L’anno 2002, il giorno 5 del mese di giugno presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito indicato Ministero), in sede di contrattazione integrativa nazionale tra la delegazione di parte pubblica, costituita ai sensi del D.M. 26 novembre 2001 n. 3743, e la delegazione sindacale , composta ai sensi dell’art. 9 del CCNL del 26 maggio 1999.
Premesso che:
Art. 1 - Ambito di intervento
Per l'anno 2002 sono riconosciute come attività di autoaggiornamento, ai fini del rimborso delle spese debitamente documentate, di cui all’articolo 16 della legge 28 dicembre 2001 n.448 (legge finanziaria 2002), quelle volte a sostenere le esigenze di sviluppo professionale dei docenti in relazione alle competenze disciplinari, metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca, nonché tutte quelle funzionali alla piena realizzazione del Piano dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.
Art. 2 - Disponibilità delle risorse
Le risorse complessive disponibili per l’autoaggiornamento del personale docente, secondo quanto previsto dall’articolo 16 della citata legge 28 dicembre 2001 n.448 (legge finanziaria 2002) corrispondono a Euro 35.000.000, allocati nel Cap.1751 del bilancio del Ministero "Fondo per l’integrazione delle spese di formazione e di aggiornamento del personale".
Le risorse, di cui all’art. 1, sono assegnate alle istituzioni scolastiche sulla base del numero dei docenti titolari con contratto a tempo indeterminato e di quelli a contratto a tempo determinato con incarico annuale nell’a.s.2002/2003.
Art. 3 - Tipologie di modalità di autoaggiornamento
Le iniziative rimborsabili per iniziative di autoaggiornamento sono riconducibili, di massima, alle seguenti tipologie :
E’ ammesso solo il rimborso delle spese sostenute nel 2002 debitamente documentate dal docente, a seguito di istanza indirizzata al Dirigente scolastico della sede di servizio entro il 31 dicembre 2002.
Le istituzioni scolastiche provvederanno al rimborso delle spese debitamente documentate entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione.
A tal fine il Dirigente Scolastico provvederà ad informare tutti i docenti e ad attivare le procedure di informazione previste dal contratto nazionale.
E’ garantita a ciascun docente una quota unitaria.
Eventuali quote non assegnate saranno ridistribuite in parti uguali ai docenti che hanno documentato spese eccedenti la quota unitaria.
Art. 5 - Impegno nell’emanazione della Direttiva
Sulla base dei contenuti degli articoli precedenti il Ministero si impegna ad emanare, entro 60 giorni dalla firma della presente contrattazione, la relativa Direttiva.
Le parti firmatarie:
Delegazione di parte pubblica
Delegazione sindacale: CGIL, CISL, UIL, SNALS
NOTA A VERBALELe Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL UIL Scuola e SNALS sottoscrivono l'intesa, condividendone la finalità nel quadro di iniziative volte ad introdurre il riconoscimento della dimensione professionale del docente che si deve poter esplicare anche in momenti formativi autodeterminati.
Valutano inadeguata l'entità dei finanziamenti in rapporto all'obiettivo da perseguire e rivendicano, in tal senso, un impegno per un progressivo incremento delle risorse finanziarie al fine di dare certezza e stabilità a tale beneficio.
Alla vigilia del rinnovo contrattuale 2002-2005, le OO.SS. ritengono fondamentale compiere un passo avanti più deciso in questa direzione, attraverso l'introduzione della defiscalizzazione per un riconoscimento permanente, equo e trasparente delle spese sostenute dal personale della scuola per lo sviluppo professionale.
Delegazione sindacale:
CGIL, CISL, UIL, SNALS
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