2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, richiamata dall'art. 54 del C.C.N.I. sottoscritto il 31/8/99, il personale docente assunto dopo l'entrata in vigore della legge, con decorrenza giuridica uguale o successiva all'1/9/1999 - con esclusione del personale di cui all'art. 21 della legge n. 104/92 - non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Non può altresì partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l'a.s. 2003/04 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2000 e 1/9/2001 e in ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza giuridica 1/9/2000. Il personale docente assunto in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2002 al fine di ottenere la sede definitiva di titolarità in ambito provinciale, partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente all'altro personale titolare nella provincia. Tale personale docente potrà, tuttavia, partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.D.N.
3. Il personale scolastico titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento, soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi titoli del presente contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle sedi richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella sede di titolarità resa disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d'ufficio al fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Le modalità di individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d'ufficio e l'ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.
4.Soppresso
In particolare può chiedere il passaggio:
nel ruolo della scuola materna:
a) il personale insegnante delle scuole elementari;
b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado;
c) il personale educativo;
d) il personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche;
che sia in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione specifica all'insegnamento nelle scuole materne;
nel ruolo della scuola elementare:
a) il personale insegnante delle scuole materne;
b) il personale delle scuole medie;
c) il personale insegnante nelle scuole secondarie di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
d) il personale appartenente ai ruoli del personale educativo;
che sia in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari;
nel ruolo della scuola media di I grado:
a) il personale insegnante delle scuole materne, elementari e della scuola secondaria di secondo grado ed artistica;
b) il personale educativo;
che sia in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista;
nel ruolo della scuola secondaria di II grado ed artistica:
a) il personale insegnante delle scuole materne, elementari e della scuola secondaria di primo grado;
b) il personale educativo;
c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspirano a passare nei ruoli del personale insegnante laureato e viceversa;
che siano in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista
nel ruolo della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:
a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.
Il passaggio di cattedra alle classi concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto
:Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo ordine scuola (materna, elementare, scuola secondaria di 1 grado, scuola secondaria di 2 grado) e per una sola provincia; il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di 2 grado può essere richiesto anche per più province. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
Il personale insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra degli EE.LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico può chiedere il passaggio di ruolo se è in possesso della specifica abilitazione. Detto personale può, inoltre, richiedere il passaggio di cattedra per la quale è in possesso della prescritta idoneità.
.
2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo ai fini dell'assegnazione della sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenterà domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, troveranno applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L'assegnazione dovrà essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al C.E.D. delle domande di mobilità e dei posti disponibili. Nell'impossibilità di assegnare le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, il competente Ufficio inoltrerà la domanda al sistema informativo, al fine di assegnare la sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità. Nell'ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e pertanto come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sarà assegnato a sede definitiva sui posti residuati prima delle operazioni della terza fase- ovvero della mobilità professionale e territoriale interprovinciale (fasi dei trasferimenti e dei passaggi).Nel caso in cui il personale in questione non abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, verrà assegnato a sede definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi, prioritariamente rispetto al rimanente personale senza sede definitiva.
Alle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale riammesso in servizio o rientrato nei ruoli, di cui al precedente art. 5.
ART. 8 ASSEGNAZIONE DELLA TITOLARITA' DEL PERSONALE DOCENTE NELLE REGIONI CON PIANI DI DIMENSIONAMENTO TARDIVI
SOPPRESSO
1) Personale scolastico docente, ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'
Il personale scolastico trasferito d'ufficio o a domanda condizionata ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del quinquennio successivo al provvedimento suddetto. A partire dall'a.s. 2000/2001 tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata.
La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto.
Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del quinquennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuativo", facente parte dell'apposito allegato all'O.M. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto IV).
Per la scuola elementare, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame é assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza é stato trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio
(1). Nella scuola materna la precedenza di cui al presente comma é parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza é stato trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio(2).L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria o il trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno del quinquennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nel quinquennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio nel quinquennio sarà riferito alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto soprannumerario. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.
La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì riconosciuta, nel quinquennio, al docente trasferito d'ufficio dalla predetta scuola o istituto ai posti della D.O.P. provinciale, qualora l'interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
La continuità didattica o, di servizio per il personale ATA, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
III) PERSONALE IN SITUAZIONE DI HANDICAP E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Nel contesto della procedure dei trasferimenti e nell'ambito di ciascuna delle tre fasi viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nella seguente condizione:
IV) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'
Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nel quinquennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorità
(3). Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (4), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorità. Per il citato quinquennio é attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (5).
Alle stesse condizioni tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, per il rientro nel comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale competente del distretto, dal quale è stato trasferito nell'ultimo quinquennio, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune.
Per il personale trasferito d'ufficio o a domanda in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.
Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che vogliano rientrare in una delle scuole del proprio dimensionamento da cui sono stati trasferiti d'ufficio
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO IN SITUAZIONI DI HANDICAP, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE IN SITUAZIONE DI HANDICAP
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi di portatori di handicap in situazione di gravità, ed al figlio unico, in grado di prestare assistenza, o coniuge di persona handicappata in situazione di gravità. Nel caso del figlio unico, tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o residenti all'estero o handicappati, ecc..) .
Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti nell'ambito e per la provincia che comprende il comune ove lo stesso risulti domiciliato con il soggetto handicappato ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune.
Tale precedenza pertanto non si applica alla prima fase dei trasferimenti.É riconosciuta la precedenza, nei trasferimenti interprovinciali, anche ai predetti soggetti che, obbligati all'assistenza, abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.
Per beneficiare della precedenza prevista dall'art.33 della legge n. 104/92 gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art.11 - Documentazione e Certificazioni.
La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.
VI) PERSONALE DISPONIBILE AD OPERARE NELLE SCUOLE SITUATE IN ZONE A RISCHIO
Soppresso
VII) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
In base al disposto dell'art. 1, 5° comma legge 10.3.1987, n. 100, dell'art. 10 secondo comma D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella legge 402/87, dell'art. 17 L. 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2 L. 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale é stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza é loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza pertanto non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non potranno comunque essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico.
Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, potranno essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.
VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.L. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445.
I docenti ed il personale A.T.A. - con l'esclusione del direttore generale dei servizi amministrativi - beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:
Punto I) - handicap e gravi motivi di salute;
Punto III) - personale portatore di handicap;
Punto V) - assistenza al coniuge, al figlio, ed al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza) in situazione di handicap
Punto VII) Bis - personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali
non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). Per gli amministratori degli enti locali tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, i docenti in questione saranno graduati seguendo l'ordine di cui sopra.
______________
segue nota 1)
ultimo caso, qualora ai fini delle operazioni di mobilità dell'anno scolastico in cui è avvenuto
Il trasferimento ottenuto, sotto la predetta condizione, deve essere annualmente confermato dall'amministrazione scolastica periferica, previa verifica della permanenza di tutti i requisiti che hanno dato titolo alla precedenza di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, documentata secondo quanto di seguito riportato.
Per ottenere annualmente la conferma del trasferimento é necessario che il beneficiario delle predetta precedenza presenti, nei termini di presentazione delle domande di trasferimento, una dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della L. 15/68, nella quale si evincano sia il perdurare dell'attività di assistenza al familiare handicappato sia il permanere delle altre condizioni necessarie per usufruire della precedenza.
Si precisa che in sede di presentazione della documentazione finalizzata alla conferma del trasferimento condizionato, qualora sia stato presentato un certificato provvisorio sulla situazione di handicap, dovrà essere presentato, nei termini previsti, il certificato definitivo della commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104/92, ove rilasciato, ovvero un'aggiornata dichiarazione del competente organo sanitario relativa alla mancata emissione dell'accertamento definitivo.
La sede di titolarità assegnata per trasferimento condizionato non confermato si rende ovviamente disponibile per le operazioni di mobilità relative allo stesso anno scolastico per il quale viene revocata la conferma.
Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati l'amministrazione provvede, salvo le sanzioni previste dalla legge, a revocare il trasferimento disposto e ad assegnare il docente, ove non vi sia più disponibilità nella titolarità di provenienza, sui posti della dotazione organica provinciale della provincia di provenienza, ovvero sui posti della D.O.S. per i docenti di sostegno della scuola secondaria di II grado, o in attesa di sede per i docenti di sostegno della scuola secondaria di I grado. qualora invece le dichiarazioni mendaci abbiano consentito la permanenza nell'istituto di titolarità pure in presenza di soprannumero, per effetto della mancata inclusione nella relativa graduatoria di istituto, il docente verrà assegnato alla sede ottenuta dal soprannumerario trasferito d'ufficio, il quale verrà reintegrato sulla titolarità di provenienza.
Per le persone handicappate che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21 della legge 104/92 è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50 n. 648, riconosciute al medesimo.
Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
- ART. 18 - DESTINATARI
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell'ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità, in caso contrario verranno trasferiti d'ufficio con punteggio nullo.
Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, saranno assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d'ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase - ovvero della mobilità professionale e territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante verrà assegnata d'ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale - per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorità, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola elementare titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d'ufficio sui posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 54, comma 1, lettera "b" del C.I.N sottoscritto il 31/8/1999, ai docenti trasferiti per effetto di mobilità territoriale volontaria a decorrere dall'a.s. 2000/2001 sulla prima preferenza espressa nel modulo domanda è preclusa, per un biennio, la possibilità di presentare domanda di mobilità territoriale provinciale (I e II fase). Pertanto tali docenti non potranno presentare domanda di trasferimento nei due anni scolastici successivi a quello in cui hanno ottenuto la sede. Non sono considerati soddisfatti sulla prima preferenza coloro che abbiano indicato un codice di tipo sintetico (provincia o distretto comprendente più comuni)
4. La limitazione prevista nel precedente comma non si applica nei seguenti casi:
L'organico funzionale di scuola materna ed elementare relativo agli istituti comprensivi è richiedibile tramite l'indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico e docenti.
Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola materna sono utilizzabili i posti dell'organico funzionale, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le strutture ospedaliere , ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi. I posti dell'organico funzionale, di sostegno e di tipo speciale, individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro del circolo medesimo. L'organico funzionale delle sezioni aggregate a scuole medie é richiedibile mediante l'indicazione del codice al quale é assegnato l'organico funzionale medesimo.
Inoltre, ai fini della mobilità disciplinata dal presente contratto, oltre ai posti vacanti di organico-sede (compresi i posti speciali e di sostegno), a quelli della dotazione organica provinciale (D.O.P.) - con l'esclusione della scuola materna ed elementare - e a quelli della D.O.S della scuola secondaria di II grado, sopra individuati, sono disponibili i posti che si rendono vacanti per effetto del trasferimento medesimo, fatte salve le limitazioni di seguito riportate.
Si può dar luogo alle operazioni della III fase - trasferimenti da fuori provincia e passaggi - solo dopo la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante trasferimento d'ufficio, dei docenti soprannumerari sull'organico sede provinciale, sulla dotazione organica provinciale (D.O.P.) della scuola secondaria, nonché dei docenti in attesa della sede definitiva di titolarità.
3. Le cattedre ed i posti di cui ai precedenti commi 2 e 3 non sono disponibili neppure per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto é limitato ad un solo anno scolastico.
- ART. 21 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO -
3.La sede lasciata vacante a seguito di passaggio di cattedra del titolare é utilizzabile anche nel corso dei trasferimenti interprovinciali, sia qualitativamente che quantitativamente.
4.Sui posti costituiti con attività di sostegno non si effettuano passaggi di cattedra, di conseguenza il numero di tali posti non é preso in considerazione ai fini della determinazione del numero dei passaggi di cattedra.
- ART. 22 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE AI CORSI PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DELL'ETA' ADULTA SUI CENTRI TERRITORIALI NELLA SCUOLA ELEMENTARE E SECONDARIA DI I GRADO
- ART. 23 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI - CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE
8. In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all'esame delle successive preferenze, sempre secondo i su esposti criteri.
SOPPRESSO
I) Le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico organico ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un'unica graduatoria ai fini dell'individuazione dei perdenti posto;
II) Le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare un unico organico, in quanto ubicate in diverso comune o perché appartenenti a diverso ordine e tipo, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.
I) Tutti i docenti titolari dei circoli che sono confluiti interamente nel nuovo circolo entreranno a far parte di tale circolo e formeranno un'unica graduatoria per l'individuazione del perdente posto.
II) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole materne confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole materne medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un'opzione per l'acquisizione della titolarità nel circolo di confluenza. L'ufficio territorialmente competente , sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all'assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli in cui sono confluiti i plessi e le scuole materne. Ai fini dell'individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli di arrivo si procede alla formulazione di un'unica graduatoria comprensiva sia dei docenti già facenti parte dell'organico funzionale del circolo medesimo sia dei docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti che hanno acquisito la titolarità nel nuovo circolo mediante le modalità precedentemente illustrate, potranno produrre domanda di movimento solo se individuati come perdenti posto.
L'ufficio scolastico provinciale, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola in cui é cessato il funzionamento non individuati come perdenti posto verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. Ovviamente i docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari non occupano posto nel processo di unificazione di cui sopra; questi ultimi e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall'art. 9 - Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto.
- ART. 27 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE -
13. I docenti titolari su posto di dotazione organica provinciale che abbiano presentato domanda di trasferimento partecipano, per tutte le preferenze espresse, alle operazioni di trasferimento a domanda contestualmente agli altri aspiranti provenienti da fuori sede.
14. Dopo l'effettuazione dei trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia, qualora sussistano ancora posizioni di soprannumero sulle D.O.P., si procederà al trasferimento d'ufficio degli insegnanti individuati come soprannumerari, prima di dare corso alle operazioni inerenti alla terza fase dei movimenti.
15. In particolare il docente in soprannumero sulla D.O.P., sempre che non sia già stato trasferito a domanda (3) verrà trasferito d'ufficio sulla corrispondente classe di concorso di organico sede normale nel comune o nel distretto validamente indicati dall'interessato e riportati nella graduatoria redatta dall'ufficio territorialmente competente secondo le relative disposizioni del presente contratto, ovvero, in mancanza di valida indicazione, nel comune capoluogo della provincia di titolarità.
16. Ove ciò non fosse possibile il docente verrà trasferito d'ufficio sulla corrispondente classe di concorso di organico sede della intera provincia, sulla base della già citata tabella di viciniorità, a partire dal comune viciniore al comune o distretto validamente indicato dall'interessato, ovvero, in mancanza, al comune capoluogo della provincia di titolarità (4). In mancanza di posti disponibili, il docente verrà trasferito sulla corrispondente classe di concorso su un Centro Territoriale della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali.
17. Detti trasferimenti d'ufficio verranno disposti sulla base del punteggio attribuito agli interessati nella graduatoria formulata dagli uffici scolastici provinciali ai sensi del presente contratto. Ovviamente, ove non sia stato possibile, per carenza di posti di organico-sede, operare il trasferimento d'ufficio, i predetti docenti eccedenti la dotazione organica provinciale permarranno nello status di docente soprannumerario rispetto alla complessiva dotazione organica della provincia.
- ART. 31- FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
Per i circoli didattici che comprendono plessi elementari o scuole materne ubicate in comuni diversi, il riferimento territoriale utilizzato per l'individuazione delle fasi dei trasferimenti é rappresentato dal comune dove ha sede la direzione didattica. Per la scuola elementare il movimento tra plessi elementari é consentito solo per i posti di organico delle scuole speciali e delle scuole attivate presso strutture ospedaliere. Nella materna il movimento tra le scuole é consentito solo per i posti di organico delle scuole speciali e delle scuole attivate presso strutture ospedaliere.
L'ordine delle operazioni derivante dall'applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi dei movimenti è riportato in allegato C al presente TITOLO III .
- ART. 32 - DISPOSIZIONI GENERALI
b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) verrà esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nelle citate caselle, per tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, verranno esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette caselle del modulo domanda allegato all' O.M. sulla mobilità.
2.Gli insegnanti elementari appartenenti ai ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie, istituito con legge 3 febbraio 1963, n. 72, possono produrre domanda di trasferimento, per il passaggio nel ruolo normale, anche in provincia diversa, a condizione che, alla data di pubblicazione del presente contratto, risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio istituito con legge 3/4/1958, n. 585.
3.Gli insegnanti elementari delle scuole ed istituti aventi particolari finalità, appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per sordomuti, scuole elementari statali per ciechi), individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali posseggono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo comune, nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.
4.per l'accesso alle scuole speciali o classi differenziali o ai posti istituiti per attività di sostegno é richiesto:
6.L'insegnante, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere (1), sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto dell'organico funzionale di circolo e di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, su posto dell'organico funzionale di circolo, speciale e di sostegno, graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando - nell'ordine prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).
7.La mancata espressione di gradimento di cui al precedente comma comporta che la richiesta di trasferimento si intende riferita ai soli posti di tipo comune.
8.Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento sarà disposto con le seguenti modalità:
a) in caso di preferenza puntuale verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nel plesso secondo l'ordine espresso dal docente nella apposita sezione del modulo domanda;
b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) verrà esaminata la prima t ipologia di posto prescelta dall'aspirante nella citata sezione, per tutti i plessi compresi nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, verranno esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante stesso nella suddetta sezione del modulo domanda.
9.Nell'ambito del sostegno, verranno esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le modalità di cui al precedente art. 28, prima nel circolo di titolarità, poi negli altri circoli del comune di titolarità (1) e, successivamente nei comuni viciniori secondo le apposite tabelle. Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d'ufficio, l'eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine :
2. I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e in caso di passaggio del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al movimento sui predetti posti di dotazione provinciale di sostegno esprimendo la preferenza per tale dotazione nell'apposita sezione del modulo domanda, con l'indicazione del codice meccanografico riportato nel B.U. dell'anagrafe delle scuole ed istituti dell'istruzione secondaria di II grado.
3. Il movimento sarà disposto su posti del contingente provinciale di sostegno corrispondenti all'area disciplinare comprendente la classe di concorso di titolarità, nel caso di domanda di trasferimento, ovvero comprendente la classe di concorso richiesta, nel caso di domanda di passaggio.
4. I docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono soggetti all'obbligatoria permanenza quinquennale nella tipologia di posto di titolarità. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo sui predetti posti di sostegno della dotazione provinciale hanno l'obbligo di permanere per un quinquennio nel grado di accesso. Ai fini del computo del quinquennio é calcolato l'anno scolastico in corso. Il vincolo quinquennale non impedisce, comunque, ai docenti interessati, la mobilità nell'ambito del sostegno agli alunni handicappati. In tale ambito, pertanto, i predetti docenti possono richiedere, anche durante il quinquennio, il trasferimento e/o il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo i quali possono avvenire sia nell'ambito della stessa area disciplinare, sia da un'area all'altra del sostegno. Gli insegnanti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra ed ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio. Superato il vincolo quinquennale gli insegnanti di sostegno possono chiedere di partecipare al trasferimento per la classe di concorso di appartenenza o al passaggio di cattedra o di ruolo per altra classe di concorso o per altro ruolo.
5. Per i trasferimenti e/o passaggi sui posti del contingente provinciale di sostegno sia nell'ambito provinciale che interprovinciale si prendono in considerazione tutti i titoli valutabili ai fini del trasferimento e/o passaggio sui posti di dotazione organica provinciale.
- ART.37- SERVIZIO PRESSO OSPEDALI E ISTITUZIONI PENITENZIARIE
- ART. 38 - SERVIZIO PRESSO I CORSI PER ADULTI
6.Il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario é disposto secondo le modalità del presente articolo in quanto compatibili.
7.Tale passaggio - disposto manualmente dagli uffici scolastici provinciali competenti - dovrà essere effettuato successivamente ai trasferimenti nell'ambito del ruolo carcerario.
8.Gli aspiranti al passaggio, forniti del prescritto titolo di specializzazione, dovranno produrre apposita domanda all'ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
- CAPO VII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA -
In base alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, è prevista una corrispondenza per le classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti, previo corso di riconversione professionale:
3.E' consentito, infine, il passaggio di cattedra dal ruolo dei docenti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica a quello dei ruoli speciali provinciali degli istituti statali per sordomuti di cui alla legge 30/7/1973 n. 488 e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di II grado per sordomuti é prescritto il possesso anche della specializzazione di cui al citato art. 325 del D.l.vo n. 297/94.
4.Per il passaggio dagli istituti per non vedenti e dagli istituti per sordomuti a cattedre negli istituti normali é prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo.
6.Viceversa, le domande di passaggio da istituti per sordomuti e da istituti per non vedenti a istituti normali, in quanto gestite con procedure automatizzate, debbono essere indirizzate all'ufficio territorialmente competente della provincia dove l'aspirante al passaggio é titolare nel corrente anno scolastico.
- ART. 45 -DESTINATARI
2. Qualora si intenda chiedere, a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più di una provincia devono essere presentate congiuntamente tante domande quante sono le province richieste secondo le modalità stabilite dall'O.M. Della domanda riferentesi alla provincia di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
3. In caso di presentazione di più domande di trasferimento prevale il tipo di movimento richiesto prioritariamente.
4. Gli istitutori di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle presenti disposizioni.
5. Possono altresì partecipare ai movimenti gli istitutori trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467 del D.Lvo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di incompatibilità che ha dato luogo all'applicazione dell'art.468 del D.Lvo n.297/94. L'ufficio territorialmente competente effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo conto del parere espresso circa l'incompatibilità dal consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale a norma dell'art.469 del D.Lvo n. 297/94.
6. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero che non contengano tutti i dati richiesti dall'apposito modulo non saranno prese in considerazione.
7. Se vengono consegnate a mano, si ha diritto di pretendere che venga rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
2. In caso di trasformazione del convitto in solo semiconvitto si procederà alla individuazione di eventuale personale in soprannumero mediante la compilazione di apposita graduatoria.
3. L'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per i ruoli degli istitutori e per i ruoli delle istitutrici. Pertanto la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto è compensata dalla eventuale disponibilità sull'altra tipologia, limitatamente ai posti costituiti con sola semiconvittualità.
4. Il capo d'istituto competente, provvede - entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica - alla formazione e pubblicazione all'albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. Allo scopo di identificare gli istitutori in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati , i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445 . Il capo d'istituto formulerà le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V), VII) Bis dell'art.9 - sistema delle precedenze - del TITOLO I del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il capo d'istituto provvederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.5. Avverso le suddette graduatorie gli istitutori interessati potranno presentare, entro 10 giorni dalla loro pubblicazione, motivato reclamo al capo d'istituto.
6. Esaminati gli eventuali reclami, il capo d'istituto entro 15 giorni provvede alle eventuali rettifiche delle graduatorie. Queste ultime, così definite, dovranno essere immediatamente comunicate all'ufficio territorialmente competente con le deduzioni in ordine ai reclami.
7. Gli istitutori individuati come perdenti posto in data successiva a quella utile per l'inclusione nella graduatoria di cui al precedente terzo comma, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione - entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle graduatorie -del modulo domanda di trasferimento compilato secondo le istruzioni impartite nei commi precedenti. Nel caso in cui l'istitutore abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente.
8. La graduatoria degli istitutori titolari nella provincia è pubblicata all'albo del l'ufficio territorialmente competente in data stabilita con apposita circolare che tenga conto della scansione delle diverse operazioni. Gli interessati hanno la facoltà, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione, di produrre eventuale motivato reclamo all'ufficio territorialmente competente , il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche.
2. Gli uffici scolastici provinciali daranno comunicazione, entro la data prevista nell'O.M., di tali disponibilità a tutti gli altri uffici scolastici provinciali e alle sovrintendenze scolastiche di Aosta e Bolzano. Ciascun ufficio territorialmente competente , ricevuti i dati relativi alle altre provincie, ne curerà l'immediata pubblicazione all'albo, unitamente a quelli relativi alla propria.
3. Sono utilizzabili ai fini del trasferimento e dei passaggi i posti che risultino vacanti nelle dotazioni organiche determinate dagli uffici scolastici provinciali. I posti di cui al presente comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto stabilito con apposito provvedimento e valido per l'a.s. dal quale decorrono i movimenti medesimi.
5. Non sono considerati disponibili i posti la cui vacanza non è stata trasmessa agli uffici scolastici provinciali entro i termini di cui al precedente comma secondo.
6. I posti di cui ai precedenti commi 4 e 5 non sono disponibili neppure per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzati solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico.
2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1. Per i predetti passaggi è valido il titolo di specializzazione bivalente.
3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda - redatta in conformità all'apposito modello (allegato b) - all'ufficio scolastico provinciale della provincia di titolarità nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto applicabili.
4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per una sola provincia.
5. L'elenco nominativo degli istitutori che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all'albo dell'ufficio territorialmente competente alla data prevista dall'O.M..
2. La domanda, redatta in conformità dell'apposito modulo, deve contenere tutte le indicazioni ivi richieste e deve essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dal precedente art. 45 e dall'apposita O.M. sulla mobilità.
3. Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nei precedenti commi non vengono prese in considerazione.
4. Per le eventuali rinunce, revoche o rettifiche si applicano le disposizioni contenute nell'appositaO.M. Sulla mobilità; trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute nell'O.M. Per quanto attiene alla documentazione delle domande.
TITOLO IV - Sezione personale A.T.A.
- ART. 50 -DESTINATARI
4. Pertanto, nei casi in cui, ai sensi dell'ordinanza ministeriale concernente la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, sia stato deliberato in ordine all'organico degli assistenti tecnici (proposte di aumento, di diminuzione, di nuovi accorpamenti) i dirigenti scolastici devono, non appena sia stata data loro notifica delle nuove dotazioni organiche, comunicare all'ufficio territorialmente competente la eventuale nuova dettagliata situazione dei posti di assistente tecnico, con le puntuali aggregazioni dei nominativi del personale di ruolo che vi è assegnato con decorrenza dall'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento.
5. Ove la nuova situazione di aggregazione tra posti e personale comporti l'individuazione di situazioni di soprannumerarietà, la comunicazione di cui al precedente comma va effettuata contestualmente alla comunicazione agli uffici scolastici provinciali dei nominativi dei soprannumerari.
6. Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di profilo che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascun profilo, dovranno essere effettuate le operazioni di seguito indicate. Dal numero complessivo dei posti di organico di diritto, ivi compresi quelli attivati presso i centri territoriali, debbono essere detratti :
L'ordine delle operazioni derivante dall'applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi dei movimenti è riportato in allegato F al presente contratto.
-ART. 54 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA RESPONSABILI AMMINISTRATIVI/ DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO
6. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi individuato come perdente posto ha titolo a rientrare con precedenza nella istituzione scolastica derivante dall'unificazione qualora il posto si renda disponibile nel corso dei movimenti e sempre secondo l'ordine di graduatoria derivante dalla tabella dei trasferimenti d'ufficio allegato E.
SOPPRESSO
B) Infine l'ufficio territorialmente competente , invita il personale, individuato come perdente posto, a presentare domanda di trasferimento.
17. Il personale di cui al punto A) capo II del comma 16 del presente articolo può chiedere, a domanda, di usufruire della precedenza per il rientro nella scuola di titolarità (anche se trasformata in comprensiva) dell'anno in corso. Comunque, tale operazione precede il riassorbimento del personale di cui al punto B) del comma 16. del presente articolo.
- ART. 57- MOBILITÀ PROFESSIONALE E RICONVERSIONE DEL PERSONALE
- ART. 58 - TRASFERIMENTI DEL PERSONALE A.T.A.DAL RUOLO NAZIONALE DI ACCADEMIE E CONSERVATORI AL CORRISPONDENTE RUOLO PROVINCIALE
2. I titoli di studio (di cui alla tabella B) del C.C.N.L. del 26 maggio 1999) codificati sono quelli rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale.
3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali sono in possesso dei titoli equipollenti a quelli codificati.
4. Devono essere considerati equipollenti:
6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: rrc5 - rrg7 - rrg8 - rrg9 - rr84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice ar05), dovrà, altresì, essere in possesso del titolo di "conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall'ispettorato del lavoro" (codice rrga).
7. Al laboratorio "conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice i32), appartenente all'area meccanica (codice ar01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "d", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.
Tabelle di valutazione del personale docente
ALLEGATO C - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE
- EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE -
- EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE -
Per la scuola materna, elementare e secondaria di I e II grado, i trasferimenti nell'ambito delle operazioni di cui alle lettere B), C), D), E), E1) E2), F), sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni ovvero sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
I trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell'art. 9 - TITOLO I - del presente contratto, per quanto previsto alla lettera A) della prima fase, avvengono nel corso di quest'ultima, indipendentemente dal comune di provenienza.
Le operazioni di cui alle precedenti lettere A), B), C) e D) del presente punto sono effettuate anche oltre il limite numerico del 50% della aliquota assegnata alla mobilità professionale provinciale.
Tipo di servizio | Punteggio |
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)
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Punti 6
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A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A )
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Punti 6
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B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola materna (4)
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Punti 3
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B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)
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Punti 3
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B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1)
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Punti 3
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B3) (valido solo per la scuola elementare) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:
- se il servizio é stato prestato al di fuori del plesso di titolarità ........
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Punti 0,5
Punti 1 |
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda la nota (5 bis))
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Punti 6 |
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Punti 2 Punti 3 |
C1) per la sola scuola elementare:
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