Mobilitΰ dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2001/2002
L'anno 2001, il giorno 12, il mese di aprile, in Roma presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
la delegazione di parte datoriale
trattante per la contrattazione decentrata a livello ministeriale
i rappresentanti della delegazione
sindacale, risultanti all'allegato n. 1 al presente Contratto
che è stata costituita
ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 9/8/2000, che ha
modificato il C.C.N.Q. del 24/11/1998, la V autonoma area della dirigenza
scolastica a decorrere dall'1/9/2000 nell'ambito del comparto scuola, in
relazione alla previsione dell'art. 21, comma 17 della legge n. 59/1997;
che con il protocollo d'intesa del
26/7/2000 sono state individuate le OO.SS. ammesse alle trattative nazionali
per l'area suddetta;
che è necessario prorogare
per quanto concerne l'istituto della mobilità dei dirigenti scolastici,
il Contratto Nazionale Integrativo n. 2/2000 sottoscritto in data 27/1/2000,
così come appresso integrato e modificato;
che è urgente definire la
disciplina per l'assegnazione delle sedi di titolarità ai dirigenti
scolastici che hanno perduto posto a seguito dell'attuazione dei piani
di dimensionamento in data successiva al 10 febbraio 2000;
che a norma dell'art. 25/bis, comma
1, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni,
i dirigenti scolastici sono inquadrati dall'1/9/2000 in ruoli di dimensioni
regionali;
che l'attribuzione della titolarità,
alla data 1/9/2000, ai dirigenti scolastici delle regioni che hanno attuato
tardivamente i piani di dimensionamento della rete scolastica, deve avvenire
in tempi compatibili con quelli previsti per la partecipazione alle operazioni
di mobilità per l'anno scolastico 2001/2002;
per l'anno scolastico 2001/2002
il seguente Contratto sulla mobilità dei dirigenti scolastici modificativo
del Contratto Integrativo Nazionale sottoscritto il 27 gennaio 2000.
Art. 1 - Campo di applicazione,
durata e decorrenza del Contratto
1. Il presente Contratto Collettivo
Decentrato, si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
ricompreso nell'area V costituita ai sensi dell'Accordo Quadro per la definizione
dell'autonoma area della dirigenza, per la disciplina della mobilità
del personale dirigente scolastico per l'anno scolastico 2001/2002 secondo
le disposizioni contenute nel citato art. 42 del C.C.N.I.
2. Gli effetti giuridici decorrono
dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta
al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. Le modalità
di applicazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto sono
definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell'art.
462 del D.L.vo n. 297/1994 entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.
Art. 2 - Mobilità territoriale
a domanda e d'ufficio - Destinatari
1. Le disposizioni relative alla mobilità
territoriale sia a domanda che d'ufficio, contenute nel presente Contratto,
si applicano ai dirigenti scolastici con o senza sede definitiva di titolarità.
2. Il dirigente scolastico titolare
di presidenze o direzioni in scuole oggetto di dimensionamento individuato
soprannumerario in base a criteri riportati nelle specifiche disposizioni
contenute nel presente Contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle
operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni
non ottenga il trasferimento in una delle sedi richieste ovvero non possa
essere reintegrato nella sede di titolarità resa disponibile nel
corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento
d'ufficio al fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Le modalità
di individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti
d'ufficio e l'ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati
negli artt. 14 e seguenti.
Art. 3 - Mobilità professionale
- Destinatari
1. Le disposizioni relative alla mobilità
professionale, contenute nel presente Contratto, si applicano come segue:
dirigenti scolastici delle direzioni didattiche e delle scuole medie (scuola di base) richiedenti il passaggio di presidenza negli istituti secondari superiori che siano in possesso dei seguenti requisiti:
abilitazione per uno degli insegnamenti
dell'istruzione secondaria superiore;
laurea che dà accesso ad
almeno uno degli insegnamenti impartiti negli istituti di istruzione superiore;
dirigenti scolastici di istituti secondari superiori richiedenti il passaggio nell'ambito della scuola di base che siano in possesso di laurea.
Art. 4 - Fasi dei trasferimenti
e dei passaggi
1. Le operazioni di mobilità
territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:
I fase: Trasferimenti nell'ambito
del Comune;
II fase: Trasferimenti tra
Comuni della stessa provincia; mobilità professionale tra Comuni
della stessa provincia nei limiti del riassorbimento dell'eventuale esubero;
III fase: Mobilità territoriale
interprovinciale e mobilità professionale.
Art. 5 - Rientri e restituzioni
nel proprio ruolo
1. Le operazioni di mobilità
dei dirigenti scolastici sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva
disposte nei confronti di coloro che hanno perso la sede di titolarità,
in particolare a seguito:
delle assegnazioni presso le Università
di cui agli artt. 5 e 6, della legge 2/12/1967, n. 1213, allo scadere del
prescritto quinquennio, ovvero dalle assegnazioni che siano cessate prima
del compimento del quinquennio per cause non imputabili ai richiedenti;
del collocamento fuori ruolo presso
il Ministero Affari Esteri o dalla destinazione all'estero, nei casi in
cui il servizio sia durato oltre un triennio (art. 626 e art. 647 del D.L.vo
n. 297/1994);
del collocamento fuori ruolo ai
sensi dell'art. 26, commi 8 e 10 della legge 23/12/1998, n. 488 dopo il
quinquennio di mantenimento della sede di titolarità (D.L. n. 240/2000
convertito con legge n. 306/2000);
dell'utilizzazione per un quadriennio
di servizio presso le Università degli Studi per compiti di supervisione
del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività
didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in Scienze della formazione
primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento delle scuole
secondarie ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge 3/8/1998, n.
315.
2. Il dirigente scolastico, ai fini
dell'assegnazione della sede di titolarità prima delle operazioni
di mobilità, presenta domanda al Provveditorato agli Studi di propria
scelta entro i termini stabiliti dall'apposita O.M. sulla mobilità.
Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione
i criteri di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L'assegnazione
deve essere disposta dal competente Provveditorato agli Studi entro 10
giorni dai suddetti termini. Nell'impossibilità di assegnare le
sedi richieste, per mancanza di disponibilità, il competente Provveditorato
agli Studi inoltra la domanda al Sistema informativo, ai fini dell'assegnazione
della sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità. Nell'ambito
dei trasferimenti i predetti dirigenti scolastici sono considerati senza
sede definitiva e pertanto come provenienti da fuori sede rispetto a qualunque
sede richiesta. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse
nella domanda, sono assegnati d'ufficio a sede definitiva sui posti residuati
dopo i trasferimenti provinciali (allegato B - II fase delle operazioni
- punto 12/bis e III fase punto 18/bis).
Nel caso in cui il personale in questione
non abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, viene assegnato,
previa nuova domanda dell'interessato, a sede definitiva sui posti che
si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi, prioritariamente
rispetto al rimanente personale senza sede definitiva.
In caso di indisponibilità
di posti nella regione, l'interessato deve indicare province di altre regioni
in ordine prioritario ove intende essere assegnato.
Art. 6 - Sedi disponibili per le
operazioni di mobilità
1. Le disponibilità per le
operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per
quelle di mobilità professionale sono determinate dalle vacanze
aventi decorrenza dall'inizio di ciascun anno scolastico, determinatesi
a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni,
collocamento a riposo, decadenza, ecc.) comunicate, a cura di ciascun Provveditorato
agli Studi competente, al Sistema informativo nei termini fissati dall'apposita
O.M.
2. Sono inoltre disponibili per le
operazioni di mobilità:
a) le direzioni didattiche e le presidenze
già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere
vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al Sistema
informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al Sistema
medesimo;
b) le direzioni didattiche e le presidenze
non assegnate in via definitiva al personale titolare.
3. Alle predette disponibilità
vanno detratti i posti occupati dal personale rientrato nel ruolo di cui
al precedente articolo 5. Sono salvaguardati numericamente i posti assegnati
ai dirigenti scolastici, già collocati fuori ruolo, con attribuzione
nominale della sede di titolarità, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del D.L. 28/8/2000, n. 240 convertito con legge 27/10/2000, n. 306.
4. Sono altresì disponibili
i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita fatta
salva la sistemazione del soprannumero.
5. Le operazioni di mobilità
professionale tra le due fasce dei dirigenti scolastici di cui all'art.
14 sono effettuate sul 100% dei posti disponibili fatta salva la sistemazione
del soprannumero.
Art. 7 - Trasferimenti annuali
1. Viene mantenuto ad esaurimento
l'istituto della proroga d'ufficio dei trasferimenti annuali nei casi in
cui permanga la relativa disponibilità annuale. L'eventuale istanza
di revoca deve essere presentata entro 10 giorni dalla pubblicazione dei
movimenti.
Art. 8 - Assegnazione della titolarità
dei dirigenti scolastici nelle regioni con piani di dimensionamento tardivi
1. I dirigenti scolastici che, come
previsto dall'art. 8 comma 2 del Contratto siglato in data 27/1/2000, sono
attualmente utilizzati nelle istituzioni scolastiche coinvolte nei piani
provinciali di dimensionamento della rete scolastica realizzati tardivamente,
possono acquisire la titolarità, nelle scuole risultanti dal predetto
dimensionamento, con decorrenza 1/9/2000 con le modalità descritte
nei commi successivi.
2. I dirigenti scolastici che sono
stati assegnati, come previsto dall'art. 1 - comma 2 del C.C.D.N. sulle
utilizzazioni, in un'istituzione scolastica appartenente al proprio singolo
dimensionamento assumono la titolarità nella predetta istituzione.
3. Coloro che, per mancanza di posti
disponibili nel proprio dimensionamento, sono stati utilizzati in altra
istituzione scolastica, sono individuati come perdenti posto beneficiando,
comunque, della precedenza assoluta per il trasferimento a domanda nelle
istituzioni scolastiche del proprio singolo dimensionamento.
Art. 9 - Sistema delle precedenze
1. Le precedenze riportate nel presente
articolo - raggruppate sistematicamente per categoria, come previsto dall'art.
42, comma 2, lettera "b" del C.C.N.I. del 31/8/1999 - sono funzionalmente
inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze
operative delle (tre) fasi del movimento per le quali trovano applicazione.
Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le
fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza
e di punteggio, prevale chi ha maggior anzianità anagrafica.
I) HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti
e dei passaggi ed indipendentemente dal Comune di provenienza dell'interessato
viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell'ordine, al dirigente scolastico
che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) dirigente scolastico non vedente
(art. 3 della legge 28 marzo 1991 n. 120);
2) dirigente scolastico emodializzato
(art. 61 della legge n. 270/1982).
II) DIRIGENTI SCOLASTICI TRASFERITI
D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O
ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'
Il dirigente scolastico trasferito
d'ufficio o a domanda condizionata ha diritto al rientro con precedenza
nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto
soprannumerario, qualora il relativo posto si renda disponibile per i movimenti
relativi ad uno degli anni scolastici del quinquennio successivo al provvedimento
suddetto. A partire dall'a.s. 2000/2001 tale precedenza è subordinata
all'aver presentato domanda condizionata.
La precedenza in esame si applica
alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare
in un Comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto.
Tale precedenza spetta a condizione
che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del quinquennio
e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove
erano titolari, o preferenze sintetiche (Comune o distretto) comprensive
di tale scuola, circolo o istituto. A tali fini il dirigente scolastico
interessato deve riportare nell'apposita casella del modulo-domanda la
denominazione ufficiale della scuola circolo o istituto da cui è
stato trasferito quale soprannumerario. Nel caso di espressione di preferenza
sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente all'istituzione
scolastica dove l'interessato era titolare, la quale viene esaminata prioritariamente
rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica.
Per le altre preferenze comprese nel Comune a cui appartiene la scuola
di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza
di cui al successivo punto IV).
L'utilizzazione in altra scuola del
dirigente scolastico in soprannumero nella scuola di titolarità
o il trasferimento del dirigente scolastico in quanto in soprannumero,
non interrompe la continuità del servizio, qualora l'interessato
richieda, in ciascun anno del quinquennio successivo, il trasferimento
nella scuola di precedente titolarità ovvero nel Comune. Analogamente
avviene nel caso in cui il dirigente scolastico soprannumerario trasferito
d'ufficio, o rimasto in soprannumero sulla regione, ottenga l'assegnazione
provvisoria o il trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in
ciascun anno del quinquennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità
ovvero nel Comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente
titolarità non sia stato possibile nel quinquennio in questione,
il punteggio relativo alla continuità del servizio nel quinquennio
è riferito alla scuola ove il personale è stato trasferito
in quanto soprannumerario.
III) PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti
e nell'ambito di ciascuna delle tre fasi viene riconosciuta la precedenza,
nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nella seguente condizione:
1) portatori di handicap di cui all'art. 21 della legge n. 104/1992, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/1994, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
Limitatamente alla mobilità della seconda e terza fase viene riconosciuta la precedenza, in subordine alla predetta categoria, al personale dirigente scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
2) personale che ha bisogno per gravi
motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio
cobalto-terapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte
le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali
preferenze sia relativa al Comune in cui esista un centro di cura specializzato;
3) personale appartenente alle categorie
previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/1992, richiamato dall'art.
601 del D.L.vo n. 297/1994; detto personale può usufruire di tale
precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato
il Comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza
il predetto Comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche
comprese in esso.
Per beneficiare delle precedenze di
cui alla legge n. 104/1992 gli interessati dovranno produrre apposita certificazione
così come dettagliato nel successivo art. 11: "Documentazione e
certificazioni".
IV) DIRIGENTI SCOLASTICI TRASFERITI
D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI
PRECEDENTE TITOLARITA'
Il dirigente scolastico beneficiario
della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente
titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza
rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nel quinquennio
successivo al trasferimento d'ufficio, nel Comune di precedente titolarità
o, qualora non esistano posti richiedibili in detto Comune, in quello più
vicino secondo le apposite tabelle di viciniorità (1). Per fruire
di tale precedenza gli interessati devono indicare nell'apposito riquadro
del modulo domanda la scuola o il Comune dal quale sono stati trasferiti
d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili, il Comune più
vicino secondo le tabelle di viciniorità. Per il citato quinquennio
è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio.
(1) Il dirigente scolastico, titolare di istituzione scolastica sita nel Comune di nuova istituzione, ha titolo a rientrare nel Comune di precedente titolarità per un quinquennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo Comune.
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO
IN SITUAZIONI DI HANDICAP, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE
IN SITUAZIONE DI HANDICAP
Nel contesto della procedura dei trasferimenti
viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della legge n. 104/1992,
richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/1994, la precedenza ai genitori
anche adottivi di portatori di handicap in situazione di gravità,
ed al figlio unico, in grado di prestare assistenza, o coniuge di persona
handicappata in situazione di gravità. Nel caso del figlio unico,
tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione
- che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza
al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente
oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle
e/o fratelli minori o residenti all'estero o handicappati, ecc.).
Il dirigente scolastico beneficia
della precedenza limitatamente ai trasferimenti nell'ambito e per la provincia
che comprende il Comune ove lo stesso risulti domiciliato con il soggetto
handicappato ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il
predetto Comune. Tale precedenza pertanto
non si applica alla prima fase dei trasferimenti.
E' riconosciuta la precedenza, nei
trasferimenti interprovinciali, anche ai predetti soggetti che, obbligati
all'assistenza, abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza
continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La particolare condizione fisica che
dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.
Per beneficiare della precedenza prevista
dall'art. 33 della legge n. 104/1992 gli interessati devono produrre apposita
certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo art. 11:
"Documentazione e certificazioni".
La predetta certificazione deve essere
prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.
VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O
DI CATEGORIA EQUIPARATA
In base al disposto dell'art. 1, comma
5 della legge 10/3/1987, n. 100, dell'art. 10 comma 2 del D.L. n. 325/1987,
convertito con modificazioni nella legge n. 402/1987 il dirigente scolastico
coniuge convivente rispettivamente del personale militare e del personale
cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si
trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito
della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento
ai Comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo
domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio
il coniuge e, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al Comune
viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei
trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia
ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia.
Tale precedenza pertanto non si applica alla prima fase dei trasferimenti
ed alla mobilità professionale.
Per fruire di tale precedenza gli
interessati devono contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda
ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 11.
I beneficiari di tale precedenza possono
presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti
disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo
la scadenza di detti termini. Tali domande non possono comunque essere
inoltrate oltre la scadenza prevista dall'apposita O.M.
Dopo tali scadenze, infatti, le predette
esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate
solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad
un solo anno scolastico.
VII) DIRIGENTI SCOLASTICI CHE RICOPRONO
CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Il dirigente scolastico chiamato a
ricoprire cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli enti locali a norma
dell'art. 18 della legge 3/8/1999 n. 265, durante l'esercizio del mandato,
ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla
precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza
la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza
e con i predetti criteri, è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti
interprovinciali, ai fini del trasferimento nella sede della provincia
di espletamento del proprio mandato amministrativo.
Tale precedenza, pertanto, non si
applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Al termine dell'esercizio del mandato,
qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione,
l'interessato rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del
mandato e, in caso di mancanza di posto, viene individuato quale soprannumerario.
VIII) DIRIGENTI SCOLASTICI CHE RIPRENDONO
SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.L. SOTTOSCRITTO
IL 7/8/1998
Il dirigente scolastico che riprende
servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.L. sottoscritto
il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei
trasferimenti per la provincia ove ha svolto attività sindacale
e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Tale precedenza pertanto non si applica
alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità
professionale.
Il possesso del requisito per beneficiare
della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione
sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445.
IX) DIRIGENTI SCOLASTICI TRASFERITI
D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTI IL RIENTRO NELLA PROVINCIA
DI PRECEDENTE TITOLARITA'
Il dirigente scolastico beneficiario
della precedenza per il rientro nel quinquennio nell'istituzione scolastica
o nel Comune di precedente titolarità di cui ai su indicati punti
II) e IV), ha diritto ad una precedenza nell'ambito della II e III fase
delle operazioni per la ex provincia di titolarità. La precedenza
in esame si applica se il richiedente è titolare in una provincia
diversa da quella dell'istituzione scolastica o Comune richiesto. Tale
precedenza verrà applicata nella II fase se l'attuale scuola di
titolarità e la provincia di rientro appartengono alla medesima
regione, ovvero alla III fase se appartengono a regioni diverse.
Tale precedenza spetta a condizione
che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del quinquennio.
Per fruire di tale precedenza, gli
interessati devono indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la
scuola o il Comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o a domanda
condizionata. Per il citato quinquennio è attribuito il punteggio
previsto per la continuità di servizio.
Art. 10 - Assistenza ai familiari
in situazione di handicap
1. Il dirigente scolastico che assiste
il familiare (parente o affine) ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della
legge n. 104/1992, già beneficiario del trasferimento condizionato
al permanere dell'assistenza per un quinquennio, è soggetto alle
relative disposizioni (art. 8 del C.C.N.D. 20 gennaio 1998, integrato e
modificato dal C.C.N.D. 20 gennaio 1999), che si riassumono nella nota
(1).
2. A decorrere dall'a.s. 2000/2001
il dirigente scolastico che intenda assistere il familiare (parente o affine)
ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della legge n. 104/1992, non è
più destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni
di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare in
situazione di handicap l'interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione
e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà
prevista dal C.C.N.D. sulla mobilità annuale.
(1) Il trasferimento ottenuto beneficiando
delle precedenze previste per l'assistenza ai parenti handicappati è
condizionato al permanere per un quinquennio dell'attività di assistenza
nei confronti del familiare handicappato. Durante tale periodo, qualora
vengano meno i requisiti che hanno determinato il diritto alla precedenza
medesima, al dirigente scolastico viene assegnata la titolarità
che aveva al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato.
Tuttavia, il dirigente scolastico
che ha perso il diritto alla conservazione del trasferimento condizionato
interprovinciale successivamente alla data di presentazione della domanda
di trasferimento, può chiedere all'Ufficio scolastico competente
di essere assegnato, in via definitiva, dopo l'effettuazione delle operazioni
di mobilità, su una direzione o presidenza vacante e disponibile,
a conclusione delle predette operazioni. Ove non si verifichi tale eventualità
l'interessato viene assegnato, come già detto, nella provincia di
provenienza.
Il trasferimento ottenuto, sotto
la predetta condizione, deve essere annualmente confermato dal Provveditorato
agli Studi, previa verifica della permanenza di tutti i requisiti che hanno
dato titolo alla precedenza di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992,
documentata secondo quanto di seguito riportato.
Per ottenere annualmente la conferma
del trasferimento è necessario che il beneficiario della predetta
precedenza presenti, entro i termini di presentazione delle domande di
trasferimento, una dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dalla quale si evincano
sia il perdurare dell'attività di assistenza al familiare handicappato
sia il permanere delle altre condizioni necessarie per usufruire della
precedenza.
Si precisa che in sede di presentazione
della documentazione finalizzata alla conferma del trasferimento condizionato,
qualora sia stato presentato un certificato provvisorio sulla situazione
di handicap, deve essere presentato, nei termini previsti, il certificato
definitivo della commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992,
ove rilasciato, ovvero un'aggiornata dichiarazione del competente organo
sanitario relativa alla mancata emissione dell'accertamento definitivo.
La sede di titolarità assegnata
per trasferimento condizionato non confermato si rende ovviamente disponibile
per le operazioni di mobilità relative allo stesso anno scolastico
per il quale viene revocata la conferma.
Nel caso di dichiarazioni mendaci
da parte degli interessati l'Amministrazione provvede, salvo le sanzioni
previste dalla legge, a revocare il trasferimento disposto e ad assegnare
il dirigente scolastico, ove non vi sia più disponibilità,
nella titolarità di provenienza.
Art. 11 - Documentazione e certificazioni
a) Certificazioni mediche
Lo stato di handicap deve essere documentato
con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche,
funzionanti presso le Asl, di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992. Qualora
tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione
della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 27/8/1993
n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27/10/1993 n. 423 documenteranno,
in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata
da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso
l'Asl da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accerta-mento
definitivo per il decorso dei novanta giorni dovrà essere rilevata
e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.
Tale accertamento produce effetto
fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione
medica di cui all'art. 1 della legge 15/10/1990 n. 295 integrata, ex art.
4 della legge n. 104/1992, da un operatore sociale e da un esperto in servizio
presso le Asl. E' fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione
definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
Per le persone handicappate che si
trovano nelle condizioni di cui all'art. 21 della legge n. 104/1992 è
necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato,
oltre lo stato di handicap, anche il grado di invalidità superiore
ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e
terza della tabella A) annessa alla legge 10/8/1950 n. 648, riconosciute
ai medesimi.
Tenuto conto che le certificazioni
relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap
sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
per le persone handicappate maggiorenni
di cui all'art. 33 comma 6, nelle predette certificazioni deve risultare
la situazione di gravità dell'handicap;
per le persone handicappate assistite
(art. 33 commi 5 e 7), nelle certificazioni deve risultare la situazione
di gravità dell'handicap e la necessità di un'assistenza
continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art.
3 comma 3 della legge n. 104/1992. A tal fine il genitore, anche adottivo
ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza,
debbono comprovare che l'handicappato non è ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 o mediante certificato rilasciato dalle competenti
Asl.
Sarà cura dei Provveditorati agli Studi verificare che sui certificati medici redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dall'interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.
b) Documentazione per l'assistenza
continuativa
Il coniuge, il genitore e il figlio
unico in grado di prestare assistenza che assistano il soggetto handicappato
i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente
art. 9 devono documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità
appresso indicate:
il rapporto di parentela, di adozione,
di affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato, deve essere
documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ovvero mediante presentazione
dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione;
l'attività di assistenza
con carattere continuativo ed in via esclusiva (legge n. 53/2000 artt.
19 e 20) a favore del soggetto handicappato deve essere documentata con
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. L'assistenza continuativa esercitata
in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex art. 33 commi 5 e
7 deve essere effettivamente svolta all'atto di presentazione della domanda
di mobilità o al momento dell'individuazione della situazione di
soprannumerarietà.
Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente Asl e oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
c) Documentazione del rapporto di
parentela per i beneficiari della precedenza ex art. 33 commi 5 e 7 della
legge n. 104/1992
Il rapporto di discendenza, coniugio,
adozione e affidamento con il soggetto handicappato deve essere comprovato
mediante dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia
della sentenza di affidamento e di adozione.
d) Documentazione per i beneficiari
della precedenza ex art. 1, comma 5 della legge n. 100/1987 e art. 10,
comma 2 del D.L. n. 325/1987, convertito nella legge n. 402/1987
Per fruire della precedenza prevista
per il coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del
personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza
e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 5 della legge
n. 100/1987 e art. 10, comma 2 del D.L. n. 325/1987, convertito nella legge
n. 402/1987, l'interessato deve allegare una dichiarazione personale o
dell'Ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il
medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché
una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità,
con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.
e) Documentazione per usufruire
delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia
1. Il punteggio per il ricongiungimento
al coniuge, ai genitori o ai figli viene attribuito solo se viene allegato
un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento.
In tale documentazione deve essere precisata la decorrenza dell'iscrizione
anagrafica, che deve essere anteriore di almeno tre mesi dalla data di
pubblicazione all'albo del Provveditorato agli Studi dell'O.M. concernente
l'indicazione dei termini di presentazione della domanda. Ai sensi del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 la residenza può essere comprovata con
una dichiarazione personale, anche redatta dall'interessato, sostitutiva
del certificato medesimo nella quale l'interessato dichiari che la decorrenza
dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi dalla
data di pubblicazione all'albo del Provveditorato agli Studi dell'O.M.
concernente l'indicazione dei termini di presentazione della domanda.
Tutte le predette certificazioni
devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento.
2. Deve, inoltre, essere allegata
una dichiarazione personale, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente
e la persona cui intende ricongiungersi.
3. Analogamente, con dichiarazione
personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne
affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di
inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro.
4. Lo stato di cui al comma precedente
deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria rilasciata
dagli organi di cui al successivo comma 7 ai fini dell'attribuzione del
relativo punteggio.
5. Dal requisito della residenza si
prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a
nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione
dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere
presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
6. Il ricovero permanente del figlio,
del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con
certificato rilasciato dall'istituto di cura.
7. La necessità di cure continuative,
invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti
Aziende sanitarie locali.
8. Dalla certificazione si deve rilevare
se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente
la residenza nella sede dell'istituto di cura.
9. L'interessato deve, inoltre, comprovare
con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari
minorati, possono essere assistiti solo nel Comune richiesto per trasferimento,
in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura
nel quale i medesimi possano essere assistiti.
10. Nell'ambito della valutazione
delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio"
si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo
ovvero in affidamento.
Art. 12 - Dirigenti scolastici delle
province autonome di Bolzano e Trento
1. Per l'a.s. 2001/2002 si applicano
ai dirigenti scolastici appartenenti ai ruoli delle province autonome di
Bolzano e di Trento le disposizioni della contrattazione collettiva provinciale
in materia di mobilità prevista rispettivamente dal:
D.L.vo 24/7/1996, n. 433;
D.L.vo 24/7/1996, n. 434;
e dai conseguenti Contratti Collettivi provinciali in vigore.
2. Ai fini della complessiva mobilità interprovinciale si applicano le disposizioni contenute nel presente Contratto.
Art. 13 - Personale trasferito d'ufficio
per incompatibilità
1. Il personale trasferito d'ufficio
ai sensi dell'art. 468 del D.L.vo n. 297/1994 per incompatibilità
con la scuola o con la sede, non può ottenere il trasferimento o
l'assegnazione provvisoria per la scuola o la sede dalla quale è
stato trasferito.
2. Nel caso in cui siano state espresse
preferenze di tipo sintetico che comprendano la scuola, l'istituto o la
sede di incompatibilità, tali preferenze devono essere annullate.
Art. 14 - Trasferimenti a
domanda, d'ufficio e passaggi - Destinatari
1. I trasferimenti a domanda e d'ufficio
avvengono - tenuto conto del punteggio attribuito a ciascun aspirante in
conformità alle tabelle di valutazione dei titoli, allegato A -
nelle seguenti fasce:
direzioni didattiche, scuole secondarie
di I grado e istituti comprensivi (1) richiamati dall'art. 2, comma 5 del
D.P.R 18 giugno 1998 n. 233 comprendenti sezioni di scuola materna e/o
classi di scuola elementare e classi di scuola media (2);
istituti di scuola secondaria di
secondo grado inclusi gli istituti di istruzione secondaria superiore (1)
richiamati dall'art. 2, commi 5 e 6 del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 (3).
(1) Le scuole verticalizzate e gli
istituti di scuola secondaria di secondo grado, che, a seguito dei piani
di razionalizzazione attuati negli anni precedenti, già comprendono
scuole di diverso ordine e/o tipo, sono assimilati ai fini della mobilità
rispettivamente agli istituti comprensivi e agli istituti d'istruzione
secondaria superiore comprensivi di scuole di diverso ordine e/o tipo.
(2) I vicerettori dei convitti
e degli educandati femminili ai fini dei trasferimenti e passaggi sono
equiparati al personale direttivo della scuola secondaria di primo grado.
(3) I rettori dei convitti e degli
educandati femminili ai fini dei trasferimenti e passaggi sono equiparati
al personale direttivo della scuola secondaria di secondo grado.
Art. 15 - Ordine di trattamento
delle domande e modalità di assegnazione della sede
1. Il dirigente scolastico che intende
chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio deve precisare
sul modulo domanda di passaggio a quale movimento (trasferimento o passaggio)
intenda dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene disposto
con precedenza il trasferimento rispetto al passaggio di fascia.
2. Nell'ambito di ciascuna delle operazioni
previste nella fase dei trasferimenti a domanda viene assegnata una precedenza
alle preferenze puntuali coincidenti con la propria tipologia di titolarità.
3. L'indicazione di una preferenza
territoriale sintetica (Comune, distretto, provincia), contenuta in uno
dei BB.UU. (1), comporta che l'assegnazione può essere disposta
indifferentemente per una qualsiasi delle istituzioni scolastiche della
fascia di appartenenza per i trasferimenti ovvero della fascia richiesta
per i passaggi, comprese, rispettivamente, nel distretto, nel Comune, nella
provincia.
4. L'assegnazione avviene secondo
l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole a tal fine predisposti.
Qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica,
al dirigente scolastico viene assegnata la prima scuola con posto disponibile
secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre
scuole con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica
e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata
richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante un'indicazione
di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza
sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese,
la prima scuola con posto disponibile è assegnata al dirigente scolastico
che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al dirigente
scolastico che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva
scuola con sede disponibile.
5. L'espressione della preferenza
"provincia", può comportare il trasferimento del richiedente anche
in istituzioni scolastiche appartenenti a Comuni isolani facenti parte
del territorio della provincia stessa.
6. La preferenza per l'istituzione
scolastica di titolarità, o preferenze di tipo sintetico (distretto,
Comune e provincia) comprensive dell'istituzione scolastica di titolarità
dell'aspirante al trasferimento, non vengono prese in considerazione e
l'esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive.
7. L'espressione di una delle preferenze
sintetiche (distretto, Comune, provincia) riportate nei BB.UU. della scuola
elementare e secondaria di primo grado comporta che l'assegnazione può
essere disposta indifferentemente per una delle scuole, dei circoli, o
delle scuole medie compresi nell'area territoriale indicata, secondo il
seguente ordine di assegnazione:
trasferimenti: prioritariamente
le istituzioni scolastiche (circoli o scuole medie) corrispondenti all'ordine
scolastico della propria titolarità e gli istituti comprensivi;
in subordine le istituzioni scolastiche
relative ad ordine scolastico diverso da quello di titolarità;
passaggi: circoli didattici,
istituti comprensivi, istituti di istruzione secondaria di I grado, secondo
l'ordine espresso sulla domanda dall'interessato.
Ovviamente, per ogni ordine di scuola le assegnazioni avvengono secondo l'ordine dei rispettivi BB.UU. che tengono conto, entrambi, degli istituti comprensivi.
L'espressione di preferenze sintetiche (distretto, Comune, provincia), riportate nel B.U. della scuola secondaria superiore comporta, per i trasferimenti ed i passaggi, che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per un qualsiasi istituto di II grado ovvero per un qualsiasi istituto di istruzione secondaria superiore compreso nell'area territoriale indicata, secondo l'ordine del B.U. delle scuole.
(1) L'espressione delle preferenze puntuali o sintetiche avviene attraverso l'utilizzo dei codici presenti del Bollettino Ufficiale delle scuole dell'a.s. 2000/2001.
Art. 16 - Fasi dei trasferimenti
e dei passaggi
1. Il movimento dei trasferimenti
e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:
I fase - comunale della mobilità
territoriale;
II fase - della mobilità
territoriale intercomunale e professionale provinciale;
III fase - della mobilità
territoriale e professionale interprovinciale;
I fase: trasferimenti dei
dirigenti richiedenti l'assegnazione nell'ambito del Comune di titolarità.
A tale fase partecipa anche il dirigente scolastico titolare in altro Comune
trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio, che chiede di tornare nel
circolo, istituto o Comune di precedente titolarità;
II fase: trasferimenti dei
dirigenti scolastici richiedenti l'assegnazione a Comuni diversi da quello
di titolarità ed appartenenti alla propria provincia, e passaggi
nell'ambito della propria provincia nei limiti del soprannumero;
III fase: trasferimenti d'ufficio
in Comuni della stessa regione; trasferimenti a domanda e passaggi di presidenza
a Comuni di altra provincia.
L'ordine delle operazioni derivante dall'applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi dei movimenti è riportato in allegato B al presente Contratto.
Art. 17 - Unificazione di direzioni
e presidenze
1. In tutti i casi in cui vengono
posti in essere provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica
al fine di unificare due o più istituzioni scolastiche di uguale
o diverso ordine e grado, sulle quali insistono titolari, è considerato
perdente posto il dirigente scolastico, graduato in base alle precedenze
di cui ai punti I, III, V e VII, comma 1 dell'art. 9 del Titolo I del presente
Contratto e del punteggio determinato secondo la tabella per i trasferimenti
d'ufficio "allegato A", con minor punteggio.
2. Nei confronti del personale suddetto
si procede, di conseguenza, al trasferimento d'ufficio.
3. I titolari delle istituzioni soggette
al piano di dimensionamento sono invitati dal competente Provveditore agli
Studi a produrre i titoli previsti dall'apposita tabella di valutazione
per il trasferimento d'ufficio (All. A) entro 5 giorni dalla notifica del
relativo provvedimento.
4. Ai soli fini dei trasferimenti
d'ufficio, il Provveditore agli Studi compila due distinte graduatorie
provinciali: una comprendente i dirigenti delle scuole elementari, istituti
comprensivi e delle secondarie di I grado, l'altra i dirigenti della scuola
secondaria di secondo grado indipendentemente dall'ordine e tipo.
5. Qualora l'interessato non produca
entro il termine stabilito alcuna documentazione, lo stesso viene inserito
nella relativa graduatoria con zero punti.
6. In caso di parità di punteggio,
la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.
7. Le graduatorie devono essere pubblicate
all'albo del Provveditorato agli Studi entro la data prevista dall'apposita
O.M. sulla mobilità.
8. Gli interessati hanno la facoltà
di produrre reclamo, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione, allo
stesso Provveditore agli Studi, il quale nei 5 giorni successivi provvede
alle eventuali rettifiche.
9. Tutti i dirigenti scolastici titolari
di istituzioni oggetto di provvedimenti di dimensionamento devono presentare
domanda di trasferimento, compilando obbligatoriamente la sezione del modulo
domanda riguardante la trattazione della casistica di cui al presente articolo.
In particolare, devono riportare il punteggio calcolato per il trasferimento
d'ufficio secondo la tabella di valutazione riportata nell'allegato A del
presente Contratto. Coloro i quali abbiano interesse a permanere in una
delle istituzioni oggetto del dimensionamento, in cui è coinvolta
la propria scuola, prioritariamente rispetto alle altre preferenze espresse
nel modulo domanda, devono rispondere negativamente alla domanda riportata
nell'altra casella della predetta sezione.
10. Il personale direttivo, di cui
al precedente comma 9, titolare di istituzioni o circoli coinvolti in un
"singolo dimensionamento" (1) confluisce, durante le operazioni
di mobilità, in un'unica graduatoria di "singolo dimensionamento",
ai fini dell'eventuale assegnazione prioritaria nella o nelle istituzioni
scolastiche risultanti dal "singolo dimensionamento" ovvero all'individuazione
del personale perdente posto da trasferire d'ufficio secondo i criteri
previsti dal presente Contratto. Le graduatorie sono formulate in base
ai criteri previsti nel comma 1 del presente articolo. Nel caso in cui
il predetto provvedimento di dimensionamento riguardante più istituti
determini la permanenza di due o più istituzioni scolastiche, l'assegnazione
effettuata secondo i criteri di cui sopra tiene conto della precedente
titolarità del dirigente scolastico non perdente posto, laddove
il proprio istituto rimane sede di personale direttivo. Nel caso contrario
l'assegnazione all'istituto, tra quelli derivanti dal dimensionamento,
avviene secondo l'ordine espresso a domanda ovvero secondo l'ordine del
Bollettino Ufficiale delle scuole.
11. Il dirigente scolastico di cui
al precedente comma 9, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento
a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nell'apposita
casella della sezione del modulo domanda.
12. Qualora dopo la scadenza dei termini
per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, ma,
in ogni caso, prima dell'inizio delle operazioni di movimento emergano
nuove situazioni di dirigenti scolastici la cui scuola di titolarità
è coinvolta in operazioni di dimensionamento della rete scolastica,
i Provveditori agli Studi competenti compilano nuove graduatorie o integrano
quelle già precedentemente pubblicate, le affiggono immediatamente
all'albo, comunicano agli interessati la loro posizione e, riammettendoli
nei termini, li invitano formalmente a presentare domanda di trasferimento
ed, eventualmente, di passaggio entro cinque giorni dalla data della predetta
notifica; la domanda deve essere redatta in conformità alle istruzioni
contenute nel presente articolo. L'eventuale nuova domanda inviata a norma
del presente comma sostituisce integralmente quella precedente.
13. Il direttore o preside, qualora
non abbia presentato domanda o non sia possibile il suo trasferimento e/o
passaggio a domanda per le preferenze espresse, è trasferito d'ufficio
secondo l'ordine previsto nell'allegato B del presente Contratto.
14. Qualora, per mancanza di sedi
disponibili, non sia possibile il trasferimento d'ufficio nell'ambito della
regione a cui appartiene la sede oggetto di unificazione o dimensionamento,
il dirigente scolastico rimane in esubero nella regione stessa e viene
utilizzato con le modalità della contrattazione sulle utilizzazioni
e sulle assegnazioni provvisorie. Ai fini dei movimenti per l'anno scolastico
successivo l'interessato è considerato titolare nella provincia
di precedente titolarità, senza una sede definitiva. Ovviamente
a tali fini può richiedere, a domanda, il rientro nel Comune di
precedente titolarità, usufruendo per un quinquennio della precedenza
di cui all'art. 9 del Titolo I punto IV. Tali modalità si applicano
ai dirigenti scolastici rimasti in esubero nella regione.
(1) Si definisce "singolo dimensionamento"
l'insieme di istituzioni scolastiche che cedono o acquisiscono istituti,
sezioni o plessi ad/da altre istituzioni scolastiche che fanno parte dello
stesso singolo dimensionamento.
A) | Per ogni anno di servizio nel ruolo di appartenenza (1) (2) | Punti 6 |
A1) | per ogni anno di servizio prestato come preside incaricato sui posti corrispondenti a quello di appartenenza negli anni scolastici ricoperti da retrodatazione giuridica della nomina nell'attuale ruolo (1) | Punti 6 |
A2) | per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di dirigente scolastico diverso da quello di attuale titolarità (2) | Punti 3 |
A3) | per ogni anno di servizio effettivamente prestato nelle piccole isole, nel ruolo di attuale titolarità in aggiunta a quello previsto dalla precedente lettera A (3) | Punti 6 |
B) | per il servizio prestato nel ruolo di appartenenza senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità (4) in aggiunta a quello previsto dalla lettera A (valido solo per il trasferimento a domanda) | Punti 6 |
B1) | per ogni anno di servizio prestato nel
ruolo di appartenenza nella scuola di attuale titolarità senza soluzione
di continuità (4) in aggiunta a quello previsto dalla lettera A
(valido solo per il trasferimento d'ufficio)
entro il quinquennio oltre il quinquennio |
Punti 2
Punti 3 |
C) | per ogni anno di servizio prestato nel
ruolo di appartenenza senza soluzione di continuità, nella scuola
di attuale titolarità (4) oltre il triennio in aggiunta a
quello previsto dalla lettera A (valido solo per il trasferimento a domanda)
oltre il triennio oltre il quinquennio |
Punti 2
Punti 3 |
C1) | per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (5) in aggiunta a quello previsto dalla lettera A (valido solo per il trasferimento d'ufficio) | Punti 1 |
II ESIGENZE DI FAMIGLIA (6):
A) | Per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di dirigenti scolastici senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) | Punti 6 |
B) | Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) | Punti 4 |
C) | Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (8) ovvero per ogni figlio di età superiore ai 18 anni affetto da infermità o difetto fisico o mentale che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro | Punti 3 |
D) | Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) | Punti 6 |
III TITOLI
A) | per ogni inclusione nella graduatoria di merito (10) di pubblici concorsi ordinari per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva della scuola, compresa l'inclusione nella graduatoria che ha dato luogo all'attuale nomina e, comunque, fino ad un massimo di punti 12; | Punti 6 |
A1) | per ogni inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi ordinari per l'accesso al ruolo della carriera ispettiva della scuola (10) e, comunque, fino ad un massimo di punti 8; | Punti 4 |
B) | per ogni qualifica di ottimo nell'ultimo quinquennio, nel ruolo di appartenenza (11) | Punti 1 |
C) | per ogni laurea oltre il titolo di studio utilizzato per l'accesso all'attuale ruolo (13) | Punti 3 |
D) | per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-universitari, ove la specializzazione sia prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione o nell'ambito delle scienze dell'amministrazione o dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche (12) (13) | Punti 3 |
E) | per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (13) | Punti 1,5 |
F) | per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione o nell'ambito delle scienze dell'amministrazione o dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche (13) (è valutabile solo un corso per ogni anno accademico) | Punti 0,5 |
G) | per ogni partecipazione ai nuovi esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23/7/1998 n. 323 in qualità di presidente di commissione (fino ad un massimo di: punti 5) | Punti 1 |
NOTE ALLEGATO A
Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
(1) Per il dirigente scolastico
viene valutata l'anzianità nel ruolo di appartenenza, riferito,
rispettivamente, alla scuola materna ed elementare, alla scuola media,
agli istituti secondari di secondo grado, agli istituti di istruzione artistica.
Va considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla
restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Non sono
valutabili le frazioni inferiori a 180 giorni e l'anno scolastico corrente.
Analogamente è valutato il servizio prestato come preside incaricato
negli anni scolastici ricoperti da retrodatazione giuridica della nomina
in ruolo, purché l'incarico sia corrispondente al ruolo di attuale
titolarità.
(2) Al dirigente scolastico di
ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
ai sensi dell'art. 2 della legge 13/8/1984 n. 476, per la frequenza del
dottorato di ricerca e al dirigente scolastico di ruolo assegnatario di
borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16/4/1994 n. 297 - da
parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati od Enti stranieri,
di Organismi ed Enti internazionali, è riconosciuto il periodo di
durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo
e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio. Detto
periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto
per la continuità del servizio prestato nella stessa scuola ovvero
nella stessa sede (lettere B e C).
(3) Ai fini dell'attribuzione del
punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente
prestato per il periodo richiesto - salvo le assenze per gravidanza e puerperio
e per il servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile
- per la valutazione dell'anno scolastico. Per piccole isole s'intendono
tutte le isole eccetto la Sicilia e la Sardegna.
(4) Per l'attribuzione del punteggio
previsto per la continuità del servizio prestato, sempre nel ruolo
di dirigente scolastico ininterrottamente per almeno un quinquennio, devono
concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel ruolo di
attuale appartenenza e la prestazione del servizio, che deve perdurare
nell'anno in corso al momento della presentazione della domanda, presso
la stessa scuola di titolarità, con esclusione ovviamente sia del
periodo di servizio da incaricati dell'istituzione scolastica sia del periodo
coperto da decorrenza giuridica retroattiva alla nomina, nonché
del periodo di assegnazione provvisoria o di trasferimento annuale. Il
punteggio in questione, invece, va attribuito in tutti i casi in cui il
periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità
è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio
di istituto validamente prestato nella medesima scuola (a titolo meramente
esemplificativo il punteggio per la continuità del servizio viene
attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per
gravidanza e puerperio, per mandato politico, esoneri sindacali, ecc.).
Il punteggio spetta, altresì, al dirigente scolastico trasferito
d'ufficio o a domanda per soppressione di posto a condizione che il medesimo
per il quinquennio successivo richieda in ciascun anno scolastico il trasferimento
anche nel Comune da cui è stato trasferito per soppressione di posto.
Qualora nel Comune di ex titolarità non vi siano istituzioni scolastiche
richiedibili, il punteggio spetta a condizione che l'interessato richieda
per ciascun anno del quinquennio il trasferimento al Comune viciniore con
posti richiedibili a quello di ex titolarità secondo le apposite
tabelle di viciniorità. A tal fine, il richiedente deve indicare
nella sezione "preferenze" del modulo domanda il Comune da cui è
stato trasferito per soppressione di posto o, in assenza di posti richiedibili,
il Comune viciniore o, almeno, una scuola o istituto in essi presente,
purché tale preferenza sia esprimibile dal richiedente. Scaduto
il quinquennio senza che sia stato conseguito il trasferimento nel predetto
Comune, la continuità di servizio va riferita esclusivamente alla
scuola o all'istituto in cui è avvenuto il trasferimento d'ufficio
all'inizio del quinquennio predetto. Il dirigente scolastico che sia stato
trasferito, d'ufficio o a domanda per soppressione di posto nell'ambito
dello stesso Comune, conserva la continuità del servizio, anche
ai fini del trasferimento a domanda, per il quinquennio successivo al trasferimento
per soppressione di posto e fino al conseguimento del trasferimento a domanda
nel corso del quinquennio predetto. Si precisa inoltre che nel caso di
sdoppiamento od enucleazioni di istituti, la titolarità ed il servizio
relativi alla scuola di nuova istituzione si devono ricongiungere alla
titolarità ed al servizio relativi all'istituto sdoppiato ai fini
dell'attribuzione del punteggio di cui sopra.
(5) Il punteggio va attribuito
soltanto se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato
ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione
della domanda. Per sede si intende Comune. Il punteggio di cui alla presente
lettera C) non si cumula, per lo stesso anno scolastico considerato, con
quello previsto dalla lettera B).
(6) Le situazioni di cui al presente
Titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede
e per i passaggi.
(7) Il punteggio spetta solo per
il Comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di
emanazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica
da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il
ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con
dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
nei quali deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione
anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare
trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione
dell'ordinanza. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale,
redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dalla quale risulti il grado
di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende
ricongiungersi. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere
A), B), C), D) sono cumulabili tra loro. Il punteggio di ricongiungimento
spetta anche nel caso in cui nel Comune di residenza del familiare non
vi siano istituzioni scolastiche richiedibili. In tal caso il punteggio
è attribuito per tutte le scuole del Comune più vicino, con
posti richiedibili secondo la tabella di viciniorità, purché
comprese tra le preferenze espresse. Tale punteggio viene attribuito sempre
per il solo predetto Comune viciniore, anche nel caso in cui venga indicata
dall'interessato una preferenza zonale che lo comprenda.
(8) Ai fini della considerazione
del figlio con età inferiore a sei anni o che non abbia superato
il diciottesimo anno di età si tiene conto della seguente prescrizione:
il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo
a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti
i trasferimenti comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di punti
4 e punti 3. Si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono
estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.
(9) La valutazione è attribuita
nei seguenti casi:
a) figlio minorato, ovvero coniuge
o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge
o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali
da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto
medesimo;
c) figlio tossicodipendente sottoposto
ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le
strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R.
9/10/1990 n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio
nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale
con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma
3, del citato D.P.R. n. 309/1990.
Con dichiarazione personale, redatta
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, può essere comprovata l'esistenza
di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o
mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo
lavoro. Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio il ricovero permanente
del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato
con certificato rilasciato dall'istituto di cura. La mancata precisazione
della decorrenza dell'iscrizione anagrafica sul certificato o l'omessa
presentazione di cui sopra, esclude l'attribuzione del punteggio. Dal requisito
della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare
destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla
data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del
punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore
di lavoro che attesti tale circostanza. La necessità di cure continuative,
invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti
Aziende sanitarie locali. Dalla certificazione si deve rilevare se l'assiduità
della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella
sede dell'istituto di cura.
L'interessato deve, inoltre, comprovare
con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari
minorati, possono essere assistiti solo nel Comune richiesto per trasferimento,
in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura
nel quale i medesimi possano essere assistiti.
(10) E' equiparata all'inclusione
in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a posti di dirigente
scolastico negli istituti di istruzione artistica. Per l'attribuzione del
punteggio occorre una dichiarazione dell'aspirante al trasferimento da
cui si evince la sua inclusione nella graduatoria di merito di pubblici
concorsi ordinari per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva e/o ispettiva.
(11) L'attestazione della qualifica
di ottimo riportata nell'ultimo quinquennio deve essere fatta dall'interessato
con apposita dichiarazione personale sotto la propria responsabilità.
Lo stesso punteggio è attribuito per il corrispondente periodo trascorso
in posizioni giuridiche riconosciute come servizio d'istituto.
(12) Sono assimilati ai diplomi
di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti
dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione
di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione
(durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei
singoli anni e un esami finale).
(13) Per l'attribuzione dei punteggi
delle lettere C), D), E) ed F), l'aspirante al trasferimento, in luogo
dell'attestazione rilasciata dalle competenti Autorità, può
produrre apposita dichiarazione personale sotto la propria responsabilità
da cui si evince l'Università degli Studi presso la quale sono stati
conseguiti i titoli, la facoltà e l'anno accademico del conseguimento.
Per i diplomi post-universitari di perfezionamento e/o di qualificazione
professionale, devono essere precisati inoltre la durata e l'indicazione
che il diploma stesso è previsto dagli statuti universitari.
1. Le operazioni di trasferimento
e di passaggio sono disposte nel seguente ordine:
I FASE
0) Trasferimenti a domanda nelle istituzioni
scolastiche derivanti dall'applicazione dei piani di dimensionamento tardivi
di cui all'art. 8, comma 3 del presente Contratto;
1) trasferimenti a domanda nelle istituzioni
scolastiche derivanti dall'applicazione del piano di dimensionamento di
cui all'art. 17 del presente Contratto;
2) trasferimenti a domanda nell'ambito
dello stesso Comune dei dirigenti scolastici beneficiari delle precedenze
di cui all'art. 9 comma 1 punto I), del presente Contratto, indipendentemente
dal Comune di provenienza;
3) trasferimenti a domanda nell'ambito
dello stesso Comune dei dirigenti scolastici beneficiari delle precedenze
di cui all'art. 9 comma 1 punto II), del presente Contratto;
4) trasferimenti a domanda nell'ambito
dello stesso Comune dei dirigenti scolastici beneficiari delle precedenze
di cui all'art. 9 comma 1 punto III)-1), del presente Contratto;
5) trasferimenti a domanda nell'ambito
dello stesso Comune (1);
6) trasferimenti a domanda dei dirigenti
scolastici trasferiti d'ufficio (o rimasti in esubero nella regione) in
qualità di perdenti posto, nel Comune da cui sono stati trasferiti
d'ufficio nell'anno scolastico o negli anni scolastici precedenti di cui
all' art. 9 comma 1 punto IV) del presente Contratto;
7) trasferimenti d'ufficio nel Comune
dei dirigenti scolastici perdenti posto che non hanno prodotto domanda
di trasferimento o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti
per le preferenze espresse, beneficiari delle precedenze di cui all'art.
9 comma 1 lettere I), III), V) secondo l'ordine ivi indicato;
8) trasferimenti d'ufficio nel Comune
dei dirigenti scolastici perdenti posto che non hanno prodotto domanda
di trasferimento o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti
per le preferenze espresse.
II FASE
9) trasferimenti d'ufficio in altro
Comune, nell'ambito della provincia, dei dirigenti scolastici perdenti
posto che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non
sono stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato
posto nel corso delle operazioni di cui al precedente punto 7), beneficiari
delle precedenze di cui all'art. 9 comma 1, lettere I), III) e V) secondo
l'ordine ivi indicato;
10) trasferimenti d'ufficio in altro
Comune, nell'ambito della provincia dei dirigenti scolastici perdenti posto
che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono
stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto
nel corso delle operazioni di cui al precedente punto 8);
11) trasferimenti a domanda dei dirigenti
scolastici in altro Comune nell'ambito della provincia di appartenenza,
beneficiari della precedenza di cui all'art. 9 comma 1, lettere III), V),
VI), VII), secondo l'ordine ivi indicato;
12) trasferimenti a domanda dei dirigenti
scolastici in altro Comune nell'ambito della provincia di appartenenza
(1);
12/bis) assegnazione d'ufficio della
sede definitiva ai dirigenti scolastici di cui all'art. 5 che non hanno
ottenuto alcuna delle preferenze espresse nella domanda;
12/ter) trasferimenti a domanda per
sedi di altra provincia, rispetto a quella di appartenenza, nell'ambito
della stessa regione, dei dirigenti scolastici trasferiti d'ufficio o a
domanda condizionata, in qualità di perdente posto nell'anno scolastico
o negli anni scolastici precedenti di cui al punto IX) dell'art. 9 del
presente Contratto;
13) passaggi di presidenza nell'ambito
della provincia di appartenenza dei dirigenti scolastici beneficiari della
precedenza di cui all'art. 9 comma 1 lettere I) nei limiti del soprannumero;
14) passaggi di presidenza nell'ambito
della provincia di appartenenza nei limiti del soprannumero.
III FASE
15) trasferimenti d'ufficio in Comuni
di altra provincia, rispetto a quella di appartenenza, nell'ambito della
stessa regione, dei dirigenti scolastici perdenti posto che non abbiano
prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti
per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle
operazioni di cui ai precedenti punti 7) e 9), beneficiari delle precedenze
di cui all'art. 9 comma 1, lettere I), III) e V) secondo l'ordine ivi indicato;
16) trasferimenti d'ufficio in Comuni
di altra provincia, rispetto a quella di appartenenza, nell'ambito della
stessa regione, dei dirigenti scolastici perdenti posto che non abbiano
prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti
per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle
operazioni di cui ai precedenti punti 8) e 10);
17) trasferimenti a domanda dei dirigenti
scolastici in Comuni di altra provincia, rispetto a quella di appartenenza,
nell'ambito della stessa regione, beneficiari della precedenza di cui all'art.
9 comma 1, I), III), V), VI), VII), VIII) secondo l'ordine ivi indicato;
18) trasferimenti a domanda dei dirigenti
scolastici in Comuni di altra provincia, rispetto a quella di appartenenza
nell'ambito della stessa regione (1);
18/bis) assegnazione d'ufficio della
sede definitiva ai dirigenti scolastici di cui all'art. 5 che non hanno
ottenuto alcuna delle preferenze espresse nella domanda e non abbiano trovato
posto nel corso della precedente operazione di cui al punto 12/bis;
18/ter) trasferimenti a domanda per
sedi di una provincia di altra regione, rispetto a quella di appartenenza
dei dirigenti scolastici trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata,
in qualità di perdente posto, nell'anno scolastico o negli anni
scolastici precedenti, di cui al punto IX) dell'art. 9 del presente Contratto;
19) passaggi di presidenza nell'ambito
della stessa regione, dei dirigenti scolastici beneficiari della precedenza
di cui all'art. 9 comma 1, lettere I);
20) passaggi di presidenza nell'ambito
della stessa regione;
21) trasferimenti a domanda dei dirigenti
scolastici in Comune di altra regione, beneficiari della precedenza di
cui all'art. 9 comma 1, I), III), V), VI), VII), VIII) secondo l'ordine
ivi indicato;
22) trasferimenti a domanda dei dirigenti
scolastici in Comune di altra regione (1);
23) passaggi di presidenza dei dirigenti
scolastici beneficiari della precedenza di cui all'art. 9 comma 1, lettere
I) del presente Contratto in Comune di altra regione;
24) passaggi di presidenza in Comune
di altra regione;
Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, nell'ambito di ciascuna delle
operazioni previste nella fase dei trasferimenti a domanda viene assegnata
una precedenza alle sole preferenze puntuali relative alla fascia di appartenenza
ed alla tipologia di presidenza (o direzione) di attuale titolarità
del dirigente aspirante al trasferimento.
I passaggi dei dirigenti scolastici
di scuola elementare e di scuola secondaria di I grado ad una presidenza
della scuola secondaria superiore vengono disposti secondo il seguente
ordine:
I) dirigenti scolastici in possesso
dell'abilitazione per uno degli insegnamenti dell'istruzione secondaria
superiore;
II) dirigenti scolastici in possesso
della laurea che dà accesso ad almeno uno degli insegnamenti impartiti
negli istituti secondari superiori.
2. Nell'ambito di ciascuna delle operazioni
sopra indicate, i movimenti vengono effettuati rispettando l'ordine di
graduatoria di tutti gli aspiranti inclusi e le preferenze espresse nel
modulo domanda. In ogni caso la precedenza, a parità di punteggio,
è determinata dalla maggiore età anagrafica.
3. I trasferimenti d'ufficio indicati
nei precedenti punti 7), 8), 9) e 10) sono disposti, in analogia a quanto
stabilito per il personale docente della scuola primaria e secondaria dal
D.M. 3/2/1983, sulla base di apposite tabelle di viciniorità predeterminate
dall'Amministrazione.
4. I trasferimenti d'ufficio di cui
ai precedenti punti 15) e 16) vengono disposti sulla base di apposite tabelle
di viciniorità tra province (nell'ambito della stessa regione) già
predisposte per l'assegnazione della sede ai beneficiari delle disposizioni
di cui all'art. 8/bis della legge n. 426/1988, partendo dalla provincia
di titolarità. Nell'ambito della provincia così individuata
il trasferimento viene disposto tenendo conto dell'ordine indicato nel
B.U. delle scuole.
(1) Per le preferenze espresse nel modulo domanda il dirigente scolastico perdente posto concorre, senza alcun diritto di precedenza, rispetto agli altri aspiranti non perdenti posto.
Home Page |
---|