concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.
per l'anno scolastico 2001/2002
L'anno 2001, il giorno 18 il mese di gennaio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
TRA
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale
E
i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti all'allegato al presente contratto
PREMESSO :
LE PARTI CONCORDANO
per l'anno scolastico 2001-2002 il seguente contratto sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. modificativo del contratto integrativo nazionale sottoscritto il 27 gennaio 2000.
Testo Integrato CCDN mobilità 2001/02
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA
Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto in data 26.5.1999 all'art. 15 ha sancito i principi generali sulla mobilità territoriale, professionale, del personale della scuola, i cui criteri e modalità di attuazione sono stati definiti negli artt. 42 e 54 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 31.8.1999.
2. Il presente Contratto Collettivo Decentrato, che si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dall'amministrazione scolastica ed appartenente al comparto di cui all'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sottoscritto il 2.6.1998, disciplina la mobilità del personale dirigente scolastico, docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2000/2001 secondo le disposizioni contenute nei citati artt. 42 e 54 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
4. Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell'art. 462 del D.L.vo n. 297/94 entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
5. Per il personale delle accademie e dei conservatori si provvede con distinto accordo decentrato e relativa O.M., ai sensi dell'art. 54 comma terzo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.
Art. 2 - Mobilità territoriale a domanda e d'ufficio - Destinatari
1. Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d'ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola con o senza sede definitiva di titolarità.
2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L. 124/99, richiamata dall'art. 54 del C.C.N.I. sottoscritto il 31.8.1999, i docenti assunti a partire dall'a.s. 1999/2000 - con esclusione del personale di cui all'art. 21 della L. n. 104/92 - non possono partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Non possono altresì partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Al fine di ottenere la sede definitiva di titolarità in ambito provinciale i medesimi, assegnati temporaneamente a sede provvisoria e quelli assunti con la sola decorrenza giuridica (decreto-legge n. 240/2000, convertito con legge 27.10.2000, n. 306), partecipano alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente agli altri docenti titolari nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia, partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.D.N.
3. Il personale scolastico titolare di presidenza, direzione, cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento, soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi titoli del presente contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle sedi richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella sede di titolarità resa disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d'ufficio al fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Le modalità di individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d'ufficio e l'ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.
4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 11 del C.C.N.I. sottoscritto il 31.8.1999 il personale docente impegnato nelle attività di progetto finalizzate a sostenere ed ampliare la scolarizzazione e la formazione degli alunni delle scuole situate nelle zone a rischio, deve dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola per la durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre anni. Pertanto il personale impegnato in tali attività non può produrre domanda di mobilità territoriale e professionale per un triennio a decorrere dall'adesione al progetto e comunque nei limiti di durata dello stesso. In caso di contrazione di organico nella scuola ubicata nell'area a rischio, in cui si attuano i progetti di cui al già citato art. 4 del C.C.N.I., i docenti impegnati nei progetti medesimi non vengono individuati come soprannumerari, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento; pertanto il personale che non sarà più impegnato nel progetto per l'anno scolastico successivo sarà coinvolto nell'individuazione del perdente posto.
Art. 3 - Mobilità professionale - Destinatari
1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel contratto sottoscritto il 27.1.2000, si applicano ai docenti, istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova e che siano in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, alla classe di concorso richiesta.
In particolare può chiedere il passaggio:
nel ruolo della scuola materna:
che sia in possesso del titolo
di studio e dell'abilitazione specifica all'insegnamento nelle scuole materne.
nel ruolo della scuola elementare:
che sia in possesso del titolo
di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari.
nel ruolo della scuola media di I grado:
grado ed artistica;
b) il personale educativo;
che sia in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista.
nel ruolo della scuola secondaria di II grado ed artistica:
grado;
passare nei ruoli del personale
insegnante laureato e viceversa;
che sia in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista.
nel ruolo della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:
il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.
Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di I e di II grado può essere richiesto:
dai docenti, rispettivamente titolari della scuola secondaria di I grado e di II grado e dagli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra, che siano in possesso della prescritta abilitazione o idoneità per la classe di concorso richiesta.
Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:
a) insegnanti di scuola materna
b) insegnanti di scuola elementare
c) insegnanti di scuola media
dei laureati sia ai ruoli dei
diplomati
che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di II grado che dia accesso a una facoltà universitaria.
Il personale A.T.A., ivi compreso quello transitato dagli EE.LL., che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto, può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area.
Art. 4 - Fasi dei trasferimenti e dei passaggi
1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:
I fase: Trasferimenti nell'ambito del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia (personale docente, educativo, ATA, dirigenti scolastici); mobilità professionale tra comuni della stessa provincia dei dirigenti scolastici, nei limiti del riassorbimento dell'eventuale soprannumero;
III fase: Mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale
Art. 5 - Rientri e restituzioni al ruolo di provenienza
1. Le operazioni di mobilità del personale scolastico sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di alcune categorie di personale che ottengono la restituzione al ruolo di provenienza. In particolare le predette assegnazioni di sede sono previste per le seguenti categorie di personale:
Il personale della scuola elementare
che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell'art. 1, comma
5, delle legge 3.8.1998, n. 315, è assegnato su una sede disponibile
di una provincia di sua scelta.
2. Il personale docente, ai fini dell'assegnazione della sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenterà domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, troveranno applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda (1). L'assegnazione dovrà essere disposta dal competente Ufficio entro 10 giorni dai suddetti termini. Nell'impossibilità di assegnare le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, il competente Ufficio inoltrerà la domanda al sistema informativo, al fine di assegnare la sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità. Nell'ambito dei trasferimenti i predetti docenti sono considerati senza sede definitiva e pertanto come provenienti da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, saranno assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d'ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della terza fase- ovvero della mobilità professionale e territoriale interprovinciale (art. 4 - Fase dei trasferimenti e dei passaggi). Nel caso in cui il personale in questione non abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, verrà assegnato a sede definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi, prioritariamente rispetto al rimanente personale senza sede definitiva.
[3. AI docenti di scuola materna,
elementare e di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica e personale
A.T.A., immessi in ruolo ai sensi del titolo II della L. n. 604 del 25.8.82
e contestualmente collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 18 della medesima
legge, nonché gli insegnanti della scuola materna che cessano dalla
utilizzazione di cui al precedente comma 1, punto secondo, nel corso del
quinquennio per causa a loro imputabile, è assegnata la sede all'atto
della restituzione al ruolo di provenienza, nel corso delle operazioni
di trasferimento. Nell'ambito dei trasferimenti i predetti docenti sono
considerati senza sede definitiva e pertanto considerati come provenienti
da fuori sede, rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottengano
alcuna delle preferenze espresse nella domanda, saranno assegnati a sede
definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d'ufficio
dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase - ovvero della
mobilità professionale e territoriale interprovinciale (art. 4 -
"Fasi dei trasferimenti e dei Passaggi"). Qualora, infine, nella provincia
prescelta non vi siano cattedre o posti disponibili, l'assegnazione della
sede è disposta su cattedre o posti eventualmente resisi disponibili
al termine delle operazioni di mobilità, prioritariamente rispetto
al rimanente personale senza sede definitiva.]
4. Le specifiche disposizioni relative alle diverse categorie del personale della scuola sono contenute nei corrispondenti titoli del presente contratto.
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(1) Il servizio prestato presso la scuola militare "Nunziatella" di Napoli deve essere valutato come servizio prestato nel ruolo di appartenenza ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti al titolo 1, lettera A) e C), della tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda.
Al fine di ottenere la sede durante le operazioni di mobilità essi dovranno presentare domanda al Provveditore agli studi di Napoli (o di Milano per i docenti della sede staccata) entro il termine e secondo le modalità indicate nella ordinanza sulla mobilità del personale della scuola.
Art. 6 - Sedi disponibili per le operazioni di mobilità
1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle vacanze aventi decorrenza dall'inizio di ciascun anno scolastico, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate, a cura di ciascun Provveditore, al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
2. Sono inoltre disponibili per le operazioni di mobilità:
a) Le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOP e delle DOS, istituiti ex novo per l'organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare (1);
b) Le direzioni didattiche, le presidenze, le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
c) Le direzioni didattiche, le presidenze, le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale titolare;
d) i posti già occupati da responsabili amministrativi e ex insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 21 della L. 463/1978, che non abbiano presentato domanda di partecipazione ai corsi per direttori dei servizi generali o che non abbiano concluso i corsi.
3. Alle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale riammesso in servizio o rientrato nei ruoli, di cui al precedente art. 5.
4. Sono altresì disponibili le direzioni didattiche, le presidenze, le cattedre ed i posti che si renderanno vacanti per effetto dei trasferimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario.
5. Le operazioni di mobilità professionale tra le due fasce dei dirigenti scolastici, di cui all'art. 14 del Titolo II, sono effettuate sul 100% dei posti disponibili, fatta salva la sistemazione del soprannumero. In previsione dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 25 ter, comma 4 del D.L.vo 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, non si effettueranno trasferimenti e passaggi sui posti dei vicerettori dei convitti e degli educandati femminili.
6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, realizzano l'equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale prevista dall'art. 54 comma 1, lettera c, del C.C.N.I. del 31.8.1999, attraverso l'attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità; ciascuna di tali operazioni è effettuata sulla metà del 60% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale.
7. Le operazioni di mobilità del personale A.T.A. relative alla terza fase si effettuano sul 60% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale.
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(1) Sono comprese in questa categoria le cattedre ed i posti derivanti dall'istituzione di nuovi indirizzi di studio, purché previsti ed inseriti nell'organico di diritto dell'a.s. a cui si riferiscono le operazioni di mobilità.
Art. 7 - Trasferimenti annuali
1. Poiché il presente contratto disciplina le modalità di assegnazione della sede di titolarità, tutti gli istituti relativi alla mobilità annuale (trasferimenti annuali, proroghe ai trasferimenti annuali, utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie) verranno regolamentati nel contratto decentrato sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie; viene mantenuto ad esaurimento l'istituto della proroga d'ufficio dei trasferimenti annuali nei casi in cui permanga la relativa disponibilità annuale.
Art. 8 – Assegnazione della titolarità del personale docente
nelle regioni con piani di dimensionamento tardivi
1. I docenti che, come previsto dall'art. 8 comma 2 del contratto siglato in data 27/1/2000, sono attualmente titolari nelle istituzioni scolastiche coinvolte nei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica realizzati tardivamente, potranno acquisire la nuova titolarità, nelle scuole risultanti dal predetto dimensionamento, con decorrenza 1/9/2000 con le modalità descritte nel successivi commi.
2. Nella scuola elementare e materna il personale che è stato assegnato su opzione, come previsto nell'art. 3 comma 2 del C.C.D.N. delle utilizzazioni, nella scuola o plesso per cui aveva esercitato propria opzione, assumerà, salvo revoca espressa, la titolarità sul circolo di riferimento a decorrere dal 1/9/2000.
3. Il personale docente titolare
di istituzioni scolastiche sia di scuola media che di scuola secondaria
di II grado, unificate con le modalità previste dall'art. 26 del
contratto sottoscritto il 27/1/2000, assumeranno titolarità nell'istituto
risultante dal dimensionamento.
4. Con la cessazione di funzionamento di un istituto secondario di I o II grado e l'attribuzione delle relative classi a uno o più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, tutti i docenti ottengono la titolarità sulla base di un'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto e sulla base della dotazione organica al 1/9/2000. Le modalità di assegnazione sono quelle previste dal comma 1, lett. C, dell'art. 26 del contratto del 27/1/2000. Inoltre nel caso in cui le succursali e/o i corsi confluiscano presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune, il personale docente degli istituti che hanno subito una riduzione di classi hanno titolo a transitare nell'istituto di confluenza mediante esercizio di opzione in base ad una graduatoria unica.
5. Il personale docente di cui al presente articolo, parteciperà alle eventuali operazioni di individuazione dei soprannumerari con le modalità previste dall'art. 27 e 29 del contratto del 27/1/2000.
Art. 8 bis – Assegnazione della titolarità del personale A.T.A.
nelle regioni con piani di dimensionamento tardivi
1. Il personale A.T.A. che, come previsto dall'art. 8, comma 2, del contratto siglato in data 27/1/2000, attualmente titolare nelle istituzioni scolastiche coinvolte nei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica realizzati tardivamente, potrà acquisire la nuova titolarità, nelle scuole risultanti dal predetto dimensionamento, con decorrenza 1/9/2000 con le modalità descritte nel successivi commi.
2. I direttori dei servizi generali amministrativi che sono stati assegnati come previsto nell'articolo 3, comma 2, del C.C.D.N. delle utilizzazioni, in una istituzione scolastica appartenente al singolo dimensionamento assumerà la titolarità nelle predette istituzioni. Invece, coloro, che per mancanza di posti disponibili nel proprio dimensionamento sono stati utilizzati in altra istituzione scolastica saranno individuati come perdenti posto beneficiando, comunque della precedenza prevista dall'art. 9 punto IV in una delle scuole nel proprio singolo dimensionamento.
3. Il personale A.T.A., ad eccezione dei direttori dei servizi generali amministrativi, che è stato utilizzato su opzione, come previsto dall'art. 3, comma 2, del C.C.D.N. delle utilizzazioni in una delle scuole derivanti dal singolo dimensionamento, assumerà, salvo revoca espressa, la titolarità sull'istituto scolastico di riferimento dall'1/9/2000. Il predetto personale che, invece, per mancanza di posti disponibili è stato utilizzato in una delle istituzioni scolastiche al di fuori del proprio singolo dimensionamento, ha titolo, sulla base di una graduatoria unica, ad optare, nel caso in cui vi sia attualmente disponibilità, per l'assegnazione della titolarità in una delle scuole del proprio singolo dimensionamento. In mancanza di posti disponibili saranno individuati come perdenti posto beneficiando, comunque della precedenza prevista dall'art. 9 punto IV in una delle scuole nel proprio singolo dimensionamento.
Art. 9 - Sistema delle precedenze comuni
1. Le precedenze riportate nel presente articolo - raggruppate sistematicamente per categoria, come previsto dall'art. 42, comma 2, lett. "b" e dall'art. 54, comma 1, lett. "a" del C.C.N.I. del 31.8.1999 - sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle (tre) fasi del movimento per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggior anzianità anagrafica.
I) HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nel contesto della procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune di provenienza dell'interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente, dirigente ed educativo non vedente (art. 3 della L. 28.3.1991 n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della L. 270/1982).
II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
Il personale scolastico trasferito d'ufficio o a domanda condizionata ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa direzione, presidenza, cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del quinquennio successivo al provvedimento suddetto. A partire dall'a.s. 2000/2001 tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata.
La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto.
Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del quinquennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuativo", facente parte dell'apposito allegato all'O.M. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto IV).
Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che siano stati utilizzati nell'a.s. 2000/01 ai sensi dell'art. 17 del contratto sulle utilizzazioni. A tal fine il personale deve indicare nell'apposita casella del modulo-domanda l'istituzione scolastica di utilizzazione.
L'adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell'apposito allegato all'O.M. dei trasferimenti, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l'interessato ometta di indicare la scuola, il circolo o l'istituto o centro territoriale da cui è stato trasferito nell'ultimo quinquennio, nell'apposita casella del modulo-domanda, o di allegare la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta il personale interessato dovrà indicare il centro territoriale competente del distretto da cui è stato trasferito nell'ultimo quinquennio.
Per la scuola elementare, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio (1). Nella scuola materna la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio (2).
L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria o il trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno del quinquennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nel quinquennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio nel quinquennio sarà riferito alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto soprannumerario. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.
La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì riconosciuta, nel quinquennio, al docente trasferito d'ufficio dalla predetta scuola o istituto ai posti della D.O.P. provinciale, qualora l'interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
La continuità didattica o di servizio per il personale A.T.A., legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
III) PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
Nel contesto della procedure dei trasferimenti e nell'ambito di ciascuna delle tre fasi viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nella seguente condizione:
1) portatori di handicap di cui all'art. 21 della L. n. 104/1992, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/1994, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla L. 10.8.1950, n. 648;
limitatamente alla mobilità della seconda e terza fase viene riconosciuta la precedenza, in subordine alla predetta categoria, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
2) personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobalto-terapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della L. n. 104/1992, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/1994; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
Per beneficiare delle precedenze di cui alla L. n. 104/1992 gli interessati dovranno produrre apposita certificazione così come dettagliato nel successivo art. 11 - Documentazione e certificazioni.
IV) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nel quinquennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorità (3). Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (4), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorità. Per il citato quinquennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (5).
Alle stesse condizioni tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, per il rientro nel comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale competente del distretto, dal quale è stato trasferito nell'ultimo quinquennio, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune.
[Per il personale trasferito d'ufficio o a domanda in altro
comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l'istruzione
e la formazione dell'età adulta, nel caso di distretto intercomunale,
per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di
distretto.]
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO IN SITUAZIONI DI HANDICAP, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE IN SITUAZIONE DI HANDICAP
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/1992, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/1994, la precedenza ai genitori anche adottivi di portatori di handicap in situazione di gravità, ed al figlio unico, in grado di prestare assistenza, o coniuge di persona handicappata in situazione di gravità. Nel caso del figlio unico, tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o residenti all'estero o handicappati, ecc..) .
Il personale scolastico appartenente
ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente
ai trasferimenti nell'ambito e per la provincia che comprende il
comune ove lo stesso risulti [effettivamente convivente]
e domiciliato con il soggetto handicappato ed a condizione che abbia espresso
come prima preferenza il predetto comune. Tale precedenza pertanto
non si applica alla prima fase dei trasferimenti.
É riconosciuta la precedenza, nei trasferimenti interprovinciali, anche ai predetti soggetti che, obbligati all'assistenza, abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.
Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33 della L. n. 104/1992 gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo art. 11 - Documentazione e certificazioni.
La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.
VI) PERSONALE DISPONIBILE AD OPERARE NELLE SCUOLE SITUATE IN ZONE A RISCHIO
In base al disposto dell'art. 11 comma 4 del C.C.N.L. sottoscritto il 26.5.1999 il personale scolastico, disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile e caratterizzate da abbandoni scolastici, ha diritto ad una precedenza nella mobilità territoriale ai fini dell'ingresso nelle predette scuole espresse puntualmente o tramite codice sintetico comprensivo di tali scuole.
Per fruire di tale precedenza il personale interessato dovrà contrassegnare l'apposita casella nel modulo domanda che indica la volontà di voler permanere, per la durata prevista dai progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico e, comunque, per non meno di tre anni, nella scuole situate in zone a rischio.
Il suddetto personale, ottenuta la sede richiesta, non potrà presentare per un triennio alcuna domanda di movimento, a condizione che venga impiegato in uno dei suddetti progetti finalizzati.
VII) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
In base al disposto dell'art. 1, comma 5, L. 10.3.1987, n. 100 e dell'art. 10, comma 2 del decreto-legge 325/1987, convertito con modificazioni nella L. 402/1987, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza pertanto non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 11.
I beneficiari di tale precedenza possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non potranno comunque essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico.
Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, potranno essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.
VII bis) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999, n. 265, durante l'esercizio del mandato, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, é loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo.
Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.
VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.L. SOTTOSCRITTO IL 7.8.98
Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.L. sottoscritto il 7/8/98 ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della L. 15.5.1997, n. 127, modificata ed integrata dalla L. 16.6.1998, n. 191 e dal d.P.R. 20.10.1998, n. 403 (regolamento di attuazione degli artt. 1, 2, 3 della L. n. 127/1997).
2. I docenti ed il personale A.T.A. - con l'esclusione del responsabile amministrativo - beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:
Punto I) - handicap e gravi motivi di salute;
Punto III) - personale portatore di handicap;
Punto V) - assistenza al coniuge, al figlio, ed al genitore (figlio unico in grado di prestare assistenza) in situazione di handicap;
Punto VII bis) – personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;
non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
Per gli amministratori degli enti locali tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, i docenti in questione saranno graduati seguendo l'ordine di cui sopra.
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(1) I docenti della scuola elementare che intendano usufruire della precedenza per il rientro nel circolo di precedente titolarità, su un posto dell'organico del medesimo, dovranno indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del plesso sede di circolo.
(2) I docenti della scuola materna che intendano usufruire della precedenza per il rientro nel circolo di precedente titolarità, su un posto dell'organico del medesimo, dovranno indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del circolo sede dell'organico funzionale di scuola materna in cui hanno diritto alla precedenza.
(3) Il personale scolastico, titolare di istituzione scolastica sita nel comune di nuova istituzione, ha titolo a rientrare nel comune di precedente titolarità per un quinquennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune.
(4) Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
(5) In caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l'ordine di graduatoria indipendentemente dall'anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra.
Art. 10 - Assistenza ai familiari in situazione di handicap
1. Il personale scolastico che assiste il familiare (parente o affine) ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della L. 104/1992, già beneficiario del trasferimento condizionato al permanere dell'assistenza per un quinquennio, è soggetto alle relative disposizioni (dirigenti: art. 8; docenti: art. 41; personale A.T.A.: art. 85) del CCND 20.1.1998, integrato e modificato dal CCND 20.1.1999, che si riassumono nella nota (1).
2. A decorrere dall'a.s. 2000/2001 il personale scolastico che intende assistere il familiare (parente o affine) ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della L. 104/1992, non è più destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare in situazione di handicap il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCND sulla mobilità annuale.
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(1) Il trasferimento ottenuto beneficiando delle precedenze previste per l'assistenza ai parenti handicappati è condizionato al permanere per un quinquennio dell'attività di assistenza nei confronti del familiare handicappato. Durante tale periodo, qualora vengano meno i requisiti che hanno determinato il diritto alla precedenza medesima, al personale scolastico viene assegnata la titolarità che aveva al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato.
In particolare:
Il dirigente scolastico viene reintegrato nel circolo o nell'istituto di cui era titolare al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato. Nel caso di indisponibilità delle predette sedi, il medesimo viene reintegrato su una direzione didattica o su una presidenza disponibile nella provincia di precedente appartenenza.
Il personale docente viene reintegrato nella scuola, circolo, istituto, posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, posto della D.O.P. o posto della D.O.S. in cui era titolare al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato, eventualmente anche in soprannumero. In tale ultimo caso, qualora ai fini delle operazioni di mobilità dell'anno scolastico in cui è avvenuto il reintegro si determini una disponibilità nella predetta titolarità, il docente reintegrato non viene considerato soprannumerario; in caso contrario viene inserito in coda alla graduatoria formulata dal dirigente scolastico o dal Provveditore per l'individuazione del soprannumerario e partecipa al trasferimento d'ufficio, sempreché non abbia ottenuto quello a domanda.
Il personale A.T.A. viene reintegrato nella scuola, circolo didattico o istituto, in cui era titolare al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato, eventualmente anche in soprannumero. In tale ultimo caso, qualora ai fini delle operazioni di mobilità dell'anno scolastico in cui è avvenuto il reintegro si determini una disponibilità nella predetta titolarità, il personale A.T.A. reintegrato non viene considerato soprannumerario; in caso contrario viene inserito in coda alla graduatoria formulata dal dirigente scolastico per l'individuazione del soprannumerario e partecipa al trasferimento d'ufficio, nel caso in cui non abbia ottenuto quello a domanda.
Tuttavia, il personale che ha perso il diritto alla conservazione del trasferimento condizionato interprovinciale successivamente alla data di presentazione della domanda di trasferimento, può chiedere al Provveditore agli studi di essere assegnato, in via definitiva, dopo l'effettuazione delle operazioni di mobilità, su una direzione, una presidenza, un posto o cattedra eventualmente residuati, vacanti e disponibili, a conclusione delle predette operazioni. Ove non si verifichi tale eventualità l'interessato viene assegnato, come già detto nella provincia di provenienza.
Il trasferimento ottenuto, sotto la predetta condizione, deve essere annualmente confermato dall'amministrazione scolastica periferica, previa verifica della permanenza di tutti i requisiti che hanno dato titolo alla precedenza di cui all'art. 33 della L. n. 104/92, documentata secondo quanto di seguito riportato.
Per ottenere annualmente la conferma del trasferimento è necessario che il beneficiario delle predetta precedenza presenti, nei termini di presentazione delle domande di trasferimento, una dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della L. 15/68, nella quale si evincano sia il perdurare dell'attività di assistenza al familiare handicappato sia il permanere delle altre condizioni necessarie per usufruire della precedenza.
Si precisa che in sede di presentazione della documentazione finalizzata alla conferma del trasferimento condizionato, qualora sia stato presentato un certificato provvisorio sulla situazione di handicap, dovrà essere presentato, nei termini previsti, il certificato definitivo della commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104/92, ove rilasciato, ovvero un'aggiornata dichiarazione del competente organo sanitario relativa alla mancata emissione dell'accertamento definitivo.
La sede di titolarità assegnata per trasferimento condizionato non confermato si rende ovviamente disponibile per le operazioni di mobilità relative allo stesso anno scolastico per il quale viene revocata la conferma.
Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati l'amministrazione provvede, salvo le sanzioni previste dalla legge, a revocare il trasferimento disposto e ad assegnare il docente, ove non vi sia più disponibilità nella titolarità di provenienza, sui posti della dotazione organica provinciale della provincia di provenienza, ovvero sui posti della D.O.S. per i docenti di sostegno della scuola secondaria di II grado, o in attesa di sede per i docenti di sostegno della scuola secondaria di I grado. qualora invece le dichiarazioni mendaci abbiano consentito la permanenza nell'istituto di titolarità pure in presenza di soprannumero, per effetto della mancata inclusione nella relativa graduatoria di istituto, il docente verrà assegnato alla sede ottenuta dal soprannumerario trasferito d'ufficio, il quale verrà reintegrato sulla titolarità di provenienza.
Art. 11 - Documentazione e certificazioni
a) Certificazioni mediche
Lo stato di handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4 della L. n. 104/1992. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 27.8.1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27.10.1993, n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.
Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della L. 15.10.1990, n. 295, integrata, ex art. 4 della L. n. 104/1992, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. E' fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
Per le persone handicappate che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21 della L. 104/1992 è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla L. 10.8.1950 n. 648, riconosciute al medesimo.
Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
per le persone handicappate maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap.
per le persone handicappate assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992. A tal fine il genitore, anche adottivo, il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza, debbono comprovare che l'handicappato non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi della L. 15/5/1997 n. 127, modificata ed integrata dalla L. n. 191/1998, nonché del d.P.R. n. 403 del 20/10/1998, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.
Sarà cura dei Provveditorati verificare che sui certificati medici redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.
b) Documentazione per l'assistenza continuativa
Il coniuge, il genitore e il figlio unico in grado di prestare assistenza che assistano il soggetto handicappato i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 9 dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate.
Il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato, deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della L. 15.5.1997, n. 127, modificata ed integrata dalla L. n. 191/1998, nonché del d.P.R. n. 403 del 20.10.1998, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione.
L'attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva (legge 53/2000, artt. 19 e 20) a favore del soggetto handicappato deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della L. 15.5.1997, n. 127, modificata ed integrata dalla L. n. 191/1998, nonché del d.P.R. n. 403 del 20.10.1998.
L'assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta all'atto di presentazione della domanda di mobilità o al momento dell'individuazione della situazione di soprannumerarietà.
Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi della L. n. 15/1968.
[c) Documentazione per la convivenza
anagrafica per i beneficiari della precedenza ex art. 33 c. 5 e 7 L. 104/92
(genitori, figli unici o coniugi di assistito in situazione di handicap)
L'effettiva convivenza anagrafica
con il soggetto handicappato dovrà essere posseduta al momento della
presentazione della domanda di trasferimento o al momento dell'individuazione
della situazione di soprannumerarietà. Premesso che tale effettività
presuppone che i soggetti in questione convivano nella stessa abitazione
e non solo nello stesso comune, il personale interessato dovrà comprovare
con certificato anagrafico tale effettiva convivenza o con una dichiarazione
personale ai sensi della L. 15.5.97 n. 127, modificata ed integrata dalla
L. n. 191/98, nonché del D.P.R. n. 403 del 20.10.98, dai quali si
evinca la coabitazione tra il soggetto interessato al trasferimento ed
il soggetto portatore di handicap. Nel caso in cui la coabitazione non
risulti dagli atti anagrafici del comune la dichiarazione personale di
convivenza dovrà essere conforme al modello riportato nella nota
(1) da documentare con certificazione anagrafica di cui al D.P.R. 223/89.]
d) Documentazione del rapporto di parentela per i beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, L. 104/1992.
Il rapporto di discendenza, coniugio, adozione e affidamento con il soggetto handicappato deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi della L. 15.5.1997, n. 127, modificata ed integrata dalla L. n. 191/1998 nonché del d.P.R. n. 403 del 20.10.1998 ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento e di adozione.
e) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 1, comma 5, L. 100/1987 e art. 10, comma 2, decreto-legge 325/1987, convertito nella legge 402/1987.
Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 5, L. 100/1987 e art. 10, comma 2, decreto-legge 325/1987, convertito nella legge 402/1987, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.
f) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia
1. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli sarà attribuito solo se sarà allegato un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento. In tale documentazione dovrà essere precisata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica, che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio scolastico provinciale dell'O.M. concernente l'indicazione dei termini di presentazione della domanda. Ai sensi della legge 15.5.1997, n. 127, modificata ed integrata dalla L. n. 191/1998, nonché del d.P.R. n. 403/1998 la residenza può essere comprovata con una dichiarazione personale, anche redatta dall'interessato, sostitutiva del certificato medesimo nella quale l'interessato dichiari che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio scolastico provinciale dell'O.M. concernente l'indicazione dei termini di presentazione della domanda.
2. Dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi della legge 15.5.1997, n. 127, modificata ed integrata dalla L. n. 191/1998, nonché del d.P.R. n. 403 del 20.10.1998, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.
3. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro.
4. Tale stato dovrà essere documentato con apposita certificazione sanitaria rilasciata dagli organi di cui al successivo comma 7 ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
5. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
6. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura.
7. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali.
8. Dalla certificazione si dovrà rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura.
9. L'interessato dovrà, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.
10. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.
Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alla domanda di trasferimento.
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(1) Il/la sottoscritt.. ... Direttore didattico/preside/ personale A.T.A./docente di ruolo nella scuola o istituto ... aspirante al trasferimento per l'anno scolastico ..., avendo chiesto di beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della L. n. 15/68 modificata ed integrata dalle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal D.P.R. 403/98, di essere effettivamente convivente con il/la sig. ... (specificare la relazione di parentela o affinità), unitamente al/alla quale abita nel comune di ... Via ... e che la descritta situazione risulta agli atti dell'anagrafe del comune di ... avendo il/la sottoscritt.. adempiuto alle prescrizioni indicate dall'art. 13 del D.P.R. n. 223/89.
In fede firma ...
Art. 12 - Personale dirigente scolastico e docente
delle province autonome di Bolzano e Trento
1. Per l'a.s. 2000/2001 si applicano al personale dirigente scolastico e docente appartenente ai ruoli delle province autonome di Bolzano e di Trento le disposizioni della contrattazione collettiva provinciale in materia di mobilità prevista rispettivamente dal: a) D.L.vo 24.07.96, n. 433; b) D.L.vo 24.07.96, n. 434; e dai conseguenti contratti collettivi provinciali in vigore.
2. Ai fini della complessiva mobilità interprovinciale si applicano le disposizioni contenute nel presente Contratto.
Art. 13 - Personale trasferito d'ufficio per incompatibilità
1. Il personale trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 468 del D.L.vo n. 297/1994 per incompatibilità con la scuola o con la sede, non può ottenere il trasferimento o l'assegnazione provvisoria per la scuola o la sede dalla quale è stato trasferito.
2. Nel caso in cui siano state espresse preferenze di tipo sintetico che comprendano la scuola, l'istituto o la sede di incompatibilità, tali preferenze dovranno essere annullate.
TITOLO II - SEZIONE PERSONALE DIRETTIVO
Art. 14 - Trasferimenti a domanda, d'ufficio e passaggi - Destinatari
1. I trasferimenti a domanda e d'ufficio avvengono - tenuto conto del punteggio attribuito a ciascun aspirante in conformità alle tabelle di valutazione dei titoli, allegato A - nelle seguenti fasce:
direzioni didattiche, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi (1) richiamati dall'art. 2, comma 5 del D.P.R 18.6.98 n. 233 comprendenti sezioni di scuola materna e/o classi di scuola elementare e classi di scuola media; (2)
istituti di scuola secondaria di secondo grado inclusi gli istituti di istruzione secondaria superiore (1) richiamati dall'art. 2, commi 5 e 6 del D.P.R. 18.6.98 n. 233 (3).
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(1) Le scuole verticalizzate e gli istituti di scuola secondaria di II grado, che, a seguito dei piani di razionalizzazione attuati negli anni precedenti, già comprendono scuole di diverso ordine e/o tipo, sono assimilati ai fini della mobilità rispettivamente agli istituti comprensivi e agli istituti di istruzione secondaria superiore comprensivi di scuole di diverso ordine e/o tipo.
(2) I vicerettori dei convitti e degli educandati femminili ai fini dei trasferimenti e passaggi sono equiparati al personale direttivo della scuola secondaria di primo grado.
(3) I rettori dei convitti e degli educandati femminili ai fini dei trasferimenti e passaggi sono equiparati al personale direttivo della scuola secondaria di secondo grado.
Art. 15 - Ordine di trattamento delle domande e modalità di assegnazione della sede
1. Il dirigente scolastico che intende chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio deve precisare sul modulo domanda di passaggio a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare sarà disposto con precedenza il trasferimento rispetto al passaggio di fascia.
2. Nell'ambito di ciascuna delle operazioni previste nella fase dei trasferimenti a domanda verrà assegnata una precedenza alle preferenze puntuali coincidenti con la propria tipologia di titolarità.
3. L'indicazione di una preferenza territoriale sintetica (comune, distretto, provincia), contenuta in uno dei B.U. (1), comporta che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle istituzioni scolastiche della fascia di appartenenza per i trasferimenti ovvero della fascia richiesta per i passaggi, comprese, rispettivamente, nel distretto, nel comune, nella provincia. In tal caso l'interessato potrà essere assegnato anche alle scuole o agli istituti eventualmente istituiti entro la data di cui al comma 2, del precedente art. 8.
4. L'assegnazione avverrà secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole a tal uopo predisposti. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al dirigente scolastico verrà assegnata la prima scuola con posto disponibile secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al dirigente scolastico che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al dirigente scolastico che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.
5. L'espressione della preferenza "provincia", può comportare il trasferimento del richiedente anche in istituzioni scolastiche appartenenti a comuni isolani facenti parte del territorio della provincia stessa.
6. La preferenza per l'istituzione scolastica di titolarità, o preferenze di tipo sintetico (distretto, comune e provincia) comprensive della istituzione scolastica di titolarità dell'aspirante al trasferimento, non vengono prese in considerazione e l'esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive.
7. L'espressione di una delle preferenze sintetiche (distretto, comune, provincia) riportate nei BB.UU. della scuola elementare e secondaria di primo grado comporta che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per una delle scuole, dei circoli, o delle scuole medie compresi nell'area territoriale indicata, secondo il seguente ordine di assegnazione:
trasferimenti: prioritariamente le istituzioni scolastiche (circoli o scuole medie) corrispondenti all'ordine scolastico della propria titolarità e gli istituti comprensivi;
in subordine le istituzioni scolastiche relative ad ordine scolastico diverso da quello di titolarità;
passaggi: circoli didattici, istituti comprensivi, istituti di istruzione secondaria di I grado, secondo l'ordine espresso sulla domanda dall'interessato.
Ovviamente, per ogni ordine di scuola le assegnazioni avvengono secondo l'ordine dei rispettivi B.U. che tengono conto, entrambi, degli istituti comprensivi.
L'espressione di preferenze sintetiche (distretto, comune, provincia), riportate nel B.U. della scuola secondaria superiore comporta, per i trasferimenti ed i passaggi, che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per un qualsiasi istituto di II grado ovvero per un qualsiasi istituto di istruzione secondaria superiore compreso nell'area territoriale indicata, secondo l'ordine del B.U. delle scuole.
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(1) L'espressione delle preferenze puntuali o sintetiche avviene attraverso l'utilizzo dei codici presenti nell'integrazione al bollettino ufficiale delle scuole dell'a.s. 1999/2000, di cui al comma 1 dell'art. 8 del presente contratto.
Art. 16 - Fasi dei trasferimenti e dei passaggi
1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:
I fase comunale dei trasferimenti;
II fase della mobilità territoriale intercomunale e professionale;
III fase della mobilità territoriale e professionale interprovinciale
I fase: trasferimenti dei dirigenti richiedenti l'assegnazione nell'ambito del comune di titolarità. A tale fase partecipa anche il personale titolare in altro comune trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio, che chiede di tornare nel circolo, istituto o comune di precedente titolarità.
II fase: trasferimenti e passaggi dei direttivi richiedenti l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia, nei limiti del soprannumero.
III fase: trasferimenti d'ufficio in comuni della stessa regione; trasferimenti a domanda; passaggi di presidenza a comuni di altra provincia.
L'ordine delle operazioni derivante dall'applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi dei movimenti è riportato in allegato B al presente contratto.
Art. 17 - unificazioni di direzioni e presidenze
1. In tutti i casi in cui vengono posti in essere provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica al fine di unificare due o più istituzioni scolastiche di uguale o diverso ordine e grado, sulle quali insistono titolari, è considerato perdente posto il dirigente scolastico, graduato in base alle precedenze di cui ai punti I, III e V) comma 1 dell'art. 9 del Titolo I del presente Contratto e del punteggio determinato secondo la tabella per i trasferimenti d'ufficio "allegato A", con minor punteggio.
2. Nei confronti del personale suddetto si procederà, di conseguenza, al trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 467 del D.L.vo n. 297/94.
3. I titolari delle istituzioni soggette al piano di dimensionamento saranno invitati dal competente Provveditore agli studi a produrre i titoli previsti dall'apposita tabella di valutazione per il trasferimento d'ufficio (alL. A) entro 5 giorni dalla notifica del relativo provvedimento.
4. Ai soli fini dei trasferimenti d'ufficio, il Provveditore agli studi compilerà due distinte graduatorie provinciali: una comprendente i dirigenti delle scuole elementari e delle secondarie di I grado, l'altra i dirigenti della scuola secondaria di secondo grado indipendentemente dall'ordine e tipo.
5. Qualora l'interessato non produca entro il termine stabilito alcuna documentazione, lo stesso verrà inserito nella relativa graduatoria con zero punti.
6. In caso di parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.
7. Le graduatorie dovranno essere pubblicate all'albo del Provveditorato agli studi entro la data prevista dall'apposita O.M. sulla mobilità.
8. Gli interessati hanno la facoltà di produrre reclamo, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione, allo stesso Provveditore agli studi, il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche, quindi invia copia delle predette graduatorie alle competenti direzioni generali unitamente agli eventuali reclami prodotti dagli interessati avverso dette graduatorie.
9. Tutti i dirigenti scolastici titolari di istituzioni oggetto di provvedimenti di dimensionamento devono presentare domanda di trasferimento, compilando obbligatoriamente la sezione del modulo domanda riguardante la trattazione della casistica di cui al presente articolo. In particolare, devono riportare il punteggio calcolato per il trasferimento d'ufficio secondo la tabella di valutazione riportata nell'allegato A del presente contratto. Coloro i quali abbiano interesse a permanere in una delle istituzioni oggetto del dimensionamento, in cui è coinvolta la propria scuola, prioritariamente rispetto alle altre preferenze espresse nel modulo domanda, devono rispondere negativamente alla domanda riportata nell'altra casella della predetta sezione.
10. Il personale direttivo, di cui al precedente comma 9, titolare di istituzioni o circoli coinvolti in un "singolo dimensionamento" (1) confluirà, durante le operazioni di mobilità in un'unica graduatoria di "singolo dimensionamento", ai fini dell'eventuale assegnazione prioritaria nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dal "singolo dimensionamento" ovvero all'individuazione del personale perdente posto da trasferire d'ufficio secondo i criteri previsti dal presente contratto. Le graduatorie saranno formulate in base ai criteri previsti nel comma 1 del presente articolo. Nel caso in cui il predetto provvedimento di dimensionamento riguardante più istituti determini la permanenza di due o più istituzioni scolastiche, l'assegnazione effettuata secondo i criteri di cui sopra tiene conto della precedente titolarità del dirigente scolastico non perdente posto, laddove il proprio istituto rimane sede di personale direttivo. Nel caso contrario l'assegnazione all'istituto, tra quelli derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l'ordine espresso a domanda ovvero secondo l'ordine del bollettino ufficiale delle scuole.
11. Il dirigente scolastico di cui al precedente comma 9, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, dovrà rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella della sezione del modulo domanda.
12. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, ma, in ogni caso, prima dell'inizio delle operazioni di movimento emergano nuove posizioni di personale dirigente scolastico la cui scuola di titolarità è coinvolta in operazioni di dimensionamento della rete scolastica, che comunque, per quanto precisato nel precedente art. 8 devono essere definite entro il 31 gennaio, i Provveditori agli studi competenti compileranno nuove graduatorie o integreranno quelle già precedentemente pubblicate, le affiggeranno immediatamente all'albo, comunicheranno agli interessati la loro posizione e, riammettendoli nei termini, li inviteranno formalmente a presentare domanda di trasferimento ed, eventualmente, di passaggio entro cinque giorni dalla data della predetta notifica; la domanda dovrà essere redatta in conformità alle istruzioni contenute nel presente articolo. L'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente.
13. Il direttore o preside, qualora non abbia presentato domanda o non sia possibile il suo trasferimento e/o passaggio a domanda per le preferenze espresse, è trasferito d'ufficio secondo l'ordine previsto nell'allegato B del presente contratto.
14. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, non sia possibile il trasferimento d'ufficio nell'ambito della regione a cui appartiene la sede oggetto di unificazione o dimensionamento, il direttore o preside rimane in esubero nella regione stessa e viene utilizzato con le modalità della contrattazione sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie. Ai fini dei movimenti per l'anno scolastico successivo il predetto dirigente scolastico è considerato titolare nella provincia di precedente titolarità, senza una sede definitiva. Ovviamente a tali fini potrà richiedere, a domanda, il rientro nel comune di precedente titolarità, usufruendo per un quinquennio della precedenza di cui dell'art. 9 del Titolo I punto IV). Tali modalità si applicano ai dirigenti scolastici rimasti in esubero sulla regione a seguito dei movimenti per l'a.s. 1999/2000.
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(1) Si definisce "singolo dimensionamento" l'insieme di istituzioni scolastiche che cedono (o acquisiscono) istituti, sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni scolastiche che fanno parte dello stesso singolo dimensionamento.
TITOLO III - SEZIONE PERSONALE DOCENTE
Art. 18 - Destinatari
1. Le disposizioni relative ai trasferimenti
e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi
quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale della scuola
secondaria e quelli titolari sui posti delle Dotazioni Organiche di Sostegno
della scuola secondaria di II grado (D.O.S.), [nonché ai
docenti trasferiti per compensazione] nonché al personale
di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico
o di assistente di cattedra, appartenente al VI livello nell'ordinamento
degli Enti Locali ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva,
i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai
docenti di ruolo con sede definitiva.
2. I docenti trasferiti per compensazione nell'anno precedente o negli anni precedenti ed ancora in attesa di sede definitiva, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell'ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità, in caso contrario verranno trasferiti d'ufficio con punteggio nullo.
Qualora non ottengano alcuna delle
preferenze espresse nella domanda, saranno assegnati a sede definitiva
sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d'ufficio dei titolari
D.O.P., prima delle operazioni della III fase - ovvero della mobilità
professionale e territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l'ordine
di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante
verrà assegnata d'ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale
- per una delle tipologie di posto richieste nella domanda [- nell'ordine
del Bollettino Ufficiale delle scuole.] seguendo la tabella
di viciniorità, a partire dal comune relativo alla prima preferenza
valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si
prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece,
sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza
è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa;
per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di
partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità
sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola elementare titolari
su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo
grado titolari su classe di concorso partecipano d'ufficio sui posti di
istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorità
dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a
partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 54, comma 1, lettera "b" del C.I.N sottoscritto il 31.8.99, ai docenti trasferiti a decorrere dall'a.s. 2000/2001 sulla prima preferenza espressa nel modulo domanda è preclusa, per un biennio, la possibilità di presentare domanda di mobilità territoriale e professionale.
4. La limitazione prevista nel precedente comma non si applica nei seguenti casi:
5. In attuazione di quanto disposto
dall'art. 54, comma 1, lettera "b" del C.I.N sottoscritto il 31.8.99, il
docente individuato soprannumerario può richiedere, per un anno,
il mantenimento della sede di titolarità con l'utilizzazione anche
in altro insegnamento coerente con il titolo di studio posseduto; la titolarità
permane per un anno, anche nel caso di utilizzazione in scuole facenti
parte dello stesso distretto territoriale. Tale richiesta preclude, ovviamente,
ogni tipo di mobilità territoriale, a domanda e d'ufficio. Qualora
permanga la stessa posizione di soprannumerarietà anche per l'anno
scolastico successivo, il predetto docente sarà individuato per
primo quale perdente posto.
Capo I - Determinazione delle disponibilità per i movimenti
Art. 19 - Disposizioni generali sulle disponibilità per i movimenti
1. Sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti e dei passaggi i posti e le cattedre, ivi comprese quelle costituite totalmente o parzialmente con ore di insegnamento in classi funzionanti a tempo prolungato o in classi che attuano la sperimentazione di cui all'art. 278 del D.L.vo n. 297/94 e i posti d'insegnamento che risultino vacanti nelle dotazioni organiche determinate dai provveditorati agli studi. Le cattedre ed i posti di cui al presente comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto stabilito e valido per l'a.s. dal quale decorrono i movimenti medesimi.
Sono posti d'insegnamento quelli costituiti con:
1) attività di sostegno;
2) corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali;
3) dotazioni organiche provinciali nella scuola secondaria;
4) posti per l'insegnamento della lingua straniera appartenenti all'organico funzionale di circolo della scuola elementare;
5) posti attivati presso strutture ospedaliere (scuola materna, elementare e media);
6) posti attivati presso strutture carcerarie (con esclusione di quelli della scuola elementare, per i quali esiste il ruolo speciale).
Per la scuola elementare, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell'organico funzionale di circolo stabilito e valido per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi - ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera -, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso strutture ospedaliere, i posti di ruolo speciale in scuole speciali, nonché i posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali.
Per la scuola elementare i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell'organico funzionale, individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di circolo. I posti per l'insegnamento della lingua straniera dell'organico funzionale di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua straniera (1).
L'organico funzionale di scuola materna ed elementare relativo agli istituti comprensivi è richiedibile tramite l'indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico e docenti.
Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola materna sono utilizzabili i posti dell'organico funzionale, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le strutture ospedaliere ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi. I posti dell'organico funzionale, di sostegno e di tipo speciale, individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro del circolo medesimo. L'organico funzionale delle sezioni aggregate a scuole medie è richiedibile mediante l'indicazione del codice al quale è assegnato l'organico funzionale medesimo.
Inoltre, ai fini della mobilità disciplinata dal presente contratto, oltre ai posti vacanti di organico-sede (compresi i posti speciali e di sostegno), a quelli della dotazione organica provinciale (D.O.P.) - con l'esclusione della scuola materna ed elementare - e a quelli della D.O.S. della scuola secondaria di II grado, sopra individuati, sono disponibili i posti che si rendono vacanti per effetto del trasferimento medesimo, fatte salve le limitazioni di seguito riportate.
Si può dar luogo alle operazioni della III fase - trasferimenti da fuori provincia e passaggi - solo dopo la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante trasferimento d'ufficio, dei docenti soprannumerari sull'organico sede provinciale, sulla dotazione organica provinciale (D.O.P.) della scuola secondaria, nonché dei docenti in attesa della sede definitiva di titolarità.
2. Non sono considerati disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo disposti con la medesima decorrenza dei trasferimenti. Sono invece disponibili per le operazioni di mobilità le sedi che si rendono vacanti, a seguito dei passaggi di ruolo disposti in data precedente all'inizio delle operazioni di mobilità; a tal fine vanno resi coerenti i tempi complessivi dei movimenti.
3. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
4. Le cattedre ed i posti di cui ai precedenti commi 2 e 3 non sono disponibili neppure per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico.
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(1) Titoli richiesti: a) superamento concorso per esami e titoli a posti d'insegnante elementare con il superamento anche della prova facoltativa di lingua straniera; oppure b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal ministero; oppure c) possesso dei titoli accademici specifici; oppure d) certificato rilasciato dal MAE attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all'estero con collocamento fuori ruolo relativamente all'area linguistica della zona in cui è stato svolto il servizio all'estero.
Art. 20 - Scuola materna ed elementare
1. Prima di eseguire la terza fase della mobilità (trasferimenti interprovinciali e passaggi), si procede alla assegnazione della sede definitiva, anche d'ufficio, nei confronti di tutti gli insegnanti comunque già di ruolo nella provincia ed attualmente in attesa di sede.
2. L'eventuale trasferimento a domanda e d'ufficio nell'ambito della provincia da posto di tipo speciale o ad indirizzo differenziato ovvero di sostegno a posto di tipo comune, e, limitatamente alla scuola elementare, da posto di lingua straniera ad altro tipo posto, e viceversa, disposto nel corso della II fase, pur non alterando il numero dei posti globalmente disponibili in provincia, ne può variare la tipologia. Pertanto, al momento di assegnare la sede definitiva ai docenti in attesa di sede, potranno non essere disponibili tutti i posti della stessa tipologia di nomina dei senza sede, che invece risultavano disponibili all'inizio delle operazioni di mobilità.
3. Qualora, per effetto dei trasferimenti disposti venga ad essere modificata la tipologia dei posti di scuola speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato eventualmente indicata nei bandi di concorso, i Provveditori agli studi potranno procedere alla rettifica puntuale dei singoli trasferimenti effettuati sui posti predetti, al fine di garantirne l'effettiva disponibilità per le nomine dei vincitori.
4. Nel corso dei movimenti interprovinciali dovrà altresì tenersi conto delle unità di personale perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, che non potendo essere trasferite d'ufficio sulla medesima tipologia di posto di insegnamento o su altra tipologia corrispondente per mancanza di disponibilità, dovranno essere sistemate su posti di tipo comune.
5. Il posto di una qualsiasi tipologia presente nell'organico di diritto della scuola materna ed elementare, resosi vacante a seguito del trasferimento del titolare su posto di altra tipologia (es. comune, speciale, sostegno, lingua straniera nella scuola elementare) eventualmente disposto nel corso dei movimenti - compresi quelli della terza fase -, non è utilizzabile per i trasferimenti interprovinciali e per i passaggi, nei limiti in cui, nell'ambito della provincia medesima, vi siano docenti in attesa di sede da sistemare su posti della medesima tipologia o, in subordine, comunque su posto comune.
Art. 21 - Scuola secondaria di primo grado e secondo grado
1. Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra e di ruolo che possono essere effettuati per ogni singola provincia, e per ciascuna classe di concorso, dovranno essere effettuate le seguenti operazioni; dal numero complessivo delle cattedre e dei posti dell'organico di diritto, ivi compresi quelli attivati presso i Centri Territoriali, quelli delle dotazioni organiche provinciali e quelli delle D.O.S. della scuola secondaria superiore, debbono essere detratti i seguenti valori:
a) totale dei docenti di ruolo con sede definitiva, ivi compresi i docenti di ruolo titolari delle dotazioni organiche provinciali e i docenti di ruolo ancora in attesa di sede definitiva che otterranno la sede nel corso delle operazioni di mobilità disciplinate dal presente contratto;
b) totale dei docenti non licenziabili, ai sensi degli artt. 43 e 44 della L. 270/82.
c) numero dei posti o cattedre del contingente riservato al concorso per gli anni scolastici precedenti a quello per il quale dovranno essere disposti i movimenti qualora detti posti o cattedre non siano stati effettivamente coperti per nuova nomina (1).
2. Nel disporre i trasferimenti nell'ambito della provincia dalle classi di concorso a posti di sostegno e viceversa dovrà essere salvaguardato un numero di posti necessario alla sistemazione del personale di cui ai punti b), c), del comma 1 del presente articolo.
3. La sede lasciata vacante a seguito di passaggio di cattedra del titolare è utilizzabile anche nel corso dei trasferimenti interprovinciali, sia qualitativamente che quantitativamente.
4. Sui posti costituiti con attività di sostegno non si effettuano passaggi di cattedra, di conseguenza il numero di tali posti non è preso in considerazione ai fini della determinazione del numero dei passaggi di cattedra.
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(1) Nel predetto contingente non va più compreso il numero di cattedre e posti accantonati, nell'anno scolastico precedente a quello in cui si dispongono i trasferimenti, per i docenti inclusi con riserva nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 8 bis L. 426/88. Qualora la riserva dovesse risolversi positivamente a seguito di sentenza giurisdizionale o D.P.R. di accoglimento di ricorso straordinario, i relativi posti verranno individuati nelle disponibilità dell'anno di definizione dei ricorsi medesimi.
Capo II - Attribuzione delle cattedre e dei posti
Art. 22 - Modalità di assegnazione ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta
sui centri territoriali nella scuola elementare e secondaria di I grado
[1. A decorrere dall'a.s. 2000/2001
i docenti già titolari di posti per l'istruzione e la formazione
dell'età adulta nella scuola elementare e nella scuola media, la
cui titolarità era individuata a livello distrettuale, transitano
sui corrispondenti posti attivati presso i Centri Territoriali. Tale operazione,
effettuata attraverso una assegnazione puntuale, viene disposta dai competenti
uffici scolastici provinciali prima dell'effettuazione delle operazioni
di mobilità. Comunque il predetto personale ha facoltà di
presentare domanda per altra scuola o circolo o per altro centro territoriale,
con le modalità stabilite dal presente contratto.]
2. I movimenti a domanda sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta nella scuola elementare e nella secondaria di I grado verranno disposti sui Centri Territoriali soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo domanda utilizzando puntualmente i relativi codici riportati sui B.B.U.U. delle scuole.
3. L'assegnazione sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali verrà disposta anche d'ufficio secondo quanto previsto dal presente contratto.
Art. 23 - Modalità di assegnazione delle cattedre e dei posti - Cattedre interne ed esterne
1. I movimenti su cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole della medesima sede o di altra sede saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale pertanto per tutte le preferenze sia in ordine alla tipologia dei posti che agli ambiti territoriali (1).
2. Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato. Il docente dovrà intendersi titolare nella prima delle scuole indicate, per cui se si libererà o si costituirà una cattedra nella scuola di titolarità, l'interessato sarà automaticamente assorbito in tale scuola.
3. Parimenti il docente titolare su cattedra articolata su scuole di comuni diversi, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra articolata con scuole dello stesso comune, sarà automaticamente ed immediatamente assorbito su questa ultima cattedra.
4. Tali assorbimenti avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell'organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte del Provveditore agli studi.
5. I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.
6. Si avverte che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario.
7. Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d'ufficio, sono le seguenti:
1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
a) le cattedre interne alle scuole;
b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune;
c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi.
2) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino.
Ovviamente, nel caso di movimento a domanda, le cattedre orario saranno prese in considerazione solo se l'interessato ha espresso il proprio gradimento ad accedervi, contrassegnando in modo corrispondente le apposite caselle del modulo-domanda.
8. In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all'esame delle successive preferenze, sempre secondo i su esposti criteri.
POSTI NELLE SCUOLE MEDIE
9. Nell'ambito di ciascuna preferenza territoriale sintetica (comune, distretto, provincia) il trasferimento è disposto su cattedre.
10. Per ognuna delle predette preferenze sintetiche lo scorrimento delle scuole, ai fini dell'assegnazione del tipo posto "cattedre", avviene secondo il seguente ordine:
1) cattedre interne alla scuola;
2) cattedre orario esterne stessa sede;
3) cattedre orario esterne fuori sede
tenendo ovviamente conto della richiesta eventualmente espressa per le cattedre articolate su più scuole dello stesso o di diverso comune.
11. All'interno di ognuno dei precedenti 3 punti al docente verrà assegnata la prima scuola in cui sia disponibile una cattedra secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale.
12. Tale modalità di assegnazione sarà modificata qualora, sempre nell'ambito di ognuno dei predetti punti, esistano altre scuole della preferenza sintetica suddetta con cattedre disponibili e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo i criteri del precedente comma sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore, mediante però, una indicazione di tipo più specifico.
CATTEDRE ORARIO E CORSI SERALI NELLA SCUOLA DI II GRADO
13. Coloro che desiderano il trasferimento, nell'ambito dello stesso istituto, dal corso diurno al corso serale, dovranno farne specifica richiesta riportando la denominazione ufficiale del corso serale, comprensiva della dizione in chiaro della scuola con l'indicazione "serale" e del codice corrispondente al corso serale, parimenti, coloro che desiderano il trasferimento dal corso serale al corso diurno, sempre nell'ambito dello stesso istituto, dovranno farne specifica richiesta riportando la denominazione ufficiale del corso diurno ed il relativo codice. Si fa presente che tali trasferimenti saranno disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti nell'ambito della stessa sede.
14. Coloro che desiderano il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre orario che funzionano in corsi serali, dovranno ugualmente formulare la preferenza specifica per il corso serale di ciascun istituto richiesto.
15. Nel caso in cui l'insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (distretto, comune, provincia), poiché tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario che funzionano in corsi serali, il medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre, dovrà farne esplicita richiesta nella apposita casella del modulo-domanda. Tale richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza.
16. Sempre con riguardo alle preferenze sintetiche si fa presente che qualora il docente abbia richiesto anche il corso serale, barrando l'apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale tipo di cattedra verrà effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:
a) corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
b) corsi serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
17. La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario fra due istituti diversi. Pertanto coloro che avranno fatto esplicita richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi potranno essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corsi serali.
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(1) Nel caso in cui l'aspirante al movimento abbia barrato erroneamente entrambe le caselle relative alle due tipologie di cattedre orario, sarà considerata valida l'indicazione inerente a "cattedre orario tra istituti dello stesso comune e cattedre orario tra istituti di comuni diversi", in quanto tale preferenza è comprensiva anche dell'altra indicazione inerente alle sole cattedre orario tra istituti dello stesso comune.
Art. 24 - Sezioni associate e succursali
1. Le sezioni associate vanno considerate, ai fini dei movimenti, come scuole autonome. Pertanto i movimenti su tali sezioni verranno disposti soltanto se l'aspirante ne avrà fatta esplicita richiesta con apposita preferenza, tenendo sempre presente che il numero complessivo delle preferenze non dovrà essere superiore a 15 (1).
2. I movimenti da sezioni associate, funzionanti in comuni diversi, alla sede principale o ad altri istituti della sede principale sono considerati a tutti gli effetti movimenti fra comuni diversi.
3. Le succursali funzionanti nello stesso comune vanno considerate, invece, ai fini dei movimenti, come parte integrante dell'istituto da cui dipendono e non risultano comprese negli elenchi ufficiali delle scuole. I movimenti verranno, pertanto, disposti esclusivamente per l'istituto principale. L'assegnazione alle succursali verrà disposta secondo le modalità previste dal successivo comma 5.
4. I docenti, titolari negli istituti funzionanti con sezioni annesse, non caratterizzati autonomamente nel bollettino ufficiale delle scuole secondo quanto precisato nella nota (1) (es. Istituto commerciale con annessa sezione per geometri, liceo classico con annessa sezione scientifica ecc.), che, nell'ambito dello stesso istituto, aspirano ad essere assegnati da una ad altra sezione, non debbono fare domanda di trasferimento secondo le modalità di cui alle presenti disposizioni, ma debbono farne richiesta al preside. Parimenti, debbono fare richiesta al preside i docenti che desiderano passare da uno ad altro insegnamento della stessa classe di concorso che si sia reso disponibile nell'istituto di titolarità.
5. L'assegnazione alle sezioni e ai diversi insegnamenti compresi nella stessa classe di concorso, nonché l'assegnazione alle singole classi è disciplinata dall'art. 396 2° comma lett. D del D.L.vo n. 297/94.
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(1) Sono da considerarsi sezioni associate tutte quelle site in comune diverso da quello della sede principale, nonché quelle associate, anche nell'ambito dello stesso comune, ad istituti di ordine e tipo diverso per effetto del dimensionamento . Le suddette sezioni associate, sia site nello stesso comune dell'istituto principale che in comune diverso, sono caratterizzate come istituti autonomi sul bollettino ufficiale delle scuole.
Art. 25 - Modalità di assegnazione dei posti dell'organico funzionale di circolo
ai docenti della scuola materna ed elementare
1. Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare e materna ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al C.C.N.D. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le relazioni sindacali previste dall'art. 6 del C.C.N.L..
Capo III - Perdenti posto
Art. 26 - Individuazione soprannumero conseguente
al dimensionamento della rete scolastica
1. Al fine dell'individuazione del personale docente soprannumerario si stabilisce quanto segue:
A) Unificazione nella scuola media e nella scuola secondaria di II grado.
Nel caso in cui i piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica previsti dal d.P.R. n. 233/98 realizzino unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti:
I) Le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico organico ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un'unica graduatoria ai fini dell'individuazione dei perdenti posto;
II) Le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare un unico organico, in quanto ubicate in diverso comune o perché appartenenti a diverso ordine e tipo, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.
B) Unificazione dei circoli didattici.
Nella scuola elementare e materna nel caso di unificazione di più circoli l'individuazione del perdente posto avviene come segue:
I) Tutti i docenti titolari dei circoli che sono confluiti interamente nel nuovo circolo entreranno a far parte di tale circolo e formeranno un'unica graduatoria per l'individuazione del perdente posto.
II) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole materne confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole materne medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un'opzione per l'acquisizione della titolarità nel circolo di confluenza. Il Provveditore, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all'assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli in cui sono confluiti i plessi e le scuole materne. Ai fini dell'individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli di arrivo si procede alla formulazione di un'unica graduatoria comprensiva sia dei docenti già facenti parte dell'organico funzionale del circolo medesimo sia dei docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti che hanno acquisito la titolarità nel nuovo circolo mediante le modalità precedentemente illustrate, potranno produrre domanda di movimento solo se individuati come perdenti posto.
C) Soppressione di istituti nella scuola secondaria.
Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I o II grado e l'attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.
Il Provveditore, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola in cui è cessato il funzionamento non individuati come perdenti posto verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. Ovviamente i docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari non occupano posto nel processo di unificazione di cui sopra; questi ultimi e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall'art. 9 - Sistema delle precedenze - del Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola - del presente contratto.
D) Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune, il personale docente dell'istituto che ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell'istituto di confluenza mediante esercizio di opzione in base alla predetta graduatoria unica.
Art. 27 - individuazione perdenti posto della scuola materna ed elementare
1. L'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti dell'organico funzionale di circolo, su posti speciali e di sostegno e, limitatamente alla scuola elementare, su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta della scuola elementare attivati presso i Centri territoriali, su posti di ruolo speciale in scuole speciali. Per l'individuazione del soprannumero nei confronti del personale appartenente alle predette categorie si procederà con le modalità enunciate nei successivi commi del presente articolo.
2. L'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata, ad eccezione dei posti dell'organico funzionale di circolo distintamente per le varie tipologie di posto eventualmente esistenti. Pertanto la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto (1).
3. Nell'organico funzionale di circolo della scuola elementare saranno compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico funzionale di circolo stesso (posto comune, lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola). Il personale in soprannumero su ognuna delle tipologie di posto per l'insegnamento della lingua straniera, prima delle operazioni di mobilità, confluirà nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria verranno individuati i docenti perdenti posto sull'organico funzionale di circolo. A tal fine il Provveditore agli studi, attraverso puntuali rettifiche di titolarità, da completare entro i termini fissati per l'inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico funzionale di circolo i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua straniera.
4. Il direttore didattico competente, provvede - entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica - alla formazione e pubblicazione all'albo della direzione didattica delle graduatorie relative agli insegnanti interessati al fenomeno delle soppressioni di posti. Allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi della L. n. 15 del 4.1.68. Il direttore didattico formulerà le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III) e V) dell'art. 9 - sistema delle precedenze - del Titolo I del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni di handicap contemplate dalla medesima legge che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il direttore didattico provvederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.
5. Avverso la suddetta graduatoria i docenti interessati potranno presentare, entro 10 giorni dalla loro pubblicazione, motivato reclamo al direttore didattico. Esaminati gli eventuali reclami, il direttore didattico, entro 15 giorni provvede alle eventuali rettifiche della graduatoria. Quest'ultima, così definita, dovrà essere immediatamente comunicata al Provveditore agli studi con le deduzioni in ordine ai reclami.
6. I docenti individuati come perdenti posto in data successiva a quella utile per l'inclusione nella graduatoria di cui al precedente terzo comma, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione - entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della graduatoria (2) - del modulo domanda di trasferimento compilato secondo le istruzioni impartite nei commi precedenti nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all'eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.
7. Ai fini dell'eventuale individuazione del soprannumerario sui posti per l'istruzione dell'età adulta, attivati presso i centri territoriali, il responsabile dell'ufficio scolastico provinciale gradua tutti gli insegnanti titolari di tali posti di ciascun Centro Territoriale in base ai punteggi della tabella di valutazione dei titoli. La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura prevista dalla lettera C) della citata tabella per i trasferimenti d'ufficio sulla base del servizio di ruolo prestato nell'ambito dei corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, nel distretto relativo al centro territoriale di attuale titolarità.
8. La graduatoria degli insegnanti titolari in corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso ciascun centro territoriale è pubblicata all'albo del Provveditorato agli studi in data stabilita con apposita circolare Provveditoriale che tenga conto della scansione delle diverse operazioni. Gli interessati hanno la facoltà, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione, di produrre eventuale motivato reclamo al Provveditore, il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche.
9. I docenti dei corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali individuati come perdenti posto saranno trasferiti d'ufficio; pertanto, il contingente dei posti disponibili, da determinare ai fini dei trasferimenti interprovinciali, passaggi e nomine, verrà diminuito in corrispondenza al numero dei predetti docenti perdenti posto; tale decremento sarà disposto sulla aliquota dei posti di tipo comune.
10. Il docente individuato come soprannumerario che si avvale della possibilità di mantenere per un anno la titolarità, secondo quanto previsto dall'art 18, deve esercitare tale opzione entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda di trasferimento. A tali fini egli dovrà riportare tale volontà nell'apposita sezione del modulo domanda riguardante il soprannumero. In tal caso il docente interessato partecipa alle operazioni di trasferimento solo ai fini di un eventuale riassorbimento derivante da una disponibilità di risulta determinatasi a seguito di trasferimento in uscita dal circolo di un docente non soprannumerario, titolare di un posto della stessa tipologia.
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(1) Ovviamente, non si verifica contrazione di organico allorché, a titolo esemplificativo, alla soppressione del posto corrisponda l'istituzione nel circolo di altro posto dello stesso tipo per il quale è richiesto lo stesso titolo di specializzazione. Il direttore didattico nel formulare la graduatoria dei soprannumerari sui posti di sostegno deve tener conto della titolarità sul circolo dei posti in questione e della rilevabilità della stessa con riferimento al plesso che è sede della direzione didattica del circolo ovvero, per la scuola materna, della scuola che è sede dell'organico funzionale.
(2) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).
Art. 28 - Trattamento perdenti posto della scuola materna ed elementare
1. Il trasferimento d'ufficio viene disposto nei confronti degli insegnanti, compresi nella graduatoria compilata dal direttore didattico o dal Provveditore agli studi secondo le relative disposizioni di cui al precedente art. 27, che permangono, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente posto, fermo restando che l'accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d'ufficio.
2. I docenti da trasferire d'ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno in base a tutti gli elementi di cui alla apposita tabella allegata al presente contratto. In caso di parità di punteggio prevale la maggior età anagrafica.
3. L'insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal direttore didattico competente secondo le relative disposizioni di cui al precedente art. 27, qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) ai sensi dei successivi commi del presente articolo, deve in ogni caso compilare il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettantegli come perdente posto sulla base della citata graduatoria, nonché l'eventuale opzione di cui al comma 10 del precedente art. 27. Il perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato, deve, altresì, compilare le apposite caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione posseduti.
4. Il Provveditore agli studi effettua un controllo dell'esattezza delle indicazioni fornite dall'insegnante ed apporta le eventuali rettifiche.
5. L'insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda dovrà essere compilato integralmente. Non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.
6. Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d'ufficio. In entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda.
7. In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità. Ovviamente le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto il beneficio di cui al Titolo I, art. 9 - sistema delle precedenze - punto II) viene riconosciuto ai docenti trasferiti in quanto soprannumerari, a domanda condizionata o d'ufficio, nell'ultimo quinquennio.
8. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa tipologia, ovvero di altra tipologia richiesta sul modulo domanda, nel circolo di titolarità dell'interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata.
9. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, ovvero non esprima l'opzione di cui al comma 10 del precedente 27, il docente medesimo sarà trasferito d'ufficio nell'ambito del comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1). In subordine, l'insegnante sarà trasferito d'ufficio in una scuola o circolo del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell'apposita tabella di viciniorità all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti, in ottemperanza a quanto disposto con D.M. 3.2.83. Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto su posti di tipo comune e in subordine sui posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorità dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali.
10. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente verrà assegnato in soprannumero sull'organico provinciale.
11. Quanto precede, ovviamente, sempre che durante il trasferimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell'ordine, nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorità.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno.
13. Qualora non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, gli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato, il Provveditore procede al loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1) inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato per la quale l'interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di sostegno per il quale possegga il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile l'insegnante sarà trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato ad una delle scuole o posti disponibili nei comuni più vicini a quelle di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di viciniorità e sempre - all'interno di ciascun ambito territoriale - prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e poi, in subordine, su posto di sostegno per il quale possegga il relativo titolo.
14. Qualora, invece, non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i docenti titolari di posto di sostegno, il Provveditore procede al loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l'effettuazione dei trasferimenti a domanda nell'ambito della prima fase dei movimenti (1), inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l'interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile, il docente, sarà trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle scuole disponibili nei comuni più vicini a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di viciniorità e sempre - all'interno di ciascun ambito territoriale - prima su posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e poi, in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo.
15. Ove non sia possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri di cui al precedente comma il Provveditore li assegna definitivamente o provvisoriamente, a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune, ivi compresi, quelli dell'organico funzionale di circolo, secondo le modalità indicate nei precedenti commi 9 e 10.
16. L'eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente comma su posto comune, è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante sarà considerato perdente posto nell'ambito della scuola o circolo di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.
17. Quanto precede sempre che durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione -nell'ordine- a posti di ruolo speciale in scuole speciali o posti ad indirizzo didattico differenziato, di sostegno o anche di tipo normale nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorità.
18. Gli insegnanti titolari su corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali, individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell'apposita sezione del modulo-domanda, preferenze relative a scuole o altri centri territoriali. Il comune da cui procedere per l'eventuale applicazione dell'apposita tabella dei comuni viciniori, quale sede di provenienza dei predetti docenti, viene considerato quello a cui appartiene la scuola definita sede amministrativa del centro territoriale medesimo.
19. I docenti in questione, qualora non sia stato possibile trasferirli a domanda, verranno trasferiti d'ufficio su posti di tipo comune secondo la tabella di viciniorità a partire dal comune in cui ricade la sede amministrativa. Qualora non sia stato possibile trasferirli sui predetti tipi di posto dell'intera provincia, saranno trasferiti d'ufficio su altri posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali, secondo l'ordine con cui questi ultimi compaiono nel B.U. delle scuole elementari o, in subordine, in soprannumero sull'organico provinciale.
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(1) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto di titolarità (ovvero, qualora trattasi di distretto anomalo, in quella parte di distretto inclusa nel comune di titolarità), e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di titolarità.
Art. 29 - Individuazione perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado
A) individuazione dei docenti soprannumerari sull'organico sede.
1. Nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico di diritto determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risulteranno in soprannumero, si procederà al trasferimento d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio allegata al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della scuola. Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere "a" e "d" del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità. Per ogni unità scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento indicati per ciascun tipo di scuola; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola media con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell'udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto.
2. Sono da considerare in soprannumero, agli effetti del trasferimento d'ufficio di cui al precedente primo comma, ove non siano stati riassorbiti nell'organico di diritto relativo all'anno scolastico per il quale sono disposti i trasferimenti d'ufficio, i docenti che nell'anno scolastico precedente a tale anno sono stati di fatto individuati come soprannumerari e sono stati quindi di fatto utilizzati in istituto diverso da quello di titolarità ovvero nel medesimo istituto di titolarità. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento.
3. I presidi formuleranno le graduatorie
per l'individuazione dei soprannumerari in base alle sopracitata tabella
per i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati
soltanto i titoli in possesso degli interessati [alla data del
precedente 1° settembre] entro il termine previsto per
la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione
dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da
trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai
punti I), III) e V) dell'art. 9 – sistema delle precedenze - del Titolo
I del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le eventuali
sopravvenute situazioni di handicap contemplate dalla medesima legge che
vengano a verificarsi successivamente al predetto 1° settembre ed entro
i rispettivi termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti
dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola. Qualora l'interessato
non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai
fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il direttore didattico
provvederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla
base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza
è determinata in base alla maggiore età anagrafica.
4. I presidi dovranno affiggere all'albo dell'istituto, entro 10 giorni dalla comunicazione della nuova tabella organica, tutte le graduatorie (1) compilate per l'individuazione dei soprannumerari, sia quelle compilate all'inizio dell'anno scolastico, sia quelle da compilare ai sensi del presente articolo e dovranno notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.
5. Avverso le suddette graduatorie i docenti interessati potranno presentare, entro 10 giorni dalla notifica della posizione di soprannumero, motivato reclamo al preside. Esaminati gli eventuali reclami il preside, entro 15 giorni, provvede, se del caso, alle rettifiche delle predette graduatorie. Queste ultime, così definite dovranno essere trasmesse al competente provveditore agli studi, unitamente alle proprie deduzioni in ordine ai reclami. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, ai fini dell'individuazione dei docenti soprannumerari, i presidi dovranno compilare un'unica graduatoria, distinta per classe di concorso, comprensiva di tutti i docenti titolari nell'istituto indipendentemente dall'assegnazione dei medesimi a corsi ordinari ovvero sperimentali.
6. I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria dovranno compilare, ai fini del trasferimento di cui sopra, il modulo domanda allegato all'O.M. sulla mobilità, nei termini e secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni.
7. Il docente individuato come soprannumerario che si avvale della possibilità di mantenere per un anno la titolarità, secondo quanto previsto dall'art 18, deve esercitare tale opzione entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda di trasferimento. A tali fini egli dovrà riportare tale volontà nell'apposita sezione del modulo domanda riguardante il soprannumero. In tal caso il docente interessato partecipa alle operazioni di trasferimento solo ai fini di un eventuale riassorbimento derivante da una disponibilità di risulta determinatasi a seguito di trasferimento in uscita dall'istituto di titolarità di un docente non soprannumerario, titolare di cattedra della stessa classe di concorso ovvero, se docente di sostegno della scuola secondaria di primo grado, titolare di posto della stessa tipologia di sostegno.
8. Per l'individuazione del soprannumerario sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali il Provveditore agli studi formulerà distinte graduatorie per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti corsi.
9. Tutti gli interessati dovranno innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo-domanda. Si fa presente, poi, che l'insegnante in soprannumero che non abbia espresso l'opzione di cui al precedente comma 7, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel centro territoriale di titolarità su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. In tal caso il docente, può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quelli di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità. Ovviamente le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. I docenti, per l'eventualità che non sia possibile il trasferimento a domanda per le preferenze espresse, saranno trasferiti d'ufficio a norma delle disposizioni che seguono. Non si darà corso al trasferimento d'ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti o sedi.
10. Il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, dovrà rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente potrà esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente parteciperà in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si darà corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero.
11. Nei confronti dei docenti titolari su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali, la valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura prevista dalla lettera C della tabella per i trasferimenti d'ufficio, sulla base del servizio di ruolo prestato nell'ambito del distretto di attuale titolarità su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta.
12. Qualora, dopo la scadenza dei termini
per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni
di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche determinate per
l'anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, il Provveditore agli
studi inviterà i presidi delle scuole ed istituti interessati ad
indicare i docenti in soprannumero secondo la graduatoria formulata sulla
base della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio, tenendo
presente che dovranno essere valutati soltanto i titoli in possesso degli
interessati [alla data del precedente 1° settembre]
entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
I presidi, formulate le graduatorie, le affiggeranno immediatamente all'albo
insieme alla comunicazione del Provveditore agli studi contenente l'indicazione
della nuova dotazione organica e notificheranno agli interessati la loro
posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti
medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a
presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda
di trasferimento e/o di passaggio allegati all'O.M. sulla mobilità.
Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti
domanda di trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda inviata
a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente;
l'interessato potrà altresì integrare o modificare la domanda
di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare
la precedenza. Ovviamente la proroga dei termini per la presentazione della
domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora
state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.
I presidi invieranno immediatamente al competente Provveditore agli studi
i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle
relative graduatorie ed agli eventuali reclami. Analogamente i Provveditori
agli studi procederanno nei confronti dei docenti titolari su posti per
l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri
territoriali.
13. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:
I) docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale per l'insegnamento su cattedra con decorrenza dal precedente primo settembre;
II) docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale per l'insegnamento su cattedra, dall'anno scolastico o dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto I).
14. Si rammenta che negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l'organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all'organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali.
15. Analogamente, nel caso di scuole o istituti funzionanti con sezioni associate, poiché le sezioni associate vanno considerate, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, come scuole autonome, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico della scuola o istituto principale se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella scuola o istituto principale ovvero all'organico della sezione associate se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella sezione staccata o scuola coordinata.
B) Personale in soprannumero su posti di dotazioni organiche provinciali (D.O.P.)
16. Il Provveditore agli studi formulerà, distintamente per classe di concorso, una graduatoria di tutti i docenti della provincia titolari sulle dotazioni organiche provinciali (D.O.P). Diversamente da quanto indicato ai punti I) e II) del precedente tredicesimo comma, lett. A, del presente articolo, nelle graduatorie dei docenti soprannumerari su dotazioni organiche provinciali (D.O.P) non saranno differenziati i docenti che sono entrati a far parte di tale organico con decorrenza dal precedente primo settembre da quelli entrati a far parte del predetto organico negli anni scolastici antecedenti; essi saranno infatti graduati unicamente sulla base dei punteggi di cui al successivo capoverso.
17. A tal fine, il Provveditore graduerà i docenti predetti in base al punteggio loro attribuito dal preside dell'istituto in cui prestano servizio. Il preside attribuirà il punteggio in base alle tabelle di valutazione per i trasferimenti, tenendo conto esclusivamente delle lettere a), b), a1), b2) del titolo I, delle lettere b), c) del titolo II e del titolo III.
18. Il preside inviterà, pertanto, gli interessati a compilare e presentare entro 20 giorni successivi alla data di cui al comma 20 l'apposita scheda allegata all'O.M. sulla mobilità in cui gli stessi, oltre agli elementi analitici che concorrono alla formazione del punteggio, dovranno dichiarare anche il comune (o, in caso di comuni contenenti più distretti, il distretto) da cui intendono essere trasferiti d'ufficio nell'ipotesi in cui si vengano a trovare in posizione di soprannumero alla fine del movimento a domanda.
19. Le voci che danno luogo al punteggio dovranno essere documentate in conformità a quanto previsto nelle presenti disposizioni.
20. Coloro che abbiano presentato domanda di trasferimento, potranno produrre in fotocopia la documentazione allegata a tale domanda. Il preside apporrà su ogni scheda i relativi punteggi analitici con il totale e dichiarerà nell'apposita casella della scheda se l'interessato ha prodotto o meno domanda di trasferimento. Invierà, quindi, entro la data fissata dal competente Provveditore agli studi, tutte le schede ripartite per classi di concorso, con plico a parte, al Provveditorato agli studi di titolarità del docente.
21. Per i docenti che non compileranno la scheda, la stessa sarà compilata d'ufficio dal preside, attribuendo loro il punteggio in base alla documentazione esistente agli atti della scuola.
22. Il Provveditore, formulate le graduatorie (1) per distinte classi di concorso in base alle predette schede, le affiggerà all'albo nei 15 giorni successivi alla data di cui al comma 20 con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, anche del comune o distretto richiesto. Avverso la graduatoria gli interessati potranno produrre entro 10 giorni motivato reclamo. Il Provveditore, esaminati i reclami, pubblicherà in via definitiva la predetta graduatoria nei quindici giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria all'albo. Tale graduatoria sarà utilizzata per i trasferimenti d'ufficio dei docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali in soprannumero che non hanno prodotto domanda di trasferimento o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti.
23. Sono considerati in soprannumero, distintamente per classi di concorso, i docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali numericamente eccedenti il numero di posti di dotazione organica provinciale determinati relativamente all'anno per il quale sono disposti i trasferimenti. Ai fini del trasferimento d'ufficio, sono considerati in posizione di soprannumero i docenti che nella suesposta graduatoria hanno totalizzato il minor punteggio.
24. Resta ferma la facoltà dei docenti di cui alla presente lettera B) di presentare domanda di trasferimento o passaggio.
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(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).
Art. 30 - Trattamento dei perdenti posto
nella scuola secondaria di I e II grado ed artistica
a) Docenti titolari sull'organico sede degli istituti
1. L'insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sul proprio organico sulla base della graduatoria formulata dal capo d'istituto ai sensi del presente contratto, può partecipare ai trasferimenti a domanda, se non ha espresso l'opzione di cui al comma 7 del precedente art. 29.
2. Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell'apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla, desiderando partecipare comunque al movimento.
3. In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda.
4. In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità. Ovviamente le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto il beneficio di cui al Titolo I, art. 9 - sistema delle precedenze - punto II) viene riconosciuto ai docenti trasferiti in quanto soprannumerari, a domanda condizionata o d'ufficio, nell'ultimo quinquennio.
5. Ovviamente, qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal capo d'istituto. Alle stesse condizioni viene disposto il riassorbimento nei confronti del docente che ha espresso l'opzione di cui al comma 7 del precedente art. 29.
6. In ogni caso non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.
7. Qualora il perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuna delle preferenze espresse sia disponibile, sarà trasferito d'ufficio nell'ambito del comune di titolarità (1) su posto eventualmente disponibile.
8. Ove ciò non sia possibile il docente sarà trasferito d'ufficio, secondo l'ordine delle operazioni di cui in allegato C al presente Titolo III, sugli altri comuni della provincia seguendo l'ordine indicato nell'apposita tabella di viciniorità (all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti).
9. Qualora, infine, nell'intera provincia non fosse disponibile alcun posto, il docente sarà trasferito d'ufficio su un posto di D.O.P., anche in soprannumero.
10. I trasferimenti a domanda degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella del modulo domanda, verranno effettuati, relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, sia in sede che fuori sede, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda. Qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle suddette operazioni, e sempre che permanga la posizione di soprannumero, si procederà al loro trasferimento d'ufficio secondo le modalità indicate nei precedenti commi.
11. Per la determinazione del punteggio spettante ai docenti in soprannumero ai fini del trasferimento d'ufficio, valido per tutte le sedi esaminate nel trasferimento d'ufficio medesimo, si terrà conto di quello attribuito dai presidi in sede di formulazione della graduatoria ai sensi del presente contratto.
12. Nella scuola secondaria di primo grado i trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumero sono disposti su cattedre, comprese le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d'insegnamento in classi a tempo prolungato o in classi che attuano la sperimentazione di cui all'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, per l'istruzione e la formazione dell'età adulta e dotazioni organiche provinciali. I trasferimenti d'ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l'assegnazione "ex novo" su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente. Ai soli fini dell'identificazione del comune da cui procedere per l'eventuale applicazione della citata tabella, sede di provenienza dei docenti titolari su posti di insegnamento per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali sarà considerato il comune di appartenenza della sede amministrativa del centro territoriale di titolarità. I trasferimenti d'ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:
1) in scuole del comune di titolarità (2);
2) in scuole di comune viciniore secondo la tabella di viciniorità di cui al precedente comma 8;
3) su posti costituiti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali secondo l'ordine pubblicato nel B.U. delle scuole medie;
4) su posti delle dotazioni organiche provinciali, anche in eccedenza al relativo contingente assegnato.
Relativamente ai punti 1 e 2 per ogni comune (e per i comuni che comprendono più distretti, per ogni distretto), lo scorrimento delle scuole per l'assegnazione delle cattedre avviene nel seguente ordine:
1) cattedre interne alla scuola
2) cattedre orario esterne stessa sede
3) cattedre orario esterne fuori sede.
Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto prima nella scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità (1) e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorità.
In ciascuna delle fasi predette il trasferimento sarà disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:
b) docenti titolari su posti
di dotazione organica provinciale
13. I docenti titolari su posto di dotazione organica provinciale che abbiano presentato domanda di trasferimento partecipano, per tutte le preferenze espresse, alle operazioni di trasferimento a domanda contestualmente agli altri aspiranti provenienti da fuori sede.
14. Dopo l'effettuazione dei trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia, qualora sussistano ancora posizioni di soprannumero sulle D.O.P., si procederà al trasferimento d'ufficio degli insegnanti individuati come soprannumerari, prima di dare corso alle operazioni inerenti alla III fase dei movimenti.
15. In particolare il docente in soprannumero sulla D.O.P., sempre che non sia già stato trasferito a domanda (3) verrà trasferito d'ufficio sulla corrispondente classe di concorso di organico sede normale nel comune o nel distretto validamente indicati dall'interessato e riportati nella graduatoria redatta dal Provveditore secondo le relative disposizioni del presente contratto, ovvero, in mancanza di valida indicazione, nel comune capoluogo della provincia di titolarità.
16. Ove ciò non fosse possibile il docente verrà trasferito d'ufficio sulla corrispondente classe di concorso di organico sede della intera provincia, sulla base della già citata tabella di viciniorità, a partire dal comune viciniore al comune o distretto validamente indicato dall'interessato, ovvero, in mancanza, al comune capoluogo della provincia di titolarità (4). In mancanza di posti disponibili, il docente verrà trasferito sulla corrispondente classe di concorso su un Centro Territoriale della provincia seguendo la tabella di viciniorità dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali.
17. Detti trasferimenti d'ufficio verranno disposti sulla base del punteggio attribuito agli interessati nella graduatoria formulata dai Provveditori, ai sensi del presente contratto. Ovviamente, ove non sia stato possibile, per carenza di posti di organico-sede, operare il trasferimento d'ufficio, i predetti docenti eccedenti la dotazione organica provinciale permarranno nello status di docente soprannumerario rispetto alla complessiva dotazione organica della provincia.
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(1) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima in un istituto compreso nel distretto di titolarità ovvero, qualora trattasi di distretto anomalo (comprendente cioè una porzione di un comune ed altri comuni limitrofi), in quella parte di distretto inclusa nel comune di titolarità e quindi nei distretti viciniori compresi nel comune di titolarità.
(2) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima in scuola compresa nel distretto di titolarità ovvero, qualora trattasi di distretto anomalo (comprendente cioè una porzione di un comune e comuni limitrofi), in quella parte di distretto inclusa nel comune di titolarità e quindi nei distretti viciniori sempre compresi nel comune di titolarità, sulla base delle disponibilità risultanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti in sede.
(3) Il perdente posto titolare di dotazione organica provinciale può presentare solo domanda di trasferimento non condizionata. La condizione eventualmente apposta rende nulla l'intera domanda di trasferimento.
(4) Qualora tale comune comprenda più distretti il trasferimento sarà disposto, sempre sulla base della tabella di viciniorità, a partire dal primo distretto indicato nei bollettini ufficiali degli istituti di istruzione secondaria di I grado e di II grado ed artistica. Nel caso in cui esso comprenda una porzione di un comune ed altri comuni limitrofi (distretto anomalo), il trasferimento sarà disposto a partire dalla parte di distretto compresa nel grande comune.
Capo IV - Sequenza delle operazioni
Art. 31 - fasi dei trasferimenti e dei passaggi
1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:
I fase comunale dei trasferimenti;
II fase provinciale dei trasferimenti;
III fase della mobilità professionale e territoriale interprovinciale.
Per i circoli didattici che comprendono plessi elementari o scuole materne ubicate in comuni diversi, il riferimento territoriale utilizzato per l'individuazione delle fasi dei trasferimenti è rappresentato dal comune dove ha sede la direzione didattica. Per la scuola elementare il movimento tra plessi elementari è consentito solo per i posti di organico delle scuole speciali e delle scuole attivate presso strutture ospedaliere. Nella materna il movimento tra le scuole è consentito solo per i posti di organico delle scuole speciali e delle scuole attivate presso strutture ospedaliere.
I fase: trasferimenti dei docenti richiedenti l'assegnazione a cattedra o posto di altra scuola o circolo o plesso o istituto nell'ambito del comune di titolarità. A tale fase partecipa anche il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo quinquennio per soppressione di posto, che chiede di tornare alla scuola, circolo, plesso, istituto o comune di precedente titolarità; nonché il personale beneficiario della precedenza assoluta di cui al punto I) dell'art. 9 - Titolo I. Analogamente i docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni partecipano a domanda a tale fase per il rientro nel quinquennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.
II fase: trasferimenti dei docenti richiedenti l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ovvero a posti delle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.) e viceversa, nell'ambito della stessa provincia. A questa fase partecipano, per qualunque preferenza richiesta nell'ambito della provincia di titolarità, i docenti in attesa di sede, i docenti che transitano da posti di sostegno della scuola materna, elementare e media e dai posti D.O.S. della scuola secondaria superiore a posti di tipo comune o cattedre curriculari o viceversa.
III fase: passaggi dei docenti richiedenti l'assegnazione a cattedre o posti della propria provincia di titolarità, ivi compresi i posti della D.O.P. - con l'esclusione della scuola elementare e materna -; trasferimenti e passaggi dei docenti provenienti da altra provincia.
L'ordine delle operazioni derivante dall'applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi dei movimenti è riportato in allegato C al presente Titolo III.
Capo V - Posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato
e posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie
Art. 32 - Disposizioni generali
1. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio.
2. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d'ufficio ai soli docenti titolari su tali tipi posto.
3. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio. Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio.
4. Ai fini del computo del quinquennio è calcolato l'anno scolastico in corso.
5. L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.
6. L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione.
7. I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.
8. Gli insegnanti delle scuole materne ed elementari, in attesa di sede definitiva, immessi in ruolo per l'insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione.
9. I docenti di ruolo della scuola media, in attesa di sede definitiva, possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
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(1) La richiesta per tali sedi deve essere espressa puntualmente tra le preferenze del modulo domanda.
Art. 33 - Insegnanti di scuole speciali e di sostegno - Scuola materna
1. Per i trasferimenti a posto di tipo speciale per minorati psicofisici, della vista e dell'udito, salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, è richiesto il relativo titolo conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325 del D.L.vo n. 297/94 (1).
2. Per il trasferimento alle scuole per non vedenti è necessario il titolo di specializzazione per minorati della vista conseguito presso l'istituto statale "Romagnoli" o in altri istituti autorizzati dal ministero; per il trasferimento nelle scuole speciali per sordomuti, il titolo di specializzazione per sordomuti conseguito presso le scuole di metodo statali o altri istituti riconosciuti dal Ministero della P.I..
3. Per il trasferimento alle scuole di differenziazione didattica occorre il titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell'art. 365 del D.L.vo n. 297/94, ovvero il diploma di abilitazione per il grado preparatorio conseguito presso la scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori di Roma oppure il diploma di maturità ad indirizzo sperimentale pedagogico secondo il metodo Montessori, conseguito presso la scuola magistrale statale, dichiarato corrispondente alla maturità magistrale ai sensi dell'art. 279 del D.L.vo n. 297/94.
4. Per il movimento su posti di sostegno per minorati psico-fisici, per minorati della vista (ciechi ed ambliopi), per minorati dell'udito (sordomuti e sordastri) é richiesto rispettivamente:
1) titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati psicofisici conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del D.L.vo n. 297/94 (2);
2) titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati della vista conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del D.L.vo n. 297/94 (2);
3) titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del D.L.vo n. 297/94 (2).
5. L'interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere, sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, speciale e di sostegno, graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando - nell'ordine prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (3).
6. Qualora l'aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle suindicate caselle, il trasferimento sarà disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità.
7. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento sarà disposto con le seguenti modalità:
a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l'ordine espresso dal docente;
b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) verrà esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nelle citate caselle, per tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, verranno esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette caselle del modulo domanda allegato all'O.M. sulla mobilità.
8. Nell'ambito del sostegno, verranno esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione.
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(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del d.P.R. n. 970/75 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente trasferimento.
(2) Sono validi anche i titoli riconosciuti ai sensi del d.P.R. n. 970/75 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente movimento.
(3) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella '2' senza aver contrassegnato la casella '1', etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità.
Art. 34 - Insegnanti di scuole speciali e di sostegno - scuola elementare
1. L'impegno quinquennale di permanenza nelle scuole speciali o classi differenziali o in classi con indirizzo didattico differenziato ovvero posti di sostegno riguarda anche gli insegnanti che vi siano stati definitivamente assegnati per effetto di nomina disposta a seguito di vincita di concorso ovvero di nomina dalla graduatoria provinciale permanente o dalla graduatoria nazionale ad esaurimento o per effetto dell'applicazione della L. 260/80.
2. Gli insegnanti elementari appartenenti ai ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie, istituito con L. 3.2.63, n. 72, possono produrre domanda di trasferimento, per il passaggio nel ruolo normale, anche in provincia diversa, a condizione che, alla data di pubblicazione del presente contratto, risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio istituito con L. 3.4.58, n. 585.
3. Gli insegnanti elementari delle scuole ed istituti aventi particolari finalità, appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per sordomuti, scuole elementari statali per ciechi), individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali posseggono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo comune, nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.
4. Per l'accesso alle scuole speciali o classi differenziali o ai posti istituiti per attività di sostegno è richiesto:
5. Ai sensi dell'art. 127, comma
2, D.L.vo n. 297/94, i posti di sostegno sono istituiti con riferimento
al circolo per quanto riguarda la titolarità mentre, per quanto
riguarda il funzionamento, possono essere attivati anche in più
plessi o, comunque, in un plesso diverso da quello sede del circolo. Il
trasferimento in un posto di sostegno comporta, pertanto, per il titolare
l'obbligo di prestare servizio nei plessi in cui la relativa attività
si svolge.
6. L'insegnante, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere (1), sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto dell'organico funzionale di circolo e di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, su posto dell'organico funzionale di circolo, speciale e di sostegno, graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando - nell'ordine prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).
7. La mancata espressione di gradimento di cui al precedente comma comporta che la richiesta di trasferimento si intende riferita ai soli posti di tipo comune.
8. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento sarà disposto con le seguenti modalità:
a) in caso di preferenza puntuale verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nel plesso secondo l'ordine espresso dal docente nella apposita sezione del modulo domanda;
b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) verrà esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nella citata sezione, per tutti i plessi compresi nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, verranno esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante stesso nella suddetta sezione del modulo domanda.
9. Nell'ambito del sostegno, verranno esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le modalità di cui al precedente art. 28, prima nel circolo di titolarità, poi negli altri circoli del comune di titolarità (1) e, successivamente nei comuni viciniori secondo le apposite tabelle. Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d'ufficio, l'eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine:
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(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. n. 970/75 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente trasferimento.
(2) Si ricorda che la preferenza dei posti di sostegno va espressa mediante la trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo.
Art. 35 - Sostegno - Scuola secondaria di I grado
1. I posti di sostegno possono essere assegnati nell'ambito delle tre tipologie solo ai docenti in possesso del richiesto titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente all'istanza di trasferimento. Le preferenze saranno esaminate secondo l'ordine espresso dall'aspirante. Ove l'interessato abbia validamente indicato, nell'apposita sezione del modulo domanda, il possesso di più titoli validi per l'accesso a diverse tipologie di sostegno, ciascuna preferenza verrà esaminata, nell'ordine espresso dal docente, per tutte le tipologie di sostegno richiedibili. Per ciascuna preferenza le tipologie di sostegno verranno esaminate graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando nell'ordine prescelto le apposite caselle numerate del modulo domanda.
Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solamente nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato sul modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione.
2. In analogia a quanto previsto dai precedenti artt. 33 e 34 per gli insegnanti di scuola materna ed elementare, gli insegnanti di scuola secondaria di I grado titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre curricolari, in possesso del titolo valido per l'accesso ai posti di sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso.
Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l'ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le apposite caselle numerate. Nell'ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda.
3. Non è prevista la fase di compensazione nell'ambito delle tre tipologie di sostegno.
Art. 36 - Sostegno - Scuola secondaria di II grado
1. E' costituito, per l'istruzione secondaria di II grado, un contingente provinciale di posti di sostegno per l'integrazione scolastica di studenti portatori di handicap, in conformità a quanto prescritto dall'art. 13 della L. 104/92.
Il predetto contingente è ripartito in quattro aree disciplinari:
ognuna delle quali raggruppa le
varie classi di concorso ad essa attinenti come descritta nell'elenco allegato
alla precitata O.M. inerente agli organici. I posti del predetto contingente
sono richiedibili per trasferimento e per passaggio dai docenti forniti
del prescritto titolo di specializzazione.
2. I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e in caso di passaggio del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al movimento sui predetti posti di dotazione provinciale di sostegno esprimendo la preferenza per tale dotazione nell'apposita sezione del modulo domanda, con l'indicazione del codice meccanografico riportato nel B.U. dell'anagrafe delle scuole ed istituti dell'istruzione secondaria di II grado.
3. Il movimento sarà disposto su posti del contingente provinciale di sostegno corrispondenti all'area disciplinare comprendente la classe di concorso di titolarità, nel caso di domanda di trasferimento, ovvero comprendente la classe di concorso richiesta, nel caso di domanda di passaggio.
4. I docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono soggetti all'obbligatoria permanenza quinquennale nella tipologia di posto di titolarità. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo sui predetti posti di sostegno della dotazione provinciale hanno l'obbligo di permanere per un quinquennio nel grado di accesso. Ai fini del computo del quinquennio è calcolato l'anno scolastico in corso. Il vincolo quinquennale non impedisce, comunque, ai docenti interessati, la mobilità nell'ambito del sostegno agli alunni handicappati. In tale ambito, pertanto, i predetti docenti possono richiedere, anche durante il quinquennio, il trasferimento e/o il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo i quali possono avvenire sia nell'ambito della stessa area disciplinare, sia da un'area all'altra del sostegno. Gli insegnanti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra ed ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio. Superato il vincolo quinquennale gli insegnanti di sostegno possono chiedere di partecipare al trasferimento per la classe di concorso di appartenenza o al passaggio di cattedra o di ruolo per altra classe di concorso o per altro ruolo.
5. Per i trasferimenti e/o passaggi sui posti del contingente provinciale di sostegno sia nell'ambito provinciale che interprovinciale si prendono in considerazione tutti i titoli valutabili ai fini del trasferimento e/o passaggio sui posti di dotazione organica provinciale.
Art. 37 - Servizio presso ospedali e istituzioni penitenziarie
1. In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di esperienza nei predetti corsi, è prevista una priorità per la mobilità territoriale nella prima e seconda fase. A tal fine, nell'art. 19 comma 1 del presente contratto sono stati individuati separatamente i posti attivati presso i corsi di cui sopra.
Art. 38 - Servizio presso i corsi per adulti
1. Analogamente a quanto disposto nel precedente articolo, è prevista una priorità per la mobilità territoriale della seconda fase, ai fini dell'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali ed ai corsi serali, a favore del personale che ha maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.
Capo VI - Disposizioni specifiche per la scuola materna ed elementare
Art. 39 - Passaggi fra ruoli diversi della scuola elementare
1. Gli insegnanti elementari delle scuole ed istituti aventi particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per sordomuti, scuole elementari statali per ciechi) che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime scuole ed istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari. Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli insegnanti appartenenti ai ruoli provinciali, che ne abbiano titolo. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.
2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1.
3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda - redatta in conformità all'apposito modello - al Provveditorato agli studi della provincia di titolarità nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto applicabili.
4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per un solo ruolo e per una sola provincia.
5. L'elenco nominativo degli insegnanti che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all'albo del Provveditorato alla data prevista dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola.
6. Il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario è disposto secondo le modalità del presente articolo in quanto compatibili.
7. Tale passaggio - disposto manualmente dai Provveditori agli studi competenti - dovrà essere effettuato successivamente ai trasferimenti nell'ambito del ruolo carcerario.
8. Gli aspiranti al passaggio, forniti del prescritto titolo di specializzazione, dovranno produrre apposita domanda al Provveditore agli studi entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
Capo VII - Disposizioni specifiche per la scuola secondaria
Art. 40 - Aggregazione di classi di concorso
1. A seguito del D.M. n. 354 del 10.8.98, integrato dal D.M. 448 del 10.11.98, relativo alla costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso, ai fini della mobilità professionale si elencano le classi di concorso per le quali sono state definite le corrispondenze tra abilitazione o idoneità e nuovi ambiti disciplinari. Pertanto i docenti in possesso di abilitazione per una delle classi di concorso aggregate ad un ambito disciplinare possono partecipare alla mobilità professionale per le classi di concorso appartenenti al medesimo ambito senza il conseguimento della specifica abilitazione.
2. In base alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, per le classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti, è prevista una corrispondenza automatica:
Ambito 1 Ambito 2
- 25/A Disegno e storia dell'arte - 29/A Educazione fisica II grado
- 28/A Educazione artistica - 30/A Educazione fisica I grado
Ambito 3 Ambito 4
- 31/A Educazione musicale II grado - 43/A Ital., storia, educ. civica nella media
- 32/A Educazione musicale I grado - 50/A Materie letterarie negli istituti II grado
Ambito 5
- 45/A Lingua straniera
- 46/A Lingue e civiltà straniere
Ambito 8
per i docenti in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso 49/A è previsto il passaggio alle classi di concorso 38/A fisica, 47/A matematica nonché in base alla tabella A/2 del D.M. 30.1.98 n. 39 il passaggio alla classe di concorso 48/A matematica applicata.
3. In base alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, è prevista una corrispondenza per le classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti, previo corso di riconversione professionale:
Ambito 10 Ambito 11
- 4/C esercitazioni aeronautiche - 6/C esercitazioni di ceramiche e di decorazioni
- 8/C esercitazioni di circolazione aerea - 12/C esercitazioni di modellismo
- 16/C esercitazioni di tecnologia ceramica
- 34/C laboratorio di prog. tecnica per la ceramica
- 40/C laboratorio per le industrie ceramiche
Ambito 12 Ambito 13
- 5/C esercitazioni agrarie - 7/C esercitazioni di abbigliamento e moda
- 14/C esercitazioni di officina meccanica, - 10/C esercitazioni di disegno artistico dei tessuti
agricola e di macchine agricole - 22/C laboratori di tecnologie tessili e dell'abbigl.
Ambito 14 Ambito 15
- 17/C eserc. di teoria della nave e costr. nav. - 24/C lab. di chimica e chimica industr.
- 23/C lab. di aerotecnica, costr. e tecnol. aeron. - 35/C lab. di tecnica microbiologica
Ambito 16 Ambito 17
- 26/C lab. di elettronica - 28/C lab. di fisica atomica e nucl.
- 27/C lab. di elettrotecnica - 29/C lab. di fisica e fisica appl.
Ambito 18 Ambito 19
- 30/C lab. di informatica gestionale - 41/C lab. tecnol. per il marmo, reparti di arch..
- 31/C lab. di informatica industriale - 42/C lab. tecnol. per il marmo, rep. scult. smodellat.
Ambito 20
- 50/C tecnica dei servizi, eserc. pratiche di cucina
- 51/C tecnica dei servizi, eserc. prat. di sala e bar
- 52/C tecnica dei servizi e pratica operativa.
Ambito 6
per i docenti titolari della classe di concorso 75/A "Datt., stenogr., tratt. testi e dati" è previsto il passaggio di cattedra alla classe di concorso 76/A "Trattamento testi". I docenti inseriti nelle graduatorie, definite a seguito della C.M. 215/95, per il passaggio dalla classe 75/A alla 76/A possono ottenere detto passaggio solo dopo il rientro nell'istituto di precedente titolarità del titolare della classe 76/A che ha perso posto nel quinquennio precedente.
Il termine ultimo per le domande di passaggio relative alle classi di concorso appartenenti agli ambiti riportati nel presente comma 3 viene stabilito dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola - compatibilmente con le esigenze operative - in modo tale da poter accogliere il maggior numero di domande dopo la conclusione dei corsi.
Art. 41 - Passaggi di cattedra della scuola media
1. Nelle graduatorie comprendenti gli aspiranti al passaggio di cattedra sono inseriti i docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole medie aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti del D.L.vo n. 297/94, in possesso del titolo di studio, dell'abilitazione e dell'anzianità di almeno 5 anni di servizio nelle stesse istituzioni.
2. Apposite graduatorie saranno compilate per i docenti di ruolo delle scuole medie che, in possesso della specializzazione conseguita a norma dell'art. 325 del D.L.vo n. 297/94, chiedono il passaggio nelle scuole medie aventi particolari finalità.
3. I docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole medie aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti del D.L.vo n. 297/94, individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali possiedono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo cattedra, nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.
Art. 42 - Passaggi di cattedra e fra ruoli diversi nella scuola secondaria di II grado
1. Per i docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, il passaggio di cattedra può essere chiesto, tenuto conto della nuova configurazione delle classi di concorso introdotta dal D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche, nell'ambito del ruolo dei docenti laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica per qualunque classe di concorso purché l'aspirante sia in possesso della specifica abilitazione, ove richiesta. Analogamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, può essere richiesto il passaggio di cattedra per qualunque classe di concorso a condizione che l'aspirante sia in possesso della specifica abilitazione, ove richiesta. Il passaggio di cattedra per le classi di concorso comprese nella tabella D (insegnamenti d'arte applicata) allegata al D.M. 334/94 (e successive modifiche) può essere richiesto a condizione che l'aspirante sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
2. E' consentito il passaggio a
cattedre negli istituti statali per non vedenti e viceversa. Per il passaggio
a cattedre negli istituti per non vedenti è prescritto il possesso
anche della specializzazione conseguita a norma dell'art. 325 del D.L.vo
n. 297/94, congiunta all'accertamento dei titoli professionali per la classe
di concorso cl 73/A - vita di relazione.
3. E' consentito, infine, il passaggio di cattedra dal ruolo dei docenti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica a quello dei ruoli speciali provinciali degli istituti statali per sordomuti di cui alla L. 30.7.73 n. 488 e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di II grado per sordomuti è prescritto il possesso anche della specializzazione di cui al citato art. 325 del D.L.vo n. 297/94.
4. Per il passaggio dagli istituti per non vedenti e dagli istituti per sordomuti a cattedre negli istituti normali è prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo.
5. Tenuto conto che i movimenti relativi agli istituti aventi particolari finalità saranno gestiti con procedure non automatizzate, le domande di trasferimento e di passaggio di cattedra relativo a istituti per sordomuti e ad istituti per non vedenti debbono essere indirizzate al Provveditore agli studi della provincia richiesta.
6. Viceversa, le domande di passaggio da istituti per sordomuti e da istituti per non vedenti a istituti normali, in quanto gestite con procedure automatizzate, debbono essere indirizzate al Provveditorato agli studi della provincia dove l'aspirante al passaggio è titolare nel corrente anno scolastico.
Art. 43 - Passaggi ai ruoli delle scuole ed istituti di istruzione secondaria
di I e II grado ed artistica da altro ordine e grado
1. Il passaggio di ruolo per classi di concorso comprese nella tabella D (insegnamenti di arte applicata) allegata al D.M. 334/94 e successive modifiche è condizionato al possesso di uno dei requisiti indicati nell'art. 42 comma 1 del presente contratto per il passaggio di cattedra alle medesime classi di concorso.
TITOLO IV - SEZIONE PERSONALE EDUCATIVO
Art. 44 - Disposizioni preliminari
1. Le disposizioni contenute nel C.C.N.D. sulla mobilità del personale docente si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.
2. Nei convitti maschili, nei convitti maschili annessi e nei convitti maschili per sordi è ammesso il trasferimento del personale appartenente ai ruoli degli istitutori. È richiesto il possesso della specializzazione ove prescritta.
3. Negli educandati femminili dello stato, nei convitti femminili e nei convitti femminili per sordi è ammesso il trasferimento del personale appartenente ai ruoli delle istitutrici. È richiesto il possesso della specializzazione ove prescritta.
4. [Qualora nelle predette
istituzioni maschili sia presente la semiconvittualità femminile,
è ammesso, altresì, il trasferimento del personale appartenente
ai ruoli delle istitutrici sempre che, in relazione a detta semiconvittualità,
si determini la formazione di posti di organico disponibili.]
Qualora nelle predette istituzioni maschili sia presente la semiconvittualità
femminile, i posti di organico determinati dai semiconvittori e dalle semiconvettrici
sono disponibili per il trasferimento del personale educativo in relazione
al punteggio attribuito ed indipendentemente dal ruolo di appartenenza.
5. [Reciprocamente negli educandati
femminili dello stato, nei convitti femminili e nei convitti femminili
per sordi è ammesso, oltre al trasferimento del personale appartenente
ai ruoli delle istitutrici, il trasferimento del personale appartenente
ai ruoli degli istitutori, qualora in presenza di semiconvittualità
maschile, si determini la formazione di posti di organico disponibili.]
Reciprocamente negli educandati femminili dello stato e nei convitti
femminili e nei convitti femminili per sordi, qualora sia presente la semiconvittualità
maschile, i posti di organico determinati dai semiconvittori e dalle semiconvettrici
sono disponibili per il trasferimento del personale educativo in relazione
al punteggio attribuito ed indipendentemente dal ruolo di appartenenza.
6. Le disposizioni per il passaggio del personale educativo nei ruoli dei docenti sono regolate in base ai criteri previsti negli articoli 39 e 43 del presente contratto.
Art. 45 - Destinatari
1. Gli istitutori di ruolo possono chiedere il trasferimento sia per le istituzioni educative maschili sia per i posti di organico maschile istituiti presso le istituzioni educative femminili; parimenti le istitutrici possono chiedere il trasferimento sia per le istituzioni educative femminili sia per i posti di organico femminile istituiti presso le istituzioni educative maschili. Il trasferimento può essere chiesto per non più di tre provincie oltre a quella di titolarità.
2. Qualora si intenda chiedere, a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più di una provincia devono essere presentate congiuntamente tante domande quante sono le province richieste secondo le modalità stabilite dall'O.M. Della domanda riferentesi alla provincia di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
3. In caso di presentazione di più domande di trasferimento prevale il tipo di movimento richiesto prioritariamente.
4. Gli istitutori di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle presenti disposizioni.
5. Possono altresì partecipare ai movimenti gli istitutori trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467 del D.L.vo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di incompatibilità che ha dato luogo all'applicazione dell'art. 468 del D.L.vo n. 297/94. Il Provveditore effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo conto del parere espresso circa l'incompatibilità dal consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale a norma dell'art. 469 del D.L.vo n. 297/94.
7. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero che non contengano tutti i dati richiesti dall'apposito modulo non saranno prese in considerazione.
8. Se vengono consegnate a mano, si ha diritto di pretendere che venga rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Art. 46 - Individuazione degli istitutori perdenti posto
1. Qualora, a seguito della revisione degli organici, si sia riscontrata nell'istituto la necessità di procedere alla soppressione di posto in organico, il Provveditore agli studi predispone i relativi atti formali con decorrenza dal nuovo anno scolastico e ne dà immediata comunicazione ai capi d'istituto interessati perché la portino a conoscenza di tutti gli istitutori titolari nell'istituto in cui è prevista tale soppressione, mediante affissione all'albo della direzione.
2. In caso di trasformazione del convitto in solo semiconvitto si procederà alla individuazione di eventuale personale in soprannumero mediante la compilazione di apposita graduatoria.
3. L'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per i ruoli degli istitutori e per i ruoli delle istitutrici. Pertanto la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto è compensata dalla eventuale disponibilità sull'altra tipologia, limitatamente ai posti costituiti con sola semiconvittualità.
4. Il capo d'istituto competente, provvede - entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica - alla formazione e pubblicazione all'albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. Allo scopo di identificare gli istitutori in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi della L. n. 15 del 4.1.68. Il capo d'istituto formulerà le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti di cui agli artt. 21 e 33 della L. n. 104/92, debbono essere prese in considerazione le situazioni di handicap contemplate dalla medesima legge che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento. negli stessi termini suindicati dovrà essere comunicata la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 33 della L. 104/92 dalla predetta graduatoria, che dovrà essere formulata a cura del capo d'istituto. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il capo d'istituto provvederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.
5. Avverso le suddette graduatorie gli istitutori interessati potranno presentare, entro 10 giorni dalla loro pubblicazione, motivato reclamo al capo d'istituto.
6. Esaminati gli eventuali reclami, il capo d'istituto entro 15 giorni provvede alle eventuali rettifiche delle graduatorie. Queste ultime, così definite, dovranno essere immediatamente comunicate al Provveditore agli studi con le deduzioni in ordine ai reclami.
7. Gli istitutori individuati come perdenti posto in data successiva a quella utile per l'inclusione nella graduatoria di cui al precedente terzo comma, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione - entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle graduatorie - del modulo domanda di trasferimento compilato secondo le istruzioni impartite nei commi precedenti. Nel caso in cui l'istitutore abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente.
8. La graduatoria degli istitutori titolari nella provincia è pubblicata all'albo del Provveditorato agli studi in data stabilita con apposita circolare Provveditoriale che tenga conto della scansione delle diverse operazioni. Gli interessati hanno la facoltà, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione, di produrre eventuale motivato reclamo al Provveditore, il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche.
Art. 47 - Determinazione delle disponibilità per i trasferimenti
1. Il prospetto dell'organico dei posti che si presumono vacanti deve essere determinato con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 446 del D.L.vo 297/94. I Provveditori agli studi avranno successivamente cura di controllare la corrispondenza dei posti come sopra individuati con i dati dell'apposito provvedimento di variazione dell'organico. Ai fini della determinazione delle disponibilità per i movimenti si dovrà tenere conto delle vacanze determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.), purché comunicate al sistema informativo nei termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
2. I Provveditori agli studi daranno comunicazione, entro la data prevista nell'O.M., di tali disponibilità a tutti gli altri uffici scolastici provinciali e alle sovrintendenze scolastiche di Aosta e Bolzano. Ciascun Provveditorato, ricevuti i dati relativi alle altre provincie, ne curerà l'immediata pubblicazione all'albo, unitamente a quelli relativi alla propria.
3. Sono utilizzabili ai fini del trasferimento e dei passaggi i posti che risultino vacanti nelle dotazioni organiche determinate dai Provveditori agli studi. I posti di cui al presente comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto stabilito con apposito provvedimento e valido per l'a.s. dal quale decorrono i movimenti medesimi.
4. Non sono considerati disponibili i posti che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi al ruolo dei docenti disposti successivamente alla operazione di trasferimento del personale educativo.
5. Non sono considerati disponibili i posti la cui vacanza non stata trasmessa ai Provveditorati agli studi entro i termini di cui al precedente comma secondo.
6. I posti di cui ai precedenti commi 4 e 5 non sono disponibili neppure per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzati solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico.
Art. 48 - Passaggi relativi ai ruoli ordinari e speciali degli istitutori
1. Gli istitutori dei convitti per sordomuti, che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall'art. 12 del d.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali ordinari del personale educativo. Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli istitutori appartenenti ai ruoli provinciali ordinari che siano forniti del prescritto titolo di specializzazione. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti degli istitutori appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.
2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1. Per i predetti passaggi è valido il titolo di specializzazione bivalente.
3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda - redatta in conformità all'apposito modello (allegato b) - al Provveditorato agli studi della provincia di titolarità nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto applicabili.
4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per una sola provincia.
5. L'elenco nominativo degli istitutori che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all'albo del Provveditorato alla data prevista dall'O.M.
Art. 49 - Modalità e termini di presentazione delle domande di passaggio di ruolo
1. La domanda di passaggio di ruolo deve essere prodotta per un solo ruolo e per non più di tre provincie.
2. La domanda, redatta in conformità dell'apposito modulo, deve contenere tutte le indicazioni ivi richieste e deve essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dal precedente art. 45 e dall'apposita O.M. sulla mobilità.
3. Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nei precedenti commi non vengono prese in considerazione.
4. Per le eventuali rinunce, revoche o rettifiche si applicano le disposizioni contenute nell'apposita O.M. Sulla mobilità; trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute nell'O.M. Per quanto attiene alla documentazione delle domande.
TITOLO V - SEZIONE PERSONALE A.T.A.
Art. 50 - Destinatari
1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente accordo, si applicano al personale A.T.A, sia appartenente al ruolo provinciale ivi compreso il personale trasferito dagli Enti Locali sia, nei limiti previsti dal presente accordo, a quello appartenente al ruolo nazionale di accademie e conservatori, che risulti di ruolo alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche se il provvedimento formale sia ancora in corso di emanazione.
2. Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale A.T.A. di ruolo che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità. Il predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità. Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, saranno assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima delle operazioni della III fase - ovvero della mobilità professionale e territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante verrà assegnata d'ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale - per una delle tipologie di posto richiesti nella domanda - seguendo la tabella di viciniorità, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. Qualora non trovino posto nelle scuole della provincia di titolarità verranno assegnati sui Centri Territoriali della provincia seguendo la tabella di viciniorità dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
[3. Possono, altresì,
chiedere il trasferimento, nelle segreterie delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, gli insegnanti elementari, collocati permanentemente
fuori ruolo, ai sensi dell'art. 21 della L. n. 463/78, che abbiano optato
per il passaggio nel profilo professionale di direttore dei servizi generali
ed amministrativi (ai sensi dell'art. 34, comma 2, del C.C.N.L. del 26.5.99).]
4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 54, comma 1, lettera "b" del C.I.N. sottoscritto il 31.8.99, al personale trasferito a decorrere dall'a.s. 2000/2001 sulla prima preferenza espressa nel modulo domanda è preclusa, per un biennio, la possibilità di presentare domanda di mobilità territoriale e professionale.
5. La limitazione prevista nel precedente comma non si applica nei seguenti casi:
6. In attuazione di quanto disposto
dall'art. 54, comma 1, lettera "b" del C.C.N.I. sottoscritto il 31.8.99,
il personale, ad esclusione del responsabile amministrativo, individuato
soprannumerario può richiedere, per un anno, il mantenimento della
sede di titolarità con l'utilizzazione anche in altro profilo coerente
con i requisiti posseduti; la titolarità permane per un anno, anche
nel caso di utilizzazione in scuole facenti parte dello stesso distretto
territoriale. Tale richiesta preclude, ovviamente, ogni tipo di mobilità
territoriale, a domanda e d'ufficio. Qualora permanga una posizione
di soprannumerarietà anche per l'anno scolastico successivo, il
predetto personale sarà individuato per primo quale perdente posto.
[Art. 51 - Applicazione
L. 124/99 art. 8 -
Trasferimento personale
A.T.A. di ruolo dagli enti locali allo Stato
1. Al personale di ruolo transitato
dagli Enti Locali viene attribuita, per effetto del D.M. n. 184/99 emanato
in applicazione dell'Art 8, comma 2 della L. 124/99, in prima applicazione,
per l'a.s. 1999/2000, la titolarità nell'istituzione scolastica
di servizio alla data del 1.1.2000 nel profilo e area di appartenenza ove
disponibile.
2. Il personale di cui al comma
1 del presente articolo partecipa, nell'a.s. 2000/2001, ai fini della mobilità
a domanda e d'ufficio e dell'individuazione del perdente posto con le stesse
modalità previste per il personale già appartenente allo
Stato ed in base ai criteri e tabelle di valutazione di cui al presente
contratto.]
Art. 51 bis
In applicazione dell'art. 8, comma 2 dell'accordo A.R.A.N. - OO.SS. del 20 luglio 2000 (sottoscritto in attuazione dell'art. 8 della L. 3/5/1999, n. 124) il personale A.T.A. di ruolo già assunto dagli Enti Locali con rapporto di lavoro a tempo parziale , può a domanda, essere trasferito per l'a.s. 2001/2002 su posti di lavoro a tempo pieno dello stesso profilo, purché vi sia la relativa disponibilità di posto.
Art. 51 ter
Gli Assistenti tecnici di ruolo transitati dagli EE.LL. in possesso dei requisiti possono fare domanda di trasferimento per l'area professionale di attuale assegnazione o per altra area tecnica per la quale hanno titolo. Qualora non siano in possesso del titolo di studio, i predetti assistenti tecnici permangono nell'istituzione scolastica ove hanno prestato servizio nell'a.s. 2000/2001. Tale personale dovrà essere riqualificato attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall'art. 57 del C.C.D.N. del 27/1/2000 al fine di acquisire la titolarità di area tecnica.
Capo I - Determinazione delle disponibilità per i trasferimenti e passaggi
Art. 52 - Posti disponibili
1. Ai fini dei trasferimenti definitivi sono disponibili i posti previsti dalle dotazioni organiche (ivi compresi i posti delle istituzioni scolastiche con personale già appartenenti agli Enti Locali) aventi effetto dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento.
Sono quindi disponibili:
1) i posti la cui vacanza si sia determinata a seguito di variazioni di stato giuridico del personale, le quali dovranno essere comunicate al sistema informativo entro il termine previsto dall'O.M. sui trasferimenti;
2) quelli ricoperti da personale con contratto di lavoro a tempo determinato;
3) i posti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado la cui istituzione sia stata comunicata al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
4) i posti già occupati da responsabili amministrativi ed ex- insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 21 della L. 463/78 che non abbiano presentato domanda di partecipazione ai corsi per direttore dei servizi generali e amministrativi o che non abbiano concluso i corsi stessi).
2. Saranno utilizzati anche i posti che si renderanno disponibili per effetto del movimento provinciale e interprovinciale, nonché per effetto della mobilità professionale. L'elenco dei posti disponibili deve essere pubblicato all'albo del Provveditorato entro il termine previsto dall'O.M. sui trasferimenti.
3. L'individuazione delle disponibilità dei posti di assistente tecnico comporta la necessità che siano acquisite, sulla base delle relative dotazioni organiche, le eventuali nuove situazioni dei posti in questione.
4. Pertanto, nei casi in cui, ai sensi dell'ordinanza ministeriale concernente la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, sia stato deliberato in ordine all'organico degli assistenti tecnici (proposte di aumento, di diminuzione, di nuovi accorpamenti) i dirigenti scolastici devono, non appena sia stata data loro notifica delle nuove dotazioni organiche, comunicare al Provveditore agli studi la eventuale nuova dettagliata situazione dei posti di assistente tecnico, con le puntuali aggregazioni dei nominativi del personale di ruolo che vi è assegnato con decorrenza dall'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento.
5. Ove la nuova situazione di aggregazione tra posti e personale comporti l'individuazione di situazioni di soprannumerarietà, la comunicazione di cui al precedente comma va effettuata contestualmente alla comunicazione ai Provveditori agli studi dei nominativi dei soprannumerari.
6. [Sono disponibili ai fini
dei trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale
i posti rilevati in organico alla data di inizio delle operazioni di mobilità,
previa detrazione dei posti corrispondenti:
- al numero delle unità
di personale eventualmente in soprannumero;
- agli accantonamenti da effettuare per le procedure concorsuali in atto e per la chiamata diretta (L. 482/68).] Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di profilo che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascun profilo, dovranno essere effettuate le operazioni di seguito indicate. Dal numero complessivo dei posti di organico di diritto, ivi compresi quelli attivati presso i centri territoriali, debbono essere detratti:
7. I posti che si dovessero rendere
disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia e dei passaggi
di profilo, vanno ad accrescere il numero dei posti destinati ai trasferimenti
interprovinciali ed alla mobilità professionale purché sia
stato comunque salvaguardato il numero dei posti necessario per le procedure
concorsuali in atto per la chiamata diretta e per il personale in soprannumero.
8. Relativamente ai posti di assistente tecnico, gli accantonamenti per le procedure concorsuali in atto sono comunicati al CED individuati per area professionale, sulla base delle disponibilità in organico di diritto accertate immediatamente dopo l'effettuazione dei movimenti relativi all'anno scolastico precedente e residuate dopo le operazioni di nomina in ruolo relative al medesimo anno.
Capo II - Sequenza delle operazioni
Art. 53 - Fasi dei trasferimenti e dei passaggi
1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:
I fase comunale dei trasferimenti;
II fase intercomunale dei trasferimenti;
III fase della mobilità professionale e territoriale interprovinciale.
I fase: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione nell'ambito del comune di titolarità.
II fase: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia.
III fase: trasferimenti a provincie diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo.
L'ordine delle operazioni derivante dall'applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi dei movimenti è riportato in allegato F al presente contratto.
Capo III - Perdenti posto
Art. 54 - Dimensionamento della rete scolastica responsabili amministrativi/
direttori dei servizi generali ed amministrativi individuazione del personale soprannumerario
1. Tutti i responsabili amministrativi/direttori dei servizi generali ed amministrativi, ivi compreso il personale di cui al comma 7, titolari di istituzioni oggetto di provvedimenti di dimensionamento devono presentare domanda di trasferimento, compilando obbligatoriamente la sezione del modulo domanda riguardante la trattazione della casistica di cui al presente articolo. In particolare, devono riportare il punteggio calcolato secondo le tabelle di valutazione per i trasferimenti, allegato E. Coloro i quali abbiano interesse a permanere in una delle istituzioni oggetto del dimensionamento, in cui è coinvolta la propria scuola, prioritariamente rispetto alle altre preferenze espresse nel modulo domanda, devono rispondere negativamente al trasferimento incondizionato a domanda (riportata nell'altra casella della predetta sezione del presente comma).
2. I responsabili amministrativi/direttori dei servizi generali ed amministrativi, di cui al precedente comma 1, titolari di istituzioni scolastiche coinvolte in un "singolo dimensionamento" (1), confluiranno, durante le operazioni di mobilità in una unica graduatoria di "singolo dimensionamento" finalizzata alla eventuale assegnazione prioritaria nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento" ovvero per l'individuazione del personale perdente posto da trasferire d'ufficio secondo i criteri previsti dal presente contratto. Se il provvedimento di dimensionamento predetto riguarda più istituti e determina il permanere di due o più istituzioni scolastiche l'assegnazione (effettuata secondo i criteri di cui sopra) verrà disposta tenendo conto della precedente titolarità del responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi non perdente posto. Nel caso contrario l'assegnazione all'istituto, tra quelli derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l'ordine del bollettino ufficiale delle scuole, qualora non siano state espresse preferenze.
3. Le graduatorie saranno formulate in base alle precedenze previste dall'art. 9 comma 1 punti I), III) e V) e secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio allegato E. In caso di parità è determinata dalla maggiore età anagrafica.
4. Il personale coinvolto nel processo di ogni singolo dimensionamento della rete scolastica sarà invitato dal competente Provveditore agli Studi a presentare domanda entro i termini di scadenza ordinariamente previsti ovvero entro 5 giorni dalla notifica del relativo provvedimento di dimensionamento, altrimenti, se individuato come perdente posto, sarà trasferito d'ufficio.
5. Il Provveditore agli Studi acquisite al Sistema Informativo le domande di cui al comma 1 del presente articolo, comunica ai destinatari la graduatoria del "singolo dimensionamento" che li riguarda. Gli interessati, entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, possono presentare domanda al Provveditore agli Studi al fine di prendere visione dei documenti relativi alla graduatoria stessa. Eventuali reclami potranno essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria allo stesso Provveditore agli Studi il quale, nei 5 giorni successivi, comunica agli interessati l'esito del reclamo.
6. Il responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi individuato come perdente posto ha titolo a rientrare con precedenza nella istituzione scolastica derivante dall'unificazione qualora il posto si renda disponibile nel corso dei movimenti e sempre secondo l'ordine di graduatoria derivante dalla tabella dei trasferimenti d'ufficio allegato E.
[7. Gli insegnanti elementari
collocati fuori ruolo, con funzioni di responsabile amministrativo/ direttore
dei servizi generali ed amministrativi - che abbiano optato per il passaggio
nel profilo professionale di direttore dei servizi (ai sensi dell'art.
34, comma 2 del C.C.N.L. del 26/5/99) - possono essere trasferiti a domanda
o d'ufficio nelle segreterie delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado.]
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(1) Si definisce "singolo dimensionamento" l'insieme di istituzioni scolastiche che cedono (o acquisiscono) istituti, sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni scolastiche che fanno parte dello stesso singolo dimensionamento
Art. 54 bis
Il personale A.T.A di cui alla lettera M) dell'art. 14 comma 1 del C.C.D.N. sulle utilizzazioni dell'11/7/2000 che con la partecipazione agli appositi corsi ha acquisito il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ai fini della mobilità a domanda e d'ufficio, sarà considerato senza sede e trattato nella seconda fase dell'ordine delle operazioni.
Art. 55 - Dimensionamento della rete scolastica.
Individuazione del restante personale soprannumerario
1. Il personale individuato soprannumerario, è tenuto a presentare domanda di trasferimento che verrà esaminata prima di procedere ad un eventuale trasferimento d'ufficio; nel caso abbia espresso la volontà del mantenimento della sede di cui al comma 6 del precedente art. 50 è tenuto a presentare la dichiarazione di perdente posto.
2. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono quelli previsti dalla ordinanza ministeriale sulla mobilità con l'avvertenza che detto personale, nel compilare la domanda, dovrà precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel caso che perduri lo stato di soprannumerarietà. In tale ipotesi non si darà corso al trasferimento qualora si renda disponibile un posto nella scuola di titolarità.
3. La non presentazione della domanda, nella ipotesi di riconferma dello stato di soprannumerarietà, comporterà in ogni caso il trasferimento d'ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di individuazione come perdente posto.
4. Gli interessati dovranno dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria d'istituto nell'apposita casella del modulo domanda.
5. I dirigenti scolastici formuleranno le graduatorie dei perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dall'allegato E al presente accordo. Sulla base dei medesimi punteggi sarà inserito in coda alla graduatoria il personale che ha assunto la titolarità nella scuola nell'anno scolastico in corso alla data di formazione della graduatoria medesima. Per gli assistenti tecnici l'individuazione dei soprannumerari avviene sulla base di graduatorie comprendenti il personale appartenente alla stessa area.
6. Nel caso in cui i piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica, previsti dal d.P.R. n. 233/98, realizzino unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo dimensionamento - ad eccezione di quello appartenente al profilo di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi - confluirà in un'unica graduatoria (distinta per profili) al fine dell'individuazione del personale perdente posto, secondo i criteri previsti dal presente accordo. I capi d'istituto coinvolti nel dimensionamento, previa intesa, provvedono alla compilazione della predetta graduatoria, la pubblicano e ne trasmettono copia al Provveditore agli studi insieme agli eventuali reclami.
7. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 6 del presente articolo, rendono disponibile, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo al Provveditore per tramite dei capi di istituto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il quale nei 5 giorni successivi, comunica agli interessati l'esito del reclamo.
8. I trasferimenti dei soprannumerari che abbiano presentato domanda saranno effettuati contestualmente ai normali trasferimenti. Qualora non sia possibile assegnare posti in relazione alle preferenze espresse, i trasferimenti saranno effettuati d'ufficio insieme a quelli dei soprannumerari che non abbiano prodotto domanda, per altre scuole o istituti dello stesso comune, o, laddove non ci sia disponibilità, di altri comuni della provincia di titolarità.
9. Ai fini della individuazione dei soprannumerari, non dovrà essere preso in esame il personale appartenente alle categorie di cui all'art. 9 comma 1 punti I), III) e V) del presente accordo salvo che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie in particolare in caso di unificazione tra scuole il medesimo personale non dovrà, essere inserito nella graduatoria dei perdenti posto.
10. Devono essere prese in considerazione, ai fini previsti dal precedente comma, le certificazioni relative alle situazioni di handicap che siano state prodotte successivamente al 1° settembre e fino al momento dell'individuazione delle posizioni di soprannumero. Analogamente negli stessi termini dovrà essere comunicata la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'esclusione dei soggetti beneficiari dell'art. 33 L. 104/92 dalla graduatoria d'istituto, anche ai fini della riformulazione della graduatoria medesima.
11. I trasferimenti d'ufficio sono disposti secondo criteri di viciniorità determinati dai Provveditori agli studi sulla base di apposite tabelle, pubblicizzate nelle forme dovute prima dell'effettuazione del movimento, e, nell'ambito del singolo comune o distretto (per i comuni comprendenti più distretti), secondo l'ordine del bollettino. Le suddette tabelle terranno conto delle distanze chilometriche e delle situazioni dei collegamenti esistenti tra i comuni stessi. Successivamente i trasferimenti d'ufficio saranno disposti sui Centri Territoriali della provincia secondo la tabella di viciniorità. Qualora non vi siano posti disponibili nell'intera provincia, il personale A.T.A., rimarrà in soprannumero sull'organico provinciale.
12. Il trasferimento d'ufficio degli assistenti tecnici verrà effettuato esaminando ciascun ambito territoriale prima per tutte le aree professionali richieste nella domanda di trasferimento e, successivamente, se non richiesta, per l'area comprensiva del laboratorio ove l'assistente tecnico perdente posto risulta titolare. Nell'ambito della singola area professionale il laboratorio verrà assegnato secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori, allegata alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.
13. In particolare per gli assistenti tecnici perdenti posto che non hanno presentato domanda di movimento, il trasferimento d'ufficio verrà disposto con riferimento ai singoli laboratori costituenti l'area per la quale i medesimi sono stati individuati come soprannumerari.
14. Le disposizioni dei commi precedenti saranno applicate altresì alle nuove posizioni di soprannumero verificatesi a seguito della determinazione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento.
15. In tali ipotesi i Provveditori agli studi competenti inviteranno i dirigenti scolastici degli istituti interessati ad indicare i soprannumerari individuati sulla base della graduatoria di cui al precedenti commi quinto e sesto.
16. A) Il Provveditore agli studi, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento (di cui al comma 6 del presente articolo) e rispetto all'organico complessivo delle istituzioni e circoli coinvolti dal singolo dimensionamento assegna il personale ata non perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le seguenti modalità:
I. Riassegnazione, del personale non perdente posto, alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità nell'anno in corso (1999/2000), nel caso in cui sia accertata la relativa disponibilità.
II. Assegnazione della titolarità al restante personale, non perdente posto - in base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica - sui posti ancora disponibili, nelle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento.
Completate le operazioni di cui sopra, il personale che non ha potuto, ottenere la titolarità nell'istituto nel quale è confluita la sua sede di servizio (plesso, sezione staccata ecc..) può, ove vi sia la disponibilità del relativo posto, essere riassegnato, a domanda, a tale sede nel rispetto della graduatoria unica e comunque prima delle operazioni di mobilità.
B) Infine il Provveditore agli studi invita il personale, individuato come perdente posto, a presentare domanda di trasferimento.
17. Il personale di cui al punto A) capo II del comma 16 del presente articolo può chiedere, a domanda, di usufruire della precedenza per il rientro nella scuola di titolarità (anche se trasformata in comprensiva) dell'anno in corso (1999/2000). Comunque, tale operazione precede il riassorbimento del personale di cui al punto B) del comma 16. del presente articolo.
18. Il personale di cui al punto B) della comma 16 del presente articolo può chiedere, a domanda, di usufruire della precedenza per il rientro in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità. Tale precedenza opera in subordine a quella prevista dal comma 17 del presente articolo.
19. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento, ma in ogni caso prima dell'inizio delle operazioni di movimento, emergano posizioni di personale perdente posto di cui al punto B) del comma 16 del presente articolo ovvero di personale non perdente posto di cui al punto A) capo II del comma 16 sempre del medesimo articolo, i Provveditori agli studi inviteranno formalmente gli interessati a presentare domanda di trasferimento entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. L'eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente.
Art. 56 - Personale soprannumerario sull'organico provinciale nell'anno in corso
1. Il personale in soprannumero sull'organico provinciale è tenuto a presentare domanda di movimento. Qualora lo stesso non presenti domanda di movimento, o se nessuna delle preferenze espresse è disponibile, verrà trasferito d'ufficio.
2. I soprannumerari che non abbiano ottenuto il trasferimento d'ufficio, il trasferimento a domanda o il passaggio di profilo, qualora richiesti, per mancanza di disponibilità nell'organico provinciale, per l'anno scolastico in corso, possono essere riassorbiti nella scuola di titolarità, qualora ne facciano espressa richiesta. il personale di cui trattasi, ai fini del rientro nella predetta scuola, parteciperà al movimento e sarà graduato con il personale perdente posto avente titolo al rientro nella scuola di precedente titolarità.
3. Il personale in oggetto partecipa alle operazioni di mobilità nella II e III fase nell'ordine delle operazioni riportato nell'allegato F ad eccezione del riassorbimento nella scuola di titolarità, come indicato al precedente comma 2.
Capo IV - Mobilità professionale
Art. 57 - Mobilità professionale e riconversione del personale
1. I passaggi da uno all'altro profilo della stessa area (individuata nella tabella C) del C.C.N.L. del 26.5.99) sono disposti nell'ambito delle operazioni di mobilità del personale A.T.A. sulle disponibilità residuate dopo l'effettuazione dei trasferimenti interprovinciali ad eccezione dei passaggi nell'ambito della stessa provincia relativi a personale soprannumerario appartenente a profili in esubero.
2. La mobilità professionale tra i diversi profili della stessa area comporta che il personale interessato sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto. In mancanza dei requisiti richiesti è titolo utile per la partecipazione al passaggio a diverso profilo della stessa area la frequenza ai corsi di riconversione previsti dall'art. 47 del C.C.N.I.
Oltre ai corsi di riconversione previsti dal presente comma sono validi per partecipare alla mobilità in argomento gli attestati relativi al superamento di corsi di riconversione professionale previsti dai contratti sulla mobilità e sulle utilizzazioni conseguiti nei precedenti anni scolastici.
3. Ai fini della mobilità professionale non vengono valutate le esigenze di famiglia di cui al titolo II della tabella in allegato E.
Art. 58 - Trasferimenti del personale A.T.A. dal ruolo nazionale
di accademie e conservatori al corrispondente ruolo provinciale
1. Nella medesima fase e con i medesimi criteri e modalità previsti per la mobilità professionale possono essere disposti trasferimenti del personale A.T.A. appartenente ai ruoli Nazionali di Accademie e Conservatori ai corrispondenti ruoli provinciali.
2. Nell'ambito del distinto accordo sulla mobilità del personale A.T.A. appartenente ai ruoli nazionali saranno definite, per l'a.s. 2000/2001, le modalità di trasferimento del personale appartenente ai ruoli provinciali ai corrispondenti ruoli nazionali di Accademie a Conservatori secondo criteri, per quanto compatibili, conformi a quelli del presente accordo.
Art. 59 - Sezioni associate (ex sezioni staccate o coordinate)
1. Nelle domande di trasferimento non potranno essere richieste le sezioni associate, a meno che trattasi di sezioni associate di scuole o istituti con sede principale in provincia diversa, che ai fini dei trasferimenti vengono considerate scuole autonome.
2. Pertanto il personale in servizio in una di queste sezioni o scuole deve indicare, compilando le apposite caselle del modulo domanda, la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio.
3. Qualora il personale che presta servizio in una sezione staccata o scuola coordinata posta in provincia diversa da quella di titolarità, chieda per trasferimento una istituzione scolastica ubicata nella provincia di titolarità, ivi compresa la scuola da cui dipende la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio, la richiesta va considerata a carattere interprovinciale, anche se non c'è mutamento di titolarità da una provincia all'altra.
4. Qualora invece lo stesso chieda per trasferimento una istituzione scolastica della provincia in cui è ubicata la sezione staccata o la scuola coordinata in cui presta servizio, il trasferimento ha carattere provinciale, anche se in tal caso il trasferimento medesimo comporta un cambio di titolarità da una provincia all'altra.
[5. Limitatamente al personale
di convitto (guardarobieri, cuochi, infermieri, collaboratori scolastici)
possono essere richieste per trasferimento anche le seguenti scuole coordinate:
- PGRA01001N - I.P. Agrario
Città Di Castello (Pietralunga)
- PZRH03001B - I.P. Alberghiero
Potenza (Melfi)
- TVRH01001P - I.P. Alberghiero
Castelfranco Veneto (Posagno)
- CHRA020015 - I.P. Agrario
(Paglieta)
- VBRA99001B - I.P. Agrario
(Crodo)
- PZRA010045 - I.P. Agrario
Potenza (Lagopesole - solo per profili di cuoco)]
Capo V - Assistenti tecnici
Art. 60 - Assistenti tecnici
1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell'ambito dell'area professionale di titolarità può essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell'ambito della provincia il trasferimento degli assistenti tecnici da un'area professionale ad un'altra può essere disposto purché sia stato comunque salvaguardato, relativamente all'area professionale richiesta, il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero, compreso quello dell'art. 56. Comunque i trasferimenti da un'area professionale all'altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti nell'allegato F, fase I, punti B) e C), verranno disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell'ambito della stessa area professionale, come riportato nell'allegato F del contratto sottoscritto il 27.1.2000. In ambito interprovinciale il trasferimento degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un'altra), è disposto nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito nell'art. 6 parte comune del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da un'area ad un'altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità; in tale caso il trasferimento sarà disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali saranno considerate per la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito della singola area professionale, i laboratori verranno assegnati secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza precitata.
2. I titoli di studio (di cui alla tabella B) del C.C.N.L. del 26.5.99) codificati sono quelli rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale.
3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali sono in possesso dei titoli equipollenti a quelli codificati.
4. Devono essere considerati equipollenti:
a) Diploma di scuola media (o altro titolo superiore) integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845/78.
Nel presente caso, dovrà essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con la specificità dell'attestato. Il Provveditore agli studi valuterà l'esatta corrispondenza di tale attribuzione. gli attestati in questione devono essere integrati da idonea certificazione comprovante la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi.
b) gli attestati di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all'art. 57 del presente accordo.
5. Ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.
6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), dovrà, altresì, essere in possesso del titolo di "conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall'ispettorato del lavoro" (codice RRGA).
7. Al laboratorio "conduzione e manutenzione
di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area meccanica (codice AR01),
possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta patente
di guida "d", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale
e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori
annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In vista della prossima tornata negoziale e nel contesto di attuazione dei processi di riforma e, in particolare, dell'introduzione dell'organico funzionale in tutte le istituzioni scolastiche autonome, le parti condividono l'esigenza di operare tutti gli approfondimenti e le analisi necessarie per rivedere, in un'ottica di omogeneizzazione, gli istituti contrattuali e le tabelle di valutazione relative alla mobilità del personale.
Le parti convengono, altresì,
sulla necessità di ridefinire i criteri di individuazione del soprannumero
e di riassegnazione delle titolarità nell'eventualità di
nuove operazioni di dimensionamento.
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