Ipotesi di contratto integrativo nazionale
del comparto scuola
concernente
la modifica degli artt. 41 - comma 7 - e 33
- comma 13 - del CCNI del 31 agosto 1999
L'anno 2000, il giorno 4, del mese di aprile, in Roma, presso il Ministero
della Pubblica Istruzione, in sede di contrattazione integrativa nazionale,
tra la delegazione di parte pubblica,
costituita ai sensi del D.M. n 40933/BL del 2 agosto 1999
e quella di parte sindacale, composta ai sensi dell'art. 9 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola del 26 maggio
1999, di cui all’allegato 1 al presente contratto,
PREMESSO E CONSIDERATO CHE
-
la progressiva attuazione dei processi di cambiamento in atto dei sistema
scolastico - autonomia, riforma degli ordinamenti e dell'amministrazione,
attribuzione della dirigenza ai capi di istituto - in una fase di avanzato
svolgimento dell'anno scolastico impegna i capi di istituto in una molteplicità
di attività quali la realizzazione dei processi avviati nella prospettiva
dell'autonomia scolastica, la formazione finalizzata all'attribuzione della
qualifica dirigenziale, gli adempimenti connessi al dimensionamento delle
istituzioni scolastiche, la collaborazione con l'Amministrazione per l'espletamento
delle procedure concorsuali in corso;
-
i nuclei di valutazione dispongono di tempi contenuti per la realizzazione
della procedura, anche con riferimento alle visite da effettuare presso
le istituzioni scolastiche;
-
l'anno in corso, con riferimento alla procedura di valutazione attivata
che è finalizzata a valorizzare l'impegno dei capi di istituto in
processi di cambiamento di carattere strategico, deve considerarsi anno
di transizione;
-
le trattative per il completamento del quadro normativo ed economico della
dirigenza scolastica sono in procinto di essere avviate;
-
rispetto alla previsione del settimo comma dell’art. 41 CCNI, anche per
una più puntuale aderenza alla effettività dell'azione svolta
dai capi di istituto e per l'impegno intenso e diffuso che la descritta
complessità di contesto richiede, sembra più utile considerare
la valutazione quale credito professionale da spendere per quanto riguarda
gli effetti economici con le modalità e le procedure che saranno
individuate dalla prossima sequenza contrattuale nazionale;
le parti convengono che l'esito della valutazione effettuata nel corso
del corrente anno scolastico dia luogo ad un credito professionale i cui
effetti economici saranno definiti nel primo contratto nazionale di lavoro
della categoria e che le risorse quantificate in 15 miliardi destinate
nel CCNI al finanziamento della retribuzione aggiuntiva ai capi d'istituto
siano utilizzate contestualmente alle eventuali ulteriori risorse che saranno
destinate alla retribuzione accessoria dei dirigenti della scuola.
LE PARTI CONCORDANO
1. Di sostituire l'art. 41 comma 7 del vigente CCNI , con la seguente
formulazione:
"Gli esiti della valutazione riferita all'anno scolastico 1999-2000
daranno luogo a crediti professionali da far valere, anche per gli effetti
economici, nell'ambito del contratto che disciplinerà la dirigenza
scolastica".
2. E' consequenzialmente sostituito come segue anche l'art. 33, comma 13,
CCNI:
"Nell'ambito dello stanziamento - previsto dall'art. 42, comma
4, secondo alinea, del vigente CCNL - destinato alla copertura degli oneri
derivanti dalla modifica degli istituti contrattuali preesistenti al CCNL,
lire 15 miliardi saranno utilizzati per incrementare le risorse per il
finanziamento della retribuzione accessoria dei dirigenti della scuola
così come sarà definito nel primo contratto nazionale di
lavoro della categoria".
3. Nella sequenza contrattuale di cui all'art. 19 del vigente CCNL sarà
esaminata la problematica relativa alle modalità di acquisizione
di crediti professionali da parte dei dirigenti scolastici utilizzati presso
altre Amministrazioni.
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