Circolare Inpdap n. 35 del 7 giugno 2004

Riliquidazione del trattamento di quiescenza del personale del comparto Scuola in applicazione del C.C.N.L. 24 luglio 2003 - Biennio economico 2002/2003

In virtù di quanto disposto dall'articolo 79 del C.C.N.L. del comparto Scuola, sottoscritto in data 24 luglio 2003 e pubblicato nel S.O. n. 135 alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, gli incrementi stipendiali previsti dal Contratto in oggetto hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2002/2003.
Conseguentemente le Sedi provinciali e territoriali dell'Inpdap dovranno riliquidare le pensioni di tutto il personale della scuola cessato dal servizio nel citato biennio economico, indipendentemente dalla causa di risoluzione del rapporto di lavoro e, quindi, non solo quelle aventi decorrenza settembre 2002 e settembre 2003.
A tal fine il Miur ha provveduto ad inoltrare all'Inpdap, secondo la procedura amministrativa ed informatica già in uso per le prime liquidazioni, i nuovi elementi di calcolo per la riliquidazione dei trattamenti pensionistici in esame.
Nel contempo, i Csa stanno inviando i relativi prospetti informativi cartacei contenenti i dati per le riliquidazioni in oggetto e recanti la dicitura "Riliquidazione benefici economici 2002/2003".
Tanto premesso, il trasferimento dei dati informatici inerenti la riliquidazione per benefici contrattuali 2002/2003 alle Sedi avverrà, su supporto magnetico, a decorrere dal mese di agosto 2004, dopo le necessarie verifiche dei dati da parte della Dcsit; ciò anche per consentire alle Sedi di liquidare e mettere in pagamento preliminarmente le pratiche inerenti il personale del comparto Scuola che cesserà dal servizio con decorrenza 1° settembre 2004 (cfr. circolare Inpdap n. 19 del 16 marzo 2004).
La Dcsit invierà, contestualmente ai dati contenuti nel supporto magnetico, una lista via e-mail con i nominativi riguardanti le pratiche pensionistiche da riliquidare.
Una volta resi disponibili i dati con la procedura S7 ed effettuato il raffronto dei nominativi trasmessi via e-mail, si procederà alla lavorazione della pratica, verificandone il contenuto con quello del prospetto cartaceo; si segnala che la variazione nei dati, seppure in un numero ridottissimo di casi, potrebbe riguardare, non solo l'incremento delle retribuzioni a seguito dell'applicazione dei miglioramenti contrattuali, ma anche l'anzianità contributiva che potrebbe essere stata rideterminata, rispetto a quella presa in considerazione in occasione della prima liquidazione.
La dicitura "Riliquidazione benefici economici 2002/2003", riportata sul prospetto informativo cartaceo, consentirà alle Sedi di distinguere le pensioni da riliquidare a seguito dell'attribuzione dei benefici contrattuali in esame da quelle oggetto di eventuali rettifiche apportate dai Csa e intervenute dopo la produzione del supporto magnetico riguardanti le cessazioni con decorrenza 1° settembre 2004, per le quali viene mantenuta la dicitura "Predisposto per il supporto magnetico del giorno...".
Tale distinzione permetterà alle Sedi di lavorare con ordine di priorità le pratiche inerenti il personale del comparto Scuola che cesserà dal servizio a partire dal 1° settembre 2004, al fine di garantire a quest'ultimo il pagamento della pensione senza soluzione di continuità con lo stipendio e, solo successivamente, ma comunque, entro il corrente anno, procedere alla riliquidazione (ed al relativo pagamento con gli arretrati) dei trattamenti pensionistici relativi al personale cessato nel corso degli anni 2002/2003.
Per quanto riguarda i maggiori oneri dovuti per effetto dell'applicazione dei benefici economici contrattuali in esame, le Sedi, provvederanno al calcolo delle quote di pensione a carico del Miur lasciando agli atti la copia indirizzata al Miur (così come previsto anche per i benefici di cui all'art. 2 della legge n. 336/1970 e per gli altri benefici che pongono a carico dell'ente datore di lavoro una quota di pensione, concessi al personale delle Amministrazioni statali alle quali l'Istituto è subentrato nella liquidazione dei trattamenti pensionistici).
Nell'ambito della procedura di corresponsione degli oneri risarcitori, si precisa che il termine iniziale dal quale calcolare gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria decorre dal 14 settembre 2003 (31° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Contratto Collettivo Nazionale in esame) per le cessazioni dal servizio intervenute entro il 14 agosto 2003; per le cessazioni successive a tale data, il dies a quo decorre dal 31° giorno seguente la data di decorrenza del trattamento pensionistico (ad esempio per decorrenze 1° settembre 2003, gli interessi decorrono dal 2 ottobre 2003).
In ogni caso il termine finale è riferito alla data in cui viene effettuato il pagamento del capitale spettante.
Sul piano pratico, ciò determinerà un accollo da parte di questo Istituto di quote di interessi e/o rivalutazione monetaria non di propria competenza, che vengono, comunque, corrisposte, per ragioni di correntezza amministrativa, ma che formeranno oggetto di successiva rivalsa per il periodo dal dies a quo come sopra determinato alla data di trasmissione dei flussi informatici da parte del Miur all'Inpdap (per le riliquidazioni dei cessati nel 2002 la data di trasmissione del relativo flusso da considerare è il 10/5/2004; per le riliquidazioni dei cessati nel 2003 la data di trasmissione del relativo flusso è il 17/5/2004).
Si fa presente, tuttavia, che, sia ai fini della contabilizzazione dell'onere valore capitale sia ai fini della concreta azione di rivalsa, saranno emanate successive disposizioni operative.

La presente circolare è inviata per quanto di competenza al Miur.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Marchione

HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999