A seguito del parere favorevole espresso dal comitato di settore il 16 gennaio 2009 sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al Ccnl del personale del comparto Scuola per il biennio economico 2008-2009 e della certificazione positiva resa dalla Corte dei conti il 21 gennaio 2009 sull'attendibilità dei costi quantificati per l'accordo medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 23 gennaio 2009, alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra:
– l'Aran nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri - firmato;
– ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali:
• per le Confederazioni sindacali:– Cgil - non firmato– Cisl - firmato– Uil - firmato– Confsal - firmato– Cgu - firmato
• per le Organizzazioni sindacali di categoria:– Flc-Cgil - non firmato– Cisl-Scuola - firmato– Uil-Scuola - firmato– Confsal-Snals - firmato– Gilda-Unams - firmato
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto
l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del comparto Scuola per il biennio economico 2008-2009.
Art. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale1.
Il presente contratto biennale, relativo al comparto del personale della
scuola, concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio
2008-31 dicembre 2009.
Art. 2 - Aumenti della retribuzione base1.
Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 78, comma 2, del Ccnl 29 novembre
2007 (tabella 2), come rideterminati dall’art. 3, comma 2, della sequenza
contrattuale dell’8 aprile 2008 (tabella 1), sono incrementati delle misure
mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata tabella
A, alle scadenze ivi previste.
Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi1.
Gli incrementi stipendiali di cui alla tabella A hanno effetto integralmente
sulla 13ª mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive,
sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita, trattamento di fine
rapporto, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
Art. 4 - Fondo dell’istituzione scolastica e nuovi parametri unitari di distribuzione
1. Le risorse di cui all’art. 84 del Ccnl 29 novembre
2007, per effetto della riduzione prevista dall’art. 85, comma 3, destinata
alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’inclusione nella base
di calcolo del trattamento di fine rapporto degli elementi retributivi
di cui agli artt. 56, comma 3, 82, comma 4 e 83, comma 3 del Ccnl 29 novembre
2007, sono quantificate, a decorrere dall’1/1/2009, in 1.161,92 milioni
di euro.
2. In relazione a quanto previsto dall’art. 85, comma
3, del Ccnl 29 novembre 2007, allo scopo di rendere compatibili le risorse
di cui al comma 1 con la variazione dei punti di erogazione del servizio
scolastico e dell’organico di diritto del personale del comparto, a decorrere
dall’1/1/2009, i valori unitari annui al lordo degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione, sono di seguito rideterminati:
• euro 4.056,00 per ciascun punto di erogazione
del servizio;• euro 802,00 per ciascun addetto individuato
dai decreti interministeriali quale organico di diritto del personale docente
ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;•
euro 857,00 ulteriori rispetto alla quota del precedente alinea per ciascun
addetto individuato dal decreto interministeriale, quale organico di diritto
del personale docente degli istituti secondari di secondo grado.
3. I valori di cui al comma 2 si applicano,
nei limiti delle risorse complessive del fondo, ai parametri individuati
annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della
ricerca nella pubblicazione della Direzione generale per gli studi e la
programmazione e per i sistemi informativi “sedi, alunni, classi, dotazioni
organiche del personale della scuola statale - situazione dell’organico
di diritto”.
4. In sede dei successivi rinnovi contrattuali sarà verificata l’esatta consistenza della variazione dei punti di erogazione del servizio e dell’organico di personale al fine di recuperare, mediante l’innalzamento dei valori unitari di cui al comma 2, le eventuali economie derivanti dalla contrazione dei parametri di cui al comma 3.
Art. 5 - Risorse posizioni economiche personale Ata
1. Fermo restando il disposto del comma 7 dell’art. 50 del Ccnl 29/11/2007, le risorse di cui al comma 5 del medesimo art. 50 non completamente utilizzate per effetto dello slittamento delle procedure per l’attribuzione delle posizioni economiche per il personale Ata, saranno utilizzate integralmente nel prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro per il riconoscimento di benefici economici una tantum destinati al personale Ata.
Art. 6 - Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del Ccnl 29 novembre 2007, compatibilmente con le vigenti disposizioni non derogabili.2. Tutti gli articoli del Ccnl 29 novembre 2007 richiamati nel presente contratto si intendono come modificati dalle successive sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e 25 luglio 2008.
Le parti firmatarie del presente Ccnl convengono sulla necessità di rivedere, nel prossimo rinnovo contrattuale, l’attuale struttura della retribuzione allo scopo di semplificarne il contenuto anche in relazione ai diversi ambiti di intervento della contrattazione nazionale finalizzata alla definizione delle componenti fisse della retribuzione e della contrattazione integrativa volta a definire il salario accessorio per la valorizzazione della qualità della prestazione lavorativa.
Allegati:
Tabelle A e B - Aumenti posizioni stipendiali
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