica per
la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti
minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione, nel
decreto di cui al comma 4 e all'adeguatezza della personale preparazione
dei candidati, verificata dagli Atenei.
4. L'esame finale per il conseguimento della laurea
specialistica di cui al comma 2, ha valore di esame di Stato e abilita
all'insegnamento in uno o più insegnamenti individuati con decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
5. Coloro che abbiano conseguito la laurea specialistica
per la formazione degli insegnanti di cui al comma 2, ai fini dell'accesso
nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche,
svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche
attività di tirocinio di durata almeno biennale. A tal fine e per
la gestione dei corsi di cui al comma 2, le Università definiscono
nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di
un'apposita struttura di Ateneo per la formazione degli insegnanti, cui
sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni
scolastiche.
6. Le strutture di cui al comma 5 curano anche la
formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni
di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
Art. 8 - Disposizioni finali e attuative
1. All'attuazione della presente legge si provvede,
sulla base delle norme generali da essa recate, mediante uno o più
regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117 sesto comma della Costituzione
e dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull'attuazione
della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Per l'anno scolastico 2002/2003 possono iscriversi
al primo anno della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono
i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003.
4. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 è abrogata.