L'anno 2000, il giorno 25 il mese di luglio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
Art.1 - Dimensionamenti tardivi
1. Come previsto nell'art.8 comma 2 del C.C.I.N. del 27/01/2000, i
piani provinciali di dimensionamento delle regioni Campania, Molise, Puglia,
Calabria e Sicilia definiti tardivamente (dopo il 10/02/2000), sono acquisiti
al sistema informativo dopo le operazioni di mobilità di diritto
e quindi producono i conseguenti effetti sulla mobilità dell'organico
di diritto del personale dirigente scolastico per l'anno Scolastico 2001/02.
Tuttavia, al fine di garantire alle scuole delle predette regioni l'autonomia
scolastica si rende necessario regolare, in sede di organico di fatto dell'anno
scolastico 2000/01, le conseguenze dei piani di dimensionamento tardivi,
procedendo alla utilizzazione a domanda e d'ufficio su qualsiasi presidenza
delle istituzioni scolastiche della regione di titolarità.
2. L'individuazione dei dirigenti scolastici coinvolti nelle predette
operazioni di dimensionamento, ai fini della loro utilizzazione, viene
effettuata secondo le disposizioni contenute nell'art. 17 del C.C.I.N.
del 27.01.2000 e nell'art.3 del presente contratto.
Art.2 - Personale dirigente avente titolo alla proroga dei trasferimento
annuale
1. Sono disposte, ai sensi del art.7 del C.C.I.N del 27/01/2000, le
proroghe d'ufficio dei trasferimenti annuali effettuati per l'anno scolastico
1999/00.
2. Il personale che non intende avvalersi della proroga d'ufficio del
trasferimento annuale, deve presentare apposita domanda di rinuncia entro
i termini fissati con apposita comunicazione di cui al comma 5.
3. In caso di concorrenza di più aventi diritto alla proroga
del trasferimento annuale, prevale il personale che ha ottenuto il trasferimento
medesimo da un maggior numero di anni scolastici. A parità di anni
ha diritto a permanere sul posto colui che, a suo tempo, ha ottenuto il
trasferimento annuale con la precedenza e/o il punteggio maggiore. In caso
di ulteriore parità la precedenza è determinata in base alla
maggiore età anagrafica.
4. I beneficiari delle precedenze previste per l'assistenza ai parenti
handicappati che abbiano conseguito il trasferimento annuale, per ottenere
la proroga di detto trasferimento debbono presentare annualmente la documentazione
richiesta dall'art.11 del C.C.I.N. del 27/01/2000, attestante la permanenza
dei requisiti che danno titolo alla relativa precedenza.
5. Al fine di assicurare omogeneità di adempimenti, per quanto
possibile, su tutto il territorio nazionale, con apposita comunicazione
verranno stabiliti i termini entro i quali dovranno essere presentate le
domande di rinuncia alla proroga del trasferimento annuale, di utilizzazione
e di assegnazione provvisoria di cui ai successivi articoli 3 e 4. Nelle
regioni interessate al dimensionamento tardivo (art.1), i termini saranno
eventualmente prorogati non oltre il decimo giorno dall'avvenuto dimensionamento.
Art.3 - Utilizzazioni
1. Nell'attuale fase transitoria in cui non si sono ancora conclusi
i procedimenti per l'inquadramento della dirigenza scolastica del personale
direttivo ai sensi dell'art.21 della legge n. 59/97, il dirigente che nell'anno
scolastico corrente è stato trasferito d'ufficio, o a domanda condizionata,
nell'ambito della provincia di titolarità ovvero in un comune di
una provincia diversa, può essere utilizzato a domanda prima delle
operazioni di assegnazione provvisoria su qualsiasi presidenza disponibile
per l'intero anno scolastico appartenente alla propria fascia di titolarità
della provincia di provenienza o di altra provincia della Regione. Può,
altresì, chiedere l'utilizzazione anche per istituti di fascia diversa
come, i richiamato all'art. 14 del C.C.I.N. del 27.01.2000, purchè
in possesso dei titoli richiesti nell'art. 3 comma 1 dei predetto contratto.
Nelle operazioni di utilizzazione hanno la precedenza i titolari della
provincia.
2. Il Provveditore agli Studi destinatario della domanda di utilizzazione
procede a formulare le relative graduatorie sulla base del punteggio attribuito
all'interessato ai sensi della tabella (allegato A), relativamente ai punteggi
dei trasferimenti d'ufficio, del C.C.I.N. dei 27/01/2000'. A parità
di punteggio, la precedenza è determinata d'alla maggiore età
anagrafica.
3. Il personale perdente posto che nelle operazioni di mobilità
definitiva non ha trovato sistemazione né a domanda né d'ufficio
sarà utilizzato a domanda e d'ufficio su qualsiasi presidenza della
propria regione di titolarità.
4. Ai fini delle utilizzazioni d'ufficio fuori della provincia il Provveditore
agli Studi di ex-titolarità, sentiti quelli della regione di appartenenza,
individuerà la provincia, secondo le tabelle di viciniorità,
ove il perdente posto dovrà essere sistemato e procederà
alle relative comunicazioni.
5. Nell'eventualità che non sia stata possibile per i perdenti
posto, anche per effetto dei dimensionamenti tardivi di cui al precedente
art.1, l'utilizzazione su sedi disponibili nella regione di titolarità
si procederà ad una successiva contrattazione decentrata nazionale
per l'individuazione dei criteri di utilizzazione di tale personale.
Art.4 - Assegnazioni provvisorie
1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola
provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, e per i
seguenti motivi:
• ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità
della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno;
• ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli
minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;
• per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione
sanitaria.
2. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune
di titolarità. Le assegnazioni provvisorie nell'ambito della regione
precedono quelle tra regioni diverse.
3. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere disposte
solo su posti la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico.
4. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per
motivi di lavoro, si prescinde dall'iscrizione anagrafica.
5. Il Provveditore agli Studi destinatario della domanda di assegnazione
provvisoria procede a formulare le relative graduatorie sulla base del
punteggio attribuito all'interessato al sensi della tabella per assegnazioni
provvisorie del personale dirigente scolastico (allegato C) del C.C.N.D.
del 20/01/1999. A parità di punteggio, la precedenza è
determinata dalla maggiore età anagrafica.
6. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati
i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione
per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento
ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo
nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età
è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione
provvisoria). A tal fine, il dirigente scolastico che aspiri all'assegnazione
provvisoria per il ricongiungimento al genitori anziani dovrà indicare
il comune di ricongiungimento nell'apposita casella del modulo domanda.
7. Si applicano, per la documentazione e le certificazioni, le disposizioni
di cui all'art. 11 del C.C.I.N. del 27/01/2000.
8. Il personale dirigente scolastico può chiedere l'assegnazione
provvisoria anche per istituti di fascia diversa come richiamato all'art.
14 del CC.I.N. del 27/01/2000 purchè in possesso dei titoli richiesti
nell'art. 3 comma 1 del predetto contratto.
Art. 5 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
1. Nell'ambito delle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria si applicano ai dirigenti scolastici le precedenze riportate nell'art. 11 dei C.C.D.N. siglato in data 11.7.2000, in sostanziale coerenza con il sistema delle precedenze delineato nell'art. 9 dei C.C.I.N. del 27.01.2000.
Home Page |
---|