Riliquidazione del trattamento di quiescenza del personale del comparto Scuola in applicazione del C.C.N.L. 24 luglio 2003 - Biennio economico 2002/2003
In virtù di quanto disposto
dall'articolo 79 del C.C.N.L. del comparto Scuola, sottoscritto in data
24 luglio 2003 e pubblicato nel S.O. n. 135 alla Gazzetta Ufficiale n.
188 del 14 agosto 2003, gli incrementi stipendiali previsti dal Contratto
in oggetto hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale
e privilegiato, e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2002/2003.
Conseguentemente le Sedi provinciali
e territoriali dell'Inpdap dovranno riliquidare le pensioni di tutto il
personale della scuola cessato dal servizio nel citato biennio economico,
indipendentemente dalla causa di risoluzione del rapporto di lavoro e,
quindi, non solo quelle aventi decorrenza settembre 2002 e settembre 2003.
A tal fine il Miur ha provveduto
ad inoltrare all'Inpdap, secondo la procedura amministrativa ed informatica
già in uso per le prime liquidazioni, i nuovi elementi di calcolo
per la riliquidazione dei trattamenti pensionistici in esame.
Nel contempo, i Csa stanno
inviando i relativi prospetti informativi cartacei contenenti i dati per
le riliquidazioni in oggetto e recanti la dicitura "Riliquidazione benefici
economici 2002/2003".
Tanto premesso, il trasferimento
dei dati informatici inerenti la riliquidazione per benefici contrattuali
2002/2003 alle Sedi avverrà, su supporto magnetico, a decorrere
dal mese di agosto 2004, dopo le necessarie verifiche dei dati da parte
della Dcsit; ciò anche per consentire alle Sedi di liquidare e mettere
in pagamento preliminarmente le pratiche inerenti il personale del comparto
Scuola che cesserà dal servizio con decorrenza 1° settembre
2004 (cfr. circolare Inpdap n. 19 del 16 marzo 2004).
La Dcsit invierà, contestualmente
ai dati contenuti nel supporto magnetico, una lista via e-mail con i nominativi
riguardanti le pratiche pensionistiche da riliquidare.
Una volta resi disponibili
i dati con la procedura S7 ed effettuato il raffronto dei nominativi trasmessi
via e-mail, si procederà alla lavorazione della pratica, verificandone
il contenuto con quello del prospetto cartaceo; si segnala che la variazione
nei dati, seppure in un numero ridottissimo di casi, potrebbe riguardare,
non solo l'incremento delle retribuzioni a seguito dell'applicazione dei
miglioramenti contrattuali, ma anche l'anzianità contributiva che
potrebbe essere stata rideterminata, rispetto a quella presa in considerazione
in occasione della prima liquidazione.
La dicitura "Riliquidazione
benefici economici 2002/2003", riportata sul prospetto informativo
cartaceo, consentirà alle Sedi di distinguere le pensioni da riliquidare
a seguito dell'attribuzione dei benefici contrattuali in esame da quelle
oggetto di eventuali rettifiche apportate dai Csa e intervenute dopo la
produzione del supporto magnetico riguardanti le cessazioni con decorrenza
1° settembre 2004, per le quali viene mantenuta la dicitura "Predisposto
per il supporto magnetico del giorno...".
Tale distinzione permetterà
alle Sedi di lavorare con ordine di priorità le pratiche inerenti
il personale del comparto Scuola che cesserà dal servizio a partire
dal 1° settembre 2004, al fine di garantire a quest'ultimo il pagamento
della pensione senza soluzione di continuità con lo stipendio e,
solo successivamente, ma comunque, entro il corrente anno, procedere alla
riliquidazione (ed al relativo pagamento con gli arretrati) dei trattamenti
pensionistici relativi al personale cessato nel corso degli anni 2002/2003.
Per quanto riguarda i maggiori
oneri dovuti per effetto dell'applicazione dei benefici economici contrattuali
in esame, le Sedi, provvederanno al calcolo delle quote di pensione a carico
del Miur lasciando agli atti la copia indirizzata al Miur (così
come previsto anche per i benefici di cui all'art. 2 della legge n. 336/1970
e per gli altri benefici che pongono a carico dell'ente datore di lavoro
una quota di pensione, concessi al personale delle Amministrazioni statali
alle quali l'Istituto è subentrato nella liquidazione dei trattamenti
pensionistici).
Nell'ambito della procedura
di corresponsione degli oneri risarcitori, si precisa che il termine iniziale
dal quale calcolare gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria decorre
dal 14 settembre 2003 (31° giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del Contratto Collettivo Nazionale in esame) per
le cessazioni dal servizio intervenute entro il 14 agosto 2003; per le
cessazioni successive a tale data, il dies a quo decorre dal 31°
giorno seguente la data di decorrenza del trattamento pensionistico (ad
esempio per decorrenze 1° settembre 2003, gli interessi decorrono dal
2 ottobre 2003).
In ogni caso il termine finale
è riferito alla data in cui viene effettuato il pagamento del capitale
spettante.
Sul piano pratico, ciò
determinerà un accollo da parte di questo Istituto di quote di interessi
e/o rivalutazione monetaria non di propria competenza, che vengono, comunque,
corrisposte, per ragioni di correntezza amministrativa, ma che formeranno
oggetto di successiva rivalsa per il periodo dal dies a quo come
sopra determinato alla data di trasmissione dei flussi informatici da parte
del Miur all'Inpdap (per le riliquidazioni dei cessati nel 2002 la data
di trasmissione del relativo flusso da considerare è il 10/5/2004;
per le riliquidazioni dei cessati nel 2003 la data di trasmissione del
relativo flusso è il 17/5/2004).
Si fa presente, tuttavia,
che, sia ai fini della contabilizzazione dell'onere valore capitale sia
ai fini della concreta azione di rivalsa, saranno emanate successive disposizioni
operative.
La presente circolare è inviata per quanto di competenza al Miur.
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