Circolare Inpdap n. 38 del 11 giugno 2004

Termini per la presentazione di domanda di riscatto del personale statale

Gli iscritti alla gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle Amministrazioni statali, cessati per motivi diversi dai limiti di età, possono, come è noto, esercitare la facoltà di riscatto e/o computo di periodi o servizi in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora detto personale cessi per limiti di età, per contro, ai sensi dell'articolo 147 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, la domanda di computo o di riscatto deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio.
Al riguardo si precisa che il predetto termine di decadenza è stato fissato dal legislatore per consentire all'Amministrazione statale di determinare l'importo della pensione comprensiva di tutti i periodi e servizi computabili a domanda, con o senza riscatto, già all'atto del collocamento in quiescenza dei propri dipendenti.
Si precisa, inoltre, che lo stesso D.P.R. individua espressamente le tipologie di servizi o titoli di studio ammessi al computo (articoli 11 e 12) ovvero al riscatto mediante pagamento di un onere (articoli 13 e 14).
Oltre a tali casistiche disciplinate dal D.P.R. n. 1092/73, altre norme hanno previsto fattispecie diverse di riscatto come, ad esempio, i decreti legislativi n. 564/1996 e n. 184/1997.
Tali decreti, emanati in attuazione di apposita delega conferita dalla legge n. 335/1995 nell'ottica di un'armonizzazione di diversi istituti giuridici, hanno disciplinato, fra l'altro, la valorizzazione ai fini pensionistici, mediante l'istituto del riscatto, di ulteriori periodi o servizi non coperti da contribuzione.
Va ricordato che, per queste tipologie di riscatto, gli stessi decreti hanno espressamente previsto nuovi criteri di calcolo per la determinazione del relativo onere (art. 13 legge n. 1338/1962), mentre non hanno indicato alcun iter procedurale per la presentazione delle relative istanze, né hanno rinviato a quanto già previsto in merito dal citato articolo 147 del richiamato Testo unico n. 1092/1973.
Si tratta, pertanto, di tipologie di riscatto innovative dell'ordinamento pensionistico dei pubblici dipendenti, rispondenti alla logica di ridurre la disparità e la frammentazione delle discipline esistenti tra i diversi regimi previdenziali, nonché di uniformare le regole che disciplinano le varie forme di contribuzione.
Alla luce di quanto sopra esposto, a decorrere dalla data di emanazione della presente circolare, tutte le istanze volte alla valorizzazione dei periodi o servizi riscattabili ai sensi dei citati decreti legislativi o di altre norme diverse dal citato D.P.R. n. 1092/73, dovranno essere considerate utilmente prodotte, indipendentemente dalla causa di cessazione, purché presentate in attività di servizio e, comunque, entro novanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla morte dell'iscritto.
In particolare, le nuove tipologie di riscatto ammesse a valutazione sono:

– i periodi di aspettativa di cui alla legge n. 26/1980, come integrata dalla legge n. 333/1985, chiesti per seguire il coniuge che svolge attività lavorativa all'estero;
– i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nella misura massima di 3 anni, in cui il rapporto di lavoro si interrompa o sospenda in base a norme di legge o di contratto;
– i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro in caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei per periodi successivi al 31 dicembre 1996;
– i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico;
– i periodi lavorativi prestati all'estero presso Paesi non legati all'Italia da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;
– il diploma universitario, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre;
– il diploma di laurea;
– il diploma di specializzazione;
– il dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
– i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità collocata temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro (ora congedo parentale previsto dall'articolo 35 del D.L.vo n. 151/2001).

I predetti termini per la presentazione di domande di riscatto valgono, anche, per il diploma di laurea e per quello di specializzazione, ancorché titoli già previsti dal D.P.R. n. 1092/1973, in quanto il D.L.vo n. 184/1997 ha sostanzialmente innovato i requisiti per l'ammissibilità al riscatto prevedendo, per le domande presentate dal 12 luglio 1997, che i titoli di studio sopra indicati possono essere valorizzati indipendentemente dalla circostanza che siano prescritti per il posto ricoperto, limitatamente al loro periodo di durata legale e sempreché sia stato conseguito il relativo titolo.
Restano fermi, per contro, i termini decadenziali previsti dall'articolo 147 del citato D.P.R. n. 1092/1973 per le tipologie di computo e di riscatto già disciplinate dal medesimo Testo unico.
Si invitano tutte le Amministrazioni statali a conformarsi alle istruzioni impartite con la presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Marchione

HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999