L'anno 2001, il giorno 23 il mese di gennaio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale
E
i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti all'allegato al presente contratto
PREMESSO:
· che i principi generali sulla mobilità
territoriale e professionale, sanciti nel Contratto Collettivo Nazionale
del 26 maggio 1999 e i criteri e le modalità di attuazione definiti
nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 agosto 1999 sono
stati applicati nel Contratto Integrativo Nazionale n. 2/2000, sottoscritto
il 27 gennaio 2000 e che ,quindi, è opportuna la permanenza delle
disposizioni relative al personale docente, educativo ed A.T.A. del predetto
contratto del 27 gennaio 2000 anche per l'a.s. 2001/2002 con i necessari
adeguamenti , modifiche e integrazioni contenute nel presente contratto;
· che si intende, al momento, sospesa l'efficacia
di quelle parti del CCNL n. 2/2000 sulla mobilità territoriale e
professionale riferite ai dirigenti scolastici nell'attesa delle indicazioni
che sulla materia definirà il Contratto relativo all'area della
dirigenza scolastica in discussione all'ARAN;
· che le parti si impegnano a riaprire il
confronto negoziale qualora le disposizioni relative all'organico funzionale
nella scuola secondaria di I e II grado comportino effetti sugli istituti
della mobilità, adeguando, in tal caso, i termini di scadenza per
la presentazione delle domande;
· che a norma dellart.6 del D.P.R. 6 novembre
2000 n. 347, sono istituiti gli Uffici scolastici regionali, ai quali vengono
assegnate, tra l'altro, le funzioni spettanti agli uffici periferici dell'Amministrazione
della Pubblica Istruzione comprese quelle relative alla mobilità
del personale della scuola da gestirsi , secondo quanto previsto del comma
7 del predetto articolo, anche attraverso l'articolazione dell'Ufficio
scolastico regionale sul territorio e che, in questa fase di transizione,
deve essere attivato un confronto a livello decentrato tra l'Amministrazione
e le OO.SS. al fine di garantire l'efficace gestione delle procedure di
mobilità;
· che a norma dell'art. 8 comma 3 della L.
3 maggio 1999 n. 124, il personale di ruolo che riveste il profilo professionale
di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra, appartenente
al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, è stato inquadrato
nei ruoli statali degli insegnanti tecnico-pratici. Detto personale ha
titolo a partecipare alle operazioni di mobilità territoriale e
professionale. Per l'assegnazione ad una classe di concorso della tabella
C è necessario il possesso di idoneità richiesto per l'accesso.
L'Amministrazione si impegna ad attivare contestualmente all'avvio della
sessione riservata di cui al Decreto legislativo n. 240/2000 i corsi di
riconversione professionale;
· che l'attribuzione della titolarità,
alla data dell'1/9/2000, al personale delle regioni che hanno attuato tardivamente
i piani di dimensionamento della rete scolastica, deve avvenire in tempi
compatibili con quelli previsti per la partecipazione alle operazioni di
mobilità per l'anno 2001/2002:
LE PARTI CONCORDANO
per l'anno scolastico 2001-2002 il seguente contratto sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. modificativo del contratto integrativo nazionale sottoscritto il 27 gennaio 2000.
ART. 2
comma 2
Primo periodo
dopo le parole " docenti assunti" vengono inserite
le parole "a partire dal"
dopo le parole " per un triennio" si inserisce "
a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo"
Secondo periodo
dopo le parole " per un biennio" si inserisce "
a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo"
Terzo periodo
dopo le parole " a sede provvisoria" sono aggiunte
le parole " e quelli assunti con la sola decorrenza giuridica (D.L.
n. 240/2000 convertito con Legge 27/10/2000 n. 306)"
comma 4
secondo periodo
viene così modificato: " Pertanto il personale
impegnato in tali attività non può produrre domanda di mobilità
territoriale e professionale per un triennio a decorrere dall'adesione
al progetto e comunque nei limiti di durata dello stesso".
Ultimo periodo
dopo le parole : "il loro coinvolgimento" si inserisce
la seguente frase: " , pertanto il personale che non sarà più
impegnato nel progetto per l'anno scolastico successivo sarà coinvolto
nell'individuazione del perdente posto" .
- ART. 3 - Mobilità professionale - DESTINATARI
Il testo viene così riformulato per consentire una maggiore leggibilità:
Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel contratto sottoscritto il 27/1/2000, si applicano ai docenti, istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova e che siano in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, alla classe di concorso richiesta
In particolare può chiedere il passaggio:
- nel ruolo della scuola materna:
a) Il personale insegnante delle scuole elementari;
b) Il personale delle scuole secondarie di I
e II grado;
c) Il personale educativo;
d) Il personale insegnante diplomato delle scuole
secondarie ed artistiche;
che sia in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione
specifica all'insegnamento nelle scuole materne;
- nel ruolo della scuola elementare:
a) il personale insegnante delle scuole materne;
b) il personale delle scuole medie;
c) il personale insegnante nelle scuole secondarie
di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai
ruoli dei diplomati;
d) il personale appartenente ai ruoli del personale
educativo;
che sia in possesso del titolo di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole elementari;
- nel ruolo della scuola media di I grado:
a) il personale insegnante delle scuole materne,
elementari e della scuola secondaria di secondo grado ed artistica;
b) il personale educativo;
che sia in possesso del titolo di studio prescritto
e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è
prevista;
- nel ruolo della scuola secondaria di II grado
ed artistica:
a) il personale insegnante delle scuole materne,
elementari e della scuola secondaria di primo grado;
b) il personale educativo;
c) Il personale diplomato delle scuole secondarie
di II grado ed artistiche che aspirano a passare nei ruoli del personale
insegnante laureato e viceversa;
che siano in possesso del titolo di studio prescritto
e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è
prevista
- nel ruolo della scuola secondaria di primo e
secondo grado, su posto di sostegno:
a) il personale insegnante ed educativo che,
oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche
lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente
posto di sostegno.
Il passaggio di cattedra alle classi concorso
della scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto:
- dai docenti, rispettivamente titolari della
scuola secondaria di primo grado e di secondo grado e dagli insegnanti
tecnico-pratici o assistenti di cattedra , che siano in possesso della
prescritta abilitazione o idoneità per la classe di concorso richiesta.
Il passaggio nel ruolo del personale educativo
può essere richiesto da:
a) insegnanti di scuola materna
b) insegnanti di scuola elementare
c) insegnanti di scuola media
d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria
di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai
ruoli dei diplomati
che siano in possesso di un diploma di istruzione
secondaria di II grado che dia accesso a una facoltà universitaria.
Il personale A.T.A, ivi compreso quello transitato dagli EELL, che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area
ART. 5
comma 1 capoverso 4
dopo l'inciso " ....compresi i corsi previsti dalla
Legge 153/71 e le scuole europee la frase "( vengono restituiti al ruolo
di provenienza (art. 647 del D.L.vo 297/94 - artt. 18 del T.U. 12/2/1940,
n. 740 e 10 del D.P.R. 23/1/1967, n. 215.);" è sostituita da " che
cessano dal collocamento fuori ruolo sono assegnati su una sede disponibile
di una provincia da loro scelta".
Comma 1 ultimo capoverso
si sostitusce l'intero capoverso con : Il personale
collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 26 comma 8 della L. 23 dicembre
1998 n. 448, che venga restituito al ruolo di provenienza dopo il quinquennio
di mantenimento della sede di titolarità, sarà assegnato
su una sede disponibile di loro scelta(D.L. 240/00 convertito con L.27/10/2000
n. 306).
Il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell'Art.
26 comma 10 della L. 23 dicembre 1998 n.448 per un periodo superiore ad
un anno perde la propria sede di titolarità. Il suddetto personale
all'atto del rientro in ruolo è assegnato su una sede disponibile
di sua scelta.
Alla fine del comma 1 si aggiunge il seguente capoverso:
" Il personale della scuola elementare che cessi
dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell'art. 1 comma 5 della
Legge 3/8/ 98 n.315, sono assegnati su una sede disponibile di una provincia
da loro scelta.
Riformulazione del comma 2 che, pertanto viene così
modificato:
"Il personale docente, ai fini dell'assegnazione
della sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità,
presenterà domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti
dall'O.M. sulla mobilità. Nel caso vi siano più aspiranti
allo stesso posto, troveranno applicazione gli elementi di cui alla tabella
per i trasferimenti a domanda.(1) L'assegnazione dovrà essere disposta
dal competente Ufficio entro 10 giorni dai suddetti termini. Nell'impossibilità
di assegnare le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, il
competente Ufficio inoltrerà la domanda al sistema informativo,
al fine di assegnare la sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità.
Nell'ambito dei trasferimenti i predetti docenti sono considerati senza
sede definitiva e pertanto come provenienti da fuori sede rispetto a qualunque
sede richiesta. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse
nella domanda, saranno assegnati a sede definitiva sui posti residuati
dopo i trasferimenti provinciali d'ufficio dei titolari D.O.P., prima delle
operazioni della terza fase- ovvero della mobilità professionale
e territoriale interprovinciale (art.4 -Fase dei trasferimenti e dei passaggi).
Nel caso in cui il personale in questione non
abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, verrà
assegnato a sede definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i
trasferimenti e i passaggi, prioritariamente rispetto al rimanente personale
senza sede definitiva.
Comma 3
viene eliminato.
(1) Il servizio prestato presso la scuola militare
"Nunziatella" di Napoli deve essere valutato come servizio prestato nel
ruolo di appartenenza ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti al
titolo 1, lettera A) e C), della tabella di valutazione dei trasferimenti
a domanda.
Al fine di ottenere la sede durante le operazioni
di mobilità essi dovranno presentare domanda al competente ufficio
scolastico provinciale di Napoli (o di Milano per i docenti della sede
staccata) entro il termine e secondo le modalità indicate nella
ordinanza sulla mobilità del personale della scuola.
ART. 6
Alla fine del comma 2 inserire :
d) i posti già occupati da responsabili
amministrativi e ex insegnanti elementari collocati permanentemente fuori
ruolo ai sensi dell'art. 21 della L. 463/78, che non abbiano presentato
domanda di partecipazione ai corsi per direttori dei servizi generali o
che non abbiano concluso i corsi
ART. 8
L'art. 8 viene così sostituito
ART. 8 - ASSEGNAZIONE DELLA TITOLARITA' DEL PERSONALE DOCENTE NELLE REGIONI CON PIANI DI DIMENSIONAMENTo TARDIVI
1. I docenti che, come previsto dall'art. 8 comma
2 del contratto siglato in data 27/1/2000, sono attualmente titolari nelle
istituzioni scolastiche coinvolte nei piani provinciali di dimensionamento
della rete scolastica realizzati tardivamente, potranno acquisire la nuova
titolarità, nelle scuole risultanti dal predetto dimensionamento,
con decorrenza 1/9/2000 con le modalità descritte nel successivi
commi
2. Nella scuola elementare e materna il personale
che è stato assegnato su opzione, come previsto nell'art. 3 comma
2 del C.C.D.N. delle utilizzazioni, nella scuola o plesso per cui aveva
esercitato propria opzione, assumerà, salvo revoca espressa, la
titolarità sul circolo di riferimento a decorrere dal 1/9/2000.
I docenti, che non hanno optato o, non hanno
ottenuto la sede richiesta su opzione per mancanza di posti disponibili
e quindi sono stati utilizzati, avranno titolo a optare per acquisire la
nuova titolarità sempre a decorrere dall'1/9/2000.
3. Il personale docente titolare di istituzioni
scolastiche sia di scuola media che di scuola secondaria di II grado, unificate
con le modalità previste dall'art. 26 del contratto sottoscritto
il 27/1/2000, assumeranno titolarità nell'istituto risultante dal
dimensionamento.
4. Con la cessazione di funzionamento di un istituto
secondario di I o II grado e l'attribuzione delle relative classi a uno
o più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello
stesso comune, tutti i docenti ottengono la titolarità sulla base
di un'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto e sulla
base della dotazione organica al 1/9/2000. Le modalità di assegnazione
sono quelle previste dal comma 1 lett. C dell'art. 26 del contratto del
27/1/2000. Inoltre nel caso in cui le succursali e/o i corsi confluiscano
presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune, il
personale docente degli istituti che hanno subito una riduzione di classi
hanno titolo a transitare nell'istituto di confluenza mediante esercizio
di opzione in base ad una graduatoria unica.
5. Il personale docente di cui al presente articolo,
parteciperà alle eventuali operazioni di individuazione dei soprannumerari
con le modalità previste dall'art. 27 e 29 del contratto del 27/1/2000.
Si aggiunge l' ART. 8 bis
ART. 8 bis - ASSEGNAZIONE DELLA TITOLARITA' del personale A.t.a. NELLE REGIONI CON PIANI DI DIMENSIONAMENTo TARDIVI
1. Il personale A.T.A. che, come previsto dall'art.
8 comma 2 del contratto siglato in data 27/1/2000, attualmente titolare
nelle istituzioni scolastiche coinvolte nei piani provinciali di dimensionamento
della rete scolastica realizzati tardivamente, potrà acquisire la
nuova titolarità, nelle scuole risultanti dal predetto dimensionamento,
con decorrenza 1/9/2000 con le modalità descritte nel successivi
commi
2. I direttori dei servizi generali amministrativi
che sono stati assegnati come previsto nell'art. 3 comma 2 del C.C.D.N.
delle utilizzazioni, in una istituzione scolastica appartenente al singolo
dimensionamento assumerà la titolarità nelle predette istituzioni.
Invece, coloro, che per mancanza di posti disponibili nel proprio dimensionamento
sono stati utilizzati in altra istituzione scolastica saranno individuati
come perdenti posto beneficiando, comunque della precedenza prevista dall'art.
9 punto IV in una delle scuole nel proprio singolo dimensionamento.
3. Il personale A.T.A., ad eccezione dei direttori
dei servizi generali amministrativi, che è stato utilizzato su opzione,
come previsto dall'art. 3 comma 2 del C.C.D.N. delle utilizzazioni in una
delle scuole derivanti dal singolo dimensionamento, assumerà, salvo
revoca espressa, la titolarità sull'istituto scolastico di riferimento
dall'1/9/2000. Il predetto personale che, invece, per mancanza di posti
disponibili è stato utilizzato in una delle istituzioni scolastiche
al di fuori del proprio singolo dimensionamento, ha titolo, sulla base
di una graduatoria unica, ad optare, nel caso in cui vi sia attualmente
disponibilità, per l'assegnazione della titolarità in una
delle scuole del proprio singolo dimensionamento. In mancanza di posti
disponibili saranno individuati come perdenti posto beneficiando, comunque
della precedenza prevista dall'art. 9 punto IV in una delle scuole nel
proprio singolo dimensionamento.
ART. 9
comma 1 punto secondo, ultimo periodo dopo le parole
"continuità didatttica si inserisce:
" o di servizio per il personale ATA "
comma 1 punto II dopo il quarto capoverso si aggiunge:
Tale precedenza si applica, anche, limitatamente
al personale A.T.A., a coloro che siano stati utilizzati nell'a.s. 2000/01
ai sensi dell'art. 17 del contratto sulle utilizzazioni. A tal fine il
personale deve indicare nell'apposita casella del modulo-domanda l'istituzione
scolastica di utilizzazione.
comma 1 punto quarto si elimina l'ultimo periodo
comma 1 punto quinto il primo periodo viene così
riformulato:
Nel contesto della procedura dei trasferimenti
viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato
dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi
di portatori di handicap in situazione di gravità, ed al figlio
unico, in grado di prestare assistenza, o coniuge di persona handicappata
in situazione di gravità. Nel caso del figlio unico, tale unicità,
deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali
altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore handicappato
in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a
mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli
minori o residenti all'estero o handicappati, ecc..) .
comma 1 punto quinto secondo periodo eliminare le
parole: "effettivamente convivente"
comma 1 dopo il punto VII viene inserito:
VII bis) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche
nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge
3.8.1999 n. 265, durante l'esercizio del mandato, ha titolo, nell'ambito
della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento,
purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta
il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti
criteri, é loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali
ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del
proprio mandato amministrativo.
Tale precedenza, pertanto, non si applica alla
prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Al termine dell'esercizio del mandato, qualora
il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione,
detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del
mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.
comma 2 punto V le parole "da parte del figlio unico" sono sostituite con:
"figlio unico in grado di prestare assistenza"
comma 2 dopo il punto V si inserisce:
"Punto VIIbis) - personale che ricopre cariche
pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali"
comma 2 dopo l'ultimo periodo si inserisce:
" Per gli amministratori degli enti locali tale
esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia
tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie,
i docenti in questione saranno graduati seguendo l'ordine di cui sopra."
Art. 11
lettera a) settimo periodo dopo le parole: "all'accertamento
dell'handicap sono distinte" si inseriscono le seguenti :
", nelle stesse deve risultare quanto segue"
lettera a) settimo periodo dopo le parole ." A tal
fine il genitore, anche adottivo, il coniuge" si inseriscono le
seguenti:
" e il figlio unico in grado di prestare assistenza"
lettera b) primo periodo dopo le parole "Il coniuge,
il genitore," si inseriscono le seguenti le seguenti:
" e il figlio unico in grado di prestare assistenza"
lettera b) terzo periodo dopo le parole "L'attività
di assistenza con carattere continuativo" si inseriscono le seguenti
:
"ed in via esclusiva (Legge 53/2000 artt. 19
e 20)"
lettera b) successivamente al terzo periodo si aggiunge:
"L'assistenza continuativa esercitata in via
esclusiva dai beneficiari della precedenza ex Art. 33 commi 5 e 7 dovrà
essere effettivamente svolta all'atto di presentazione della domanda di
mobilità o al momento dell'individuazione della situazione di soprannumerarietà"
lettera c)
eliminata
al termine della lettera c) si inserisce:
"Tutte le predette certificazioni devono essere
prodotte contestualmente alle domande di trasferimento." viene collocato
alla fine dell'articolo.
ART. 18
comma 1 dopo le parole :"scuola secondaria di secondo
grado(D.O.S.)" si cancellano le seguenti :
"nonché ai docenti trasferiti per compensazione"
si inserisce:
"nonché al personale di ruolo che riveste
il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente
di cattedra, appartenente al VI livello nell'ordinamento degli Enti Locali"
In calce al comma 2 -"nell'ordine del bollettino
ufficiale" viene sostituito con:
seguendo la tabella di viciniorità, a
partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora
la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza
il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si
prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro
Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze
provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune
del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie
di posto suddette i docenti della scuola elementare titolari su tipologia
di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari
su classe di concorso partecipano d'ufficio sui posti di istruzione per
l'età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni
in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal
comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
In calce al comma 5 dopo le parole ogni tipo di
mobilità territoriale a domanda e d'ufficio si aggiunge:
Qualora permanga la stessa posizione di soprannumerarietà
anche per l'anno scolastico successivo, il predetto docente sarà
individuato per primo quale perdente posto."
ART. 19
Comma 1:
Nell'ultima riga dopo "i posti di tipo speciale"
si aggiunge:
i posti attivati presso le strutture ospedaliere
Comma 2
dopo le parole "all'inizio delle operazioni di mobilità"
si aggiunge:
" a tal fine vanno resi coerenti i tempi complessivi
dei movimenti"
ART. 22
comma 1
viene eliminato
ART. 26
comma 1 si aggiunge il testo della seguente lettera
d) :
"Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a
seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche
funzionanti nello stesso comune, il personale docente dell'istituto che
ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell'istituto
di confluenza mediante esercizio di opzione in base alla predetta graduatoria
unica"
ART. 28
In calce al comma 9 si aggiunge:
'e in subordine sui posti di istruzione per l'età
adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi
siano sedi amministrative di centri territoriali.
ART. 29
comma 2 alla fine viene aggiunta la seguente frase:
"Ai fini dei trasferimenti d'ufficio il punteggio viene aggiornato con
i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione
della domanda di trasferimento"
comma 3 le parole " i titoli in possesso degli interessati
alla data del precedente 1 settembre" sono così modificate:
'i titoli in possesso degli interessati entro
il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento"
comma 12 le parole " i titoli in possesso degli
interessati alla data del precedente 1 settembre" sono così modificate:
'i titoli in possesso degli interessati entro
il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento"
ART. 30
In calce al comma 16 si aggiunge:
In mancanza di posti disponibili, il docente verrà trasferito sulla corrispondente classe di concorso su un Centro Territoriale della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali.
ART. 42
comma 1 nell'ultimo periodo dopo le parole :"frequenza
del corso di riconversione di cui" le parole "all'articolo 2 lettera
b)" sono sostituite con:
"articolo 1 lettera a)"
ART. 44
comma 4 il testo è così sostituito:
"Qualora nelle predette istituzioni maschili
sia presente la semiconvittualità femminile, i posti di organico
determinati dai semiconvittori e dalle semiconvittrici sono disponibili
per il trasferimento del personale educativo in relazione al punteggio
attribuito ed indipendentemente dal ruolo di appartenenza"
comma 5 il testo è così sostituito:
"Reciprocamente negli educandati femminili dello
stato e nei convitti femminili e nei convitti femminili per sordi, qualora
sia presente la semiconvittualità maschile, i posti di organico
determinati dai semiconvittori e dalle semiconvettrici sono disponibili
per il trasferimento del personale educativo in relazione al punteggio
attribuito ed indipendentemente dal ruolo di appartenenza"
ART. 46
comma 3 il secondo periodo viene così modificato
:
"pertanto la contrazione di organico relativa
ad una determinata tipologia di posto è compensata dalla eventuale
disponibilità sull'altra tipologia, limitatamente ai posti costituiti
con sola semiconvittualità.
ALLEGATO C
Effettuazione I fase comma 1 dopo la lettera E) si
inserisce:
E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari
delle precedenze di cui all'art. 37 del TITOLO III del contratto sottoscritto
il 27/1/2000
Effettuazione II fase comma 1 dopo la lettera E)
si inseriscono nell'ordine:
E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari
delle precedenze di cui all'art. 37 del TITOLO III del contratto sottoscritto
il 27/1/2000;
E2) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari
delle precedenze di cui all'art. 38 del TITOLO III del contratto sottoscritto
il 27/1/2000;
E3) trasferimenti a domanda dei docenti
beneficiari della precedenza prevista dall'art. 18 della L. 3/8/1999 n.
265
Effettuazione II fase comma 1 nel terzo capoverso
dopo le parole "Nella scuola secondaria di I grado" si aggiunge:
"e II Grado"
Effettuazione III fase comma 1 punto 1 la nota 1
si sostituisce con:
"Qualora il calcolo della predetta aliquota dia
luogo ad un numero non intero si approssima all'unità superiore"
Effettuazione III fase comma 1 punto 1 i testi delle lettere C) e D) diventano E) e F), mentre i testi delle E) e F) diventano C) e D)
Effettuazione III fase comma 1 punto 1 al testo della
lettera F) si aggiunge il seguente periodo:
"Passaggi di ruolo nella scuola di II grado degli
insegnanti di scuola elementare e di scuola materna della provincia utilizzati
nelle attività di tirocinio presso gli istituti magistrali e le
scuole magistrali statali, che cessino o siano cessati dalle predette attività
Dopo la lettera H) il testo " le operazioni di cui
alle precedenti lettere A),B),E),F)" viene sostituite con:
" le operazioni di cui alle precedenti lettere
A),B),C),D)"
Effettuazione III fase comma 1 punto 1 nel testo
delle lettere E) e F) dopo le parole "classi di concorso soppresse o soprannumerarie"
si inseriscono le seguenti:
"accertate numericamente come tali all'inizio
delle operazioni di mobilità".
Nel testo delle lettere E) e F) le parole "all'art2
lettera B del D.M. 231/94" sono sostituite da:
" all' art. 1 lettera A) del D.M. 231/94"
Effettuazione III fase comma 1 punto 2 Dopo le parole
"I trasferimenti interprovinciali" si eliminano le seguenti
"e le operazioni di mobilità professionale
e interprovinciale "
Effettuazione III fase comma 1 nel testo delle lettere
J) e S) dopo le parole "classi di concorso soppresse o soprannumerarie"
si inseriscono le seguenti:
"accertate numericamente come tali all'inizio
delle operazioni di mobilità".
Effettuazione III fase comma 1 tra la lettera N)
e la lettera O) si inserisce:
N1) trasferimenti a domanda dei docenti
beneficiari della precedenza prevista dall'art. 18 della L. 3/8/1999 n.
265
Effettuazione III fase comma 1 si inserisce dopo
la lettera P) il punto 3) il seguente testo:"
3) Le operazioni di mobilità professionale
interprovinciale e di mobilità professionale residuale nella provincia,
sono effettuati sulle disponibilità destinate alla terza fase restanti
dopo le operazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) del presente comma,
secondo l'ordine di seguito riportato:"
Effettuazione III fase comma 1 al testo della lettera
T) si aggiunge il seguente periodo:
"nonché passaggi di ruolo e di cattedra
provinciale dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui al punto
1) a causa del limite numerico del 50% delle disponibilità di terza
fase. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in
stretto ordine di punteggio."
ALLEGATO D
Tab. A punto I lettera C1 le parole "per un
triennio" sono sostituite con le seguenti:
"per un solo triennio"
Tab. A punto I lettera D dopo le parole "domanda
di trasferimento o passaggio" viengono inserite le seguenti:
"verrà riconosciuto,dopo il predetto triennio,
una tantum,un punteggio aggiuntivo
Tab. B punto I lettera C1 le parole "per un
triennio" sono sostituite con le seguenti:
"per un solo triennio"
Tab. B punto I lettera D dopo le parole "domanda
di trasferimento o passaggio" viengono inserite le seguenti:
"verrà riconosciuto, dopo il predetto
triennio, una tantum,un punteggio aggiuntivo
VALUTAZIONE DELLE ANZIANITA' DI SERVIZIO
Nella nota (7) lettera A dopo "titolarità
del docente" si aggiunge:
Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel
comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili
(cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso
risulti viciniore alla sede di titolarità.
VALUTAZIONE DEI TITOLI GENERALI
Nella nota (10) lettera B si aggiunge:
Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte
le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per
il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario
per esami e titoli
TITOLO V - Sezione personale A.T.A.
ART. 50
comma 2 le parole "nell'ordine del Bollettino ufficiale
delle scuole" vengono sostitute con :
"seguendo la tabella di viciniorità, a
partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora
la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza
il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si
prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro
Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze
provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo
di provincia. Qualora non trovino posto nelle scuole della provincia di
titolarità verranno assegnati sui Centri Territoriali della provincia
seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi
amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla
prima preferenza valida espressa.
comma 3
viene eliminato
In calce al comma 6 si aggiunge:
Qualora permanga una posizione di soprannumerarietà
anche per l'anno scolastico successivo, il predetto personale sarà
individuato per primo quale perdente posto."
ART. 51
viene eliminato
Si inserisce l'ART. 51 bis:
In applicazione dell'art. 8, comma 2 dell'accordo A.R.A.N. - OO.SS. del 20 luglio 2000 (sottoscritto in attuazione dell'art. 8 della L. 3/5/1999, n. 124) il personale A.T.A. di ruolo già assunto dagli Enti Locali con rapporto di lavoro a tempo parziale , può a domanda, essere trasferito per l'a.s. 2001/2002 su posti di lavoro a tempo pieno dello stesso profilo, purchè vi sia la relativa disponibilità di posto.
Si inserisce l'ART. 51 ter:
Gli Assistenti tecnici di ruolo transitati dagli EE.LL. in possesso dei requisiti possono fare domanda di trasferimento per l'area professionale di attuale assegnazione o per altra area tecnica per la quale hanno titolo. Qualora non siano in possesso del titolo di studio, i predetti assistenti tecnici permangono nell'istituzione scolastica ove hanno prestato servzio nell'a.s. 2000/2001. Tale personale dovrà essere riqualificato attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall'art. 57 del C.C.D.N. del 27/1/2000 al fine di acquisire la titolarità di area tecnica.
Art 52
Comma 1:
dopo il punto 3 si aggiunge :
4) i posti già occupati da responsabili
amministrativi ed ex- insegnanti elementari collocati permanentemente fuori
ruolo ai sensi dell'art. 21 della L. 463/78 che non abbiano presentato
domanda di partecipazione ai corsi per direttore dei servizi generali e
amministrativi o che non abbiano concluso i corsi stessi).
Il comma 6 e sostituito con:
Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti
interprovinciali e dei passaggi di profilo che possono essere effettuati
per ogni singola provincia e per ciascun profilo, dovranno essere effettuate
le operazioni di seguito indicate. Dal numero complessivo dei posti di
organico di diritto, ivi compresi quelli attivati presso i centri territoriali,
debbono essere detratti :
A. totale A.T.A. di ruolo con sede definitiva
e A.T.A. di ruolo ancora in attesa di sede definitiva;
B. personale in soprannumero sull'organico provinciale;
C. accantonamenti da effettuare per le procedure
concorsuali in atto e per la chiamata diretta (L.68 del 12.3.1999).
Nel comma 7 dopo "trasferimenti in altra provincia"
aggiungere:
"e dei passaggi di profilo"
Art. 54
Art. 54 bis
Il personale A.T.A di cui alla lettera M) dell'art. 14 comma 1 del C.C.D.N. sulle utilizzazioni dell'11/7/2000 che con la partecipazione agli appositi corsi ha acquisito il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ai fini della mobilità a domanda e d'ufficio, sarà considerato senza sede e trattato nella seconda fase dell'ordine delle operazioni
Art. 55
In calce al comma 1 si aggiunge:
nel caso abbia espresso la volontà del
mantenimento della sede di cui al comma 6 del precedente art. 50 è
tenuto a presentare la dichiarazione di perdente posto.
Nel comma 11 alla 3° riga dopo "del singolo comune"
si aggiunge:
"o distretto (per i comuni comprendenti più
distretti)"
In calce al comma 11 si aggiunge:
Successivamente i trasferimenti d'ufficio saranno
disposti sui Centri Territoriali della provincia secondo la tabella di
viciniorietà. Qualora non vi siano posti disponibili nell'intera
provincia, il personale A.T.A., rimarrà in soprannumero sull'organico
provinciale
In calce al punto A del comma 16 si aggiunge:
- completate le operazioni di cui sopra, il personale
che non ha potuto, ottenere la titolarità nell'istituto nel quale
è confluita la sua sede di servizio (plesso, sezione staccata ecc..)
può, ove vi sia la disponibiltà del relativo posto, essere
riassegnato, a domanda, a tale sede nel rispetto della graduatoria unica
e comunque prima delle operazioni di mobilità
ART. 56
Viene inserito il comma 1:
Il personale in soprannumero sull'organico provinciale
è tenuto a presentare domanda di movimento. Qualora lo stesso non
presenti domanda di movimento, o se nessuna delle preferenze espresse è
disponibile, verrà trasferito d'ufficio.
Il comma 1 diventa comma 2
Viene inserito il comma 3:
Il personale in oggetto partecipa alle operazioni
di mobilità nella II e III fase nell'ordine delle operazioni riportato
nell'allegato F ad eccezione del riassorbimento nella scuola di titolarità,
come indicato al precedente comma 2.
ART. 59
Comma 5
viene eliminato
ART. 60
Nella 7° riga dopo " procedure concorsuali in
atto e per il persoale in soprannumero" si aggiunge:
compreso quello dell'art. 56
Nella 11° riga dopo " nell'ambito della stessa
area professionale " si aggiunge:
come riportato nell'allegato (F) del contratto
sottoscritto il 27/1/2000
L'allegato E viene sostituito con:
TABELLA DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO (1)
I - anzianità di servizio:
Tipo di servizio | Punteggio |
A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) | Punti 2 |
B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3)(a) | Punti 1 |
C) Per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali (b) | Punti 1 |
D) Per ogni anno intero di servizio
prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità
per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (4) (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c)
Entro il quinquennio ............................................................................... Oltre il quinquennio ................................................................................ |
Punti 8
Punti 12 |
E) Per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) | Punti 4 |
F) A coloro che per un triennio a
decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s.2000/01, non presentano
domanda di trasferimento o passaggio, viene riconosciuto, una tantum, un
punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B) , C) e D)
(tale punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Esso è da attribuire solo alla scadenza del triennio decorrente dall'a.s. 2000/01) |
Punti 40
(a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli enti locali. |
(b) Tale servizio è riconosciuto sia la
personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli enti locali:
per quest'ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato
il servizio di cui alla lettera A) e B).
(c) Tale servizio è riconosciuto sia al
personale ATA già statale che a quello proveniente dagli enti locali.
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis):
Tipo di esigenza | Punteggio |
A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5) | Punti 24 |
B) per ogni figlio di età da zero a sei anni (6) | Punti 16 |
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro | Punti 12 |
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art.122 - comma III - D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8) | Punti 24 |
III - Titoli generali:
Tipo di titolo | Punteggio |
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9) | Punti 12 |
B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10) | Punti 12 |
NOTE
(1) A norma della legge 04/01/1968, n.15, modificata
dalla legge 11/05/1971, n.390, l'interessato può comprovare con
dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni
(precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile,
coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone
con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione
personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne,
permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere
comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta
ai sensi della legge 15/68. Deve essere documentato con certificato rilasciato
dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero
del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative,
tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto
di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da
ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario
o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà
altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità
dell'art.20 della legge 04/01/1968, n.15, che il figlio, il coniuge o gli
altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto
in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura
presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Per l'attribuzione
dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto i, lettere
a), b), c) e d) - agli insegnanti elementari collocati permanentemente
fuori ruolo ai sensi dell'art.21 della legge del 09/08/1978, n.463, è
valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità
di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo.
Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama
quanto disposto dalla legge n.127 del 17/05/1997, modificata ed integrata
dalla legge n.191 del 16/06/1998, dalla c.m. 349 emanata il 07/08/1998
dal Ministero della Pubblica Istruzione contenente indicazioni operative
sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20/10/1998 n.403 (regolamento
di attuazione degli artt.1, 2 e 3 della legge 15/05/97 n.127).
(2) E' valutato il periodo coperto da decorrenza
giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio
nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio
previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
- il servizio di ruolo prestato quale assistente
di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva
ai sensi dell'art.8 della legge n.463/78; il servizio di ruolo prestato
quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica
funzionale ai sensi dell'art.49 della legge n.312/80;
- il servizio prestato nel profilo di provenienza
per il personale trasferito nell'attuale profilo, ai sensi dell'art.19
del D.P.R. 399/88 e dell'art.38 del D.P.R. 209/87;
- il servizio prestato nel ruolo di provenienza
per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto
dell'art.200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n.3, purché
il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella
a annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 ovvero tra quelli corrispondenti
dell'amministrazione centrale e periferica
- i servizi di ruolo prestati indifferentemente
nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R.
07/03/1985 n.588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli,
dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato
nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore
amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria
e dei magazzinieri). Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o
istituti situati nelle piccole isole relativo ad ogni mese o frazione superiore
a 15 giorni, deve essere raddoppiato. Al personale A.T.A. di ruolo collocato
in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art.2
della legge 13/08/19841994, n.476, per la frequenza di dottorato di ricerca
o in quanto assegna-tario di borse di studio da parte di amministrazioni
statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali,
è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo
della durata del corso o della borsa di studio.
- Agli insegnanti elementari collocati permanentemente
fuori ruolo, ai sensi dell'art.21 della legge 9.8.1978,n.463 è valutato
il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità
di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo.
- in applicazione dell'art. 3, comma 6, dell'accordo
A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell'art. 8 della
L. 124/99, il servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili
nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti a quello
prestato nelle scuole materne, elementari o secondarie dgli stessi enti,
considerato che l'assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta
sulla base di un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di servzio
dell'ente stesso.
- Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere
A) e B).
- Per ogni anno prestato nei Paesi in via di
sviluppo il punteggio è raddoppiato .
(3) Con il punteggio previsto dalla presente
voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
- Il servizio non di ruolo ed il servizio militare
riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.P.R.
n. 420/74 e della legge n.958/86, nonché' il servizio di ruolo prestato
in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art.4 comma
13, del D.P.R. n.399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento
sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
- il periodo di anzianità derivante da
decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza econo-mica
nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere
considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici
la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della
data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato
nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese
o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato.
(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente
posto si prescinde dal computo del triennio.Si precisa che per l'attribuzione
del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità
nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli
confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo
di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica
retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di
titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti
i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola
di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme
vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola.
Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità
di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per
motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di
leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso
di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti
del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali,
di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre,
che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità
ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi
alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o
aggregata al fine dell'attribuzione del pun-teggio in questione. Non interrompe
la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in
altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità,
nell'utilizzazione ottenu-ta con precedenza a seguito di sdoppiamento,
soppres-sione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche.
Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento
del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel
quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto
di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare
nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere
considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola
di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo
di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.
(4bis) Si precisa che il punteggio in questione
va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento
della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro
nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola
dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima
della scadenza del quinquennio.
(4ter) Ai fini della formulazione della graduatoria
per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi
in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune
di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..)
vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità
del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore
a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest'ultimo comune
non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il
personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza
nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti
posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati;
lettera b) e lettera c) valgono sempre;
lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario.
il punteggio cosi' calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.
(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza
dei familiari a condizione che essi, alla data di sottoscrizione del presente
contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno
tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento
deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione
personale redatta ai sensi della legge 15/68 nei quali dovrà essere
indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall'iscrizione
anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito
per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.
In tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale
redatta ai sensi della citata legge 15/68 dovrà contenere l'anzidetta
informazione. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere
a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.
(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le
situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti
nell'ambito della stessa sede ( per sede si intende "comune")
(6) l'età è riferita al 31 dicembre
dell'anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli
che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui
si effettua il trasferimento.
(7) la valutazione e' attribuita nei seguenti
casi:
a) figlio minorato ovvero coniuge o genitore,
ricoverati permanentemente in istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore,
bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare
la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
(8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati
devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente
dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai
sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti
ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità
il domicilio nella sede dei genitori
(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente
al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore
dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio é attribuito
anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati
di cui
all'art.557 D.L.vo 297/94.
(10) il punteggio e' attribuito al personale
appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile
amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è
attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a
posti, nella scuola statale, di personale A.T.A. di livello o area superiore,
sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli.
ALLEGATO F
Dopo I FASE si aggiunge:
le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell'ambito del comune cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:
Dopo la lettera D1) si aggiunge:
D2) | Trasferimenti, a domanda, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa da quella di titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al punto III) - 1) dell'art. 9, titolo I del contratto del 27/1/2000. |
D3) | Trasferimenti a domanda in sede del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa da quella di titolarità, (1) (2); nell'ambito di tale operazione si applica la precedenza di cui al punto VI) di cui all'art. 9, comma 1 - titolo I - del contratto del 27!/2000 |
Dopo la lettera E) si aggiunge
E1) | Trasferimenti del personale perdente posto appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa rispetto a quella di titolarità, trasferito d'ufficio, o a domanda in quanto soprannumerario, nell'ultimo quinquennio - compreso il personale di cui all'art. 56 (5) -, che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di precedente titolarità, di cui al punto IV) dell'art. 9 - titolo I - del contratto del 27/1/2000. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3) (4). |
Dopo la lettera F) si aggiunge:
F1)Trasferimenti d'ufficio in sede del personale soprannumerario appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa rispetto a quella di titolarità, rispetto alle dotazioni dell'organico di diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).
Dopo II fase si aggiunge:
La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali per sedi di comuni diversi rispetto a quello cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale
Dopo la lettera A) si aggiunge:
A1)Trasferimenti d'ufficio da fuori sede del personale
appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa
da quella di titolarità soprannumerario rispetto alle dotazioni
dell'organico di diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce
il trasferimento che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta,
non abbia ottenuto le scuole richieste (2);
Nelle lettere B1), B2), B3), B4) si elimina la frase:
nel rispetto delle precedenze previste dal presente
accordo
Dopo la lettera B4) si aggiunge:
B4 bis | Trasferimenti a domanda del personale beneficiario di cui all'art. 9 titolo 1 punto VII bis |
Dopo la lettera B5) si aggiunge:
B6) | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità beneficiario delle precedenze di cui al punto III) dell'art. 9 - titolo I - del contratto del 27/1/2000 (1), nell'ambito della provincia |
B7) | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità beneficiario delle precedenze di cui al punto V) dell'art. 9 - titolo I - del contratto del 27/1/2000 (1), nell'ambito della provincia |
B8) | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità beneficiario delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 9 - titolo I - del contratto del 27/1/2000 (1), nell'ambito della provincia |
B9) | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità beneficiario delle precedenze di cui al punto VII) dell'art. 9 - titolo I - del contratto del 27/1/2000 (1), nell'ambito della provincia |
B10) | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità beneficiario delle precedenze di cui al punto VII bis) dell'art. 9 - titolo I - nell'ambito della provincia |
B11) | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità che non usufruisce di alcuna precedenza |
Dopo la III FASE si aggiunge:
Le operazioni di mobilità relative alla
terza fase vengono realizzate secondo l'ordine seguente nel rispetto delle
aliquote di cui al comma 7 dell'art. 6 (parte comune) del contratto sottoscritto
del 27/1/2000
Dopo la lettera A) si aggiunge:
A1 | Trasferimenti in provincia a domanda nel ruolo provinciale dei direttori dei servizi generali ed amministrativi delle Accademie e Conservatori |
Dopo la lettera B4) si aggiunge:
B4 bis | Trasferimenti a domanda del personale beneficiario di cui all'art. 9 titolo 1 punto VII bis |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In vista della prossima tornata negoziale e nel contesto di attuazione dei processi di riforma e, in particolare, dell'introduzione dell'organico funzionale in tutte le istituzioni scolastiche autonome, le parti condividono l'esigenza di operare tutti gli approfondimenti e le analisi necessarie per rivedere, in un'ottica di omogeneizzazione, gli istituti contrattuali e le tabelle di valutazione relative alla mobilità del personale.
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