Liquidazione e pagamento della pensione in modalità definitiva da parte dell'Inpdap - Precisazioni
1. Premessa
Con circolari nn. 34 e 10
rispettivamente del 17 dicembre 2003 e 10 febbraio 2004 l'Inpdap ha fornito
le prime disposizioni in merito alle nuove procedure concernenti la liquidazione
ed il pagamento della pensione in modalità definitiva per i trattamenti
di quiescenza decorrenti dal 1° giugno 2004 nonché la compilazione
del nuovo modello "PA 04" di trasmissione delle informazioni da parte degli
enti datori di lavoro.
Di seguito si forniscono ulteriori
precisazioni riguardo a specifiche problematiche.
2. Avvio del procedimento
L'interessato è tenuto
a presentare la domanda volta al riconoscimento di un trattamento pensionistico
sia all'ente o all'Amministrazione presso cui svolge attività lavorativa
sia alla Sede provinciale o territoriale dell'Inpdap, competente in base
alla sua residenza. Per il personale delle Università interessate
e di quello del comparto Scuola la Sede competente è quella coincidente
con la sede dell'Università o della scuola presso la quale il dipendente
presta servizio (cfr. circolare n. 23 del 30 marzo 2004 e informativa n.
27 del giorno 11 marzo 2002).
Al fine di semplificare la
procedura, solo la domanda indirizzata a questo Istituto deve essere corredata
di tutti gli allegati facenti parte integrante dell'istanza stessa e contenenti
tutte le informazioni necessarie per il pagamento della prestazione; alla
copia da presentare all'ente datore di lavoro, invece, basterà allegare
i modelli 2, 3, e 4 della stessa domanda di pensione allegata alla circolare
n. 10 del 10/2/2004 contenenti la modalità prescelta di pagamento/accredito
della pensione.
Si ribadisce che è
nell'interesse dell'iscritto presentare la domanda di pensione con un congruo
anticipo rispetto ai tre mesi richiesti all'ente datore di lavoro per l'invio
all'Inpdap della documentazione informatica e cartacea ferma restando,
in ogni caso, la facoltà di revoca dell'istanza di risoluzione del
rapporto di lavoro da parte degli interessati secondo le modalità
e termini previsti dai Contratti Collettivi di Lavoro o dai regolamenti
interni delle singole Amministrazioni o enti di appartenenza.
In analogia alla procedura
prevista per l'attribuzione di un trattamento pensionistico, anche per
le altre prestazioni quali riscatti, ricongiunzioni, prosecuzione volontaria,
computo e costituzione posizione assicurativa all'Inps, le relative domande,
facenti parte integrante del modello "PA 04", a partire dal 1° giugno
2004 devono essere inoltrate sia alla sede Inpdap territorialmente competente
che all'ente o Amministrazione di appartenenza dell'interessato.
3. Adempimenti delle Amministrazioni
o enti datori di lavoro
La presentazione della domanda
all'ente datore di lavoro autorizza quest'ultimo ad avviare tutte le operazioni
di propria competenza al fine di consentire all'Inpdap la liquidazione
e l'ammissione a pagamento del trattamento pensionistico, senza attendere
formali e specifiche richieste da parte di questo Istituto (ciò
vale anche per le altre prestazioni quali riscatti, ricongiunzioni, prosecuzione
volontaria, computo e costituzione posizione assicurativa all'Inps).
Nell'ottica di non gravare
l'ente datore di lavoro di incombenze non strettamente connesse alle sue
competenze, si comunica che non deve essere più compilata la parte
del modello "PA 04" riguardante la scelta del patronato in quanto il pensionato
è già tenuto a manifestare in tal senso la propria volontà
attraverso l'apposito modello di delega riportato nell'allegato n. 7 della
domanda di pensione da trasmettere all'Inpdap. Quanto prima l'Istituto
provvederà ad aggiornare l'applicativo eliminando nel modello "PA
04" il riquadro inerente la scelta del patronato.
Ai fini della trasparenza
dell'azione amministrativa e per una corretta informazione al dipendente
sullo stato del procedimento, gli enti datori di lavoro sono tenuti a consegnare
all'interessato, contestualmente alla trasmissione dei dati all'Inpdap,
una copia cartacea del modello "PA 04".
Le Amministrazioni statali
interessate che abbiano già definito un provvedimento relativo a
servizi o periodi computati o ricongiunti senza onere ovvero servizi e
periodi riscattati e/o ricongiunti con onere e/o relativi a prosecuzione
volontaria, dovranno inserire negli appositi quadri 2 e 3 del modello "PA
04" i soli elementi ivi richiesti, senza la necessità di trasmettere
la relativa documentazione cartacea.
4. Interessi legali e/o rivalutazione monetaria
4.1. Prime liquidazioni
Preliminarmente si ritiene
utile ricordare che il provvedimento di conferimento del trattamento di
quiescenza è un atto amministrativo complesso, alla cui formazione
concorrono manifestazioni di volontà o dichiarazioni di scienza
di più soggetti pubblici per la cui adozione sono, pertanto, necessari
imprescindibili tempi tecnici, come riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241.
Tale principio è stato
recepito dal decreto ministeriale 1° settembre 1998, n. 352, recante
i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali
e/o rivalutazione monetaria, per ritardato pagamento dei trattamenti pensionistici,
il quale prevede all'articolo 3 che "Gli interessi legali o la rivalutazione
monetaria decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero
dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 2 della legge
7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione del relativo provvedimento...".
In merito si ricorda che con
l'entrata in vigore del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito,
con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140), avvenuta il 29
marzo 1997, i predetti termini di adozione del provvedimento pensionistico
sono stati fissati - per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni - in trenta giorni decorrenti dalla data di cessazione
dal servizio del dipendente.
Delineati i princìpi
generali, occorre tenere conto dell'evoluzione normativa in materia di
decorrenza dei trattamenti pensionistici; in particolare, a decorrere dal
1° gennaio 1998, l'accesso al pensionamento anticipato è stabilito
alle date espressamente indicate dall'articolo 59, comma 8, legge 27 dicembre
1997, n. 449 ed è correlato alla data di maturazione dei requisiti
contributivi e/o anagrafici prescritti per il diritto a pensione, indipendentemente
dalla data di cessazione dal servizio.
E' di tutta evidenza che in
tale ipotesi la maturazione del diritto alla prestazione non coincide con
la cessazione dal servizio ma bensì con la data di decorrenza del
trattamento pensionistico; pertanto, il dies a quo dal quale computare
gli interessi coincide con il 31° giorno successivo alla decorrenza
della pensione.
Resta inteso che qualora la
domanda di pensione sia stata presentata successivamente alla data prevista
per la decorrenza del relativo trattamento, il termine dal quale far decorrere
gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria si individua nel 31°
giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza stessa, ferma
restando la prescrizione di durata quinquennale.
Tale disposizione vale anche
ai fini della concessione della pensione di privilegio; infatti, quantunque
al momento della cessazione dal servizio sussista ope legis il diritto
all'attribuzione del relativo trattamento, essendo tale beneficio collegato
ad un'infermità contratta in servizio, in tale momento non sorge,
comunque, alcun credito nei confronti di questo Istituto, da cui discenda
il diritto alla corresponsione degli oneri risarcitori in questione. In
tale ipotesi rileva la circostanza che il riconoscimento del trattamento
pensionistico privilegiato è subordinato alla presentazione di un'apposita
istanza dell'interessato che determina l'avvio del procedimento per il
riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio.
Ne discende che nei casi di
liquidazione di un trattamento pensionistico di privilegio, la data da
prendere a base per il calcolo degli interessi legali e/o rivalutazione
monetaria coinciderà con il 31° giorno successivo alla data
di presentazione della domanda, indipendentemente dagli ulteriori tempi
tecnici occorrenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità
o lesioni da causa di servizio, in quanto questi ultimi non hanno rilevanza
esterna, ma solo endoprocedimentale. Resta fermo il diritto agli interessi
legali e/o rivalutazione monetaria, qualora spettanti, sulla pensione ordinaria
già in godimento qualora questa sia stata erogata in ritardo rispetto
alla data di decorrenza della stessa.
Al fine di agevolare l'individuazione
del dies a quo dal quale far decorrere il calcolo degli interessi
legali e/o rivalutazione monetaria si ritiene utile riportare il seguente
quadro sinottico:
|
|
Trattamento pensionistico anticipato | • 31° giorno
successivo alla data di decorrenza della pensione;
• 31° giorno successivo alla data di presentazione della domanda qualora successiva alla data decorrenza. |
Trattamento pensionistico di vecchiaia | • 31° giorno
successivo alla cessazione dal servizio;
• 31° giorno successivo alla data di presentazione della domanda qualora successiva alla data decorrenza. |
Trattamento pensionistico ai superstiti | • 31° giorno
successivo alla data di decorrenza della pensione;
• 31° giorno successivo alla data di presentazione della domanda qualora successiva alla data decorrenza. |
Trattamento pensionistico
di inabilità:
– Ex articolo 7, comma 1, lettere a) e b) legge n. 379/1955 – Ex articolo 42 D.P.R. n. 1092/1973 |
• 31° giorno
successivo alla data di decorrenza della pensione;
• 31° giorno successivo alla data di presentazione della domanda qualora successiva alla data decorrenza. |
Trattamento pensionistico ex articolo 2, comma 12 legge n. 335/1995 | • 31° giorno
successivo alla cessazione dal servizio se l'iter è avviato in costanza
di attività lavorativa;
• 31° giorno successivo alla data di decorrenza della pensione se l'iter è avviato successivamente al collocamento a riposo. |
Trattamento pensionistico privilegiato | 31° giorno successivo alla data di presentazione della domanda. |
4.2 Riliquidazioni
Analogamente ai provvedimenti
di prima liquidazione anche nell'ipotesi di riliquidazione di un trattamento
pensionistico i tempi procedimentali per l'adozione del relativo provvedimento
sono quelli ordinari di 30 giorni decorrenti dall'insorgere del diritto.
Il dies a quo, pertanto,
per l'erogazione degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria coincide
con il 31° giorno dalla maturazione del diritto che dà titolo
alla riliquidazione, fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti dell'ente
datore di lavoro per il periodo intercorrente tra l'insorgere del dies
a quo e la data di invio a questo Istituto della documentazione informatica
e cartacea.
Fra le cause che generano
il provvedimento di riliquidazione, quella che ricorre più frequentemente
si può identificare nell'applicazione di miglioramenti economici
disposti dal contratto di comparto, in particolare per i dipendenti cessati
nell'arco della vigenza contrattuale.
In tale ipotesi assume rilevanza
la data di pubblicazione del C.C.N.L. nella Gazzetta Ufficiale; per le
cessazioni già intervenute alla medesima data, il dies a quo
decorre dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione del
Contratto mentre per le cessazioni successive a tale data il termine iniziale
per il computo degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria coincide
con il 31° giorno successivo alla data di decorrenza del trattamento
pensionistico, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dell'ente
datore di lavoro con le modalità sopra indicate.
L'individuazione dies ad
quem non presenta, anche in questo caso, alcuna difficoltà consistendo
nella data in cui avverrà il pagamento del credito principale.
E' di tutta evidenza che saranno
solo i valori monetari differenziali tra la prima liquidazione e la riliquidazione
ad essere assunti a base per il calcolo degli oneri risarcitori.
Si ricorda, infine, che in
ordine alla corresponsione dei maggiori ratei di pensione che scaturiscono
da un provvedimento di riliquidazione e degli eventuali interessi collegati
al ritardato pagamento del provvedimento stesso, vige la prescrizione di
durata quinquennale da calcolarsi con le modalità già indicate
con circolare Inpdap n. 31 del 17 maggio 1999.
5. Revoca o modifica del
provvedimento
Con circolare n. 10 del 10
febbraio 2004, questo Istituto ha precisato che l'impiego della nuova procedura
informatica consente l'esonero da ogni responsabilità da errori
di calcolo o di diritto da parte degli enti datori di lavoro, fatti salvi
i casi di parziale o inesatta trasmissione dei dati, cui deriva la ripetibilità
di eventuali indebiti pensionistici.
Ciò vale anche nei
confronti delle Amministrazioni statali per le quali l'Inpdap ha assunto
la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici
configurandosi queste ultime esclusivamente quali enti datori di lavoro
del dipendente.
In particolare, in merito
alle ipotesi in cui si può verificare una revoca o modifica del
provvedimento, il comma 1 dell'articolo 8, del D.P.R. 8 agosto 1986, n.
538 nel rinviare espressamente alle disposizioni contenute negli articoli
204, 205, 206, 207 e 208 del D.P.R. n. 1092/1973, conferma i motivi e i
termini già previsti dalla legge 3 maggio 1967, n. 315 e dall'articolo
3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ivi compreso il termine di 10 anni
dalla data di notifica del provvedimento qualora siano stati rinvenuti
documenti nuovi dall'emissione del provvedimento ovvero quest'ultimo sia
stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.
Per quanto riguarda gli effetti
derivanti da una riliquidazione che comporti un trattamento pensionistico
inferiore a quello originariamente concesso o che neghi il diritto al trattamento
di quiescenza, in un primo momento riconosciuto, sia nei confronti degli
iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza che nei confronti
degli iscritti alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai
dipendenti dello Stato si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
206 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed
integrazioni; quest'ultimo sancisce che "Nel caso in cui, in conseguenza
del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione
o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa
luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica
siano state disposte a seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato.
Il mancato recupero derivante
dall'applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato
all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave".
Qualora questo Istituto abbia
erogato un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta
e ciò sia derivato non da dolo dell'interessato ma da errore od
omissione di dati contenuti nella documentazione cartacea o informatica
trasmessa, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere
le somme indebitamente corrisposte.
Si invitano le Sedi provinciali e territoriali dell'Inpdap a sensibilizzare tutti gli enti e Amministrazioni iscritte, ricadenti nel territorio di propria competenza, ad utilizzare solo ed esclusivamente il pacchetto informatico "PA 04"; ciò in quanto il pagamento di un trattamento di quiescenza decorrente dal 1° giugno 2004 non deve più essere effettuato sulla base dei dati rilevabili dal vecchio modello 775 ma può avvenire solo a seguito della determinazione elaborata dalla procedura S7 che attiva il passaggio delle informazioni dall'applicativo liquidazione a quello che gestisce il pagamento.
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