PARTE I
TITOLO I
ART. 1 Campo di applicazione
1.Il presente contratto si applica ai dipendenti e dirigenti di cui
all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29
come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre
1997, n.396 e 31 marzo 1998, n. 80 , in servizio nelle Amministrazioni
pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29,
ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva e nelle relative autonome
aree della dirigenza.
2. Le parti, preso atto delle modificazioni di cui all'art. 2 del d.l.
10 maggio 1996, n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365 nonché
dei decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80,
convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi
sindacali - contrattualmente disciplinabile - possa essere compiutamente
riveduta con il presente contratto, tenuto conto della legge 20 maggio
1970, n. 300.
3. Le parti si danno atto che, ove il presente contratto o i contratti
collettivi nazionali di comparto non dispongano una specifica disciplina,
nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore
ed alle libertà ed attività sindacali, si intendono richiamate
le norme di minima previste dalla legge 300/1970.
4. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva
del pubblico impiego e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza"
è semplificata in "comparti ed aree". Il decreto legislativo "3
febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti
legislativi 4 novembre 1997, n.396 e 31 marzo 1998, n. 80" è indicato
come "d.lgs 29/1993". Il testo unificato di tale decreto è pubblicato
sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui al d.lgs.
396/1997 disciplinate dall'accordo collettivo quadro per la costituzione
delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti stipulato
il……… sono indicate con la sigla RSU. I predetti accordi sono indicati
con la dizione "accordi stipulati il……."
6. Le associazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi
dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993 e, nel periodo transitorio, ai sensi
dell'art. 8 del d.lgs. 396/1997 come modificato dall' art. 44 del d.lgs
80/1998, nel testo del presente contratto vengono indicate come "associazioni
sindacali rappresentative"
7. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte
le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
TITOLO II
Attività Sindacali
ART. 2 Diritto di assemblea
1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o
area a definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto
in materia dai CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare
, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati
con l'amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della
retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti
o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente,
con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del
lavoro, dai soggetti indicati nell' art 10
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale
partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio
gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali
condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione
di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate
per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di
ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole
unità operative e comunicata all'ufficio per la gestione del personale.
5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni,
l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun
turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi
continuativi aperti al pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la
continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative
interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto.
ART. 3 Diritto di affissione
1. I soggetti di cui all'art. 10. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l' amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa , pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando , ove disponibili, anche sistemi di informatica
ART.4 Locali
1. Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente
e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 10, l'uso continuativo
di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate
con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.
2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti
gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano
richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione
da parte dell'amministrazione nell'ambito della struttura.
PARTE II
Distacchi, permessi ed aspettative sindacali
ART. 5 Distacchi sindacali
1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti indicati nell'art.
1 comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle
amministrazioni dei comparti ed aree , che siano componenti degli organismi
direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali
rappresentative hanno diritto al distacco sindacale con mantenimento della
retribuzione di cui all'art.17 per tutto il periodo di durata del mandato
sindacale nei limiti numerici previsti dall'art. 6.
2. I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle confederazioni
ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati anche in altre organizzazioni
sindacali di categoria aderenti alle confederazioni stesse.
3. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio
prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo
che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova
– ove previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica.
Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio
nei confronti del dirigente sindacale venga richiesto ovvero risulti confermato
il distacco o l'aspettativa , potranno essere attivate le procedure di
urgenza previste dall'art. 14 per la prosecuzione o l'attivazione del distacco
o aspettativa. Il periodo di prova risulterà sospeso per tutta la
durata di esso.
ART. 6 Ripartizione del contingente dei distacchi
1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai dipendenti
e dirigenti pubblici di cui all'art. 5 comma 1, per la durata del presente
contratto, è pari a n. 2584 e costituisce il limite massimo dei
distacchi fruibili in tutti i comparti e aree di contrattazione, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 20 comma 1
2. Il contingente dei distacchi è ripartito nell'ambito di ciascun
comparto ed area secondo l'allegata tabella n. 1. All'interno di ciascun
comparto ed area ogni contingente è ripartito - per il novanta per
cento - alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e per
il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse
siano aderenti ai sensi dell'art. 47 bis, comma 2 del d.lgs. 29/1993, garantendo
comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale
per ognuna delle predette confederazioni ed un distacco, utilizzabile con
forme di rappresentanza in comune, alla confederazione considerata rappresentativa,
ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d. lgs 80/1998.
3.Le associazioni sindacali rappresentative sono le esclusive intestatarie
dei distacchi sindacali previsti dal presente contratto. Alla ripartizione
del contingente dei distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni
sindacali - fatte salve le garanzie di cui al comma 2 - si procede in rapporto
al grado di rappresentatività accertata dall'ARAN nonché
tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture
organizzative nei comparti ed aree. 4.Con il presente contratto , ai fini
dell'accertamento della rappresentatività, si dà applicazione
all'art. 11, comma 1 lett. b) e c) del CCNL quadro sulla definizione dei
comparti di contrattazione stipulato il 2 giugno 1998, per quanto attiene
la collocazione dei segretari comunali nel comparto Regioni - Autonomie
locali e le specifiche tipologie nei comparti degli Enti pubblici non economici
e delle Istituzioni ed enti di sperimentazione e ricerca.
5. Sono rappresentative ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993
le associazioni sindacali indicate nelle tabelle dal n. 2 al n.9, che avranno
valore sino all'entrata a regime del nuovo sistema di rappresentatività
ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del d.lgs 80/1998.
ART. 7 Flessibilità in tema di distacchi sindacali
1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali
- sino al limite massimo del 50% - possono essere fruiti dai dirigenti
sindacali di cui all'art. 5, comma 1, anche frazionatamente per periodi
non inferiori a tre mesi ciascuno.
2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali per i dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con articolazione
della prestazione di servizio ridotta al 50% - previo accordo del dipendente
stesso con l'amministrazione interessata sulla tipologia di orario prescelta
tra quelle sotto indicate:
ART. 8 Contingente dei permessi sindacali
1. Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 80/1998, sino all'entrata in vigore
del presente contratto, restano fermi il contingente complessivo esistente
al 1 dicembre 1997 in base al D.P.C.M 770/1994, dei permessi sindacali
retribuiti, fruibili ai sensi dell'art. 23 della legge 300/1970 da parte
dei dirigenti sindacali nonchè i relativi coefficienti di ripartizione
in ciascuna amministrazione o ente.
2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente contratto - anche
per consentire la prima elezione e l'avvio del funzionamento delle rappresentanze
sindacali unitarie previste dall'art. 47, comma 3 del dlgs. 29/1993 - i
permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione, pari a 90 minuti per
dipendente o dirigente in servizio, al netto dei cumuli previsti dall'art.
20, comma 1, sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 81 minuti
per dipendente o dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
in servizio.Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove
sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando
o fuori ruolo.
3. I permessi spettano sia alle associazioni sindacali rappresentative
che alle RSU secondo le modalità indicate nell'art. 9.
ART. 9 Modalità di ripartizione dei permessi
1. Nel limite dei contingenti definiti in ciascuna amministrazione ai
sensi dell'art. 8, comma 2, sino al 31 dicembre 1998, i permessi di spettanza
delle associazioni sindacali rappresentative sono ripartiti tra queste
in proporzione alla loro rappresentatività, accertata in sede locale
in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale
risultante nell'anno precedente.
2. Dal 1 gennaio 1999, dopo la elezione delle RSU di cui all' accordo
stipulato il….., i permessi sindacali , nella misura di n.81 minuti per
dipendente o dirigente sono ripartiti in misura pari a 30 minuti alle RSU
e nella misura di 51 minuti alle associazioni sindacali rappresentative.
3. I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino
ad un massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando
alle stesse ulteriori quote di permessi delle associazioni sindacali rappresentative
fino a raggiungere un definitivo riparto massimo del contingente di n.
60 minuti alle RSU e n. 21 minuti alle medesime associazioni sindacali.
4. Dal 1 gennaio 1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei
permessi, la rappresentatività sarà accertata in sede locale
in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato
associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento
dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito
considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del
31 gennaio di ogni anno ed il dato elettorale è quello risultante
dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto
al totale dei voti espressi nell'ambito considerato, quali risultano dal
verbale riassuntivo inviato all'ARAN ai sensi dell'accordo stipulato il……..
Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è da queste gestito
autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
5. In prima applicazione del presente contratto la ripartizione del
contingente dei permessi sindacali determinato ai sensi dell'art. 6 comma
5 – di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative ai sensi
della tabella all.... è effettuata dalle singole amministrazioni
entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto, sentite
le associazioni sindacali aventi titolo. Per il comparto della scuola la
ripartizione avviene con le procedure dell'art.16.
ART. 10 Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali
1.I dirigenti sindacali che, ai sensi dell'accordo stipulato il……. hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all'art. 9 per l'espletamento del loro mandato, sono:
ART. 11 Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
1.Le associazioni sindacali rappresentative sono , altresì, titolari
di ulteriori permessi retribuiti - orari o giornalieri - per la partecipazione
alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali,
provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10,
comma 1 che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni
ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
2. Il numero di permessi di cui al comma 1 non può comunque
superare per ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale le ore
indicate, rispettivamente, nelle tabelle allegato… del presente contratto.
3. Le confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al comma
2 alle proprie organizzazioni di categoria.
4. Da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative appartenenti
alla stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei
permessi sindacali citati al comma 2 fra comparto e rispettiva area della
dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.
5. In applicazione del presente articolo le organizzazioni sindacali
comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti
sindacali aventi titolo.
6. In caso di fruizione dei relativi permessi si applica l'art. 10,
comma 6.
7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 7, comunica
al Dipartimento della funzione pubblica i permessi fruiti dai dirigenti
sindacali in base al presente articolo in separato conteggio.
ART. 12 Titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità
1.I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi
direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali
rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite
per tutta la durata del loro mandato. E' possibile l'applicazione delle
flessibilità previste dall'art. 7 in misura non superiore al 50%
del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo.
2. I dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, comma 1 hanno diritto
a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore
ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.
3. I dirigenti di cui al comma 2 che intendano esercitare il diritto
ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.
4. Ai permessi non retribuiti si applica l'art. 10 comma 6.
ART. 13 Rapporti tra associazioni sindacali ed RSU
1. Per effetto degli articoli precedenti le associazioni sindacali rappresentative sono complessivamente titolari delle seguenti diritti:
ART. 14 Procedure per la richiesta e revoca dei distacchi ed aspettative sindacali.
1. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli artt.
5 e 12 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato
che -accertati i requisiti soggettivi previsti dagli art. 5, comma 1 ed
11 comma 1- provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla
richiesta. dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento
della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dall'art. 54, comma
6 del d.lgs. 29/1993 anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti.
2. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali
utilizzati nel Comparto "Regioni - Autonomie Locali" , l'amministrazione
di appartenenza trasmette copia dei provvedimenti di cui al comma 1 all'ANCI
per il personale dipendente dai Comuni e loro consorzi ed IPAB; all'UPI
per il personale dipendente dalle Province; all'UNCEM per il personale
dipendente dalle Comunità montane; all'UNIONCAMERE per quanto riguarda
il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale
dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti
e dagli Istituti autonomi per le case popolari.
3. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali possono procedere
alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola
alle amministrazioni interessate ed al Dipartimento della Funzione pubblica
per i conseguenziali provvedimenti.
4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 1 per
la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite,
per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle confederazioni
ed organizzazioni sindacali - è consentito l'utilizzo provvisorio
- in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal giorno successivo
alla data di ricevimento della richiesta medesima.
5. Qualora la richiesta di distacco non possa aver seguito, l' eventuale
assenza dal servizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in
aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 12
6. In tutti i casi di cessazione del distacco o di aspettativa, il
dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non
potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai
rapporti intercorsi con la confederazione od organizzazione sindacale durante
il periodo del mandato sindacale.
7. Nel rispetto delle quote complessive di distacchi assegnati a ciascun
comparto dalla tabella allegato 1 al presente contratto e nell'ambito di
esso, ogni singola confederazione può modificare - in forma compensativa
tra comparto e relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza
- le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilità
riguarda anche le organizzazioni sindacali di categoria appartenenti alla
stessa sigla confederale. Dell'utilizzo dei distacchi in forma compensativa
è data notizia all'amministrazione di appartenenza del personale
interessato ai fini degli adempimenti istruttori di cui al presente articolo
nonché per la predisposizione degli elenchi previsti dall'art. 15
comma 4.
Art.15 Adempimenti
1. Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali previsti
dalle vigenti disposizioni per le Autonomie locali (Comuni, Province, Comunità
Montane, I.PA.B.) - in presenza del decreto legge 25 novembre 1996, convertito
in legge 24 gennaio 1997, n. 5 che definisce le modalità di suddivisione
delle spese tra gli enti predetti - nell'ambito degli adempimenti di cui
al presente articolo ed all'interno delle suddette articolazioni settoriali
- è possibile utilizzare in forma compensativa la ripartizione dei
distacchi previsti per i dirigenti sindacali delle citate autonomie locali
dalla tabella allegato ..., compensando le relative spese tra gli enti
interessati.
2. Nell'ambito dei comparti Sanità, Università, Istituti
di sperimentazione e ricerca, Enti pubblici non economici e, per quanto
attiene le Regioni, nel comparto delle autonomie locali , le modalità
di suddivisione delle spese dei distacchi tra le amministrazioni dei relativi
comparti avverranno in forma compensativa secondo le intese intervenute
nell'ambito dei rispettivi organismi previsti dall'art. 46, comma 3 del
d.lgs. 29/1993. Tali organismi potranno, inoltre, concordare tra di loro
la possibilità di utilizzo dei distacchi consentiti tra comparti
ed aree diverse , consultando il Dipartimento qualora la compensazione
riguardi i distacchi delle amministrazioni statali, al fine di- definire
le modalità di riparto delle spese e dando comunicazione dell'accordo
intervenuto all'ARAN ed anche al Dipartimento della Funzione Pubblica se
non direttamente interessato.
3. I CCNL di comparto ed area potranno prevedere, nell'ambito dei relativi
finanziamenti, un incremento dei contingenti dei distacchi attribuiti al
comparto o area.
4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni pubbliche
di cui al presente contratto adempiono agli obblighi previsti dall'art.
54 del d.lgs. 29/1993 in tema di trasmissione dei dati ivi previsti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento della Funzione Pubblica
-
5. La trasmissione delle schede compilate dalle amministrazioni pubbliche
per l'aggiornamento del repertorio delle confederazioni ed organizzazioni
sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa
deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dalle vigenti
disposizioni. Le schede dovranno essere controfirmate dalle associazioni
sindacali interessate, salvo il caso di diniego che sarà segnalato
contestualmente all'invio e dovranno contenere l'indicazione dell'importo
del contributo sindacale.
ART. 16 Norme speciali per la Scuola
1. Per i dirigenti sindacali appartenenti al comparto scuola gli artt.
7, 10 e 14 si applicano con le seguenti specificazioni o integrazioni:
A) Art. 7 , commi 1 e 2:
ART. 17 Trattamento economico
1. Il trattamento economico spettante nei casi di distacco sindacale
è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti
ed aree dirigenziali.
2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o di
area non avranno stabilito la specifica disciplina, rimangono ferme tutte
le clausole previste dall'art. 7, comma 2 del CCNL quadro transitorio stipulato
il 26 maggio 1997.
3. In caso di distacco ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, al dirigente
sindacale è garantito.
PARTE III
Norme finali e transitorie
ART. 18 Tutela del dirigente sindacale
1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco
o dell'aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito -con
precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra sede della propria
amministrazione quando dimostri di aver svolto attività sindacale
e di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno nella sede richiesta ovvero
in altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede.
2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma
1 è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente
presso l'amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza
, fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più
favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento
mediante attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento
economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino
al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può essere
discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente
sindacale nè può essere assegnato ad attività che
facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. Il trasferimento in un'unità operativa ubicata in sede diversa
da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10,
può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni
sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano sino alla fine dell'anno
successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
6. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono
soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
ART. 19 Disposizioni particolari
1. Le parti si danno atto che, in caso di affiliazione tra sigle sindacali
che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, i distacchi, permessi
ed aspettative sindacali di cui al presente contratto fanno capo solo alla
organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi delle vigenti
disposizioni.
2. Ai fini dell'accertamento della rappresentatività , con la
rilevazione dei dati associativi riguardanti il 1998, le organizzazioni
sindacali che a partire dal 1997 abbiano dato o diano vita, mediante fusione,
affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa che
- allo stato - non corrisponde ai requisiti previsti dall'art. 44 comma
1 lett. c) del d.lgs. 80/1998 (imputazione al nuovo soggetto sindacale
delle deleghe delle quali risultino titolari purchè il nuovo soggetto
succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe o che le deleghe
siano comunque confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo
soggetto) dovranno dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto
della norma. In caso negativo non sarà possibile riconoscere la
rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell'ammissione
alle trattative per il rinnovo dei CCNL e si darà luogo all'applicazione
di quanto previsto dal comma 8 con decorrenza dall'entrata in vigore del
presente accordo.
3. Nel caso del comma 2, le prerogative previste dal presente contratto
vengono assegnate al nuovo soggetto sindacale unitariamente inteso se rappresentativo.
I poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti
di tali soggetti in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall'art.
5, comma 3 dell'accordo stipulato il.... per la costituzione delle RSU
- sono altresì, esercitati esclusivamente in nome e per conto del
soggetto firmatario e non delle singole sigle sindacali in esso confluite.
Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene
in rappresentanza della nuova organizzazione sindacale.
4. Nel rispetto del comma 2 ed in conseguenza degli effetti dell'art.
44 del d.lgs. 80/1993, qualora nell'ambito del nuovo soggetto si verifichi
la fuoriuscita di una delle sigle che vi aveva originariamente dato vita
ovvero l'ingresso di una nuova sigla, il mutamento produce effetti soltanto
al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto
dal comma 5.
5. L'ARAN , salvo che nel periodo transitorio di cui all'44 del d.lgs.
80/1998, procede all'accertamento della rappresentatività delle
associazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione
contrattuale di riferimento nonchè all'inizio del secondo biennio
economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i
dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio
delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico
impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla
rilevazione nonchè gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni
delle RSU. L'accertamento produce effetti - con le medesime cadenze - sulla
ripartizione dei distacchi e permessi.
6. Per i dirigenti sindacali delle autonome aree di contrattazione
collettiva della dirigenza restano in vigore:
ART. 20 Disposizioni transitorie
1. Nell'attuale periodo transitorio previsto dall'art. 44, comma 1 lett.
g) del d.lgs. 1998, n. 80, fermo rimanendo il contingente dei permessi
di competenza delle RSU , le associazioni sindacali rappresentative, con
il presente contratto, concordano di cumulare, per i soli comparti, i permessi
sindacali loro spettanti in base alla ripartizione prevista dall'art. 9,
commi 1 e 2 sino ad un massimo di_9 minuti per dipendente in servizio.
2. Il contingente dei permessi cumulati pari a n. 269, sommato al contingente
dei distacchi attribuiti ai comparti ai sensi della tab. all. n. 1 (pari
a n. 2460) è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni
sindacali rappresentative alla data del presente contratto secondo quanto
indicato nelle tabelle allegate dal n. 2 al n. 11.
3. Ai permessi cumulati sotto forma di distacchi si applicano tutte
le flessibilità previste dall'art. 7. I nominativi dei dirigenti
sindacali che usufruiscono dei permessi cumulati devono essere comunicati
all' amministrazione di appartenenza ed al Dipartimento della Funzione
pubblica per gli adempimenti dell'art. 14.
4. Le tabelle di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di
cui all' art. 11 avranno valore sino all'entrata a regime del nuovo sistema
di rappresentatività, di cui all'art. 44 del d.lgs 80/1998, agli
effetti del quale le parti concorderanno la nuova ripartizione dei distacchi
in base ai dati sulle deleghe e sui voti riportati nelle elezioni per le
RSU nel 1998, confermando o modificando i permessi cumulati del comma 2
e la loro entità.
ART. 21 Durata
1. Il presente contratto è valido per il quadriennio 1998 - 2001.
La disdetta può essere richiesta dall'ARAN o da almeno quattro Confederazioni
sindacali firmatarie del presente contratto, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza
del quadriennio. In caso di mancata disdetta il presente contratto si intenderà
rinnovato tacitamente di anno in anno.
2. Per quanto attiene alla ripartizione dei distacchi e dei permessi
il presente contratto rispetterà le cadenze previste dagli artt.
6 e 9.
3. In caso di decisione giudiziale relativa alla ripartizione delle
prerogative sindacali previste dal presente contratto nonchè all'ammissione
di nuovi soggetti, l'ARAN convoca immediatamente le oo.ss. firmatarie per
valutare le iniziative conseguenti.
ART. 22 Disapplicazioni
1. Il presente contratto sostituisce , fatto salvo quanto previsto all'art.17
comma 2, i contratti collettivi nazionali quadro transitori stipulati il
26 e 27 maggio 1997. Dalla data di stipulazione è, altresì,
disapplicato il D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770 nonchè i Decreti
del Ministro della Funzione pubblica in data 5 maggio 1995, sostituiti
dalle tabelle allegate al presente contratto.
2.Gli articoli da 2 a 4 costituiscono linee di indirizzo per i contratti
collettivi dei comparti e delle aree relativi al quadriennio 1998 - 2001
che - dopo la specifica disciplina negoziale - provvederanno direttamente
a disapplicare le norme vigenti in materia ai sensi dell'art. 72 del d.lgs.
29/1993.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1
In relazione all'art.4, le parti dichiarano di non aver inteso innovare rispetto a migliori condizioni di miglior favore di fatto esistenti a livello nazionale o locale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che prima della stipula del presente accordo verranno affrontati e risolti i problemi relativi:
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