Capo I - Disposizioni generaliCapo II - Relazioni sindacali
Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - I soggetti sindacali
Sezione III - Prevenzione della conflittualitàCapo III - Norme comuni
Capo IV -Aspetti economico-retributivi
Capo V - Disposizioni finali
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato appartenente all'area di cui all'art. 2, punto I, del
contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 24 novembre 1998
per la definizione delle aree autonome della dirigenza.
2. La dirigenza si articola in due fasce ai sensi dell'art. 15, comma
1, del d.lgs. n. 29/1993. I rapporti di lavoro dei dirigenti sono disciplinati
dai contratti individuali, secondo le disposizioni di legge e sulla base
di quanto previsto nel presente contratto.
3. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come
d.lgs. n. 29/1993. La dizione "amministrazione" deve intendersi riferita
anche ad enti, aziende e università.
4. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre
2001 per la parte normativa e 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la
parte economica.
5. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo
diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si
intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte
dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di
cui all'art. 51 e 52 del decreto legislativo n. 29/1993.
6. Le amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione
agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato
ed automatico entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
7. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando
non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
8. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza
del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza
del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né
danno luogo ad azioni conflittuali.
9. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dirigenti
di cui al presente contratto sarà corrisposta la relativa indennità,
secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio
1993.
Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura
dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.
ART. 2
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. In attuazione dell'art. 53, del decreto legislativo n. 29 del 1993,
quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo
nazionale, integrativo e decentrato, le parti che li hanno sottoscritti
si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta per definire consensualmente
il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi
entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita
richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere
una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali
si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed
applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio
della vigenza del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato.
CAPO II - RELAZIONI SINDACALI
Sezione I
Disposizioni Generali
ART. 3
OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli
e responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali,
è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza
di incrementare l'efficienza, l'efficacia, la tempestività e l'economicità
dei servizi erogati alla collettività con quella di valorizzare
la centralità della funzione dirigenziale nella gestione dei processi
di innovazione in atto e nel governo degli enti e amministrazioni, assecondando
l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita
professionale dei dirigenti sia di prima che di seconda fascia.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità
di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo
attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi
e individuali, nonché della peculiarità delle funzioni dirigenziali,
improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato
alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di favorire la piena
collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalità individuate
dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti
sociali.
3. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli
relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva integrativa e decentrata, che si svolge
a livello di amministrazione, sulle materie e con le modalità indicate
dal presente contratto;
c) contrattazione collettiva integrativa decentrata, ove prevista nelle
sezioni specifiche del presente CCNL;
d) concertazione, consultazione ed informazione, nonché gli
istituti della partecipazione ;
e) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
ART. 4
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA A LIVELLO DI MINISTERO, AZIENDA,
UNIVERSITÀ O ENTE
1. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie:
A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono
essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990 e successive
modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia
dei servizi pubblici essenziali del CCNL;
B) criteri generali per :
a) la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione
delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei
fondi;
b) le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati
ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione
di specifici progetti;
c) l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente
collegata ai risultati e alla realizzazione di specifici progetti;
C) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 anche
per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125 ;
D) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative,
tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione
e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità
e mobilità dei dirigenti;
E) linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e
aggiornamento.
2. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento
indicati dall'art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle
trattative, le parti riassumono, nelle materie indicate nella lettera D)
del comma 1, le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e
decisione.
3. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto
con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare
oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale
dei bilanci dei singoli enti. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate.
ART. 5
TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL CONTRATTO
COLLETTIVO INTEGRATIVO
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da
trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste
dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche
periodiche.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata
alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo
alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione
sindacale di cui all'art.10 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni
dalla presentazione delle piattaforme.
3. L'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, corredato
da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria, è trasmessa,
entro 5 giorni, al collegio dei revisori dei conti, ovvero, laddove tale
organo non sia previsto, ai servizi di controllo interno di regolarità
amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999,
ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art.
52 del d.lgs. n. 29/1993. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di
governo dell'amministrazione autorizza il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. Qualora il contratto collettivo integrativo riguardi Ministeri o
Aziende ad ordinamento autonomo, ovvero Enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unità, a seguito della certificazione effettuata
senza rilievi, o allo scadere del termine di 15 giorni, è inviato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica con la prescritta relazione tecnica, i quali, entro i 30 giorni
successivi ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economica
ai sensi dell'art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 29/1993. Decorso tale termine,
la delegazione di parte pubblica può essere autorizzata alla sottoscrizione
ai sensi del comma precedente. Qualora il riscontro abbia esito negativo,
le parti riprendono le trattative.
5. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole
circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.
Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti collettivi decentrati integrativi, a meno di modifiche introdotte
dal successivo CCNL e fatto salvo quanto previsto al comma 1, secondo periodo.
6. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'A.RA.N,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
7. I contratti integrativi stipulati in base ai previgenti CCNL conservano
la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascuna Amministrazione
del contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo.
ART. 6
INFORMAZIONE
1. L'amministrazione - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo
il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali,
informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art.
10, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario,
concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti sia di prima che di seconda
fascia, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse
umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
2. Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione
collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione
è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre
materie in cui l'informazione dovrà essere preventiva o successiva.
3. Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta,
si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in
presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici
e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per eventuali
processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
4. L'informazione è data, in particolare, sui criteri generali
inerenti le seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle
connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione
dei dirigenti;
c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei
luoghi di lavoro;
d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
e) gestione delle iniziative socio-assistenziali a favore dei dirigenti.
5. L'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e
delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione
dei dirigenti, di cui al punto b) del precedente comma 4, è effettuato
dalle Amministrazioni, con l'obiettivo di evitare il criterio gerarchico
come titolo esclusivo, in base ai seguenti criteri generali:
a) ampiezza della struttura;
b) collocazione della posizione nell'ambito dell'organizzazione dell'Amministrazione;
c) responsabilità implicate dalla posizione;
d) requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di competenza.
Tenuto conto della facoltà della singola Amministrazione di
rivedere periodicamente le posizioni delle funzioni dirigenziali e dei
correlati incarichi, in relazione ai processi di riorganizzazione strutturale
ed ai programmi di miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi,
trova applicazione l'art. 19 comma 1 secondo periodo del D. lgs. 29/1993.
ART 7
CONCERTAZIONE
1. E' comunque attivata la concertazione sui criteri generali relativamente
alle seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle
connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione
dei dirigenti;
c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei
luoghi di lavoro;
d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro
il quarto giorno dalla richiesta; durante la concertazione le parti si
adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità,
correttezza, buona fede e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni
dalla relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni
assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le
rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
ART. 8
CONSULTAZIONE
1. La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 10, prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente,
su:
a) organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa
quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
ART. 9
ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE
1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell'amministrazione od azienda, è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle amministrazioni stesse nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità per quanto di sua competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
Sezione II
I soggetti sindacali
ART. 10
SOGGETTI SINDACALI NELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DI RIFERIMENTO
1. I soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento
sono le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per
l'area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative
per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi
dell'art. 47 bis del D.Lgs.n.29/1993.
2. La disciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione
fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze dei dirigenti ai
sensi dell'art. 47, comma 9, del d.lgs. n. 29/93.
3. Fino alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il
complessivo monte dei permessi sindacali, pari ad 67 minuti per dirigente
ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNQ sui distacchi ed aspettative sindacali
del 7.8.1998, è interamente fruibile da parte dei soggetti indicati
nell'art. 10, comma 1 del CCNL quadro del 7.8.1998; nello stesso periodo
e ai soli fini della ripartizione del monte permessi, il grado di rappresentatività
delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione
del presente CCNL è accertata, in ciascun ente, sulla base del solo
dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai
dirigenti per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
delle deleghe rilasciate nell'ambito dello stesso ente.
ART. 11
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascuna amministrazione
individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte
pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche
rappresentanze di cui all'art. 10 e in attesa della definizione delle sezioni
di cui all'art. 39, restano in vigore le norme sulla materia previste dagli
specifici CCNL.
3. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali
di cui all'art. 10 non può essere soggetto di relazioni sindacali
in nome dell'ente per l'area della dirigenza.
ART. 12
CONTRIBUTI SINDACALI
1. I dirigenti sia di prima che di seconda fascia hanno facoltà
di rilasciare delega a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta,
per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento
dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statuari.
La delega è rilasciata per scritto ed è trasmessa all'amministrazione
a cura del dirigente o dell'organizzazione sindacale
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello
del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega
rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione
di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della
revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione
della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole Amministrazioni
sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate
mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità
concordate con le Amministrazioni medesime.
5. Le Amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza
sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali.
CAPO III - NORME COMUNI
ART. 13
CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI
1. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico.
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento
e l'avvicendamento degli incarichi avvengono, nel rispetto di quanto previsto
dall'art.19, c.1, del d. lgs. n.29/1993, in base ai seguenti criteri generali:
* natura e caratteristiche degli obiettivi da realizzare;
* attitudini e capacità professionale del singolo dirigente;
* risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi
precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente
ricoperte;
* rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata
a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse
in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi
di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità
dei dirigenti.
2. L'atto bilaterale di natura privatistica di conferimento dell'incarico
deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive
emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare
e gli obiettivi da conseguire, le risorse umane , finanziarie e strumentali
a disposizione, i tempi di loro attuazione, la durata dell'incarico ed
il trattamento economico complessivo.
3. La durata dell'incarico non può essere inferiore a due anni
né superiore a sette anni e può essere rinnovato; il rinnovo
in via eccezionale può essere di durata inferiore a due anni nel
caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti
due anni; nei casi previsti dall'art. 6, commi 1 e 2, del DPR n. 150\1999
la durata è correlata al programma di lavoro ed all'obiettivo assegnato.
E' fatta salva la possibilità di revoca anticipata rispetto alla
scadenza dell'incarico nei casi previsti dall'art. 21 del d.lgs. n. 29/1993.
4. Le singole amministrazioni effettueranno con le procedure di cui
all'art. 37, entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale,
una valutazione complessiva dell'incarico svolto; qualora non intendano
confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una
espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 37, sono tenute
ad assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente.
Per incarico equivalente si intende l'incarico cui corrisponde una
retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione
di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello
precedentemente percepito.
Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportano
la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una
loro diversa valutazione, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto
di incarico, assicurando al dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale sono conferiti con contratto individuale a tempo determinato dai
soggetti, di cui all'art 19, comma 4, del d.lgs. n. 29\1993 fatto salvo
quanto diversamente previsto dai regolamenti di enti ed amministrazioni
autonome. Gli incarichi di dirigente di ufficio di livello dirigenziale
generale sono conferibili a dirigenti di prima e seconda fascia, nei limiti
delle disponibilità organiche esistenti.
6. Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 29/1993, l'incarico
di direzione di uffici dirigenziali non di livello generale ai dirigenti
di seconda fascia è conferito dal dirigente dell'ufficio di livello
generale a dirigenti dell'amministrazione di appartenenza, fatto salvo
quanto diversamente previsto dai regolamenti di enti e amministrazioni
autonome.
7. L'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi di direzione
di uffici dirigenziali sono oggetto dell'informazione preventiva di cui
al precedente articolo 6; deve essere, altresì, assicurata, da ciascuna
Amministrazione, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli
incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche
al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre
eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti.
ART.14
INCARICHI AGGIUNTIVI
1. Trova applicazione l'art. 24, c. 3, del d. lgs. n. 29/1993; i compensi
previsti per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del
loro ufficio o comunque conferiti dalle amministrazioni presso cui prestano
servizio o su designazione delle stesse sono corrisposti dai terzi direttamente
alle amministrazioni ed afferiscono ai fondi di tali amministrazioni per
essere destinati al trattamento accessorio.
2. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità
dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta
ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione
e di risultato di cui all'art. 40, comma 1, nn. 4 e 5, una quota, in ragione
del proprio apporto, fino al 30% della somma che confluisce al fondo in
attuazione del principio di onnicomprensività.; tale quota viene
attribuita ai dirigenti in aggiunta alla retribuzione di risultato eventualmente
spettante.
3. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1,
le amministrazioni seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità
e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità,
delle capacità professionali dei singoli, assicurando altresì
il criterio della rotazione.
ART. 15
LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
1. Nell'ambito dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione
verso obiettivi di modernizzazione e di efficienza/efficacia al servizio
dei cittadini, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo
e una leva strategica fondamentale per gli apparati pubblici. Con riferimento
alla risorsa dirigenziale tale carattere diviene più pregnante per
la criticità del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli
obiettivi predetti.
2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e
l'aggiornamento professionale dei dirigente sono assunti dalle amministrazioni
e dagli enti come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento
delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico
e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura
di gestione orientata al risultato e all'innovazione.
3. Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno
sia contenuti di formazione al ruolo, per sostenere processi di mobilità
o di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo, per
sostenere processi di inserimento in funzioni di maggiore criticità
ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi di trasformazione.
4. L'aggiornamento e la formazione continui costituiscono l'elemento
caratterizzante l'identità professionale del dirigente, da consolidare
in una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee
ed internazionali. Entro tale quadro di riferimento culturale e professionale,
gli interventi formativi hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e
sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a ciascun dirigente, in relazione
alle responsabilità attribuitegli, per l'ottimale utilizzo dei sistemi
di gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo,
finalizzato all'accrescimento dell'efficienza/efficacia della struttura
e del miglioramento della qualità dei servizi resi.
5. Ciascun ente o amministrazione, secondo i rispettivi strumenti di
bilancio e le specifiche sfere di autonomia e di flessibilità organizzativa
ed operativa, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare
ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti tenendo conto
delle direttive governative in materia di formazione e delle finalità
e delle politiche che le sottendono, nonché delle eventuali risorse
aggiuntive dedicate alla formazione stessa in attuazione del Patto sociale
per lo sviluppo e l'occupazione del 22-12-1998.
6. Le politiche formative della dirigenza sono definite da ciascun
ente o amministrazione in conformità alle proprie linee strategiche
e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o
d'intesa con altri enti, anche in collaborazione con Università,
soggetti pubblici (quali la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione,
la Scuola centrale tributaria, etc.) o società private specializzati
nel settore. Le attività formative devono tendere, in particolare,
a rafforzare la sensibilità innovativa dei dirigenti e la loro attitudine
a gestire iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture
pubbliche in termini di dinamismo e competitività.
7. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi
percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'amministrazione
con i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti
gli effetti.
8. Il dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'amministrazione,
a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque,
in linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal
fine al dirigente può essere concesso un periodo di aspettativa
non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco
di un anno.
9. Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle
iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi
del comma 7 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli,
può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e
debitamente documentata.
ART. 16
IMPEGNO DI LAVORO
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione di appartenenza,
il dirigente organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo
di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura
cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua
responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una
interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale
o comunque derivante da giorni di festività, al dirigente deve essere
comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato
recupero del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessità
del servizio.
ART. 17
FERIE E FESTIVITÀ
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo
di ferie pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 23 dicembre 1977, n. 937.
In tale periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di posizione.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione,
dopo la stipulazione del presente CCNL, hanno diritto a 30 giorni lavorativi
di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma I. Dopo tre
anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti
nel comma I.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui
il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli
su cinque giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 28 giornate
lavorative, ridotte a 26 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe
le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma
l.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo
da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle
condizioni ivi previste.
5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il
dirigente presta servizio è considerata giorno festivo se ricadente
in giorno ordinariamente lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio
la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio
prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese
superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come
mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del
successivo art.18 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto
previsto al comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità
del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto
delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali
della struttura di appartenenza, provvedendo affinchè sia assicurata,
nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività
ordinarie e straordinarie.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità
di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate
per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento
delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata
del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle
spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più
di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente
informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione
sanitaria.
11. In presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non
abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le
ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine
può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia
o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno
solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre
il termine di cui al comma 1l.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto
della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite
dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione
del pagamento sostitutivo.
ART. 18
ASSENZE RETRIBUITE
1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento
professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per
ciascun anno;
- lutti per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado
o di affini di primo grado, o del convivente purchè la stabile convivenza
con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica,
in ragione di giorni tre consecutivi per evento;
- particolari motivi personali o familiari, entro il limite complessivo
di tre giorni per ciascun anno.
2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare,
non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità
di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera
retribuzione, compresa la retribuzione di posizione.
5. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge 104 del 1992,
come modificato ed integrato dagli articoli 18 e 20 della legge n. 53/2000,
non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti
commi e non riducono le ferie.
6. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione
della retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche
disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono
la concessione di permessi o congedi comunque denominati.
ART. 19
CONGEDI PARENTALI
1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni
contenute nella legge n. 53/2000 in materia di congedi dei genitori ed
a sostegno della maternità e paternità.
Entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, le parti firmatarie
procederanno ad eventuali modifiche e/o integrazioni della disciplina di
cui al presente articolo, in conseguenza dell'entrata in vigore del T.U.
di cui all'articolo 15 della legge n. 53/2000. Fino alla definizione dell'accordo
di cui al presente comma sono fatte salve le eventuali disposizioni più
favorevoli dei CCNL precedenti, ferma restando l'alternatività per
la lavoratrice madre o per il lavoratore padre.
2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai
sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della legge
n. 53/2000, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonchè le
quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti.
3. L'astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici
madri e per i lavoratori padri è disciplinato dalla legge 30 dicembre
1971, n. 1204 e dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificate e
integrate dalla legge n. 53/2000.
4. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono
computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
5. Al rientro al lavoro del lavoratore a seguito della fruizione dei
congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 17 della legge
n. 53/2000.
ART. 20
CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO
1. Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi
familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore
a due anni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, commi
2 e 4, della legge n. 53/2000.
2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze
per malattia previste dagli articoli 18 e 21.
3. Trovano applicazione l' articolo 4, comma 3, nonché gli articoli
5 e 6 della legge n. 53/2000; in apposita sequenza contrattuale, da attivare
con i soggetti sindacali firmatari entro sei mesi dalla sottoscrizione
del presente CCNL, in relazione anche a quanto ivi previsto dall'articolo
49, saranno definite le modalità applicative, anche per quanto concerne
le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersi di tali congedi.
ART. 21
ASSENZE PER MALATTIA
1. In caso di assenza per malattia o per infortunio non dipendente da
causa di servizio, il dirigente che abbia superato il periodo di prova
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi,
durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista
al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di diciotto mesi,
si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi negli ultimi tre
anni.
2. Superato il periodo di diciotto mesi cui al comma 1, al dirigente
che ne abbia fatto richiesta prima dello scadere del periodo stesso può
essere concesso, in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore
periodo di diciotto mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione
ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso. In tale
ipotesi, qualora il dirigente lo abbia richiesto, l'amministrazione ha
facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni
vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute al fine di stabilire
la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità
fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai commi
1 e 2, e nel caso in cui il dirigente, a seguito dell'accertamento di cui
al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere alla risoluzione
del rapporto corrispondendo al dirigente stesso l'indennità sostitutiva
del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma
2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati
di Tbc.
6. Il trattamento economico spettante al dirigente nel periodo di conservazione
del posto di cui al comma 1 è il seguente:
a) retribuzione intera, comprese le retribuzioni di posizione, per
i primi 9 mesi di assenza;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3
mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori
6 mesi.
7. Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per
malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare
provvedendo alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento
dello stato di infermità e del luogo di dimora e alla produzione
della certificazione eventualmente necessaria.
8. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul
lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente è
tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'amministrazione, ai
fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile
per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo
di assenza ai sensi del comma 6 e agli oneri riflessi relativi.
9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente
e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza
per malattia, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, oltre ai giorni
di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli di assenza dovuti
alle terapie. Per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione,
ivi compresa quella accessoria. La certificazione relativa sia alla gravità
della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è
rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica ovvero da servizio
sanitario dell'amministrazione interessata.
10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
assenze per malattia iniziate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente contratto, a far tempo dalla quale si computa in ogni caso
il triennio di riferimento di cui al comma l.
ART. 22
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
1. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio
sul lavoro il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla
guarigione clinica. Per l'intero periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione
comprensiva della retribuzione di posizione fissa e variabile.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta
a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dirigente spetta
l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione fissa
e variabile, fino alla guarigione clinica.
3. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui all'art.
21, commi 1 e 2, trova applicazione quanto previsto dallo stesso art.21,
comma 3. Nel caso in cui l'amministrazione decida di non procedere alla
risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore
periodo di assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione.
4. Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo
e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità
permanente è regolato dalle disposizioni vigenti in materia nei
singoli ordinamenti.
ART. 23
MOBILITÀ
1. Ai dirigenti destinatari del presente contratto, si applicano gli
artt.33, 33 bis, 34, 35 e 35 bis del D.Lgs.29/199. Le disposizioni di cui
agli artt. 35 e 35 bis si applicano ai dirigenti del ruolo unico, in quanto
compatibili.
2. I dirigenti destinatari del presente contratto possono ottenere
incarichi presso le amministrazioni e gli enti compresi nell'Area 1 anche
per consentire l'acquisizione e lo sviluppo di esperienze professionali.
ART.24
DIRIGENTI A DISPOSIZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
1. Dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, al dirigente posto
a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri al termine dell'incarico,
nonché a quelli di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.R. 26.2.1999
n. 150, spetta, per i primi sei mesi, la retribuzione di posizione nei
valori fissi previsti dal contratto in relazione alla fascia di appartenenza.
Per il semestre successivo l'importo della retribuzione di posizione è
decurtato del 50%. In caso di valutazione complessiva negativa sull'espletamento
dell'incarico non è dovuta alcuna retribuzione di posizione per
il periodo di permanenza nel ruolo unico. Dopo il secondo semestre e in
presenza di almeno due rifiuti a ricoprire gli incarichi proposti, non
è del pari dovuta alcuna retribuzione di posizione. Le stesse norme
si applicano al dirigente posto a disposizione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri al termine dell'incarico.
2. I dirigenti di cui al primo comma possono essere utilizzati nell'ambito
di progetti specifici, di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. 150/1999,
anche da altre amministrazioni non ricomprese nel ruolo unico.
3. Per i dirigenti di cui al presente articolo possono essere organizzate
specifiche iniziative di aggiornamento professionale mirate ad assicurare
le condizioni per il migliore e più efficace espletamento del nuovo
incarico.
ART. 25
CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato
il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia
di cui ai precedenti art.21 e 22 ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento
dell'anzianità massima dì servizio previsti dalle norme di
legge applicabili nell'amministrazione;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell'amministrazione;
d) per risoluzione consensuale.
ART. 26
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DELLE PARTI
1. La cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo
di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista
ed opera dal primo giorno del mese successivo. La cessazione del rapporto
è comunque comunicata per iscritto dall'amministrazione. Nel caso
di compimento dell'anzianità massima di servizio o del limite massimo
di età, l'amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo
domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre tale compimento,
da presentarsi almeno tre mesi prima.
2. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione
scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna
indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente
che, salvo casi di comprovato impedimento decorsi quindici giorni, non
si presenti in servizio o non riprenda servizio alla scadenza del periodo
di congedo.
ART. 27
RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. L'amministrazione o il dirigente possono proporre all'altra parte
la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni, previa disciplina
delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un'indennità
supplementare nell'ambito della effettiva disponibilità dei propri
bilanci. La misura dell'indennità può variare fino ad un
massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione
di posizione in godimento. L'indennità di cui trattasi ha pieno
effetto sia ai fini del trattamento di pensione che della buonuscita.
3. Per il periodo di erogazione della predetta indennità non
può essere conferito ad altro dirigente l'incarico per un posto
di funzioni equivalenti a quello del dirigente per cui si è verificata
la risoluzione consensuale.
4. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei
requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell'amministrazione
o ente per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della
definitiva adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art.7.
ART. 28
RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE
(soppresso)
ART. 29
NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO
1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza
è prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro
dei dirigenti di impresa, e in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero
riguardanti la diversità di sesso, di razza o di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione
previsti dall'art. 2110 del codice civile e come regolamentati dagli articoli
19, 20 e 21 del presente CCNL.
2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni
di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n.
300 del 1970.
ART. 30
EFFETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE SUL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale
è obbligatoriamente sospeso dal servizio. Salvo quanto previsto
dal comma 2, la sospensione è revocata nel caso in cui la misura
restrittiva abbia cessato i suoi effetti.
2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità
direttamente attinenti al rapporto di lavoro, qualora non sia soggetto
a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato
i suoi effetti, può essere sospeso dal servizio, con privazione
della retribuzione fino alla sentenza definitiva, previa puntuale ed espressa
valutazione degli effetti negativi che conseguirebbero - nella comparazione
fra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignità
professionale dello stesso dirigente - dalla sua ulteriore permanenza nell'incarico
ricoperto.
3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni.
Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio,
fatta salva la possibilità per l'amministrazione di recedere con
le specifiche procedure.
4. Al dirigente sospeso dal servizio al sensi del presente articolo
è corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento
della retribuzione di cui all'art.40 e l'assegno per il nucleo familiare,
ove spettante.
5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione, l'Amministrazione
reintegra il dirigente nella medesima posizione rivestita prima della sospensione,
o in altra equivalente; quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare
a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto
al dirigente a titolo di retribuzione complessiva per lo stesso periodo,
se fosse rimasto in servizio.
ART. 31
COLLEGIO DI CONCILIAZIONE
(soppresso)
ART. 32
TERMINI DI PREAVVISO
1. Salvo il caso della risoluzione consensuale, della risoluzione automatica
del rapporto di lavoro prevista all'art.27, comma 1 e del recesso per giusta
causa, negli altri casi previsti dal presente contratto per la risoluzione
del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva
dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità
fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata
la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno
compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al comma 1
sono ridotti ad un quarto.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno
di ciascun mese, e le eventuali assenze per malattia o per aspettative,
che intervengano nel periodo di preavviso, non procrastinano i termini
stessi.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei
termini di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all'altra parte
un' indennità pari all'importo della retribuzione spettante per
il periodo di mancato preavviso. L' amministrazione ha diritto di trattenere,
su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente
alla retribuzione per il periodo di preavviso da lui non osservato.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di
recesso risolvere anticipatamente il rapporto, sia all'inizio che durante
il periodo di preavviso, con il consenso dell' altra parte.
6. Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie.
Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento
sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell' anzianità
lavorativa a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dirigente, l'amministrazione corrisponde
agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo
quanto stabilito dall' art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente
ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando
tutta la retribuzione di cui all'art.40.
ART. 33
RESPONSABILITÀ CIVILE E PATROCINIO LEGALE
1. E' attivata per tutti i dirigenti dell'area 1, ove non già
operante, un'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità
civili, senza diritto di rivalsa verso il dirigente, che copra anche le
spese legali dei processi in cui il dirigente è coinvolto per causa
di servizio.
2. A tal fine è destinata la somma di Lire 500.000 annue per
dirigente in servizio non coperto da polizza.
3. La società di assicurazione sarà scelta, sentite le
OO.SS. legittimate - entro 4 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL
e salvo quanto eventualmente previsto dagli ordinamenti delle Amministrazioni
- con apposita gara che dovrà prevedere comunque la possibilità
per il dirigente di aumentare massimali e "area" di rischi coperta con
versamento di una quota individuale.
4. In attesa dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, l'Amministrazione
provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai dirigenti.
ART. 34
PARI OPPORTUNITÀ
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è
istituito il Comitato per le pari opportunità con il compito di
proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità,
secondo i principi definiti dalla legge 1 0 aprile 1991, n. 125, con particolare
riferimento all'art. I.
Il Comitato è costituito da una persona per ciascuna delle organizzazioni
sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL da queste designata,
nonché da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione.
Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro della Funzione
Pubblica e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini
della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie
per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè
a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991;
d) analisi dei percorsi di carriera nella dirigenza di prima e di seconda
fascia nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere
sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per
ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano
effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale delle lavoratrici:
- percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari
opportunità in campo formativo ed alle politiche di riforma con
particolare riguardo allo sviluppo della cultura di genere nella Pubblica
Amministrazione;
- azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso
al corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o
funzioni più qualificate;
- iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché
pratiche discriminatorie in generale;
- flessibilità degli orari di lavoro;
- fruizione del part-time;
- processi di mobilità.
4. Il Dipartimento della Funzione Pubblica assicura l'operatività
del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie
al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo
29 ottobre 1998, n. 387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni
mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni
delle dirigenti, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per
la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo.
1 componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un
solo mandato.
6. A livello di singola Amministrazione, su richiesta delle organizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti
appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.
ART. 35
ATTIVITÀ DIDATTICA DI DIRIGENTI PRESSO UNIVERSITÀ
ED ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE
1. Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed
esperienze lavorative avanzate, nell'ambito di specifici corsi di Università
ed Istituti di alta formazione mirati all'insegnamento di materie connesse
con le problematiche dell'amministrazione e della contrattazione i dirigenti
dell'area 1 possono sottoscrivere contratti di didattica integrativa o
di insegnamento.
Nelle ipotesi del presente articolo i dirigenti interessati potranno
porsi o in aspettativa non retribuita o in part-time annuale o svolgere
queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio,
previa autorizzazione del Ministro o dell'organo sovraordinato per il dirigente
preposto ad ufficio dirigenziale generale e di quest'ultimo per gli altri
dirigenti.
ART. 36
ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA O BORSA DI STUDIO
1. Il dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 è collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa. Il periodo è considerato utile ad ogni altro effetto.
ART. 37
VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI DIRIGENTI
1. Le amministrazioni, in base ai propri ordinamenti, con gli atti da
questi previsti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto previsto
dall'art.1 del D.lgs.n.286/1999, definiscono - privilegiando nella misura
massima possibile, soprattutto relativamente agli uffici periferici - l'utilizzazione
di dati oggettivi, meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai
dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati
alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
2. Le prestazioni, l'attività organizzativa dei dirigenti e
il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con
i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma
1 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, o da quelli
eventualmente previsti dagli ordinamenti degli enti e amministrazioni per
i dirigenti che rispondano direttamente all'organo di direzione politica.
3. Le amministrazioni adottano preventivamente i criteri generali che
informano i sistemi di valutazione della prestazione e delle competenze
organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione.
Tali criteri, che dovranno tener conto in modo esplicito della correlazione
delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse
umane, finanziarie, e strumentali effettivamente poste a disposizione degli
stessi dirigenti, sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta,
da concertazione.
4. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio
dei relativi periodi di riferimento.
5. La valutazione dei dirigenti deve essere improntata ai principi
di trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati: deve essere
osservato il principio della partecipazione al procedimento del valutato,
anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio da realizzare in
tempi certi e congrui.
6. La valutazione è ispirata alla diretta conoscenza dell'attività
del valutato da operare da parte dell'organo proponente o valutatore di
prima istanza ai sensi del D.lgs. n. 286/1999; essa non può essere
svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi o di regolarità
contabile o legittimità amministrativa.
7. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenti, dettati
dal decreto legislativo n. 286/1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità
dirigenziale previsti dal decreto legislativo n. 29/1993.
8. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo
solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito
all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza
delle direttive impartite ai sensi dell'art. 21 del dlgs.n. 29 del 1993.
Per la revoca anticipata rispetto alla scadenza resta comunque fermo quanto
previsto dall'art. 13, comma 3, ultimo periodo del presente CCNL.
9. La valutazione può essere anticipata, anche ad iniziativa
del dirigente interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato
negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
ART. 38
COMITATO DEI GARANTI
(soppresso)
ART. 39
NORME DI RACCORDO
1. Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL, proseguirà
la trattativa per la definizione delle apposite sezioni riferite al personale
dirigente dei Ministeri, delle Università, degli Enti di Ricerca,
degli Enti pubblici non economici e del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, fermi restando, comunque, i trattamenti normativi ed economici in
vigore previsti in disposizioni contenute nei CCNL relativi al predetto
personale per il quadriennio 1994 - 1997, ove non modificati dal presente
CCNL ovvero di maggior favore.
2. Resta, comunque, fermo l'art. 3, comma 3 del CCNL per i dirigenti
degli Enti di ricerca, sottoscritto il 5.3.1998 (secondo biennio, Sezione
I).
3. Continua a trovare applicazione l'art. 4, comma 2, del D.L. 27.9.1982,
n. 681, convertito nella legge 20.11.1982, n. 869.
4. Per il Corpo Nazionale dei VV.F., continuano a trovare applicazione
i seguenti articoli:
18, comma 3; 20, comma 4; 44 del CCNL sottoscritto il 10.11.1997.
5. L'art. 41, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449, relativamente
ai destinatari dirigenti di cui all'art. 40 della legge n. 395/1990, si
interpreta nel senso che esso trova applicazione con l'entrata in vigore
di norme di raccordo da realizzarsi tra l'Amministrazione interessata e
le OO.SS. rappresentative entro sei mesi dalla sottoscrizione definitiva
del presente contratto.
CAPO IV
ASPETTI ECONOMICI
(biennio economico 1998 - 1999)
ART. 40
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1. La struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale
si compone delle seguenti voci:
1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa speciale per i dirigenti di seconda
fascia;
3) retribuzione individuale di anzianità, maturato economico
annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti
in applicazione dei previgenti contratti collettivi nazionali di categoria;
4) retribuzione di posizione parte fissa;
5) retribuzione di posizione parte variabile;
6) retribuzione di risultato.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte
le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
ART. 41
TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO PER I DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
1. A decorrere dal 31.12.1998 ai dirigenti di prima fascia cessano di
essere corrisposti le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali.
Il valore degli aumenti biennali in godimento con l'aggiunta della valutazione
economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce
la retribuzione individuale di anzianità.
2. Per la modalità di calcolo e del riutilizzo della retribuzione
individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio si fa
riferimento a quanto previsto per le medesime finalità per il personale
dirigente di seconda fascia dall'art. 41 del CCNL 9.1.1997.
3. A decorrere dal 31.12.1998 ai dirigenti di prima fascia, anche per
effetto degli incrementi stabiliti per tale categoria di personale in applicazione
dei principi dell'accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, compete
il seguente trattamento economico fisso annuo comprensivo del rateo di
13^ mensilità:
a) stipendio tabellare lire 89.570.000;
b) retribuzione individuale di anzianità nella misura individuata
ai sensi del comma 2;
c) retribuzione di posizione - parte fissa lire 40.000.000.
4. Il trattamento economico indicato al comma 3 contiene ed assorbe
le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento
dai dirigenti in servizio nonché l'indennità di cui alla
legge n. 344/1997.
5. La composizione del trattamento fisso tra le componenti retributive
di cui al comma 3, punti a) e c), non determina modifiche rispetto agli
effetti sulla retribuzione dei dirigenti di prima fascia derivanti dalla
applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
1° luglio 1999, che, al contempo, costituisce lo strumento di copertura
finanziaria del trattamento economico definito ai sensi del presente articolo.
6. Lo stesso trattamento economico di cui al comma 3 compete ai dirigenti
di prima fascia incaricati di funzioni di cui all'art. 6, comma 1, del
DPR n. 150/1999.
7. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto ai dirigenti
di prima fascia ai quali verranno conferiti incarichi ai sensi dell'art.
6, comma 1, del DPR n. 150/1999 compete il medesimo trattamento economico
di cui al precedente comma solo qualora espletino funzioni specificamente
riservate dagli ordinamenti delle singole amministrazioni a dirigenti generali.
ART. 42
INCREMENTI TABELLARI E TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO DIRIGENTI DI
SECONDA FASCIA
1. Lo stipendio tabellare della qualifica di dirigente di seconda fascia, stabilito dai rispettivi CC.CC.NN.LL del quadriennio 1994-1997, è incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:
dal 1.11.1998 | lire | 140.000 |
dal 1.7.1999 | lire | 117.000 |
dal 31.12.1999 | lire | 62.000 |
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione degli articoli 41 e
42 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza,
normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio,
sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione
nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e
2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza
dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica
alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel
presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità
sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod.
civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa
e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale
carico degli interessati.
4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento
di incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione
individuale di anzianità in godimento.
ART. 44
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI
DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
1. Presso ciascuna amministrazione è istituito un fondo per la
retribuzione di posizione (fissa e variabile) e di risultato dei dirigenti
di prima fascia.
2. Il fondo è alimentato dalle seguenti voci:
a. l'insieme delle risorse già destinate al finanziamento della
retribuzione accessoria ivi compresi i compensi per lavoro straordinario;
b. i compensi derivanti da incarichi aggiuntivi conferiti di cui all'art...
del presente CCNL;
c. le quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti
cessati dal servizio;
d. eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art.
43 della legge n. 449/97
3. Concorre a formare il fondo per i dirigenti di prima fascia l'importo
pro-capite corrispondente al valore della parte fissa di retribuzione di
posizione in modo da garantirne il relativo finanziamento.
ART. 45
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI
DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. I fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti
di seconda fascia, costituiti e disciplinati dai previgenti CCNL di categoria
sono integrati come segue:
a) ulteriori risorse derivanti da maggiori entrate od economie di gestione
subordinatamente all'accertamento delle effettive disponibilità;
b) incrementi economici derivanti da disposizioni di legge, da regolamenti
o da atti amministrativi;
c) per gli enti destinatari della legge n. 88/89, le somme derivanti
dall'applicazione dell'art. 18 della stessa legge, ferme restando le specifiche
e distinte utilizzazioni deliberate annualmente dai singoli Enti.
2. Il premio di eccellenza e il premio per la qualità della
prestazione individuale di cui alle specifiche disposizioni dei previgenti
contratti di categoria sono soppressi e le risorse corrispondenti permangono
nella disponibilità dei fondi per il finanziamento della retribuzione
di posizione e di risultato.
ART. 46
RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA INCARICATI DI FUNZIONI
DIRIGENZIALI GENERALI
1. Ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata dell'incarico , la retribuzione stabilita per i dirigenti di prima fascia ai sensi dell'art. 41, fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 29/1993.
ART. 47
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. Al fine di sviluppare, all'interno delle amministrazioni, l'orientamento
ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione
accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato
per tutti i dirigenti di seconda fascia sono destinate parte delle risorse
complessive di cui all'art. 45, comunque in misura non inferiore al 15%
del totale delle disponibilità.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato
devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò
non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento
della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.
3. Le amministrazioni e gli enti definiscono i criteri per la determinazione
e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti
di seconda fascia anche attraverso apposite previsioni nei contratti individuali
di ciascun dirigente. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1,
le amministrazioni e gli enti devono prevedere che la retribuzione di risultato
possa essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione
degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14,
comma 1, del D.Lgs. n.29/93, e della positiva verifica e certificazione
dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo
le risultanze della valutazione dei sistemi di cui all'art.37.
4. L'importo annuo individuale della componente di risultato di cui
al presente articolo non può in nessun caso essere inferiore al
20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita.
ART. 48
PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
1. Trovano applicazione per tutto il personale compreso nell'Area 1 della dirigenza l'art. 18, comma 4 del CCNQ 7.8.1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi, nonché l'art. 39, comma 7 del CCNL 9.1.1997 relativo alla dirigenza dei Ministeri per il quadriennio 1994-97; a detto personale compete anche la retribuzione di risultato nella misura media prevista dalla singola amministrazione.
ART. 49
SEQUENZA CONTRATTUALE
1. In apposita sequenza contrattuale saranno meglio definiti, anche
in relazione alla sottoscrizione in data 23.1.2001 dell'accordo quadro
su arbitrato e conciliazione, gli istituti relativi al recesso dell'amministrazione,
al Collegio di conciliazione ed al Comitato dei Garanti.
2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione posta
a base del recesso o della revoca dell'amministrazione può, comunque,
chiedere il deferimento della controversia ad un arbitro unico in applicazione
del CCNQ in materia di procedura di conciliazione ed arbitrato citato al
comma precedente.
3. In attesa dell'attuazione della sequenza di cui al comma 1 restano
ferme le disposizioni contrattuali in materia.
4. Nella sequenza contrattuale di cui al primo comma, saranno prese
in esame le modalità di applicazione dell'art. 41, comma 5, della
legge 27.12.1997, n. 449, relativamente ai destinatari dirigenti di cui
all'art. 40 della legge n. 395/1990.
5. Nella sequenza contrattuale di cui al presente articolo sarà
oggetto di definizione la disciplina relativa al TFR ed ai fondi pensioni
integrative.
BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001
ART. 1
TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO PER I DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. Lo stipendio tabellare della qualifica di dirigente di seconda fascia, è incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:
dal 1.7.2000 | lire | 114.000 |
dal 1.1.2001 | lire | 180.000 |
ART. 2
EFFETTI DEI NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 hanno
effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità
alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali
e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione
nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e
2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza
dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica
alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel
presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità
sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod.
civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa
e variabile.
ART. 3
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI
DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. Il fondo di cui all'art. 45 del CCNL relativo al primo biennio economico della dirigenza dell'Area I continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è altresì alimentato dalle seguenti ulteriori voci di finanziamento:
ART. 4
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE A DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA PREPOSTI
AD UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI
1. Le Amministrazioni determinano - articolandoli in tre fasce - i valori
economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste
dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione
nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità
gestionali interne ed esterne.
2. In ciascuna Amministrazione l'individuazione e la graduazione delle
retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili
ed all' interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima
attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore
a 3,5;
b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata
in modo proporzionato all' interno delle retribuzioni massima e minima,
di cui alla lettera precedente.
3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione
dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive, entro i seguenti
valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di lire 17.000.000,
che costituisce la parte fissa di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del
presente CCNL, a un massimo di lire 82.000.000.
4. In sede di revisione dei valori economici delle funzioni dirigenziali
per l'utilizzo, in particolare, della nuove risorse acquisite in attuazione
dell'art. 3, le Amministrazioni, entro il periodo di vigenza del presente
CCNL, destinano in via prioritaria le risorse stesse all'adeguamento al
valore minimo di cui al comma 3 degli importi della retribuzione di posizione
eventualmente inferiori.
ART. 5
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI
DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
1. Per le amministrazioni statali il fondo è alimentato dalle
risorse di cui all'art. 50, comma 4, della legge n. 388/2000 (40 miliardi)
nelle misure e con le modalità che saranno stabilite con il decreto
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro
del bilancio e della programmazione economica ai sensi del citato art.
50.
2. Gli enti e le amministrazioni diverse dallo Stato adeguano le risorse
del fondo in modo da garantire una quota di finanziamento della retribuzione
accessoria non inferiore alla quota media pro-capite risultante dalle risorse
di cui al comma 1 per i dirigenti delle amministrazioni statali.
3. In relazione ai tassi di inflazione programmati, ai dirigenti di
prima fascia sono corrisposti sulla retribuzione di posizione in godimento
i seguenti incrementi mensili pro-capite:
dal 1.7.2000 | lire | 166.000 |
dal 1.1.2001 | lire | 280.000 |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti convengono sulla necessità di approfondire la possibilità del riconoscimento della retribuzione di posizione anche ai fini della inclusione della stessa tra le voci da maggiorare del 18% per il calcolo del trattamento di quiescenza.
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