CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PROVINCIALE CONCERNENTE

I CRITERI DI ATTUAZIONE DELLE NORME RELATIVE AI DIRITTI E ALLE RELAZIONI SINDACALI E ALLO SVILUPPO DELLE RELAZIONI SINDACALI LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA.

L'ANNO 1997, IL MESE DI LUGLIO, IL GIORNO 14 IN ROMA, PRESSO L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE, IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO PROVINCIALE.

VISTO il D.L. vo 3.2.93, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il CCNL del comparto del personale della scuola sottoscritto in data 4.8.95;

VISTO in particolare l'art. 5, comma 5 lett.g) del suddetto contratto, che prevede la trattativa decentrata, presso gli USP, in materia di "CIRTERI" di attuazione delle norme relative ai diritti e alle relazioni sindacali e allo sviluppo delle azioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica;

VISTO l'art.3 del D.P.R. n. 395/88;

TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO

PREMESSA

LE RELAZIONI SINDACALI

Le relazioni sindacali si realizzano, in base al CCNL del comparto scuola 1994/97, come segue:

a) Livello provinciale

- Contrattazione decentrata provinciale (art. 5, comma 5)

- Informazione (preventiva e successiva) (art. 7)

- Esame (art. 8)

- Consultazione (art.11)

- Forme di partecipazione - Osservatorio (art. 12)

- Conciliazione (art. 16)

b) Livello di istituzione scolastica

- Contrattazione – Relazioni a livello di istituti scolastici e rappresentanze sindacali sui luoghi di lavoro (art. 9 e 14),

- Informazione (preventiva e successiva) (art.9)

- Esame (art. 9 – comma 4)

- Consultazione (art.11)

nonché nell'attività ordinaria e straordinaria svolta dalle OO.SS. nei confronti dei loro iscritti e dell'intera categoria (L. 300/1970).

Oggetto del presente contratto, è la definizione e l'esplicitazione di tali rapporti per ognuno dei punti sopra richiamati in base al CCNL del comparto di scuola.

PARTE PRIMA

RELAZIONI SINDACALI

Art. 1 - Ambito della contrattazione decentrata provinciale

La contrattazione decentrata provinciale si svolge alle seguenti materie demandate dal CCNL.

- Distribuzione della quota del fondo attribuito all'Ufficio Scolastico Provinciale e delle quote del fondo d'istituto non utilizzate, modalità di verifica dei risultati (art. 5, comma 5, lett. a – art. 71);

- Igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro nonché l'individuazione delle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili alla luce del D.L. vo 626/94 (art. 5, comma 5, lett. b);

- Utilizzazione del personale docente, educativo ed ATA (art. 48 e 55);

- Aggiornamento, formazione in servizio e riconversione professionale (art. 5, comma 5 lett. d - art. 28, commi 6 e 14);

- Diritto allo studio (art. 5, comma 5, lett. e);

- Organizzazione del lavoro del personale ATA (art. 5, comma 5, lett. f);

- Diritti e relazioni sindacali (art. 5, comma 5, lett. g);

- Assemblee (art. 13, comma 6);

- Utilizzazione dei servizi sociali (art. 5, comma 5, lett. h);

- Pari opportunità (art. 10, commi 5 e 6);

- Contingente di personale educativo ed ATA in caso di sciopero (art. 2, comma 2 delle Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali);

- Retribuzione del personale della scuola coinvolto in convezioni o progetti stipulati dall'Ufficio Scolastico Provinciale con enti terzi, pubblici o privati (art. 33, 43 e 54 del CCNL), nonché modifiche nell'organizzazione del lavoro conseguenti.

Art. 2 - Soggetti della contrattazione

I soggetti della delegazione trattante sono: la delegazione di parte pubblica e le OO.SS..

L'ufficio Scolastico Provinciale (USP) costituisce la delegazione di parte pubblica entro 30 giorni dalla stipula del CCNL e la comunica a tutte le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) attualmente abilitate alla contrattazione provinciale.

Art. 3 - Delegazioni

Ai sensi dell'art. 6 del CCNL, la delegazione trattante in sede decentrata è costituita:

a) Per le OO.SS..

Hanno titolo a partecipare le OO.SS. attualmente abilitate alla contrattazione provinciale, rappresentante dei lavori della scuola e le rispettive Confederazioni Sindacali secondo la disciplina attualmente vigente fino alla definizione del quadro normativo in materia di rappresentatività ed ai successi accordi.

b) Per la parte pubblica

Dal Provveditore agli Studi o da un suo delegato e da due funzionari dell'Ufficio medesimo, di qualifica di norma non inferiore all'ottava.

L'USP può avvalersi in qualità di consulenti di Dirigenti Scolastici (D.S.) e altro personale della scuola esperto nella materia gli esperti devono essere formalmente nella delegazione trattante.

Tale personale non deve essere componente di organismi dirigenti delle OO.SS..

Art. 4 - Modalità, tempi e procedure della contrattazione

Le piattaforme per il rinnovo del contratto collettivo decentrato sono presentate almeno 15 giorni prima della scadenza del precedente contratto.

La contrattazione decentrata si apre entro 15 giorni dalla presentazione della/e piattaforma/e all'USP che provvede a trasmetterla/e a tutte le OO.SS. abilitate alla trattativa.

All'avvio di ciascuna contrattazione le OO.SS. comunicano all'USP la composizione delle proprie delegazioni trattanti.

La contrattazione dovrà concludersi entro 15 giorni dal suo formale avvio.

Al termine di ogni riunione viene stilato sintetico verbale e si definisce la data della riunione successiva, che si apre con la lettura e l'approvazione del verbale della riunione precedente.

Dalla presentazione della piattaforma alla conclusione della trattativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né precedono ad azioni dirette riguardo ai temi trattati.

L'U.S.P dopo la firma del contratto, avvia immediatamente la procedura richiamata dall'art. 4 del CCNL.

L'U.S.P trasmetterà immediatamente il contratto a tutte le istituzioni scolastiche della provincia mediante circolare, il D.S. ne curerà l'affissione all'albo e la massima diffusione a tutto il personale scolastico.

L'U.S.P vigilerà per il rispetto di ogni contratto nelle singole unità scolastiche.

Art. 5 - Durata, efficacia e verifica dell'accordo.

Il presente contratto ha validità fino alla stipula del nuovo CCNL e comunque fino alla stipula del nuovo contratto decentrato provinciale.

Su richiesta di ciascuno dei soggetti firmatari si può precedere ad eventuali modifiche ed integrazioni derivanti da contratti nazionali e/o da nuove norme di legge.

I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere la verifica sullo stato di attuazione del contratto stesso, almeno una volta l'anno (normalmente durante il mese di giugno) nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 4.

Al termine della verifica il contratto può essere modificato con un intesa tra le parti.

Art. 6 - Interpretazione autentica.

In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati le parti che li hanno sottoscritti entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

Di tale ulteriore accordo verrà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche secondo le procedure di cui al precedente art. 4.

Art. 7 - Controversie e raffreddamento del contenzioso.

Allo scopo di prevenire i conflitti collettivi, ai sensi dell'art. 4 delle Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali viene istituito, d'intesa tra le parti, un apposito organismo di conciliazione per dirimere il contenzioso su tutte le materie inerenti il rapporto di lavoro regolamentato da: CCNL, CCDN e CCDP, nonché da altre fonti normative.

Tale organismo che si riduce su richiesta scritta di una delle parti entro 10 giorni dovrà esprimere un parere sui problemi esposti.

Alla richiesta di incontro dovrà essere allegata una sintetica descrizione del contenzioso.

Le decisioni assunte nella seduta saranno inviate a tutte le scuole della provincia.

Art. 8 - Azioni dell'U.S.P.

Entro 30 giorni dell'entrata in vigore del presente contratto l'U.S.P. convoca in apposita, conferenza di servizio, tutti i Dirigenti Scolastici, assieme ai Responsabili Amministrativi delle singole scuole della provincia, per illustrare l'accordo stesso.

Alla conferenza di servizio partecipano le OO.SS. provinciali firmatarie del presente contratto e le rappresentanze sindacali interne delle scuole di cui all'art.25 del presente contratto.

Art. 9 - Permessi per la contrattazione decentrata.

Per i membri degli organi statuari delle OO.SS. trattanti, sarà concessa dall'U.S.P. la possibilità di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario alla contrattazione, nei limiti stabiliti dell'art. 15, comma 4 del CCNL, contrattazioni nazionali e art. 5 comma 6 del CCNL.

Art. 10 Ufficio delle Relazioni Sindacali.

Il Provveditore agli Studi, entro 10 giorni dalla stipula del seguente contratto, istituisce l'Ufficio per le Relazioni Sindacali e ne comunica alle OO.SS., il responsabile.

Il funzionario responsabile curerà tutti gli adempimenti previsti dal presente contratto.

Art. 11 - Organizzazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

Il Provveditore agli Studi renderà noto alle OO.SS. abilitate alla contrattazione provinciale l'organigramma dell'U.S.P. in materia di responsabilità e funzioni assegnate a dirigenti e funzionari, nonché tutti gli ordini di servizio di carattere organizzativo che modifichino le attribuzioni delle competenze.

Art. 12 - Rappresentantività sindacale.

Il Provveditore agli Studi invia preventivamente alle OO.SS. abilitate alle contrattazione decentrata provinciale, i dati che annualmente è tenuto a comunicare al MPI circa la rappresentatività delle singole OO.SS..

I dati riguardanti gli iscritti saranno riferiti sia al personale con rapporto a tempo indeterminato, sia a quello con rapporto a tempo determinato. Inoltre i dati saranno integrati con l'indicazione del numero degli addetti per ogni ordine e grado di scuola distinti tra personale con rapporto a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Prima dell'invio dei dati al MPI si terrà una seduta di esame congiunto per permettere di rilevare e rimuovere eventuali errori.

Entro il mese di ottobre di ogni anno l'U.S.P. fornirà alle OO.SS. e alla D.P.T. l'elenco aggiornato e completo del personale in entrata e in uscita della Provincia.

Art. 13 - Rilevazione partecipazione scioperi.

Entro le ore 14 del giorno successivo a quello di conclusione ad una azione di sciopero, tutte le Istituzioni scolastiche sono tenute a fornire all'U.S.P., sia in caso di avvenuta adesione che in caso contrario, i dati relativi. Entro i tre giorni successivi l'Ufficio Relazioni Sindacali predisporrà copia per le OO.SS., dei dati di partecipazione dei dipendenti forniti al M.P.I. consegnarsi alle OO.SS.

Successivamente i Dirigenti Scolastici assicureranno il tempestivo invio degli elenchi dei partecipanti per le trattenute di legge agli Uffici Pagatori.

Art. 14 - Albo sindacale e accesso ai locali dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

Nella bacheca sindacale dell'U.S.P. le OO.SS. hanno diritto ad affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Provveditore agli Studi.

I rappresentanti sindacali indicati dalle rispettive OO.SS., muniti di pass, hanno diritto d'ingresso agli uffici dell'U.S.P. anche nei giorni di chiusura al pubblico.

Alle OO.SS. abilitate alla contrattazione è assegnato un locale all'interno dell'U.S.P..

Art. 15 - Relazioni a livello provinciale.

Il Provveditore agli Studi fornisce inerenti la gestione del rapporto di lavoro ai soggetti sindacali abilitati alla contrattazione.

La relativa documentazione, scritta su supporto cartaceo e/o magnetico, sarà consegnata nei tempi più rapidi possibili.

Per la consegna di tale documentazione e in generale della copia di tutti gli atti ministeriali (ordinanze, circolari, telex, comunicazioni di servizio, ecc.) e degli altri prodotti dall'USP, riguardanti il personale e la politica scolastica in generale, presso l'Ufficio Relazioni Sindacali, verranno predisposte apposite cartelle per ogni Organizzazione Sindacale.

E' istituito un collegamento tra il Sistema Informativo e le OO.SS. abilitate alla contrattazione, limitatamente alle funzioni di interrogazione o di posta elettronica.

Art. 16 - Materie di informazione.

Sono, in particolare, materie di informazione preventiva ai sensi dell'art. 7 del CCNL.:

a) criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro per il personale ATA;

b) criteri generali per la razionalizzazione della rete scolastica;

c) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;

d) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, con riferimento a quanto previsto dall'art. 603 del D.U. vo 297/94;

e) criteri e modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;

f) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese del personale;

g) interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica;

h) programmi e progetti di intervento anche a carattere interistituzionali per la qualificazione dell'offerta formativa;

i) direttive emesse dall'Amministrazione in applicazione dei diversi istituti contrattuali;

Sono materie d'informazione successiva tutti gli atti dell'U.S.P., concernenti il personale e tutti quelli compiuti in applicazione di istituti contrattuali, in particolare;

a) utilizzo del personale e stato dell'occupazione e degli organici;

b) parametri e risultati concernenti la produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico;

c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro per il personale ATA;

d) attuazione dei programmi di formazione del personale;

e) misure in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) andamento generale della mobilità del personale;

g) distribuzione complessiva dei fondi per i compensi accessori;

h) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.

Art. 17 - Modalità, tempi e procedure dell'informazione.

L'USP fornisce l'informazione di cui all'art. precedente durante appositi incontri, di frequenza settimanale, salvo concorde diverso avviso delle parti, in forma scritta.

L'informazione preventiva, per le materie previste, viene fornita con congruo anticipo e comunque almeno 5 giorni prima l'inizio delle operazioni e dei procedimenti amministrativi di competenza dell'USP.

Gli incontri sulle materie relative all'informazione preventiva sono fissati tenendo presente le diverse scansioni temporali.

In particolare l'informazione preventiva deve avvenire con congruo anticipo sulla definitiva sottoscrizione di intese ed accordi interistituzionali specialmente quanto questi intervengono direttamente sull'organizzazione del lavoro di settori o scuole.

L'informazione successiva viene fornita non appena terminate le operazione e i procedimenti.

In particolare gli atti di gestione adottati, riguardanti il personale, devono essere comprensivi anche delle modifiche sopraggiunte, in modo che risulti la totale trasparenza degli atti adottati.

Infine sulle distribuzione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, tutta l'informazione (successiva) dovrà essere fornita con congruo anticipo rispetto all'invio al MPI della relazione sulla qualità di erogazione (art. 7 comma 3 del CCNL).

L'U.S.P. è rappresentato dal Provveditore agli Studi o, in caso di sua assenza, da un suo delegato e dai responsabili dei settori interessati.

Di ogni seduta sarà stilato e sottoscritto un verbale.

Art. 18 - Esame.

Su tutte le materie oggetto di informazione, ciascuna delle OO.SS. abilitate alla contrattazione può chiedere l'esame, ai sensi del D.L. vo 29/1993: l'esame va richiesto in forma scritta al Provveditore agli Studi e si svolge in appositi incontri entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta.

L'USP informa della richiesta di esame e degli incontri le altre OO.SS. abilitate mettendo, a loro disposizione tutti gli atti relativi alla materia in esame.

L'esame congiunto si conclude entro 15 giorni dalla richiesta, ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.

Dell'esito dell'esame, viene redatto dall'U.S.P. un verbale, debitamente firmato dalle parti del quale risultino le singole posizioni. Il verbale viene inviato a tutte le OO.SS..

Art. 19 - Consultazione.

L'USP sulle materie sotto elencate procede alla consultazione ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle OO.SS:

a) criteri e modalità organizzative per l'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato;

b) materie per le quali la consultazione sia prevista da disposizioni di legge o contrattuali;

c) modalità di designazione dei rappresentanti dell'USP e dei dipendenti per l'indicazione dei presidenti dei collegi arbitrali per il personale ATA (art. 59 D.L. vo 29/93);

d) in tutte le altre occasioni in cui l'U.S.P. dovesse ravvedere l'opportunità.

e) Applicazione del D.L. vo 626/94 – consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art.19 D.L. vo 626/94.

Art. 20 - Forma di partecipazione. Osservatorio.

In attuazione dell'art. 12 del CCNL. viene istituito, con provvedimento formale del Provveditore agli Studi, entro 30 giorni dalla firma del presente contratto, in forma paritetica, presso l'U.S.P. un Osservatorio, che non ha natura negoziale, di rappresentanti dell'USP e di ciascuno dei soggetti sindacali di cui l'art. 3 del presente contratto, allo scopo di esaminare le linee programmatiche riguardo a quanto previsto dal citato art. 12 e riguardo all'applicazione del D.L.vo 626/94 recante le nuove norme di sicurezza sul lavoro.

L'Osservatorio è presieduto dal Provveditore che lo convoca almeno due volte l'anno o a richiesta di parte sindacale nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni.

Affinché l'Osservatorio non diventi un luogo generico di informazione, si concorda che, i momenti di incontro, siano finalizzati al confronto sugli obiettivi comuni cui uniformare il servizio volti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema scolastico della Provincia di Roma e all'arricchimento dell'offerta formativa. Ciò potrà costituire un utile contesto nella discussione dei contenuti della contrattazione decentrata.

Per i temi più generali possono essere invitati a partecipare all'avon dell'Osservatorio per fornire dati e valutazioni rappresentanti di associazioni ed enti, quali ad esempio: Comuni, Provincia, Associazioni professionali della scuola, Associazioni dei genitori, ASL, rappresentanti delle Organizzazioni degli studenti, Confederazioni Sindacali.

Di ogni seduta verrà redatto un verbale da cui risultino le posizioni espresse.

L'Osservatorio provvederà a stilare che verrà inviata a tutte le istituzioni scolastiche ed eventualmente la sua pubblicazione, sullo stato del sistema formativo della Provincia di Roma.

Art. 21 - Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Entro 15 giorni dalla firma del presente contratto sarà costituito presso l'U.S.P. l'Ufficio Redazioni con il Pubblico, ai sensi e con le finalità previste dalla C.M n. 178/95, utilizzando il personale comunque in servizio presso l'U.S.P..

L'URP entro 30 giorni dalla costituzione provvederà ad informare tutte le istituzioni scolastiche, in particolare, in meno a

- l'orario e le modalità di accesso sia per gli amministrati che per gli studenti ed i genitori;

- le iniziative finalizzate alla consulenza rispetto ai genitori ed agli studenti.

Tutti gli anni, il rapporto, di cui all'art. 7 della CM n. 178/95 sarà illustrato alle OO.SS. abilitate alla contrattazione prima di essere inoltrato al M.P.I.

PARTE SECONDA

ASSEMBLEE SINDACALI

Art. 22 - Assemblee sindacali.

Il personale del comparto scuola a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per complessive 10 ore annue pro capite per anno scolastico.

Le assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario sono indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali aventi diritto e/o dai rappresentanti sindacali delle scuole di cui all'art. 25 del presente contratto.

La durata di ogni assemblea di istituto non può essere inferiore ad un'ora (60') ne superiore a due (120').

Art. 23 – Modalità di convocazione di assemblee

La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai sindacati territoriali almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma o fax ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate all'assemblea.

La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere affissa all'albo dell'istituzione scolastica o educativa e comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene e, nel più breve tempo possibile, agli albi dei vari plessi, succursali e sedi staccate e/o coordinate e, comunque, in tempo utile per consentire al personale in servizio presso queste istituzioni di esprimere la propria adesione. Il D.S., prima dell'affissione all'albo, avrà cura di indicare nel medesimo avviso, il locale in cui si terrà l'assemblea.

Nel termine delle successive 48 ore, altre OO.SS., purchè ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando una unica assemblea congiunta o nei limiti consentiti dalla disponibilità dei locali, assemblee separate. La comunicazione definitiva, relativa all'assemblea/e di cui al presente articolo, va affissa all'albo delle istituzioni prescelte entro il suddetto termine di 48 ore.

Contestualmente all'affissione all'albo il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso mediante circolare interna al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile dopo la data di comunicazione del preavviso alle famiglie.

Al personale non interpellato, o che non è stato informato (per esempio perché in servizio su più sedi) non può essere impedito di partecipare all'assemblea.

Della avvenuta partecipazione del personale all'assemblea non va fornita alcuna attestazione.

Le assemblee sindacali per il personale docente possono essere indette all'inizio o alla fine dell'orario di servizio, vale a dire la prima /le prime due o l'ultima/le ultime due ore di lezione.

Le assemblee del personale direttivo ed A.T.A. possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

Art. 24 - Svolgimento delle Assemblee

Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi o sezioni di scuola materna i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, dopo aver disposto gli eventuali adattamenti d'orario per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea del personale che presta regolare servizio e avvertendo le famiglie interessate.

Il personale che non partecipa all'assemblea svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata a carico di ognuno.

Le assemblee territoriali in orario di lavoro e fuori dall'orario di lavoro che coinvolgano più istituzioni scolastiche possono svolgersi anche oltre i limiti previsti dall'art. 13 comma 2 del CCNL che prevede per il solo personale docente, non più di due assemblee al mese per ciascuna scuola. Le assemblee territoriali non escludono il diritto di convocazione, per il personale docente, di assemblee di istituto o di scuola per non più di due ore al mese.

Nel caso di assemblee territoriali (che coinvolgano più istituzioni scolastiche) i Dirigenti Scolastici conteggeranno, per ogni dipendente che partecipa alle assemblee, in relazione all'orario di servizio del singolo dipendente ed ai tempi di percorrenza concordati per raggiungere la sede dell'assemblea, il tempo necessario per la partecipazione all'assemblea stessa.

Nel caso di assemblee territoriali (interdistrettuali o provinciali) o di assemblee del personale direttivo la durata massima, comprensiva del tragitto, è di 3 ore che rientrano nel computo delle 10 ore annue pro capite, se svolte in orario di lavoro.

Per le assemblee del personale direttivo, la comunicazione va inoltrata al Provveditore agli Studi che dà immediato avviso all'albo dell'USP e mediante circolare alle scuole, secondo la procedura di cui all'art. 13 del CCNL.

Qualora le assemblee si svolgessero fuori dall'orario di lezione, il termine di 6 giorni è ridotto a 4 giorni.

Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

Esclusivamente in caso di partecipazione totale dei collaboratori scolastici in servizio nella scuola, sia in caso di assemblee di scuola che territoriali, verrà comandata in servizio una sola unità di questo personale per garantire il minimo di servizio per la vigilanza. I criteri di individuazione sono concordati tra i Dirigenti Scolastici e i rappresentanti sindacali di istituto di cui all'art. 25 (in assenza di questi con tutto il personale interessato).

PARTE TERZA

RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI SCUOLA

Art. 25 – Relazioni sindacali a livello di scuola

Il D.S. fornisce informazioni di cui all'art. 9 del CCNL, alle rappresentanze sindacali interne, ufficialmente accreditate dalle rispettive OO.SS. provinciali.

La documentazione scritta sarà consegnata nei tempi più rapidi possibili, comunque almeno 5 giorni prima di ogni atto conseguente.

Il D.S. su richiesta delle OO.SS., fornisce informazioni, oltre che sulle materie previste dall'art. 9 su tutto quanto concerne la determinazione degli organici e l'organizzazione del personale docente, educativo ed ATA e quant'altro derivi dall'applicazione degli accordi decentrati nazionali, provinciali e d'istituto.

Art. 26 – Informazione preventiva e successiva

L'informazione preventiva e successiva, previste dall'art. 9 commi 2 e 3 e del comma 2 dell'art. 72 del CCNL, si esplica con la convocazione dei rappresentanti sindacali interni, ai quali sarà data l'informazione più completa sulle problematiche di volta in volta anche attraverso la preventiva consegna del materiale informativo.

Art. 27 – Modalità e tempi dell'informazione

Il D.S. del primo mese dell'anno scolastico, calendarizzerà i suddetti incontri, e provvederà a convocare le rappresentanze sindacali interne con almeno 5 giorni di preavviso.

Ciascuno dei soggetti sindacali abilitati può sollecitare il D.S. che convocherà le rappresentanze sindacali interne sulle materie oggetto d'informazione entro 5 giorni dalla richiesta.

Il verbale stilato verrà letto e sottoscritto al temine di ogni seduta.

Art. 28 – Esame congiunto

L'esame congiunto ai sensi dell'art. 9 comma 4 del CCNL inizia entro 5 giorni dalla richiesta scritta e motivata di almeno uno dei soggetti di cui all'art. 25 del presente contratto.

Potrà essere richiesto anche per materie riguardanti l'applicazione del presente contratto e del CCNL.

Esso si conclude entro 5 giorni e il verbale degli incontri, debitamente controfirmato dalle parti, viene esposto all'albo sindacale, inviato al Provveditore e alle OO.SS. provinciali.

All'esame congiunto a livello di istituto potranno partecipare, su richiesta dei rappresentanti sindacali di cui all'art. 25, anche rappresentanti sindacali esterni all'istituzione scolastica.

Art. 29 – Procedure per la conciliazione di controversie

In caso di controversie, oltre che su materie previste dall'art. 9, anche su materie inerenti l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e provinciali, sulla base di richiesta scritta e motivata, il Provveditore agli Studi convocherà le parti in causa e i rappresentanti sindacali abilitati alla contrattazione decentrata entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'art. 16 del CCNL.

Le procedure di conciliazione terminano entro 7 giorni dalla convocazione.

Della riunione verrà stilato un verbale e le decisioni prese dall'organismo verranno inviate a tutte le istituzioni della provincia al fine di evitare reiterati contenziosi sulla stessa materia.

Durante l'espletamento dei tentativi di conciliazione, l'U.S.P. si astiene dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti delle parti direttamente coinvolte nel conflitto.

In particolare, ai sensi dell'art. 77, comma 2 del CCNL, qualora, a seguito dell'informazione successiva sulle nomine del personale a carico del fondo, si evidenziassero discordanze nel merito agli incarichi stessi, si procederà all'attivazione del confronto, a livello di istituto, con i soggetti di cui all'art. 25 del presente contratto, al fine di prevenire un eventuale contenzioso provinciale. In caso di permanenza del conflitto, si attiverà la procedura dell'art. 16 del CCNL.

Art. 30 – Albo sindacale e diritto di affissione presso le istituzioni scolastiche.

Le OO.SS. hanno diritto di affliggere in appositi spazi materiali d'interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del D.S.

In ogni istituzione scolastica, comprese succursali, sezioni staccate, scuole coordinate e plessi vari, il D.S. mette a disposizione appositi permanenti, di dimensioni adeguate per l'affissione, entro 15 giorni dalla richiesta, in luoghi accessibili e non marginali, di normale passaggio obbligato di tutto il personale della scuola.

Il materiale potrà essere inviato per l'affissione direttamente dalle strutture sindacali territoriali o esposte e siglate a cura del rappresentante sindacale riconosciuto dall'organizzazione sindacale o da persona da quest'ultima designata.

Il D.S. assicura la tempestiva affissione negli appositi spazi del materiale sindacale inviato per posta o via fax e per posta elettronica e consegna tutte le comunicazioni, inviate dalle OO.SS. provinciali ai rappresentanti sindacali d'istituto.

PARTE QUARTA

DIRITTI INDIVIDUALI E GARANZIE DEL PERSONALE

Art. 31 – Patrocinio e Patronato

Le OO.SS. e i rappresentanti sindacali, su delega degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto d'accesso agli atti in ogni fase del procedimento che le riguarda sia a livello di scuola che di U.S.P.

Il personale scolastico n attività o in quiescenza può farsi rappresentare dal Sindacato o dall'istituto di Patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'amministrazione.

Gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro attività, nei luoghi di lavoro per tutte le materie previste dalla normativa vigente, e di acquisire elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell'igiene, della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal D.L.vo 626/94.

Le OO.SS. possono presenziare a tutte le operazioni di stipula di contratto e di assegnazione di posto riguardante il personale della scuola. Hanno diritto altresì di visionare preventivamente la documentazione al riguardo.

A tal fine il Provveditore darà comunicazione tempestiva e preventiva dello svolgimento delle operazioni.

Art. 32 – Accesso agli uffici

Il lavoratore ha diritto ad accedere agli uffici di segreteria delle scuole negli orari stabiliti.

Il Provveditore e Dirigenti Scolastici si impegnano a facilitare l'accesso agli Uffici e a comunicare tempestivamente eventuali modifiche degli orari.

Art. 33 – Ricevute

E' compito dell'U.S.P., comunicare le modalità e le forme per la ricezione di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal lavoratore.

Per quanto attiene le istituzioni scolastiche, invece, la segreteria rilascerà ricevuta o protocollo.

Art. 34 – Visione degli atti

Il lavoratore ha diritto alla visione di tutti gli atti, sia della scuola che dell'U.SP. che non siano soggetti a protocollo riservato e che sino pertinenti con l'esercizio di un legittimo interesse.

La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del richiedente.

Art. 35 – Quesiti

Al personale della scuola, che abbia inoltrato segnalazioni scritte di fatti, circostanze o provvedimenti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data risposta scritta entro 30 giorni dall'USP e dalla scuola.

Art. 36 – Comunicazioni alle scuole

Tutte le comunicazioni inviate dall'USP alle scuole riguardanti atti che interessano la generalità o parte del personale devono essere portate tempestivamente alla diretta conoscenza dei dipendenti; la comunicazione dei predetti atti non costituisce un adempimento solo formale, ma deve essere organizzata in funzione della corretta ed effettiva informazione a quanti ne abbiano interesse. Ai fini di una informazione tempestiva in ogni scuola saranno adottati gli opportuni accorgimenti (tenendo conto delle specifiche difficoltà quali ad esempio istituzioni scolastiche con più sedi), istituendo un apposito raccoglitore ove siano raccolte le citate comunicazioni, in copia integrale in uno spazio preventivamente individuato.

Art. 37 – Permessi brevi

Le particolari esigenze personali del dipendente che può fruire dei permessi brevi di cui all'art. 22 del CCNL, per le quali si richiede il permesso non debbono essere documenti nella richiesta al Dirigente Scolastico.

Il D.S. può non concedere la fruizione del permesso per motivate esigenze di servizio.

Art. 38 – Permessi retribuiti

In merito alla applicazione dell'art. 21 comma 2 del CCNL il D.S. nel concedere i permessi retribuiti deve esigere una idonea documentazione.

Ai fini della documentazione necessaria è ammessa la dichiarazione personale resa ai sensi della L. 15/68 qualora non diversamente documentabile.

Art. 39 – Fruizione delle ferie all'interno del calendario scolastico per il personale docente ed educativo

La richiesta di fruizione fino a sei giorni di ferie durante le attività didattiche previste dall'art. 19 comma 9 del CCNL comparto Scuola è consentita senza oneri aggiuntivi.

La mancata concessione determinata da aggravio di spesa o da esigenze di servizio, dovrà essere comunicata, per iscritto dal D.S. Tale comunicazione dovrà essere consegnata almeno tre giorni prima dell'inizio del periodo richiesto.

Art. 40 – Certificazioni mediche

In caso di assenza per malattia del personale, la visita medica di controllo viene disposta una sola volta relativamente allo stesso periodo di assenza.

Non viene disposta visita medica controllo per visite mediche specialistiche o per accertamenti diagnostici presso strutture pubbliche o private, ricoveri ospedalieri e comunque prestazioni presso strutture pubbliche o private essendo sufficiente il referto della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione.

In riferimento all'art. 23 comma 15 del CCNL comparto scuola, qualora la ASL competente non fosse in grado di rispondere ad esigenze di fissazione di diverse fasce orarie di reperibilità fa fede, per l'Amministrazione, la sola certificazione prodotta dal dipendente.

Art. 41 – Orario di servizio del personale docente durante i periodi di interruzione delle lezioni.

Durante tutti i periodi di interruzione delle lezioni ("vacanze estive", "vacanze pasquali", periodo 1 settembre – inizio delle lezioni; periodo di svolgimento dei "corsi di recupero" per la scuola secondaria di II grado, ecc.) il personale docente è tenuto a prestare servizio in tutte quelle attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti ai sensi degli artt. 39 e 42 del CCNL.

Pertanto, non si è tenuti all'obbligo della firma e alla formale presenza nella scuola nei giorni in cui non si svolgono tali attività.

PARTE QUINTA

REFERENDUM

Art. 42 – Referendum

Le OO.SS. abilitate alla contrattazione decentrata possono richiedere, anche singolarmente, di svolgere un referendum tra i lavoratori tutti o solo iscritti alla medesima o medesime OO.SS. su tutte le materie inerenti l'attività sindacale.

La richiesta motivata sarà indirizzata al Provveditore agli Studi, (per conoscenza alle altre OO.SS.) che la recepirà con apposita circolare, da trasmettere ai D.S.

Questi ultimi faranno firmare tutto il personale per presa visione e affliggeranno la circolare all'albo sindacale e all'albo dell'unità scolastica.

Nella circolare saranno contenute tutte le istruzioni per lo svolgimento del referendum.

L'USP metterà a disposizione un locale per la raccolta dei dati, nonché l'elenco di tutto il personale interessato al referendum.

I Dirigenti Scolastici metteranno a disposizione locali idonei nonché gli elenchi del personale interessato al referendum nella singola unità scolastica.

Art. 43 – Norme di rinvio

Per i Dirigenti Scolastici, in relazione all'orario di lavoro, ai permessi, alle ferie, ai rapporti con l'USP, ai rapporti interistituzionali, ecc. si rinvia ad una successiva contrattazione decentrata.

Art. 44 – Norma finale

Il presente contratto sostituisce il precedente protocollo di intesa del 14 febbraio 1992 recepito con decreto del Provveditore agli Studi prot. 631 del 02/03/1992.

Delegazione Parte Pubblica: Il Provveditore agli studi

Delegazione Parte Sindacale: CGIL Scuola - CISL Scuola - UIL Scuola - SNALS - UNICOBAS - LASPATAS


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