CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO.

L'anno 2000, il giorno 25 il mese di luglio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,

TRA
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale
E
i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti dall'allegato al presente contratto
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
il presente contratto concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, si applica al personale dirigente scolastico per l'a.s.2000/2001

Art.1 - Dimensionamenti tardivi
1. Come previsto nell'art.8 comma 2 del C.C.I.N. del 27/01/2000, i piani provinciali di dimensionamento delle regioni Campania, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia definiti tardivamente (dopo il 10/02/2000), sono acquisiti al sistema informativo dopo le operazioni di mobilità di diritto e quindi producono i conseguenti effetti sulla mobilità dell'organico di diritto del personale dirigente scolastico per l'anno Scolastico 2001/02. Tuttavia, al fine di garantire alle scuole delle predette regioni l'autonomia scolastica si rende necessario regolare, in sede di organico di fatto dell'anno scolastico 2000/01, le conseguenze dei piani di dimensionamento tardivi, procedendo alla utilizzazione a domanda e d'ufficio su qualsiasi presidenza delle istituzioni scolastiche della regione di titolarità.
2. L'individuazione dei dirigenti scolastici coinvolti nelle predette operazioni di dimensionamento, ai fini della loro utilizzazione, viene effettuata secondo le disposizioni contenute nell'art. 17 del C.C.I.N. del 27.01.2000 e nell'art.3 del presente contratto.

Art.2 - Personale dirigente avente titolo alla proroga dei trasferimento annuale
1. Sono disposte, ai sensi del art.7 del C.C.I.N del 27/01/2000, le proroghe d'ufficio dei trasferimenti annuali effettuati per l'anno scolastico 1999/00.
2. Il personale che non intende avvalersi della proroga d'ufficio del trasferimento annuale, deve presentare apposita domanda di rinuncia entro i termini fissati con apposita comunicazione di cui al comma 5.
3. In caso di concorrenza di più aventi diritto alla proroga del trasferimento annuale, prevale il personale che ha ottenuto il trasferimento medesimo da un maggior numero di anni scolastici. A parità di anni ha diritto a permanere sul posto colui che, a suo tempo, ha ottenuto il trasferimento annuale con la precedenza e/o il punteggio maggiore. In caso di ulteriore parità la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.
4. I beneficiari delle precedenze previste per l'assistenza ai parenti handicappati che abbiano conseguito il trasferimento annuale, per ottenere la proroga di detto trasferimento debbono presentare annualmente la documentazione richiesta dall'art.11 del C.C.I.N. del 27/01/2000, attestante la permanenza dei requisiti che danno titolo alla relativa precedenza.
5. Al fine di assicurare omogeneità di adempimenti, per quanto possibile, su tutto il territorio nazionale, con apposita comunicazione verranno stabiliti i termini entro i quali dovranno essere presentate le domande di rinuncia alla proroga del trasferimento annuale, di utilizzazione e di assegnazione provvisoria di cui ai successivi articoli 3 e 4. Nelle regioni interessate al dimensionamento tardivo (art.1), i termini saranno eventualmente prorogati non oltre il decimo giorno dall'avvenuto dimensionamento.

Art.3 - Utilizzazioni
1. Nell'attuale fase transitoria in cui non si sono ancora conclusi i procedimenti per l'inquadramento della dirigenza scolastica del personale direttivo ai sensi dell'art.21 della legge n. 59/97, il dirigente che nell'anno scolastico corrente è stato trasferito d'ufficio, o a domanda condizionata, nell'ambito della provincia di titolarità ovvero in un comune di una provincia diversa, può essere utilizzato a domanda prima delle operazioni di assegnazione provvisoria su qualsiasi presidenza disponibile per l'intero anno scolastico appartenente alla propria fascia di titolarità della provincia di provenienza o di altra provincia della Regione. Può, altresì, chiedere l'utilizzazione anche per istituti di fascia diversa come, i richiamato all'art. 14 del C.C.I.N. del 27.01.2000, purchè in possesso dei titoli richiesti nell'art. 3 comma 1 dei predetto contratto. Nelle operazioni di utilizzazione hanno la precedenza i titolari della provincia.
2. Il Provveditore agli Studi destinatario della domanda di utilizzazione procede a formulare le relative graduatorie sulla base del punteggio attribuito all'interessato ai sensi della tabella (allegato A), relativamente ai punteggi dei trasferimenti d'ufficio, del C.C.I.N. dei 27/01/2000'. A parità di punteggio, la precedenza è determinata d'alla maggiore età anagrafica.
3. Il personale perdente posto che nelle operazioni di mobilità definitiva non ha trovato sistemazione né a domanda né d'ufficio sarà utilizzato a domanda e d'ufficio su qualsiasi presidenza della propria regione di titolarità.
4. Ai fini delle utilizzazioni d'ufficio fuori della provincia il Provveditore agli Studi di ex-titolarità, sentiti quelli della regione di appartenenza, individuerà la provincia, secondo le tabelle di viciniorità, ove il perdente posto dovrà essere sistemato e procederà alle relative comunicazioni.
5. Nell'eventualità che non sia stata possibile per i perdenti posto, anche per effetto dei dimensionamenti tardivi di cui al precedente art.1, l'utilizzazione su sedi disponibili nella regione di titolarità si procederà ad una successiva contrattazione decentrata nazionale per l'individuazione dei criteri di utilizzazione di tale personale.

Art.4 - Assegnazioni provvisorie
1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, e per i seguenti motivi:
• ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno;
• ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;
• per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
2. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità. Le assegnazioni provvisorie nell'ambito della regione precedono quelle tra regioni diverse.
3. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere disposte solo su posti la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico.
4. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro, si prescinde dall'iscrizione anagrafica.
5. Il Provveditore agli Studi destinatario della domanda di assegnazione provvisoria procede a formulare le relative graduatorie sulla base del punteggio attribuito all'interessato al sensi della tabella per assegnazioni provvisorie del personale dirigente scolastico (allegato C) del C.C.N.D. del 20/01/1999. A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.
6. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). A tal fine, il dirigente scolastico che aspiri all'assegnazione provvisoria per il ricongiungimento al genitori anziani dovrà indicare il comune di ricongiungimento nell'apposita casella del modulo domanda.
7. Si applicano, per la documentazione e le certificazioni, le disposizioni di cui all'art. 11 del C.C.I.N. del 27/01/2000.
8. Il personale dirigente scolastico può chiedere l'assegnazione provvisoria anche per istituti di fascia diversa come richiamato all'art. 14 del CC.I.N. del 27/01/2000 purchè in possesso dei titoli richiesti nell'art. 3 comma 1 del predetto contratto.

Art. 5 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

1. Nell'ambito delle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria si applicano ai dirigenti scolastici le precedenze riportate nell'art. 11 dei C.C.D.N. siglato in data 11.7.2000, in sostanziale coerenza con il sistema delle precedenze delineato nell'art. 9 dei C.C.I.N. del 27.01.2000.


HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999