IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Premessa
Il presente Ccnl viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, nonché degli Accordi interconfederali del 24 settembre 1996 e del 22 dicembre 1998.
Per la realizzazione degli obiettivi delineati non si può prescindere dalla attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse attribuiscono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, degli istituti aderenti e delle rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni sindacali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del Ccnl .
Il presente Ccnl è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.
Art. 1 Relazioni sindacali
Le parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione e d'intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione oggetto di informazione; concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore. Ed in particolare con riguarda al quadro economico e formativo del comparto, delle prospettive di sviluppo, dei processi di ristrutturazione-aggiornamento che saranno necessari per consentire una sempre minore dicotomia tra società reale, processi formativi e sistema di istruzione anche nella prospettiva dell’unificazione dei titoli a livello europeo.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo necessari per la realizzazione di una maggiore omogeneità di quei processi formativi aventi come obiettivo la formazione permanente.
L'ANINSEI e l’ASSOSCUOLA confermano il proprio interesse per la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento degli istituti e, perciò, uno dei primi impegni delle Associazioni.
CGIL-CISL-UIL – Scuola e SNALS ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto, le parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentati e nell'intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo dell'occupazione mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione - lavoro, l'apprendistato, il rapporto a tempo parziale e a tempo determinato e di intensificare nella vigenza del presente Contratto uno schema di relazioni sindacali basate sul diritto di informazione, sull’esame congiunto e sul seguente accordo che si articola in più livelli operativi: Ente bilaterale nazionale, Osservatorio nazionale, Commissione paritetica nazionale e di contratto, Commissioni paritetiche regionali.
Art. 2 Procedure per il rinnovo del CCNL
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza.
Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette.
In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale).
L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale.
Nell’accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell’indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.
Art. 3 Ente bilaterale nazionale
Nell’ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale, le OO.SS. CGIL-CISL-UIL Scuola e lo SNALS e l'ANINSEI e l’ASSOSCUOLA hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. Gli Enti Bilaterali costituiti (o in fase di costituzione) sono previsti in diversi accordi tra le parti sociali, dal 1993 ad oggi, per favorire l’evoluzione dei sistemi nazionali di educazione e formazione.
L’Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale.
Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un ente bilaterale nazionale della scuola non statale per la gestione di particolari aspetti della vita degli istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli enti bilaterali.
L'attività dell'ente bilaterale nazionale, regolamentata da statuto e per contratto, viene articolata secondo le seguenti priorità:
a. gestione del fondo di previdenza complementare;
b. gestione degli ammortizzatori sociali;
c. Formazione Professionale;
promuovere ed eventualmente gestire, a livello centrale e locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in collaborazione con le istituzioni dell'unione europea, con le Regioni, con le province e gli altri enti competenti pubblici e privati.
d)… Attività nei confronti delle Commissioni Paritetiche regionali:
L’Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di servizi formativi.
A tal fine l’Osservatorio è impegnato in un utile iniziativa formativa mirata a soddisfare i diritti dell’utenza, ed in particolare:
La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
L'ANINSEI e l’ASSOSCUOLA provvedono alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'ANINSEI o dall’ASSOSCUOLA o dalle Organizzazioni sindacali facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
Art. 6 Commissione paritetica regionale
La Commissione paritetica Regionale costituisce l’organo preposto a:
Art. 7 Composizione delle controversie in sede sindacale
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale da esperirsi presso l'ANINSEI e l’ASSOSCUOLA con l'assistenza:
L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all'ANINSEI e all’ASSOSCUOLA I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni.
Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. all'Ufficio del Lavoro competente per territorio - e una copia all'ANINSEI e una copia all’ASSOSCUOLA - per gli effetti dell'art. 411, 3° comma, e art. 412 c.p.c. e art. 2113 c.c. come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro, ivi compreso il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80.
Art. 8 Secondo Livello di Contrattazione
La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Istituto.
Nelle imprese formative che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- distribuzione dell'orario ed eventuali forme di flessibilità
- determinazione di turni feriali
- qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Nell'ambito del II livello di contrattazione laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra.
Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle imprese dalle strutture sindacali ai vari livelli, saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della SNS-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS-CONFSAL, all'A.N.I.N.S.E.I. e all'ASSOSCUOLA (o alla Associazione competente per territorio aderente alla CONFCOMMERCIO per ASSOSCUOLA).
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento, per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, della organizzazione territoriale di A.N.I.N.S.E.I. e/o dell'ASSOSCUOLA..
Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del C.C.N.L. nonchè ai risultati legati all'andamento economico dell'istituto.
La Commissione Paritetica Territoriale può prevedere una griglia di requisiti per la valutazione della professionalità ed elementi più certi per valutare la produttività.
In caso di mancato accordo, la materia sarà definita in occasione del rinnovo biennale dei minimi contrattuali.
In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo la definizione dell'Accordo economico nazionale per il biennio 98/99.
Gli accordi di tale livello, hanno durata secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 e dall’Accordo interconfederale del 22 dicembre 1998.
Le erogazioni di secondo livello devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del Protocollo 23.7.93 e dall’Accordo interconfederale del 22 dicembre 1998.
Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
Art. 9 Rappresentanza sindacale
Possono essere costituite in tutti gli istituti rappresentanze sindacali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL, ai sensi della L. 300/70.
Art. 10 Ritenute sindacali
L'Istituto provvede al servizio di esazione dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta, mediante delega debitamente firmata dal lavoratore.
Il sindacato provinciale fa pervenire agli Istituti:
a) elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
b) parte della delega firmata dal dipendente;
I contributi sindacali sono fissati nella misura percentuale sulla retribuzione dei singoli lavoratori secondo i deliberati degli organi dirigenti dei rispettivi sindacati; il contributo per l’intero anno determinato convenzionalmente sulle retribuzioni in atto al 1° gennaio di ciascun anno per 13 mensilità.
La delega decorre dalla data indicata nella stessa delega permanente, salvo revoca scritta del lavoratore. L’istituto opererà la trattenuta del contributo sindacale a partire dalla data indicata nella delega.
Art. 11 Assemblea
I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all'interno dell'Istituto di appartenenza, nei locali indicati dalla Direzione e previo accordo con la stessa.
L'assemblea viene convocata dalle RSI/RSU e/o dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore nell'anno scolastico.
Le assemblee in orario di lavoro potranno coincidere con le prime o con le ultime due ore di scuola.
Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora nei locali della scuola.
Le richieste di assemblea devono pervenire 5 gg. prima della data fissata alla Direzione che le affigge nella stessa giornata all'albo della scuola ed informa, mediante circolare, i lavoratori per consentirne la partecipazione.
La Direzione, altresì, informa gli utenti e le famiglie sull'eventuale interruzione del servizio.
Nel termine di 48 ore le altre OO.SS. possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora.
All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli Istituti, dirigenti esterni delle OO.SS. cui aderiscono le RR.SS.II.
La richiesta presentata dalle RSI/RSU o dalle OO.SS. dovrà contenere:
- data, ora e durata dell'assemblea;
- ordine del giorno;
- eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS.
Il diritto di riunione in orario di lavoro è per ciascun lavoratore di 10 ore di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione.
Art. 12 Permessi per Dirigenti Sindacali provinciali, regionali e nazionali
I Dirigenti e i membri degli organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto hanno diritto a permessi retribuiti nel limite massimo complessivo di 12 gg. per anno scolastico.
Art. 13 Affissioni
I RR.SS.II. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L. potranno affiggere, in appositi spazi predisposti e indicati dalla Direzione e ad essi accessibili e ben visibili a tutti i lavoratori, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.
Art. 14 Costituzione delle RSU
Le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL- Scuola hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle rappresentanze sindacali di Istituto.
Le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL Scuola si impegnano ad emanare il relativo regolamento di attuazione entro 3 mesi dalla firma del presente CCNL.
Le suddette Organizzazioni sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all'adesione di altre Organizzazioni Sindacali che vogliano perseguire l'obiettivo che precede.
L'ANINSEI e l’ASSOSCUOLA si impegna, a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle R.S.U. e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi la elezione della rappresentanza sindacale unitaria, nonché a riconoscere alle costituite R.S.U. diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei sindacati firmatari del presente protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.
Art. 15 Igiene e sicurezza del lavoro
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso la applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative alla applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del Rls, gli organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni e i diritti, le modalità di consultazione, le riunioni periodiche, l’informazione e la documentazione interna, le parti ribadiscono la necessità di giungere in tempi brevi alla definizione di specifici accordi da allegare, quali parti integranti, al presente CCNL.
Art. 16 Diritto allo studio
Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali
Permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di formazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché corsi universitari, post universitari, in corsi monografici, anche universitari, tendenti a migliorare la professionalità ed il livello culturale.
Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate , garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.
Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza e le modalità di esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la direzione/presidenza di istituto.
In sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere ad esigenze specifiche.
Art. 17 Pari opportunità
In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, vanno attivate misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
La grave crisi occupazionale che si è manifestata in questi ultimi anni negli Istituti non statali, impegna le parti ad individuare, nell'obiettivo di favorire l'occupazione, ipotesi per le quali è consentita l'assunzione con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi ai sensi dell'art. 23 della L. 56 del 28/2/87.
Le parti, nell'art. ….. dell'articolato contrattuale hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla L. 230/62 è consentita la stipula di contratti a termine.
L'assunzione a tempo determinato di personale docente che deve avvenire nel rispetto delle procedure e dei vincoli previsti dall'art. …… e non è rinnovabile ed i lavoratori assunti ai sensi della prevista normativa hanno diritto di precedenza all'assunzione qualora l'Istituto assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansione.
Le parti convengono che, a livello territoriale, le Commissioni Paritetiche Regionali sono competenti a verificare:
- la corretta applicazione dell'art. ……. e perciò delle assunzioni a tempo determinato;
- il rispetto del diritto del lavoratore docente alla priorità di assunzione a tempo indeterminato.
Le parti convengono che, per tutti i casi di assunzione ai sensi della L. 56/87, il numero dei lavoratori con contratto a termine che possono essere contemporaneamente in servizio in ogni Istituto, rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, non possa essere superiore al 20%, l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 3 unità.
Ai fini della percentuale predetta non si computano solo le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (L. 230/62).
Art. 19 Contratti a causa mista
I recenti interventi legislativi in merito alla ridefinizione degli istituti contrattuali dell’apprendistato e del contratto di formazione e lavoro e i relativi decreti attuativi trovano le parti favorevoli ad un utilizzo degli stessi in funzione di rilancio dell’occupazione nel settore della scuola non statale. La regolamentazione di detti istituti contrattuali è rimessa alla definizione di specifici accordi tra le parti, da allegare, come parti integranti, al presente CCNL.
Art. 20 Contratti di riallineamento
Le parti ribadiscono la convinzione che il settore debba costituire sistema governato sia dalle norme contrattuali che dalle vigenti normative di legge.
A tal fine individuano nei contratti di riallineamento, di cui all’allegato accordo nazionale parte integrante del presente CCNL, lo strumento più idoneo per adeguare le retribuzioni e le normative contrattuali in quegli Istituti che, operando al di fuori di qualsiasi regime economico e normativo, intendano aderire al presente CCNL. .Le parti ribadiscono la necessità di giungere in tempi brevi alla definizione di specifici accordi da allegare, quali parti integranti, al presente CCNL.
Art. 21 Tirocini formativi e stages
Qualora se ne riscontri l’opportunità, con separati accordi collettivi, le parti firmatarie del presente CCNL potranno disciplinare l’applicazione agli istituti di innovazioni legislative finalizzate all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, quali, ad esempio, tirocini formativi e di orientamento, stages, borse lavoro.
Art. 22 Ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà difensivi
Le parti convengono di dover approfondire quanto all'art.2 comma 28 della legge n.662/96 e successivo decreto legislativo n.477/97 e L. n. 448/98 in merito all'estensione degli ammortizzatori sociali alle categorie non espressamente previste dalle precedenti leggi in materia.
Le parti convengono che la sede più idonea per l'attuazione delle norme contenute nelle citate leggi sia la Commissione paritetica nazionale e l’ Ente Bilaterale Nazionale per la gestione.
Le parti ritengono, inoltre, di dover estendere agli istituti aderenti alle Associazioni firmatarie del presente CCNL, lo strumento dei contratti di solidarietà difensivi, attraverso la definizione di un accordo nazionale, al fine di evitare la chiusura di istituti scolastici in stato di crisi ed il conseguente licenziamento del personale dipendente.
Art. 23 Previdenza complementare
Nell’intento di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale della categoria, e in attuazione della legislazione disciplinante il sistema previdenziale complementare, sarà costituito un Fondo di previdenza Complementare, per il quale l’Ente Bilaterale Nazionale si impegna a predisporre l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento attuativo, nonché di espletare le formalità amministrative necessarie.
Le parti ribadiscono che il diritto dei lavoratori dipendenti dagli Istituti aderenti all'ANINSEI e all’ASSOSCUOLA a poter disporre di un trattamento di pensione complementare sia sancito per via contrattuale, così come prevede il D.l.vo n.124/93 e la legge n.335/95.
Tutti gli accordi relativi alla costituzione e gestione dei fondi per
gli ammortizzatori sociali di cui al titolo XI e per la previdenza complementare,
di cui al titolo XIII, dovranno essere definiti entro 3 mesi dalla firma
del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
TITOLO I SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto
- asili nido,
- scuole materne,
- scuole elementari,
- scuole secondarie di 1° e 2° grado, legalmente riconosciute,
- corsi di preparazione agli esami,
- scuole e corsi di istruzione professionale,
- scuole e corsi di formazione professionale non convenzionate,
- scuole e corsi di lingue,
- corsi di cultura varia,
- scuole di danza,
- scuole e corsi di libera arte,
- scuole e corsi di attività integrative scolastiche,
- corsi di doposcuola,
- scuole speciali per minori,
- scuole per corrispondenza,
- scuole e corsi a distanza,
- scuole interpreti e traduttori,
- scuole e corsi post-secondari,
- scuole e corsi parauniversitari e accademie.
Art. 5 - Classificazione
1 LIVELLO
Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per i quali è
richiesto il possesso di elementari e semplici conoscenze pratiche, per
il cui esercizio non si richiede una preparazione professionale specialistica,
quali ad esempio: accudienti; addetti alle pulizie; bidelli; personale
di fatica; inservienti ai piani; lavoranti di cucina; addetti alle mense;
custodi-portieri; accompagnatori di bus; addetti alla manutenzione ordinaria;
addetti al giardino; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti,
tenuto presente quanto specificato in declaratoria.
2 LIVELLO
Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per la cui esecuzione
sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche,
comunque conseguite, quali ad esempio: guardarobieri; autisti bus; infermieri;
assistenti all'infanzia; assistenti di scuole materne; assistenti alle
colonie ed ai convitti; portieri-centralinisti; tecnici di caldaie; operatore
amministrativo: personale addetto prevalentemente alla tenuta dell'archivio
e del protocollo, alla predisposizione degli atti inerenti l'ufficio di
segreteria, all'assolvimento dei servizi esterni connessi con il proprio
lavoro, provvedendo, ove presente, all'insieme delle operazioni riguardanti
la gestione del magazzino, la verifica e la conservazione delle merci;
bagnini; modelli viventi; infermieri generici; camerieri specializzati
nel settore per mansione unica; oltre a tutte le mansioni assimilabili
alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria.
3 LIVELLO
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente
tali che comportano specifiche conoscenze amministrativo-contabili, tecniche
o tecnico-manuali, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti
o di dati nell'ambito di procedure predeterminate; sono altresì
inquadrati i lavoratori che svolgono una attività formativa non
connessa o strettamente connessa ai processi evolutivi di istruzione che
contribuisce all'educazione del bambino in età prescolare.
Cuochi; capisala e camerieri con diploma di scuola alberghiera; educatrici
ed educatori di asilo nido, assistenti ai tecnici di laboratorio; lettori
di lingua madre in parziale o totale presenza di docenti; operatore di
biblioteca; istruttori in attività parascolastiche anche sportive;
applicati di segreteria: personale addetto prevalentemente ad effettuare
prestazioni ed attività nel campo amministrativo, contabile, tecnico
e didattico-organizzativo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature
tecniche di tipo complesso, sulla base di istruzioni del segretario-coordinatore
amministrativo, ove presente, o del Direttore, del Presidente e del Gestore
dell'istituto nella predisposizione di atti amministrativo-contabili e
negli adempimenti didattico-organizzativi; infermieri professionali; aiuti
economi amministrativi; aiutanti tecnici di laboratorio; oltre a tutte
le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato
in declaratoria.
4 LIVELLO
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono o concorrono a svolgere obiettivi
formativi, culturali e scientifici di varia natura, non connessi o strettamente
connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare e per i quali
è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di
una qualifica professionale con esperienza lavorativa nel settore di almeno
tre anni.
Docenti in corsi liberi d'arte, di cultura varia, di danza, di estetica
e di acconciatura; docenti in doposcuola, in attività integrative
scolastiche; docenti in corsi per corrispondenza; docenti in corsi a distanza;
insegnanti di scuola materna, educatori di convitto, segretari amministrativi:
personale che, con funzioni di coordinamento in condizione di autonomia
operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie
mansioni sulla base di direttive di massima impartite dalla Direzione o
dal gestore e applicando procedure operative complesse relative al sistema
contabile-amministrativo e didattico-organizzativo, adottati nell'ambito
dello specifico campo di competenza, è incaricato a svolgere congiuntamente
i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati
e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni
anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni
irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi nonchè controllare
la correttezza giuridica degli atti prodotti; assistenti sociali; oltre
a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto
specificato in declaratoria. Sono inquadrati altresì i lavoratori
di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni
di coordinamento e controllo.
5 LIVELLO
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi
e concorrono al conseguimento di obiettivi formativi, culturali, scientifici
o professionali, non connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi
di istruzione curriculare. E richiesto il diploma di scuola secondaria
di secondo grado e, se necessario, una qualifica.
Docenti di scuola elementare; docenti in corsi di preparazione agli
esami; docenti in corsi di istruzione professionale; docenti in corsi di
lingue; insegnanti tecnico-pratici negli istituti industriali, professionali
e assistenti di chimica e fisica, ottica, odontotecnica; oltre a tutte
le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato
in declaratoria.
6 LIVELLO
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi
non connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione
curriculare e concorrono al conseguimento di obiettivi formativi, culturali
e scientifici attraverso un processo educativo finalizzato all'acquisizione
di contenuti culturali complessi e di capacità critiche-cognitive,
per i quali è richiesto il diploma di laurea.
Docenti di scuola secondaria di I e II grado legalmente riconosciute
che insegnino materie per le quali è richiesto il diploma di laurea
e la abilitazione all'insegnamento; docenti di educazione fisica, tecnica
artistica e musicale; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti,
tenuto presente quanto specificato in declaratoria.
7 LIVELLO
Sono inquadrati lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi
e strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione: docenti in
scuole e corsi per interpreti e traduttori, scuole e corsi post-secondari,
istituti para-universitari, scuole speciali per minori, accademie.
8 LIVELLO A
Sono inquadrati i lavoratori che, subordinatamente alle direttive del
titolare o del legale rappresentante o del Consiglio di amministrazione
della società che gestisce l'impresa scolastica, svolgono funzioni
ad alto contenuto professionale e hanno in via continuativa la responsabilità
di unità educativa-formativa la cui struttura organizzativa non
sia complessa. é richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
Direttori di scuole elementari e materne, di corsi di corrispondenza,
di corsi liberi e di arte, di corsi di istruzione professionale, di corsi
di lingue e di cultura varia; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle
precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria.
8 LIVELLO B
Sono inquadrati i lavoratori che, subordinatamente alle direttive del
titolare o del legale rappresentante o del Consiglio di amministrazione
della società che gestisce l'impresa scolastica, svolgono funzioni
ad alto contenuto professionale ed hanno in via continuativa la responsabilità
di unità scolastiche la cui struttura organizzativa è di
elevata complessità. é richiesto il titolo di laurea e di
abilitazione in conformità alla unità scolastica di cui sono
responsabili.
Presidi di scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute;
presidi di scuole di preparazione agli esami; rettori di convitto; oltre
a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto
specificato in declaratoria.
Dichiarazione congiunta
I docenti in corsi liberi e d'arte, in corsi di cultura varia, in corsi
per corrispondenza e docenti nei doposcuola e in attività integrative
e parascolastiche, di cui alla dichiarazione congiunta del precedente CCNL
1994/97 e inquadrati nel presente contratto al livello IV mantengono la
differenza retributiva pari a lire 90.000 mensili della paga base, fermo
restando l'importo relativo alla indennità di contingenza del livello
di provenienza, quale superminimo ad personam non riassorbibile.
Nota a verbale
Sono fatti salvi i livelli di inquadramento applicati aziendalmente
alla data di stipula del presente C.C.N.L..
1. Nel caso in cui il personale sia incaricato, per 6 giorni lavorativi consecutivi, di funzioni pertinenti ad un livello superiore sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle funzioni superiori per l'intera durata del periodo; ciò peraltro non modifica i termini del rapporto di lavoro. Quando il periodo superi i 3 mesi anche frazionati in un anno, il dipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni cui è stato assegnato comportano. Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste nella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso e il livello economico della qualifica di provenienza nelle voci di paga base e contingenza. Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto, non comporterà promozione, anche nel caso di superamento del limite sopra indicato, ma solo differenza di retribuzione.
Art. 8 - Assunzione
1. L'assunzione del personale viene effettuata dal legale rappresentante dell'istituto, mediante sottoscrizione del contratto individuale, redatto in duplice copia, una per il lavoratore, l'altra per l'istituto. Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente contratto e dal regolamento interno dell'istituto ove esista. Esso deve inoltre contenere:2. All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
- la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato) nei limiti indicati nell'art. 12, Seconda Parte;
- il livello, la qualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente, le materie di insegnamento distintamente per ciascun corso funzionante, anche se nel medesimo plesso scolastico;
- l'orario di lavoro;
- il trattamento economico;
- la durata del periodo di prova;
- la data di assunzione e, nel caso di rapporto a termine, anche la data di cessazione, la motivazione dell'assunzione e, nel caso di supplenza, il nome della persona supplita;
- la sede di lavoro o, in mancanza, la sede o il domicilio del datore di lavoro.
3. Per l'assunzione di cittadini stranieri l'istituto dovrà chiedere alle competenti autorità l'autorizzazione al lavoro secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.
- libretto di lavoro;
- carta di identità o documento equipollente;
- codice fiscale;
- codice individuale del lavoratore agli effetti della disposizione assicurativa INPS in quanto posseduto;
- certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni familiari;
- ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle leggi vigenti.
- libretto sanitario;
- certificati di servizio prestato.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della L. 112/1935, qualora il lavoratore presti la sua opera presso più datori di lavoro, il libretto dovrà restare depositato presso uno di questi, il quale dovrà rilasciare agli altri una dichiarazione attestante il deposito.
5. Entro 30 giorni dall'assunzione il datore di lavoro esplica gli obblighi di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152. L'istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
1 e 2 livello: 30 giorni
3 livello: 60 giorni
4, 5, 6 e 7 e livello: 4 mesi
8A e 8B livello: 6 mesi
personale con Contratto di formazione e lavoro e tempo determinato:
1 mese.
- esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 1525 del 7/10/63;
- sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità,
servizio militare e aspettativa e in tutti i casi in cui il lavoratore
ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
a) il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto.
In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del
contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato
Provinciale del Lavoro;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo
pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con
le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà
delle parti;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o
viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove
assunzioni, per le stesse mansioni;
e) il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è
riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile
ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto
per il personale a tempo pieno di pari livello;
f) il personale a part-time non potrà usufruire di benefici
che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto
orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di
legge.
g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione
dell'orario concordata;
h) ai sensi dell'art. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione
di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore,
in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro
supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale.
Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
i) i lavoratori a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari
a quello del personale a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata
alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione
delle ferie.
Art. 15 - Retribuzione mensile
CCNL 94/97 | CCNL 98/99 | |||||||||
Livello | Retr.
base |
Indennità
contingenza |
TOTALE | NOV. 98 | GENN. 99 | SETT. 99 | TOTALE
AUMENTI |
RETRI.
BASE |
INDENN.
CONT. |
TOTALE |
I | 624.529 | 844.091 | 1.468.620 | 21.000 | 13.000 | 14.000 | 48.000 | 672.529 | 844.091 | 1.516.620 |
II | 659.969 | 846.188 | 1.506.157 | 23.000 | 13.000 | 14.000 | 50.000 | 709.969 | 846.188 | 1.556.157 |
III | 730.949 | 849.863 | 1.580.812 | 25.000 | 15.000 | 16.000 | 56.000 | 786.949 | 849.863 | 1.636.812 |
IV | 813.542 | 849.986 | 1.663.528 | 28.000 | 16.000 | 18.000 | 62.000 | 875.542 | 849.986 | 1.725.528 |
V | 920.000 | 856.669 | 1.776.669 | 32.000 | 18.000 | 20.000 | 70.000 | 990.000 | 856.669 | 1.846.669 |
VI | 920.000 | 856.669 | 1.776.669 | 32.000 | 18.000 | 20.000 | 70.000 | 990.000 | 856.669 | 1.846.669 |
VII | 920.000 | 856.669 | 1.776.669 | 32.000 | 20.000 | 48.000 | 100.000 | 1.020.000 | 856.669 | 1.876.669 |
VIII A | 1.032.273 | 861.323 | 1.893.596 | 36.000 | 20.000 | 23.000 | 79.000 | 1.111.273 | 861.323 | 1.972.596 |
VIII B | 1.132.815 | 867.583 | 2.000.398 | 39.000 | 22.000 | 25.000 | 86.000 | 1.218.815 | 867.583 | 2.086.398 |
Al fine di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito anche dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva del precedente biennio.
Art. 19 - Indennità di contingenza
CCNL 94/97 | CCNL 98/01 | CONTINGENZA |
I | I | 844.091 |
II | II | 846.188 |
III | III | 849.863 |
IV | IV | 849.986 |
V | V | 856.669 |
VI | VI | 856.669 |
VII | 856.669 | |
VIIA | VIII A | 861.323 |
VII B | VIII B | 867.583 |
Art. 26 - Trattamento convittuale
Art. 28 - Orario di lavoro
1. Dal 1 gennaio 1998 l'orario di lavoro è di:38 ore settimanali
- per il personale direttivo dei livelli ottavo A e ottavo B e per il personale non docente dei livelli primo, secondo, terzo, quarto.34 ore settimanali
- per gli insegnanti di scuola materna (IV livello), fermo restando quanto previsto al successivo articolo ……;
- i modelli viventi;- 18 ore settimanali
- per i docenti in scuole secondarie di I grado e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e l'abilitazione all'insegnamento (VI livello);
- per i docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale (VI livello);
- per i docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.1.196 ore annuali, pari ad un orario mensile convenzionale di 99,67 ore (monte ore annuo/12 mesi = 1.196/12), ad un orario giornaliero convenzionale di 3,83 ore (orario mensile convenzionale/26 giorni = 99,67) e ad un orario settimanale convenzionale di 23 ore (orario mensile convenzionale/4.33 = 99,67/4.33) comprensive anche delle ore di attività di istituto:
- per i docenti in corsi liberi d'arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura; docenti in doposcuola; docenti in attività integrative scolastiche; docenti in corsi per corrispondenza; docenti in corsi a distanza (IV livello);2. Un'ora curriculare di insegnamento, intesa come unità didattica, indipendentemente dalla sua durata, corrisponde ad un'ora di lavoro, ovvero ad un 18.mo, 23.mo, 32.mo, 38.mo dell'orario contrattuale di riferimento rispettivamente per i docenti di IV e V livello e per gli educatori asilo nido (IV liv.).
- per i docenti in corsi di preparazione agli esami; docenti in corsi di istruzione professionale, docenti in corsi di lingue (V livello).
- per i docenti in scuole e corsi per interpreti e traduttori, scuole e corsi post-secondari, istituti para universitari, scuole speciali per minori, accademie (liv. VII).
- Per i docenti a 1.196 ore annuali, valgono le seguenti disposizioni:
- ai fini della determinazione dei vari istituti contrattuali (ferie, tredicesima, trattamento malattia, T.F.R., ecc.) si considera l'orario mensile convenzionale e l'orario giornaliero convenzionale;
- le ore corrispondenti ai giorni di ferie (30 giorni x orario giornaliero convenzionale = 30 x 3,83 = 115 ore), di festività soppresse (4 giorni x orario giornaliero convenzionale = 4 x 3,83 = 15,32 ore), di festività e di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, congedo matrimoniale, maternità e puerperio, permessi retribuiti, permessi non retribuiti e sciopero, calcolate sulla base dell'orario giornaliero convenzionale, sono conteggiate mensilmente, in aggiunta a quelle lavorate, al fine del raggiungimento del monte ore annuo e, nel caso di superamento dello stesso, sono retribuite come straordinario con una maggiorazione del 25%;
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico si procederà al ricalcolo delle ore prestate al fine di determinare l'eventuale superamento e calcolare le modalità retributive;
- non possono essere assegnati periodi di lezione non contigui, inferiori complessivamente a 60 minuti;
- ai docenti a 1.196 ore non può essere richiesta una prestazione lavorativa che nell'arco della giornata sia distribuita su più di due turni consecutivi (antimeridiano, pomeridiano e serale). Al fine di programmare la consecutività dei turni, l'istituto chiederà al docente di indicare, obbligatoriamente per iscritto, su quali turni lo stesso intende essere impegnato o la sua disponibilità ad orari diversi fermi restando il mutuo consenso delle parti ed il divieto a superare il limite di tempo dato dalla somma di due turni ordinari: nell'assegnazione di due turni consecutivi va tenuto presente il criterio della maggiore anzianità di servizio presso l'istituto. Per gli istituti ove sussistano turni comprendenti le ore serali, non può essere chiesto al docente di lavorare ogni giorno nelle fasce serali per un periodo complessivo nell'arco dell'anno superiore a 4 mesi (o 100 giorni nell'anno);
- l'orario effettivo di lavoro settimanale per i docenti a 1.196 ore settimanali, può variare nel corso dell'anno a seconda delle esigenze dell'Istituto tra 0 ore ed il doppio dell'orario settimanale convenzionale e non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere;
- le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno tre giorni prima della variazione;
- può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti, comunque non al di fuori dell'ambito provinciale: in tal caso viene conteggiata in aggiunta all'orario prestato, mezz'ora per ogni sede nell'ambito comunale e un'ora per ogni sede nell'ambito provinciale;
- la presenza degli educatori, richiesta negli ambienti dell'istituto durante il periodo notturno, è equiparata ad un’ora di effettivo servizio ordinario.
3. Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate, il personale docente delle scuole materne ed elementari e delle scuole legalmente riconosciute è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola per un numero di ore non superiore alle 110 nell'anno, quali:a) colloqui con i genitori;
b) consigli di classe;
c) scrutini periodici e finali;
d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
e) attività di aggiornamento e programmazione;
f) sostituzione di docenti assenti senza congruo preavviso e attività di sostegno;
g) collegio dei docenti.4. Tale numero viene ridotto a 60 ore annue massime per i docenti a orario inferiore o uguale alla metà dell'orario contrattuale.
5. Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente nell'anno scolastico saranno retribuite, senza maggiorazione alcuna, in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di settembre in base alla quota oraria mensile in atto al mese di agosto.
6. Durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, al personale docente dei livelli IV, V, VI e VII con esclusione del personale a monte ore, potrà essere richiesta la disponibilità per un tempo non eccedente il proprio orario d'insegnamento in attività didattiche, di programmazione e di aggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è avvenuta l'assunzione.
7. Qualora intervenissero mutamenti strutturali dell'orario di lavoro, le parti si incontreranno per ridefinire la materia.
E' affidato con un orario che non superi globalmente:
- 40 ore settimanali per gli insegnanti di scuola materna;
- 32 ore settimanali per gli insegnanti di scuola elementare;
- 30 ore settimanali per gli insegnanti di scuole legalmente riconosciute
di 1 e 2 grado, per i docenti di educazione fisica, tecnica, artistica
e musicale, e per gli insegnanti tecnico-pratici negli istituti legalmente
riconosciuti, industriali, professionali, di chimica e fisica, ottica e
odontotecnica.
3. Per gli insegnanti in forza alla data di stipula del presente contratto,
il potenziamento di orario può essere richiesto entro il 31 dicembre
di ciascun anno, è subordinato alla accettazione dell'insegnante
ed è retribuito solo per le ore effettivamente lavorate con una
maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione globale oraria in atto,
da corrispondersi nel mese successivo a quello di competenza.
4. Per gli insegnanti di nuova assunzione il potenziamento può
essere richiesto entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve essere accettato
dall'insegnante ed è retribuito interamente dal momento dell'assegnazione
fino al 31 agosto dell'anno scolastico in corso, in aggiunta alla retribuzione
mensile e con la maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione globale
oraria in atto.
5. Tale potenziamento è affidato per soddisfare le attività
che qui di seguito sono riepilogate:
- attività di recupero;
- attività di integrazione;
- attività di gestione della biblioteca;
- attività di prolungamento di orario di cattedra;
- sussidi didattici;
- supplenze per assenze brevi o saltuarie, e tutte le altre attività
comunque inerenti alla sua specifica professionalità e nel pieno
rispetto della stessa.
a - Prolungamento
1. Al personale docente con 18 ore settimanali di insegnamento può
essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 24 ore
settimanali.
2. Al personale docente in scuole elementari con 24 ore settimanali
di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni
superiore fino a 32 ore settimanali.
3. Al personale docente in scuole materne con 34 ore settimanali può
essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 38 ore
settimanali.
4. Agli educatori di convitto con 38 ore settimanali può essere
richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 44 ore settimanali.
5. Gli incarichi in prolungamento di orario sono conferiti per l’intera
durata dell’anno scolastico.
6. Per ciascuna delle ore rispettivamente oltre la 18.ma, la 24.ma,
la 34.ma e la 38.ma verrà corrisposta, in aggiunta alla normale
retribuzione mensile, una quota pari ad altrettanti 18.mi, 24.mi, 34.mi
e 38.mi dei rispettivi stipendi base e di anzianità, maggiorata
del 50%.
Art. 37 - Assenza per malattia
Art. 47 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
4. Nel caso di parità, si valuteranno i carichi familiari desumendoli dalla dichiarazione IRPEF per le maggiori detrazioni e, in caso di ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha minore età anagrafica.
5. In caso di passaggio a qualifica comportante mansioni inferiori, di queste ultime verrà attribuito il livello e la retribuzione.
Art. 57 - Regolamento interno
1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 57, le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:2. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa.
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base da versare secondo legge;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 gg. di effettivo lavoro (6/26).
3. La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere inferiore a 10 gg.
4. Il dipendente potrà farsi assistere dall'Organizzazione sindacale cui conferisce mandato.
5. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro 20 gg. dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.
6. Trascorso l'anzidetto periodo, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte.
7. I provvedimenti disciplinari, comminati senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti comma, sono inefficaci.
8. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento
alle norme contenute nella L. 300/1970, nella L. 604/1966, nella L. 108/1990,
nella L. 223/1991
Allegati al CCNL ANINSEI/ASSOSCUOLA
Allegato n. 1
ACCORDO TRA ANINSEI/ASSOSCUOLA e OO.SS. Dl CATEGORIA SUI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI
L'anno …., il giorno ………….. presso la sede nazionale ………….di via …………… in Roma, tra ………………….. e la Cgil-Scuola, la CISL Scuola, la Uil-Scuola e lo Snals Confsal, si è sottoscritto il presente accordo per l'applicazione dei contratti di solidarietà difensivi al settore della scuola non statale
In considerazione della crisi in cui versano alcuni istituti scolastici aderenti a………………..., con conseguenti riduzioni di orario e diffusi licenziamenti del personale, le parti convengono di utilizzare ove necessario ed ampiamente documentato, ai sensi e agli effetti degli artt. 4 e 24 della legge 223/91 e delI'art. 5 della legge 236/93, su basi certe ed uniformi, lo strumento legislativo dei contratti di solidarietà difensivi al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.
L' ……………. s’impegna ad informare, entro tempi brevi tutti gli istituti scolastici sulle procedure previste agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 e all'art. 5 della legge n. 236/93, evidenziando gli obblighi derivanti dalla loro applicazione secondo lo schema tecnico/operativo parte integrante del presente accordo.
Le parti convengono che le Commissioni Paritetiche sono la sede di valutazione ed approvazione delle richieste per l'accesso ai C.d.S.
La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere informata sull'avvio
delle predette procedure e su gli eventuali accordi di solidarietà
sottoscritti e depositati presso Direzione provinciale del lavoro di competenza.
I CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ADERENTI ALL’…………………………….
CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI
(art. 5, L.n. 236/93)
Le Caratteristiche del C.d.S. difensivo.
1) definizione: il CdS è un accordo tra le parti (OO.SS. e datori di lavoro) il cui aspetto qualificante è lo "scambio" tra una riduzione di orario (da concordare caso per caso), con una proporzionale riduzione della retribuzione e una rinuncia da parte dell'istituto a procedere alla riduzione di personale per la vigenza dell'accordo stesso. il personale eccedente è tenuto in servizio attraverso quote di riduzione dell'orario di lavoro individuale, estese anche nei confronti dei lavoratori non direttamente coinvolti nell'esubero. Da qui la definizione di "contratto di solidarietà difensivo", in quanto prevede una rinuncia da parte di tutti i lavoratori (orario di lavoro e retribuzione) a favore dì colleghi dichiarati in soprannumero.
2) Finalità: Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali individuano nel contratto di solidarietà difensivo lo strumento atto ad evitare i licenziamenti e a favorire il rilancio dell'istituto.
3) Prerequisiti: il CdS si può applicare in Istituti con più di 15 dipendenti. Il CdS può essere avviato dopo che l'istituto abbia aperto la procedura prevista dalla Legge n.223/91, artt. 4 e 24, per i licenziamenti collettivi (almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni), al fine del mantenimento dei livelli occupazionali e quindi del ritiro dei licenziamenti.
4) durata : da 12 a 24 mesi (prorogabili).
art. 1, c.2, L. n. 863/84
art. 7, c.1, L. n. 48/88.
L. n. 223/91
L. n. 236/93
L. n. 451/94
DL. n. 510/96
5) natura: temporanea riduzione dell'orario di lavoro e della
retribuzione. La percentuale di riduzione è concordata, sentiti
i lavoratori, sulla base di parametri certi, quali ad esempio gli allievi
iscritti, le rette, il numero classi attivate, il personale impegnato e
il personale in esubero.
Il termine di confronto per l'accertamento dello stato di crisi è
l'Anno Scolastico precedente.
6) aumenti temporanei dell'orario di lavoro: Nel CdS sono determinate modalità attraverso le quali l'Istituto, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento i limiti del normale orario individuale ridotto in ragione del CdS.
art. 5, c. 10 e 11, L. n. 236/93.
7) Integrazione salariale: 50% della retribuzione persa, ripartita in parti uguali tra il lavoratore e il datore di lavoro.
art. 9, c.3, DL 515/95
art. 6, DL n. 300/96
L. n. 451/94
L. n. 236/93
DL. n. 510/96
8) Benefici contributivi: I datori di lavoro versano una contribuzione assistenziale e previdenziale in rapporto all'orario ridotto. Al lavoratore spettano i contributi figurativi, da accreditarsi d'ufficio, validi ai fini di tutte le pensioni, nella misura corrispondente all'intera retribuzione persa.
art. 9,c.4, DL 515/95
art. 1, c.4, L. n. 863/84 I
La procedura
1) L'Istituto comunica alle R.S.A, alle OO.SS. firmatarie del CCNL e alla Direzione provinciale del lavoro le ragioni per cui intende aprire la procedura per il ricorso ai licenziamenti collettivi, prevista agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 (almeno 5 lavoratori nell'arco di 120 giorni).
2) Le R.S.A./R.S.U. e le OO.SS. comunicano, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Istituto di aderire all'ESAME CONGIUNTO al fine di individuare possibili soluzioni alternative ai licenziamenti (CdS). La durata dell'esame congiunto è di 45 giorni in sede sindacale e di 30 giorni in sede amministrativa.
3) In sede di esame congiunto, l'Istituto, che può farsi assistere dall’associazione datoriale cui aderisce, fornisce alle OO.SS.
a) L'elenco del personale iscritto al libro matricola (C.T.I., C.T.D.,
Part-Time, C.F.L.)
L'elenco deve contenere l'orario settimanale, la qualifica, il livello,
la data di assunzione di ciascun dipendente.
I dati riportati in elenco devono riferirsi all'anno scolastico
precedente a quello per il quale si chiede il CdS.
b) Documenti contabili riguardanti le entrate e le uscite, ovvero il
bilancio di previsione per l'anno scolastico in corso.
c) Elenco (o numero) degli alunni iscritti per ogni classe. I dati
devono riguardare l'anno scolastico precedente quello di attuazione del
CdS e quello in corso.
d) Le classi che s’intendono sopprimere per mancanza di iscrizioni,o
per cause diverse, nell'anno scolastico di applicazione del CdS.
e) Il personale che s’intende licenziare a causa della chiusura di
classi e/o per penuria di iscrizioni e relativi criteri di scelta.
4) Le OO.SS., le R.S.A. e le organizzazioni Datoriali, a seguito dell'analisi dei documenti prodotti, individuano nel contratto di solidarietà difensivo lo strumento atto ad evitare i licenziamenti e a favorire il rilancio dell'Istituto.
5) Le OO.SS. consultano i lavoratori sull'ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà. L'assemblea dei lavoratori può esprimere parere favorevole a maggioranza degli aventi diritto. Il contratto di solidarietà, nei termini definiti in sede di assemblea dei lavoratori, è vincolante per tutto il personale.
6) La percentuale di riduzione prende a parametro di riferimento vincolante, gli orari individuali dell'Anno Scolastico precedente a quello di applicazione del CdS e su questi è applicata la percentuale di riduzione di orario concordata.
7) Le parti definiscono e sottoscrivono l'accordo di solidarietà. Il verbale di accordo viene inviato alla direzione provinciale del lavoro.
Il verbale di accordo può essere sottoscritto anche presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione (chiusura della fase amministrativa).
Ad accordo raggiunto e definito, il datore di lavoro deve inoltrare
alla Direzione provinciale del lavoro:
- CCNL applicato
- orario di lavoro ordinario e sua applicazione
- apertura della procedura di mobilità ed elenco degli esuberi
- motivi dell'esubero
- decorrenza e durata del CdS
- forma della riduzione dell'orario e sua articolazione
- commisurazione dell’orario medio settimanale
- eventuali deroghe all'orario concordato
I contenuti:
L'accordo di solidarietà deve esplicitamente contenere:
1) L'impegno da parte dell'Istituto a non ricorrere a licenziamenti
e riduzioni di orario, per l'intera vigenza del contratto di solidarietà
(12 o 24 mesi).
2) Data di inizio e di scadenza del contratto di solidarietà.
3) Percentuale di riduzione di orario e corrispondente riduzione
di salario da applicare sugli orari e le retribuzioni individuali a partire
da e fino a (al termine del CdS vengono ripristinati i precedenti regimi
di orario e retribuzione)
Per quanto attiene la docenza la riduzione deve essere applicata sull'orario
individuale, una volta espletato quanto previsto dall'art. ….. del CCNL.
La riduzione deve computarsi su base annua per meglio definire e quantificare
l'ammontare complessivo in riduzione e l'ammontare complessivo del nuovo
orario.
4) Determinazione dell'orario di lavoro settimanale medio
o convenzionale per ciascun dipendente sulla base della riduzione
in percentuale concordata (flessibilità dell'orario di lavoro).
5) Costanza della retribuzione nei periodi in cui il personale,
per effetto della flessibilità dell'orario di lavoro, sarà
a 0 (zero) ore.
(es: un dipendente che nell’anno scolastico 1998/99 ha svolto un orario settimanale di docenza di 18 ore, sarà impegnato per l’anno scolastico 1999/2000 per un numero di ore inferiore, pari a 18 ore meno la percentuale di riduzione prevista dal contratto di solidarietà. L’istituto potrà, comunque, chiedere al dipendente con orario ridotto un impegno settimanale di cattedra superiore all 'orario medio settimanale, fino al raggiungimento dell’orario settimanale precedente, in questo caso fino ad un massimo di 18 ore. Il dipendente, quindi, che avrà effettuato 18 ore settimanali di docenza per un certo numero di settimane, nelle rimanenti settimane di recupero sarà a zero ore con normale retribuzione).
6) determinazione dei periodi di "recupero" al di fuori del periodo
idi ferie
7) Deroghe ad alcune norme contrattuali:
dimissioni: non può essere richiesta al dipendente che rassegni
le dimissioni, nell'arco di vigenza del contratto di solidarietà,
l'indennità sostitutiva di preavviso.
8) Controllo periodico sull'attuazione del contratto di solidarietà
attraverso una corretta informazione alla/e R.S.A. di Istituto o alle OO.SS.
firmatarie del CCNL e dell'accordo di solidarietà.
9) Le riduzioni di orario di docenza e di attività accessorie
e quindi di salario saranno oggetto di richiesta di contributo previsto
dall'art. 5, L. n. 236/93 e dal DL n. 510 dell'1/10/96.
10) Pubblicazione mensile delle ore lavorate con l'indicazione
del numero delle ore oltre l'orario ridotto in ragione dell'accordo di
solidarietà. Le ore di attività svolte oltre il massimo consentito
(orario di lavoro settimanale individuale dell'anno precedente) dovranno
essere retribuite come straordinario al superamento del monte ore annuo
ridotto.
11) divieto di fusione e/o di accorpamento di classi e di indirizzi.
12) In caso di trasferimento di azienda si applicano le norme
previste dalla L. n. 428/90, art. 47 a dall’art. 2112 cc.
13) Adeguamento delle norme presenti in caso di nuovi interventi
legislativi.
14) La violazione di uno solo dei punti previsti dall'accordo
di solidarietà, determina la decadenza dello stesso.
15) Richiesta da parte del datore di lavoro all'INPS della copertura
previdenziale per le ore perse in applicazione del contratto di solidarietà,
secondo quanto previsto dalla L. n. 863/84 e dalla L. n. 236/93.
16) Per quanto non previsto dal presente accordo di solidarietà
si fa esplicito riferimento a quanto contemplato dal CCNL di categoria
e alle disposizioni di legge ivi compresa la Legge 236/93. La violazione
di uno solo dei punti previsti dal presente accordo ne determina la sua
decadenza.
17) Per tutte le controversie individuali, singole o plurime,
relativamente all'applicazione del seguente accordo, riguardante i rapporti
di lavoro nell'Istituto, trovano composizione prioritariamente in sede
di Commissione Paritetica Regionale ed in assenza in sede di Commissione
Paritetica Nazionale. E' sempre salva la facoltà delle parti di
adire l'autorità giudiziaria e di esperire ogni altra procedura
prevista dalle vigenti normative.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma,
Allegato n. 2
ACCORDO NAZIONALE
TRA LE OO.SS. SCUOLA E L’…………………….
SU I CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO
Del ……………………
Il giorno ………. …….. tra l’……………………...e la CGIL-SCUOLA, la CISL-SCUOLA, la UIL-SCUOLA e lo SNALS Confsal
è stato sottoscritto il presente accordo.
Le parti
Considerato l'Accordo Interconfederale del settembre 1996 tra il Governo e le Parti Sociali nella parte in cui si conviene di regolarizzare il lavoro sommerso attraverso i contratti di gradualità anche al fine di rafforzare l'iniziativa categoriale;
Visto l'art. 5 del Decreto Legge n. 510/96, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, recante le disposizioni in materia di contratti di riallineamento;
Visto l'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante le disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo;
Visto l’art. 76 della legge finanziaria per l’anno 1999, n. del …………….
ravvisata la necessità, anche in funzione delle normative in via di definizione, che riguardano il settore della Scuola non Statale, di rendere omogenee al CCNL ………………….., le normative e le retribuzioni sino ad oggi applicate da alcuni istituti di istruzione, attraverso il ricorso ai contratti di riallineamento retributivo,
concordano quanto segue:
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, valgono le norme nazionali e regionali in materia.
Sono altresì fatte salve le disposizioni integrative previste dalle leggi regionali in materia.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma,
Allegato n. 3
Accordo nazionale ………………….. e OO.SS. di categoria
su
La sicurezza e la salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche
D. Lgs n. 626/94 - D. Lgs n. 242/96
Del…………………
Il giorno ………….. tra ………………… e la CGIL-SCUOLA, la CISL SCUOLA, la UIL-SCUOLA e lo SNALS,
VISTO il D. Lgs n. 626 del 19.9.1994 integrato dal D. Lgs n. 242 del 19.3.1996, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
CONSIDERATO che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, in base agli orientamenti di partecipazione che hanno ispirato le direttive della CEE;
RAVVISATA l'opportunità di definire i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori sulla sicurezza e la salute, le sue modalità d'esercizio nei posti di lavoro, la formazione della rappresentanza e la costituzione, a norma dell'art. 20 del D. Lgs 626/94, degli organismi paritetici territoriali;
RITENUTO che la logica, che fonda i rapporti tra le parti nella materia in questione, è quella di superare posizioni conflittuali, ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
PRIMA PARTE
1. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
L'art. 18 del D. Lgs 626/94 al 1° comma precisa che "in tutte le
aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante
per la sicurezza", fissa i criteri per la sua individuazione, e prevede
il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri,
in tema di diritti, formazione e strumenti per l'attuazione degli incarichi.
I luoghi di lavoro, a norma dell'art. 30 comma 4 debbono essere strutturati tenendo conto di eventuali portatori di handicap.
A) ISTITUTI FINO A QUINDICI DIPENDENTI
A1. Negli istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano
attività educative, di istruzione, convitti, studentati, collegi,
nonché centri sportivi e culturali aderenti all'……………………, aventi
fino a quindici dipendenti, il rappresentante viene eletto dal lavoratori
al loro interno(cfr. art. 18, comma 2).
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale
funzione.
Altre modalità per l’elezione delle RLS possono essere individuate
dagli organismi paritetici territoriali previsti dal CCNL
A2 L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio
segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola
e possono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di parità risulterà eletto colui che ha
maggiore anzianità di servizio.
Prima della votazione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario
del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede,
provvede a redigere il verbale dell'elezione che viene comunicato subito
al datore di lavoro.
L'incarico ha la durata di tre anni.
A3 Al rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento
dell'incarico previsto a norma dell'art. 19 del D. Lgs 626/94, negli istituti
che occupano fino a 15 dipendenti, permessi retribuiti pari a 12 ore annue.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, lettere
b), c), d), g), i) ed l), non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il verbale d'elezione, il datore di lavoro comunica il nome
dell'eletto, quale rappresentante per la sicurezza, alla Commissione Paritetica
Regionale e questa alla Commissione paritetica Nazionale.
B) ISTITUTI CON PIU' DI 15 DIPENDENTI
B1 Negli istituti che occupano più di 15 il rappresentante
per la sicurezza viene designato dai lavoratori tra i componenti della
RSI o RSU se presenti. (cfr. art. 18/6)
I permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per
gli istituti con numero di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per
gli istituti con più di 60 dipendenti.
B 2 Negli istituti con più di quindici dipendenti il rappresentante
per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali rappresentanze,
è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, secondo le
modalità di cui al punto 2 (cfr. Irt. 18, comma 3).
Nel caso di dimissioni, o di mancata accettazione dell'elezione, subentrano,
come rappresentante per la sicurezza, e in via subordinata, i lavoratori
che hanno ottenuto più voti durante l'elezione.
In questo caso allo stesso spettano le sole ore di permesso previste
per la sua funzione.
Il verbale con il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve
essere comunicato alla direzione dell'istituto, che informerà la
Commissione Paritetica Regionale e quella Nazionale, presso la quale si
terrà il relativo elenco.
C) ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA ( art. 19 D.Lgs 626/94)
C 1 Il diritto di accesso al luoghi di lavoro viene esercitato
nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, e con
le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite
che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
C2 La consultazione del rappresentante per la sicurezza, è
prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art.
19 del D. Lgs 626/94, e deve essere svolta in modo da garantire la sua
tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti
necessari.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le
proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione,
apponendo la propria firma sul verbale.
C3 Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere
le informazioni e le documentazioni di cui all'art. 19, comma 1, lett.
e) e f) del D. Lgs 626/94.
Ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla valutazione dei
rischi, di cui all'art.4 comma 2, conservato presso l'istituto a norma
dell'art.4 comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante,
le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla
normativa.
Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro,
si intendono quelle concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene
ed alla sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è
tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto
della riservatezza.
C4 Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata
formazione prevista al 10 comma lettera G dell'art. 19 del D. Lgs 626/94.
Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata
attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già
previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile,
adeguato alle sue funzioni e deve contenere:
- conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative
misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
La durata dei corsi di formazione è di 32 ore.
Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione
della formazione.
C5 Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore
di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla
valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale
partecipano i soggetti di cui all'art. 11, comma 1 del D. Lgs 626/94, viene
convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione
della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di
rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti
nell'istituto.
Della riunione viene redatto relativo verbale.
PARTE SECONDA: ORGANISMI PARITETICI
Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dallo art. 20 del D. Lgs 626/94, fermo restando quanto previsto dal 2° comma dello stesso articolo, concordano quanto segue:
1. COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
La commissione Paritetica Nazionale assume anche compiti in materia
di igiene e sicurezza, e precisamente:
- promuove la costituzione di organismi paritetici regionali, (sezioni
specifiche aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività;
- organizza seminari ed altre attività complementari dei componenti
gli organismi paritetici regionali;
2. COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE
Entro 180 giorni, dalla data del presente accordo a livello regionale, le Commissioni Paritetiche Regionali, coordinate con la Commissione Paritetica Nazionale, assumono, anche il compito di promuovere iniziative formative in tema di prevenzione.
A tal fine la Commissione Paritetica Nazionale di sua iniziativa, o su proposta delle Commissioni Paritetiche regionali, elabora progetti formativi in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. Tali progetti formativi, elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate in seno alla Commissione Paritetica Nazionale, vengono comunicati alla Commissione Paritetica regionale.
La Commissione Paritetica Regionale, onde favorire la realizzazione delle iniziative proposte, oltre a tenere rapporti con l'Ente Regione e gli altri soggetti istituzionali e non, operanti in materia di salute, sicurezza e prevenzione, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o giornate formative specifiche.
PARTE TERZA: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Fondamentale importanza, per una gestione condivisa e non conflittuale
sulle materie della formazione e della rappresentanza nella prevenzione
sul lavoro, assume in base al D. Lgs 626/94, la costituzione di organismi
paritetici per la "composizione" di possibili conflitti.
Tali Organismi infatti rappresentano la prima istanza di risoluzione
di controversie insorte nella "applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione previsti dalle norme vigenti".
Le Commissioni Paritetiche Regionali agiscono come organismi paritetici
al quali sono attribuite le funzioni di composizione in base all'art. 20
del D. Lgs 626/94. In particolare spetta ad esse:
· informare i soggetti interessati ai temi della salute e della
sicurezza;
· tenere un elenco comprendente tutti i nominativi dei rappresentanti
per la sicurezza eletti o designati nelle istituzioni scolastiche del territorio
di competenza dell'organismo;
· trasferire i dati sopracitati alla Commissione Paritetica
Nazionale.
Le parti ribadiscono la convinzione che la questione della materia della
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sia realizzabile con soluzioni
condivise ed attuabili.
Pertanto, in tutti i casi di controversie, relative all'applicazione
delle norme sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti
dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori
o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire la Commissione Paritetica
Regionale al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
La parte che ricorre alla Commissione Paritetica Regionale, ne informa
le altre parti interessate.
Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla normativa
vigente.
Letto, sottoscritto ed approvato.
Allegato n. 4
ACCORDO QUADRO NAZIONALE
Del………………………….
PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.626/94.
Il giorno ……………………… tra l’…………………… e la CGIL-SCUOLA, la CISL-SCUOLA, la UIL-SCUOLA e lo SNALS,
VISTO il D. Lgs n.626/94, integrato e modificato dal D. Lgs n.242/96, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
VISTO l'Accordo ……………….dell’……………………. tra le OO.SS. di categoria e l………………………., che introduce nel settore della scuola non statale, la figura del Rappresentante dei lavoratori;
VISTA la lettera C, punto 3 bis, del citato accordo nazionale che attribuisce al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il diritto/dovere ad una adeguata formazione per l'espletamento dei compiti connessi alla funzione;
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16 gennaio 1997 sulla "individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione";
Si conviene quanto segue:
A) Modalità del corso di formazione per i R.L.S.
La salute sui posti di lavoro è il risultato di un'azione congiunta,
flutto della collaborazione tra le parti coinvolte. Per attuare concretamente
tale principio, il presente accordo prevede interventi di formazione rivolti
sia ai lavoratori che ai rappresentanti per la sicurezza.
Per i contenuti minimi della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, le parti, nel rispetto di quanto all'art. 1 del Decreto
Ministeriale del 16 gennaio 1997, indicano nel successivo schema le specifiche
materie oggetto del corso di formazione, che potranno comportare integrazioni
e approfondimenti secondo i particolari indirizzi didattici di ciascun
istituto.
Il comma 6 dell'art. 22 del D. Lgs 626/94 assegna agli Organismi paritetici
un molo fondamentale e centrale per quanto riguarda la promozione e la
progettazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti,
tanto da far assumere agli organismi stessi un importante ruolo di monitoraggio
nelle varie fasi del processo formativo e pertanto è opportuno
che vengano attivati e ricercati i necessari ed idonei collegamenti con
tutte quelle strutture pubbliche e private, che potranno contribuire ai
vari livelli alla realizzazione del percorso formativo, così come
definito ai punti i e 2 della Seconda Parte dell'Accordo Nazionale dell'11
aprile 1997.
SCHEMA FORMATIVO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:
1) Aspetti applicativi della nuova normativa;
2) Aspetti giuridici generali
2.1) i principi costituzionali e civilisti
2.2) i soggetti destinatari delle normative
- datore di lavoro2.3) I principali obblighi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Le misure di prevenzione in generale.
- lavoratore
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- dirigente
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- preposto
- medico competente.
3) Le norme di igiene e sicurezza del lavoro.
3.1) Le normative previgenti al D. Lgs 626/94; DPR n. 547/55, DPR n.303/56
ecc., in generale, Direttive comunitarie
3.2) il D. Lgs n. 626/94
3.3) definizione ed individuazione dei fattori di rischio
3.4) la valutazione del rischio: significato e procedure
3.5) individuazione delle misure di prevenzione (tecniche, organizzative,
procedurali)
4) La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
4.1) Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori
per la sicurezza: D. Lgs 626/94
4.2) Risorse informative aziendali, accesso ed utilizzo
4.3) Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella
logica partecipativa e nel quadro delle relazioni sindacali;
4.4) L'accordo di comparto e la sua applicazione.
5) Nozioni di tecniche delle comunicazioni
Alla fine del corso, sarà rilasciato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un attestato comprovante l'avvenuta formazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'attestazione è depositata in originale presso la direzione dell'Istituto. Gli elenchi dei partecipanti al corso saranno depositati presso la Commissione Paritetica Regionale e da questa inviati alla Commissione Paritetica Nazionale.
C) La docenza
Le parti concordano che lo svolgimento della docenza in ordine alle materie i cui contenuti vertono su diritti e doveri del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, di cui ai punti 4) e 5), possa essere affidata a docenti segnalati dalle OO.SS. di Categoria, firmatarie del CCNL, che comunicheranno i nominativi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo alla Commissione Paritetica Nazionale, che li trasmetterà alle Commissioni Paritetiche Regionali per competenza.
D) Obblighi del datore di lavoro
I lavoratori, anche attraverso l'intervento dei loro R.L.S., devono
ricevere, secondo il dispositivo legislativo, una formazione adeguata (art.
19, lettera g, D. Lgs 626/94 e art. 1 Decreto Ministeriale del 16 gennaio
1997).
Le materie oggetto della formazione dei lavoratori sono:
1) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché
possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.
2) Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di
sicurezza e salute sui posti di lavoro.
3) Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione
al ruolo partecipativo.
4) Materie previste dall'accordo nazionale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma,
Allegato n. 5
IPOTESI DI ACCORDO
ACCORDO TRA ………………………………….. e OO.SS. Dl CATEGORIA SU L'APPRENDISTATO
L'anno …………, il giorno , presso la sede nazionale …………………... di ……………………….in Roma, tra l’…………………………….. e la CGIL Scuola, la CISL Scuola, la UIL Scuola e lo SNALS Confsal, è stato sottoscritto il presente accordo su la regolamentazione dell'apprendistato nel settore della scuola non statale.
Le parti in considerazione di quanto alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, al relativo regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 16, all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e al Decreto Ministero del lavoro del 6 aprile 1998, stabiliscono quanto segue:
Parte prima
Caratteristiche del contratto di apprendistato
LIVELLO II • tutte le qualifiche
LIVELLO lll• tutte le qualifiche;
LIVELLO IV• tutte le qualifiche con esclusione del personale docente.
3) Il Tutor
Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti. L'attività di tutoring è considerata a tutti gli effetti attività di docenza. La commissione paritetica nazionale stabilirà, entro 3 mesi dalla firma del CCNL di cui il presente accordo è parte integrante, eventuali indennità a favore dei tutor impegnati fuori dalla abituale sede di lavoro.
4) Durata del rapporto di apprendistato
Il rapporto di apprendistato ha durata massima di 24, 36 o 48 mesi secondo
quanto prescritto dalla legge.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri istituti sarà
computato ai fine del completamento del periodo prescritto dal presente
accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche
mansioni.
5) Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista
l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità
per qualificarsi.
L'istituto ha l'obbligo di concedere all'apprendista permessi retribuiti
per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi
esami.
6) Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 60 giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Parte seconda
La formazione dell'apprendista
2.1 Contenuti e modalità della Formazione
Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della
formazione esterna all'azienda in applicazione del Decreto del Ministero
del Lavoro così come previsto dall'art. 1 del DM 8 aprile 1998.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura
e articolazione, sono regolamentate dal Decreto Ministero del lavoro del
6/4/98 di applicazione delle norme di cui all'art. 16 della legge 24 giugno
1997, n. 196.
Entro 3 mesi dalla firma del CCNL 1998/2001, le parti definiranno con
idonee intese i contenuti specifici, la durata dei moduli e le modalità
di svolgimento dell'attività formativa esterna all'azienda, secondo
le previsione del citato DM.
2.2 Durata della Formazione esterna
La formazione esterna all'azienda, pari a 150 ore annue, dovrà
essere svolta in strutture formative accreditate ai sensi del comma 1,
lettera c, della legge n. 24/6/97, n. 196.
Le ore destinate alla formazione esterna, sono considerate a tutti
gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Parte terza
Trattamento economico
3.1 Trattamento economico
L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio ed allo stesso trattamento retributivo così parametrato:
Roma,
NOTA A VERBALE
Le parti valutano le disposizioni sull’apprendistato come strumento
per l’incremento dell’occupazione giovanile, a tal fine hanno definito
il presente articolato di accordo. Nell’ambito della commissione paritetica
nazionale, convocata a richiesta di una delle parti, saranno sottoposti
a verifica i risultati.
Allegato n. 6
IPOTESI DI ACCORDO
ACCORDO SINDACALE PER LA STIPULAZIONE Dl CONTRATTI Dl FORMAZIONE E LAVORO L. 863/84, L. 407/90, L.451/94, L. 196/97
VECCHIO TESTO
Allegato n. 7
IPOTESI DI ACCORDO
SUL RICORSO AL LAVORO INTERINALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADERENTI ALL’…………………………………..
Del…………………..
ACCORDO INTERCONFEDERALE
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