Circolare INPS 22 gennaio 2003, n. 11

Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale 20-22 novembre 2002 n. 467. Indennità mensile di frequenza ai minori che frequentano l’asilo nido

Premessa
Nel corso di un giudizio promosso contro l’INPS, il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dell’art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre 1990 n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988 n. 508 recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi) nella parte in cui non estende l’indennità mensile di frequenza ai minori che frequentano l’asilo nido.

L’articolo di legge sopra citato prevede, infatti, la concessione dell’indennità di frequenza per i minori nei cui confronti siano state accertate difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (comma 1), subordinandola alla frequenza di centri specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap (comma 2) oppure alla frequenza di scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché di centri di formazione e di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi (comma 3).

La questione di legittimità costituzionale è stata posta con riferimento al comma 3 dell’articolo di legge richiamato nella parte in cui non estende la provvidenza economica anche ai minori invalidi che frequentano l’asilo nido.

Tale mancata estensione è in contrasto, secondo il Tribunale di Torino, con i principi di solidarietà, eguaglianza, ragionevolezza ed effettività della assistenza sociale posti dai richiamati artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Motivazioni della decisione della Corte Costituzionale
Con sentenza 20 – 22 novembre 2002 n. 467, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 1^ serie, del 27/11/2002 n.47, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 11/10/1990 n. 289 nella parte in cui non prevede che l’indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l’asilo nido.

La Corte ritiene che il servizio fornito dall’asilo nido non si riduca ad una funzione di sostegno alle famiglie di mero supporto per facilitare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprenda finalità formative in quanto rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino.

Gli asili nido sono, infatti, riconosciuti come “ strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori “ (art. 70 della legge 28/12/2001 n.448 – legge finanziaria per il 2002).

La funzione di favorire lo sviluppo della personalità del bambino assume dunque una caratterizzazione particolare rispetto ai bambini di età inferiore a tre anni con difficoltà a socializzare.

Tanto è vero che il legislatore ha, a tal fine, ritenuto di dover garantire al bambino da 0 a 3 anni handicappato l’inserimento negli asili nido (art.12, 1° comma, della legge 5/2/1992 n.104).

Disposizioni attuative
In considerazione di quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale in oggetto, l’indennità di frequenza, di cui alla legge n.289/1990 spetta anche ai minori, fino a tre anni, che frequentano l’asilo nido, previa presentazione di domanda corredata da certificato di frequenza all’asilo nido.
IL DIRETTORE GENERALE
f. f.PRAUSCELLO

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