Art. 1 - Campo di applicazione e funzione
dei dirigenti scolastici
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale si
applica a tutto il personale dirigente dell'area V, ivi compresi i direttori
dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti
superiori per le Industrie Artistiche e delle Accademie Nazionali di Arte
Drammatica e di Danza di cui al comma 9 dell'art. 25 del D.L.vo
30 marzo 2001, n. 165, che nel presente contratto viene indicato
come dirigente scolastico.
2. Il dirigente scolastico, in coerenza con il profilo
delineato nell'art. 25 del D.L.vo 165/2001 e nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali, assicura il funzionamento generale dell'unità
scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di istruzione
e formazione, promuove e sviluppa l'autonomia sul piano gestionale e didattico,
promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il
diritto all'apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento
dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.
3. Il dirigente scolastico esercita le funzioni
per le finalità istituzionali e con l'autonomia, le competenze e
la responsabilità definite dal D.L.vo. 30 marzo 2001, n. 165, dal
D.L.vo n. 59/1998, che ha integrato il D.L.vo
n. 29/1993 e dalle altre norme di legge, regolamentari e contrattuali
in materia.
4. Il riferimento al D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165
è riportato nel testo del presente contratto come D.L.vo n.165/2001.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1/9/2000
– 31/12/2001, sia per la parte normativa che per la parte economica.
2. In considerazione dei tempi di sottoscrizione
del presente C.C.N.L. la disdetta può essere data da una delle parti,
con lettera raccomandata, un mese prima di ogni singola scadenza. In caso
contrario il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente
di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
3. Le piattaforme sono presentate con anticipo di
30 giorni rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo
e per il mese successivo, le parti non assumono iniziative unilaterali
né danno luogo ad azioni conflittuali.
4. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari
a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto,
ai dirigenti di cui al presente contratto sarà corrisposta la relativa
indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si
applica la procedura dell'art. 48, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 165/2001.
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto
dei distinti ruoli e responsabilità dell'Amministrazione e delle
organizzazioni sindacali, è definito in modo coerente con l'obiettivo
di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza e l'efficacia del
sistema scolastico con quella di valorizzare la funzione del dirigente
scolastico nei processi di innovazione in atto nella scuola dell'autonomia,
assecondando l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed
alla crescita professionale dei dirigenti stessi.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta
la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga
conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai
contratti collettivi e individuali, nonché della peculiarità
delle funzioni dirigenziali, improntato alla correttezza dei comportamenti
delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado
di favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle
finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai
protocolli tra Governo e parti sociali. Di conseguenza le relazioni sindacali
della dirigenza scolastica si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva, che si svolge a livello
nazionale tra Aran e OO.SS. rappresentative, secondo quanto previsto dagli
artt. 46 e 47 del D.L.vo n. 165/2001;
b) contrattazione integrativa, che si svolge:
– a livello nazionale in sede di MPI
– a livello periferico, in sede di Ufficio Scolastico
Regionale;
c) Istituti di partecipazione sindacale:
– informazione preventiva e successiva, finalizzata alla trasparenza del confronto a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali.
Le informazioni sono fornite in tempo utile e in forma scritta. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse:
– concertazione, che si svolge sulle materie oggetto
di informazione preventiva di cui all'art. 5;
– interpretazione autentica dei contratti, finalizzata
al raffreddamento dei conflitti;
– consultazione di cui all'art. 8;
– costituzione di commissioni bilaterali, di cui
all'art. 10.
Art. 4 - Informazione preventiva
1. L'Amministrazione informa in via preventiva,
ai diversi livelli contrattuali e secondo le diverse competenze, con documentazione
cartacea e/o informatica da fornire in tempo utile, le rappresentanze sindacali
di cui all'art. 9 sui criteri generali e le modalità che l'Amministrazione
medesima intende seguire nelle seguenti materie:
a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi
dirigenziali;
b) articolazione posizioni dirigenziali;
c) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso
alla risoluzione consensuale;
d) valutazione dell'attività dei dirigenti;
e) modalità di attribuzione della retribuzione
di risultato;
f) programmi di formazione e di aggiornamento dei
dirigenti;
g) misure di pari opportunità;
h) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza
e prevenzione nei luoghi di lavoro e applicazione del D.L.vo
19/9/1994, n. 626;
i) incarichi aggiuntivi;
j) gestione delle iniziative socio-assistenziali
in favore dei dirigenti;
k) consistenza e variazione delle dotazioni organiche;
l) criteri e modalità di conferimento delle
reggenze.
Art. 5 - Concertazione a seguito di informazione
preventiva
1. Nelle materie previste dalle lettere b), c),
d), e), f), g), i) e j) dall'art.4, ciascuna delle rappresentanze sindacali
di cui all'art. 9 può attivare, mediante richiesta scritta, la procedura
di concertazione per l'esame delle materie medesime.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri
che iniziano entro il decimo giorno dalla data di ricezione della richiesta;
durante la concertazione l'Amministrazione non assume iniziative unilaterali
e le OO.SS. non assumono iniziative conflittuali.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo
di 15 giorni; dell'esito della stessa è redatto specifico verbale
dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della
stessa; al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
Art. 6 - Informazione successiva
1. Su richiesta di una o più rappresentanze
sindacali di cui all'art. 9, l'Amministrazione fornisce adeguate informazioni
sui provvedimenti amministrativi e gli altri atti di gestione attinenti
le materie oggetto del presente contratto o comunque rilevanti ai fini
della prestazione di lavoro dei dirigenti scolastici.
2. Le informazioni vanno fornite in tempi congrui
e nelle forme opportune, tenendo conto in via prioritaria dell'esigenza
di continuità dell'azione amministrativa.
Art. 7 - Tempi, procedure, materie e livelli di
contrattazione integrativa
1. La contrattazione integrativa deve riferirsi
agli istituti contrattuali rimessi a tale livello dal presente Contratto
e si svolge con le procedure previste dall'art. 40, comma 4, del D.L.vo
n.165/2001
2. La contrattazione integrativa si svolge, a livello
nazionale e regionale, sui criteri generali relativi a:
LIVELLO NAZIONALE
a) criteri generali per l'assegnazione della retribuzione
di posizione e di risultato;
b) determinazione dei compensi per gli incarichi
di cui all'art. 26, comma 1 (incarichi aggiuntivi)
c) implicazioni delle innovazioni organizzative
e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità
dei dirigenti;
d) linee generali per la realizzazione di programmi
di formazione e aggiornamento.
LIVELLO REGIONALE
a) determinazione della retribuzione di posizione;
b) determinazione dei compensi per la retribuzione
di risultato;
c) iniziative in materia di pari opportunità;
d) applicazione del D.L.vo
n. 626/1994 e del D.L.vo n. 242/1996;
e) linee generali per la realizzazione di programmi
di formazione e aggiornamento.
Art. 8 – Consultazione
1. La consultazione dei soggetti sindacali di cui
all'art. 9, prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione con
particolari riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa
si svolge, obbligatoriamente, sulle materie di cui alle lettere h) e k)
dell'art. 4.
Art. 9 - Composizione delle delegazioni in sede
di contrattazione integrativa
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in
sede di contrattazione integrativa, è costituita come segue:
– dal titolare del potere di rappresentanza dell'Amministrazione
o da un suo delegato;
– dai dirigenti degli Uffici interessati, appositamente
individuati dall'Amministrazione.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta da rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali di area firmatarie del presente contratto.
Art. 10 - Altre forme di partecipazione
1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione
del dirigente alle attività dell'Amministrazione scolastica, è
prevista la possibilità di costituire a richiesta, senza oneri aggiuntivi,
Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in
relazione ai processi di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche,
osservazione sull'andamento dei processi di valutazione nonché l'ambiente,
l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali
organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità per
quanto di sua competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi
alle predette materie e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali,
è di norma paritetica e deve comprendere un'adeguata rappresentanza
femminile.
Art. 11 - Interpretazione autentica dei contratti
1. In attuazione dell'art. 49 del D.L.vo n. 165/2001,
qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente Contratto
Collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30
giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente
il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata
invia all'altra richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi
interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure
di cui all'art. 47 del D.L.vo n.165/2001, sostituisce la clausola controversa
sin dall'inizio della vigenza del Contratto Collettivo Nazionale.
4. Con modalità analoghe a quelle indicate
ai commi che precedono e con gli stessi effetti ivi previsti, qualora insorgano
controversie sulla interpretazione dei contratti integrativi, le parti
che li hanno sottoscritti procedono all'interpretazione autentica delle
clausole oggetto di disaccordo.
Art. 12 - Contributi sindacali
1. I dirigenti dell'area V hanno facoltà
di rilasciare delega a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta,
per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento
dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega è rilasciata per scritto ed è trasmessa all'Amministrazione
a cura del dirigente o dell'organizzazione sindacale.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente scolastico può revocare in
qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando
la relativa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza e all'organizzazione
sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno
del mese successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole
Amministrazioni sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute
e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo
modalità concordate con le Amministrazioni medesime.
5. Le Amministrazioni sono tenute, nei confronti
dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui
versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
Art. 13 - Il contratto individuale di lavoro
1. Il dirigente scolastico, per lo svolgimento delle
funzioni previste dal comma 2 dell'art. 1, è assunto dall'Amministrazione
a tempo indeterminato mediante la stipula, secondo quanto precisato al
successivo comma 4, di un contratto individuale, a seguito dell'espletamento
delle procedure di reclutamento previste dalle norme legislative vigenti.
2. Il contratto individuale in questione è
redatto in conformità alle disposizioni di legge e alle disposizioni
contenute nel presente Contratto.
3. Il contratto di lavoro individuale è stipulato
in forma scritta; in esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano
il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) la qualifica e il trattamento economico fondamentale,
di posizione e di risultato;
c) la durata del periodo di prova;
d) la sede di prima destinazione;
e) le possibili cause di risoluzione del rapporto
di lavoro.
4. Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti
collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione
del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso; costituisce
in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso,
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, l'articolazione
delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità ai fini
della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici
è effettuata dagli Uffici scolastici regionali in base ai seguenti
criteri generali:
a) dimensioni, complessità gestionale e articolazione
strutturale e funzionale dell'istituzione scolastica;
b) responsabilità implicate dall'incarico;
c) eventuali specifici requisiti richiesti per lo
svolgimento dell'attività di competenza;
d) contesto socio-economico e territoriale nel quale
si colloca l'istituzione scolastica.
Art. 14 - La formazione dei dirigenti scolastici
1. Nell'ambito dei processi di riforma della Pubblica
Amministrazione verso obiettivi di modernizzazione e di efficienza/efficacia
al servizio dei cittadini, la formazione costituisce un fattore decisivo
di successo e una leva strategica fondamentale per gli apparati pubblici.
2. In relazione alle premesse enunciate al comma
1, la formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente scolastico
sono assunti dall'Amministrazione come processo permanente teso ad assicurare
il costante adeguamento delle competenze dirigenziali allo sviluppo del
contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire
il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione.
3. Gli interventi formativi, secondo le singole
finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, per sostenere
processi di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di
formazione allo sviluppo, per sostenere processi di inserimento in funzioni
di maggiore criticità ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi
di trasformazione.
4. L'aggiornamento e la formazione continua costituiscono
elemento caratterizzante dell'identità professionale del dirigente,
da consolidare in una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle
esperienze europee ed internazionali. Entro tale quadro di riferimento
culturale e professionale, gli interventi formativi hanno, in particolare,
l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio di competenze necessario
a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità attribuitegli,
per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse umane, finanziarie,
tecniche e di controllo, finalizzato all'accrescimento dell'efficienza/efficacia
della struttura e del miglioramento della qualità dei servizi resi.
5. Il Ministero definisce annualmente la quota delle
risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei
dirigenti tenendo conto delle direttive governative in materia di formazione
e delle finalità e delle politiche che le sottendono, nonché
delle eventuali risorse aggiuntive dedicate alla formazione stessa in attuazione
del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22/12/1998.
6. Le politiche formative della dirigenza sono definite
dall'Amministrazione scolastica in conformità alle proprie linee
strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate dalla
stessa Amministrazione, da altri enti, dall'Università, da soggetti
pubblici (quali la scuola superiore della Pubblica Amministrazione, la
scuola centrale tributaria, ecc.) o da agenzie private specializzate nel
settore ed associazioni professionali, anche d'intesa tra loro. Le attività
formative devono tendere, in particolare, a rafforzare comportamenti innovativi
dei dirigenti scolastici e la loro attitudine a promuovere e sostenere
iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche
in termini di dinamismo e competitività.
7. La partecipazione alle iniziative di formazione,
inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata
dall'Amministrazione con i dirigenti interessati ed è considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
8. Il dirigente scolastico può, inoltre,
partecipare, senza oneri per l'Amministrazione, a corsi di formazione ed
aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità
indicate nei commi che precedono. A tal fine al dirigente scolastico può
essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di
studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
9. Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva
connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente
scolastico ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico
affidatogli, può concorrere con un proprio contributo alla spesa
sostenuta e debitamente documentata.
Art. 15 - Periodo di prova
1. Il dirigente scolastico, all'atto della costituzione
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è soggetto a un periodo
di prova della durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale deve
prestare effettivo servizio per almeno sei mesi; ai fini del computo della
durata si tiene conto dei soli periodi di effettivo servizio.
2. Il periodo di prova è sospeso in caso
di malattia e negli altri casi espressamente previsti dal T.U.
16/4/1994, n. 297 e dalle leggi o dai regolamenti applicabili per
effetto dell'art. 72 del D.L.vo n. 165/2001
(quali mandati parlamentare o amministrativo, esoneri sindacali, ecc.)
o dagli Accordi collettivi. Nell'ipotesi di malattia il dirigente scolastico
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 18 mesi,
decorso il quale il rapporto può essere risolto. Nell'ipotesi di
infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione
l'art. 22.
Art. 16 - Impegno di lavoro
1. In relazione alla complessiva responsabilità
per i risultati, il dirigente scolastico organizza autonomamente i tempi
ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile
alle esigenze della istituzione cui è preposto e all'espletamento
dell'incarico affidatogli.
2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali,
si determini un'interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero
o settimanale o, comunque, derivante da giorni di festività, al
dirigente scolastico deve essere in ogni caso garantito, una volta cessate
tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo sacrificato
alle necessità del servizio.
Art. 17 - Ferie e festività
1. Il dirigente scolastico ha diritto, in ogni anno
di lavoro, ad un periodo di ferie pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi
delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della
legge 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente scolastico
spetta anche la retribuzione di posizione.
2. I dirigenti scolastici assunti al primo impiego
nella Pubblica Amministrazione, dopo la stipulazione del presente C.C.N.L.,
hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate
previste dal comma I. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano
i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso
la struttura cui il dirigente scolastico è preposto l'orario settimanale
di servizio si articoli su cinque giorni per settimana, le ferie spettanti
sono pari a 28 giornate lavorative, ridotte a 26 per i dirigenti assunti
al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive
delle due giornate di cui al comma 1.
4. Al dirigente scolastico sono altresì attribuite
4 giornate di riposo da fruire nell'anno scolastico ai sensi della legge
n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. La ricorrenza del Santo Patrono della località
in cui il dirigente scolastico presta servizio è considerata giorno
festivo se ricadente in giorno ordinariamente lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione
dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente
al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione
di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti
come mese intero.
7. Il dirigente scolastico che abbia fruito di assenze
retribuite ai sensi del successivo art. 18 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile
e, salvo quanto previsto al comma 13), non sono monetizzabili. Costituisce
specifica responsabilità del dirigente scolastico programmare e
organizzare le proprie ferie in accordo con il dirigente dell'Ufficio scolastico
regionale in modo da garantire la continuità del servizio.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per
impreviste necessità di servizio, il dirigente scolastico ha diritto
al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e
per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché
all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il
dirigente scolastico ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute
per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano
per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura
del dirigente scolastico informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo
la relativa documentazione sanitaria.
11. In presenza di motivate, gravi esigenze personali
o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel
corso dell'anno scolastico, le ferie dovranno essere fruite entro il primo
semestre dell'anno scolastico successivo. In caso di esigenze di servizio
assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino
alla fine dell'anno scolastico successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile
per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte
per l'intero anno scolastico. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà
anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 6, le ferie
disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi
causa e non fruite dal dirigente scolastico per esigenze di servizio, danno
titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
Art. 18 - Assenze retribuite
1. Il dirigente scolastico ha diritto di assentarsi
nei seguenti casi:
– partecipazione a concorsi od esami, limitatamente
ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari
e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo
di giorni otto per ciascun anno scolastico;
– lutti per perdita del coniuge, di parenti entro
il secondo grado o di affini di primo grado, o del convivente purché
la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione
anagrafica, in ragione di giorni tre anche non consecutivi per evento;
– particolari motivi personali o familiari, entro
il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno scolastico.
2. Il dirigente scolastico ha altresì diritto
ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi
nell'anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti
dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente
scolastico spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione.
5. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della
legge n. 104 del 1992, non sono computate ai fini del raggiungimento
del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi
per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge
o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi
o congedi comunque denominati.
Art. 19 – Norme sulla tutela e sostegno della
maternità e della paternità
1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili,
le disposizioni contenute nel D.L.vo 26/3/2001, n.
151, che disciplina in un testo unico i congedi, i riposi, i permessi
e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità
e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché
il sostegno economico alla maternità e alla paternità. Entro
un anno dalla sottoscrizione del presente C.C.N.L., le parti firmatarie
procederanno alla verifica ed approfondimento della materia, ai fini di
eventuali modifiche e/o integrazioni, fermo restando il disposto dell'art.
1, comma 2, del citato D.L.vo n. 151/2001.
Art. 20 - Congedi per motivi di famiglia e studio
1. Il dirigente scolastico può chiedere,
per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo continuativo
o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto
dall'articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si
cumulano con le assenze per malattia previste dall'art. 21.
3. Trovano applicazione l'articolo 4, comma 3, nonché
gli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000. In apposita sequenza contrattuale,
da attivare con i soggetti sindacali firmatari entro sei mesi dalla sottoscrizione
del presente C.C.N.L. saranno definite le modalità applicative,
anche per quanto concerne le percentuali massime dei lavoratori che possono
avvalersi di tali congedi.
4. Per favorire la circolazione di esperienze tra
studi accademici ed esperienze lavorative avanzate, nell'ambito di specifici
corsi di Università ed Istituti di alta formazione mirati all'insegnamento
di materie connesse con le problematiche dell'Amministrazione e della contrattazione,
i dirigenti dell'area V possono sottoscrivere contratti di didattica integrativa
o di insegnamento.
Nelle ipotesi del presente articolo i dirigenti
interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o svolgere queste
attività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa
autorizzazione del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.
5. Il dirigente ammesso ai corsi di dottorato di
ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n.
476 oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge
30 novembre 1989, n. 398 è collocato, a domanda, in aspettativa
per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso
o della borsa. Il periodo è considerato utile ad ogni altro effetto.
Art. 21 - Assenze per malattia
1. In caso di assenza per malattia o per infortunio
non dipendente da causa di servizio, il dirigente scolastico che abbia
superato il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta
la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo
di diciotto mesi, si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi
negli ultimi tre anni.
2. Superato il periodo di diciotto mesi cui al comma
1, al dirigente scolastico che ne abbia fatto richiesta prima dello scadere
del periodo stesso può essere concesso, in casi particolarmente
gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi, durante
il quale non sarà dovuta retribuzione ma decorrerà l'anzianità
agli effetti del preavviso. In tale ipotesi, qualora il dirigente scolastico
lo abbia richiesto, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, con
le modalità previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento
delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali
cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro.
3. Alla scadenza dei periodi di conservazione del
posto di cui ai commi 1 e 2, e nel caso in cui il dirigente scolastico,
a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può
procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente stesso
l'indennità sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli
previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti norme di legge poste
a tutela dei malati di TBC.
6. Il trattamento economico spettante al dirigente
scolastico nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è
il seguente:
a) retribuzione intera, compresa la retribuzione
di posizione, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a)
per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a)
per gli ulteriori 6 mesi.
7. Il dirigente scolastico si attiene, in occasione
delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano
la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione alla
struttura di riferimento dello stato di infermità e del luogo di
dimora e alla produzione della certificazione eventualmente necessaria.
8. Nel caso in cui l'infermità derivante
da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di
terzi, il dirigente scolastico è tenuto a dare comunicazione di
tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di
quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle
retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6
e agli oneri riflessi relativi.
9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei
giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,
oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli
di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto,
per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
10. Le disposizioni contenute nel presente articolo
si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data
di entrata in vigore del presente contratto, a far tempo dalla quale si
computa in ogni caso il triennio di riferimento di cui al comma 1.
11. Il dirigente scolastico dichiarato inidoneo
alla sua funzione per motivi di salute, può, a domanda, essere collocato
fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione
culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dall'Ufficio
scolastico regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione
decentrata regionale.
Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
può disporre l'utilizzazione, qualora ne sussistano i presupposti,
in altri compiti in relazione a reali e specifiche esigenze di servizio.
Art. 22 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute
a causa di servizio
1. In caso di assenza per invalidità temporanea
dovuta ad infortunio sul lavoro il dirigente scolastico ha diritto alla
conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo
al dirigente scolastico spetta l'intera retribuzione comprensiva della
retribuzione di posizione.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza
è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio,
al dirigente scolastico spetta l'intera retribuzione comprensiva della
retribuzione di posizione, fino alla guarigione clinica.
3. Decorso il periodo massimo di conservazione del
posto, trova applicazione quanto previsto dall'art. 21 sulla malattia.
Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non procedere alla risoluzione
del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo
di assenza al dirigente scolastico non spetta alcuna retribuzione.
4. Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo
indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità
permanente è regolato dalle disposizioni vigenti in materia nei
singoli ordinamenti.
Art. 23 - Affidamento dell'incarico dirigenziale
1. Tutti i dirigenti scolastici hanno diritto ad
un incarico.
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo
determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie
previste dalle norme vigenti, avvengono, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 19, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001, in base ai seguenti criteri
generali:
– caratteristiche e complessità delle istituzioni
scolastiche da affidare ovvero, per i dirigenti scolastici utilizzati presso
Uffici dell'Amministrazione centrale o regionale, dei programmi e degli
obiettivi da realizzare;
– attitudini, capacità ed esperienza professionale
del singolo dirigente;
– risultati conseguiti anche rispetto ai programmi
e agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative
precedentemente ricoperte;
– rotazione degli incarichi, la cui applicazione
è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione
delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi
e ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo
della professionalità dei dirigenti.
2. L'atto bilaterale di natura privatistica di definizione
dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo
delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i
programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, i tempi di loro
attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione,
la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo.
3. La durata dell'incarico non può essere
inferiore a due anni né superiore a sette anni e può essere
rinnovato, anche per esigenze di natura scolastica; l'incarico o il rinnovo,
in via eccezionale, può essere di durata inferiore a due anni nel
caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti
due anni; nei casi previsti dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 150/1999
(incarichi di studio, ricerca, ispettivi, ecc.) la durata è correlata
al programma di lavoro ed all'obiettivo assegnato.
E' fatta salva la possibilità di revoca anticipata
rispetto alla scadenza dell'incarico nei casi previsti dal successivo art.
25.
L'incarico è rinnovato nel caso di cessazione
dal servizio del dirigente scolastico prevista entro i successivi due anni
dal termine dell'incarico precedente.
4. I responsabili dei singoli Uffici scolastici
regionali effettueranno, con le procedure di cui all'art. 27, entro tre
mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione
complessiva dell'incarico svolto; qualora, nell'ambito dei criteri generali
di cui al comma 2, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente
ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato
art. 27, sono tenuti ad assicurare al dirigente scolastico un incarico
di norma equivalente.
5. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione
che comportino la modifica o la soppressione dell'Ufficio dirigenziale
ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico,
tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente scolastico
interessato.
6. Tenuto conto della facoltà dell'Ufficio
scolastico regionale di rivedere periodicamente le posizioni delle funzioni
dirigenziali e dei correlati incarichi, in relazione ai processi di riorganizzazione
strutturale e dai programmi di miglioramento dell'efficienza ed efficacia
dei servizi, trova applicazione a tutti i tipi di incarichi dei dirigenti
scolastici l'art. 19, comma 1, secondo periodo del D.L.vo n. 165/2001.
7. Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.L.vo n.
165/2001, l'incarico di direzione di uffici dirigenziali è conferito
dal dirigente regionale a dirigenti dell'area V nell'ambito della dotazione
dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza scolastica. Ai dirigenti
scolastici utilizzati presso l'Amministrazione centrale e regionale gli
incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi Uffici.
8. I criteri generali per l'affidamento, il mutamento
e la revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto
dell'informazione preventiva di cui al precedente art. 4; deve essere,
altresì, assicurata, da ciascun Ufficio rcolastico regionale, la
pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti
e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire
agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per
l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti.
Art. 24 - Mutamento di incarichi e mobilità
professionale
1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti scolastici
ha effetto dal 1° settembre di ogni anno scolastico.
2. Dall'anno scolastico successivo, a richiesta
del dirigente scolastico che abbia superato il periodo di prova può
essere disposto il mutamento dell'incarico anche in pendenza di contratto
individuale per sede e/o istituzione scolastica diverse da quella di servizio.
Il mutamento di incarico può avvenire, comunque ed esclusivamente,
sulla base di criteri coerenti con quanto previsto dall'art. 19 del D.L.vo
n. 165/2001 e dall'art. 23, comma 1, del presente Contratto.
3. La contrattazione integrativa nazionale determinerà
l'ordine ed i tempi delle operazioni per l'assegnazione degli incarichi;
a tale riguardo possono essere adottati criteri di priorità in ambito
prima provinciale e poi regionale. L'aliquota di posti destinata alla mobilità
professionale è fissata nella misura del 15% sulla disponibilità
totale; tale percentuale può essere modificata in sede di contrattazione
integrativa nazionale ove sottoscritta entro 30 giorni dalla sottoscrizione
del presente C.C.N.L.; decorso inutilmente il predetto termine perentorio
si applica l'indicata percentuale del 15%.
4. Il dirigente scolastico che ha ottenuto il mutamento
dell'incarico ai sensi del comma 3 per una delle sedi o delle istituzioni
scolastiche richieste non ha titolo a formulare ulteriori richieste analoghe
per i successivi tre anni scolastici.
5. In casi di particolare urgenza e di esigenze
familiari, da definirsi a livello di contrattazione integrativa nazionale,
è ammessa eccezionalmente la mobilità su posti liberi, che,
ove concessa, non è reiterabile nell'arco di un quinquennio.
6. I dirigenti destinatari del presente contratto
possono ottenere incarichi presso Amministrazioni ed enti pubblici diversi,
anche per consentire l'acquisizione e lo sviluppo di esperienze professionali.
Art. 25 - Revoca dell'incarico dirigenziale
1. L'Amministrazione a seguito della soppressione
del posto dirigenziale, può revocare, con le modalità previste
dall'art. 23, al dirigente scolastico l'incarico prima della scadenza ed
affidarne un altro.
2. L'Amministrazione può revocare al dirigente
scolastico l'incarico prima della scadenza a seguito di valutazione negativa,
secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.L.vo n. 165/2001 in merito alla
responsabilità dirigenziale.
3. Nell'ipotesi di revoca dell'incarico a seguito
di valutazione negativa si applica il comma 9 del successivo articolo 27.
Art. 26 - Incarichi aggiuntivi
1. L'Amministrazione scolastica, sulla base delle
norme vigenti, può conferire i seguenti incarichi, che il dirigente
scolastico è tenuto ad accettare:
a) presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
b) presidenza di commissione di esame di licenza
media;
c) reggenza di altra istituzione scolastica, oltre
quella affidata con incarico dirigenziale;
d) presidenza di commissioni o sottocommissioni
di concorso a cattedre;
e) direzione e/o docenza in corsi di formazione
aggiornamento per il personale della scuola;
f) funzione di commissario governativo.
2. Sugli altri incarichi trova applicazione l'art.
24, comma 3, del D.L.vo n. 165/2001. I compensi previsti per incarichi
aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque
conferiti dall'Amministrazione afferiscono ai fondi regionali di cui all'art.
42 per essere destinati alla retribuzione di posizione e di risultato.
Se i compensi sono corrisposti dai terzi, anche tali compensi affluiscono
al predetto fondo per il trattamento accessorio.
3. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno
e responsabilità dei dirigenti scolastici che svolgono detti incarichi
aggiuntivi, viene loro corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto,
fino al 30% della somma che confluisce ai fondi regionali in attuazione
del principio di onnicomprensività; tale quota viene attribuita
ai dirigenti in aggiunta alla retribuzione di risultato eventualmente spettante.
Qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla
base di deliberazioni degli organi scolastici competenti, per l'attuazione
di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti
esterni, il compenso è determinato in una quota fino all'80%.
4. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi
di cui al comma 2, gli Uffici scolastici regionali seguono criteri che
tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al
dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità
professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della
rotazione.
Art. 27 - Verifica dei risultati e valutazione
dei dirigenti
1. I dirigenti scolastici rispondono in ordine ai
risultati, tenendo conto delle competenze spettanti nell'assetto funzionale
proprio delle istituzioni scolastiche.
2. L'Amministrazione, in base ai propri ordinamenti,
con gli atti da questi previsti, autonomamente assunti in relazione anche
a quanto previsto dall'art. 1 del D.L.vo n. 286/1999, definisce - privilegiando,
nella misura massima possibile l'utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi
e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi
e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali
effettivamente rese disponibili.
3. Le prestazioni, le competenze organizzative dei
dirigenti scolastici e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati
sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in
attuazione del comma 2 sulla base anche dei risultati del controllo di
gestione.
4. L'Amministrazione adotta preventivamente i criteri
generali che informano i sistemi di valutazione, anche in situazione, della
prestazione e delle competenze organizzative dei dirigenti scolastici nonché
dei relativi risultati di gestione. Tali criteri, che dovranno tener conto
in modo esplicito della correlazione delle direttive impartite, degli obiettivi
da perseguire e delle risorse umane, finanziarie, e strumentali effettivamente
poste a disposizione degli stessi dirigenti, sono oggetto di informazione
preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione. I criteri di valutazione
dovranno, comunque, avere riguardo alla specificità sia dell'istituzione
scolastica considerata nel suo contesto territoriale e sociale, nelle sue
finalità e negli obiettivi del Pof, sia della funzione del dirigente
scolastico volta ad assicurare le condizioni per il pieno esercizio delle
libertà di insegnamento e per la concreta realizzazione del diritto
di apprendimento.
5. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti
scolastici prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento, allo
scopo di valorizzare anche gli aspetti dell'autovalutazione continua.
6. In sede di definizione dei predetti criteri,
debbono essere indicati gli elementi e l'insieme dei parametri sui quali
si fonderà in particolare la valutazione, in modo da privilegiare
i contenuti concreti della complessa funzione dirigenziale rispetto a procedure
meramente burocratiche e cartacee.
7. Le procedure ed i princìpi sulla valutazione
della dirigenza, dettati dal D.L.vo n. 286/1999, e in particolare il disposto
dell'art. 1, comma 2, lettera e), si applicano a tutti i tipi di responsabilità
dirigenziale previsti dal D.L.vo n. 165/2001.
8. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può
avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure
in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o dell'inosservanza
delle direttive impartite ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo n. 165/2001.
9. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione
di una valutazione non positiva, l'Ufficio centrale o regionale acquisisce
in contraddittorio le deduzioni del dirigente interessato. Entro i successivi
15 giorni l'Amministrazione assume le determinazioni di competenza. La
revoca dell'incarico comporta che per i primi sei mesi successivi alla
revoca la retribuzione di posizione rimane nei valori fissi previsti dal
contratto in relazione alla fascia di appartenenza, per il semestre successivo
l'importo della retribuzione di posizione è decurtato del 50%. Dopo
il secondo semestre e in presenza di almeno due rifiuti a ricoprire gli
incarichi proposti, non è dovuta alcuna retribuzione di posizione.
10. La valutazione può essere anticipata,
nel caso di rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi
prima della scadenza annuale.
11. L'esito della valutazione periodica, che ha
come arco temporale di riferimento l'anno scolastico, è riportato
nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Di detto esito si tiene
conto ai fini delle decisioni di affidamento degli ulteriori incarichi.
12. La valutazione è effettuata, in prima
istanza, da un dirigente dell'Amministrazione scolastica designato dal
dirigente generale regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
1, comma 2 del D.L.vo n. 286/1999. La valutazione della dirigenza deve
essere improntata ai princìpi di trasparenza e pubblicità
dei criteri e deve, altresì, essere osservato il principio della
partecipazione al procedimento del valutato, attraverso diretta interlocuzione
da realizzare in tempi certi e congrui.
Qualora tale dirigente accerti, in relazione ai
criteri generali sopra indicati, elementi che possano comportare una valutazione
complessiva non positiva, procederà, insieme con due esperti, designati
dal dirigente generale regionale e di cui 1 almeno proveniente dal settore
pubblico, ai necessari ulteriori accertamenti ed approfondimenti delle
verifiche già effettuate, rispettivamente, di problematiche organizzativo-relazionali
delle Pubbliche Amministrazioni e di problematiche formative.
Il valutatore di prima istanza insieme con i due
esperti, ove coinvolti, è tenuto a prendere contatto con l'istituzione
scolastica almeno una volta, per acquisire più utile, diretta informazione
e conoscenza del valutando e del contesto di riferimento.
La valutazione finale è formulata dal dirigente
regionale, tenuto conto di quanto contenuto nella valutazione di prima
istanza; la valutazione finale difforme da quella di prima istanza deve
essere congruamente e chiaramente motivata.
13. I dirigenti che si trovano in posizione di comando
o posizioni di stato assimilabili, vengono valutati sulla base dei sistemi
di valutazione adottati dagli enti o Amministrazioni dove prestano servizio.
14. Avverso gli esiti della valutazione finale è
ammesso il ricorso alle procedure di conciliazione ed arbitrato richiamate
dall'art. 34 del presente C.C.N.L..
15. Le risorse della valutazione dell'anno 1999/2000
e 2000/2001 verranno assegnate forfetariamente ai dirigenti scolastici.
La valutazione di cui al presente articolo ha inizio
dall'anno scolastico 2001/2002.
16. Il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici
di cui al presente articolo sarà oggetto di monitoraggio annuale.
Art. 28 - Cause di cessazione del rapporto di
lavoro
1. L'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa
di malattia già disciplinati agli artt. 21 e 22, ha luogo:
a) per cessazione, al compimento del limite massimo
di età previsto dalle norme di legge applicabili nell'Amministrazione;
b) per risoluzione consensuale;
c) per recesso del dirigente;
d) per recesso dell'Amministrazione.
Art. 29 - Risoluzione del rapporto di lavoro e
obblighi delle parti
1. La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento
del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi
della condizione prevista ed opera dal primo settembre successivo al compimento
del 65° anno di età o del 40° anno di servizio utile al
pensionamento. La risoluzione del rapporto è comunque comunicata
per iscritto dall'Amministrazione. Nel caso di compimento dell'anzianità
massima di servizio l'Amministrazione risolve il rapporto senza preavviso,
salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre tale
compimento, da presentarsi almeno tre mesi prima.
2. Nel caso di recesso del dirigente scolastico,
questi deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione rispettando
i termini di preavviso.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza
diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti
del dirigente scolastico che, salvo casi di comprovato impedimento, decorsi
15 giorni, non si presenti in servizio o non riprenda servizio alla scadenza
del periodo di congedo.
4. Il dirigente in caso di esito non positivo del
periodo di prova ha titolo a chiedere la restituzione al ruolo di provenienza
con le modalità previste dall'art. 515 del
D.L.vo n. 297/1994.
Art. 30 - Risoluzione consensuale
1. L'Amministrazione o il dirigente scolastico possono
proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. I criteri generali relativi alla disciplina delle
condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell'Amministrazione
per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva
adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 5.
Art. 31 - Recesso dell'Amministrazione
1. Nel caso di recesso dell'Amministrazione, quest'ultima
deve provvedere alla relativa comunicazione all'interessato, indicandone
contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2,
i termini di preavviso.
2. Il recesso per giusta causa è regolato
dall'art. 2119 del Codice Civile. Costituiscono giusta causa di recesso
dell'Amministrazione fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione
lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione,
sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare
il recesso, l'Amministrazione contesta per iscritto l'addebito convocando
l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento
della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente scolastico
può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Nei casi
di particolare gravità, ove lo ritenga necessario, l'Amministrazione,
in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione
dal lavoro del dirigente scolastico, per un periodo non superiore a 30
giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in
godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio.
4. Avverso gli atti applicativi del precedente comma
1, ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorso al giudice
competente, il dirigente può altresì attivare le procedure
arbitrali disciplinate dall'art. 34.
5. Nel caso previsto dal comma 2, non sono attivabili
le procedure arbitrali di cui al comma precedente.
6. Le parti convengono di porre in essere un'azione
congiunta di verifica circa l'applicazione e gli effetti delle disposizioni
contenute nel presente articolo anche alla luce di eventuali modifiche
legislative e giurisprudenziali che possano intervenire in materia.
Art. 32 - Nullità del licenziamento
1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi
in cui tale conseguenza è prevista dal Codice Civile e dalle leggi
sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose,
sindacali, ovvero riguardanti la diversità di sesso, di razza o
di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa, durante
i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del Codice Civile.
2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
Art. 33 - Effetti del procedimento penale sul
rapporto di lavoro
1. La materia relativa al rapporto tra procedimento
penale e procedimento disciplinare ed agli effetti del giudicato penale
nel rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici è disciplinata dalla
legge 27/3/2001, n. 97. Le disposizioni contenute nei commi che seguono
trovano applicazione in quanto compatibili con la citata legge n. 97/2001.
2. Il dirigente scolastico colpito da misure restrittive
della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio.
Salvo quanto previsto dal comma 3, la sospensione è revocata nel
caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti.
3. Il dirigente scolastico rinviato a giudizio per
fatti di particolare gravità direttamente attinenti al rapporto
di lavoro, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà
personale o questa abbia cessato i suoi effetti, può essere sospeso
dal servizio, con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva,
previa puntuale ed espressa valutazione degli effetti negativi che conseguirebbero
- nella comparazione fra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze
di tutela della dignità professionale dello stesso dirigente scolastico
- dalla sua ulteriore permanenza nell'incarico ricoperto.
4. La sospensione disposta ai sensi del presente
articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore
a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente scolastico è
riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione
di recedere con le procedure di cui all'art. 31.
5. Al dirigente scolastico sospeso dal servizio
ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità
alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui all'art. 40 e
l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante.
6. In caso di sentenza definitiva di assoluzione,
l'Amministrazione, reintegra il dirigente scolastico nella medesima posizione
rivestita prima della sospensione, o in altra equivalente; quanto corrisposto
nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare,
verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente scolastico a titolo
di retribuzione per lo stesso periodo, se fosse rimasto in servizio.
Art. 34 - Conciliazione ed arbitrato
1. Il dirigente scolastico, ove non ritenga giustificata
la motivazione posta a base della valutazione finale, del recesso o della
revoca dell'Amministrazione può, comunque, chiedere il deferimento
della controversia ad un arbitro unico in applicazione del C.C.N.Q. sottoscritto
in data 23/1/2001 in materia di procedura di conciliazione ed arbitrato.
2. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie individuali di lavoro previsto dall'art. 65, comma 1, del
D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, sulla base di quanto
previsto dai successivi commi del presente articolo.
3. Presso le Direzioni Generali regionali del Miur
viene istituito un Ufficio con compiti di segreteria per i dirigenti scolastici
che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito
albo per la pubblicazione degli atti della procedura.
4. La richiesta del tentativo di conciliazione,
sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l'Ufficio del contenzioso
dell'Amministrazione competente e presso l'Ufficio territoriale di cui
al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo
di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio
di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene
lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare,
decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1 e 2.
5. La richiesta deve indicare:
– le generalità del richiedente, la natura
del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
– il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni
riguardati la procedura di conciliazione;
– l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni
poste a fondamento della richiesta;
– qualora il lavoratore non intenda presentarsi
personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, al
quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento
del tentativo di conciliazione.
6. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta
l'Amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi
con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario deposita
nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria
e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito
l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere
di conciliare. La comparizione delle parti per l'esperimento del tentativo
di conciliazione è fissata, da parte dell'Ufficio di segreteria
di cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi al
deposito delle osservazioni dell'Amministrazione. L'Ufficio di segreteria
provvederà, all'atto della comparizione, all'identificazione dei
soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata
nel verbale di cui ai commi 6 e 7.
7. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi
nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se
il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto
dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto
del giudice del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411 del codice
di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio
di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di una
associazione sindacale, presso la direzione provinciale del lavoro competente,
che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale
ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile per la dichiarazione
di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione
è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto
dall'art. 66, comma 7, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'acquisizione
della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione
produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione
della controversia.
8. In caso di mancato accordo tra le parti l'Ufficio
di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che,
sottoscritto dalle parti, sarà depositato, a cura di una di esse
o di un'associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale
del Lavoro.
9. Qualora l'Amministrazione non depositi nei termini
le proprie osservazioni, l'Ufficio di cui al comma 2 convocherà
comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora
l'Amministrazione non si presenti all'udienza di trattazione sarà
comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo
non riuscito di conciliazione, che sarà depositato presso la competente
Direzione provinciale del Lavoro con le procedure di cui al precedente
comma 8.
10. Nei confronti del rappresentante della Pubblica
Amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
trova applicazione, in materia di responsabilità amministrativa,
quanto previsto dal comma 8 del citato art. 66 del D.L.vo 30 marzo 2001,
n. 165.
Art. 35 - Termini di preavviso
1. Salvo il caso della risoluzione consensuale,
della risoluzione automatica del rapporto di lavoro prevista all'art. 28,
comma 1 e del recesso per giusta causa, negli altri casi previsti dal presente
Contratto per la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono
fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti scolastici con anzianità
di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno
di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal
fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene
considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al
semestre.
2. In caso di dimissioni del dirigente scolastico
i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o
dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza
l'osservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere
all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione
spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto
di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente scolastico,
un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso
da lui non osservato.
5. E' in facoltà della parte che riceve la
comunicazione di recesso risolvere anticipatamente il rapporto, sia all'inizio,
che durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.
6. Durante il periodo di preavviso non possono essere
concesse ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo
al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità
lavorativa a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dirigente scolastico,
l'Amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva
del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del C.C. nonché
una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso
deve calcolarsi computando tutta la retribuzione di cui all'art. 37, lettere
a, b, c, d.
Art. 36 - Responsabilità civile e patrocinio
legale
1. E' attivata, sentiti i rappresentanti delle OO.SS.
firmatarie del presente C.C.N.L., per tutti i dirigenti dell'area V un'assicurazione
contro i rischi professionali e le responsabilità civili, senza
diritto di rivalsa verso il dirigente scolastico, che copra anche le spese
legali dei processi in cui il dirigente medesimo è coinvolto per
causa di servizio.
A tal fine è destinata la somma fino a euro
258,23 (lire 500.000) "pro capite" annua da porre a carico del fondo di
cui all'art. 42.
La società di assicurazione sarà scelta
con apposita gara che dovrà prevedere comunque la possibilità
per il dirigente di aumentare massimali e "area" di rischi coperta con
versamento di una quota individuale.
Art. 37 - Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione dei dirigenti
scolastici si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) indennità integrativa speciale, fino al
31/12/2000;
c) retribuzione individuale di anzianità,
ove acquisita e spettante;
d) retribuzione di posizione, parte fissa e parte
variabile;
e) retribuzione di risultato.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
Art. 38 - Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 5 del
C.C.N.L. 15 marzo 2001 sono incrementati delle misure mensili lorde, per
tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze
ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma
1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure stabilite
nella medesima Tabella A.
Art. 39 - Soppressione della progressione economica
per posizioni stipendiali
1. A decorrere dal 1/1/2001 è soppressa la
progressione economica per posizioni stipendiali ed al personale compete
uno stipendio unico determinato in euro 18.798,47 (lire 36.398.917) annui
lordi inclusa la tredicesima mensilità.
2. Il valore economico corrispondente alla differenza
tra la posizione stipendiale in godimento, inclusi gli incrementi indicati
nella tabella A, e lo stipendio di cui al comma 1 costituisce la retribuzione
individuale di anzianità di ciascun dirigente scolastico ed è
corrisposta mensilmente in aggiunta allo stipendio. Al compimento dell'intero
arco temporale della posizione stipendiale in corso di maturazione è
riconosciuto, all'interno della retribuzione individuale di anzianità,
il valore economico corrispondente al rateo maturato al 31/12/2000 da ciascun
dirigente scolastico.
3. Per la modalità di calcolo e riutilizzo
della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici
cessati dal servizio si fa riferimento a quanto previsto per le medesime
finalità per il personale dirigente di seconda fascia dei ministeri
dall'art. 41 del C.C.N.L. 9/1/1997.
Art. 40 - Nuovo trattamento economico stipendiale
1. A valere sulle risorse previste dall'art. 50,
comma 3, della legge n. 388/2000 e delle ulteriori risorse individuate
dall'atto di indirizzo del 4 aprile 2001 pari a euro 20.658.275,96 (lire
40 miliardi), a decorrere dall'1/1/2001 è corrisposto un ulteriore
incremento stipendiale mensile, per tredici mensilità, pari a euro
691,11 (lire 1.338.167).
2. Con decorrenza 31 dicembre 2001 è conglobato
nello stipendio annuo un importo di euro 1.105,22 (lire 2.140.000), incluso
il rateo di tredicesima mensilità, mediante corrispondente riduzione,
in via permanente, delle risorse previste dall'art. 42. Tale conglobamento
è garantito, in termini di capienza finanziaria, dal valore individuale
dell'indennità di direzione che, cessando di essere corrisposta,
concorre alla costituzione del fondo per la posizione ed il risultato.
3. Per effetto dell'incremento di cui al comma 1,
del conglobamento nella voce stipendio, dell'importo di cui al comma 2
e dell'intero importo dell'indennità integrativa speciale, il nuovo
stipendio tabellare annuo lordo è determinato, come indicato nella
tabella B, in euro 36.151,98 (lire 70.000.000) inclusa la tredicesima mensilità.
Art. 41 - Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi stipendiali di cui agli artt.
39 e 40 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità,
sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità
di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'indennità alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione
degli artt. 39 e 40 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto
a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità
di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
Art. 42 - Finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato
1. Per il finanziamento della retribuzione di posizione
e di risultato sono costituiti fondi regionali in cui confluiscono l'insieme
delle risorse già dedicate alla corresponsione del trattamento economico
accessorio di tutto il personale dirigente scolastico.
2. Il fondo di cui al comma 1 è altresì
alimentato dalle seguenti ulteriori fonti di finanziamento:
a) a decorrere dall'1/1/2001 un importo pro-capite
pari a euro 140,48 (lire 272.000) annui lordi;
b) le quote di retribuzione individuale di anzianità
dei dirigenti scolastici cessati dal servizio;
c) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione
dell'art. 43 della legge n. 449/1997;
d) le risorse derivanti dai compensi per incarichi
aggiuntivi di cui all'art. 26.
3. Concorre a formare il fondo anche l'importo individuale
dell'indennità di direzione che cessa di essere corrisposta al momento
dell'attribuzione della retribuzione di posizione.
4. Confluiscono permanentemente nel fondo le risorse
dell'anno 2001 di cui all'art. 41 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
del 31 agosto 1999 non utilizzate per le finalità ivi indicate.
Le medesime risorse riferite all'anno 2000, pari a euro 7.746.853,49 (lire
15 miliardi) al lordo degli oneri riflessi, sono utilizzabili per le finalità
del fondo riferite alla componente retributiva di risultato solo per l'anno
2001.
5. A decorrere dal 31/12/2001, ed a valere sull'anno
2002, confluiscono altresì nel fondo le risorse che la legge finanziaria
per l'anno 2002 stabilirà per il processo di attuazione dell'autonomia
scolastica in favore del personale del presente Contratto.
6. Le risorse già dedicate al salario accessorio
dovranno essere ripartite in ambito regionale e per l'Amministrazione centrale
in relazione al numero dei dirigenti scolastici in servizio.
Art. 43 - Retribuzione di posizione
1. La retribuzione di posizione è definita,
per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive
del fondo, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
da euro 1.477,07 (lire 2.860.000) che costituisce la parte fissa, ad un
massimo di euro 10.329,14 (lire 20.000.000).
2. In sede di contrattazione integrativa regionale
sono definiti i valori economici della retribuzione di posizione tenendo
conto dei criteri stabiliti all'art. 13, comma 5.
3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione
di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse
che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la
retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in
sede di contrattazione integrativa.
Art. 44 - Retribuzione di risultato
1. A partire dall'a.s. 2001/2002, ed a valere sulle
risorse finanziarie dell'anno 2002, al fine di sviluppare l'orientamento
ai risultati, anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione
accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato
per tutti i dirigenti scolastici sono destinate parte delle risorse complessive
di cui all'art. 41, in misura pari al 15% del totale delle disponibilità.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione
di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento.
Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate
al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.
3. L'importo annuo individuale della componente
di risultato di cui al presente articolo non può in nessun caso
essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione
in atto percepita nei limiti delle risorse disponibili.
4. Con riferimento ai trascorsi anni scolastici
1999/2000 e 2000/2001, in prima applicazione, è corrisposto, per
ciascuno dei due periodi, un importo annuo di euro 516,46 (lire 1.000.000)
per ogni dirigente scolastico. Gli oneri derivanti dall'applicazione del
presente comma sono posti a carico delle risorse di all'art. 42, comma
4.
Art. 45 - Sequenza contrattuale
Entro il 28/2/2002 verranno definite con sequenza
contrattuale presso l'Aran tutte le norme relative all'invio dei dirigenti
scolastici all'estero dall'anno 2002/2003.
Art. 46 - Destinazione all'estero dei dirigenti
scolastici per l'anno scolastico 2001/2002
1. La destinazione all'estero dei dirigenti scolastici
limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 ha luogo sulla base delle graduatorie
permanenti formulate ai sensi dell'O.M. 16/5/1997
ridefinite in relazione alle due fasce di posti indicate nel comma successivo,
nonché aggiornate escludendo coloro che abbiano già compiuto
un periodo all'estero superiore a 14 anni o che non possano assicurare,
per motivi di età, almeno un quinquennio di servizio all'estero
e con l'esclusione del personale di cui all'art. 5, comma 6, dell'Accordo
11/12/1996.
Le graduatorie permanenti del 1997 cesseranno di
avere efficacia a conclusione dell'anno scolastico 2001/2002.
2. La destinazione all'estero viene effettuata in
relazione ai posti istituiti in corrispondenza delle seguenti due fasce:
I fascia: direzioni didattiche delle scuole/Uffici
scolastici dei corsi di livello elementare ex art. 636 del D.L.vo n. 297/1994;
scuole secondarie di I grado/Uffici scolastici dei corsi di livello secondario
di I grado ex art. 636 del D.L.vo n. 297/1994; istituti comprensivi (scuola
elementare e secondaria di I grado);
II fascia: scuole secondarie di II grado;
istituti comprensivi (scuola elementare, scuola secondaria di I e lI grado).
3. Le graduatorie, ridefinite e riformulate con le
modalità e i criteri indicati nei commi precedenti sono affisse
all'Albo del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la
Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff. IV - e rimangono esposte per
i successivi 5 giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di
prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine,
presentare reclamo scritto, per errori od omissioni, alla Direzione Generale
per la Promozione e la Cooperazione Culturale - Uff. IV, che, esaminati
i reclami, può rettificare anche d'ufficio, le graduatorie.
4. In relazione ai posti disponibili alla data del
1° settembre 2001, l'Amministrazione provvederà allo scorrimento
delle graduatorie dando la precedenza alle due categorie di personale,
che era rientrato in territorio metropolitano alla fine dell'a.s. 1999/2000,
che era inserito nelle graduatorie permanenti del 1997 e che si trovava
nelle condizioni di poter ottenere la destinazione all'estero ai sensi
del disposto dell'art. 5, commi 6 e 7, dell'Accordo 11/12/1996, per l'anno
scolastico 2000/2001.
Sulle destinazioni all'estero disposte in base alla
graduatoria ridefinita si applica il disposto dell'art. 5, commi 6 e 7,
dell'Accordo 11/12/1996.
Si precisa che nel caso in cui la disponibilità
relativa alle singole graduatorie risulti pari all'unità o ad un
numero di posti dispari, il 50% di cui al citato comma 7 dell'art. 5 è
calcolato per difetto ed arrotondato all'unità inferiore. Il limite
del 50% non è applicabile qualora, nell'anno di riferimento, il
personale utilmente col1ocato in graduatoria risulti pari o inferiore ai
posti disponibili.
5. A tal fine il Ministero degli Affari Esteri trasmette
al personale così individuato il telegramma di preavviso della destinazione
unitamente all'elenco delle sedi disponibili invitandolo ad indicare le
proprie preferenze.
6. Il personale che non accetta la destinazione
o che, dopo l' accettazione, non assume servizio, viene depennato da tutte
le graduatorie.
Art. 47 - Esaurimento di graduatoria
1. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità
di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere
mediante ricorso alle graduatorie, per esaurimento delle stesse, l'Amministrazione,
consultate le OO.SS., nel rispetto delle norme contenute nel presente Accordo,
ha facoltà di attingere alle graduatorie di altre aree linguistiche,
con il consenso dell'interessato. Similmente, in caso di esaurimento di
graduatorie, sono considerati nominabili per l'anno scolastico 2001/2002
per i posti all'estero anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia
erano stati esclusi dalle nomine per i successivi tre anni.
Art. 48 - Durata del servizio all'estero
1. Il personale destinatario del presente Contratto
viene inviato a prestare servizio all'estero nell'anno scolastico 2001/2002
per un periodo di cinque anni.
Art. 49 - Disposizioni finali
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti
già adottati dall'Amministrazione con riferimento al personale che
si trovava in servizio all'estero al momento dell'entrata in vigore della
legge n. 147/2000, e a quello che, inserito
sulle graduatorie permanenti del 1997, aspirava alla destinazione all'estero
per l'anno scolastico 2000/2001.
Art. 50 - Personale in particolari posizioni
di stato e dirigenti scolastici utilizzati presso l'Amministrazione centrale
o regionale della Pubblica Istruzione
1. Per i dirigenti scolastici ai quali, in base
e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, vengono assegnate dall'Amministrazione
centrale o regionale della Pubblica Istruzione funzioni di collaborazione
in strutture di staff e in servizi di consulenza, studio, ricerca e supporto
alle istituzioni scolastiche autonome, le determinazioni di cui al comma
7 dell'art. 23 sono assunte dai responsabili degli Uffici presso i quali
detto personale è utilizzato in base ai seguenti criteri generali:
a) oggetto e complessità gestionale delle
funzioni affidate;
b) posizione nell'ambito dell'organizzazione dell'Amministrazione;
c) responsabilità implicate dalla posizione;
d) requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività
di competenza.
2. Trovano applicazione per i tipi di incarichi di
cui al comma 1, l'art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.L.vo n. 165/2001,
nonché, in quanto applicabili, i criteri generali richiamati dall'art.
13.
3. Si applica a tutto il personale compreso nell'area
V della dirigenza l'art. 18, comma 4 del C.C.N.Q.
7/8/1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi,
delle aspettative e dei permessi. Il periodo trascorso dal personale compreso
nell'area V in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale,
utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'Amministrazione
della Pubblica Istruzione, è valido a tutti gli effetti come servizio
di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico
accessorio. A detto personale competono, pertanto, tutte le voci retributive,
ivi compresa la retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile)
e di risultato. La retribuzione di posizione (parte variabile) e quella
di risultato sono previste nella misura media nel caso in cui il dirigente
non sia utilizzato presso l'Amministrazione centrale o regionale. Gli stessi
ricevono un incarico nominale per la durata corrispondente. Le sedi affidate
per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico.
Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono
la validità del periodo trascorso da questo personale scolastico
in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.
Art. 51 - Norma di salvaguardia
Le norme legislative, amministrative o contrattuali
non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente C.C.N.L., restano
in vigore in quanto compatibili. Del pari si applicano le norme esistenti
per la dirigenza ministeriale in quanto compatibili.
Le Amministrazioni interessate valuteranno congiuntamente
la possibilità di indire una procedura unica di identificazione
della società di assicurazione che possa riguardare, ai fini dell'assicurazione
di cui all'art. 36, anche i dirigenti dell'area I, al fine di ottenere
economie di scala.
Valori espressi in euro
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Da 0 a 2 |
1
|
16.881,43
|
7.263,92
|
39,25
|
17.532,441.446,0418.798,47
|
Da 3 a 8 |
156
|
17.657,14
|
7.263,92
|
40,28
|
18.140,551.511,7119.652,26
|
Da 9 a 14 |
592
|
19.952,80
|
7.263,92
|
44,42
|
20.485,781.707,1522.192,93
|
Da 15 a 20 |
1.660
|
22.242,25
|
7.263,92
|
48,03
|
22.818,621.901,5524.720,17
|
Da 21 a 27 |
4.595
|
24.556,49
|
7.263,92
|
52,16
|
25.182,442.098,5427.280,97
|
Da 28 a 34 |
3.032
|
27.614,95
|
7.263,92
|
57,33
|
28.302,872.358,5730.661,44
|
Da 35 |
702
|
29.923,00
|
7.263,92
|
60,94
|
30.654,302.554,5233.208,82
|
Valori espressi in lire
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Da 0 a 2 |
1
|
32.687.000
|
14.064.917
|
76.000
|
33.599.0002.799.91736.398.917
|
Da 3 a 8 |
156
|
34.189.000
|
14.064.917
|
78.000
|
35.125.0002.927.08338.052.083
|
Da 9 a 14 |
592
|
38.634.000
|
14.064.917
|
86.000
|
39.666.0003.305.50042.971.500
|
Da 15 a 20 |
1.660
|
43.067.000
|
14.064.917
|
93.000
|
44.183.0003.681.91747.864.917
|
Da 21 a 27 |
4.595
|
47.548.000
|
14.064.917
|
101.000
|
48.760.0004.063.33352.823.333
|
Da 28 a 34 |
3.032
|
53.470.000
|
14.064.917
|
111.000
|
54.802.0004.566.83359.368.833
|
Da 35 |
702
|
57.939.000
|
14.064.917
|
118.000
|
59.355.0004.946.25064.301.250
|
Valori espressi in euro
Stipendio annuo |
18.798,47
|
Incremento annuo art. 40, comma 1 |
8.984,37
|
Conglobamento a carico del fondo art. 42 |
1.105,22
|
IIS (inclusa 13ª mensilità) |
7.263,92
|
Totale
|
36.151,98
|
Valori espressi in lire
Stipendio annuo |
36.398.917
|
Incremento annuo art. 40, comma 1 |
17.396.167
|
Conglobamento a carico del fondo art. 42 |
2.140.000
|
IIS (inclusa 13ª mensilità) |
14.064.917
|
Totale
|
70.000.000
|
Valori espressi in euro
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Da 0 a 2 |
1
|
16.881,43
|
7.263,92
|
39,25
|
17.532,441.446,0418.798,47
|
Da 3 a 8 |
156
|
17.657,14
|
7.263,92
|
40,28
|
18.140,551.511,7119.652,26
|
Da 9 a 14 |
592
|
19.952,80
|
7.263,92
|
44,42
|
20.485,781.707,1522.192,93
|
Da 15 a 20 |
1.660
|
22.242,25
|
7.263,92
|
48,03
|
22.818,621.901,5524.720,17
|
Da 21 a 27 |
4.595
|
24.556,49
|
7.263,92
|
52,16
|
25.182,442.098,5427.280,97
|
Da 28 a 34 |
3.032
|
27.614,95
|
7.263,92
|
57,33
|
28.302,872.358,5730.661,44
|
Da 35 |
702
|
29.923,00
|
7.263,92
|
60,94
|
30.654,302.554,5233.208,82
|
Valori espressi in lire
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Da 0 a 2 |
1
|
32.687.000
|
14.064.917
|
76.000
|
33.599.0002.799.91736.398.917
|
Da 3 a 8 |
156
|
34.189.000
|
14.064.917
|
78.000
|
35.125.0002.927.08338.052.083
|
Da 9 a 14 |
592
|
38.634.000
|
14.064.917
|
86.000
|
39.666.0003.305.50042.971.500
|
Da 15 a 20 |
1.660
|
43.067.000
|
14.064.917
|
93.000
|
44.183.0003.681.91747.864.917
|
Da 21 a 27 |
4.595
|
47.548.000
|
14.064.917
|
101.000
|
48.760.0004.063.33352.823.333
|
Da 28 a 34 |
3.032
|
53.470.000
|
14.064.917
|
111.000
|
54.802.0004.566.83359.368.833
|
Da 35 |
702
|
57.939.000
|
14.064.917
|
118.000
|
59.355.0004.946.25064.301.250
|
Valori espressi in euro
Stipendio annuo |
18.798,47
|
Incremento annuo art. 40, comma 1 |
8.984,37
|
Conglobamento a carico del fondo art. 42 |
1.105,22
|
IIS (inclusa 13ª mensilità) |
7.263,92
|
Totale
|
36.151,98
|
Valori espressi in lire
Stipendio annuo |
36.398.917
|
Incremento annuo art. 40, comma 1 |
17.396.167
|
Conglobamento a carico del fondo art. 42 |
2.140.000
|
IIS (inclusa 13ª mensilità) |
14.064.917
|
Totale
|
70.000.000
|
Home Page |
---|