Contratto collettivo decentrato nazionale

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.

per l'anno scolastico 2001/2002

L'anno 2001, il giorno 18 il mese di gennaio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale

E

i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti all'allegato al presente contratto

PREMESSO :

  1. il personale insegnante delle scuole elementari;
  2. il personale delle scuole secondarie di I e II grado;
  3. il personale educativo;
  4. il personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche;

  5. che sia in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione specifica all'insegnamento nelle scuole materne.

    nel ruolo della scuola elementare:

  1. il personale insegnante delle scuole materne;
  2. il personale delle scuole medie;
  3. il personale insegnante delle scuole secondarie di II grado ed artistiche appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
  4. il personale educativo;

  5. che sia in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari.

    nel ruolo della scuola media di I grado:

  1. il personale insegnante delle scuole materne, elementari e della scuola secondaria di II

  2. grado ed artistica;

    b) il personale educativo;

    che sia in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista.

    nel ruolo della scuola secondaria di II grado ed artistica:

  1. il personale insegnante delle scuole materne, elementari e della scuola secondaria di I

  2. grado;

  3. il personale educativo;
  4. il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspirano a

  5. passare nei ruoli del personale insegnante laureato e viceversa;

    che sia in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista.

    nel ruolo della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:

    il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

    Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di I e di II grado può essere richiesto:

    dai docenti, rispettivamente titolari della scuola secondaria di I grado e di II grado e dagli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra, che siano in possesso della prescritta abilitazione o idoneità per la classe di concorso richiesta.

    Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:

    a) insegnanti di scuola materna

    b) insegnanti di scuola elementare

    c) insegnanti di scuola media

  1. insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli

  2. dei laureati sia ai ruoli dei diplomati

    che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di II grado che dia accesso a una facoltà universitaria.

    Il personale A.T.A., ivi compreso quello transitato dagli EE.LL., che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto, può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area.

    Art. 4 - Fasi dei trasferimenti e dei passaggi

    1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:

    I fase: Trasferimenti nell'ambito del comune;

    II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia (personale docente, educativo, ATA, dirigenti scolastici); mobilità professionale tra comuni della stessa provincia dei dirigenti scolastici, nei limiti del riassorbimento dell'eventuale soprannumero;

    III fase: Mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

    Art. 5 - Rientri e restituzioni al ruolo di provenienza

    1. Le operazioni di mobilità del personale scolastico sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di alcune categorie di personale che ottengono la restituzione al ruolo di provenienza. In particolare le predette assegnazioni di sede sono previste per le seguenti categorie di personale:

  1. totale A.T.A. di ruolo con sede definitiva e A.T.A. di ruolo ancora in attesa di sede definitiva;
  1. personale in soprannumero sull'organico provinciale;
  1. accantonamenti da effettuare per le procedure concorsuali in atto e per la chiamata diretta (L.68 del 12.3.1999).

  2. 7. I posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia e dei passaggi di profilo, vanno ad accrescere il numero dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali ed alla mobilità professionale purché sia stato comunque salvaguardato il numero dei posti necessario per le procedure concorsuali in atto per la chiamata diretta e per il personale in soprannumero.

    8. Relativamente ai posti di assistente tecnico, gli accantonamenti per le procedure concorsuali in atto sono comunicati al CED individuati per area professionale, sulla base delle disponibilità in organico di diritto accertate immediatamente dopo l'effettuazione dei movimenti relativi all'anno scolastico precedente e residuate dopo le operazioni di nomina in ruolo relative al medesimo anno.

    Capo II - Sequenza delle operazioni

    Art. 53 - Fasi dei trasferimenti e dei passaggi

    1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:

    I fase comunale dei trasferimenti;

    II fase intercomunale dei trasferimenti;

    III fase della mobilità professionale e territoriale interprovinciale.

    I fase: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione nell'ambito del comune di titolarità.

    II fase: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia.

    III fase: trasferimenti a provincie diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo.

    L'ordine delle operazioni derivante dall'applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi dei movimenti è riportato in allegato F al presente contratto.

    Capo III - Perdenti posto

    Art. 54 - Dimensionamento della rete scolastica responsabili amministrativi/

    direttori dei servizi generali ed amministrativi individuazione del personale soprannumerario

    1. Tutti i responsabili amministrativi/direttori dei servizi generali ed amministrativi, ivi compreso il personale di cui al comma 7, titolari di istituzioni oggetto di provvedimenti di dimensionamento devono presentare domanda di trasferimento, compilando obbligatoriamente la sezione del modulo domanda riguardante la trattazione della casistica di cui al presente articolo. In particolare, devono riportare il punteggio calcolato secondo le tabelle di valutazione per i trasferimenti, allegato E. Coloro i quali abbiano interesse a permanere in una delle istituzioni oggetto del dimensionamento, in cui è coinvolta la propria scuola, prioritariamente rispetto alle altre preferenze espresse nel modulo domanda, devono rispondere negativamente al trasferimento incondizionato a domanda (riportata nell'altra casella della predetta sezione del presente comma).

    2. I responsabili amministrativi/direttori dei servizi generali ed amministrativi, di cui al precedente comma 1, titolari di istituzioni scolastiche coinvolte in un "singolo dimensionamento" (1), confluiranno, durante le operazioni di mobilità in una unica graduatoria di "singolo dimensionamento" finalizzata alla eventuale assegnazione prioritaria nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento" ovvero per l'individuazione del personale perdente posto da trasferire d'ufficio secondo i criteri previsti dal presente contratto. Se il provvedimento di dimensionamento predetto riguarda più istituti e determina il permanere di due o più istituzioni scolastiche l'assegnazione (effettuata secondo i criteri di cui sopra) verrà disposta tenendo conto della precedente titolarità del responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi non perdente posto. Nel caso contrario l'assegnazione all'istituto, tra quelli derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l'ordine del bollettino ufficiale delle scuole, qualora non siano state espresse preferenze.

    3. Le graduatorie saranno formulate in base alle precedenze previste dall'art. 9 comma 1 punti I), III) e V) e secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio allegato E. In caso di parità è determinata dalla maggiore età anagrafica.

    4. Il personale coinvolto nel processo di ogni singolo dimensionamento della rete scolastica sarà invitato dal competente Provveditore agli Studi a presentare domanda entro i termini di scadenza ordinariamente previsti ovvero entro 5 giorni dalla notifica del relativo provvedimento di dimensionamento, altrimenti, se individuato come perdente posto, sarà trasferito d'ufficio.

    5. Il Provveditore agli Studi acquisite al Sistema Informativo le domande di cui al comma 1 del presente articolo, comunica ai destinatari la graduatoria del "singolo dimensionamento" che li riguarda. Gli interessati, entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, possono presentare domanda al Provveditore agli Studi al fine di prendere visione dei documenti relativi alla graduatoria stessa. Eventuali reclami potranno essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria allo stesso Provveditore agli Studi il quale, nei 5 giorni successivi, comunica agli interessati l'esito del reclamo.

    6. Il responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi individuato come perdente posto ha titolo a rientrare con precedenza nella istituzione scolastica derivante dall'unificazione qualora il posto si renda disponibile nel corso dei movimenti e sempre secondo l'ordine di graduatoria derivante dalla tabella dei trasferimenti d'ufficio allegato E.

    [7. Gli insegnanti elementari collocati fuori ruolo, con funzioni di responsabile amministrativo/ direttore dei servizi generali ed amministrativi - che abbiano optato per il passaggio nel profilo professionale di direttore dei servizi (ai sensi dell'art. 34, comma 2 del C.C.N.L. del 26/5/99) - possono essere trasferiti a domanda o d'ufficio nelle segreterie delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.]

    ---

    (1) Si definisce "singolo dimensionamento" l'insieme di istituzioni scolastiche che cedono (o acquisiscono) istituti, sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni scolastiche che fanno parte dello stesso singolo dimensionamento

    Art. 54 bis

    Il personale A.T.A di cui alla lettera M) dell'art. 14 comma 1 del C.C.D.N. sulle utilizzazioni dell'11/7/2000 che con la partecipazione agli appositi corsi ha acquisito il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ai fini della mobilità a domanda e d'ufficio, sarà considerato senza sede e trattato nella seconda fase dell'ordine delle operazioni.

    Art. 55 - Dimensionamento della rete scolastica.

    Individuazione del restante personale soprannumerario

    1. Il personale individuato soprannumerario, è tenuto a presentare domanda di trasferimento che verrà esaminata prima di procedere ad un eventuale trasferimento d'ufficio; nel caso abbia espresso la volontà del mantenimento della sede di cui al comma 6 del precedente art. 50 è tenuto a presentare la dichiarazione di perdente posto.

    2. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono quelli previsti dalla ordinanza ministeriale sulla mobilità con l'avvertenza che detto personale, nel compilare la domanda, dovrà precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel caso che perduri lo stato di soprannumerarietà. In tale ipotesi non si darà corso al trasferimento qualora si renda disponibile un posto nella scuola di titolarità.

    3. La non presentazione della domanda, nella ipotesi di riconferma dello stato di soprannumerarietà, comporterà in ogni caso il trasferimento d'ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di individuazione come perdente posto.

    4. Gli interessati dovranno dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria d'istituto nell'apposita casella del modulo domanda.

    5. I dirigenti scolastici formuleranno le graduatorie dei perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dall'allegato E al presente accordo. Sulla base dei medesimi punteggi sarà inserito in coda alla graduatoria il personale che ha assunto la titolarità nella scuola nell'anno scolastico in corso alla data di formazione della graduatoria medesima. Per gli assistenti tecnici l'individuazione dei soprannumerari avviene sulla base di graduatorie comprendenti il personale appartenente alla stessa area.

    6. Nel caso in cui i piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica, previsti dal d.P.R. n. 233/98, realizzino unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo dimensionamento - ad eccezione di quello appartenente al profilo di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi - confluirà in un'unica graduatoria (distinta per profili) al fine dell'individuazione del personale perdente posto, secondo i criteri previsti dal presente accordo. I capi d'istituto coinvolti nel dimensionamento, previa intesa, provvedono alla compilazione della predetta graduatoria, la pubblicano e ne trasmettono copia al Provveditore agli studi insieme agli eventuali reclami.

    7. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 6 del presente articolo, rendono disponibile, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo al Provveditore per tramite dei capi di istituto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il quale nei 5 giorni successivi, comunica agli interessati l'esito del reclamo.

    8. I trasferimenti dei soprannumerari che abbiano presentato domanda saranno effettuati contestualmente ai normali trasferimenti. Qualora non sia possibile assegnare posti in relazione alle preferenze espresse, i trasferimenti saranno effettuati d'ufficio insieme a quelli dei soprannumerari che non abbiano prodotto domanda, per altre scuole o istituti dello stesso comune, o, laddove non ci sia disponibilità, di altri comuni della provincia di titolarità.

    9. Ai fini della individuazione dei soprannumerari, non dovrà essere preso in esame il personale appartenente alle categorie di cui all'art. 9 comma 1 punti I), III) e V) del presente accordo salvo che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie in particolare in caso di unificazione tra scuole il medesimo personale non dovrà, essere inserito nella graduatoria dei perdenti posto.

    10. Devono essere prese in considerazione, ai fini previsti dal precedente comma, le certificazioni relative alle situazioni di handicap che siano state prodotte successivamente al 1° settembre e fino al momento dell'individuazione delle posizioni di soprannumero. Analogamente negli stessi termini dovrà essere comunicata la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'esclusione dei soggetti beneficiari dell'art. 33 L. 104/92 dalla graduatoria d'istituto, anche ai fini della riformulazione della graduatoria medesima.

    11. I trasferimenti d'ufficio sono disposti secondo criteri di viciniorità determinati dai Provveditori agli studi sulla base di apposite tabelle, pubblicizzate nelle forme dovute prima dell'effettuazione del movimento, e, nell'ambito del singolo comune o distretto (per i comuni comprendenti più distretti), secondo l'ordine del bollettino. Le suddette tabelle terranno conto delle distanze chilometriche e delle situazioni dei collegamenti esistenti tra i comuni stessi. Successivamente i trasferimenti d'ufficio saranno disposti sui Centri Territoriali della provincia secondo la tabella di viciniorità. Qualora non vi siano posti disponibili nell'intera provincia, il personale A.T.A., rimarrà in soprannumero sull'organico provinciale.

    12. Il trasferimento d'ufficio degli assistenti tecnici verrà effettuato esaminando ciascun ambito territoriale prima per tutte le aree professionali richieste nella domanda di trasferimento e, successivamente, se non richiesta, per l'area comprensiva del laboratorio ove l'assistente tecnico perdente posto risulta titolare. Nell'ambito della singola area professionale il laboratorio verrà assegnato secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori, allegata alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.

    13. In particolare per gli assistenti tecnici perdenti posto che non hanno presentato domanda di movimento, il trasferimento d'ufficio verrà disposto con riferimento ai singoli laboratori costituenti l'area per la quale i medesimi sono stati individuati come soprannumerari.

    14. Le disposizioni dei commi precedenti saranno applicate altresì alle nuove posizioni di soprannumero verificatesi a seguito della determinazione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento.

    15. In tali ipotesi i Provveditori agli studi competenti inviteranno i dirigenti scolastici degli istituti interessati ad indicare i soprannumerari individuati sulla base della graduatoria di cui al precedenti commi quinto e sesto.

    16. A) Il Provveditore agli studi, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento (di cui al comma 6 del presente articolo) e rispetto all'organico complessivo delle istituzioni e circoli coinvolti dal singolo dimensionamento assegna il personale ata non perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le seguenti modalità:

    I. Riassegnazione, del personale non perdente posto, alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità nell'anno in corso (1999/2000), nel caso in cui sia accertata la relativa disponibilità.

    II. Assegnazione della titolarità al restante personale, non perdente posto - in base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica - sui posti ancora disponibili, nelle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento.

    Completate le operazioni di cui sopra, il personale che non ha potuto, ottenere la titolarità nell'istituto nel quale è confluita la sua sede di servizio (plesso, sezione staccata ecc..) può, ove vi sia la disponibilità del relativo posto, essere riassegnato, a domanda, a tale sede nel rispetto della graduatoria unica e comunque prima delle operazioni di mobilità.

    B) Infine il Provveditore agli studi invita il personale, individuato come perdente posto, a presentare domanda di trasferimento.

    17. Il personale di cui al punto A) capo II del comma 16 del presente articolo può chiedere, a domanda, di usufruire della precedenza per il rientro nella scuola di titolarità (anche se trasformata in comprensiva) dell'anno in corso (1999/2000). Comunque, tale operazione precede il riassorbimento del personale di cui al punto B) del comma 16. del presente articolo.

    18. Il personale di cui al punto B) della comma 16 del presente articolo può chiedere, a domanda, di usufruire della precedenza per il rientro in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità. Tale precedenza opera in subordine a quella prevista dal comma 17 del presente articolo.

    19. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento, ma in ogni caso prima dell'inizio delle operazioni di movimento, emergano posizioni di personale perdente posto di cui al punto B) del comma 16 del presente articolo ovvero di personale non perdente posto di cui al punto A) capo II del comma 16 sempre del medesimo articolo, i Provveditori agli studi inviteranno formalmente gli interessati a presentare domanda di trasferimento entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. L'eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente.

    Art. 56 - Personale soprannumerario sull'organico provinciale nell'anno in corso

    1. Il personale in soprannumero sull'organico provinciale è tenuto a presentare domanda di movimento. Qualora lo stesso non presenti domanda di movimento, o se nessuna delle preferenze espresse è disponibile, verrà trasferito d'ufficio.

    2. I soprannumerari che non abbiano ottenuto il trasferimento d'ufficio, il trasferimento a domanda o il passaggio di profilo, qualora richiesti, per mancanza di disponibilità nell'organico provinciale, per l'anno scolastico in corso, possono essere riassorbiti nella scuola di titolarità, qualora ne facciano espressa richiesta. il personale di cui trattasi, ai fini del rientro nella predetta scuola, parteciperà al movimento e sarà graduato con il personale perdente posto avente titolo al rientro nella scuola di precedente titolarità.

    3. Il personale in oggetto partecipa alle operazioni di mobilità nella II e III fase nell'ordine delle operazioni riportato nell'allegato F ad eccezione del riassorbimento nella scuola di titolarità, come indicato al precedente comma 2.

    Capo IV - Mobilità professionale

    Art. 57 - Mobilità professionale e riconversione del personale

    1. I passaggi da uno all'altro profilo della stessa area (individuata nella tabella C) del C.C.N.L. del 26.5.99) sono disposti nell'ambito delle operazioni di mobilità del personale A.T.A. sulle disponibilità residuate dopo l'effettuazione dei trasferimenti interprovinciali ad eccezione dei passaggi nell'ambito della stessa provincia relativi a personale soprannumerario appartenente a profili in esubero.

    2. La mobilità professionale tra i diversi profili della stessa area comporta che il personale interessato sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto. In mancanza dei requisiti richiesti è titolo utile per la partecipazione al passaggio a diverso profilo della stessa area la frequenza ai corsi di riconversione previsti dall'art. 47 del C.C.N.I.

    Oltre ai corsi di riconversione previsti dal presente comma sono validi per partecipare alla mobilità in argomento gli attestati relativi al superamento di corsi di riconversione professionale previsti dai contratti sulla mobilità e sulle utilizzazioni conseguiti nei precedenti anni scolastici.

    3. Ai fini della mobilità professionale non vengono valutate le esigenze di famiglia di cui al titolo II della tabella in allegato E.

    Art. 58 - Trasferimenti del personale A.T.A. dal ruolo nazionale

    di accademie e conservatori al corrispondente ruolo provinciale

    1. Nella medesima fase e con i medesimi criteri e modalità previsti per la mobilità professionale possono essere disposti trasferimenti del personale A.T.A. appartenente ai ruoli Nazionali di Accademie e Conservatori ai corrispondenti ruoli provinciali.

    2. Nell'ambito del distinto accordo sulla mobilità del personale A.T.A. appartenente ai ruoli nazionali saranno definite, per l'a.s. 2000/2001, le modalità di trasferimento del personale appartenente ai ruoli provinciali ai corrispondenti ruoli nazionali di Accademie a Conservatori secondo criteri, per quanto compatibili, conformi a quelli del presente accordo.

    Art. 59 - Sezioni associate (ex sezioni staccate o coordinate)

    1. Nelle domande di trasferimento non potranno essere richieste le sezioni associate, a meno che trattasi di sezioni associate di scuole o istituti con sede principale in provincia diversa, che ai fini dei trasferimenti vengono considerate scuole autonome.

    2. Pertanto il personale in servizio in una di queste sezioni o scuole deve indicare, compilando le apposite caselle del modulo domanda, la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio.

    3. Qualora il personale che presta servizio in una sezione staccata o scuola coordinata posta in provincia diversa da quella di titolarità, chieda per trasferimento una istituzione scolastica ubicata nella provincia di titolarità, ivi compresa la scuola da cui dipende la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio, la richiesta va considerata a carattere interprovinciale, anche se non c'è mutamento di titolarità da una provincia all'altra.

    4. Qualora invece lo stesso chieda per trasferimento una istituzione scolastica della provincia in cui è ubicata la sezione staccata o la scuola coordinata in cui presta servizio, il trasferimento ha carattere provinciale, anche se in tal caso il trasferimento medesimo comporta un cambio di titolarità da una provincia all'altra.

    [5. Limitatamente al personale di convitto (guardarobieri, cuochi, infermieri, collaboratori scolastici) possono essere richieste per trasferimento anche le seguenti scuole coordinate:

    - PGRA01001N - I.P. Agrario Città Di Castello (Pietralunga)

    - PZRH03001B - I.P. Alberghiero Potenza (Melfi)

    - TVRH01001P - I.P. Alberghiero Castelfranco Veneto (Posagno)

    - CHRA020015 - I.P. Agrario (Paglieta)

    - VBRA99001B - I.P. Agrario (Crodo)

    - PZRA010045 - I.P. Agrario Potenza (Lagopesole - solo per profili di cuoco)]

    Capo V - Assistenti tecnici

    Art. 60 - Assistenti tecnici

    1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell'ambito dell'area professionale di titolarità può essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell'ambito della provincia il trasferimento degli assistenti tecnici da un'area professionale ad un'altra può essere disposto purché sia stato comunque salvaguardato, relativamente all'area professionale richiesta, il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero, compreso quello dell'art. 56. Comunque i trasferimenti da un'area professionale all'altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti nell'allegato F, fase I, punti B) e C), verranno disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell'ambito della stessa area professionale, come riportato nell'allegato F del contratto sottoscritto il 27.1.2000. In ambito interprovinciale il trasferimento degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un'altra), è disposto nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito nell'art. 6 parte comune del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da un'area ad un'altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità; in tale caso il trasferimento sarà disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali saranno considerate per la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito della singola area professionale, i laboratori verranno assegnati secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza precitata.

    2. I titoli di studio (di cui alla tabella B) del C.C.N.L. del 26.5.99) codificati sono quelli rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale.

    3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali sono in possesso dei titoli equipollenti a quelli codificati.

    4. Devono essere considerati equipollenti:

    a) Diploma di scuola media (o altro titolo superiore) integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845/78.

    Nel presente caso, dovrà essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con la specificità dell'attestato. Il Provveditore agli studi valuterà l'esatta corrispondenza di tale attribuzione. gli attestati in questione devono essere integrati da idonea certificazione comprovante la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi.

    b) gli attestati di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all'art. 57 del presente accordo.

    5. Ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.

    6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), dovrà, altresì, essere in possesso del titolo di "conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall'ispettorato del lavoro" (codice RRGA).

    7. Al laboratorio "conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "d", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.
     
     

    Allegati



    DICHIARAZIONE CONGIUNTA

    In vista della prossima tornata negoziale e nel contesto di attuazione dei processi di riforma e, in particolare, dell'introduzione dell'organico funzionale in tutte le istituzioni scolastiche autonome, le parti condividono l'esigenza di operare tutti gli approfondimenti e le analisi necessarie per rivedere, in un'ottica di omogeneizzazione, gli istituti contrattuali e le tabelle di valutazione relative alla mobilità del personale.

    Le parti convengono, altresì, sulla necessità di ridefinire i criteri di individuazione del soprannumero e di riassegnazione delle titolarità nell'eventualità di nuove operazioni di dimensionamento.
     
     


HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999