Bozza di Disegno di legge dell'11 gennaio 2002

Norme generali sull'istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

Art. 1 - Sistema educativo di istruzione e di formazione
1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori e nel rispetto delle scelte educative della famiglia, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
2. Il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni ovvero sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. L'attuazione di tale diritto si realizza nel primo ciclo, nel sistema dei licei e nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale, a norma dell'articolo 117 secondo comma lett. m) della Costituzione e mediante i regolamenti di cui all'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere sanzionato ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 2 - Scuola dell'infanzia
1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e opera per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini.
2. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
3. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia. Alla scuola dell'infanzia possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 3 - Primo ciclo di istruzione
1. Il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3 anni. Esso è organizzato in periodi didattici biennali, il terzo dei quali assicura il raccordo educativo e didattico tra la scuola primaria e quella secondaria di primo grado. E' assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo. Alla scuola primaria si iscrivono le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 agosto. Possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
2. La scuola primaria, a partire dall'esperienza degli allievi, persegue:

a) l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base, fino alle prime sistemazioni logico-critiche;
b) l'apprendimento dei mezzi espressivi, inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione Europea oltre alla lingua italiana e l'alfabetizzazione tecnologica;
c) la valorizzazione delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
d) l'educazione ai princìpi fondamentali della convivenza civile.

3. La scuola secondaria di primo grado, attraverso l'approfondimento delle discipline di studio, organizza ed accresce le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline e sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta individuali fornendo strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione. Introduce, inoltre, lo studio di una seconda lingua dell'Unione Europea oltre a quanto previsto al comma 2 lettera b).
4. Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale emerge anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta di istruzione e di formazione. Il superamento dell'esame di Stato costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Art. 4 - Secondo ciclo di istruzione e di formazione
1. Il secondo ciclo è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire. La riflessione critica su di essi sviluppa l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale e identifica il carattere secondario del ciclo.
2. Il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Dal quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato.
3. Il sistema dei licei comprende i licei: artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane. I licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi. Il liceo ha durata quinquennale. L'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento e la verifica delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
4. I licei si concludono con un esame di Stato, il cui superamento dà titolo all'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'istruzione e formazione tecnica superiore.
5. Ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 1 comma 3. Le modalità di accertamento della rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche nell'Unione Europea, sono definite con i regolamenti di cui all'articolo 8. I titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.
6. I titoli e le qualifiche conseguite al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini dell'accesso di cui al comma 4 previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università.
7. E' garantita la possibilità di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 2.
8. Nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, possono essere riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza, rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative.
9. I licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le Università, con il sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento e la verifica delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, e ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

Art. 5 - Alternanza scuola lavoro
I corsi del secondo ciclo, per gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, possono essere realizzati anche in alternanza scuola lavoro. I percorsi in alternanza comprendono periodi di tirocinio e stage presso le imprese. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro delle Attività Produttive, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina del percorso di formazione in alternanza, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o enti disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di formazione che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;
b) prevedere che la convenzione tra l'istituto e le imprese possa comprendere un contributo da parte delle imprese o enti medesimi, finalizzato anche all'erogazione di borse di studio agli studenti.

Art. 6 - Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione
1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli allievi e la certificazione delle competenze acquisite sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate.
2. Ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa.
3. L'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 7 - Formazione degli insegnanti
1. La formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo è di pari dignità e durata e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche.
2. Con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 2 e 6, comma 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, interfacoltà o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui al comma 1. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap. La formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero.
3. L'accesso al corso di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione, nel decreto di cui al comma 4 e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli Atenei.
4. L'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui al comma 2, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento in uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
5. Coloro che abbiano conseguito la laurea specialistica per la formazione degli insegnanti di cui al comma 2, ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio di durata almeno biennale. A tal fine e per la gestione dei corsi di cui al comma 2, le Università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di Ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche.
6. Le strutture di cui al comma 5 curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

Art. 8 - Disposizioni finali e attuative
1. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117 sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Per l'anno scolastico 2002/2003 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003.
4. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 è abrogata.