OGGETTO:
Elezioni RSU. Ulteriori
chiarimenti a seguito nota 25 settembre 1998, n. 5831.
Facendo seguito alla nota in oggetto
e tenuto conto dei numerosi quesiti - sia telefonici che scritti - pervenuti
da parte delle organizzazioni sindacali e delle amministrazioni per ottenere
chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento delle elezioni
delle rappresentanze sindacali del personale, questa Agenzia ritiene opportuno
integrare le note già inviate con le seguenti ulteriori indicazioni.
1) ADESIONI
Le organizzazioni sindacali non rappresentative
(ossia quelle che non sono ricomprese nelle tabelle allegato da 2 a 9 del
CCNQ del 7 agosto sulle prerogative sindacali) devono presentare la dichiarazione
di adesione all'accordo quadro sulla costituzione delle RSU direttamente
nella sede dove presentano la lista. Questa Agenzia non deve espletare
nessuna attività di certificazione nei loro confronti e la comunicazione
eventualmente inviata all'ARAN ha mero valore conoscitivo.
2) ELENCO DEI DIPENDENTI ED ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
L'elenco dei dipendenti deve riportare
tutti coloro che sono in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
al 30 settembre 1998. Il personale assunto dopo tale data esercita il diritto
di voto senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo
dei componenti la RSU.
Il personale comandato o fuori ruolo
ha solo elettorato attivo, fatta salva l'eccezione negli enti di nuova
istituzione costituiti interamente da personale non ancora inquadrato come
già indicato nella nota del 25 settembre 1998.
Il personale comandato o fuori ruolo
ha l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza se con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato. Detto personale può, invece, essere
componente del seggio elettorale quale scrutatore o presidente.
3) PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Il presentatore di lista può
essere un dirigente sindacale aziendale, territoriale o nazionale ovvero
un dipendente delegato dalla organizzazione sindacale presentatrice. La
delega deve essere allegata alla lista.
Il presentatore di lista non può
essere un dipendente con qualifica dirigenziale poichè appartenente
ad un'altra area di contrattazione dove attualmente non si procede all'elezione
delle RSU.
Qualora, invece, il presentatore sia
un dirigente sindacale appartenente alle qualifiche dirigenziali, la presentazione
della lista avviene correttamente se tale soggetto ricopre la carica di
dirigente all'interno dell'organizzazione di categoria del comparto
interessata alla presentazione di lista.
La data di ricezione delle liste (che
potrebbero pervenire anche per posta) - per individuarne l'ordine di arrivo
- deve risultare o dal protocollo dell'amministrazione o della commissione.
L'ammissione della lista è compito della Commissione elettorale
e non dell'amministrazione. La firma del presentatore deve essere autenticata
in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge.
4) CANDIDATI
L'accordo del 7 agosto 1998 non prevede
che il candidato debba dichiarare espressamente l'accettazione della propria
candidatura. Tale circostanza fa ritenere che la mancata accettazione espressa
non costituisce motivo di esclusione. Pertanto eventuali decisioni difformi
da parte di qualche commissione elettorale dovranno essere rettificate.
5) INCOMPATIBILITA'
L'accordo del 7 agosto 1998 prevede
espressamente che il presentatore di lista ed il componente della commissione
elettorale non possono essere candidati e non enuncia altre incompatibilità:
pertanto si ritiene che i sottoscrittori della lista possano essere candidati.
6) COMMISSIONE ELETTORALE:
I componenti della commissione elettorale,
ai sensi dell'art. 5, parte seconda, dell'accordo del 7 agosto 1998 devono
essere dipendenti dell'amministrazione. Nel caso in cui sia prevista nel
comparto una pluralità di sedi delle RSU nella stessa struttura
(ad es. per i Ministeri, gli enti pubblici non economici) il componente
della commissione elettorale potrà anche essere un dipendente di
ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU purchè
in servizio presso la medesima sede di lavoro.
Il numero di componenti minimo per
l'insediamento della commissione elettorale è indicato nel punto
2) della nota 25 settembre 1998 nel paragrafo intitolato "La commissione
elettorale". Qualora presso una sede di RSU con numero superiore a
15 dipendenti venga presentata una sola lista ovvero solo una delle organizzazioni
sindacali presentatrici di liste designi il componente della commissione,
si applica quanto previsto dalla stessa nota per le sedi con numero di
dipendenti inferiore a 15.
7) LUOGO E GIORNI DELLE VOTAZIONI .
I luoghi delle votazioni (vale a dire
i seggi) sono definiti dalla commissione elettorale in ragione della dislocazione
degli uffici che fanno capo alla sede di elezione della RSU (alias collegio
elettorale). Si confronti a tal fine il fac - simile del verbale riassuntivo
delle elezioni che deve essere inviato all'ARAN dove nel riquadro - dopo
le notizie anagrafiche - con il termine "Collegio" si fa riferimento alla
sede di elezione della RSU. I riquadri che seguono in orizzontale (numerati
a titolo esemplificativo da 1 a 5 ) sono da intendersi riferiti ai singoli
seggi elettorali, i cui voti devono confluire nel collegio elettorale.
Spetta alla commissione definire dove
vota il personale in missione ed il personale distaccato.
Gli accordi integrativi di comparto,
già siglati ed inviati alle amministrazioni (alle quali le commissioni
potranno chiedere copia) prevedono che le operazioni di voto possano essere
anticipate al primo dei tre giorni ad esse dedicato. Infatti allo scrutinio
è destinato solo il quarto giorno uguale in tutti i comparti e,
cioè, il 26 novembre 1998. Le commissioni elettorali potranno assumere
analoghe soluzioni ove i contratti integrativi non sono stati stipulati.
Alla commissione spetta, inoltre,
di definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed in
particolare per l'ultimo giorno di votazione, avvertendone con pubblicità
nell'albo dell'amministrazione, tutti i dipendenti nei termini previsti
dall'art. 11, parte seconda, dell'accordo quadro.
8) ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
A chiarimento di quanto previsto dall'art.
2 e dall'art. 17, comma 3, parte seconda, nonchè dalla tabella allegato
n. 2 dell'accordo del 7 agosto 1998, per ciò che attiene alla validità
delle elezioni ("quorum") si deve fare riferimento al numero dei votanti,
mentre, per l'attribuzione dei seggi, si deve correttamente fare riferimento
al numero dei voti validamente espressi (schede valide) .
La commissione autorizza l'apertura
delle urne per lo scrutinio nei vari seggi solo dopo aver proceduto alla
verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale
In caso di parità di voti riportati
da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono
attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di
preferenze.
9) ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
Le amministrazioni sono chiamate al
massimo sforzo organizzativo per favorire il successo delle elezioni e
a tal fine devono puntualmente adempiere ai compiti loro spettanti, che
tuttavia, non includono attività provvedimentali nè di controllo
relative all'ammissibilità delle liste o ai compiti della commissione
elettorale. Al fine di favorire l'informazione, le amministrazioni sono
pregate di fornire alle commissioni, oltre il materiale previsto, anche
copia di tutte le note di chiarimento inviate dall'ARAN nonchè gli
accordi più volte citati.
Come già indicato nella nota
del 25 settembre 1998, l'importanza delle elezioni delle RSU comporta da
parte delle amministrazioni l'utilizzazione di ogni forma di flessibilità
nell'organizzazione del lavoro che garantisca ai componenti delle commissioni
elettorali l'assolvimento del loro mandato.
Le amministrazioni, dovranno, altresì,
designare fin da subito il funzionario (o i funzionari in caso di pluralità
di sedi di RSU), che ai sensi dell'art. 19, parte seconda dell'accordo
del 7 agosto 1998, farà parte del Comitato dei garanti. Infatti,
ai sensi di tale ultima clausola le controversie contro le decisioni della
Commissione elettorale possono instaurarsi sin dalla sua attivazione.
10) ADEMPIMENTI DELLE COMMISSIONI ELETTORALI.
Senza alcun pregiudizio per la libertà
di decisione delle commissioni elettorali ma in ragione dei numerosi quesiti
telefonici che pervengono sull'argomento, questa Agenzia, anche al fine
di evitare al massimo il contenzioso che potrebbe determinare una paralisi
delle elezioni, suggerisce i seguenti comportamenti.
In caso di rilevazione di difetti
meramente formali nella presentazione delle liste, la commissione consentirà
la regolarizzazione, assegnando un breve termine. Dovrà essere riconosciuta
valida anche l'autocertificazione. Le decisioni della commissione elettorale
sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni dovranno
essere rapidamente decise ossia con tempi coerenti in modo da consentire
alle organizzazioni sindacali interessate di portare a termine tutti gli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni.
Si coglie l'occasione per portare a conoscenza che questa Agenzia ha predisposto il verbale definitivo delle elezioni delle RSU su dischetto informatizzato comprensivo delle istruzioni d'uso, utilizzando un software comune a tutti. Tale dischetto, verificato con le Confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 7 agosto 1998, sarà nei prossimi giorni consegnato alle stesse ed alle organizzazioni di categoria rappresentative nei vari comparti, affinchè provvedano alla massima diffusione anche attraverso i loro siti internet.
Per tale ragione le amministrazioni sono pregate di fornire, anche in tale circostanza, il necessario supporto informatico ove disponibile alle commissioni elettorali affinchè sia facilitata, per tutti, la compilazione del verbale e la rilevazione dei dati elettorali.
Con la presente nota questa Agenzia
ritiene di aver fornito il massimo possibile di assistenza in ordine ai
quesiti più ricorrenti. Si preavvisa, al fine di evitare spiacevoli
equivoci, che non saranno date risposte telefoniche ma solo a quesiti scritti
inviati via fax o in via telematica ai numeri indicati nella nota del 3
ottobre 1998, n. 6399 che rappresentino questioni generali e ripetitive.
Si pregano le amministrazioni di dare la più ampia diffusione della
presente nota alle commissioni elettorali. Queste ultime sono pregate -
per le informazioni ed i chiarimenti - di rivolgersi anche alle organizzazioni
sindacali da cui i singoli componenti sono stati designati.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
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