Contratto Decentrato Nazionale

concernente l'utilizzazione degli insegnanti elementari
nella sostituzione di personale assente
per periodi non superiori a cinque giorni,
prevista dall'art. 1, comma 72 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662



L'anno 1997, il giorno 5, il mese di novembre, in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale

E

la delegazione sindacale ai sensi dell'art. 6 del contratto collettivo Nazionale di lavoro del personale della scuola,

VISTO l'art. 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

VIENE CONCORDATO

Art. 1

Ai fini dell'art. 1, comma 72, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n.662 le parti decidono sulla integrazione , di seguito riportata, all'art. 9 del C.C.D.N. concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale:

9.3 Qualora si verifichino assenze di docenti per non più di cinque giorni, la quota dell'orario annuale di insegnamento eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa, di competenza di ciascun docente, è destinata alla sostituzione di colleghi assenti nell'ambito del medesimo plesso scolastico; è, comunque, assicurato lo svolgimento, nella misura massima di 110 ore annue per ciascuna classe, delle attività programmate e deliberate dal collegio docenti per recuperi individualizzati o per gruppi ristretti di alunni, finalizzate al superamento delle difficoltà di apprendimento ed allo sviluppo delle potenzialità degli stessi alunni.

9.4 I dirigenti scolastici dispongono l'utilizzo del personale, anche promuovendo, nell'ambito della pianificazione annuale delle attività, l'articolazione flessibile dell'orario di insegnamento, prevista dall'art.41, comma 5,, del C.C.N.L., al fine di programmare la collocazione oraria delle ore disponibili in modo da realizzare nella misura massima possibile la sostituzione di colleghi assenti nei casi sopra indicati. A questo fine sono attuate le modalità di informazione ed esame previste dall'art. 9 del C.C.N.L..

9.5 L'obbligo di sostituzione dei colleghi assenti è assolto nel rispetto dell'orario di insegnamento settimanale, o plurisettimanale, prestabilito ovvero nell'ambito del piano annuale di attività deliberato dal collegio dei docenti; eventuali adattamenti e modificazioni dell'orario sudetto sono, peraltro possibili con il preventivo accordo dei docenti interessati.

9.6 Limitatamente all'anno scolastico 1997-98 restano efficaci i contratti decentrati a livello provinciale eventualmente già stipulati alla data del presente accordo.

Art. 2

A norma del comma 3 dell'art. 51 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione del presente accordo è sottoposta all'autorizzazione del Ministro della Pubblica istruzione.

Subito dopo la sottoscrizione, copia del presente contratto sarà inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, al Ministero del Tesoro ed all'A.RA.N..

Il presente contratto diviene efficace e vincolante per le parti solo dopo che, a seguito dell'apposizione del visto, da parte della ragioneria Centrale, sul provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente, lo stesso venga sottoscritto dalle parti contraenti.


HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999