Siglato il 19 maggio 1999
Firmato il 1° luglio 1999
A.G.I.D.A.E.
e
CGIL Scuola, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Conf.S.A.L., SINASCA
Il presente CCNL si compone di:
I° parte : 13 titoli
II° parte: 72 articoli
III° parte : 6 allegati
Roma, via Vincenzo Bellini, 10
Il giorno 1° luglio 1999, dopo la siglatura del 19 maggio 1999, in Roma, presso la sede nazionale dell’AGIDAE, in via Bellini 10, tra :
La AGIDAE Associazione Gestori di Istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica, rappresentata dal Presidente P. Francesco Ciccimarra, Sr. M. Franca Chemel, M. Maria Bar, Fr. Barnaba Amici, Sr. Albina Bertone, Fr. Paolino Donato, Sr. Maria Annunciata Vai, P. Pierino Moreno, S.r Maria Ippolito, Fr. Pietro Montanari, Sr. Donatella Zordan, Sr. Emanuela Brambilla, Don Giovanni Mazzali, Sr Daniela Gallo, Sr. Mafalda Canevello;
e
Il presente contratto si compone di tre parte tra loro inscindibili:
parte prima: il sistema delle relazioni sindacali (13 titoli);
parte seconda: la disciplina del rapporto di lavoro (72 articoli);
parte terza: allegati (6 accordi).
PARTE PRIMA
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
I - RELAZIONI SINDACALI
II - ENTE BILATERALE NAZIONALE
III - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE O DI CONTRATTO
IV - COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE
Composizione delle controversie
V - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
VI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
VII - CONTRATTO A TERMINE
VIII- CONTRATTI A CAUSA MISTA
IX - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO
X - TIROCINI FORMATIVI
XI – LAVORO INTERINALE
XII - COSTITUZIONE R.S.U.
XIII - PARI OPPORTUNITA’
Nota a Verbale
Le parti concordano che gli articoli 17, 20 relativamente al 5° comma, 25, 33, 40 e 45 hanno decorrenza a partire dal 1° settembre 1999; mentre gli articoli 59, 60, 61, 62 e 63 hanno decorrenza dalla data della firma del presente CCNL, pertanto gli effetti dei provvedimenti assunti anteriormente alla data del 1° luglio 1999 seguono la disciplina del precedente CCNL 1994/97.
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Il presente Ccnl viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.
Per la realizzazione degli obiettivi delineati non si può prescindere dalla attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse attribuiscono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, degli istituti aderenti e delle rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni sindacali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del Ccnl .
Il presente Ccnl è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.
I - RELAZIONI SINDACALI
Le parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione e d'intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione oggetto di informazione; concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore.
L'AGIDAE conferma il proprio interesse per la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle Istituzioni e, perciò, uno dei primi impegni dell'Associazione.
CGIL-CISL-UIL - Scuola, SNALS e SINASCA ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto, le parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentati e nell'intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo dell'occupazione mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione - lavoro, l'apprendistato, il rapporto a tempo parziale e a tempo determinato e di intensificare nella vigenza del presente Contratto uno schema di relazioni sindacali basate sul seguente accordo che si articola in più livelli operativi: Ente bilaterale nazionale, Commissione paritetica Nazionale, Commissioni Paritetiche Regionali.
II - ENTE BILATERALE NAZIONALE
Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale religioso, le OO.SS. CGIL-CISL-UIL Scuola , SNALS e SINASCA e l'AGIDAE hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale religiosa.
Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un ente bilaterale nazionale della scuola non statale religiosa per la gestione di particolari aspetti della vita degli istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli enti bilaterali.
L'attività dell'ente bilaterale nazionale, regolamentata da statuto e per contratto, viene articolata secondo le seguenti priorità:
3. Regolamentazione e gestione del fondo degli ammortizzatori sociali
4. Formazione e qualificazione professionale
Promuovere ed eventualmente gestire, a livello centrale e locale, iniziative
in materia di formazione e qualificazione professionale degli operatori
e degli utenti, anche in collaborazione con le istituzioni dell'unione
europea, con le Regioni, con le province e gli altri enti competenti pubblici
e privati.
5. Attività nei confronti delle Commissioni Paritetiche regionali:
Rappresentanza del sistema nei confronti delle istituzioni nazionali
e comunitarie nell'ambito di quanto demandato dalle parti sociali
Erogazione di servizi per la promozione e il consolidamento delle strutture
bilaterali su tutto il territorio nazionale.
III – COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto
a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto
in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata,
composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente
CCNL per:
1) esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore scuola non statale
religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto
all'utilizzo dei Contratti di Formazione - Lavoro;
2) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione
di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
3) verificare la conformità dei progetti allo schema dell'accordo
nazionale relativo ai Contratti Formazione - Lavoro come previsto ai capitoli
successivi;
4) individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale
classificazione;
5) porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato:
6) concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero
modifiche strutturali della scuola e/o degli esami disposte dalle autorità
scolastiche e dalla legislazione del lavoro.
La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'AGIDAE o
presso altra sede accettata dalle parti.
L'AGIDAE provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni
assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione
stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata
dall'Associazione A.G.I.D.A.E. o dalle Organizzazioni Sindacali facenti
capo alle predette associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti,
entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve
esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti
in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame
della controversia dell'argomento.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia
alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti
interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né
legale.
IV - COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE
La Commissione paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a
garantire :
1) il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti
a livello nazionale;
2) l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
3) la composizione delle controversie;
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento
della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
- l'organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione
sindacale firmataria del presente accordo e dall'AGIDAE;
- l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed
è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e dall'AGIDAE.
Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
1) verificare l'esatta applicazione dell'art.17 del CCNL e perciò
delle assunzioni di personale docente a tempo determinato;
2) esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed
in particolare l’applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle
relative procedure ;
3) verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie
di Istituto in applicazione degli artt…… .. e del CCNL.
La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all'art. 5 del presente CCNL.
Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali, plurime e collettive relative
all'applicazione del presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro
negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL,
è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo
le norme e le modalità di cui al presente accordo, da esperirsi
presso l'A.G.I.D.A.E. con l'assistenza:
1) per i datori di lavoro, della stessa A.G.I.D.A.E., attraverso i
suoi rappresentanti;
2) per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei
Sindacati Nazionali Scuola CGIL-CISL-UIL , dello SNALS e del SINASCA.
La parte interessata alla definizione della controversia può
richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale
alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve
a sua volta denunciare la controversia all'A.G.I.D.A.E. I verbali di conciliazione
o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti
dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni.
Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. all'Ufficio del
Lavoro competente per territorio - e una copia all'AGIDAE - per gli effetti
dell'art. 411, 3° comma, e art. 412 c.p.c. e art. 2113 c.c. come modificati
dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla
conciliazione delle vertenze di lavoro, ivi compreso il D.Lvo n. 80/98.
V - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi
e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale sono strettamente
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati
fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti
quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del
CCNL nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Istituto.
VI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della
materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso
la applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto in tutti
i casi di insorgenza di controversie relative alla applicazione delle norme
riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti
dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate
(il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano
ad adire l'organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile,
una soluzione concordata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del
Rls, gli organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni,
il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione,
le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione interna si
fa espresso rinvio alle previsioni degli Accordi Nazionali dell'11 aprile
1997 e dell'8 ottobre 1997 allegati e parte integranti del presente CCNL.
VII - CONTRATTO A TERMINE
La grave crisi occupazionale che si è manifestata in questi
ultimi anni negli Istituti non statali, impegna le parti ad individuare,
nell'obiettivo di favorire l'occupazione, ipotesi per le quali è
consentita l'assunzione con contratto a termine di durata non superiore
a 12 mesi ai sensi dell'art. 23 della L. 56 del 28/2/87.
Le parti, nell'art. 17 dell'articolato contrattuale, hanno individuato
le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla L. 230/62
è consentita la stipula di contratti a termine.
Le parti convengono che, a livello territoriale, le Commissioni Paritetiche
Regionali sono competenti a verificare la corretta applicazione dell'art.
17.
VIII – CONTRATTI A CAUSA MISTA
I recenti interventi legislativi in merito alla ridefinizione degli
istituti contrattuali dell'apprendistato e del contratto di formazione
e lavoro e i relativi decreti attuativi trovano le parti favorevoli ad
un utilizzo degli stessi in funzione di rilancio dell'occupazione nel settore
della scuola non statale religiosa. La regolamentazione dei detti istituti
contrattuali è rimessa agli accordi specifici, allegati e parti
integranti del presente CCNL.
IX - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO
Le parti ribadiscono la convinzione che il settore debba costituire
sistema governato sia dalle norme contrattuali che dalle vigenti normative
di legge.
A tal fine individuano nei contratti di riallineamneto, di cui all'Accordo
nazionale del 14 ottobre 1997, allegato e parte integrante del presente
CCNL, lo strumento più idoneo per adeguare le retribuzioni e le
normative contrattuali in quegli Istituti che intendano aderire al presente
CCNL.
X - TIROCINI FORMATIVI
Qualora se ne riscontri l'opportunità, con separati accordi
collettivi le parti firmatarie del presente contratto potranno disciplinare
l'applicazione agli istituti di innovazioni legislative finalizzate all'inserimento
dei giovani nel mondo del lavoro, quali, ad esempio, tirocini formativi
e di orientamento, stages, borse di lavoro.
XI - LAVORO INTERINALE
Al fine di favorire l’occupazione nel settore della scuola non statale
è consentita agli istituti la stipulazione di contratti di fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo secondo quanto stabilito dalla legge
24 giugno 1997, n. 196 e dal presente CCNL.
XII - COSTITUZIONE R.S.U.
Le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL- Scuola hanno raggiunto intese
riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva,
alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già
spettanti, a norma della legislazione vigente, alle rappresentanze sindacali
di Istituto.
Le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL- Scuola si impegnano a emanare
il relativo regolamento di attuazione entro 3 mesi dalla firma del CCNL.
Le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL- Scuola Le suddette Organizzazioni
sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all'adesione di altre
Organizzazioni Sindacali che vogliano perseguire l'obiettivo che precede.
L'AGIDAE si impegna, a consentire la piena attuazione delle clausole
e istituti previsti dal protocollo di accordo che prevede la costituzione
delle R.S.U. e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione
di mezzi la elezione della rappresentanza sindacale unitaria, nonché
a riconoscere alle costituite R.S.U. diritti e prerogative già pertinenti
alle rappresentanze sindacali dei sindacati firmatari del presente protocollo
di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.
XIII - PARI OPPORTUNITA’
In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte
formulate dai comitati per le pari opportunità, vanno attivate le
misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni
di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione
delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
In allegato e parti integranti del presente CCNL:
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
I - SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto
Il personale contemplato e tutelato dal presente contratto è
il personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli Istituti
esercitanti attività educative, di istruzione e dipendenti dall'autorità
ecclesiastica, o comunque aderenti all'AGIDAE, in Italia
e all’Estero.
Le Istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono:
- asili nido
- scuola materna e micro-nido
- scuola primaria
- scuola secondaria di ogni ordine e grado
- scuole interpreti e traduttori
- scuole speciali per minori
- corsi di doposcuola
- centri sportivi ludici e culturali giovanili collegati ad
istituti scolastici
Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente,
quali convitti e studentati, è compresa nello stesso titolo.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni
scolastiche qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la
disciplina nel contratto individuale di lavoro.
La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al
personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Dichiarazione congiunta delle parti
In riferimento all’art. 1 – Sfera di applicazione – del presente accordo
che esclude gli Istituti universitari ecclesiastici e gli Istituti parauniversitari,
le parti convengono sulla necessità di regolamentare dette istituzioni
con una contrattazione specifica, da effettuarsi entro 6 mesi dalla firma
del presente contratto, con le OO.SS. del comparto dell’Università.
In via transitoria ed in attesa della nuova disciplina al personale
occupato nelle citate istituzioni sarà riconosciuto il trattamento
economico e normativo previsto dal presente contratto.
Art. 2 - Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1998 e ha durata biennale
per le materie retributive, durata quadriennale per le materie normative.
Le rispettive scadenze, retributive e normative, sono fissate al 31/12/1999
- 31/12/2001.
Qualora si verifichi rispettivamente per il I° e II° biennio
economico un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di
scadenza del contratto, ai lavoratori destinatari dello stesso verrà
corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dalla data di presentazione
della piattaforma, ove successiva, un incremento provvisorio delle retribuzioni.
In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto
di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione
tra l’inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente
biennio, secondo quanto previsto dall’accordo del 23 luglio 1993.
Tale incremento, applicato ai minimi contrattuali vigenti di cui all’art.
21 ed alla ex indennità di contingenza, sarà, per i primi
tre mesi, pari al 30% del tasso di inflazione programmata del biennio di
riferimento e al 50% sempre del tasso di inflazione programmata del biennio
di riferimento, dopo 6 mesi di vacanza contrattuale.
I suddetti incrementi (indennità di vacanza contrattuale) cesseranno
di essere erogati dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo contrattuale.
In caso di disdetta, il presente contratto rimane in vigore fino alla
stipulazione del nuovo.
Qualora intervenissero modifiche strutturali ed economiche della scuola
e/o degli esami, disposte dalle competenti autorità scolastiche,
le parti si incontreranno per concordare eventuali variazioni delle norme
del presente CCNL.
Art. 3 – Inscindibilità
Le parti stipulanti convengono che le norme del presente contratto
in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati
dalle parti, devono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi
fine, correlative ed inscindibili fra loro e sostituiscono ad ogni effetto
il precedente CCNL
Art. 4 - Ambito del rapporto
Ai fini del presente CCNL è Istituto il complesso delle attività
educative e/o scolastico - formative svolte in una determinata sede.
L'Istituto è retto dal Superiore o Direttore della Casa che
ha la responsabilità dei rapporti con i terzi.
Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per
la formazione dei discenti nel rispetto della loro coscienza morale, civile
e religiosa e degli indirizzi programmatici dell'istituto nel rispetto
delle norme costituzionali.
Nell'ambito dell'indirizzo dell'istituto i docenti partecipano con
la direzione della scuola alla determinazione del programma e alle iniziative
educative.
Art. 5 - Contrattazione decentrata
E' prevista la contrattazione integrativa e decentrata in istituti
con più di 15 dipendenti, con le modalità e per le seguenti
materie:
- distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale
non docente;
- distribuzione delle ferie per il personale non docente;
- eventuali indennità temporanee a figure non previste e non
obbligatorie per legge;
La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi
e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, sono strettamente
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati
fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti
quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del
CCNL, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituto.
Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'istituto
le RSI/RSU se presenti o le OO.SS. firmatarie del presente contratto a
livello nazionali e/o territoriale.
II - DIRITTI SINDACALI
Art. 6 - Rappresentanza sindacale
Possono essere costituite negli istituti, su iniziativa dei dipendenti
stessi, rappresentanze sindacali aderenti alle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente
CCNL, così composte:
Art. 7 - Ritenute sindacali
L'Istituto provvede a favore delle OO.SS. firmatarie del CCNL al servizio
di esazione dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta,
mediante delega debitamente firmata dal lavoratore.
Il sindacato provinciale fa pervenire agli Istituti:
a) elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
b) parte della delega firmata dal dipendente.
Art. 8 – Assemblea
I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all'interno dell'Istituto
di appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione e previo accordo
con la stessa.
L'assemblea viene convocata dalle RSI/RSU e/o dalle OO.SS. firmatarie
del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 8 ore nell'anno
scolastico.
Le assemblee in orario di lavoro potranno tenersi nelle ultime due
ore di scuola ed i docenti dipendenti dovranno comunque garantire, a turno,
l'assistenza dei minori.
Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente
dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella
stessa ora nei locali della scuola.
Le richieste di assemblea devono pervenire 5 gg. prima della data fissata
alla Direzione che le affigge nella stessa giornata all'albo della scuola.
Nel termine di 48 ore le altre OO.SS. possono presentare richiesta
di assemblea per la stessa data e ora.
All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli Istituti,
dirigenti esterni delle OO.SS. cui aderiscono le RR.SS.II.
La richiesta presentata dai membri delle RSI/RSU o dalle organizzazioni
sindacali dovrà contenere:
- data, ora e durata dell'assemblea;
- ordine del giorno;
- eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS.
Il diritto di partecipazione è per ciascun lavoratore di 8 ore
in orario di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale
retribuzione.
Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee
fuori orario di lavoro previo accordo con il Gestore.
Art. 9 - Permessi ai Dirigenti Sindacali
Ai Dirigenti e/o ai membri degli organismi direttivi delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente contratto vengono concessi complessivamente
permessi retribuiti nel limite massimo di 10 giorni per ogni anno scolastico.
Nell'ipotesi di cumulo di cariche sindacali la concessione più
ampia assorbe la minore.
Art. 10 – Affissioni
I RR.SS.II. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL
potranno affiggere, in appositi spazi predisposti e indicati dalla Direzione
e ad essi accessibili e ben visibili a tutti i lavoratori, comunicati,
pubblicazioni e testi di interesse sindacale.
III - COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
Art. 11 – Assunzione
L'assunzione viene fatta a seguito di domanda scritta nella quale l'interessato
dichiari di essere consapevole dell'indirizzo educativo e del carattere
cattolico dell'Istituzione.
Il personale che accetti l'assunzione collaborerà alla realizzazione
di detto indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira l'Istituzione.
Gli Istituti riconoscono l'importanza del personale laico quale valido
collaboratore del progetto educativo dell'Istituto.
Per le nuove assunzioni il personale docente dovrà, di norma,
essere in possesso dell'abilitazione richiesta.
Il contratto individuale, sottoscritto dalle parti, sarà redatto
in triplice copia, una per il lavoratore, una per l'Istituto e una, quando
la legge lo richieda, per la Direzione Provinciale del Lavoro.
Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di
lavoro è disciplinato dalle norme del presente contratto e dal regolamento
interno dell'Istituto ove esista.
Esso deve inoltre contenere:
a) la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo
determinato) nei limiti indicati nell'art. 17;
b) il livello, la qualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente,
le materie d'insegnamento distintamente per ciascun corso funzionante,
anche se nel medesimo plesso scolastico;
c) l'orario di lavoro settimanale;
d) il trattamento economico;
e) numero di iscrizione al libro matricola;
f) la durata del periodo di prova;
g) la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine, anche
la data di cessazione presunta, la motivazione dell'assunzione, la legge
che giustifica tale assunzione e, nel caso di supplenza, il nome della
persona supplita;
h) la sede di lavoro;
i) eventuale cambiamento di sede per attività estiva e/o invernale;
l) possibilità di trasferimento da sede a sede.
All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
a) libretto di lavoro;
b) carta d'identità o documento equipollente;
c) codice fiscale;
d) certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo
svolgimento delle mansioni assegnate;
e) documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per
nucleo familiare;
f) certificato generale penale e dei carichi pendenti;
g) libretto sanitario, ove richiesto;
h) certificati di servizio prestato;
i) ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche
e/o dalle leggi vigenti.
E' a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti,
richiesti dalla legge.
L'assunzione di cittadini stranieri extra comunitari avverrà
secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della L. n. 112 del
10.01.1935, qualora il lavoratore presti la sua opera presso più
datori di lavoro, il libretto dovrà restare depositato presso uno
di questi, il quale dovrà rilasciare agli altri una dichiarazione
attestante il deposito.
Entro 30 giorni dall'assunzione il datore di lavoro esplica gli obblighi
di cui al D.to L.vo 26 maggio 1997 n. 152.
L'Istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
Art. 12 – Tirocinio
Ogni forma di tirocinio, effettuata negli istituti e comunque denominata,
prevista e consentita dalla legge non comporta, ai fini del presente CCNL,
nessun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per
la quale il tirocinio stesso è istituito.
Art. 13 - Insegnanti statali
Non è permesso assumere personale docente in servizio di ruolo
presso la scuola statale.
Il personale immesso in ruolo nella scuola statale è obbligato
ad optare e a comunicarlo all'Istituto.
La comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla nomina
in ruolo.
Sono fatte salve le disposizioni di legge sul part-time.
Art. 14 - Periodo di prova
La durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto scritto
di assunzione, non può superare
Livelli Periodo di prova:
1° e 2° ............1 mese
3° ...................2 mesi
4° ...................3 mesi
5° e 6°............ 4 mesi
Personale C.F.L. e tempo determinato........... 1 mese
Il periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche
se prestato per un orario inferiore a quanto previsto dall'art. 37 del
presente contratto.
Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nelle
mansioni per le quali è stato assunto.
Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di
corsi di formazione o aggiornamento concordati con l'Istituto e dallo stesso
organizzati.
Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli
obblighi derivanti dal presente CCNL compresi T.F.R., 13.ma mensilità
e ferie. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà
avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti.
Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle
due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà
confermato in servizio e il periodo di prova verrà computato ad
ogni effetto.
Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio;
il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora
sia in grado di riprendere il servizio entro il periodo massimo di 4 mesi.
Art. 15 - Contratti Formazione Lavoro
Al fine di incrementare l'occupazione giovanile, le parti convengono
di stipulare contratti di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863/84
e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità dell'accordo,
parte integrante del presente CCNL.
Detti contratti avranno scadenza coincidente con quella del CCNL vigente.
Art. 16 – Apprendistato
Al fine di incrementare l'occupazione giovanile, le parti convengono
di stipulare contratti di apprendistato ai sensi delle normative vigenti,
nei casi e secondo le modalità previste dall’allegato accordo, parte
integrante del presente CCNL.
Art. 17 - Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro fra l'Istituto e il personale è a tempo
indeterminato, salvo quanto prevede la L. 230/62 e cioè:
- esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 1525 del 7/10/63;
- sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità,
servizio militare e aspettativa e in tutti i casi in cui il lavoratore
ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nei casi sopra specificati è ammessa, in applicazione della legge
230/62, l'assunzione a tempo determinato con l'indicazione del nominativo
del lavoratore assente, della motivazione dell'assenza e della data di
presunta scadenza del rapporto.
Se il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine inizialmente
fissato o successivamente prorogato, l'Istituto è tenuto a corrispondere
al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione
del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun
giorno ulteriore.
Se il rapporto di lavoro prosegue oltre il ventesimo giorno, in caso
di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo,
negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla
scadenza dei predetti termini.
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di
dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto
di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, il secondo
contratto si considera a tempo indeterminato.
Le parti concordano che, in applicazione dell'art. 23 della L. 56/87,
possano essere assunti lavoratori a tempo determinato:
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, anche didattici, non
curriculari, definiti o predeterminati nel tempo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell'istituto
chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'Istituto
stesso;
- per la partecipazione a progetti di lavori socialmente utili.
In applicazione dell’art. 23, L.56/87, le parti concordano, inoltre,
che le nuove assunzioni di personale docente, nel numero massimo previsto,
possono essere effettuate a tempo determinato. In questo caso, se il rapporto
di lavoro inizia prima del 31/12 il termine è fissato al 31 agosto;
nel caso di assunzione dopo il 31/12 il rapporto si estingue al termine
delle lezioni.
In caso di non conferma del rapporto di lavoro per l’anno scolastico
successivo, al docente dovrà essere inviata comunicazione entro
il 15 di giugno, altrimenti il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il periodo pregresso sarà
conteggiato in tutti gli istituti contrattuali.
Nelle ipotesi indicate, applicative della legge 56 del 28/2/87, il
numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di
lavoro a termine è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati
a tempo indeterminato nell'Istituto con un numero minimo di 3.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra
saranno arrotondate all'unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo integrativo
e decentrato, stipulato con le RSI/RSU e/o con le OO.SS. locali, le percentuali
di lavoratori assunti con contratto a termine, a norma della legge 56/87,
possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze dell'Istituto.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato, si applicano le norme
previste dal presente contratto e per il trattamento di malattia e di infortunio
ci si richiama alla L. 638/83.
Allo scadere del termine viene corrisposto al lavoratore il T.F.R.
secondo la L. 297/82 e i ratei della 13° mensilità e delle ferie
maturate.
Ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, in tutti i casi
previsti dal presente articolo, in cui il termine del rapporto di lavoro
coincide con la sospensione dell’attività didattica, non possono
essere richieste 70 ore annue di cui al successivo articolo 37.
Art. 18 - Part-time
Ai sensi della L. 863/84 gli Istituti possono assumere a tempo parziale
per prestazioni di attività lavorative ad orario inferiore rispetto
a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati
nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
Il personale docente di scuole materne, elementari e medie impegnato
in discipline curriculari è escluso dal part - time limitato ad
alcuni periodi dell'anno.
La eventuale trasformazione dell'orario deve avvenire su accordo delle
parti risultante da atto scritto, convalidato dalla Direzione Provinciale
del Lavoro. In tale caso, la retribuzione in ogni sua parte, viene riproporzionata
con esclusione dell'anzianità maturata a quella data.
Per il personale docente tale trasformazione deve tenere conto dell'unità
didattica e/o funzionale.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto
il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo
parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano
trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto.
In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del
contratto deve essere inviata entro 30 gg. alla competente Direzione Provinciale
del Lavoro.
Le norme del presente contratto sono applicate al rapporto part - time
in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
Il trattamento economico, fatto salvo il rapporto proporzionale, sarà
identico a quello previsto per il personale a tempo pieno di pari livello
ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche nonché
indennità di contingenza.
In riferimento all'art. 4, L. 863/84, le parti riconoscono che, a fronte
di esigenze organizzative, l'Istituto potrà chiedere ai lavoratori
assunti a tempo parziale prestazioni eccedenti l'orario di lavoro concordato;
restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
I lavoratori part-time fruiranno di ferie alle stesse condizioni del
personale con contratto full-time.
Nei casi previsti dall' art 61 la riduzione dell'orario è comunicata
dal datore di lavoro al lavoratore con il preavviso di 1 mese e prescinde
dall'accordo iniziale fra le parti.
Resta ferma la facoltà del lavoratore di presentare entro
il suddetto periodo, le dimissioni senza l'onere del preavviso.
Art. 19 – Lavoro interinale
Il contratto di fornitura del lavoro temporaneo disciplinato dalla
L. 196/97, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 1, lettera
b) e c)della stessa , può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i
per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare
per ciascun trimestre la media del 10% delle lavoratrici e dei lavoratori
occupati dall’istituto utilizzatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
IV - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 20 - Retribuzione mensile
La retribuzione lorda è composta dai seguenti elementi:
- paga base
- indennità di contingenza maturata al 30/11/1991
- salario d'anzianità
- eventuale super-minimo
- eventuale salario accessorio.
La retribuzione deve essere corrisposta, di massima, entro il giorno
5° del mese successivo e dovrà risultare da apposito prospetto
paga come previsto al successivo art. 35
Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di
quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento,
comprese quelle strettamente collegate (correzione degli elaborati, schede
valutative e pagelle, scrutini alla presenza del Commissario Governativo,
ecc.) come pure per le attività non di insegnamento connesse con
il normale funzionamento della scuola secondo quanto previsto dall’art.
37 del presente contratto.
Nel caso di personale assunto con orario inferiore a quello previsto
dall'art. 37, la retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali
assegnate.
Al docente, cui sia stato affidato un incarico di facente funzione
di preside o direttore di una scuola distaccata con meno di cinque
classi, spetta una indennità mensile onnicomprensiva per classe
funzionante nella misura di L. 40.000 per classe.
Quando lo stesso docente insegni in tipi di scuola diversi, per la
retribuzione mensile si fa riferimento all'art. 29 del presente CCNL.
Agli educatori e assistenti di convitto si può richiedere di
prestare vigilanza notturna nell'Istituto stesso e/o di consumarvi i pasti.
In tal caso sarà loro corrisposta una indennità aggiuntiva
per l'assistenza notturna pari a 2 ore di retribuzione per ogni notte di
vigilanza. Tale indennità aggiuntiva verrà conteggiata ai
fini della 13.ma, della malattia e del TFR.
La richiesta dei gestori come l'adesione del lavoratore sono revocabili
con due mesi di preavviso.
Sono fatte salve le condizioni retributive di miglior favore in atto.
Nota: L'elemento distinto della retribuzione (EDR) è stato conglobato nella paga - base.
Art. 21 - Paga base
Ai livelli di inquadramento definiti all'art. 26, sono correlati i
livelli retributivi delle tabelle del presente articolo a far data dal
1°luglio 1999.
Ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30 giugno
1994, delle categorie ex I, ex II, ex III, competono i superminimi ad personam
come ele- mento della retribuzione rivalutabile e non riassorbibile.
Gli arretrati contrattuali previsti dal presente articolo e dalle relative
tabelle retributive allegate saranno corrisposti a tutto il personale in
servizio al 31 agosto 1999 in un’unica soluzione come una tantum.
Paga base: biennio economico 1998/99
|
1994/97 |
conting. 1994/97 |
CCNL 94/97 |
progr. 1,8% 1998 |
base da 9/98 |
totale sett.1998 |
progr. 1,5% 1999 |
base da 1/99 |
totale gen.1999 |
totale biennio 1998/99 |
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base 1994/97 |
cont. 1994/97 |
minimo |
CCNL 94/97 |
progr. 1,8% sett.'98 |
totale sett.'98 |
progr. 1,5% 1999 |
TOTALE da 1/99 |
aumento 1998/99 |
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EX II CATEGORIA |
|||||||||
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base 1994/97 |
cont. 1994/97 |
minimo |
CCNL 94/97 |
progr. 1,8% sett.'98 |
totale sett.'98 |
progr. 1,5% 1999 |
TOTALE da 1/99 |
aumento 1998/99 |
|
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|||||||||
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base 1994/97 |
cont. 1994/97 |
minimo |
CCNL 94/97 |
progr. 1,8% sett.'98 |
totale sett.'98 |
progr. 1.5% 1999 |
TOTALE da 1/99 |
aumento 1998/99 |
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|||||||||
|
base 1994/97 |
contingenza 1994/97 |
|
CCNL 94/97 |
progr.1,8% 1998 |
base da 11/98 |
progr.1,5% 1999 |
aumento 1988/99 |
base da 1/99 |
|
802.467
|
931.821
|
|
1.937.376
|
34873
|
837340
|
29061
|
63933
|
866.400
|
|
850.961
|
933.778
|
|
2.032.287
|
36581
|
887542
|
30484
|
67065
|
918.026
|
|
902.689
|
935.131
|
|
2.172.641
|
39108
|
941797
|
32590
|
71697
|
974.386
|
|
960.977
|
936.218
|
|
2.243.543
|
40384
|
1001361
|
33653
|
74037
|
1.035.014
|
|
1.060.233
|
940.884
|
|
2.442.423
|
43964
|
1104197
|
36636
|
80600
|
1.140.833
|
|
1.298.683
|
954.492
|
|
2.891.531
|
52048
|
1350731
|
43373
|
95421
|
1.394.104
|
|
|||||||||
|
base 1994/97 |
contingenza 1994/97 |
|
CCNL 94/97 |
progr.1,8% 1998 |
base da 11/99 |
progr.1,5% 1999 |
aumento 1998/99 |
base da 1/99 |
|
802.467
|
931.821
|
|
1.884.683
|
33924
|
836391
|
28270
|
62195
|
864.662
|
|
850.961
|
933.778
|
|
1.982.339
|
35682
|
886643
|
29735
|
65417
|
916.378
|
|
902.689
|
935.131
|
|
2.104.580
|
37882
|
940571
|
31569
|
69451
|
972.140
|
|
960.977
|
936.218
|
|
2.140.352
|
38526
|
999503
|
32105
|
70632
|
1.031.609
|
|
1.060.233
|
940.884
|
|
2.321.667
|
41790
|
1102023
|
34825
|
76615
|
1.136.848
|
|
1.298.683
|
954.492
|
|
2.751.565
|
49528
|
1348211
|
41273
|
90802
|
1.389.485
|
|
|||||||||
|
base 1994/97 |
contingenza 1994/97 |
|
CCNL 94/97 |
progr.1,8% 1998 |
base da 11/99 |
progr.1,5% 1999 |
aumento 1998/99 |
base da 1/99 |
|
802.467
|
931.821
|
|
1.828.697
|
32917
|
835384
|
27430
|
60347
|
862.814
|
|
850.961
|
933.778
|
|
1.902.201
|
34240
|
885201
|
28533
|
62773
|
913.734
|
|
902.689
|
935.131
|
|
1.960.222
|
35284
|
937973
|
29403
|
64687
|
967.376
|
|
960.977
|
936.218
|
|
2.013.560
|
36244
|
997221
|
30203
|
66447
|
1.027.424
|
|
1.060.233
|
940.884
|
|
2.163.039
|
38935
|
1099168
|
32446
|
71380
|
1.131.613
|
|
1.298.683
|
954.492
|
|
2.496.882
|
44944
|
1343627
|
37453
|
82397
|
1.381.080
|
Norma transitoria | ||
|
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|
Art. 22 Indennità di contingenza
L'indennità di contingenza è quella riportata nelle tabelle
retributive dell'articolo precedente.
Art. 23 - Salario di anzianità
In considerazione di quanto previsto dall'art.22 del CCNL 1994/97,
il salario di anzianità è comprensivo di quanto unificato
e precedentemente maturato, scatti di anzianità, premio fedeltà,
accelerazione di carriera, ratei maturati fino al 31/12/93 e corrisposti
dall'aprile 94, nonché degli importi di cui alla tabella del citato
art.22 corrisposti dall'1/1/96.
Al salario di anzianità, così come al precedente comma,
saranno aggiunti mensilmente, a partire dall'1/9/1999 ed in un'unica soluzione
i seguenti importi lordi, come da successiva tabella, riproporzionati secondo
l'orario di lavoro settimanale individuale.
Liv. 1°,, 2°,, 3° | Liv. 4°,, 5°,, 6° | |
Al personale assunto dall'1.1.91 al 31.12.97
Al personale assunto dall'1.1.76 al 31.12.90 Al personale assunto dall'1.1.61 al 31.12.75 |
30.000
40.000 50.000 |
40.000
50.000 60.000 |
Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore preesistenti.
Art. 24 - Tredicesima mensilità
A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre
una tredicesima mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese
di dicembre, esclusi gli assegni familiari.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno,
vanno corrisposti tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita
pari ai mesi di servizio prestati.
Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori
a 15 giorni ed in tal caso equiparate ad un mese intero.
Nel caso di variazione dell'orario di lavoro in più/in meno
nel corso dell'anno solare, la tredicesima sarà ottenuta moltiplicando
la media ponderale delle ore di lavoro medie mensili per la retribuzione
oraria in atto nel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto.
Art. 25 - Gite scolastiche e servizio fuori sede (*)
I docenti e/o altro personale impegnati nell'accompagnamento e nella
vigilanza fuori sede di lavoro (per gite di istruzione, settimane bianche,
ritiri ecc.) avranno diritto alla normale retribuzione oltre il rimborso
delle spese imputabili allo svolgimento della prestazione educativa, ivi
comprese le spese di vitto qualora non previste.
Al personale, impegnato su uno o più giorni, verrà
inoltre riconosciuta una indennità di Lit. 70.000 lorde al giorno.
In caso, invece, di trasferimento a sedi estive o invernali (colonie,
corsi di lingue, scambi culturali con l'estero, ecc.) che comportasse un
numero di ore eccedenti il proprio orario di lavoro, oltre alla normale
retribuzione e al rimborso delle spese imputabili allo svolgimento della
prestazione, verrà corrisposto il compenso onnicomprensivo di Lit.
350.000 lorde settimanali.
V - MANSIONI E QUALIFICHE
Art. 26 – Classificazione
Gli operatori sono suddivisi, in relazione alle funzioni professionali
e alle aree professionali di competenza, in 6 livelli di inquadramento.
LIVELLO I - Ausiliario
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità
connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività che
richiedono una preparazione professionale non specialistica.
Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
- addetti alle pulizie;
- bidelli;
- personale di fatica;
- manovali comuni;
- lavoranti di cucina;
- addetti alle mense;
- fattorini;
- portieri;
- personale di custodia;
- addetti alla manutenzione ordinaria della Casa e del giardino;
- accompagnatori su bus.
LIVELLO II - Personale esecutivo e d'ordine
Vi sono inquadrati i lavoratori che effettuano prestazioni comportanti
attività operative con utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune,
per le quali necessitano conoscenze pratiche.
Essi eseguono, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità
connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, una attività
lavorativa caratterizzata da funzioni ben definite che richiedono una preparazione
professionale specifica.
Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
- tecnici alle caldaie;
- autisti di bus;
- portieri centralinisti;
- bagnini;
- addetti alla manutenzione degli impianti;
- falegnami;
- meccanici;
- cuochi;
- guardarobieri al convitto;
- camerieri specializzati;
- infermieri patentati;
- ausiliari asili nido;
- modelli viventi;
- assistenti di scuola materna, di colonia;
- assistenti ai non autosufficienti.
LIVELLO III - Personale di concetto e personale educativo
Vi sono inquadrati i lavoratori in possesso di specifici titoli di
studio e/o professionali, che abbiano responsabilità per le attività
direttamente svolte.
Personale di concetto
Esegue, nell'ambito di istruzioni ricevute, attività lavorativa
che richiede preparazione professionale specialistica, adeguate conoscenze
e capacità di utilizzo di strumenti anche complessi, caratterizzata
da autonomia di esecuzione del lavoro con margini valutativi nell'applicazione
delle procedure.
Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
- capo - cuochi in possesso di diploma;
-capi - sala e camerieri in possesso di diploma di scuola alberghiera;
- infermieri professionali;
- aiutanti amministrativi e di segreteria.
Personale educativo
Esegue mansioni complesse e articolate, che richiedono una presenza
o compresenza in aula e/o laboratorio, per l'espletamento di attività
educative - formative in genere comprese quelle del personale che nelle
strutture convittuali curi la formazione degli ospiti nelle ore extra -
curriculari.
Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
- operatori di biblioteca;
- aiutanti tecnici di laboratorio;
- assistenti di vigilanza al doposcuola;
- istruttori di attività parascolastiche anche sportive;
- lettori in lingua madre in compresenza;
- assistenti di convitto.
LIVELLO IV - Personale amministrativo e personale docente
Vi sono inquadrati i lavoratori che, nell'ambito delle direttive di
massima ricevute, hanno compiti caratterizzate da autonomia e responsabilità.
Personale amministrativo
Esegue attività lavorativa complessa connesse al funzionamento
dell'ufficio di segreteria e/o dell'amministrazione. che richiede specifica
preparazione professionale e conoscenza delle procedure amministrativo
- contabili e tecniche.
Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
- segretari;
- economi;
- responsabili amministrativi.
Personale docente
Esegue mansione con funzione docente e tecnica, atte a promuovere lo
sviluppo della cultura e della personalità del discente in età
evolutiva o a recuperare gli svantaggi psico-fisici.
Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
- docenti di scuola materna ed elementare;
- docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute
o ad esse conformate che insegnino materie per le quali è richiesto
il diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equipollente;
- fisioterapisti;
- logopedisti;
- puericultrici;
- personale educativo micro-nido e asili nido;
- educatori di convitto.
LIVELLO V - Personale docente
Personale docente
E' inquadrato il personale che, nel rispetto della libertà d'insegnamento,
sia addetto allo svolgimento dei compiti connessi ai processi evolutivi
di istruzione. Sono parte integrante della funzione docente la progettazione
e la programmazione didattica e curriculare, l'attività di studio
e ricerca per il continuo adeguamento delle metodologie e alla promozione
professionale e culturale dell'allievo.
Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
Psicologi e psicoterapeutici;
- docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute
o ad esse conformate che insegnino materie per le quali è richiesto
il diploma di laurea;
- docenti in corsi liberi d'arte, di cultura varia e di lingue;
- docenti in corsi di istruzione professionale;
- docenti di ed. fisica, tecnica artistica e musicale;
- docenti di madrelingua.
LIVELLO VI - Personale direttivo
Personale direttivo
Il ruolo direttivo comporta lo svolgimento di funzioni che richiedono
particolare preparazione, capacità e responsabilità professionale.
Tale funzione è caratterizzata da piena autonomia nell'ambito delle
scelte e delle direttive di carattere generale impartite dal titolare,
o dal legale rappresentante, o dal Consiglio di Amministrazione della società
che gestisce l'attività scolastico - formativa. Nell'osservanza
delle leggi e delle disposizioni nazionali e nel rispetto della libertà
di insegnamento, tale ruolo comporta la direzione ed il coordinamento dell'attività
didattica, del controllo e della verifica del complesso delle attività
svolte nell'ambito del plesso scolastico - formativo.
Rientrano nel livello funzionale VI le seguenti figure professionali:
- direttori di scuole materne ed elementari, di corsi di corrispondenza,
di lingue e cultura varia;
- presidi di scuole secondarie di I e II grado;
- presidi di scuole di preparazione agli esami;
- presidi e direttori di istituti professionali e/o centri di attività
formativa con contributo del Fondo Sociale Europeo.
Art. 27 – Trasferimento di istituzioni scolastiche
Nei casi in cui si configuri l’ipotesi di trasferimento di istituzioni
scolastiche, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in
concreto, si applicano le norme previste della legge n. 428 del 1990.
Art. 28 - Mutamenti di qualifica
Nel caso in cui il personale sia incaricato di funzioni pertinenti
ad un livello superiore per almeno 6 giorni consecutivi, sarà dovuta
la retribuzione corrispondente alle funzioni superiori per l'intera durata
del periodo; ciò peraltro non modifica i termini del rapporto di
lavoro.
Quando il periodo superi i tre mesi anche frazionati in un anno, il
dipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le
mansioni cui è stato assegnato comportano.
Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore
consiste nella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso
ed il livello economico della qualifica di provenienza nelle voci di paga
- base e contingenza.
Il salario di anzianità sarà pari in proporzione a quanto
maturato nel livello di provenienza e a quanto maturato nel nuovo livello
di appartenenza.
Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato
da sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione
del posto, non comporterà promozione, anche nel caso di superamento
del limite sopra indicato, ma solo la differenza di retribuzione per il
periodo di sostituzione.
Art. 29 - Mansioni promiscue
Quando il dipendente non docente sia addetto a mansioni promiscue,
la retribuzione sarà quella del livello corrispondente alla mansione
superiore espletata e di quest'ultima gli verrà pure attribuita
la qualifica, sempre che questa sia prevalente rispetto all'orario espletato,
e fermo restando l'obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli.
Nel caso di mansioni dello stesso livello riguardanti sia la docenza
che la non docenza viene considerata prevalente la funzione docente e a
questa ci si riferisce per l'orario e la retribuzione secondo l'art. 37.
Quando per il completamento di orario le mansioni riguardano sia la
docenza che la non docenza di livelli diversi, la retribuzione sarà
data dalla somma delle ore proporzionalmente svolte nei diversi livelli.
La retribuzione del docente che esplichi la stessa mansione in livelli
diversi sarà quella del livello superiore sempre che l'orario svolto
in questo livello sia prevalente rispetto all'orario espletato.
In caso diverso, la retribuzione sarà data dalla somma delle
ore proporzionalmente svolte nei diversi livelli.
Art. 30 - Composizione delle sezioni
Le sezioni di scuola materna saranno costituite con un numero massimo
di 25 (venticinque alunni) con la possibilità, in presenza di monosezioni
e di particolari esigenze organizzative, di un incremento pari al 25% di
alunni in più. In presenza di alunni portatori di handicap, la sezione
non può superare il numero massimo di 20 alunni e deve essere prevista
la presenza di un insegnante di sostegno che può essere assunto
anche a tempo parziale.
Art. 31 - Attività integrative e parascolastiche
Per le attività integrative, di durata definita e predeterminata
nel tempo, anche non avente carattere straordinario o occasionale, potranno
essere assunti dipendenti con contratto a termine, secondo quanto previsto
o dalla L. 18.4.62 n. 230 o dal D.P.R. 1525 del 7.10.63, dalla legge
n. 863/84, oppure dalla L. 56 del 28.2.87.
L'orario di lavoro sarà determinato all'atto dell'assunzione
o dell'attribuzione dell'incarico. Per quanto riguarda la retribuzione,
si fa riferimento a quella prevista per i docenti laureati (5° livello)
nel caso di attività che richiedono il possesso del diploma di laurea.
Nel caso di svolgimento di attività promiscue, si fa riferimento
a quanto previsto dall'art. 29
Le ore assegnate per il doposcuola, anche se a completamento dell'orario
scolastico, non possono costituire motivo di rivendicazione qualora l'attività
stessa del doposcuola venisse meno.
Art. 32 - Commissione d'esame
Ai componenti delle commissioni d'esame, esclusi quelli delle scuole
elementari parificate e autorizzate, nonché quelli dei membri interni
agli esami di maturità, spetta il compenso giornaliero di Lit. 40.000
lorde, per ogni giorno di effettiva presenza, considerando anche l'eventuale
giorno di correzione degli elaborati.
Art. 33 - Supplenza personale docente
Nell'ipotesi di personale docente che si assenti per uno dei casi previsti
dal presente contratto e dalla L. 18.4.62, n. 230, la supplenza, prima
di ricorrere a nuove assunzioni, dovrà essere proposta, con contratto
a termine, prima al personale già in servizio con orario parziale,
compatibilmente con l'orario delle lezioni, seguendo il criterio previsto
dall'art.39 per il completamento d'orario.
Resta inteso che nel caso di sostituzione, il termine del rapporto
coincide con la sospensione estiva dell'attività didattica
quando questa fosse precedente al rientro del titolare.
Le misure di retribuzione contemplate nel presente contratto si applicano
anche nei confronti degli insegnanti assunti per supplire il personale
assente, nei limiti del servizio prestato.
Anche ai supplenti secondo la quota parte, vengono corrisposte la 13.ma
mensilità, il T.F.R. ed i giorni di ferie maturati.
La supplenza affidata al personale già in servizio ma a tempo
parziale è considerata lavoro aggiuntivo a tempo determinato con
trattamento economico pari a quello delle ore normali fino al completamento
di orario.
Le eventuali ore eccedenti si retribuiscono con la quota oraria globale
in atto.
Art. 34 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria
mensile
La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione globale
in godimento per 26.
La quota oraria mensile viene determinata come segue:
- per i dipendenti a 38 ore settimanali: retribuzione mensile diviso
164
- per i dipendenti a 34 ore settimanali: retribuzione mensile diviso
147
- per i dipendenti a 32 ore settimanali: retribuzione mensile diviso
139
- per i dipendenti a 31 ore settimanali: retribuzione mensile diviso
134
- per i dipendenti a 30 ore settimanali: retribuzione mensile diviso
130
- per i dipendenti a 24 ore settimanali: retribuzione mensile diviso
104
- per i dipendenti a 22 ore settimanali: retribuzione mensile diviso
95
- per i dipendenti a 18 ore settimanali: retribuzione mensile diviso
78
Art. 35 – Prospetto–paga
In applicazione di quanto disposto dalla L. 5 gennaio 1953, n. 4, la
retribuzione deve risultare da apposito prospetto - paga, nel quale dovranno
essere specificati le generalità del lavoratore, il livello di inquadramento,
il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo della
retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario
e di tutti gli eventuali altri elementi che concorrono a formare la somma
erogata nonché tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto-paga, da consegnare ai dipendenti contestualmente alla
retribuzione, deve recare il timbro dell'Istituto.
Art. 36 - Trattamento previdenziale
Il trattamento previdenziale è attuato con l'osservanza delle
disposizioni vigenti in materia.
In applicazione a quanto previsto 7 bis DPR 600/73-dal DM 27/10/97
e dal DM 22/12/98, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore copia
della cosiddetta certificazione unica (CUD).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione (dichiarazione
sostitutiva del CUD) deve essere richiesta dal dipendente e consegnata
dal datore di lavoro entro 12 giorni dalla richiesta.
VI - ORARIO DI LAVORO
VI - ORARIO DI LAVORO
Art. 37 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro del personale dipendente è il seguente:
1° livello:
38 ore settimanali;
2° livello:
38 ore settimanali
32 ore settimanali per i modelli viventi.
3° livello:
38 ore settimanali
30 ore settimanali per gli assistenti di vigilanza al doposcuola, istruttori
di attività parascolastiche anche sportive;
24 ore settimanali di docenza per i lettori di lingua madre in compresenza
con il docente.
4° livello:
38 ore settimanali per assistenti sociali, sanitari, puericultrici,
fisioterapisti, logoterapisti, economi, segretari e responsabili amministrativi.
31 ore settimanali di insegnamento per i docenti di scuola materna
e per gli insegnanti di sostegno;
24 ore settimanali di insegnamento per i docenti di scuola elementare
e per quelli di sostegno della scuola elementare;
18 ore settimanali di insegnamento per i docenti di steno - dattilo
e tecnico - pratici .
5° livello:
38 ore settimanali per psicologi e psicoterapeuti.
22 ore settimanali per i docenti in corsi liberi e d'istruzione professionale;
18 ore settimanali di insegnamento per i docenti e per gli insegnanti
di sostegno.
6° livello:
38 ore settimanali, comprese quelle di docenza che, in Istituti con
un numero di classi fino a 9, non potranno essere superiori a ore 9 settimanali.
I dipendenti inquadrati ai livelli I, II, III, IV e V a 38 ore settimanali
usufruiscono di 16 ore annuali di permesso retribuito a partire dal 1°
gennaio 1999 e di 26 ore annuali di permesso retribuito a partire dal 1°
gennaio 2000. I suddetti permessi sono riproporzionati in caso di orario
part-time e ridotto.
Un'ora curriculare d'insegnamento, intesa come unità didattica,
corrisponde ad un'ora di lavoro, ovvero ad un 18.mo, un 24.mo, un 31.mo
dell'orario contrattuale di riferimento rispettivamente per i docenti di
IV e V livello.
Il personale potrà essere assunto anche con un orario inferiore
a quello contrattuale. In tal caso la retribuzione in ogni suo elemento
risulterà proporzionale alle ore assegnate.
La presenza del personale docente nell'intervallo delle lezioni è
definita dal Regolamento d'Istituto.
Quando in relazione ai programmi ministeriali le ore di insegnamento
variano da un anno all'altro per lo stesso ciclo di studi, il docente potrà
optare per la riduzione di orario e di retribuzione oppure per il mantenimento
delle ore e della relativa retribuzione restando a disposizione dell'Istituto
per eventuali sostituzioni e in attività formative in ore stabilite
nell’orario settimanale individuale
A tutti i docenti, le ore assegnate fino alla 18.ma non possono essere
diminuite nel periodo di validità del presente CCNL salvo quanto
previsto dagli artt. 61 e 62.
Le ore oltre la 18.ma nei limiti della 24.ma, assegnate ai docenti
del 5° livello anteriormente all'inizio dell'anno scolastico 1984/85,
non possono essere diminuite nel periodo di validità del presente
CCNL, salvo quanto previsto dagli artt.61 e 62.
Le ore in esubero, al di fuori dei limiti posti dal comma precedente,
possono subire variazioni da un anno scolastico all'altro e vengono retribuite
con la quota oraria globale in atto.
Prima di assegnare ore in esubero all'orario contrattuale, previsto
al primo comma del presente articolo, deve essere completato l'orario di
lavoro del personale ad orario ridotto nel rispetto dell'unità didattica
e/o funzionale.
Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente
collegate, come da articolo 20, il personale docente, in un piano programmato
dal Collegio dei Docenti, è impegnato in attività accessorie
connesse con il funzionamento della scuola per un massimo di:.
Scuola materna ed elementare:
a )ricevimento dei genitori
b) consigli di classe e di interclasse,
c) consigli di intersezione,
d) eventuali ore in esubero per visite didattiche giornaliere;
e) attività di aggiornamento e programmazione;
f) collegio dei docenti;
g) scrutini trimestrali o quadrimestrali limitatamente alla scuola
elementare;
Scuola secondaria di primo e secondo grado:
a) colloqui con i genitori,
b) consigli di classe ,
c) scrutini trimestrali o quadrimestrali,
d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi,
e) attività di aggiornamento e programmazione.
f) collegio dei docenti;
g) eventuali ore in esubero per visite didattiche giornaliere;
Dette ore sono proporzionalmente ridotte per i docenti che hanno un
rapporto di lavoro part-time o a tempo inferiore all’orario contrattuale
settimanale; tale riproporzionamento non può essere inferiore a
30 ore annue.
Le ore dedicate alle attività di cui alla presente lettera A)
rientrano nella retribuzione di cui all’articolo 20 del presente CCNL nel
numero massimo previsto per ogni docente.
Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente, calcolate
secondo l’articolo 34, saranno retribuite in una unica soluzione con la
retribuzione del mese di giugno;
NORMA TRANSITORIA
Gli economi, i segretari, gli aiuto economi, gli aiuto segretari e
gli altri addetti agli uffici amministrativi in forza alla data dell'1/10/1981,
manterranno un orario settimanale di 34 ore.
In alternativa, potranno adeguarsi al nuovo orario contrattuale (38
ore) previo accordo con il Gestore dell'Istituto. In tal caso, le 4 ore
eccedenti l'orario precedentemente in atto verranno retribuite nella misura
di 4/34.mi della retribuzione mensile lorda.
Art. 38 – Autonomia didattica
Le norme del presente articolo si applicano in via sperimentale, secondo
quanto previsto dal comma 1, dell’art. 12 del regolamento approvato dal
Consiglio dei ministri il 25 febbraio 1999 e dal D.M. n. 251 del 29 maggio
1998 agli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti di primo e secondo
grado, ferme restando le disposizioni previste dal presente CCNL relativamente
all’orario di lavoro di cui al precedente art. 37.
La sperimentazione di cui al primo comma è proposta dal Consiglio
di classe ed approvata e programmata dal Collegio dei Docenti in un piano
formativo coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi
tipi ed indirizzi di studi, determinati a livello nazionale.
Il Collegio dei Docenti può programmare :
Art. 39 - Completamento orario
I docenti di 5° livello ed i docenti tecnico pratici del 4°
livello che avessero un orario inferiore alle 18 ore di insegnamento hanno
diritto per le stesse materie e per quelle rientranti nel titolo di studio,
fatta salva l’unità didattica e funzionale, al completamento del
loro orario prima che si proceda a nuove assunzioni anche a tempo parziale.
Tale priorità, nel caso di più insegnanti della stessa materia,
terrà conto del titolo abilitante specifico, dell’anzianità
di servizio e dei maggiori carichi di famiglia.
Art. 40 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
Il lavoro notturno è quello effettuato dopo le ore 22 e fino
alle 6 antimeridiane ed è retribuito con la maggiorazione della
quota oraria lorda del 15% dello stipendio minimo tabellare, compresa l'indennità
di contingenza.
E' considerato festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni
delle festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì
di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre,
25/26 dicembre.
Il lavoro prestato nei suddetti giorni viene retribuito con un 26.mo
della retribuzione globale.
Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta la maggiorazione per
lavoro festivo con riposo compensativo nella misura del 15%.
Il personale di segreteria dei centri culturali che durante convegni
e manifestazioni fosse disponibile per un numero di ore eccedenti il normale
orario previo accordo fra le parti potrà:
1) recuperare le ore eccedenti con permessi retribuiti
2) ottenerne il pagamento come ore straordinarie.
E' considerato lavoro straordinario, quello prestato oltre il limite
dell'orario contrattuale settimanale di lavoro.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento,
a svolgere lavoro straordinario richiesto nel limite massimo di
120 ore annue. Di norma, il personale sarà avvisato con un giorno
di anticipo.
Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che
non sia autorizzato dalla Direzione.
Ciascuna ora di lavoro straordinario verrà compensata con una
quota oraria della retribuzione lorda maggiorata delle seguenti percentuali:
Lavoro straordinario diurno, 35%
Lavoro straordinario notturno, 40%
Lavoro straordinario festivo, 50%
Lavoro straordinario notturno festivo, 60%
Le percentuali superiori assorbono le inferiori
Art. 41 - Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente
coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il
riposo verrà fruito in altro giorno della settimana successiva.
Art. 42 - Vitto e alloggio
La Direzione può concedere, con facoltà di revoca, salvo
preavviso di due mesi, vitto e/o alloggio al personale che lo richieda
per iscritto. Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati.
Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo
con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della
refezione, è considerato orario di lavoro e il pasto è gratuito.
Art. 43 – Ferie
I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto
ad un periodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione,
pari a 33 giorni lavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività
soppresse previste all'art. 41 del precedente CCNL.
La ricorrenza del Santo Patrono viene considerata come giornata festiva,
pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso
retribuito in aggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1/26
della retribuzione globale mensile.
La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di
ogni anno.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno,
il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono
i mesi lavorati. Le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario
verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.
Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità
o puerperio né con il periodo di preavviso.
Le ferie sono irrinunciabili.
Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile
in più di due periodi. E' ammesso, comunque, il godimento di alcuni
giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente.
Per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con
le esigenze dell'Istituto, le ferie saranno godute:
Per i docenti:
a) durante la sospensione estiva delle lezioni
b) anche in altri periodi di sospensione delle lezioni nei casi di:
- prolungata malattia estiva;
- assenza per maternità nel periodo estivo;
- supplenze che comprendano periodi di inattività didattica;
Per i non docenti:
durante la sospensione delle lezioni sia estive che invernali.
Nel periodo estivo le ferie non dovranno essere inferiori ai 2/3 dei
giorni spettanti.
Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale
sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque
considerata di 6 giorni lavorativi.
Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo
a quello di maturazione.
Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà
definito dalla Direzione in accordo con la RSI/RSU nell'ambito della contrattazione
decentrata di norma entro il mese di aprile di ogni anno.
Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo
di ferie aggiuntive.
L'utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ricovero
ospedaliero o malattia documentata.
Art. 44 - Permessi retribuiti
Il dipendente può usufruire nell'anno fino ad un massimo di
dieci giorni di permessi retribuiti di cui:
Art. 45 - Permessi brevi e recuperi di ritardi
Sono concessi brevi permessi retribuiti per un massimo di 10 ore per
anno scolastico, anche cumulabili, in caso di:
Art. 47 - Permessi elettorali
Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presidente,
segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi
elettorali in occasione di qualsiasi tipo di elezione, compresi i referendum,
hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla
durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge,
a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
I giorni festivi e la domenica, utilizzati per l’espletamento delle
operazioni elettorali, sono recuperati con pari giorni di riposo compensativo
dal lavoratore entro la immediata settimana successiva. In caso di mancato
recupero, per esigenze tecnico-organizzative, le suddette giornate vengono
retribuite.
VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 48 - Assenze par malattia e infortunio
In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente
trattamento:
A) Periodo di comporto
1) mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad
un massimo di 6 mesi, anche a cavallo di due anni solari; nel caso di superamento
dei 6 mesi il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa,
senza retribuzione, fino ad un massimo di 6 mesi, dietro presentazione
di certificato medico.. In tal caso il lavoratore dovrà presentare
la richiesta almeno 10 giorni prima della scadenza. Detto periodo di aspettativa
non è computabile ad alcun effetto;
2) mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative,
fino ad un massimo di 12 mesi (365 gg.) nel periodo di 3 anni o meno, dovute
anche ad eventi morbosi diversi. In tal caso il datore di lavoro potrà
informare il lavoratore del termine del periodo di comporto. Nel computo
delle assenze massime nell'arco dei 3 anni, non sono considerate le aspettative
non retribuite di cui al precedente comma.
Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati
è facoltà dell'Istituto risolvere il rapporto di lavoro senza
obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del dipendente al T.F.R.
B) Trattamento economico
Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento
di malattia, l'Istituto corrisponderà al lavoratore una integrazione
tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia
o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese
precedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo
il caso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n° A - 1)
del presente articolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia
il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di
ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari
i periodi vengono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi
di assenza dal servizio per malattia è facoltà della Direzione
verificare lo stato e la durata della malattia. Le visite mediche di controllo
sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle
Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva
di tale accertamento
In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità
di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa
da parte del lavoratore l'istituto ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni
fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio
della malattia.
Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le
fasce orarie di reperibilità di cui al Decreto del Ministero della
Sanità dell'8 gennaio 1985 pubblicato sulla G.U. del 7/2/1985 sono
così determinate: 10.00 - 12.00/17.00 - 19.00, sabato e domenica
compresi.
Art. 49 - Congedo matrimoniale
Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito
di 15 gg. di calendario, non frazionabili, in concomitanza con la data
di celebrazione.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente
con almeno 10 gg. di anticipo.
Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a
tutti gli effetti, con diritto alla normale retribuzione.
Art. 50 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento
alla Legge n. 1204 del 30/12/71 e al D.P.R. 25/11/76 n. 1026 e legge n.
903/77.
In presenza di figli portatori di handicap, si fa riferimento alla
L. 104/92 e circolari applicative.
Non può essere richiesto l’orario flessibile/potenziato di cui
agli artt.37, lettera b) e 38, alle lavoratrici madri nel periodo di tutela
previsto dalla legge n. 1204/71.
Art. 51 - Servizio militare
La chiamata alle armi per il servizio di leva, o servizio sostitutivo,
come anche il richiamo alle armi, non risolvono il rapporto di lavoro che
resta sospeso per tutta la durata dell'assenza.
Tale periodo di chiamata alle armi per il servizio di leva è
computato sia ai fini della maturazione degli scatti che del salario di
anzianità.
Terminato il servizio militare il lavoratore dipendente deve dichiarare
la propria disponibilità entro 10 giorni dal collocamento in congedo
o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo e deve riprendere
servizio entro 30 gg.
In difetto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza
maggiore, il lavoratore è considerato dimissionario senza obbligo
di preavviso.
Art. 52 - Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive
Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive o sindacali
territoriali, regionali o nazionali viene concessa una aspettativa per
la durata della carica.
Durante l'aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione.
I dipendenti che, nelle condizioni di cui ai precedenti comma, non
usufruiscono di aspettative, hanno diritto a permessi retribuiti e non
retribuiti secondo quanto previsto dalle vigenti normative di legge e dal
presente contratto.
Art. 53 – Aspettativa
Dopo un anno di servizio l'Istituto ha facoltà di concedere
al dipendente che lo richieda un periodo di aspettativa senza retribuzione
fino al massimo di un anno.
Tale periodo, non è computabile ad alcun effetto.
L'istituto risponde per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta.
Terminato il periodo, al lavoratore non può, comunque, essere
concessa una nuova aspettativa se non dopo almeno 2 anni di servizio.
Durante il periodo dell'aspettativa il lavoratore ha diritto alla conservazione
del posto.
Art. 54 - Diritto allo studio
Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi
straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue
individuali, da utilizzare in un solo anno.
Permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi
finalizzati al conseguimento di titoli di studio della scuola dell’obbligo.
Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate
, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno
solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma
1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il personale della
struttura scolastica;
b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività
didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi
al diritto allo studio per lo stesso corso.
Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, salvo
eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi
e di riposo settimanale.
Il personale interessato alle attività didattiche di cui al
comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla
iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli
esami finali sostenuti.
Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza e le modalità
di esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza
sindacale e la direzione/presidenza di istituto.
In sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite,
ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per
la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed
ulteriori discipline per rispondere ad esigenze specifiche.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all’art.
10 della legge n. 300/70.
VIII - NORME DISCIPLINARI
Art. 55 - Regolamento interno
Il Regolamento interno predisposto dall'Istituto, ove esista, deve
essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al
momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la
consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL
e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive
modifiche.
Art. 56 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite secondo
la gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di paga base ;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di
giorni 3 di effettivo lavoro (3/26);
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza
la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo
sentito a sua difesa, salvo per quanto riguarda il richiamo verbale
di cui alla precedente lettera a).
La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione
scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente
dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non
potrà, in nessun caso, essere inferiore a gg. 10 dalla data di ricezione
della contestazione.
Il dipendente potrà farsi assistere dall'organizzazione sindacale
a cui aderisce o conferisce il mandato.
Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera
raccomandata inviata entro 6 gg. dal termine assegnato al dipendente per
presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare
i motivi del provvedimento.
Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento,
le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte.
I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni
di cui ai precedenti commi, sono inefficaci.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi
n. 604/66 e n. 300/70.
Art. 57 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione
il lavoratore che in via esemplificativa:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro
senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno
successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento
giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda
o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell'Istituto;
e) commetta indiscrezioni informative relative a segreti d'ufficio
e deliberazioni dei consigli di classe;
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo,
la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
Art. 58 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni
alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior
rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così
gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
- comportamento in contrasto con quanto previsto al 2° comma dell'art.
11 all'interno dell'Istituto;
- assenza ingiustificata oltre i 4 giorni consecutivi;
- assenze ingiustificate ripetute almeno sei volte durante l'anno,
prima o dopo i giorni festivi;
- gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni;
- lezioni private agli alunni della propria scuola in senso stretto;
- insubordinazione ai superiori;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano
specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo,
fuori dai casi previsti dall'articolo successivo;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 57, quando
siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all'art.
56, salvo quanto disposto al penultimo comma dell'art. 56.
B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Istituto
grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo
svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a
termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- grave insubordinazione ai superiori;
- furto nell'Istituto;
- danneggiamento doloso al materiale dell'Istituto;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla
incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia
azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- rissa all'interno dell'Istituto;
- percosse nei confronti di alunni e assistiti;
- diffusione di periodici o stampati contrari ai principi educativi
dell'Istituto e della morale cattolica;
- diffamazione pubblica nei riguardi dell'Istituto;
- sentenza di condanna penale passata in giudicato;
- omessa comunicazione di nomina in ruolo nella scuola statale di cui
all’art. 13 del presente CCNL.
IX - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 59 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta
causa, alla scadenza del termine.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto
a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Per quanto riguarda i docenti, si risolve automaticamente alla fine
dell'anno scolastico in cui il docente raggiungerà l'età
del pensionamento.
Al lavoratore dipendente che abbia raggiunto l'età pensionabile
e non abbia raggiunto il numero di anni richiesti per il minimo della pensione,
è consentito rimanere in servizio, su richiesta, fino al raggiungimento
del limite minimo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
La facoltà di cui alle leggi 903/77, 54/82, 407/90, 421/92,
deve essere espressa dal lavoratore in forma scritta 6 mesi prima del compimento
dell'età prevista dalle leggi suddette. Entro gli stessi termini
e con la stessa forma il datore di lavoro può richiedere di prolungare
il rapporto di lavoro per motivi didattici oltre il limite suddetto, ma
non necessariamente fino al sessantacinquesimo anno di età.
Art. 60 - Disciplina dei licenziamenti individuali
L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al
lavoratore.
Il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione,
i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro
deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli per iscritto.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di
cui ai commi precedenti è inefficace.
Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta
causa o giustificato motivo.
L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato
motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60
giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto,
anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore
anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale firmataria
del presente accordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del
licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia
contestuale a quella del licenziamento.
Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali
riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione
vigente in materia.
Art. 61 - Licenziamento per causa di forza maggiore
In caso di ristrutturazione dell’attività o contrazione della
popolazione scolastica, gli Istituti potranno procedere al licenziamento
e/o a riduzione dell'orario di lavoro secondo il seguente schema:
Personale docente
Prima di accedere alla graduatoria di cui all'art. 63 è soggetto
a riduzione d'orario o licenziamento:
1 - chi gode di pensione ordinaria;
2 - chi è in possesso dei requisiti di pensionabilità,
fatte salve le espresse facoltà di opzione di cui all'art. 59 del
presente contratto;
3 - chi ha ore eccedenti l'orario pieno previsto dall'art. 37 limitatamente
alle ore in eccedenza. Successivamente, nel rispetto della graduatoria
di cui al successivo art. 63, vanno assoggettati a licenziamento e/o a
riduzione di orario coloro che hanno minore punteggio.
Non è soggetto al provvedimento di licenziamento, di cui al
presente articolo, il personale che gode di interdizione ai sensi della
legge n. 1204/71, il personale assunto tra le categorie protette nella
misura della percentuale prevista dalle norme di legge.
Art. 62 - Licenziamenti collettivi
Quando in Istituti con più di 15 dipendenti, si dovesse procedere
al licenziamento di almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni per i motivi
di cui al precedente articolo 61, si applicherà la procedura di
cui alla L. 223/91.
Gli Istituti, perciò, devono darne comunicazione preventivamente
alle R.S.I./R.S.U. e OO.SS. Nazionali o Territoriali, al Ministero del
Lavoro nelle sue articolazioni Provinciali e Regionali e all'A.G.I.D.A.E.
Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, di cui
al precedente comma, le R.S.I./R.S.U. e/o OO.SS manifesteranno con richiesta
formale all'istituto e all'AGIDAE la loro disponibilità per un esame
congiunto in sede sindacale.
La procedura sindacale deve concludersi entro 45 giorni dalla data
del ricevimento della comunicazione del datore di lavoro. Il precedente
termine è ridotto alla metà quando i lavoratori interessati
sono meno di 10.
L'esito dell'esame congiunto deve essere comunicato dal datore di lavoro
agli uffici periferici di riferimento del Ministero del lavoro.
Qualora non si sia raggiunto un accordo, verrà espletato, entro
30 giorni, dall'invio della comunicazione agli Uffici Periferici del Ministero
del lavoro, il tentativo di conciliazione in sede amministrativa. Il termine
di cui al precedente comma è ridotto a 15 giorni se i lavoratori
interessati sono meno di 10.
A conclusione delle procedure previste ai precedenti comma, l'Istituto
potrà procedere alla comunicazione di licenziamento collettivo dei
lavoratori in esubero nel rispetto dei termini di preavviso e di quanto
previsto dal successivo art. 63.
Art. 63 - Formulazione delle graduatorie
In riferimento ai precedenti articoli 61 e 62, saranno formulate graduatorie
d'istituto distinte per:
- L'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione presso
l'istituto.
-E’ considerato "anno" ai fini dell’anzianità un periodo continuativo
di almeno 180 giorni per i docenti e 250 giorni per i non docenti.
-Il primo anno viene calcolato in dodicesimi dalla data di assunzione.
-Non vengono considerate frazioni fino a 15 giorni, per frazioni
superiori a 15 giorni, si considera, ai fine del punteggio, il mese intero.
Sono esclusi dal conteggio dell’anzianità i rapporti a tempo determinato per la legge n. 230/62.
Sono esclusi dalle graduatorie:
Art. 64 - Reimpiego
L'Istituto, prima di procedere a nuove assunzioni, deve nell'ordine:
a) completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto
previsto all'art. 39,
b) dare la precedenza, a parità di titoli culturali (diploma,
laurea, abilitazione e specializzazione), ai dipendenti che abbiano già
prestato servizio presso l'Istituto e siano stati licenziati esclusivamente
per riduzione di personale.
Il lavoratore conserva tale diritto anche nell'anno scolastico seguente
quello del licenziamento.
Il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere
il periodo di prova e l'anzianità decorrerà ad ogni effetto
dalla data di riassunzione.
Per facilitare le assunzioni, l'AGIDAE informerà gli Istituti
dell'elenco del personale già in servizio presso altri Istituti
aderenti licenziato per ristrutturazione o contrazione della popolazione
scolastica o per chiusura d'Istituto nonché di quello del personale
in servizio ad orario ridotto presso altri Istituti aderenti, che abbia
fatto richiesta di completamento d'orario, elenchi che i gestori consulteranno.
Art. 65 - Chiusura degli Istituti
Qualora si presentasse la necessità di addivenire alla chiusura
dell'Istituto, il gestore procederà secondo quanto previsto dai
precedenti artt. 61 e 62 e dalla legge n. 223/91 e sue integrazioni e modificazioni.
In questi casi il preavviso di cui all'art. 66 è di mesi 4. L'Istituto
trasmetterà l'elenco del personale licenziato all'AGIDAE, che provvederà
a informare gli Istituti della provincia per favorirne l'eventuale assunzione.
Art. 66 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia
per dimissioni che per licenziamento deve comunicarlo per iscritto e deve
dare il preavviso. Il preavviso non opera in caso di cessazione durante
la prova e nel caso di giusta causa sia da parte del datore di lavoro che
del lavoratore.
La sopravvenuta malattia interrompe il preavviso che può essere
completato allo scadere dell'evento o indennizzato.
I termini del preavviso sia in caso di licenziamento come in quello
di dimissioni sono:
- dipendenti del 1°, 2° e 3° livello: 1 mese
- dipendenti del 4°, 5° e 6° livello: 2 mesi;
il periodo è di un mese per i contratti di formazione – lavoro, apprendistato e a tempo determinato ed è portato a 4 mesi in caso di chiusura totale dell'Istituto.
La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei suddetti
termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità
pari all'importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per il periodo
di mancato preavviso calcolata ai sensi dell'art. 2121 C.C.
Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze
nette dovute al lavoratore a qualsiasi titolo.
Il datore di lavoro può, sia in caso di licenziamento che in
caso di dimissioni, dispensare il dipendente dall'effettuazione del periodo
di preavviso corrispondendogli una indennità sostitutiva pari alla
retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante tale periodo.
In tal caso il rapporto cessa in tronco e la parte esonerata riceve l'indennità
sostitutiva.
Durante il periodo di preavviso lavorato il dipendente avrà
diritto ad un permesso retribuito di complessive 15 ore, riproporzionato
in caso di orario parziale, per le pratiche relative alla ricerca di un'altra
occupazione.
Art. 67 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità
permanente che impedisca il pieno svolgimento dell'attività stabilita
contrattualmente.
Art. 68 - Decesso del lavoratore
In applicazione dell'art. 2122 C.C., la cessazione del rapporto di
lavoro che avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli
aventi causa, al T.F.R. di cui all'art. 69 del presente contratto e all'indennità
di due mensilità in conformità dell'art. 2118 C.C.
Art. 69 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il lavoratore dipendente
ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una
quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta
per l'anno stesso divisa per 13,5, computando per mese intero le frazioni
di mese superiori a 15 gg. e non considerando quelle fino a 15 gg. La retribuzione,
ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza
del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, con esclusione di quanto
è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio,
gravidanza e puerperio deve essere computato nella retribuzione di cui
al 2° comma, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe
avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente 1° comma, con esclusione della
quota maturata nell'anno, è incrementato su base composta al 31
dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5%
in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto
al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma
precedente in caso di frazione di anno, l'incremento dell'indice ISTAT
è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro
rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese
superiori a 15 gg. si computano come mese intero e quelle fino a 15 gg.
non si considerano.
Il lavoratore dipendente, con almeno 8 anni di accantonamento, può
chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore
al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto
di lavoro alla data della richiesta.
Le richieste possono essere soddisfatte annualmente entro i limiti
del 25% degli aventi titolo, di cui al precedente comma.
NOTA: L'indennità di anzianità fino al 31 maggio 1982 è calcolata nella misura di una mensilità più un dodicesimo della 13.ma per ogni anno di servizio.
Per quanto riguarda il personale di 1° livello ed il personale operaio
specializzato del 2° livello, l'anzianità maturata fino al 30
settembre 1976 viene calcolata rispettivamente nella misura di 18 e 20
giorni per ciascun anno.
Per gli insegnanti, la valutazione, dell'orario ai fini del calcolo
della indennità di anzianità, è il risultato della
media delle ore lavorate negli anni di servizio fino al 31 maggio 1982.
Art. 70 - Restituzione dei documenti di lavoro
Alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente da qualsiasi
contestazione in atto, spettano al lavoratore dipendente i seguenti documenti:
a) libretto di lavoro;
b) Modello Unico del Dipendente (C.U.D.), su richiesta;
c) certificato di servizio con l'indicazione della durata del rapporto
di lavoro, del livello e delle mansioni;
d) eventuale certificato di licenziamento valevole per l'indennità
di disoccupazione (su modulo fornito dall'INPS);
e) documenti relativi agli assegni familiari;
f) quant'altro previsto dalle leggi vigenti.
Art. 71 - Tentativo obbligatorio di conciliazione ed arbitrato
In tutti i casi di controversie ai sensi degli art. 409, 410, 412 e
seguenti CPC, così come modificati e integrati dal D. L.vo 80/98,
le parti dovranno esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in
sede sindacale e/o amministrativa presso la direzione generale del lavoro,
a prescindere dal numero dei dipendenti.
Art. 72 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo nazionale
di lavoro, valgono le disposizioni di legge in materia di lavoro.
Nota a verbale
Allegato n. 1
SUI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI del 16 dicembre 1996.
I CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
A.G.I.D.A.E.
CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI
(art. 5, L.n. 236/93)
Le Caratteristiche del CdS difensivo.
1) definizione: il CdS è un accordo tra le parti (OO.SS. e datori di lavoro) il cui aspetto qualificante è lo "scambio" tra una riduzione di orario (da concordare caso per caso), con una proporzionale riduzione della retribuzione e una rinuncia da parte dell'istituto a procedere alla riduzione di personale per la vigenza dell'accordo stesso. il personale eccedente viene tenuto in servizio attraverso quote di riduzione dell'orario di lavoro individuale, estese anche nei confronti dei lavoratori non direttamente coinvolti nell'esubero. Da qui la definizione di "contratto di solidarietà difensivo", in quanto prevede una rinuncia da parte di tutti i lavoratori (orario di lavoro e retribuzione) a favore dì colleghi dichiarati in soprannumero.
2) Finalità: Le organizzazioni sindacali e datoriali individuano nel contratto di solidarietà difensivo lo strumento atto ad evitare i licenziamenti e a favorire il rilancio dell'istituto.
3) Prerequisiti: il CdS si può applicare in Istituti con più di 15 dipendenti. Il CdS può essere avviato dopo che l'istituto abbia aperto la procedura prevista dalla Legge n.223/91, artt. 4 e 24, per i licenziamenti collettivi (almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni), al fine del mantenimento dei livelli occupazionali e quindi del ritiro dei licenziamenti.
4) durata : da 12 a 24 mesi (prorogabili).
art. 1, c.2, L. n. 863/84
art. 7, c.1, L. n. 48/88.
L. n. 223/91
L. n. 236/93
L. n. 451/94
DL. n. 510/96
5) natura: temporanea riduzione dell'orario di lavoro e della
retribuzione. La percentuale di riduzione viene concordata, sentiti i lavoratori,
sulla base di parametri certi, quali ad esempio gli allievi iscritti, le
rette, il numero classi attivate, il personale impegnato e il personale
in esubero.
Il termine di confronto per l'accertamento dello stato di crisi è
l'Anno Scolastico precedente.
6) aumenti temporanei dell'orario di lavoro: Nel CdS vengono
determinate modalità attraverso le quali l'Istituto, per soddisfare
temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento
i limiti del normale orario individuale ridotto in ragione del CdS.
art. 5, c. 10 e 11, L. n. 236/93.
7) Integrazione salariale: 50% della retribuzione persa, ripartita in parti uguali tra il lavoratore e il datore di lavoro.
art. 9, c.3, DL 515/95
art. 6, DL n. 300/96
L. n. 451/94
L. n. 236/93
DL. n. 510/96
8) Benefici contributivi: I datori di lavoro versano una contribuzione assistenziale e previdenziale in rapporto all'orario ridotto. Al lavoratore spettano i contributi figurativi, da accreditarsi d'ufficio, validi ai finì di tutte le pensioni, nella misura corrispondente all'intera retribuzione persa.
art. 9,c.4, DL 515/95
art. 1, c.4, L. n. 863/84 I
La procedura
1) L'Istituto comunica alle R.S.A, alle OO.SS. firmatarie del CCNL e all'UPLMO le ragioni per cui intende aprire la procedura per il ricorso ai licenziamenti collettivi, prevista agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 (almeno 5 lavoratori nell'arco di 120 giorni).
2) Le R.S.A./R.S.U. e le OO.SS. comunicano, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Istituto di aderire all'ESAME CONGIUNTO al fine di individuare possibili soluzioni alternative ai licenziamenti (CdS). La durata dell'esame congiunto è di 45 giorni in sede sindacale e di 30 giorni in sede amministrativa.
3) In sede di esame congiunto, l'Istituto, che può farsi assistere dalla associazione datoriale a cui aderisce, fornisce alle OO.SS.
a) L'elenco del personale iscritto al libro matricola (C.T.I., C.T.D., Part-Time, C.F.L.)
L'elenco deve contenere l'orario settimanale, la qualifica, il livello, la data di assunzione di ciascun dipendente.
I dati riportati in elenco devono riferirsi all'anno scolastico precedente a quello per il quale si chiede il CdS.
b) Documenti contabili riguardanti le entrate e le uscite, ovvero il bilancio di previsione per l'anno scolastico in corso.
c) Elenco (o numero) degli alunni iscritti per ogni classe. I dati devono riguardare l'anno scolastico precedente quello di attuazione del CdS e quello in corso.
d) Le classi che si intendono sopprimere per mancanza di iscrizioni,o per cause diverse, nell'anno scolastico di applicazione del CdS.
e) Il personale che si intende licenziare a causa della chiusura di classi e/o per penuria di iscrizioni e relativi criteri di scelta.
4) Le OO.SS., le R.S.A. e le organizzazioni Datoriali, a seguito dell'analisi dei documenti prodotti, individuano nel contratto di solidarietà difensivo lo strumento atto ad evitare i licenziamenti e a favorire il rilancio dell'Istituto.
5) Le OO.SS. consultano i lavoratori sull'ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà. L'assemblea dei lavoratori può esprimere parere favorevole a maggioranza degli aventi diritto. Il contratto di solidarietà, nei termini definiti in sede di assemblea dei lavoratori, è vincolante per tutto il personale.
6) La percentuale di riduzione prende a parametro di riferimento vincolante, gli orari individuali dell'Anno Scolastico precedente a quello di applicazione del CdS e su questi viene applicata la percentuale di riduzione di orario concordata.
7) Le parti definiscono e sottoscrivono l'accordo di solidarietà. Il verbale di accordo viene inviato all'UPLM0.
Il verbale di accordo può essere sottoscritto anche presso la
sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione (chiusura
della fase amministrativa).
Ad accordo raggiunto e definito, il datore di lavoro deve inoltrare
all’UPLMO:
- CCNL applicato
- orario di lavoro ordinario e sua applicazione
- apertura della procedura di mobilità ed elenco degli esuberi
- motivi dell'esubero
- decorrenza e durata del CdS
- forma della riduzione dell'orario e sua articolazione
- commisurazione dell’orario medio settimanale
- eventuali deroghe all'orario concordato
I contenuti:
L'accordo di solidarietà deve esplicitamente contenere:
1) L'impegno da parte dell'Istituto a non ricorrere a licenziamenti
e riduzioni di orario, per l'intera vigenza del contratto di solidarietà
(12 o 24 mesi).
2) Data di inizio e di scadenza del contratto di solidarietà.
3) Percentuale di riduzione di orario e corrispondente riduzione
di salario da applicare sugli orari e le retribuzioni individuali a partire
da e fino a (al termine del CdS vengono ripristinati i precedenti regimi
di orario e retribuzione)
Per quanto attiene la docenza la riduzione deve essere applicata sull'orario
individuale, una volta espletato quanto previsto dall'art. 59 del CCNL.
La riduzione deve computarsi su base annua per meglio definire e quantificare
l'ammontare complessivo in riduzione e l'ammontare complessivo del nuovo
orario.
4) Determinazione dell'orario di lavoro settimanale medio
o convenzionale per ciascun dipendente sulla base della riduzione
in percentuale concordata (flessibilità dell'orario di lavoro).
5) Costanza della retribuzione nei periodi in cui il personale,
per effetto della flessibilità dell'orario di lavoro, sarà
a 0 (zero) ore.
(es: un dipendente che nell’anno scolastico 1995/96 ha svolto un
orario settimanale di docenza di 18 ore, sarà impegnato per l’anno
scolastico 1996/97 per un numero di ore inferiore, pari a 18 ore meno la
percentuale di riduzione prevista dal contratto di solidarietà.
L’istituto potrà, comunque, chiedere al dipendente con orario ridotto
un impegno settimanale di cattedra superiore all 'orario medio settimanale,
fino al raggiungimento dell’orario settimanale precedente, in questo caso
fino ad un massimo di 18 ore. Il dipendente, quindi, che avrà effettuato
18 ore settimanali di docenza per un certo numero di settimane, nelle rimanenti
settimane di recupero sarà a zero ore con normale retribuzione).
6) determinazione dei periodi di recupero al di fuori del periodo
idi ferie
7) Deroghe ad alcune norme contrattuali:
a) dimissioni: non può essere richiesta al dipendente che rassegni
le dimissioni, nell'arco di vigenza del contratto di solidarietà,
l'indennità sostitutiva di preavviso.
b) 2 ore eccedenti l'orario (CCNL art. 35, c.9): non possono essere
richieste.
8) Controllo periodico sull'attuazione del contratto di solidarietà
attraverso una corretta informazione alla/e R.S.A. di Istituto o alle OO.SS.
firmatarie del CCNL e dell'accordo di solidarietà.
9) Le riduzioni di orario di docenza e di attività accessorie
e quindi di salario saranno oggetto di richiesta di contributo previsto
dall'art. 5, L. n. 236/93 e dal DL n. 510 dell'1/10/96.
10) Pubblicazione mensile delle ore lavorate con l'indicazione
del numero delle ore oltre l'orario ridotto in ragione dell'accordo di
solidarietà. Le ore di attività svolte oltre il massimo consentito
(orario di lavoro settimanale individuale dell'anno precedente) dovranno
essere retribuite come straordinario al superamento del monte ore annuo
ridotto.
11) divieto di fusione e/o di accorpamento di classi e di indirizzi.
12) In caso di trasferimento di azienda si applicano le norme
previste dalla L. n. 428/90, art. 47 a dall’art. 2112 cc.
13) Adeguamento delle norme presenti in caso di nuovi interventi
legislativi.
14) La violazione di uno solo dei punti previsti dall'accordo
di solidarietà, determina la decadenza dello stesso.
15) Richiesta da parte del datore di lavoro all'INPS della copertura
previdenziale per le ore perse in applicazione del contratto di solidarietà,
secondo quanto previsto dalla L. n. 863/84 e dalla L. n. 236/93.
16) Per quanto non previsto dal presente accordo di solidarietà
si fa esplicito riferimento a quanto contemplato dal CCNL di categoria
e alle disposizioni di legge ivi compresa la Legge 236/93. La violazione
di uno solo dei punti previsti dal presente accordo ne determina la sua
decadenza.
17) Per tutte le controversie individuali, singole o plurime,
relativamente all'applicazione del seguente accordo, riguardante i rapporti
di lavoro nell'Istituto, trovano composizione prioritariamente in sede
di Commissione Paritetica Regionale ed in assenza in sede di Commissione
Paritetica Nazionale. E' sempre salva la facoltà delle parti di
adire l'autorità giudiziaria e di esperire ogni altra procedura
prevista dalle vigenti normative.
18) Il presente testo si compone di n. 7 pagine.
Roma, 16 dicembre 1996
All. n. 1 all'Accordo del 16/12/96 "Contratti di solidarietà"
Le parti infine, concordano di estendere le procedure e i contenuti
della presente intesa anche agli Istituti con meno di 15 dipendenti nel
rispetto dei vincoli previsti dalla L. n. 863/84.
Le riduzioni di orario concordate in sede sindacale richiedono il consenso
unanime di tutti i lavoratori.
Roma, 16 dicembre 1996
Allegato n. 2
ACCORDO NAZIONALE
TRA LE OO.SS. SCUOLA E L'A.G.I.D.A.E.
SU I CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO
Del 14 ottobre 1997
Il giorno 14 ottobre 1997 tra l'AGIDAE.e la CGIL-SCUOLA, la CISL-SCUOLA, la UIL-SCUOLA, lo SNALS e il SINASCA
Le parti
Considerato l'Accordo Interconfederale del settembre 1996 tra il Governo e le Parti Sociali nella parte in cui si conviene di regolarizzare il lavoro sommerso attraverso i contratti di gradualità anche al fine di rafforzare l'iniziativa categoriale;
Visto l'art. 5 del Decreto Legge n. 510/96, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, recante le disposizioni in materia di contratti di riallineamento;
Visto l'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante le disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo;
ravvisata la necessità, anche in funzione delle normative in via di definizione, che riguardano il settore della Scuola non Statale, di rendere omogenee al CCNL A.G.I.D.A.E., le normative e le retribuzioni sino ad oggi applicate da alcuni istituti di istruzione, attraverso il ricorso ai contratti di riallineamento retributivo,
concordano quanto segue:
1) Soggetti beneficiari . A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo Nazionale, tutti gli istituti di istruzione cattolici operanti nei territori individuati all'art. 1 della legge 10 marzo 1986, n. 64 e all'art. 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e successive integrazioni (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, provincia di Rieti, Latina e Frosinone, comprensorio di bonifica del fiume Tronto, comuni della provincia di Roma compresi nel comprensorio della bonifica di Latina, isola del Giglio, D'Elba e di Capraia, territori di Venezia insulare, isole della Laguna e Centro storico di Chioggia), che non abbiano, prima della firma del presente accordo aderito ai CCNL di categoria e che intendano, per regolarizzare la loro posizione, aderire al CCNL A.G.I.D.A.E, potranno adottare, ai sensi delle leggi citate in premessa, i contratti di riallineamento retributivo al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva, nonché di accedere ai benefici contributivi previsti dalle normative vigenti in materia.
2) Ambito territoriale. L'ambito territoriale, previsto dalle vigenti normative di legge in materia, entro cui è possibile stipulare i contratti di riallineamento è la provincia.
3) Applicazione della normativa contrattuale. Per accedere al programma di riallineamento retributivo, gli Istituti dovranno accettare integralmente la parte normativa del citato contratto nazionale, ed applicarlo a tutto il personale dipendente a decorrere dalla data di adesione all' accordo Provinciale.
4) Programma di riallineamento. Gli Istituti scolastici
o assimilati di cui al n. 1 del presente accordo, che applicano un regime
retributivo inferiore ai minimi contrattuali, fissati dal contratto AGIDAE
1994/97, di riferimento, integrati con gli importi di cui al rinnovo del
II biennio economico 96/97, adotteranno il programma di adeguamento delle
retribuzioni, con ratei semestrali, per la durata massima di 36 mesi.
Il riallineamento graduale dei trattamenti economici dei lavoratori
ai livelli di inquadramento previsti dal vigente CCNL, è comprensivo
di tutte le voci inerenti agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 del CCNL AGIDAE
1994/97, relative ai minimi tabellari integrati con gli importi di cui
al ll biennio 1996/97 con l'esclusione dei soli superminimi.
L'importo del salario di anzianità, di cui all'art. 22 del vigente
CCNL soggetto al programma di riallineamento retributivo, sarà calcolato
individualmente prendendo a riferimento la data di assunzione.
5) Adesione. L'adesione all'accordo di riallineamento retributivo
da parte dell'Istituto che ne ha fatto richiesta, dovrà risultare
dalla sottoscrizione di un verbale il cui contenuto sarà definito
in ambito provinciale tra le OO.SS. firmatarie del vigente CCNL e l'A.G.I.D.A.E.,
nel rispetto di quanto al presente accordo.
Ai fini dell'applicazione dell'accordo saranno indette in ogni istituto
le assemblee dei lavoratori, convocate e tenute dalle OO.SS. firmatarie
dei contratti di riallineamento.
6) Variazione ai programmi. E' ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5 della legge n. 608/96.
7) Rinnovo CCNL di riferimento. In occasione rinnovo del CCNL AGIDAE 94/97 di riferimento, il programma di riallineamento retributivo sarà riparametrato ai nuovi minimi tabellari.
8) Contributi figurativi. L'Istituto a seguito della adesione all'accordo provinciale, attiverà nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 23, lettera d) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tutte le procedure per l'accredito dei contributi figurativi a favore dei lavoratori dipendenti.
9) Ruolo delle Commissioni Paritetiche Regionali. Le Commissioni Paritetiche Regionali, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 608/96, sono gli organismi abilitati ad esprimere pareri agli Ispettorati Provinciali competenti per territorio e agli Istituti previdenziali, sulle modalità per contrastare forme di lavoro irregolare presenti nel territorio.
10) Diritto all'informazione. AI fine di garantire il diritto all'informazione sulle materie oggetto del presente accordo, gli Istituti devono dare preventiva informazione, sull'attuazione del programma di riallineamento retributivo, alle R.S.A. di Istituto.
11) Notifica dell'accordo di riallineamento. Gli accordi
di riallineamento saranno depositati, a cura dell'A.G.I.D.A.E., ai competenti
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi
provinciali dell'Inps entro 30 giorni dalla stipula, ai sensi dell'art.
5, comma 2, della legge n. 608/96.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, valgono
le norme nazionali e regionali in materia.
Sono altresì fatte salve le disposizioni integrative previste
dalle leggi regionali in materia.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 14 ottobre 1997
Allegato n. 3
Accordo nazionale A.G.I.D.A.E. e OO.SS. di categoria su
La sicurezza e la salute dei lavoratori
nelle istituzioni scolastiche
D.lvo n. 626/94 - D.lvo n. 242/96
11 aprile 1997
Il giorno 11 aprile 1997 tra L'AGIDAE e la CGIL-SCUOLA, la CISL SCUOLA, la UIL-SCUOLA , lo SNALS e il SINASCA
VISTO il D.Lvo n. 626 del 19.9.1994 integrato dal D.Lvo n. 242 del 19.3.1996, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
CONSIDERATO che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, in base agli orientamenti di partecipazione che hanno ispirato le direttive della CEE;
RAVVISATA l'opportunità di definire i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori sulla sicurezza e la salute, le sue modalità d'esercizio nei posti di lavoro, la formazione della rappresentanza e la costituzione, a norma dell'art. 20 del D.Lvo 626/94, degli organismi paritetici territoriali;
RITENUTO che la logica, che fonda i rapporti tra le parti nella materia in questione, è quella di superare posizioni conflittuali, ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
PRIMA PARTE
1. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
L'art. 18 del D.Lvo 626/94 al 1° comma precisa che "in tutte le
aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante
per la sicurezza", fissa i criteri per la sua individuazione, e prevede
il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri,
in tema di diritti, formazione e strumenti per l'attuazione degli incarichi.
I luoghi di lavoro, a norma dell'art. 30 comma 4 debbono essere strutturati
tenendo conto di eventuali portatori di handicap.
A) ISTITUTI FINO A QUINDICI DIPENDENTI
1. Negli istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività
educative, di istruzione, convitti, studentati, collegi, nonché
centri sportivi e culturali aderenti all'AGIDAE, aventi fino a quindici
dipendenti, il rappresentante viene eletto dal lavoratori al loro interno(cfr.
art. 18, comma 2).
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale
funzione.
2. MODALITA' DI ELEZIONE
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,
anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola
e possono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di parità risulterà eletto colui che ha
maggiore anzianità di servizio.
Prima della votazione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario
del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede,
provvede a redigere il verbale dell'elezione che viene comunicato subito
al datore di lavoro.
L'incarico ha la durata di tre anni.
3. TEMPO DI LAVORO DEDICATO ALLA SICUREZZA
Al rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell'incarico
previsto a norma dell'art. 19 del D.Lvo 626/94, negli istituti che occupano
fino a 15 dipendenti, permessi retribuiti pari a 12 ore annue.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, lettere
b), c), d), g), i) ed l), non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il verbale d'elezione, il datore di lavoro comunica il nome
dell'eletto, quale rappresentante per la sicurezza, alla Commissione Paritetica
Regionale e questa alla Commissione paritetica Nazionale.
B) ISTITUTI CON PIU' DI 15 DIPENDENTI
Negli istituti che occupano più di 15 il rappresentante per
la sicurezza viene designato dai lavoratori tra i componenti della RSI
o RSU se presenti. (cfr. art. 18/6)
I permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per
gli istituti con numero di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per
gli istituti con più di 60 dipendenti.
PROCEDURE PER L'ELEZIONE O LA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER
LA SICUREZZA IN ISTITUTI CON PIU' DI 15 DIPENDENTI
Negli istituti con più di quindici dipendenti il rappresentante
per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali rappresentanze,
è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, secondo le
modalità di cui al punto 2 (cfr. Irt. 18, comma 3).
Nel caso di dimissioni, o di mancata accettazione dell'elezione, subentrano,
come rappresentante per la sicurezza, e in via subordinata, i lavoratori
che hanno ottenuto più voti durante l'elezione.
In questo caso allo stesso spettano le sole ore di permesso previste
per la sua funzione.
Il verbale con il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve
essere comunicato alla direzione dell'istituto, che informerà la
Commissione Paritetica Regionale e quella Nazionale, presso la quale si
terrà il relativo elenco.
C) ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Per le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
la cui disciplina è contenuta all'art. 19 del D.Lvo 626/94, le parti
concordano quanto segue.
1. ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
Il diritto di accesso al luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto
delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, e con le limitazioni
previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite
che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
2. MODALITA' DI CONSULTAZIONE
La consultazione del rappresentante per la sicurezza, è prevista
a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19
del D.Lvo 626/94, e deve essere svolta in modo da garantire la sua tempestività
ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessari.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le
proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione,
apponendo la propria firma sul verbale.
3. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni
e le documentazioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. e) e f) del D.Lvo
626/94.
Ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla valutazione dei
rischi, di cui all'art.4 comma 2, conservato presso l'istituto a norma
dell'art.4 comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante,
le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla
normativa.
Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro,
si intendono quelle concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene
ed alla sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è
tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto
della riservatezza.
3. FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione
prevista al 10 comma lettera G dell'art. 19 del D.Lvo 626/94. Tale formazione,
a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi
retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale
attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni
e deve contenere:
- conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative
misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
La durata dei corsi di formazione è di 32 ore.
Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione
della formazione.
4. RIUNIONI PERIODICHE
Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro
indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione
sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano
i soggetti di cui all'art. 11, comma 1 del D.lvo 626/94, viene convocata,
mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione
della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di
rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti
nell'istituto.
Della riunione viene redatto relativo verbale.
PARTE SECONDA: ORGANISMI PARITETICI
Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dallo art. 20 del D.Lvo 626/94, fermo restando quanto previsto dal 2° comma dello stesso articolo, concordano quanto segue:
1. COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
La commissione Paritetica Nazionale assume anche compiti in materia
di igiene e sicurezza, e precisamente:
- promuove la costituzione di organismi paritetici regionali, (sezioni
specifiche aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività;
- organizza seminari ed altre attività complementari dei componenti
gli organismi paritetici regionali;
- definisce le linee guida ed i comportamenti comuni in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro;
- valuta eventuali esperienze ed intese già operanti nel settore,
che siano di riferimento per gli organismi paritetici regionale, anche
in relazione alla attuazione di progetti formativi in ambito locale;
- promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento
da parte dell'Unione Europea e di altri Enti pubblici Nazionale e Comunitari;
- favorisce Io scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti
applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle Amministrazioni
pubbliche;
- approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo
scopo di individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo,
al Parlamento alle Amministrazioni competenti.
2. COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE
Entro 180 giorni, dalla data del presente accordo a livello regionale,
le Commissioni Paritetiche Regionali, coordinate con la Commissione Paritetica
Nazionale, assumono, anche il compito di promuovere iniziative formative
in tema di prevenzione.
A tal fine la Commissione Paritetica Nazionale di sua iniziativa, o
su proposta delle Commissioni Paritetiche regionali, elabora progetti formativi
in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. Tali progetti
formativi, elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di
carattere generale concordate in seno alla Commissione Paritetica Nazionale,
vengono comunicati alla Commissione Paritetica regionale.
La Commissione Paritetica Regionale, onde favorire la realizzazione
delle iniziative proposte, oltre a tenere rapporti con l'Ente Regione e
gli altri soggetti istituzionali e non, operanti in materia di salute,
sicurezza e prevenzione, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente
l'organizzazione di corsi o giornate formative specifiche.
PARTE TERZA: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Fondamentale importanza, per una gestione condivisa e non conflittuale
sulle materie della formazione e della rappresentanza nella prevenzione
sul lavoro, assume in base al D.Lvo 626/94, la costituzione di organismi
paritetici per la "composizione" di possibili conflitti.
Tali Organismi infatti rappresentano la prima istanza di risoluzione
di controversie insorte nella "applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione previsti dalle norme vigenti".
Le Commissioni Paritetiche Regionali agiscono come organismi paritetici
al quali sono attribuite le funzioni di composizione in base all'art. 20
del D.Lvo 626/94. In particolare spetta ad esse:
· informare i soggetti interessati ai temi della salute e della sicurezza;
· tenere un elenco comprendente tutti i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza eletti o designati nelle istituzioni scolastiche del territorio di competenza dell'organismo;
· trasferire i dati sopracitati alla Commissione Paritetica Nazionale.
Le parti ribadiscono la convinzione che la questione della materia della
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sia realizzabile con soluzioni
condivise ed attuabili.
Pertanto, in tutti i casi di controversie, relative all'applicazione
delle norme sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti
dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori
o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire la Commissione Paritetica
Regionale al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
La parte che ricorre alla Commissione Paritetica Regionale, ne informa
le altre parti interessate.
Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla normativa
vigente.
Allegato n. 4
ACCORDO QUADRO NAZIONALE
Dell’ 8 ottobre 1997
PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.626/94.
Il giorno 8 ottobre 1997 tra l'AGIDAE e la CGIL-SCUOLA, la CISL-SCUOLA, , la UIL-SCUOLA, lo SNALS e il SINASCA,
VISTO il D.lvo n.626/94, integrato e modificato dal D.lvo n.242/96, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
VISTO l'Accordo dell'11 aprile 1997 tra le OO.SS. di categoria e l'AGIDAE, che introduce nel settore della scuola non statale cattolica, la figura del Rappresentante dei lavoratori;
VISTA la lettera C, punto 3 bis, del citato accordo nazionale che attribuisce al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il diritto/dovere ad una adeguata formazione per l'espletamento dei compiti connessi alla funzione;
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16 gennaio 1997 sulla "individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione";
Si conviene quanto segue:
A) Modalità del corso di formazione per i R.L.S.
La salute sui posti di lavoro è il risultato di un'azione congiunta,
flutto della collaborazione tra le parti coinvolte. Per attuare concretamente
tale principio, il presente accordo prevede interventi di formazione rivolti
sia ai lavoratori che ai rappresentanti per la sicurezza.
Per i contenuti minimi della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, le parti, nel rispetto di quanto all'art. 1 del Decreto
Ministeriale del 16 gennaio 1997, indicano nel successivo schema le specifiche
materie oggetto del corso di formazione, che potranno comportare integrazioni
e approfondimenti secondo i particolari indirizzi didattici di ciascun
istituto.
Il comma 6 dell'art. 22 del D.Lvo 626/94 assegna agli Organismi paritetici
un molo fondamentale e centrale per quanto riguarda la promozione e la
progettazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti,
tanto da far assumere agli organismi stessi un importante ruolo di monitoraggio
nelle varie fasi del processo formativo e pertanto è opportuno
che vengano attivati e ricercati i necessari ed idonei collegamenti con
tutte quelle strutture pubbliche e private, che potranno contribuire ai
vari livelli alla realizzazione del percorso formativo, così come
definito ai punti i e 2 della Seconda Parte dell'Accordo Nazionale dell'11
aprile 1997.
SCHEMA FORMATIVO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:
1) Aspetti applicativi della nuova normativa;
2) Aspetti giuridici generali
2.1) i principi costituzionali e civilisti
2.2) i soggetti destinatari delle normative
- datore di lavoro
- lavoratore
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- dirigente
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- preposto
- medico competente.
2.3) I principali obblighi di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali Le misure di prevenzione in generale.
2.4) I diritti e gli strumenti partecipativi dei lavoratori: informazione,
formazione, consultazione ecc
2.5) Le funzioni di vigilanza.
3) Le norme di igiene e sicurezza del lavoro.
3.1) Le normative previgenti al D.Lvo 626/94; DPR n. 547/55, DPR n.303/56
ecc., in generale, Direttive comunitarie
3.2) il D.Lvo n. 626/94
3.3) definizione ed individuazione dei fattori di rischio
3.4) la valutazione del rischio: significato e procedure
3.5) individuazione delle misure di prevenzione (tecniche, organizzative,
procedurali)
4) La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
4.1) Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori
per la sicurezza: D.Lvo 626/94
4.2) Risorse informative aziendali, accesso ed utilizzo
4.3) Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella
logica partecipativa e nel quadro delle relazioni sindacali;
4.4) L'accordo di comparto e la sua applicazione.
5) Nozioni di comunicazioni
5.1) Comunicazioni interpersonale e di gruppo in relazione al molo
partecipativo del R.LS
5.2) Comunicazione attiva/passiva con i lavoratori
5.3) Comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione
Alla fine del corso, sarà rilasciato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un attestato comprovante l'avvenuta formazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'attestazione è depositata in originale presso la direzione dell'Istituto. Gli elenchi dei partecipanti al corso saranno depositati presso la Commissione Paritetica Regionale e da questa inviati alla Commissione Paritetica Nazionale.
C) La docenza
Le parti concordano che lo svolgimento della docenza in ordine alle materie i cui contenuti vertono su diritti e doveri del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, di cui ai punti 4) e 5), possa essere affidata a docenti segnalati dalle 00.55. di Categoria, firmatarie del CCNL, che comunicheranno i nominativi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo alla Commissione Paritetica Nazionale, che li trasmetterà alle Commissioni Paritetiche Regionali per competenza.
D) Obblighi del datore di lavoro
I lavoratori, anche attraverso l'intervento dei loro R.L.S., devono
ricevere, secondo il dispositivo legislativo, una formazione adeguata (art.
19, lettera g, D.Lvo 626/94 e art. 1 Decreto Ministeriale del 16 gennaio
1997).
Le materie oggetto della formazione dei lavoratori sono:
1) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché
possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.
2) Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di
sicurezza e salute sui posti di lavoro.
3) Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione
al ruolo partecipativo.
4) Materie previste dall'accordo nazionale dell’11 aprile 1997.
Letto, approvato e sottoscritto.
Allegato n. 5
IPOTESI DI ACCORDO
ACCORDO TRA A.G.I.D.A.E. e OO.SS. Dl CATEGORIA SU L'APPRENDISTATO
L'anno 1998, il giorno , presso la sede nazionale A.G.I.D.A.E. di via
Bellini, 10 in Roma, tra l'A.G.I.D.A.E. e la CGIL Scuola, la CISL Scuola,
la UIL Scuola, lo SNALS Confsal e il SINASCA, si è sottoscritto
il presente accordo su la regolamentazione dell'apprendistato nel settore
della scuola non statale religiosa.
Le parti in considerazione di quanto alla legge 19 gennaio 1955, n.
25, al relativo regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 16,
all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e al Decreto Ministero del
lavoro del 6 aprile 1998, stabiliscono quanto segue:
Parte prima
Caratteristiche del contratto di apprendistato
LIVELLO II
• cuoco;
• cameriere specializzato;
• assistente ai non autosufficienti;
LIVELLO lll
• capo cuoco;
• capo sala;
LIVELLO IV
• responsabile amministrativo.
3) Il Tutor
Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà
essere ricoperta sia da un lavoratore dipendente sia da un religioso appartenente
all'istituto, in possesso dei requisiti professionali richiesti. L'attività
di tutoring è considerata a tutti gli effetti attività di
docenza. La commissione paritetica nazionale stabilirà, entro 3
mesi dalla firma del CCNL di cui il presente accordo è parte integrante,
eventuali indennità a favore dei tutor impegnati fuori dalla abituale
sede di lavoro.
4) Durata del rapporto di apprendistato
Il rapporto di apprendistato ha durata massima di 18 mesi per tutte
le qualifiche e mansioni relative ai livelli II e III e di 24 mesi per
le qualifiche relative al livello IV° di cui al precedente art. 2.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri istituti sarà
computato ai fine del completamento del periodo prescritto dal presente
accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche
mansioni.
5) Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro al termine del contratto di apprendistato assume
l'apprendista con contratto di lavoro a tempo indeterminato, attribuendo
al lavoratore dipendente la qualifica e la retribuzione del livello acquisito.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista
l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità
per qualificarsi.
L'istituto ha l'obbligo di concedere all'apprendista permessi retribuiti
per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi
esami.
6) Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è
fissata in 60 giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco
il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Parte seconda
La formazione dell'apprendista
2.1 Contenuti e modalità della Formazione
Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della
formazione esterna in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 del DM
8 aprile 1998.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura
e articolazione, sono regolamentate dal Decreto Ministero del lavoro del
6/4/98 di applicazione delle norme di cui all'art. 16 della legge 24 giugno
1997, n. 196.
Entro 3 mesi dalla firma del CCNL 1998/2001, le parti definiranno con
idonee intese i contenuti specifici, la durata dei moduli e le modalità
di svolgimento dell'attività formativa esterna, secondo le previsione
del citato DM.
Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata
agli interessati idonea certificazione di avvenuta formazione.
2.2 Durata della Formazione esterna
La formazione esterna, pari a 150 ore annue, dovrà essere svolta
in strutture formative accreditate ai sensi del comma 1, lettera c, della
legge n. 24/6/97, n. 196.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o
di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività
da svolgere, l’insegnamento formativo è di 2 ore settimanali.
Le ore destinate alla formazione esterna, sono considerate a tutti
gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Parte terza
Trattamento economico
3.1 Trattamento economico
L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi
i periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo
previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la
quale egli compie il tirocinio ed allo stesso trattamento retributivo così
parametrato:
Allegato n. 6
IPOTESI DI ACCORDO
ACCORDO SINDACALE PER LA STIPULAZIONEDl CONTRATTI Dl FORMAZIONE E LAVOROL. 863/84, L. 407/90, L.451/94, L. 196/97
Premesso che ai sensi di legge gli Istituti aderenti alla AGIDAE intendono
procedere alla formazione di giovani lavoratori relativamente alla qualifica
docente di cui al livello V del vigente CCNL 1998/2001.
Le Organizzazioni stipulanti convengono sulla opportunità di
realizzare contratti di formazione e lavoro come risultato di intese sindacali,
nonché, di fissare uno schema tipo di riferimento per una corretta
attuazione di esso.
1) Destinatari del CFL
Possono essere assunti con CFL i giovani di ambo i sessi, di età
non inferiore ai 32 anni, forniti dei titoli minimi di studio per l’accesso
alla qualifica.
Sono esclusi coloro che hanno avuto precedenti rapporti di lavoro con
l'lstituto al di fuori dei casi previsti dalla legge 230/62.
Il CFL prosegue per tutta la durata prevista anche se nel corso del
suo svolgimento il lavoratore supera il limite di età massima.
2) Durata del CFL
Il contratto di formazione da stipularsi avrà durata massima
di 24 mesi, al termine del quale il rapporto di lavoro diviene a tempo
indeterminato.
Il Cfl deve essere stipulato in forma scritta, in mancanza della quale
il giovane si intende assunto con un normale contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
3) Stipulazione del CFL
I CFL potranno essere stipulati da quegli Istituti che nei 24 mesi
precedenti non abbiano proceduto al licenziamento collettivo, plurimo ed
individuale e/o abbiano proceduto a riduzioni di orario per riduzione di
attività. Gli Istituti non potranno licenziare per riduzione di
personale altri lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, aventi
la stessa qualifica durante la vigenza del CFL.
L'istituto potrà stipulare CFL nella percentuale massima del
10% dei lavoratori in servizio assunti con contratto a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione,
copia del Cfl e del relativo progetto.
4) Inquadramento e retribuzione
Il livello di inquadramento funzionale ed economico iniziale è
lo stesso di quello finale.La durata del periodo di prova è stabilita
in un mese, purché la verifica non riguardi la capacità professionale
del giovane.
5) Formazione minima
I Cfl, la cui durata massima è di 24 mesi, sono finalizzati
al conseguimento di professionalità docente di cui al IV e V liv.
del CCNL AGIDAE 1998/2001. A tal fine sono previste un minimo di 150 ore
annue di formazione.
IL PROGETTO Dl FORMAZIONE E LAVORO PER GLI ISTITUTI ADERENTI ALL'AGIDAE SARA' CONCORDATO ENTRO SEI MESI DALLA STIPULAZIONE DEL CCNL.
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