QUADRIENNIO GIURIDICO 2002-05 E 1° BIENNIO
ECONOMICO 2002-03
INDICE GENERALE DEGLI
ARTICOLI |
PAGINA |
Premessa |
8 |
Capo I - Disposizioni generali |
|
art. 1 - Campo di applicazione, durata,
decorrenza del contratto |
10 |
art. 2 - Interpretazione autentica del
contratto |
11 |
Capo II - Relazioni sindacali |
|
art. 3 - Obiettivi e strumenti |
12 |
art. 4 –
Contrattazione collettiva integrativa |
12 |
art. 5 - Partecipazione |
13 |
art. 6 - Relazioni a livello di istituzione scolastica |
14 |
art. 7 - Composizione delle delegazioni |
16 |
art. 8 – Assemblee
|
16 |
Capo III – Norme comuni
|
|
art. 9 – Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica |
19 |
art. 10 – Mobilità
territoriale, professionale e intercompartimentale |
19 |
art. 11 - Pari opportunità |
21 |
art. 12 -
Congedi parentali
|
22 |
art. 13 - Ferie |
24 |
art. 14-
Festività – |
25 |
art. 15 - Permessi
retribuiti
|
25 |
art. 16 - Permessi brevi
|
26 |
art. 17 - Assenze per malattia
|
27 |
art. 18 - Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e
di studio |
29 |
art. 19 - Ferie, permessi ed assenze del personale a tempo
determinato
|
29 |
art. 20 - Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
|
31 |
art. 21 - Termini di preavviso |
31 |
Capo IV - Docenti |
|
art. 22 – Intenti comuni |
32 |
art. 23 – Area docenti e
contratto individuale di lavoro
|
32 |
art. 24 – Funzione docente |
33 |
art. 25 – Profilo professionale docente |
33 |
art. 26 – Attività di insegnamento |
33 |
art. 27 – Attività funzionali all’insegnamento |
35 |
art. 28 – Attività aggiuntive ed ore eccedenti |
36 |
art. 29 - Ampliamento dell’offerta formativa e prestazioni
professionali
|
36 |
art. 30 - Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa |
36 |
art. 31 - Attività di
collaborazione con il dirigente scolastico |
37 |
art. 32 - Collaborazioni plurime |
37 |
art. 33 – Incarichi a tempo determinato per il personale in servizio |
37 |
art. 34 - Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile |
38 |
art. 35 - Permessi ed assenze del personale docente con cariche
elettive |
38 |
art. 36 - Rapporti di lavoro a tempo parziale |
39 |
art. 37 - Rapporto di lavoro a tempo determinato |
40 |
art. 38 -Educazione degli
adulti ed altre tipologie di attività didattica |
41 |
art. 39 - Corsi di laurea in scienze della
formazione primaria e di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie |
42 |
art. 40 – Servizio prestato dai docenti per progetti con le università |
42 |
art. 41 - Modalità di svolgimento delle attività di tirocinio
didattico presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto
dell’attività scolastica da parte dei docenti in formazione |
43 |
art. 42 – Personale docente avente diritto di mensa gratuita |
43 |
art. 43 – Norma di rinvio |
44 |
Capo V - Personale
ata
|
|
art. 44 - Area ata e
contratto individuale di lavoro |
45 |
art. 45 – Periodo di prova |
46 |
art. 46
- Sistema di classificazione professionale del personale ata
|
47 |
art. 47 - Compiti del personale ata |
47 |
art. 48 – Mobilità professionale del personale ata |
48 |
Art. 49 - Valorizzazione
della professionalità degli assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori scolastici
|
48 |
art. 50 – Orario di lavoro ata
|
48 |
art. 51 – Permessi ed assenze del personale ata con cariche elettive |
49 |
art. 52 – Modalità di prestazione dell’orario di lavoro |
49 |
art. 53 - Ritardi, recuperi e riposi compensativi |
52 |
art. 54
- Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali |
52 |
art. 55 – Indennità di amministrazione e
sostituzione del DSGA |
53 |
art. 56- Collaborazioni plurime per il
personale ata |
53 |
art. 57 - Rapporto di lavoro a tempo parziale |
53 |
art. 58 – Contratto a tempo determinato
per il personale in servizio
|
55 |
art. 59 – Rapporto di lavoro a tempo
determinato |
55 |
art. 60 – Restituzione alla qualifica di
provenienza |
55 |
Capo VI - La
formazione |
|
art. 61 –
Formazione in servizio |
57 |
art. 62–
Fruizione del diritto alla formazione |
57 |
art. 63 –
Livelli di attività |
59 |
art. 64 –
Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie |
59 |
art. 65 –
Piano annuale delle istituzioni scolastiche |
60 |
art. 66 – I
soggetti che offrono formazione |
60 |
art. 67 –
Formazione in ingresso |
61 |
art. 68 –
Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte processo
immigratorio o frequentate da nomadi |
61 |
art. 69 –
Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari |
62 |
Capo VII –
Tutela della salute nell’ambiente di lavoro |
|
art. 70 -
Finalità |
64 |
Art 71 –
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza |
64 |
art. 72 –
Organismi paritetici territoriali |
65 |
art. 73 –
Osservatorio nazionale paritetico della sicurezza |
66 |
art. 74 –
Norme di rinvio |
66 |
Capo VIII –
Aspetti economico-retributivi generali |
|
art. 75
- Struttura della retribuzione |
67 |
art. 76 - Aumenti della retribuzione base |
67 |
art. 77 – Progressione professionale |
68 |
art. 78 - Tredicesima
mensilità |
68 |
art. 79 - Effetti dei nuovi
stipendi |
69 |
art. 80 – Compenso individuale accessorio per il personale ata |
69 |
art. 81 –
Retribuzione professionale docenti |
70 |
art. 82 –
Risorse complessive per il finanziamento del fondo dell’istituzione
scolastica |
71 |
art. 83 –
Criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo
dell’istituzione scolastica |
71 |
art. 84 –
Compensi accessori per il personale in servizio presso IRRE, MIUR ed
Università |
72 |
art. 85 – Attività
complementari di educazione fisica |
72 |
art. 86 – Indennità e compensi a carico del fondo d’istituto |
73 |
art. 87 – Direttore dei servizi generali e amministrativi |
74 |
Capo IX – Norme
disciplinari
|
|
Sezione I - Personale docente
|
|
art. 88 - Rinvio delle norme disciplinari |
76 |
Sezione II - Personale
amministrativo, tecnico e ausiliario
|
|
art. 89 – Obblighi del
dipendente |
76 |
art. 90- Sanzioni e procedure disciplinari |
78 |
art. 91 – Competenze |
79 |
art. 92- Codice disciplinare |
79 |
art. 93– Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale |
81 |
art. 94 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale |
83 |
art. 95 - Codice di condotta
relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro |
84 |
Capo X - Personale
delle scuole italiane all’estero |
|
art. 96 - Vertenze ed organismi di conciliazione |
85 |
art. 97 - Sistema delle relazioni
sindacali |
85 |
art. 98 – Partecipazione |
86 |
art. 99 – Impegni connessi con
l’attuazione dell’autonomia scolastica e con il piano dell’offerta formativa |
86 |
art. 100 - Progetti finalizzati al
miglioramento dell’offerta formativa ed al superamento del disagio
scolastico |
87 |
art. 101 – Ferie |
87 |
art. 102 - Rapporto di lavoro a tempo
determinato |
88 |
art. 103 - Orari e ore eccedenti
|
88 |
art. 104 - Mobilità tra le istituzioni
scolastiche all’estero pag.58 |
89 |
art. 105 – Mobilità professionale verso
le istituzioni scolastiche all’estero
|
90 |
art.106 – Iscrizione alle graduatorie
permanenti per la destinazione all’estero |
90 |
art.107 – Modalità di svolgimento della
prova di accertamento della conoscenza della lingua
|
90 |
art.108 – Valutazione della prova di
accertamento linguistico |
91 |
art.109 -Riformulazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti
|
92 |
art. 110 - Gestione delle graduatorie per
la destinazione all'estero |
93 |
art. 111 - Esaurimento di graduatoria e
prove straordinarie |
94 |
art. 112 - Durata del servizio
all’estero |
94 |
art. 113 – Interruzione del servizio
all’estero
|
95 |
art. 114 – Calcolo degli anni di servizio
all’estero |
95 |
art.115 - Restituzione ai ruoli metropolitani in caso di assenze per
malattia
|
95 |
art.116 - Restituzione ai ruoli metropolitani per incompatibilità e per
motivi di servizio
|
95 |
art.117 - Restituzione al ruoli metropolitani
a seguito di sanzioni disciplinari pag.64 |
96 |
art. 118– Foro competente
|
96 |
art. 119 - Norme applicative |
96 |
art. 120 - Fruizione dei permessi
|
97 |
art. 121 - Fruizione del diritto alla
formazione
|
97 |
Capo XI – Personale
delle istituzioni educative |
|
art. 122 - Profilo
professionale e funzione del personale educativo |
98 |
art. 123 – Attività educativa
|
98 |
art. 124 - Azioni funzionali all'attività educativa |
98 |
art. 125 - Attività
aggiuntive
|
99 |
art. 126 - Attività di progettazione a livello di istituzione |
100 |
art. 127 – Attività di
collaborazione con il dirigente scolastico |
100 |
art. 128 - Obblighi di
lavoro
|
101 |
art. 129 – Norma finale |
101 |
Capo XII - Conciliazione ed arbitrato
|
|
art.130 - Tentativo obbligatorio di conciliazione |
102 |
art.131– Arbitrato
|
104 |
art.132 -Modalità di designazione dell'arbitro |
104 |
art.133 - Norma
finale
|
105 |
Capo XIII - Telelavoro |
|
art.134 - Disciplina sperimentale del telelavoro |
106 |
art.135 - Orario di
lavoro
|
106 |
art.136 - Formazione
|
107 |
art.137 - Copertura assicurativa
|
107 |
art.138 - Criteri operativi |
108 |
art.139 – Norma finale di rinvio |
108 |
Capo XIV–
Disposizioni finali
|
|
art. 140 - Previdenza
complementare |
109 |
art. 141 - Personale in particolari posizioni di stato |
109 |
art. 142 – Normativa vigente e disapplicazioni |
109 |
art. 143 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive |
110 |
INDICE GENERALE DELLE TABELLE E DEGLI ALLEGATI |
PAGINA |
Tabella A – Profili
di area del personale ata |
112 |
Tabella B –
Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali ata |
114 |
Tabella C –
Corrispondenze tra aree e profili professionali ata |
116 |
Tabella C1-
Equivalenza vecchio-nuovo ordinamento personale ata |
116 |
Tabella D – Valutazione dei titoli culturali,
professionali e di servizio per le procedure di destinazioni all’estero |
117 |
Dichiarazione a
verbale della CGIL Scuola |
125 |
Dichiarazione a
verbale |
126 |
Dichiarazione a
verbale |
127 |
All. 1 – Schema di
codice di condotta contro le molestie sessuali |
129 |
All. 2 – Codice di
comportamento dei dipendenti delle PP.AA. |
132 |
INDICE GENERALE DELLE NOTE A FINE TESTO
NOTA N. |
ARGOMENTO |
PAGINA |
1 |
Art.12 del CCNQ del
18\12\02 |
138 |
2 |
D.LGS 30\3\2001 N. 165 |
138 |
3 |
Protocollo 23
LUGLIO 1993 |
148 |
4 |
Legge 22\11\2002
n.268 |
166 |
5 |
Legge 12\06\1990 n.
146 |
170 |
6 |
Accordo collettivo
quadro 7\8\1998 |
181 |
7 |
CCNQ 9\8\2000 |
192 |
8 |
D.lgs n.297\94 |
196 |
9 |
Commissione pari
opportunità (CCNL 26\5\1999) |
205 |
10 |
D.lgs 26\03\2001 n.151 |
206 |
11 |
Legge 23\12\1977 n.
937 |
208 |
12 |
Portatori di
handicap (l.5\2\1992 n.104) |
208 |
13 |
Portatori di
handicap (l. 27\10\93 n. 423) |
209 |
14 |
D.P.R. 9\10\1990 n. 309 |
210 |
15 |
Art. 35 l. 27\12\2002 n. 289 |
214 |
16 |
T.U. 10.01\57, n. 3 |
215 |
17 |
Art. 3 dpr n. 399\88 |
216 |
18 |
L. 20\5\1982 n. 270 |
217 |
19 |
D.L. 12\9\1983 n.
463 |
218 |
20 |
DPR 8\3\1999 N. 275 |
220 |
21 |
L. 15\3\1997 n. 59 |
231 |
22 |
Durata dell’ora di
lezione C.M. 22\9\1979 N. 243 |
234 |
23 |
CCNI 31.08.99 |
235 |
24 |
D.LGS 18\8\2000 N. 267 |
272 |
25 |
D.LGS 25\2\2000 N. 61 |
279 |
26 |
O.M. N. 446 DEL 22
LUGLIO |
287 |
27 |
O.M.
13.02.98, n.55 |
295 |
28 |
L. 15\3\1997 N. 59 |
298 |
29 |
ART. 14 DPR 8\3\1999 N. 275 |
302 |
30 |
L. 11\8\1991 N. 266 |
303 |
31 |
D.lgs. n. 626/94 |
307 |
32 |
Accordo quadro 10.07.96 |
370 |
33 |
L. 7 agosto 1990,
n.241 |
377 |
34 |
D.LGS 28\12\2000 N. 443 |
386 |
35 |
DPR 28\12\2000 N. 445 |
391 |
36 |
L. 20\5\1970 N.300 |
414 |
37 |
D.LGS 18\8\2000 N. 267 |
415 |
38 |
316 C. P. -peculato |
417 |
39 |
316 bis c.p. |
417 |
40 |
L. 27\3\2001 N. 97 |
417 |
41 |
ART. 653 cpp |
420 |
42 |
Ministero della
P.I. – Concorsi ordinari a cattedre |
420 |
43 |
DPR 9\5\1994
N. 487 |
458 |
44 |
D.M. 10\8\1998 N. 354 |
459 |
45 |
D.M. N. 448 DEL
19\11\1998 |
463 |
46 |
ART. 35 D.LGS N. 62\98 |
464 |
47 |
CCNQ in materia di
conciliazione e arbitrato |
465 |
48 |
Ipotesi di rinnovo
del CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato |
470 |
49 |
Art. 411 CPC |
471 |
50 |
Telelavoro CCNQ
23\03\2000 |
472 |
51 |
Accordo per
l’istituzione del fondo nazionale pensione complementare lavoratori scuola |
476 |
52 |
D.LGS 21\4\1993 N. 124 |
485 |
53 |
L. 8\8\1995 N. 335 |
512 |
54 |
ART. 1 E 4 L. 24\5\1970 N. 336 |
540 |
55 |
DPR 395\88 |
541 |
56 |
DPR 399\88 |
542 |
57 |
DPR. 395\88 |
542 |
58 |
L. 312\80 |
542 |
59 |
l. 11.02.80, n.26 |
542 |
60 |
l. 25.06.85, n.333 |
543 |
PREMESSA
Il presente CCNL contiene l’accordo per il quadriennio
normativo 2002-2005 e le disposizioni di carattere economico per il biennio
2002-2003, ma raccoglie, riordina e presenta in modo sistematico ed unitario
anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi
o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l’ARaN e le Organizzazioni
sindacali di comparto.
Sono qui riunificati, in particolare, i seguenti testi contrattuali firmati dal 4-8-1995 all’8-3-2002:
·
CCNL
quadriennio 1994-1997 e I° biennio economico 1994-95, firmato il 4.8.1995;
·
Sequenza
contrattuale per il personale dei Convitti, firmata il 2.5.1996;
·
CCNL
II° biennio economico 1996-97, firmato l'1.8.1996;
·
Sequenza
contrattuale sul personale delle scuole italiane all'estero, firmata
l'11.12.1996;
·
Interpretazioni
autentiche degli artt. 19, 41 e 69 del CCNL 4.8.1995, firmate il 17.9.1997;
·
Sequenza
contrattuale sull'applicazione degli artt. 27 e 77 del CCNL 4.8.1995, firmata
il 26.2.1998;
·
CCNL
quadriennio 1998-2001 e I° biennio economico 1998-99, firmato il 26.5.1999;
·
Sequenza
contrattuale ex art. 44 del CCNL 26.5.1999, firmata il 24.2.2000;
·
Accordo
in applicazione dell'art. 8 della L. 124/1999 per l'inquadramento nella scuola
del personale ATA proveniente dagli EE.LL., firmato il 20.7.2000;
·
Sequenza
contrattuale ex art. 24, comma 3, del CCNL 26.5.1999, firmata il 18.10.2000;
·
CCNL
II° biennio 2000-2001, firmato il 15.3.2001;
·
Accordo
successivo sul personale delle scuole italiane all'estero, in applicazione
dell'art. 30 della sequenza contrattuale 24.2.2000, firmato il 14.9.2001;
·
Accordo
successivo sul telelavoro, in applicazione dell'art. 18 del CCNL II° biennio,
firmato il 18.10.2001;
·
Accordo
successivo su Arbitrato e Conciliazione, in applicazione dell'art. 18 del CCNL
II° biennio, firmato il 18.10.2001;
·
Accordo
successivo per il personale ATA, firmato l'8.3.2002.
Le
predette intese sono entrate in vigore il giorno della firma, salvo particolari
decorrenze indicate da singoli articoli, e cessano di avere ogni efficacia dal
giorno della firma definitiva del
presente CCNL 2002-2005.
Le
disposizioni contrattuali che seguono, pertanto, riportano tutte le norme di
fonte negoziale vigenti, sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste
ultime modificate o meno.
Tutti i riferimenti al D.Lgs. n.29/1993 contenuti in accordi contrattuali precedenti al D.Lgs. n.165/2001, nel presente testo contrattuale unificato sono stati aggiornati ai corrispondenti articoli del D.Lgs. n.165/2001.
Nelle note a fine testo, inoltre, sono riportate le
disposizioni legislative citate e richiamate nel corpo dell’articolato. Queste
ultime, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore
ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che segue,
come previsto dell’art. 69 del d.lgs. n.165/2001.
La presente premessa fa parte integrante del CCNL
qui sottoscritto dalle parti.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO (Art. 1 del C.C.N.L. 1999)
1. Il presente contratto
collettivo nazionale, per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il biennio
economico 2002/2003, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui
all'art. 12 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 18.12.02.
Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area della funzione
docente;
b) area dei servizi
generali, tecnici e amministrativi.
2. Il presente contratto
concerne il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte normativa,
ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte
economica.
3. Gli effetti giuridici
decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del
presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all’art. 47 del decreto legislativo n.165/2001. Gli istituti a contenuto
economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati
entro trenta giorni dalla predetta data di stipulazione.
4. Il presente contratto,
alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di
ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5. Dopo un periodo di
vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti
del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze
previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e con le modalità
di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001 (cfr. nota n.2).
6. In sede di rinnovo
biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato
sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto
dall’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993 (cfr. nota n.3).
7. Ai sensi dei decreti
legislativi 24-7-1996, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal D.Lgs
n.354/1997, il presente contratto di lavoro si applica anche al personale
scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto disposto
eventualmente in sede di contrattazione collettiva provinciale, entro i limiti
di compatibilità fissati dai richiamati provvedimenti.
ART. 2 - INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DEL CONTRATTO (Art.
2 del C.C.N.L. del 1999)
1. In attuazione dell'art.
49 del decreto legislativo n.165/2001 (cfr. nota n.2), quando insorgano controversie sull'interpretazione
del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno
sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al
successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola
controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo
incontro.
2. Al fine di cui al comma 1
la parte interessata invia all’altra
apposita richiesta scritta con lettera
raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti
e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento
a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce
la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo
nazionale o integrativo.
Capo II - Relazioni sindacali
(Art. 3 del CCNL 1999)
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali, di cui al presente capo, faccia riferimento a criteri o linee di indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di garantire e tutelare omogeneità di impostazione per l’intero sistema scolastico nazionale, possono essere oggetto di indicazioni-quadro elaborate dal Ministro dell’Istruzione, nell’ambito di quanto definito dal presente contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola
nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale, regionale e a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6;
b) partecipazione: si articola negli istituti dell’informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell’articolo 5;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2.
(art.4 del
CCNL 26-5-1999 ed art.2 del CCNL 15-3-2001)
1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la
qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche
mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa
nazionale è disciplinata, con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata
di definizione dell’organico, la
mobilità compartimentale; l'utilizzazione del personale in altre attività di
insegnamento; l’utilizzazione del personale soprannumerario e di quello
collocato fuori ruolo; le procedure e i criteri di utilizzazione del personale,
tenuto altresì conto di quanto previsto dalla legge n.268/2002 e dalla legge n.
289/2002 (cfr.
nota n. 15); la
mobilità intercompartimentale.
3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la
contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti materie:
a)
linee
di indirizzo e criteri per la tutela
della salute nell'ambiente di lavoro;
b)
criteri
di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d’istituto per la lotta
contro l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a
forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi
destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi;
c)
criteri,
modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.;
d)
criteri
di utilizzazione del personale;
e)
criteri
e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.
Presso ciascuna direzione scolastica regionale la
contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti
materie:
a)
criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio;
b)
criteri e modalità per lo
svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi sindacali;
c)
istituzione
di procedure sperimentali di raffreddamento dell’eventuale conflittualità
contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
d)
procedure
e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul territorio
regionale.
4. Il direttore regionale,
nelle materie di cui al comma 3, deve formalizzare la propria proposta
contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in
ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio
delle trattative.
5. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr.nota n.2). La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.165/2001 (cfr. nota n.2).
Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa, nell’ambito della vigente disciplina contrattuale.
1.Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello
istituzionale competente per materia.
L’Amministrazione scolastica nazionale e regionale,
con cadenza annuale e nell’ambito delle proprie autonome e distinte
responsabilità, fornisce informazioni e la relativa documentazione cartacea e/o
informatica necessaria sulle seguenti materie, ai soggetti identificati
all’articolo 7;
a)
formazione
in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del
personale in relazione alle situazioni di esubero;
b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
c)
modalità
organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e
indeterminato;
d)
documenti
di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
e)
operatività
di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti
i servizi amministrativi e di supporto dell’attività scolastica;
f)
dati
generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del
personale;
g)
strumenti
e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa
del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
h)
andamento
generale della mobilità;
2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell’informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo verrà aperto dall’Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall’apertura.
1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l’autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva le seguenti:
a)
proposte
di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b)
criteri
per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
c)
utilizzazione
dei servizi sociali;
Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
d)
modalità
di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa;
e)
criteri
riguardanti le assegnazioni del
personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute
sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione
delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni
pomeridiani;
f)
criteri
e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei
contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n.
146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
g)
attuazione
della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
h)
i
criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per
l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del
d.lgs. n. 165/2001
(cfr. nota n.2),
al personale docente, educativo ed ATA;
i)
criteri
e modalità relativi alla organizzazione
del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed
ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed
ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
Il dirigente scolastico,
nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale
entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro
i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative.
La contrattazione di cui
sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche
tacitamente, l’accordo già sottoscritto.
Sono materia di informazione
successiva le seguenti:
j)
nominativi
del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di
istituto;
k)
criteri
di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti
derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese
o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o
dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
l)
verifica
dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto
sull’utilizzo delle risorse.
3. Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel
corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione.
4. Sulle materie che incidono sull’ordinato e
tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal presente
articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale
regionale per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e,
per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio
delle lezioni.
5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
ART. 7 -
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
(Art. 9 del CCNL 1999 ed art.4 del CCNL
15-3-2001)
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A livello di amministrazione:
a)
Per la parte pubblica:
-dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo
delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli
uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di
categoria firmatarie del presente CCNL.
II - A livello di ufficio scolastico regionale:
a) Per la parte pubblica:
- dal
dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione
nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato. L'amministrazione può avvalersi
del supporto di personale di propria
scelta.
b) Per le organizzazioni
sindacali:
- dai rappresentanti
territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente CCNL.
III -A livello di istituzione scolastica:
a)
Per
la parte pubblica:
-dal dirigente scolastico;
b)
Per le organizzazioni sindacali:
- dalla R.S.U. e dai
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla
costituzione della RSU.
2. Il MIUR può avvalersi,
nella contrattazione collettiva integrativa nazionale, dell’assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.Ra.N.).
ART. 8 – ASSEMBLEE
(art.
13 CCNL del 1995 e art.13 del CCNL II° biennio 15-3-2001)
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le
assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono
indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o
congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel
comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle
prerogative sindacali;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998 (cfr. nota n. 6 );
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali (cfr. nota n. 7 ).
4. Le assemblee coincidenti
con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività
didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee
del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle
assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio
scolastico.
5. Negli istituti di
educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto
dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui
all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli
alunni.
6. Ciascuna assemblea può
avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione
scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle
assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa
regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento
della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei
limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
7. La convocazione
dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti
sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6
giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti
scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea.
La comunicazione deve essere
affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione
scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali.
Alla comunicazione va unito
l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri
organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di
assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea
congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee
separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee
- di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro
il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente
all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso,
mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di
raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma
scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale
dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è
irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è
coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole
classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di
partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli
eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle
dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è
coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con
la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i
servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al
centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea
sindacale.
10. Non possono essere
svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e
degli scrutini finali.
11. Per il personale
docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di
assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali
all'insegnamento.
12. Per le riunioni di
scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale
si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte
dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei
locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico
della comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto
e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di
assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7
agosto 1998
(cfr. nota n. 6
) e le modalità
di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative
sindacali.
ART. 9 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO,
A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L’EMARGINAZIONE SCOLASTICA
(artt.11 e 47 del CCNL
26-5-1999)
1. Il MIUR, in tempi utili per l’inizio dell’anno scolastico, suddivide annualmente tra le Direzioni scolastiche regionali le risorse, già stanziate dal precedente CCNL e dal precedente CCNI, per le scuole delle aree a rischio ed a forte processo immigratorio, utilizzando indicatori di carattere sociale e di disagio economico e dandone informazione preventiva alle OOSS.
2.
Ogni direttore regionale stipulerà apposito contratto integrativo regionale con
le OO.SS. firmatarie del presente CCNL per indicare i criteri di accesso delle
scuole al fondo predetto, la durata dei progetti, gli obiettivi di lotta
all’emarginazione scolastica da conseguire e i sistemi di rilevazione dei
risultati da comunicare al MIUR e alle OO.SS, favorendo la pluralità e la diffusione delle esperienze sul territorio.
3. Le scuole, con
riferimento allo specifico contesto territoriale di rischio, accedono ai fondi
in questione anche consorziandosi in rete, e comunque privilegiando la dimensione territoriale dell’area. A tal fine saranno elaborati progetti
finalizzati al recupero dell’insuccesso scolastico anche con l'ampliamento dell’offerta formativa, che la Direzione generale
regionale finanzierà nell’ambito di quanto previsto dall’anzidetto contratto
integrativo regionale.
4. I compensi per il
personale coinvolto nelle attività di cui al presente articolo saranno definiti
in sede di contrattazione d’istituto, sulla base dei criteri generali assunti
in sede di contrattazione regionale.
ART. 10 - MOBILITA’ TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTI-
MENTALE
(Art. 15 del CCNL del 1999)
1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. La mobilità professionale del personale della scuola ha come fine non solo superare o prevenire il soprannumero, ma anche valorizzare le esperienze acquisite dal personale, sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico.
2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.
3. Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.
4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e
la valorizzazione delle professionalità esistenti;
b) promuovere la stessa
mobilità professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di personale.
Ciò si può realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi
formativi di riqualificazione e
riconversione professionale mirati all’assegnazione di posti di lavoro vacanti;
- rimborso spese, da erogare
anche in misura forfetaria, per l’effettiva frequenza dei relativi corsi;
- indennità forfetaria di
prima sistemazione;
- incentivazione al
conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei percorsi
universitari, utili ai fini del reimpiego.
5. La mobilità professionale a domanda nell’ambito
del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse
professionali, mediante la programmazione delle iniziative di formazione,
riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o regionale, rivolta,
con priorità, al personale appartenente a classi di concorso, aree
disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero. E’
assicurata la necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del
diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o d’ufficio, nella procedura di mobilità relativa al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.
7. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra è altresì orientata verso le esigenze emergenti dall’attuazione dell’autonomia scolastica, con l’individuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi allo sviluppo dell’educazione permanente e degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, all’espansione dell’istruzione e formazione integrata post-secondaria, nonché al rafforzamento dell’efficienza organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche ed educative.
8. Sulla base di accordi promossi dal MIUR con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilità intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalità per l'individuazione del personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute.
9. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a seguito di procedure concorsuali è applicabile l’istituto della restituzione al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa, d’ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
10. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr. nota n.2), il personale docente utilizzato, a domanda o d'ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.
In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.
11. Il servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 e 569 del d.lgs. n.297/94 è riconoscibile per intero ai fini della mobilità a domanda, sia compartimentale che intercompartimentale.
ART. 11 - PARI OPPORTUNITÀ
(Art. 18 del CCNL del 1999) .
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MIUR il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
2.
Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a)
raccolta
dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è
tenuta a fornire;
b)
formulazione di proposte in ordine ai
medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c)
c) promozione di iniziative volte ad attuare
le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle
persone nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni
sindacali devono essere sentite le proposte
formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie
sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle
lavoratrici:
4. L'amministrazione assicura l'operatività del
Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo
funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre
1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo,
nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato
è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici
della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del
Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle
organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono
essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei
quali deve essere assicurato il funzionamento da parte delle Direzioni
regionali. Il Presidente è nominato dal Direttore regionale.
1.
Al
personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela
della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001 (cfr. nota n.10).
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli
articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore,
anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera
retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e
ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi
o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza
post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque
i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o
privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di
congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito,
possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa
del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea
certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della
lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al
lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs.
n. 151/2001 (cfr.
nota n.10).
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto
dall'art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001(cfr. nota n.10), per le lavoratrici madri o
in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato,
non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono
retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e
le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e
sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti
dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001(cfr. nota n.10), alle lavoratrici madri ed
ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del
bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza
retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore,
alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di
cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età
compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel
caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi
che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di
assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di
astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001(cfr. nota n.10), la lavoratrice madre o il
lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della
durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data
di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque
il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali
che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma
7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti
l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
ART. 13 - FERIE
(art.19 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente con contratto
di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un
periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la
normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro
aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici
mensilità.
2. La durata delle ferie è di
32 giorni lavorativi comprensivi delle
due giornate previste dall'art. 1,
comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti
nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle
due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio,
a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni
di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF
d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il
personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo
delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana
vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o
di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione
dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici
giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha
usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto
irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15.
Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente
scolastico.
9. Le ferie devono essere
fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è
consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate
lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è
subordinata alla possibilità di
sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella
stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri
aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti,
salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari
esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale
e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle
ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno
fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico
successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
In analoga situazione, il
personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute
di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il
parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le
esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più
periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto
dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15
giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in
godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha
diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e
per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché
all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha,
inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non
goduto.
13. Le ferie sono sospese da
malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a
ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.
L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva
comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non
è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano protratte
per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della
cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non
siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per
il personale a tempo determinato che indeterminato.
ART. 14 - FESTIVITÀ
(art.20 del CCNL
4-8-1995)
1. A tutti i dipendenti sono
altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste
dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937(cfr. nota n..11). E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del
Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché
ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di
riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si
riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il
periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle
lezioni.
(art.21 del CCNL
4-8-1995)
1. Il dipendente della
scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di
idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi
od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli
eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del
coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia
anagrafica e di affini di primo grado:
gg. 3 per evento.
I permessi sono erogati a
domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente
ed ATA.
2. A domanda del dipendente,
inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito
per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di
ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in
tale norma.
3. Il dipendente ha,
altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2
e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico,
non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti
periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per
attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, di lavoro
notturno/festivo, di bilinguismo e di
trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art.
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto
dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito
dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie;
essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto,
inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti
da specifiche disposizioni di legge.
(art.22 del CCNL
4-8-1995)
1. Compatibilmente con le
esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al
personale con contratto a tempo determinato,
sono attribuiti, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi
permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale
di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due
ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime
che siano orarie di lezione.
2. I permessi
complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno
scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite
corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi
lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è
tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione
alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del
personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o
allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella
classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia
possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione
provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente
stesso per il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente
la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione
con personale in servizio.
ART. 17 - ASSENZE PER MALATTIA
(art.23 del CCNL
4-8-1995 e art. 49 ,lettera del CCNL
26.05.1999)
1. Il dipendente assente per
malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto
mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze
dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel
triennio precedente.
2. Superato il periodo
previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di
assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi,
senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su
richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2
l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per
il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni,
al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente
inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di
conservazione del posto previsti dai
commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto
ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo
quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto
corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale docente
dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere
collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua
preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal
Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione
integrativa nazionale.
6. I periodi di assenza per
malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le
vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990,
n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente,
nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a)
intera
retribuzione fissa mensile, ivi
compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale
accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque
denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg
lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento
economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di
cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del
periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. In caso di gravi
patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti
sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1
e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day
hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per
i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
10. L'assenza per malattia,
salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto
scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e
comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il dipendente, salvo
comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza
con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio
della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine
scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
12. L'istituzione
scolastica o educativa, oppure
l'amministrazione di appartenenza o di
servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo
sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in
strutture ospedaliere, pubbliche o private.
13. Il dipendente, che
durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di
residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata
comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente
per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad
uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione,
in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 17 alle ore 19.
15. La permanenza del
dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite
può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di
legge.
16. Qualora il dipendente
debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato
per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri
giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a
darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della
diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
17. Nel caso in cui
l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da
mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile -
qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente
all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante
il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli
oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio,
da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del
terzo responsabile.
18. Le disposizioni di cui
al presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della legge
27.12.2002, n.289.
ART. 18 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI
FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI
STUDIO
(art.24 del CCNL 4-8-1995)
1. L'aspettativa per motivi
di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato
con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto
si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale
docente ed ATA.
L'aspettativa viene erogata
anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del
D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente
CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta
norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di
studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio
resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994 (cfr. nota n.8).
3. Il dipendente è inoltre
collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per
realizzare, nell’ambito di un altro comparto della P.A., l’esperienza di una
diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
ART. 19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL
PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO
(art.25 del CCNL
4-8-1995e interpretazione autentica dell’art. 19 del CCNL 4.8.95, firmata il
17.9.97)
1. Al personale assunto a
tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399
del 1988 (cfr.
nota n. 17) e
al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio
1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le
disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente
contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni
di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono
proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a
tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate,
le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque
dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione
delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno
scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo
determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire
delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al
pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
3. Il personale docente ed
ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o
fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un
triennio scolastico.
4. Fermo restando tale
limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di
cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza,
nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il
personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Il personale docente
assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione
cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994
(cfr. nota n.8), e che non si trovi nelle
condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988(cfr. nota n.17), assente per malattia, ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi
in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui
al comma 4.
6. Le assenze per malattia
parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
7. Al personale docente,
educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al
precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la
partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per
anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei
giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2.
8. I periodi di assenza
senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti
gli effetti.
9. Il dipendente di cui al
presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti per
perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente
la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
10. Nei casi di assenza dal
servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a
tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del
D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata
del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non
superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
11. I periodi di assenza
parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
12. Il personale docente ed
ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del
rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del
matrimonio.
13. I permessi di cui ai
commi 9 e 12 sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
14. Al personale di cui al
presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come
disciplinati dall’art.12.
15. Al personale di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie,
di cui all’art.17, comma 9.
ART. 20 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
(art.26 del CCNL 4-8-1995)
1. In caso di assenza dovuta
ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto
alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il
dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente
spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).
2. Fuori dei casi previsti
nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa
di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di
conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al
presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e
pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato,
nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore
nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.
ART. 21 - TERMINI DI PREAVVISO
(art.29 del CCNL 4-8-1995)
1. In tutti i casi in cui il
presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono
fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio oltre 10 anni.
CAPO IV - DOCENTI
1. Le parti stabiliscono di costituire, entro 30 giorni dalla firma definitiva del presente CCNL, una commissione di studio tra ARAN, MIUR e OO.SS. firmatarie del presente CCNL, che, entro il 31-12-2003 elabori le soluzioni possibili, definendone i costi tendenziali, per istituire già nel prossimo biennio contrattuale, qualora sussistano le relative risorse, meccanismi di carriera professionale per i docenti.
2. Le parti convengono che la commissione di cui al comma precedente finalizzi la propria attività alla realizzazione di meccanismi di carriera che contribuiscano alla costruzione di una scuola di alto e qualificato profilo, che assicuri agli alunni i migliori livelli di apprendimento, valorizzi i talenti e prevenga situazioni di difficoltà e disagio. Tra gli strumenti a tal fine necessari si conviene essere utile l’istituzione di un sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.
ART. 23 - AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
(art. 18 e art.38,
commi 1 e 2, del CCNL 4-8-1995)
1. Il personale docente ed educativo
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e
degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area
professionale del personale docente.
2.Rientrano in tale area i docenti della
scuola dell’infanzia; i docenti della scuola elementare; i docenti della scuola
media; i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati; il
personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; gli assistenti
delle scuole speciali statali.
3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
4. Nel
contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta,
sono, comunque, indicati:
a)
tipologia
del rapporto di lavoro;
b)
data
di inizio del rapporto di lavoro;
c)
data
di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d)
qualifica
di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e)
compiti
e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f)
durata
del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g)
sede
di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.
5. Il contratto individuale
specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica,
altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente
CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
6. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro
a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di
lavoro.
(art.38, comma 3, del
CCNL 4-8-1995 ed art.23 del CCNL 26-5-1999)
1. La funzione docente, realizza il
processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano,
culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e
degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari
ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si
fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica
nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di
aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento.
(art.23 del CCNL 26-5-1999)
1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.
ART. 26 – ATTIVITÀ DI
INSEGNAMENTO
(art.41 del CCNL
4-8-1995, interpretazione autentica in data 17-9-1997 dell’art.41 anzidetto ed
art.24 del CCNL 26-5-1999)
1.
Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia
espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali
e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il
sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento (cfr. nota n.21)-, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro
del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato
al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro
del personale docente sono articolati in
attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di
insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze
5. L'attività di insegnamento
si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore
settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e
istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di
cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite
per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo
flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da
attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non
coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore
d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e
di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di
arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per
gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con
riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi
extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato
tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente
l’attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per
supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque
giorni nell’ambito del plesso di servizio.
6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i
licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia
inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di
insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento
disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed
educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo,
alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali
supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività
parascolastiche ed interscolastiche.
7. Al di fuori dei casi
previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità
oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche
programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal
collegio dei docenti.
8. Per quanto attiene
la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da
motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari
ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori
circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera viene
assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.
9. L'orario di insegnamento,
anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della
pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti
ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma,
non eccedente le quattro ore.
10. Per il personale
insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il
servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti
gli effetti nell'orario di attività didattica.
ART. 27 – ATTIVITÀ FUNZIONALI
ALL’INSEGNAMENTO
(art.42 del CCNL
4-8-1995 ed art.24, comma 5 del CCNL 26-5-1999)
1. L’attività funzionale
all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente
previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività,
anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la
preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle
riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti
individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle
lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli
elaborati;
c) ai rapporti individuali
con le famiglie.
3. Le attività di carattere
collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle
riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e
verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati
degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle
attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un
totale di 40 ore annue;
b) la partecipazione alle
attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri
stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto
degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a
sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore
annue;
c) lo svolgimento degli
scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione.
4. Per assicurare un
rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse
modalità organizzative del servizio, il consiglio d' istituto sulla base delle
proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo
svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la
concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di
funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra
istituto e famiglie.
5. Per assicurare l'accoglienza
e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5
minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni
medesimi.
ART. 28 - ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI
(Art.25 del CCNL 26-5-1999, art. 70 CCNL 4.8.1995,
art.30, 31 e 32 CCNI 31.8.1999,)
1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti
d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme
contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all’atto delle
stipula del presente CCNL.
2. Presso l’ARAN verrà avviata, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, un’apposita sequenza contrattuale tra ARAN e OO.SS. firmatarie del presente CCNL per procedere al riesame e all’omogeneizzazione della materia.
ART. 29 - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
(art.26 del CCNL 26-5-1999)
1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il regime delle responsabilità.
ART. 30 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(art.28 del CCNL 26-5-1999)
1.
Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di
autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale
dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano
dell’offerta formativa dell’istituto e per la
realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni
esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a
livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente
spettanti, nell'anno scolastico 2002-03,
sulla base dell'applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono
annualmente assegnate dal MIUR.
2.
Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei
docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente,
ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non
possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono
definiti dalla contrattazione d’istituto.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio.
4. Le istituzioni
scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali
nell’anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico successivo, con la
stessa finalità.
ART. 31 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs.
n.165/2001 (cfr.
nota n. 2), in attesa
che i connessi aspetti retributivi vengano opportunamente regolamentati
attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può
avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed
amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati
specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale
docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti
a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni
col dirigente scolastico di cui all’art. 85, comma 2, lettera e).
ART. 32 - COLLABORAZIONI PLURIME
(art.27 del CCNL
26-5-1999)
1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza.
ART. 33 – CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO PER IL PERSONALE IN
SERVIZIO
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 26,
il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti
di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per
altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo
senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.
2. L’accettazione dell’incarico comporta
l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il
personale assunto a tempo determinato.
ART. 34 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI
DOPO IL 30 APRILE
(art.44 del CCNL 4-8-1995)
1. Al fine di garantire la
continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto
alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta
giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione
dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato
nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi
didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il
funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di centocinquanta
giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.
ART. 35 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE
DOCENTE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
(art.45 del CCNL 4-8-1995)
1. Nei confronti del
personale docente chiamato a ricoprire
cariche elettive, si applicano
le norme di cui al D.lgs 18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30
marzo 2001, n.165 (cfr. nota n.2),. Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi
di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire
dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita
dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere
nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la
conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il
docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata
a tutte le scuole interessate.
3. Qualora le assenze dal
servizio derivanti dall'assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al
docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle
classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il
periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese,
durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a quanto
dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché non sia
possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero o a
disposizione.
4. Per tutta la durata della
nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia impegnato
nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato
nell'ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario
obbligatorio di servizio.
5. La programmazione delle
assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della
documentazione espressamente richiesta dal D.lgs. n.267/2000 (cfr .nota n.25), che dovrà essere prodotta
tempestivamente dall'interessato.
ART. 36 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE
(art.46
del CCNL 4-8-1995)
1. L'Amministrazione
scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto
dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su
richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della
dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di
concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di
spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del
personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il
personale a tempo pieno.
3. Ai fini della
costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener
conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione
alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del
docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola
dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal
fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MIUR,
previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per
la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata
minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di
quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le
quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo,
profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti
a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero
accertate.
5. I criteri e le modalità
di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono
preventivamente comunicate dal MIUR alle Organizzazioni sindacali di cui
all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a
tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione
della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può
essere realizzato:
a) con articolazione della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale
orizzontale);
b) con articolazione della
prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati
periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della
prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle
lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n.
61.
8. Il personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento
aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque
comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli
altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della
ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato
è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico,
l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle
esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico
del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo
parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a
quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale
hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro
prestate nell'anno.
12. Il trattamento
previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute
nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000 (cfr. nota n. 25).
13. Per la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa
si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni
contenute nell' O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4
agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui
all’O.M. n.55/98..
ART. 37- RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
(art.47
del CCNL 4-8-1995)
1. Al personale di cui al
presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4
dell’art. 23.
2. Nei casi di assunzione in
sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per
iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il
docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data
anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di
sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni
successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo
determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza.
Le domeniche, le festività
infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti
nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi
nell'anzianità di servizio.
4. In nessun caso il
rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
5. Gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la
disciplina di cui all'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto
di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni
ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
6.Il rapporto di lavoro del
personale di cui al precedente comma viene costituito, secondo quanto previsto
nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751, possibilmente in
modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si
rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente
all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Il personale di cui al presente
articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in
presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque,
all’elevazione del medesimo orario settimanale.
ART. 38 -
PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE
TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA
(art.39
del CCNL 26-5-1999)
1. Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti penitenziari.
Considerata la specificità professionale che
contraddistingue il settore dell’educazione degli adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la
precedenza nelle operazioni di mobilità a domanda o d’ufficio per analoga
tipologia per chi abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato
specifici percorsi di formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di
aggiornamento saranno annualmente definiti
risorse e interventi formativi mirati agli obiettivi dell’educazione
degli adulti;
c) secondo cadenze determinate in
sede locale, può essere prevista la convocazione di conferenze di servizio che
devono vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta
per la definizione del piano di formazione in servizio, nonché di specifiche
iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;
d) l’articolazione dell’orario di rapporto con l’utenza dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti è definita in base alla programmazione annuale dell’attività e all’articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti all’interno dell’orario di rapporto con l’utenza si debbono considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione dell’insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dal precedente art. 27;
e) la contrattazione integrativa regionale sull’utilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare scuole polo che assicurino l’attività educativa in un certo numero di ospedali. Al personale è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con l’autorità sanitaria promosse dall’autorità scolastica;
f) nelle scuole carcerarie è
garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e
controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di accedere ai presidi
medici, sulla base di intese con le autorità competenti promosse dall’autorità
scolastica;
g) la contrattazione integrativa regionale riguarderà anche il personale di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione dell’espansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede di contrattazione integrativa regionale sarà prevista una specifica ed autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore;
ART. 39 - DOCENTI CHE OPERANO
NELL'AMBITO DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E DI
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE (art.26 sequenza 24-2-2000)
1. In sede di redazione
dell’orario di servizio scolastico si terrà conto dell’esigenza di consentire
la presenza nella sede universitaria dei docenti con compiti di supervisione
del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche
nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di
scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
ART. 40 –
SERVIZIO PRESTATO DAI DOCENTI PER PROGETTI CONCORDATI CON LE UNIVERSITÀ
(art.27 sequenza 24-2-2000)
1.Ove si stipulino convenzioni tra
Università, Direzioni generali regionali e scuole per progetti relativi
all’orientamento universitario ed al recupero dei fuori corso universitari, ai
docenti coinvolti in detti progetti dovrà essere rilasciata idonea
certificazione dell’attività svolta.
2. Su tali convenzioni il Direttore generale
regionale fornisce alle OO.SS. informazione preventiva.
3. Le Università potranno avvalersi di personale docente per il raggiungimento di specifiche finalità.
4. Nelle ipotesi del
presente articolo i docenti interessati potranno porsi o in aspettativa non
retribuita o in part time annuale, o svolgere queste attività in aggiunta agli
obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico.
ART. 41 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE E DELLE FUNZIONI DI
SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA
(art.28 sequenza 24-2-2000)
1. Lo studente universitario in tirocinio si
configura come una risorsa per la scuola che lo accoglie.
2. Esso non
deve essere utilizzato per coprire spezzoni di cattedre o attività aggiuntive.
4. Al docente tutor, sono riconosciute le ore di
lavoro aggiuntivo anche con modalità forfetaria ivi comprese le attività di
raccordo con i docenti universitari o con i supervisori per i progetti di
tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di redazione dell’orario
di servizio.
ART. 42 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA
GRATUITA
(Art. 46 del CCNL del 1999)
1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
2. Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento
adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti
contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuita
l’insegnante in servizio nel turno pomeridiano.
3.Nella scuola elementare ne hanno diritto gli
insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano
un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri
pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l’assistenza educativa alla
mensa nell’ambito dell’orario di insegnamento.
4.Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in
servizio nelle classi a tempo prolungato che prevedono l’organizzazione della
mensa, assegnati sulla base dell’orario scolastico alle attività di interscuola
e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per
ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del decreto
legislativo n. 297/94 (cfr. nota n.8).
5. Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione integrativa regionale, ferme restando le competenze del MIUR per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai Comuni.
ART. 43 – NORMA DI
RINVIO
1. La disciplina di cui al presente e ai precedenti Capi è
suscettibile delle modifiche che in via pattizia si renderanno necessarie in relazione all’entrata in
vigore della legge n.53/2003 e delle connesse disposizioni attuative.
CAPO V - PERSONALE
ATA
ART. 44 - AREA ATA E
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
(art.30
del CCNL 26-5-1999)
1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte
sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della
legge n. 59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze
gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del
principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle
esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento
del direttore dei servizi generali e amministrativi.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area
contrattuale del personale A.T.A.
4. I rapporti individuali di lavoro a tempo
indeterminato o determinato del personale ATA degli istituti e scuole statali
di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali,
nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del
contratto collettivo nazionale vigente.
5. Nei casi di assunzione in sostituzione di
personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il
nominativo del dipendente sostituito.
6. Nel
contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta,
sono, comunque, indicati:
a)
tipologia
del rapporto di lavoro;
b)
data
di inizio del rapporto di lavoro;
c)
data
di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d)
qualifica
di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e)
compiti
e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f)
durata
del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g)
sede
di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.
7. Il contratto individuale
specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica,
altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente
CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
8. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro
a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 6 indica anche l'articolazione dell'orario di
lavoro.
ART. 45 – PERIODO DI
PROVA
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo
indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come
segue:
- 2 mesi per i profili delle
aree A e A super;
- 4 mesi per i restanti profili.
In base a criteri predeterminati
dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di
prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo
professionale presso altra amministrazione pubblica.
Sono
esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della
medesima Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in
profili diversi della stessa area a seguito di processi di riqualificazione che
ne abbiano verificato l'idoneità.
2. Ai fini
del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio
effettivamente prestato.
3. Il
periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi
espressamente previsti da leggi o
regolamenti non disapplicati
dalla previgente normativa contrattuale.
In caso di malattia
il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di
sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di
infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica
l'art. 20 del presente CCNL.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione
ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto
per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma
3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto
di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio
con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene
corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della
tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova può essere rinnovato o
prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del
comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto
senza retribuzione, e in caso di mancato superamento della prova, o per recesso
dello stesso dipendente rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di
provenienza.
10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un' Amministrazione
del comparto, vincitore di concorso presso Amministrazione o ente di altro
comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza
dell'anzianità, per la durata del periodo di prova.
11. Durante il periodo di
prova, l’interessato viene utilizzato nelle attività relative al suo profilo
professionale.
12. La conferma del contratto a tempo indeterminato
per superamento del periodo di prova è di competenza del dirigente scolastico,
come previsto dall’art.14 del DPR 08.03.99, n.275.
ART. 46
- SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA .
(art.51 del CCNL 4-8-1995 ed
art.31 del CCNL 26-5-1999)
1. I profili professionali
del personale ATA sono individuati dall’allegata tabella A. Le modalità di
accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne per i requisiti culturali, che sono
individuati dall'allegata tabella B.
2. Il sistema di
classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati
alle innovazioni organizzative, è articolato in cinque aree comprendenti
ciascuno uno o più profili professionali; la corrispondenza tra aree e profili
è individuata nella successiva tabella C.
3. Il personale appartenente al profilo di
“guardarobiere” è collocato nel medesimo profilo dell’area B, con il
corrispondente trattamento economico.
ART. 47 - COMPITI DEL PERSONALE ATA
(art.32
del CCNL 26-5-1999)
1. I compiti
del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle
attività e mansioni espressamente
previste dall’area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31.08.99.
Esse verranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza all’handicap e al pronto soccorso.
ART. 48 - MOBILITA’
PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all’art.46 possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A. da un’area inferiore all’area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’amministrazione, le cui modalità verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002.
b) Alle predette procedure
selettive è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli
di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i
titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo
di studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di
appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo, e
fatto salvo, comunque, il possesso di un’anzianità di almeno cinque anni di
servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
Il passaggio dei dipendenti da un profilo all’altro
all’interno della stessa area avviene mediante percorsi di qualificazione ed
aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o
professionali richiesti per l’accesso al profilo professionale cui si chiede il
passaggio.
2. I passaggi di
cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e
della aliquota di posti prevista a tal fine.
ART. 49 - VALORIZZAZIONE DELLA
PROFESSIONALITA’ DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI, E DEI COLLABORATORI
SCOLASTICI .
1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il MIUR attiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi, da finanziarsi con le somme indicate al punto 4 dell’integrazione all’atto di indirizzo del 14.04.03.
ART. 50 - ORARIO DI LAVORO ATA
(art.50 del CCNL 4-8-1995 ed art.33 del CCNL
26-5-1999)
1.L’orario ordinario di
lavoro è di 36 ore , suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane,
o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali.
2.In sede di contrattazione
integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei
diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la
disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti
criteri:
- l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
-
ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
-
miglioramento della qualità delle prestazioni;
-
ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti
funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
-programmazione su base plurisettimanale dell’orario.
3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la
prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale
usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero
delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa
deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è
superiore alle 7 ore e 12 minuti.
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti
d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con
le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione integrativa
d’istituto.
ART. 51 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE
ATA CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
(art.45 del CCNL 4-8-1995)
1. Nei confronti del
personale ATA chiamato a ricoprire cariche elettive si applicano le norme di
cui al d.lgs. 18.08.2000, n.267 (cfr. nota n. 25) e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30.03 2001,
n.165 (cfr.
nota n. 2).
Il personale che si avvalga
del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a
presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla
scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni
connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a
comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni
degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il
dipendente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va
presentata a tutte le scuole interessate.
3. La programmazione delle
assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della
documentazione espressamente richiesta dal d.lgs. n. 267/2000 (cfr.nota
n.25), che dovrà
essere prodotta tempestivamente dall'interessato.
ART.
52 – MODALITA’ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
(Art. 52 del
CCNI 31.08.99)
1. In coerenza con le presenti disposizioni, possono
essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro eventualmente
coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti
da ogni singolo istituto:
a.
Orario
di lavoro flessibile:
-l’orario di lavoro è funzionale all’orario di
servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio
dell’istituzione scolastica o educativa
è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste
nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo
anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle
finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell’offerta formativa,
fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle
risorse umane ecc.).
I dipendenti che si trovino in particolari
situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 (cfr. nota n.12) e d.lgs. 26.03.2001, n.151 (cfr. nota n.10), e che ne facciano richiesta,
vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le
esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato
dall’istituzione scolastica o educativa.
Successivamente potranno anche essere prese in
considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di
tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare,
impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91 - che ne faccia
richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo
anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
b.
Orario
plurisettimanale:
-la programmazione
plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, viene effettuata in relazione
a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior intensità
delle attività o particolari necessità di servizio in determinati settori
dell’istituzione scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con
annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal
personale coinvolto.
Ai fini
dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i
seguenti criteri:
a.
il
limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può
eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3
settimane continuative;
b.
al
fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di
maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati
contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono
superare le 13 settimane nell’anno scolastico.
Le forme di recupero nei periodi di minor carico di
lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di
lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate
lavorative.
c.
Turnazioni:
-la turnazione è finalizzata a garantire la
copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio
settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni
e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di
orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
I criteri che devono essere osservati per l’adozione
dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:
- si considera in turno il personale che si
avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
- la ripartizione del personale nei vari turni dovrà
avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- l’adozione dei turni può prevedere la
sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
- un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà
essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle
attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica;
- nelle istituzioni educative il numero dei turni
notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di
norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili
nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo
dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano
presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate
esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità
del personale;
- l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel
periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno
festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
I dipendenti che si trovino in particolari
situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 (cfr. nota n. 12) e dal d.lgs. n.151/2001 (cfr. nota n.10) possono, a richiesta, essere
esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere
utilizzate le donne dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di
allattamento fino a un anno.
2. L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è
articolato nel seguente modo:
a) assistenza tecnica alle
esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente;
b) le
restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico -
scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la
preparazione del materiale di esercitazione.
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
3. All’inizio dell’anno
scolastico il direttore dei servizi generali e amministrativi formula una
proposta di piano dell’attività inerente la materia del presente articolo.
Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed
espletate le procedure di cui all’art.6, adotta il piano delle attività. La
puntuale attuazione dello stesso è affidata al direttore dei servizi generali e
amministrativi.
Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa non potrà
subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell’istituzione
scolastica e previo un nuovo esame con le delegazioni sindacali di cui all’art.
7.
(Art. 52 del
CCNI 31.08.99)
1. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro
comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
3.In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti
l’orario di servizio sono retribuite.
4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite,
presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo
della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti
ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze
organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a
tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi,
sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività
dell’istituzione scolastica.
5. Le predette giornate di riposo non possono essere
cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite
entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono
maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità
dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per
motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le
stesse devono comunque essere retribuite.
6.
L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro
riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da
recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.
(Art. 52 del CCNI 31.08.99)
1. Il personale destinatario della riduzione
d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su
più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario,
finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari
gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
- Istituzioni
scolastiche educative;
- Istituti con
annesse aziende agrarie;
- Scuole strutturate con
orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.
ART. 55 - INDENNITA’ DI
AMMINISTRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL
DSGA
(art.35
del CCNL 26-5-1999)
1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un’indennità di amministrazione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all’art. 86, comma 2, lettera h), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.
2. Il direttore dei servizi generali ed
amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore
amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni
in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo
del coordinatore amministrativo, il DSGA viene sostituito dall’assistente
amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47.
3. In caso di assenza del DGSA dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti.
ART. 56 - COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA
(art.38
del CCNL 26-5-1999)
1. Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi .
ART. 57 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE
(art.52
del CCNL 4-8-1995)
1.Per il personale di cui al
precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale
mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei
dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale
delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA
e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione
organica medesima.
2. Per il reclutamento del
personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il
personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del MIUR,
previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono
determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro
di cui al comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le
quote percentuali delle dotazioni
organiche provinciali, per ciascun profilo professionale, da riservare a
rapporti a tempo parziale, fermo restando il limite massimo del 25%, in
relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
4. I criteri e le modalità
di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, sono
preventivamente comunicate dal MIUR alle organizzazioni sindacali di cui
all'art.7 , comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il dipendente a tempo
parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata
della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a
tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale
non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati in tempo parziale.
6. Il rapporto di lavoro a
tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere
l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo
comma 7. La domanda va presentata al dirigente scolastico entro il 15 marzo di
ogni anno.
7. Il tempo parziale può
essere realizzato:
a) con articolazione della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale
orizzontale);
b) con articolazione della
prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati
periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la
media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla
combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale
misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61 (cfr. nota n. 26)
8. Il personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere
continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni
dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli
altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della
ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato
è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di
altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di
servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa
Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda
attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve
essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.
10. Il trattamento
economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte
le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale
e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con
rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo
professionale.
11. I dipendenti a tempo
parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a
quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale
hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro
prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
della prestazione lavorativa.
12. Il trattamento
previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute
nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000 (cfr. nota n. 26).
13. Per la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa
si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui
all’art. 36, comma 13.
ART.58 – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
(art.5 dell’ Accordo successivo per il personale ATA 8-3-2002)
1. Il personale ATA può
accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di
durata non inferiore ad un anno , mantenendo senza assegni, complessivamente
per tre anni, la titolarità del proprio posto.
2. L’accettazione dell’incarico comporta
l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il
personale assunto a tempo determinato.
1. Al personale di cui al
presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7
dell’art. 37.
2. Le domeniche e le
festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto
medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
3. In nessun caso il
rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
1. Il personale appartenente ad una qualifica ATA può, a
domanda, essere restituito alla qualifica ATA di provenienza con effetto
dall’anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione. Il
provvedimento è disposto dal Direttore regionale scolastico della sede di titolarità.
2. Il personale restituito alla qualifica di provenienza assume in essa il trattamento giuridico ed economico che gli sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.
CAPO VI - LA FORMAZIONE
ART.61 - FORMAZIONE IN
SERVIZIO
(Art.12 del CCNL 26.051999)
1. Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola e nelle
istituzioni educative, la formazione costituisce una leva strategica
fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario
sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo
delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di
formazione in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione
professionale, nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche
esigenze. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità
professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di
studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili
considerati necessari secondo le norme vigenti. Entro il 31 gennaio di ciascun
anno il MIUR emana apposita direttiva, nel quadro delle modalità di cui
all’art. 3, comma 1, in cui sono
definiti gli obiettivi formativi assunti come prioritari con particolare
riguardo:
- ai processi di innovazione in atto;
- al potenziamento e al miglioramento della qualità professionale;
- al potenziamento dell'offerta formativa nel territorio con particolare riguardo alla prevenzione dell'insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni, nonché all'esigenza di formazione continua degli adulti;
- ai supporti dei processi di riqualificazione dei
docenti e di valorizzazione delle professionalità ATA;
- all’introduzione e alla valorizzazione dell’autoaggiornamento.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
(Art.13 del CCNL 26.05.1999)
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce
un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e
allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si
svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni
scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si
svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il
trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione
del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio,
ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte
dall'Università, IRRE o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative
di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del
processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione
dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere
aumentato secondo le esigenze.
5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di
cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative
di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della
normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le
medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a
partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli
insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e
in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile
dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di
formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.
7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque
giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al
personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad
iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni
per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente
non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di
laurea per gli insegnanti in servizio nelle scuole dell’infanzia ed elementari
hanno un carattere di priorità.
8. La
formazione dei docenti si realizza anche mediante l’accesso a percorsi
universitari brevi finalizzati all’integrazione dei piani di studio in coerenza
con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti
disciplinari.
9. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per favorire l’accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.
10. I criteri per la fruizione dei permessi per il
diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata
presso gli uffici scolastici regionali.
11. All’interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai
corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con
particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla
riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di
compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste
modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.
12. Per garantire efficacia nei processi di crescita
professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le
iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in
rete e all’autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di
attestazione e di verifica delle competenze.
13. A livello di singola scuola il dirigente
scolastico fornisce un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri di
fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
ART.63 - LIVELLI DI ATTIVITÀ
(Art.8 del
CCNI 31.08.1999)
1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali al POF, individuate sia direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile sul territorio, ferma restando la possibilità dell’autoaggiornamento.
2. L’amministrazione scolastica periferica garantisce servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.
3. All’amministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale, soprattutto quelli che si rendono necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia curriculari, per l’anno di formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e riconversione professionale, per la formazione finalizzata all’attuazione di specifici istituti contrattuali, nonché il coordinamento complessivo degli interventi.
(Art.10 del CCNI 31.08.1999)
1. Le risorse per la formazione del personale delle
scuole disponibili nel bilancio del MIUR sono assegnate:
·
per
il 60% alle scuole in base al numero complessivo degli addetti, con successiva
proporzionale ripartizione, a livello di singola istituzione scolastica, tra
numero dei docenti e numero di personale ATA;
·
per
il 20% all’amministrazione periferica, in base al numero degli addetti nelle
proprie istituzioni scolastiche, e comunque osservando il criterio
proporzionale di cui al punto precedente;
·
per
il 20% all’amministrazione centrale.
(Art13 del
CCNI 31.08.1999)
1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il
Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti
è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF,
considerando anche esigenze ed opzioni individuali.
Il Piano
tiene conto dei contenuti della direttiva annuale del Ministro e si può
avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e
periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati.
Il Piano si articola in iniziative:
·
promosse
prioritariamente dall’amministrazione;
·
progettate
dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con
gli IRRE, con l’Università (anche in regime di convenzione), con le
associazioni professionali qualificate,
con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.
(Art.14 del
CCNI 31.08.1999)
1. Le parti confermano il principio
dell’accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale
della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte
dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la
formazione del personale della scuola le università, i consorzi universitari,
interuniversitari, gli IRRE e gli istituti pubblici di ricerca. Il MIUR può
riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali sulla base
della vigente normativa.
3. Il
Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce
le procedure da seguire per l’accreditamento di soggetti – i soggetti
qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati – per la
realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono:
·
la
missione dell’ente o dell’agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello
statuto;
·
l’attività
svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;
·
l’esperienza
accumulata nel campo della formazione;
·
le
capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;
·
l’attività
di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel
settore specifico;
·
il
livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche
certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di
compiti e di competenze;
·
la
padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla
valutazione di impatto delle azioni di formazione;
·
il
ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
·
la
documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di
sviluppo professionale del personale della scuola;
·
la
specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro;
·
la
disponibilità a consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle
singole azioni di formazione.
4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i
soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate
a progetti di interesse generale promossi dall’amministrazione.
5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in
consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata regionale individua
i criteri con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti
definiti a livello territoriale.
7. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono
tenuti a fornire al sistema informativo, l’informazione, secondo moduli
standard che saranno definiti, relativa alle iniziative proposte al personale
della scuola.
(Art.15 del CCNI 31.08.1999)
1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova
assunzione l’anno di formazione trova realizzazione attraverso specifici
progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di
scuole.
2. L’impostazione delle attività tiene conto
dell’esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul
lavoro - con il sostegno di tutor appositamente formati - e l’approfondimento
teorico.
3. Nel corso dell’anno di formazione vengono create
particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze
tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva
dell’acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.
ART.68 - FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE IN AREE A RISCHIO O
A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO, O FREQUENTATE DA NOMADI
(Art.18 e 19
del CCNI 31.08.1999)
1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio
l’amministrazione promuove e sostiene iniziative di formazione in relazione
agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la cultura
della legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di successo
scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di formazione e
di sostegno professionale facendo ricorso anche alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
2.
Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle scuole
coinvolte, gli insegnanti e il personale ATA. I corsi sono organizzati dalle
scuole, singole o in rete, e si avvalgono della collaborazione di soggetti
qualificati o accreditati, nonché della cooperazione di istituzioni ed enti
presenti sul territorio.
3. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle
aree a forte processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già
realizzate l’amministrazione promuove l’organizzazione di seguenti attività
formative:
·
pronto
intervento linguistico,
·
corsi
specifici sull’insegnamento della lingua italiana ad alunni ed adulti, di lingua
nativa diversa dall’italiano,
·
approfondimento
delle tematiche dell’educazione interculturale,
·
produzione
e diffusione di materiali didattici.
4. A seguito di specifiche intese i corsi per
l’insegnamento della lingua italiana ad allievi ed adulti, di lingua nativa
diversa dall’italiano, possono anche essere offerti dalle Università come corsi
di perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto
intervento linguistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche si
fa ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
5. Per l’impostazione e l’organizzazione delle
attività le scuole e l’amministrazione si avvalgono della collaborazione di
soggetti qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già realizzate
o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni espressione delle
comunità di immigrati, delle organizzazioni non governative e delle
associazioni di volontariato riconosciute.
ART.69 - FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE OPERANO IN SETTORI PARTICOLARI
(Art.20 del
CCNI 31.08.1999)
1.Gli obiettivi delle iniziative di formazione
finalizzata sono l’acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per
insegnanti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali
delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli
istituti penitenziari e l’attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo
delle politiche di formazione permanente. L’Amministrazione garantisce che
specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che intendano
operare in tali settori.
2. I corsi
mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e processi di
apprendimento, ad accrescere la familiarità con le metodologie attive di
insegnamento, a sviluppare la padronanza delle strategie formative (modularità,
riconoscimento dei crediti formativi e professionali, percorsi individuali di
apprendimento, certificazione delle competenze).
3. In questa
prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione anche
all’evoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della formazione
integrata e dei modelli di cooperazione tra l’istruzione e la formazione
professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedali e nelle scuole carcerarie degli
istituti penitenziari il MIUR realizza le necessarie intese, con i Ministeri
della Sanità e di Grazia e Giustizia, per la programmazione, l’organizzazione e
la finalizzazione delle attività.
CAPO VII - TUTELA DELLA SALUTE NELL’AMBIENTE DI LAVORO
(Art. 57 del CCNI 31.08.1999)
1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza dell’ambiente di lavoro, previste dal D.Lgs.626/94 come modificato dal D.Lgs.242/96 (cfr. nota n. 31) , le parti convengono sulla necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione all’interno delle istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai successivi articoli del presente capo, in coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 10 luglio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico.
(Art. 58 del CCNI 31.08.1999)
1.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
in tutte le unità scolastiche previste dal D.M. n.382/98, è eletto nei modi
previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 (cfr. nota n.
32) e
dall’art.58 del CCNI 31.08.99 (cfr. nota n. 24). Ove successivi Accordi
quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta,
questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto
scuola.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.Lgs.626/94 (cfr. nota n. 32), le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
a.
il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi
di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala
preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli
ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile
del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b.
laddove
il D.Lgs.626/94(cfr. nota n. 32) prevede l’obbligo da parte
del dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua
effettività e tempestività; pertanto il dirigente scolastico consulta il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i
quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte
e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve
essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere
riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è
consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di
prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione
e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica; è altresì consultato
in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del
D.Lgs.626/94(cfr. nota n. 32). Gli esiti delle attività
di consultazione di cui sopra sono riportati in apposito verbale sottoscritto
dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
c.
il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le
informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle
misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli
ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli
infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza;
d.
il
dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione
richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare
delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla
sua funzione;
e.
il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione
specifica prevista all’art.19, comma 1, lett.G) del D.Lgs.n.626 citato (cfr. nota n. 32). La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve
prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione sono
quelli previsti dal D.Lgs.626/94(cfr. nota n. 32), e dal Decreto Ministro del
Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere proposti
percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f.
il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio
alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g.
per
l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.Lgs.626/94 (cfr. nota n. 32),, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per
le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari
a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l’espletamento e gli adempimenti
previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 del D.Lgs.626/94(cfr. nota n. 32), il predetto monte-ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro.
(Art. 59 del CCNI 31.08.1999)
1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico
regionale, sono affidati i compiti e i ruoli dell'organismo paritetico di cui
all'art. 20 del D.Lgs.626/94(cfr. nota n. 32), .
2. Tale organismo ha compiti di orientamento e
promozione delle iniziative formative e informative nei confronti dei
prestatori d’opera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei
loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il
processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello
territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la
realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione
di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte
sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non escludendo la via
giurisdizionale.
(Art. 60 CCNI 31.08.99)
1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza l’ Osservatorio Nazionale Paritetico ha il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, di avanzare proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza.
(Art. 61 del CCNI 31.08.1999)
1. Per quanto non previsto dal presente capo si fa
esplicito riferimento al D.Lgs.626/94 (cfr. nota n.
32), al
D.Lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla
legislazione in materia di igiene e sicurezza.
CAPO VIII - ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI GENERALI
ART. 75 - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
(Art. 63 del CCNL 4-8-1995 )
1. La struttura della retribuzione del personale
docente, educativo ed ATA appartenente al comparto della Scuola si compone
delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale:
a)
stipendio
tabellare per posizioni stipendiali;
b)
eventuali
assegni “ad personam”.
- trattamento accessorio:
a)
retribuzione
professionale docenti;
b)
compenso
per le funzioni strumentali del personale docente;
c)
compenso
per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
d)
indennità
di amministrazione dei DSGA;
e)
compenso
individuale accessorio per il personale ATA;
f)
compenso
per incarichi ed attività al personale ATA;
g)
indennità
e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;
h)
altre
indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di
legge.
2.
Al
personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai
sensi della legge 13 maggio 1988, n.153 e successive modificazioni.
3.
Le
competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo
sono corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile.
1.
Gli
stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata
per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero
dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonché
di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata
determinatosi nell'anno 2002.
2.
Ai
sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dall’art. 5, comma 2, del
CCNL 15.03.01 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici
mensilità, indicate nell’allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3.
A
decorrere dal 1.1.2003, l’indennità integrativa speciale, nella misura attualmente
spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è
conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o
indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti
disposizioni dal personale in servizio all’estero.
4.
Per
effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al
comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle
decorrenze stabilite nella Tabella 2.
5.
Al
personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di
scuola dell’infanzia ed elementare.
6.
Al
personale ATA transitato dal comparto Regioni – Enti locali viene erogata
l’indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale
ATA del comparto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a
titolo di assegno ad personam non riassorbibile.
Nota
a verbale per l’art. 76:
Con
riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al
personale in servizio all’estero cui non spetta l’indennità integrativa
speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta
sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell’indennità
integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute
previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti.
ART. 77 – PROGRESSIONE PROFESSIONALE
(Art. 16 del
CCNL 25.05.99)
1.
Al
personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato
per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra
potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2,
sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti
alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel
periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni
disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso
contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere
ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e
per i periodi seguenti:
a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.
ART. 78 – TREDICESIMA MENSILITA’
1.
Al
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato
spetta una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
2.
L’importo
della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al
personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi
successivi.
3.
La
tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio
continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4.
Nel
caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione
di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese
superiore a 15 giorni.
5.
I
ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per
motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la
sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al
personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
6.
Per
i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il
rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto
nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
1.
Gli
incrementi stipendiali di cui all’art. 75 hanno effetto integralmente sulla 13°
mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di
buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.
2.
I
benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 75 sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza
contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si
considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.
3.
Il
conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di
cui all’art. 75, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità per
determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con
riferimento all’art. 2, comma 10 della legge n. 335/1995.
ART.80 – COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PER IL PERSONALE ATA.
( art. 25
CCNI 31.08.99)
1.
Al
personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso
individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate,
salvo restando l’eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad
personam.
2.
Il
compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze
indicate nell’allegata Tabella 3.
3.
Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo
determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
a.
dalla
data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA
con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per
l’intera durata dell’anno scolastico;
b.
dalla
data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun
anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato
fino al termine delle attività didattiche.
4. Nei confronti del direttore dei servizi generali ed amministrativi detto compenso viene corrisposto nell’ambito delle indennità di amministrazione di cui all’art.54.
5. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
6. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
7. Nei casi di assenza per malattia si applica l’art. 18, comma 8, lettera a).
8. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
9. Nei confronti del personale ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all’orario risultante dal contratto.
10. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
ART.81 – RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI.
( art. 7 CCNL 15.03.2001)
1. Con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15.03.2001 è incrementata nelle misure mensili lorde e alle scadenze indicate nell’allegata Tabella 4.
2. Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1, la retribuzione professionale docenti, corrisposta per 12 mensilità, è rideterminata nelle misure indicate nell’allegata Tabella 4.
3.
La
retribuzione professionale docenti, analogamente al compenso individuale
accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite
dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999, fermo restando quanto previsto dall’art.
18, comma 8, lettera a).
1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo d’istituto, già definite ai sensi dell’art.14 del CCNL 2000/01 stipulato il 15 marzo 2001, sono integrate dalle ulteriori seguenti risorse, a decorrere dall’1.1.2003:
a) un importo pari a € 13,84 pro-capite per tredici mensilità per ogni docente e unità di personale educativo;
b) un importo pari a € 9,82 pro-capite per tredici mensilità per ogni unità di personale ATA.
2. Le risorse previste dall’art. 14, comma 2, del CCNL 15 marzo 2001, corrispondenti a 206,6 milioni di € (400 miliardi di lire) per il 2002 e 309,9 milioni di € (600 miliardi di lire) per il 2003, concorrono alla copertura finanziaria dell’incremento della retribuzione professionale docenti previsto all’art. 81 e, pertanto, è abrogata la possibile finalizzazione di tali risorse in favore del fondo d’istituto così come stabilito dal citato art. 14.
3. Il fondo potrà altresì essere alimentato, salvo
diversa finalizzazione stabilita in sede di ccnl, delle economie di gestione,
richiamate dall'integrazione dall'atto d'indirizzo del 14.4.2003, conseguenti alle ulteriori riduzioni
di personale da realizzare nell’anno scolastico 2003-04, per la quota parte
relativa all’anno 2003, previa verifica da effettuarsi il primo bimestre 2004.
A tali risorse potranno aggiungersi quelle indicate nell’art. 35, comma 8,
della legge 27.12.2002, n. 289, previa verifica dell’effettivo conseguimento
delle economie derivanti dall’applicazione dei commi 2, 4 e 6 del citato
articolo 35.
1. Il fondo dell’istituzione scolastica è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute sull’organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.
2. Le risorse di cui all’art. 14 del CCNL 15.3.2001, comma 1, lettere b), c), d), nonché le ulteriori risorse stabilite nell’art. 82, comma 1, lett. a) e b) del presente CCNL, continuano ad essere ripartite tra le singole istituzioni scolastiche ed educative in relazione alla rispettiva dotazione organica. Le risorse così distribuite si aggiungono a quelle ripartite ai sensi dell’art. 28 del CCNI del 31.8.1999.
3. Il fondo è inoltre alimentato:
a. dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall’istituto scolastico finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati,;
b. dalle eventuali economie di cui all’art. 22, comma 6, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. Le risorse del fondo delle singole istituzioni scolastiche, che risultino non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario, sono riutilizzate nell’esercizio successivo.
5. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo le parti, in apposita sequenza contrattuale, definiranno, in tempo utile per l’anno scolastico 2003-04, nuovi criteri per la distribuzione delle risorse complessivamente finalizzate al fondo dell’istituzione scolastica.
ART. 84 – COMPENSI ACCESSORI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IRRE, MIUR ED UNIVERSITA’
(Art.18, comma 4, del
CCNL 15.3.2001)
1.
Per
l’erogazione di compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al
personale docente, educativo ed ATA in servizio presso IRRE, nei distretti
scolastici o comandato nell’Amministrazione centrale e periferica del MIUR, in
base alle vigenti disposizioni, nonché al personale con incarico di
supervisione nelle attività di tirocinio sono corrisposti compensi accessori
nelle misure e secondo le modalità definite nel CCNI del 18.2.2003
2. Al finanziamento dei compensi di cui al comma 1 sono destinate il 50% delle risorse di cui all’art.18, ultimo periodo, del CCNL del 15 marzo 2001. La restante quota del 50% alimenta le risorse complessive per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 82 del presente CCNL.
3.
L'aggiornamento
dei compensi accessori e della modalità
di erogazione degli stessi sarà definito nella sequenza contrattuale di cui all'art. 83 comma 5.
4. Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario alimentano le risorse complessive per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 82 del presente CCNL.
ART. 85 – ATTIVITA’ COMPLEMENTARi DI EDUCAZIONE FISICA
(Art.32 del CCNI
31.8.1999)
1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell’istituzione scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale del precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione prevista dal presente articolo.
ART. 86 – INDENNITA’ E COMPENSI A CARICO DEL FONDO
D’ISTITUTO
(Art. 30 del CCNI del
31.8.1999)
1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il P.O.F., su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).
2. Con il fondo vengono retribuite:
a. la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d’istituto;
b. le
attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre
l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore
settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla
personalizzazione dell’offerta formativa,
con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste
dall’art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente
art.85. Per tali attività spetta un
compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
c. le
attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello
svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di
materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti
informatici e in quelle previste dall’art.28, comma 3 - lettera a) del presente
CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per
tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
d. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6;
e. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 30 del presente CCNL;
f. le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;
g. l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MIUR in base alla normativa vigente - nel qual caso potrà essere contrattata la relativa rivalutazione-, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 8;
h. il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art.55, comma 1, del presente CCNL, detratto l’importo del CIA già in godimento;
i. la quota variabile dell’indennità di amministrazione di cui all’art.55 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9;
j. compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF.
ART. 87 – DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
1.
A
decorrere dal 1.1.2003 ai direttori dei servizi generali ed amministrativi,
destinatari dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8 c.1 del CCNL 15
marzo 2001 è attribuito un incremento
retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale
del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente
posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000.
2.
Per
effetto dell’incremento previsto dal comma 1 si realizza il completamento
dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di
responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle
accademie e conservatori.
3. Al
personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 86, comma 2, lettera i), esclusivamente i seguenti compensi a carico del fondo d'istituto:
a. per
compensi per lavoro straordinario per
un massimo di 100 ore annue;
b. per
attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse
dell’UE, da enti pubblici e da soggetti privati.
ART. 88 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI
(Art. 56 del CCNL del 1995)
1. Per il personale docente
ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le
norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 (cfr. nota n. 8).
2. La materia
disciplinare del personale di cui al comma 1, sarà definita con le OO.SS. in
sede negoziale da attivarsi nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore
della legge di riordino degli organi collegiali.
(Art. 57 del CCNL del 1995 )
1. Il dipendente adegua il
proprio comportamento all’obbligo costituzionale di servire esclusivamente la
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon
andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto
della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta
in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e
collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto
conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il
dipendente deve in particolare:
a) esercitare con diligenza,
equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo
professionale di titolarità;
b) cooperare al buon
andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le
disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente
di lavoro;
c) rispettare il segreto
d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini
privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
e) nei rapporti con il
cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività
amministrative previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti
attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione, nonché agevolare le
procedure ai sensi del D.Lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di
autocertificazione;
f) favorire ogni forma di
informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di
lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e
non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente
scolastico;
h) durante l'orario di
lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta
uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì,
all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera
comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli
altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
i) non attendere ad
occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non
remunerate, in periodo di malattia od infortunio;
l) eseguire gli ordini
inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano
impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo,
il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le
ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione.
Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato
dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le
altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per
ciascun profilo professionale;
n) assicurare l'integrità
degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
o) avere cura dei locali,
mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
p) non valersi di quanto è
di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
q) non chiedere né
accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione
con la prestazione lavorativa;
r) osservare scrupolosamente
le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte
del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate,
persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
s) comunicare
all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni
successivo mutamento delle stesse;
t) in caso di malattia, dare
tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
u) astenersi dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o
indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.
(Art.
58 del CCNL del 1995)
1. Le violazioni degli
obblighi disciplinati dall'art. 89 del presente
contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento
disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo
variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con
preavviso;
f) licenziamento senza
preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo
il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta
dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente
per la contestazione, di cui al successivo art. 91, è venuto a conoscenza del
fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato.
3. Il dipendente al quale
sono stati contestati i fatti viene convocato con lettera per la difesa non
prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dall’avvenuta contestazione
del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla
convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei
successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la
sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi del successivo art.
91, il dirigente scolastico, ai fini
del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio competente i fatti da
contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale
comunicazione all'interessato.
5. Al dipendente o, su
espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti
istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento
disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di
addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il
procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per
i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle
giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra
quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia
luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento,
dandone comunicazione all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al
comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro
genere nelle quali egli sia incorso.
9. I termini di cui al
presente articolo devono intendersi come perentori.
10. Per quanto non previsto
dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo 165/2001(cfr. nota n.2) .
11. Per quanto riguarda
conciliazione ed arbitrato, si rinvia al capo XII del presente CCNL.
ART. 91 - COMPETENZE
(Art. 59 del CCNL del 1995)
1. Il rimprovero verbale, il
rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente scolastico.
2. La sospensione dal
lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il licenziamento
con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore
generale regionale.
(Art.
60 del CCNL del 1995)
1. Nel rispetto del principio
di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della
mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n.
165/2001 (cfr.
nota n.2), il tipo e l'entità di ciascuna delle
sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del
comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto
conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi
violati;
c) responsabilità connesse
alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di
pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;
e) sussistenza di
circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento
del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto
dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di
più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva in mancanze
già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore
gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente
responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento,
è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare
dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo
pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle
sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle
disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a
princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti
dei genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza
nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni
mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli
obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro
ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi
a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento,
rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti
assegnati;
g) violazione di doveri di
comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui
sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli
utenti o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute
per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad attività
sociali a favore degli alunni.
6. La sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un
massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione
ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze
previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della
multa;
b) particolare gravità delle
mancanze previste nel comma 4;
c) assenza ingiustificata
dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali
ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata
dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla
gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni
causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo,
fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza falsa o
reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi,
gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di
altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
h) alterchi con ricorso a
vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose
nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di
pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970 (cfr. nota n. 37);
l) atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della
persona;
m) violazione di doveri di
comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui
sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli
alunni o a terzi.
8. La sanzione disciplinare
del licenziamento con preavviso di applica per:
a) recidiva plurima, almeno
tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa
natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel
medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci
giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte
del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e
circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione
di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del
trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed
arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi
lavorativi;
e) persistente insufficiente
rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente
agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in
giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in
via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
g) violazione dei doveri di
comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di
gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro.
9. La sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio
di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri
dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
utenti;
b) accertamento che
l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque,
con mezzi fraudolenti;
c)condanne passate in giudicato:
1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché per i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del codice penale;
2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3. per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
d) condanna passata in
giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non
attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente
la prosecuzione per la sua specifica gravità;
e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Al codice disciplinare
di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante
affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è
tassativa e non può essere sostituita con altre.
ART. 93- RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di
commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio, di rilevanza penale l'amministrazione
inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il
procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza
definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo
della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già
avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione
venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del
dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è
sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di
cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001 (cfr. nota n. 42), negli altri casi il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato
entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza
definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5,
comma 4, della legge 97 del 2001(cfr. nota n. 42), il procedimento disciplinare precedentemente
sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto
notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120
giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della
sanzione prevista dall' art. 92, come conseguenza delle condanne penali citate
nei commi 8, lett. f) e 9, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo
correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001 (cfr. nota n. 42).
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. Ove
nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di
proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile
di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001 (cfr. nota n.42).
9. Il dipendente licenziato
ai sensi dell'art. 92, comma 8 lettera f) e comma 9, lett. c) e d), e successivamente assolto a seguito di
revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione,
alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta,
anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità
posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi
del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è
confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia
intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il
coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni
che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di
licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio
ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
ART. 94 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI
PROCEDIMENTO PENALE - (Art. 62 del CCNL del 1995)
1. Il dipendente che sia
colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal
servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai
sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla
sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente, può essere sospeso dal
servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga
sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà
personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti
al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati,
l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art.
92, commi 8 e 9.
4. Resta fermo l'obbligo di
sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del D.lgs.
n.267/2000 (cfr.
nota n.39).
5. Nel caso dei reati
previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001 (cfr. nota n.42), in alternativa alla
sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste
dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche
non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena,
si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001(cfr. nota n.41).
6. Nei casi indicati ai
commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 93 in tema di rapporti
tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi
da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata
all'art. 55 del presente CCNL, comma 1, nonché gli assegni del nucleo
familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di
assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell' art. 93, commi 6 e 7, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà
conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio,
escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di
carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre
infrazioni, ai sensi del medesimo art. 93, comma 6, secondo periodo, il
conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una
sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà
conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o
per prestazioni di carattere straordinario, nonché i periodi di sospensione del
comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare
riattivato.
10. Quando vi sia stata
sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non
superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è
revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
ART. 95 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE
MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. I Direttori generali
regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo
ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi
di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del
27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del
presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell’atto così
adottato i Direttori generali danno informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie
del presente CCNL.
CAPO X - PERSONALE
DELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
ART. 96 - VERTENZE ED ORGANISMI
DI CONCILIAZIONE
(art.1 accordo successivo
11-12-1996)
I. La proclamazione e
la revoca degli scioperi relativi a vertenze che interessino le istituzioni
scolastiche italiane di uno o più paesi esteri sono comunicate al Ministero
degli affari esteri - Direzione generale per la promozione e la cooperazione
culturale - il quale ne informa la Presidenza del consiglio dei ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica - ed il MIUR - Gabinetto del Ministro;
per le vertenze a livello di circoscrizione consolare, la comunicazione è
indirizzata al console territorialmente competente
2. Sono costituiti,
d'intesa tra le parti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente accordo, organismi di conciliazione presso il Ministero degli
affari esteri, per i conflitti che interessino il personale in servizio in uno
o più paesi esteri, e presso gli uffici consolari, per i conflitti a livello di
circoscrizione consolare.
ART. 97 -
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
(artt. 11 e 19
sequenza del 24-2-2000)
1. Il sistema delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui al capo II si applica al personale della scuola in servizio all’estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U.
Le relazioni sindacali si articolano a livello di contrattazione integrativa nazionale presso il Ministero Affari Esteri e a livello decentrato presso le Ambasciate, per le questioni che investano l’intero Paese ospite, i Consolati, per il personale dei corsi di lingua italiana e per il personale statale delle scuole private, e presso le istituzioni scolastiche italiane statali all’estero.
2. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli Esteri, che la presiede, da un delegato del MIUR e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici interessati dell’Amministrazione degli Affari Esteri e di quella del MIUR.
3. Con la contrattazione integrativa di cui al comma precedente, sarà anche determinato il trattamento dei permessi retribuiti, fruiti all'estero, con riguardo all'assegno di sede, fermo restando che questo spetta comunque per i sei giorni di ferie di cui all’art. 13, comma 9, ed all'art. 15, comma 2, alle condizioni di cui all'art. 658 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297 (cfr. nota n.8).
4. Per la contrattazione integrativa a livello di Ambasciata, la delegazione di parte pubblica è costituita dall’Ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici consolari interessati. Presso gli Uffici consolari detta delegazione è costituita tenendo conto della struttura organizzativa degli Uffici stessi.
Presso le istituzioni scolastiche italiane statali all’estero, la delegazione di parte pubblica è costituita dal dirigente scolastico.
Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono costituite ai sensi dell’art. 7.
5. Con la contrattazione integrativa nazionale di cui al presente articolo vengono individuate per ogni funzione le specificità e le competenze in raccordo con le particolari situazioni esistenti all’estero.
Nell’ambito di una politica di diffusione della lingua italiana quale riscontro ad una crescente e sempre più articolata domanda, si può prevedere la possibilità di collaborazioni plurime effettuate presso altre scuole italiane o straniere che abbiano necessità di particolari esigenze professionali.
In considerazione della specifica articolazione della funzione svolta da docenti della scuola secondaria in qualità di lettori presso le Università straniere, sono definite con la contrattazione integrativa le funzioni del lettore e del lettore con incarichi extra-accademici.
ART. 98 – PARTECIPAZIONE
(art.12 sequenza del
24-2-2000)
1. L’Amministrazione degli Affari Esteri, a livello centrale e periferico, fornisce informazione preventiva e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle materie previste dagli artt. 4 e 5, nonché in materia di assegni di sede, di cui al D.lgs n. 62/98 (cfr. nota n. 48).
Essa fornisce altresì un’informazione preventiva relativamente ai posti di cui agli artt. 104 e 105, e sulle professionalità richieste dai compiti attribuiti al personale da destinare al Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell’art. 626 del D. Lgs. n° 297/94 (cfr. nota n.8).
2. Possono essere inoltre consensualmente costituite commissioni paritetiche di studio per un esame approfondito delle materie di cui all’art. 5.
ART. 99 – IMPEGNI CONNESSI CON L’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA E
CON IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(art.13 sequenza del 24-2-2000)
1. L’estensione all’estero dell’autonomia scolastica consente di introdurre elementi di flessibilità e di adeguamento dell’offerta formativa rispetto agli specifici contesti scolastici.
2. Il MAE, di concerto con il MIUR, nel predisporre, sulla base delle vigenti disposizioni e con i relativi necessari adattamenti, i provvedimenti relativi all’estensione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche, ne dà informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
3. Nell’ambito dell’attuazione dell’autonomia le istituzioni
scolastiche definiscono, nel rispetto delle competenze dei vari organi e delle
funzioni e professionalità esistenti, il piano dell'offerta formativa ed
adottano le modalità organizzative per l’esercizio della funzione docente di
cui all’art. 24.
4. Le scuole statali italiane all’estero, come previsto dall’art. 29, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico.
ART. 100 -
PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ED AL SUPERAMENTO
DEL DISAGIO SCOLASTICO
(art.14
sequenza del 24-2-2000)
1. Le istituzioni scolastiche italiane all’estero promuovono progetti di miglioramento dell’offerta formativa, ivi compresi gli interventi a favore di problematiche di disagio e svantaggio, con criteri da definire nella contrattazione integrativa presso il MAE, fermo restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento.
2. I progetti devono definire, oltre che gli obiettivi e gli elementi di valutazione circa i risultati attesi, in particolare la programmazione delle attività aggiuntive del personale in servizio nonché l’eventuale raccordo con le iniziative di formazione ed aggiornamento funzionali ai progetti stessi.
3. Gli oneri derivanti dal
presente articolo sono determinati nella misura annua necessaria a compensare
le attività svolte dal personale docente e ATA in relazione ai progetti delle
scuole e, comunque, nel limite di €
1.446.079,31 (L. 2.800.000.000). Le somme eventualmente non utilizzate, in ogni
esercizio finanziario, confluiscono nel fondo d’istituto delle scuole
metropolitane di cui all’art. 82.
ART. 101 – FERIE
(art.4 accordo successivo 11-12-1996)
1. Per il personale
docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni
scolastiche italiane all'estero, la durata delle ferie è determinata in 48
giorni lavorativi, cui si aggiungono 4 giorni lavorativi per festività
soppresse; ai fini del relativo computo il sabato è considerato giorno
lavorativo.
2. I periodi di
sospensione delle attività didattiche, durante i quali, ai sensi dell'art. 13,
comma 9, vanno fruite le ferie del personale docente, sono riferiti ai
calendari scolastici in uso nel paese estero sede dell'istituzione scolastica
italiana.
3. Il godimento di
almeno quindici giorni lavorativi continuativi di riposo che il comma 11 del
citato art. 13 assicura al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel
periodo 1 luglio - 31 agosto, va riferito ad altro periodo idoneo al calendario
scolastico locale.
4. E’ assicurata
all’interessato la fruizione dell’intero periodo di ferie a cui ha titolo nei
casi di trasferimento tra paesi con differenti calendari scolastici locali,
anche in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
ART. 102 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(art. 16 sequenza del
24-2-2000)
1. Per la copertura dei posti di insegnamento del contingente, temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, con le modalità previste dall’art. 19 e dall’art. 37, commi 1, 2 e 3.
2. A decorrere dal primo
marzo 2000, la retribuzione del personale docente con incarico a tempo
determinato viene parametrata alla retribuzione dell’analogo personale in
servizio nelle scuole metropolitane, ovvero - solo per i residenti - a quella
locale, qualora più favorevole. Per il personale non residente la retribuzione
complessiva è costituita da una retribuzione di base, pari alla retribuzione
dell’analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane e da un assegno
di sede aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato, individuato
in una quota percentuale variabile dell’indennità di sede prevista per il
personale a tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane all’estero,
in modo che la retribuzione complessiva rimanga invariata rispetto a quella
allo stato percepita.
3. Le nuove modalità per la costituzione delle graduatorie e per il conferimento delle supplenze dovranno essere raccordate con le disposizioni generali in materia di conferimento delle supplenze, di competenza del MIUR.
ART. 103 - ORARI E ORE
ECCEDENTI
(art.17 sequenza del
24-2-2000)
1. Si conferma per il personale docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero, l’orario di servizio previsto per i docenti in territorio metropolitano.
2. In sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e l’analisi delle attività di insegnamento svolte nelle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere al fine di verificarne il raccordo con l’orario di insegnamento previsto per il territorio metropolitano ai sensi del CCNL.
3. Le ore eccedenti l’orario di insegnamento non costituenti cattedra verranno attribuite con le procedure di cui all’art. 28 e, in caso di indisponibilità del personale docente a tempo indeterminato, a personale docente con contratto a tempo determinato.
4. Nel caso di oggettiva impossibilità di reperimento di personale a tempo determinato, ovvero in casi di particolare strutturazione di cattedre superiori alle 18 ore, le ore eccedenti saranno distribuite tra il personale a tempo indeterminato, con priorità ai docenti che manifestino la loro disponibilità, nei limiti massimi previsti anche per i docenti in servizio nelle scuole del territorio metropolitano.
ART. 104 – MOBILITA’ TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ALL’ESTERO
(art. 6, comma 2, accordo successivo
11.12.96)
1. 1 trasferimenti di
ufficio per soppressione di posto o per incompatibilità di permanenza nella
sede possono essere disposti, per il personale docente ed ATA, anche su posti
di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in
cui il personale ha prestato servizio, ovvero, da corsi a scuole e viceversa,
purché il personale vi abbia titolo sulla base della funzione di destinazione.
Essi possono aver luogo nell'ambito della medesima circoscrizione consolare o,
in subordine, di una circoscrizione consolare limitrofa, anche di aree
linguistiche diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneità
nelle prove di selezione e, comunque, dopo avere effettuato le procedure di
mobilità di ufficio nell'ambito della circoscrizione o dell'area linguistica.
Alle stesse condizioni i trasferimenti possono essere disposti su posti di
paesi di altro emisfero. Le operazioni relative ai trasferimenti di ufficio
precedono quelle per trasferimenti a domanda.
2. Anche i
trasferimenti a domanda possono essere disposti su posti di istituzioni
scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il
personale ha prestato servizio o per circoscrizioni consolari ed aree
linguistiche diverse, alle medesime condizioni di cui al comma 1.
3. Ulteriori modalità
e criteri sono determinati nell'ambito della contrattazione integrativa
nazionale di cui all'art. 97.
4. Per il personale
assegnato alla scuole europee il trasferimento può essere disposto, a domanda,
solo al termine di fine quinquennio, sui posti disponibili in altre scuole
europee. In caso di soppressione di posto nelle scuole medesime, il personale,
conseguentemente trasferito d'ufficio, ha titolo alla precedenza assoluta su
posti in altre scuole europee, ove disponibili. Le modalità ed i tempi di
applicazione del presente comma sono definiti con la contrattazione decentrata
nazionale.
ART. 105 - MOBILITÀ PROFESSIONALE VERSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ALL’ESTERO
(art. 6, comma 2, della sequenza contrattuale 11.12.96 e
art.1 accordo successivo 14.09.2001)
1. La destinazione all’estero del personale docente ed ATA ai posti di contingente di cui all’art. 639 del TU 16-4-1994, n.297 (cfr. nota n. 8), costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 (cfr. nota n.2), dalla contrattazione collettiva.
2. Le norme che seguono mirano alla concreta attuazione dei criteri di selettività professionale e del principio dell’alternanza, prevedendo un congruo periodo di servizio in territorio metropolitano tra un incarico e l’altro.
ART. 106 – ISCRIZIONE ALLE GRADUATORIE PERMANENTI PER LA DESTINAZIONE
ALL’ESTERO
(art.2
dell’accordo successivo 14-9-2001)
1. La destinazione all’estero del personale docente
e ATA avviene sulla base di graduatorie permanenti in cui hanno titolo ad
essere inseriti coloro che abbiano superato una prova unica di accertamento
della conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle relative alle quattro
aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e spagnolo).
2. Alla prova di accertamento linguistico, indetta
con provvedimento del MAE d’intesa con il MIUR, può partecipare, a domanda, il
personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, dopo
l’anno di prova, abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio di ruolo
in territorio metropolitano ed appartenga ai ruoli per i quali sono definiti i
codici funzione.
3. Coloro che supereranno la prova di accertamento linguistico, dovranno produrre, entro i termini previsti dall’apposita ordinanza del MAE, i titoli da valutare ai fini dell’inserimento nella graduatoria permanente.
ART.107 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA
PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA
(art.3
dell’accordo successivo 14-9-2001)
1.L’accertamento
di cui al precedente art. 106 è effettuato sulla base di prove strutturate.
A tal fine vengono predisposti distinti questionari per ciascuna delle seguenti categorie di candidati:
a)
docenti che aspirano alle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee
(la prova dovrà verificare la adeguata conoscenza della lingua o delle lingue
straniere);
b)
docenti che aspirano alle scuole europee (per i quali la prova dovrà verificare
se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la
piena integrazione in uno specifico contesto educativo e plurilingue);
c)
docenti che aspirano ai lettorati di italiano presso le università straniere
(per i quali la prova dovrà verificare se il grado conoscenza della lingua o
delle lingue straniere consente la piena integrazione in un contesto
universitario e pluriculturale);
d)
personale ATA.
Per
ciascuna delle tre tipologie di istituzioni di cui alle precedenti lettere a),
b) e c), nonché per il personale ATA, saranno predisposti distinti questionari
nelle lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.
2.
Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, ciascun docente può chiedere di
sostenere la prova per più tipologie di istituzioni e per più aree
linguistiche. Analogamente il personale ATA può partecipare per più aree
linguistiche.
3. Considerato che ai lettorati di italiano all’estero può essere destinato soltanto il personale dello Stato in possesso di specifici requisiti, per quanto concerne il personale della scuola hanno titolo a sostenere la prova di accertamento linguistico per i lettorati di italiano presso le Università straniere i candidati appartenenti alle seguenti categorie:
a)
docenti di italiano delle scuole secondarie di primo o secondo grado;
b)
docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo o secondo grado,
che abbiano superato, nell’ambito di corsi universitari, almeno due esami di
lingua e/o letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneità del MIUR
allegata ai bandi di concorsi per titoli ed esami emanati con DD.DD.GG.
31-3-1999 ed 1-4-1999.
4. Per la predisposizione dei questionari di cui al precedente comma 1 e la relativa assistenza tecnica, il MAE può avvalersi di apposita Agenzia specializzata, purché qualificata o certificata in materia di prove strutturate linguistiche.
ART. 108 – VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ACCERTAMENTO LINGUISTICO
(art.4
dell’accordo successivo 14-9-2001)
1.La valutazione della prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuata in ottantesimi. Supera tale prova il personale che abbia riportato almeno 56/80.
2.Al termine di ogni giornata di effettuazione delle prove strutturate l’apposita commissione, nominata dal Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del MAE di concerto col MIUR, redige appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con l’indicazione del punteggio conseguito. A conclusione di tutte le prove i nominativi di tali candidati saranno inseriti in appositi elenchi generali, redatti in stretto ordine alfabetico, e distinti per ciascun codice funzione, per ciascuna area linguistica, per le scuole europee e per lettorati.
3.Il personale incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il titolo professionale di accertamento della conoscenza della lingua straniera che conserva la validità per i successivi nove anni scolastici.
ART.109 -
RIFORMULAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTI
(art.5
dell’accordo successivo 14-9-2001)
1.Le graduatorie permanenti, distinte per codici funzione, per ogni area linguistica, per le scuole europee e per i lettorati, sono aggiornate ogni tre anni.
2.Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun concorrente, il punteggio attribuito nelle prove di accertamento della conoscenza della lingua straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti o rivalutati e il punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha luogo sulla base della tabella di valutazione allegata , che prevede un massimo di 80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i titoli professionali e 20 per i titoli di servizio. A parità di punteggio complessivo, l’ordine in graduatoria sarà determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del DPR 9-5-1994, n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.Il MAE procede all’aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:
a) mantenimento nelle stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico conserva la validità, come indicato all’art. 108, comma 3. Tale personale ha, pertanto, titolo a richiedere l’aggiornamento del proprio punteggio con la valutazione dei titoli conseguiti successivamente alla costituzione delle graduatorie in cui risulti già inserito e considerati valutabili dalla tabella D allegata al presente contratto;
b) depennamento dalle graduatorie stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico, che ha dato luogo all’inclusione nella graduatoria, non conserva validità nei termini sopra indicati;
c) depennamento dalle graduatorie del personale che ha subito un provvedimento disciplinare superiore alla censura e non abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
d) depennamento dalle graduatorie del personale che sia stato restituito ai ruoli metropolitani per incompatibilità, ovvero ai sensi dell’art. 97, che sia restituito ai ruoli metropolitani per ragioni di servizio;
e) depennamento dalle graduatorie del personale che abbia già prestato all’estero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee un periodo di servizio di durata complessivamente superiore ai dieci anni;
f) depennamento dalle graduatorie delle scuole europee del personale che abbia già prestato servizio nelle stesse.
4. Le graduatorie permanenti, sono aggiornate entro il mese di febbraio, per consentire un regolare avvio dell’anno scolastico, con le modalità e i criteri indicati nei commi precedenti. Esse sono inoltre affisse all’albo del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff.IV – e rimangono esposte per i successivi 15 giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare reclamo scritto, per errori od omissioni, alla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff. IV, che, esaminanti i reclami, può rettificare anche d’ufficio, le graduatorie.
Delle decisioni assunte, e delle sintetiche motivazioni che le hanno supportate, è data comunicazione agli interessati ed ai controinteressati mediante affissione all’albo dell’Ufficio anzidetto.
5.Dopo l’accertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti per l’inclusione nelle graduatorie permanenti, il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale approva le graduatorie, che sono pubblicate all’albo del MAE, DGPCC, Uff. IV, mediante affissione. Avverso i risultati di tale procedimento è ammesso reclamo scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla data di affissione. La decisione dell’Ufficio va assunta entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo.
ART.110 - GESTIONE DELLE GRADUATORIE PER LA
DESTINAZIONE ALL'ESTERO
(art.6
dell’accordo successivo 14-9-2001)
1. Ogni anno, dopo le operazioni relative ai trasferimenti riservati al personale già in servizio all'estero, i posti di contingente eventualmente rimasti vacanti sono disponibili per le operazioni di destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle graduatorie permanenti. Il MAE rende note entro il 31 agosto di ciascun anno le sedi disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P .C.C. del MAE, previa attivazione delle relazioni sindacali, individua la tipologia ed il numero dei posti di contingente ancora disponibili dopo le operazioni di trasferimento. L'elenco dei posti individuati viene affisso all'albo del MAE e degli Uffici centrali e periferici del MIUR.
3. Dopo l’avvenuta pubblicazione degli elenchi dì cui sopra il MAE attiva le procedure di destinazione del personale utilmente collocato nelle graduatorie permanenti.
4. A tal fine il MAE trasmette al personale così individuato il telegramma di preavviso della destinazione unitamente all'elenco delle sedi disponibili, invitandolo ad indicare le proprie preferenze.
5. II personale, una volta accettata la destinazione all'estero, è depennato dalla graduatoria per la quale è stato nominato. Detto personale, al compimento del proprio mandato, potrà chiedere di essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro aggiornamento.
6. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo l'accettazione, non assume servizio, viene depennato da tutte le graduatorie e potrà esservi, a domanda, reinserito soltanto al momento dell'aggiornamento triennale delle medesime.
ART. 111 - ESAURIMENTO DI GRADUATORIA E PROVE
STRAORDINARIE
(art.7
dell’accordo successivo 14-9-2001)
1. Nei casi di sopravvenuta, urgente necessità di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle stesse, o per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso aggregate al medesimo ambito disciplinare e per le quali è prevista, a seguito del D.M. del MIUR 10.8.1998, n. 354, integrato dal D.M. del medesimo dicastero 10.11.1998, n.448, una corrispondenza automatica, l’Amministrazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente capo, ha facoltà di attingere alle graduatorie di altre aree linguistiche, con il consenso dell’interessato, ad eccezione dei posti di lettorato.
2. Qualora non fosse possibile attuare le procedure di cui al precedente comma, potranno essere indette prove straordinarie di accertamento linguistico prima della scadenza del triennio, limitatamente ai codici funzione richiesti. L’indizione di prove straordinarie non comporta, in relazione a tali codici funzione, lo slittamento di quelle ordinarie triennali.
3. In caso di esaurimento di graduatoria, sono considerati nominabili per i posti all’estero anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia, erano stati esclusi dalle nomine per i successivi tre anni.
ART. 112 -
DURATA DEL SERVIZIO ALL’ESTERO
(art.8 dell’accordo
successivo 14-9-2001)
1. Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all’estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni.
2. Presso le Scuole Europee può essere prestato un solo periodo di servizio, della durata di nove anni scolastici, con eventuale proroga di un anno a seguito di delibera del Consiglio Superiore della suddetta scuola.
3. In via del tutto eccezionale, il personale in servizio presso le Scuole Europee, in caso di nomina a direttore aggiunto di una scuola europea conferita dal Consiglio superiore della predetta scuola, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di nove anni, con eventuale proroga di un anno
4. Il personale che abbia prestato all’estero un solo periodo di servizio presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, può essere destinato alle scuole europee, previo superamento delle specifiche prove di selezione ed a condizione che, al rientro dall’estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all’estero.
5. Il personale che abbia prestato un periodo di servizio presso le scuole europee può cumulare a tale servizio solamente un periodo di cinque anni presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee, e presso i lettorati di italiano, purché utilmente collocato nella specifica graduatoria ed a condizione che, al rientro dall’estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all’estero.
ART. 113 – INTERRUZIONE DEL
SERVIZIO ALL’ESTERO
(art.10
dell’accordo successivo 14-9-2001)
1. Il servizio all’estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema scolastico nazionale, o per accertata incompatibilità o per inidoneità del personale interessato.
ART. 114 - CALCOLO DEGLI
ANNI DI SERVIZIO ALL’ESTERO
(art.11 dell’accordo successivo 14-9-2001)
1. Anche per le scuole italiane all’estero e le scuole europee, gli anni di servizio si calcolano ad anno scolastico, che inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
ART.115 -
RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI IN CASO DI ASSENZE PER MALATTIA
(art. 7
accordo successivo 11-12-1996)
I. Nel caso di assenze
per malattia di durata superiore ai 60 giorni , il personale in servizio
all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva
l’ intero assegno di sede per i primi 45 giorni; l'assegno stesso non è
corrisposto per i restanti 15 giorni. Restano ferme le disposizioni sulla
malattia di cui al presente contratto.
ART.116 -
RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI PER INCOMPATIBILITA E PER MOTIVI DI
SERVIZIO
(art.8
accordo successivo 11-12-1996)
I. La destinazione
all'estero cessa, con decreto del MAE, quando si determinino situazioni di
incompatibilità di permanenza all'estero, ovvero per motivi di servizio. In
caso di contestata situazione di incompatibilità, l'interessato può presentare
controdeduzioni. Qualora i motivi di servizio attengano agli aspetti tecnici
dell'attività di istituto, al provvedimento di restituzione ai ruoli
metropolitani non si può dar luogo se non previo parere del MIUR.
ART.117
- RESTITUZIONE Al RUOLI METROPOLITANI A SEGUITO DI SANZIONI DISCIPLINARI
(art.9 accordo successivo 11-12-1996)
1.L’erogazione di una
sanzione disciplinare superiore alla censura , per quanto riguarda il personale
docente ed ATA, comporta l’immediata restituzione ai ruoli metropolitani.
ART. 118 – FORO COMPETENTE
1. Per tutte le
vertenze di lavoro del personale del presente capo, foro competente è quello di
Roma, ivi compreso tutto quanto attiene all’arbitrato (Direzione provinciale
del Lavoro di Roma ) e alla conciliazione.
ART. 119 - NORME
APPLICATIVE
(art.10
accordo successivo 11-12-1996)
I. In attesa che venga
completamente attivata anche all’estero l’autonomia scolastica, al consiglio di
circolo o di istituito si sostituisce il dirigente scolastico in tutti i
compiti che il contratto collettivo nazionale di lavoro riferisce alla
competenza del predetto organo collegiale e, in particolare, per la definizione
delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e
con gli studenti, ai quali si provvede sulla base delle proposte del collegio
dei docenti.
2. I riferimenti che
il contratto collettivo nazionale di lavoro fa al livello regionale debbono
intendersi, quando non vi sia diversa determinazione nel presente capo, come
riferimenti al livello di Ambasciata e/o di Ufficio consolare.
3. Per quanto non
diversamente previsto dal presente capo, al personale docente, amministrativo,
tecnico ed ausiliario in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane
all'estero, si applica la disciplina recata dal presente CCNL.
4. Le ordinanze e gli altri atti a contenuto
normativo la cui emanazione il CCNL attribuisce alla competenza del MIUR, sono
adottati, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, dal MAE, d'intesa
con il MIUR.
5. I riferimenti che
il CCNL fa agli organici si intendono ricondotti ai contingenti di cui all'art.
639 del testo unico n. 297 del 1994 (cfr.
nota n.8).
ART. 120 - FRUIZIONE DEI
PERMESSI
(art.19
sequenza del 24-2-2000)
1. Non rientrano tra le assenze di cui alla lettera b) comma 1 dell’art. 35 del D.lgs. n. 62/98, i permessi retribuiti di cui all’art. 15, per i quali compete l’indennità personale nelle misure sottoindicate:
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado (3 giorni consecutivi per evento): l’indennità personale è corrisposta per intero;
- permessi per motivi personali e familiari, documentati anche mediante autocertificazione, fruibili a domanda (3 giorni complessivi per anno scolastico): l’indennità personale è corrisposta nella misura del 50%.
ART. 121 - FRUIZIONE DEL
DIRITTO ALLA FORMAZIONE
(art.20 sequenza del
24-2-2000)
1. Il personale docente fruisce del diritto alla formazione di cui all’art. 62.
2. Il MAE si impegna a individuare, d’intesa con il MIUR, contenuti e modalità per la formazione iniziale del personale finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di destinazione all’estero. Le iniziative di formazione potranno prevedere interventi a livello centrale e/o nella sede di destinazione, inclusa la formazione a distanza.
CAPO XI – PERSONALE
DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE
ART. 122 - PROFILO PROFESSIONALE E FUNZIONE DEL PERSONALE
EDUCATIVO
(art.1 sequenza contrattuale del
2-5-1996)
I. Il profilo
professionale dei personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico,
metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che
si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività
di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito
dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo
di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un
quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi
frequentate e di rispetto dell' autonomia culturale e professionale del
personale educativo.
3. La funzione
educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono
l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le
attività aggiuntive.
ART. 123 - ATTIVITA' EDUCATIVA
(art.2
sequenza contrattuale del 2-5-1996)
I. L'attività
educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e
culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e
semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione
ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La
medesima attività è finalizzata anche all’organizzazione degli studi e del
tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla
definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici
e di orientamento.
ART. 124 - AZIONI FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' EDUCATIVA
(art.3
sequenza contrattuale del 2-5-1996)
1. L'azione funzionale
all'attività educativa comprende tutte le attività, anche a carattere
collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi
compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli
allievi, l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su
altri argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni
collegiali.
2. Tra gli adempimenti
individuali rientrano le attività relative:
a) alla preparazione
necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle attività di
studio, culturali, sportive e ricreative;
b) ai rapporti
individuali con le famiglie ed i docenti;
c) all'accoglienza ed
alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata ed
uscita dal convitto od istituzione educativa e degli allievi semiconvittori al
momento dell'uscita, nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal
convitto od istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa;
3. Le attività di
carattere collegiale sono costituite dalla partecipazione alle riunioni
collegiali per la programmazione, la progettazione, la discussione ed
approvazione delle relazioni sui risultati educativi conseguiti e la
definizione degli elementi di valutazione da fornire ai competenti consigli di
classe, ai quali partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo
interessato; la determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei
rapporti con gli allievi e le loro famiglie, nonché con i docenti delle scuole
frequentate dagli allievi medesimi.
4. Rientra altresì
nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative
di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o
di istituzione educativa.
ART. 125 -
ATTIVITA'AGGIUNTIVE
(art.4
sequenza contrattuale del 2-5-1996)
1. Le attività
aggiuntive consistono in attività aggiuntive educative ed in attività
aggiuntive funzionali allo svolgimento dell'attività educativa.
2. Le attività
aggiuntive educative, sono volte a
realizzare interventi integrativi finalizzati all'arricchimento dell'offerta
formativa. In particolare, esse possono consistere:
a) nelle
attività relative alla realizzazione di progetti intesi a definire un maggiore
raccordo tra convitto od istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro;
b)
nella partecipazione a sperimentazioni;
c)
nelle attività relative alla realizzazione di progetti che interessino altri
soggetti istituzionali e, in particolare, gli enti locali, anche per iniziative
aperte al territorio, sulla base di apposite convenzioni;
c) nella
partecipazione a progetti promossi dall'Unione europea.
3. Le risorse
utilizzabili, per le attività aggiuntive di cui al presente articolo, a livello
di ciascuna istituzione educativa, sono determinate nella stessa misura e con
le medesime modalità di cui al predente art. 30 del presente CCNL per le
funzioni strumentali dell’offerta formativa.
4. Le attività
aggiuntive funzionali all'attività educativa possono consistere:
a) nei compiti di
coordinamento, da svolgere secondo i criteri definiti nel progetto educativo di
istituto e nel relativo piano attuativo, come supporto organizzativo al
dirigente scolastico dei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali;
b) nei compiti di
coordinamento di gruppi di lavoro costituiti per la definizione di aspetti
specifici del progetto educativo, o per la progettazione di particolari
iniziative, secondo quanto previsto dall'art. 127, comma 4.
c) in attività di
aggiornamento e formazione in servizio oltre le 30 ore annue senza esonero dagli obblighi di servizio.
5. Le attività
aggiuntive sono realizzate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
(art.5 della sequenza contrattuale 2-5-1996)
1.
Il personale educativo, riunito collegialmente, definisce i principi ed i
contenuti formativi del progetto educativo, che è adottato dal rettore,
direttore o direttrice o, per i convitti annessi, dal dirigente scolastico. Il
progetto educativo comprende anche il piano delle attività aggiuntive di cui al
precedente articolo. Gli aspetti organizzativi e finanziari sono definiti dal
consiglio di amministrazione del convitto o dell'istituzione educativa, o, per
i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dal consiglio di
istituto, nell'ambito del progetto di istituto.
2. Il progetto
educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti
didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal
fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione
dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra
aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva.
3.In coerenza con i
POF, i dirigenti delle istituzioni
educative, o, per i convitti annessi, il dirigente scolastico, avvalendosi
degli apporti dei coordinatori di cui al comma 4, predispone il piano attuativo
del progetto, quale documento che esplicita la pianificazione annuale
dell'insieme delle attività e le modalità per la loro realizzazione. Il
personale educativo, riunito collegialmente, delibera in merito al piano
attuativo tenendo conto delle iniziative da assumere per rendere coerente la
propria attività con le attività scolastiche, anche ai fini dell’organizzazione
di interventi congiunti atti a rispondere flessibilmente ai differenziati
bisogni formativi degli allievi.
4. Le riunioni collegiali del personale
educativo possono essere articolate in gruppi di lavoro per la definizione di
aspetti specifici del progetto educativo o delle iniziative da adottare. In
tale occasione vengono designati i coordinatori dei gruppi di lavoro e gli educatori incaricati di partecipare
alla riunione del collegio dei docenti di cui al comma 2.
ART. 127 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001 (cfr. nota n. 2), in attesa che i connessi aspetti retributivi vengano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di educatori da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale educativo retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 85, comma 2, lettera e).
ART. 128 - OBBLIGHI
DI LAVORO
(art.6
sequenza contrattuale del 2-5-1996)
I. Gli obblighi di
lavoro del personale educativo sono funzionali all'orario di servizio stabilito
dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento dell'attività
educativa e di tutte le altre attività di programmazione, progettazione,
ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace realizzazione dei
processi formativi.
2. Per l'attività
educativa, ivi compresa l'assistenza notturna, è determinato un orario
settimanale di 24 ore, programmabile su base plurisettimanale, da svolgere in
non meno di cinque giorni alla settimana.
3. In aggiunta
all'orario settimanale, di cui al comma 2, è determinato un obbligo di
ulteriori 6 ore settimanali. Esse sono utilizzate, sulla base di una
programmazione plurisettimanale, per le attività di carattere collegiale
funzionali all'attività educativa, di cui all'art. 124, comma 3, e, fino a 5
ore settimanali, per il completamente del servizio di assistenza notturna,
secondo quanto previsto dal progetto educativo di istituto e dal relativo piano
attuativo.
4. Il personale
educativo è tenuto, inoltre, ad assolvere a tutti gli impegni individuali
attinenti alle attività funzionali di
cui all'art. 124, comma 2.
5. Il compenso per le
attività aggiuntive è determinato secondo quanto previsto dall'art. 29.
ART. 129 - NORMA FINALE
1. Per quanto non disciplinato specificamente dal presente capo, si applicano
le disposizioni recate da questo CCNL.
ART.130 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
(art.1 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie individuali di lavoro previsto dall’articolo 65, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. nota n.2) può svolgersi, oltre che secondo le forme previste
dall’articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal contratto collettivo
nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio
2001, come integrato dall’ipotesi di
accordo quadro siglata in data 19.03.2003 , sulla base di quanto previsto dai
successivi commi del presente articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente
articolo, la parte ricorrente può, in materia di contenzioso afferente alla
mobilità interregionale, adire anche la procedura di cui all’art. 484 del T.U.
n. 297/94 (cfr.
nota n. 8).
2. Presso le articolazioni territoriali del MIUR
viene istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono
svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la
pubblicazione degli atti della procedura.
3. La richiesta del tentativo di conciliazione,
sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l’ufficio del
contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio territoriale di
cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti le materia della
mobilità e delle assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato,
gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione
ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla pubblicazione o notifica dell’atto che si ritiene lesivo dei propri
diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le
altre forme previste dal comma 1.
4. La richiesta deve indicare:
- Le generalità del
richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è
addetto;
- il luogo dove devono essere
inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;
- l’esposizione sommaria dei
fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;
- qualora il lavoratore non
intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto, anche
sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte
conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di
conciliazione.
5. Entro dieci
giorni dal ricevimento della richiesta l’amministrazione compie un primo esame
sommario che può concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore.
In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso
l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione.
Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante
con potere di conciliare. La comparizione della parti per l’esperimento del
tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio di segreteria di
cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi al deposito
delle osservazioni dell’amministrazione. L’ufficio di segreteria provvederà,
all’atto della comparizione, all’identificazione dei soggetti che svolgono il
tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 8 e
9.
6. Qualora la soluzione della controversia
prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni,
l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di segreteria di cui al
comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi
interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire
all’amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla
pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito delle
osservazione da parte dell’amministrazione è fissato in dodici giorni dal
ricevimento della richiesta.
7. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso Direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 411(cfr. nota n.50) del codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. nota n.2). Nelle more dell’acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.
8. In caso di mancato accordo
tra le parti, l’ufficio di cui al comma 2
stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalla
parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un’associazione sindacale,
presso la competente Direzione provinciale del lavoro.
9. Qualora l’amministrazione non depositi nei
termini le proprie osservazioni, l’ufficio di cui al comma 2 convocherà
comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora
l’amministrazione non si presenti all’udienza di trattazione, sarà comunque
stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di
conciliazione, che verrà depositato presso la competente Direzione provinciale
del lavoro con le procedure di cui al precedente comma 8.
10. Nei confronti del rappresentante della pubblica
amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
trova applicazione, in materia di responsabilità amministrativa, quanto
previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
(cfr. nota n.2).
(art.2 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1.Le parti, possono
concordare di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro
unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle categorie di
cui all’art. 5, comma 4, del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001 (cfr. nota n. 49 ).
ART.132 -MODALITÀ DI
DESIGNAZIONE DELL'ARBITRO
(art.3 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
(Per il
CCNQ del 23.01.01, cfr. nota n. 49 )
1.La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata all' altra parte secondo le modalità previste dall'art. 3 del CCNQ del 23/1/2001(cfr. nota n. 49 ).. Entro il termine di 10 giorni la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità previste dall'art. 3 del medesimo CCNQ, se intende o meno accettare la proposta. Se la proposta è accettata, entro i successivi 10 giorni le parti procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle categorie previste dall'art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.
In caso di mancato accordo,
entro lo stesso termine, si procederà, alla presenza delle parti e presso la
camera arbitrale competente, all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto
nell'ambito della lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5, comma 2, del
CCNQ 23-1-2001.
Ciascuna delle parti può decidere di revocare il consenso prima dell'estrazione a sorte degli arbitri, fatto salvo quanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall’art.6, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.
2.Ciascuna delle parti può rifiutare l’arbitro
sorteggiato qualora il medesimo abbia
rapporti di parentela o affinità
entro il quarto grado con l’altra parte, o motivi non sindacabili di incompatibilità personale.
Un
secondo rifiuto della stessa parte comporta la rinuncia all’arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l’autorità
giudiziaria.
3. L’atto di accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ del 23/1/2001(cfr. nota n. 49 )., entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.
4. Le parti possono concordare che il procedimento
si svolga presso la camera arbitrale
regionale oppure, dandone immediata
comunicazione alla medesima, presso l’istituzione cui appartiene l'interessato.
5. Si applicano per l'arbitrato le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 /1/2001(cfr. nota n. 49 ).
ART. 133 - NORMA FINALE
(art.4 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1. Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23/1/2001(cfr. nota n.49) ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001 (cfr. nota n.2).
CAPO XIII -
TELELAVORO
ART.134 - DISCIPLINA SPERIMENTALE DEL TELELAVORO
(art.1 dell’accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1.Il presente capo si applica, a domanda, al
personale amministrativo non con funzioni apicali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito e con le modalità stabilite
dal CCNQ sottoscritto il 23 marzo 2000, al fine di razionalizzare l'organizzazione
del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile
delle risorse umane. In particolare trova applicazione per quanto concerne
l’assegnazione ai progetti di telelavoro l’art. 4 e 6 del CCNQ 23-3-2000 (cfr. nota n.51).
2. Le relazioni sindacali relative al presente capo
sono quelle previste dall’art.4 e 6.
3. Il telelavoro determina una modificazione del
luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio
di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare,
che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del
dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza, come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
4. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese delle Istituzioni scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto peri lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione con oneri di impianto e di esercizio a carico degli enti, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
5. Le istituzioni scolastiche
ed educative presenteranno alle rispettive Direzioni generali regionali
specifici progetti di telelavoro, che potranno essere approvati purché i
relativi oneri trovino copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel
bilancio delle istituzioni scolastiche medesime.
ART.135 - ORARIO DI LAVORO
(art.2 dell’accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1.L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse
forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a
discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo
restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a
disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno, concordati
con le istituzioni scolastiche ed educative nell'ambito dell'orario di
servizio. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di
un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono
configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive, né
permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
2. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del
lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6, comma 1, ultimo
periodo, dell'accordo quadro del 23/3/2000 (cfr. nota n.
51 ),
per "fermo prolungato per cause strutturali" si intende una
interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata
lavorativa.
ART.136 - FORMAZIONE
(art.3 dell’accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1.L' Amministrazione centrale definisce,
in sede di contrattazione integrativa regionale, le iniziative di formazione
che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle
espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6, dell'accordo quadro del
23/3/2000 (cfr. nota n.51).
Utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
2. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le istituzioni attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
ART.137 - COPERTURA ASSICURATIVA
art.4 dell’accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1. Le istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del
lavoratore, con esclusione di quelli
derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone,
compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse
attrezzature.
2. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 626/1994 (cfr. nota n.31) , è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante per la sicurezza.
ART.138 - CRITERI OPERATIVI
(art.5 dell’accordo
successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1. La disciplina prevista dal presente capo mira ad introdurre elementi di flessibilità nei rapporti di lavoro, con benefici di carattere sociale e individuale, ed un possibile incremento della produttività e miglioramento dei servizi.
Si dovrà verificare pertanto che, a fronte dei costi
a regime, l'introduzione del telelavoro comporti incrementi di produttività e
risparmi di spesa anche legati al ridimensionamento della sede di lavoro,
oltrechè di benefici sociali e di positivi riflessi esterni, nonché di
miglioramento di qualità della vita, specie nei grandi centri urbani.
Si dovrà prevedere, di conseguenza, una attendibile, seppure tendenziale, quantificazione, da un lato di tutte le spese e, dall'altro, dei risparmi di spesa e dei benefici in termini di maggiore produttività e di positive ricadute nel sistema sociale, con una ponderata valutazione e coerenza della compatibilità economico-finanziaria complessiva.
1. Per quanto non esplicitamente
previsto nel presente capo si rinvia alla disciplina di cui all’Accordo quadro
sul telelavoro del 23.03.2000(cfr. nota n.51).
ART. 140 - PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
(Art. 45 del CCNL del 1999)
1.Le parti attiveranno il
Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto, sulla
base dell’Accordo 14.03.2001, come
previsto dal decreto legislativo n. 124/1993e della legge n. 335/1995 e
successive modificazioni e integrazioni.
2.Destinatari del Fondo pensioni
sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo
quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Le parti procederanno ad una prima verifica circa lo stato dei
lavori entro sei mesi dalla firma del presente CCNL.
(Art. 50 del CCNL del 1999)
1. Il periodo trascorso dal
personale della scuola e delle istituzioni educative in
posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e
collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MIUR, è valido a tutti
gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso
al trattamento economico previsto dal capo VIII.
2. Restano ferme le
disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal
personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.
A) In applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001 (cfr. nota n.2), tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:
a)
artt.
1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e
integrazioni.
b)
tutta
la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di
mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti
per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai
congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia relativa
al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti ai sensi dell’art.
69, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la seguente normativa:
1)Art. 3
del DPR n.395/88 (in tema di diritto allo
studio)
2)Art. 17
del DPR n.3/57 (limiti al dovere verso il
superiore)
3)Art. 21
del DPR n. 399/88, commi 1 e 2(su
mobilità per incompatibilità)
4)Art.7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità)
5)Art.53 L.312/80 e art.
3, commi 6 e 7 del DPR n.399/88 (docenti
di religione)
6) Legge 11 febbraio 1980,
n. 26 (artt.1-4) e legge 25 giugno 1985 n.333 (aspettativa per ricongiungimento
con il coniuge che presta servizio all’estero)
2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi contratti collettivi nazionali integrativi.
3. E’ espressamente disapplicata la seguente normativa:
- l’art. 475 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioni provvisorie di sede);
- l’art. 568 del d.lgs. n.297/94 (assegnazione provvisoria);
- l’art. 478 del d.lgs. n.297/94 (sostituzione dei docenti assenti);
- l’art. 455 del d.lgs. n.297/94 (utilizzazione del personale docente e DOA);
- l’art. 480 del d.lgs. n.297/94 (inquadramenti in profili professionali amm.vi);
4. Le parti convengono che la materia di cui al presente articolo verrà ulteriormente esaminata nel corso di apposita sequenza contrattuale da concludersi in tempo utile per il secondo biennio.
ART. 143 - VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ
FINANZIARIE COMPLESSIVE
(Art. 78 del CCNL del 1995)
1. In caso di accertamento
da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a
quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la
certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.L.vo n.
165/2001, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego,
istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10
della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Qualora vengano
certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si
incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del
contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello
stesso.
TABELLE
TABELLA A – PROFILI DI AREA
DEL PERSONALE ATA (introdotta dal CCNL
4-8-1995 e modificata dal CCNL 26-5-1999)
1.L’unità dei servizi
amministrativi è costituita dalle professionalità articolate nei profili di
AREA del personale ATA individuati
dalla presente tabella.
Le modalità di accesso
restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i
requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.
Area D:
Svolge attività lavorativa
di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività
e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti, al personale
ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente
l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività,
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario
d’obbligo, quando necessario.
Svolge con autonomia
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato,
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.
Può svolgere attività di
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento
e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi
ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
Area C
Nei diversi profili svolge
le seguenti attività specifiche.
amministrativo
- attività lavorativa
complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e
nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e
di economato, pure mediante l’utilizzazione di procedure informatiche.
Sostituisce il DSGA. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed
attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. Partecipa allo
svolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B. Coordina più addetti
dell’area B.
tecnico
- attività lavorativa complessa con autonomia operativa e
responsabilità diretta, anche mediante l’utilizzazione di procedure
informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell’area di riferimento
assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, e’
subconsegnatario con l’affidamento della custodia e gestione del materiale
didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine, nonché dei
reparti di lavorazione. Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti
di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Partecipa allo
svolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B. Coordina più addetti
dell’area B.
Area B:
Nei diversi profili svolge
le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità
diretta.
amministrativo
- nelle istituzioni
scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con
responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle
entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue
attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità
di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo
informatico, pure per finalità di catalogazione, con autonomia operativa e
responsabilità diretta. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del
protocollo.
tecnico
- conduzione tecnica dei
laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la
funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche .
Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi
esterni connessi con il proprio lavoro.
cucina
- preparazione e
confezionamento dei pasti, conservazione delle vivande, anche attraverso
strumentazioni particolari, di cui cura l’ordinaria manutenzione.
infermeria
- organizzazione e
funzionamento dell’infermeria dell’istituzione scolastica e cura delle relative
dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle
misure di prevenzione prescritte.
guardaroba
- conservazione, custodia e
cura del corredo degli alunni. Organizzazione e tenuta del guardaroba.
Area A s
Nei diversi profili svolge
le seguenti attività specifiche
servizi scolastici
- coordinamento
dell'attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via
ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolge attività qualificata di assistenza
all’handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola,
in particolare dell'infanzia.
servizi agrari
- attività di supporto alle
professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore
agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure
ben definite.
Area A
Esegue, nell'ambito di
specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione
del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che
richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della
scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni,
nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività
didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali,
degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e
l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e
sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle
aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e
nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste
dall'art. 46.
Tabella
B - Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale
ATA (introdotta
dal CCNL 4-8-1995 e modificata dal CCNL 26-5-1999)
Direttore dei
servizi generali ed amministrativi:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze
politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli
equipollenti.
Coordinatore
amministrativo:
a) diploma di ragioniere o perito
commerciale (anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere,
perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici
commerciali;
b) diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale; rilasciati
dagli istituti professionali per i servizi commerciali;
c) diploma di maturità di tecnico della gestione aziendale e diploma di
maturità di tecnico dell'impresa turistica rilasciati dagli istituti
professionali per i servizi commerciali e turistici.
In caso di mancato possesso di
uno dei predetti titoli, è valida anche la laurea breve specifica.
Coordinatore
tecnico:
- a) diploma di maturità di istituto professionale a indirizzo specifico;
- b) diploma di istituto tecnico corrispondente;
In caso di mancato possesso di
uno dei predetti titoli, è valida anche la laurea breve specifica..
Assistente
amministrativo:
- a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo
specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di
aziende; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica);
- b) diploma di scuola media integrato da attestato
di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile,
rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n.
845 del 1978.
In caso di mancato possesso di
uno dei predetti titoli,
e' valido un diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi
universitari.
Assistente
tecnico:
- a) diploma di qualifica di istituto professionale
a indirizzo specifico;
- b) diploma di maestro d'arte a indirizzo
specifico;
- c) diploma di scuola media integrato da attestato
di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso di
uno dei predetti titoli,
e' valido qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree
professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.
Cuoco:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un
istituto professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato
di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
Infermiere:
- diploma di infermiere professionale.
Guardarobiere:
- a) diploma di qualifica specifica;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato
di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
Addetto alle
aziende agrarie:
- a) diploma di scuola media unitamente ad attestato
di qualifica specifica.
- b) diploma di qualifica professionale specifica.
Collaboratore
scolastico dei servizi
- a) diploma di scuola media
- b) corso certificato di formazione sull’assistenza
all’handicap e sull'igiene dei minori
Collaboratore
scolastico:
- diploma di
scuola media.
E' fatta salva la validità dei titoli di studio in
possesso, al momento di entrata in vigore del presente CCNL, per coloro che
sono già inseriti in graduatoria.
Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale ATA (introdotta
dal CCNL 26-5-1999)
Nuove Aree |
Profili professionali previsti dal CCNL
4-8-1995 |
|
|
D |
Direttore
dei servizi generali ed amministrativi |
|
|
C |
Coordinatore
amministrativo |
C |
Coordinatore
tecnico |
|
|
B |
Assistente
amministrativo |
B |
Assistente
tecnico |
B |
Cuoco |
B |
Infermiere |
B |
Guardarobiere |
|
|
|
|
A
s |
Collaboratore
scolastico dei servizi |
A
s |
Addetto
alle aziende agrarie |
|
|
A |
Collaboratore
scolastico |
TABELLA C1 – Equivalenza
vecchio-nuovo ordinamento personale ATA
Vecchia Area |
Vecchia qualifica |
Nuova qualifica |
Nuova Area |
D |
Direttore dei servizi
generali e amministrativi |
Direttore dei servizi
generali e amministrativi |
D |
|
|
|
|
C |
Coordinatore
amministrativo o tecnico |
Coordinatore
amministrativo o tecnico |
C |
|
|
|
|
B |
Assistente amministrativo
o tecnico |
Assistente amministrativo
o tecnico |
B |
B |
Cuoco |
Cuoco |
B |
B |
Infermiere |
Infermiere |
B |
|
|
Guardarobiere |
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Collaboratore scolastico
dei servizi |
A s |
|
|
Addetto alle aziende
agrarie |
A
s |
A |
Guardarobiere |
|
|
A |
Addetto alle aziende
agrarie |
Collaboratore scolastico |
A |
A |
Collaboratore scolastico |
|
|
Tabella D
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI,
PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO
A) Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 35)
Non è valutabile il titolo
d’accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado
inferiore.
1. per ogni diploma universitario di durata
almeno quadriennale conseguito in
Italia o all’estero punti 5
2. per ogni diploma di Accademia di belle arti, Conservatorio
di musica, I.S.E.F. e vigilanza
scolastica punti 4
3. per ogni diploma universitario di durata
biennale o triennale conseguito in Italia o all’estero punti 2
4. per ogni diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito in Italia o all’estero punti 5
5. per ogni diploma finale di
lingua straniera, diversa da quella delle
aree linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola, rilasciato da
istituti di istruzione universitaria italiani o stranieri, a seguito di corsi
di durata almeno biennale punti 2
6. per ogni libera docenza punti 5
7. per ogni dottorato di ricerca punti 5
8. per ogni attestato finale di corso di
perfezionamento post-lauream conseguito presso università italiane o straniere,
se di durata semestrale punti 1, se di durata annuale punti 2
9. per ogni titolo finale di corsi di
specializzazione post-lauream
rilasciato da una università
italiana o straniera di durata pluriennale punti 5
B) Titoli professionali (fino ad un massimo di 25 punti)
1. per ogni abilitazione o idoneità o inclusione
in graduatorie dei vincitori o di merito relative a concorsi, per esami per
classi diverse da quella della disciplina d’insegnamento punti 3
2. per ogni inclusione in graduatoria di merito
di pubblico concorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo di
appartenenza punti 3
3. per ogni inclusione in
graduatoria di merito del personale Amministrativo,Tecnico e Ausiliario dello stesso
livello o di livello superiore
al ruolo di appartenenza
punti 3
4. per ogni titolo di
specializzazione per alunni portatori di handicap di durata biennale conseguiti
ai sensi dell’art.325 del D.Lgs.16-4-1994, n. 297 punti 2
5. per la realizzazione di
progetti finalizzati al superamento della dispersione scolastica,
all’educazione alla multiculturalità deliberati dai competenti organi
collegiali o autorizzati con DM del MAE, per ogni progetto punti 1 fino ad un
massimo di punti 2
6. per l’attività di direzione o di coordinamento
nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all’estero,
previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o
deliberati dai collegi docenti, per ogni corso punti 2 fino ad un massimo di
punti 4
7. per l’attività di docenza nei corsi di aggiornamento/formazione,
tenutisi in Italia o all’Estero previsti dal piano nazionale di aggiornamento o
dal piano annuale del MAE e/o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso
attinente all’area disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 2, per
ogni corso non attinente all’area disciplinare o alla funzione di appartenenza
punti 1 fino ad un massimo di punti 4
8. per il personale ATA per la partecipazione a
corsi di aggiornamento e/o per la realizzazione di progetti di automazione o
ammodernamento dei servizi, promossi dall’amministrazione o approvati dagli
organi competenti, per ogni corso punti 1 fino ad un massimo di punti 2
9. per l’inclusione in altra graduatoria di
precedenti procedure di selezione all’estero indetta ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 604/1982 (si valuta una sola altra inclusione) punti 1
10. per la scuola elementare, per la frequenza
del corso di aggiornamento – formazione linguistica e glottodidattica compreso
nel piano attuato dal Ministero, con la collaborazione dei Provveditori agli
Studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca punti 1
C. Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
1. per ogni anno di servizio prestato nella
qualifica, nella classe di concorso o nel posto di insegnamento (per la scuola
dell’infanzia ed elementare) di attuale appartenenza con contratto a tempo
indeterminato punti 2
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA
La
Cgil Scuola sigla l’ipotesi di accordo contrattuale del Comparto scuola per gli
anni 2002 – 2005 e per il biennio economico 2002 – 2003.
Come
già dichiarato verbalmente al momento della firma, la Cgil Scuola si riserva, a
seguito degli esiti della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e
che verrà effettuata secondo le modalità decise dagli organi dirigenti
nazionali, la firma definitiva in tempo utile per la conclusione delle
procedure di verifica dell’ipotesi di accordo contrattuale effettuate, in base
alla normativa vigente, dalla Corte dei Conti.
Roma,
16 maggio 2003
Spazio che verrà occupato dalle dichiarazioni a
verbale
Spazio che
verrà occupato dalle dichiarazioni a verbale
ALLEGATO N. 1
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
(Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o
comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante
offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia
suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi
confronti;
Art. 2
(Principi)
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento
indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente
potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una
procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il
dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al
fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un
sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo
comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e
interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie
sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del
Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento
indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della
Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile
dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti
all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni
caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e dei
dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti
adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure
da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
ALLEGATO 2
Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1.I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre
organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si
trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in
materia di affari generali e personale.
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