Termini per la presentazione di domanda di riscatto del personale statale
Gli iscritti alla gestione separata dei trattamenti
pensionistici del personale delle Amministrazioni statali, cessati per
motivi diversi dai limiti di età, possono, come è noto, esercitare
la facoltà di riscatto e/o computo di periodi o servizi in costanza
di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90
giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora detto personale cessi per limiti di età,
per contro, ai sensi dell'articolo 147 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092,
la domanda di computo o di riscatto deve essere presentata almeno due anni
prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite
di età previsto per la cessazione dal servizio.
Al riguardo si precisa che il predetto termine di
decadenza è stato fissato dal legislatore per consentire all'Amministrazione
statale di determinare l'importo della pensione comprensiva di tutti i
periodi e servizi computabili a domanda, con o senza riscatto, già
all'atto del collocamento in quiescenza dei propri dipendenti.
Si precisa, inoltre, che lo stesso D.P.R. individua
espressamente le tipologie di servizi o titoli di studio ammessi al computo
(articoli 11 e 12) ovvero al riscatto mediante pagamento di un onere (articoli
13 e 14).
Oltre a tali casistiche disciplinate dal D.P.R.
n. 1092/73, altre norme hanno previsto fattispecie diverse di riscatto
come, ad esempio, i decreti legislativi n. 564/1996 e n. 184/1997.
Tali decreti, emanati in attuazione di apposita
delega conferita dalla legge n. 335/1995 nell'ottica di un'armonizzazione
di diversi istituti giuridici, hanno disciplinato, fra l'altro, la valorizzazione
ai fini pensionistici, mediante l'istituto del riscatto, di ulteriori periodi
o servizi non coperti da contribuzione.
Va ricordato che, per queste tipologie di riscatto,
gli stessi decreti hanno espressamente previsto nuovi criteri di calcolo
per la determinazione del relativo onere (art. 13 legge n. 1338/1962),
mentre non hanno indicato alcun iter procedurale per la presentazione delle
relative istanze, né hanno rinviato a quanto già previsto
in merito dal citato articolo 147 del richiamato Testo unico n. 1092/1973.
Si tratta, pertanto, di tipologie di riscatto innovative
dell'ordinamento pensionistico dei pubblici dipendenti, rispondenti alla
logica di ridurre la disparità e la frammentazione delle discipline
esistenti tra i diversi regimi previdenziali, nonché di uniformare
le regole che disciplinano le varie forme di contribuzione.
Alla luce di quanto sopra esposto, a decorrere dalla
data di emanazione della presente circolare, tutte le istanze volte alla
valorizzazione dei periodi o servizi riscattabili ai sensi dei citati decreti
legislativi o di altre norme diverse dal citato D.P.R. n. 1092/73, dovranno
essere considerate utilmente prodotte, indipendentemente dalla causa di
cessazione, purché presentate in attività di servizio e,
comunque, entro novanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di
lavoro o dalla morte dell'iscritto.
In particolare, le nuove tipologie di riscatto ammesse
a valutazione sono:
– i periodi di aspettativa di cui alla legge n. 26/1980,
come integrata dalla legge n. 333/1985, chiesti per seguire il coniuge
che svolge attività lavorativa all'estero;
– i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nella
misura massima di 3 anni, in cui il rapporto di lavoro si interrompa o
sospenda in base a norme di legge o di contratto;
– i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro
e l'altro in caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei per periodi
successivi al 31 dicembre 1996;
– i periodi di non effettuazione della prestazione
lavorativa, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione
obbligatoria, nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale
o ciclico;
– i periodi lavorativi prestati all'estero presso
Paesi non legati all'Italia da convenzioni internazionali in materia di
sicurezza sociale;
– il diploma universitario, conseguibile con corso
non inferiore a due anni e non superiore a tre;
– il diploma di laurea;
– il diploma di specializzazione;
– il dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati
da specifiche disposizioni di legge;
– i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa
per maternità collocata temporalmente al di fuori del rapporto di
lavoro (ora congedo parentale previsto dall'articolo 35 del D.L.vo n. 151/2001).
I predetti termini per la presentazione di domande
di riscatto valgono, anche, per il diploma di laurea e per quello di specializzazione,
ancorché titoli già previsti dal D.P.R. n. 1092/1973, in
quanto il D.L.vo n. 184/1997 ha sostanzialmente innovato i requisiti per
l'ammissibilità al riscatto prevedendo, per le domande presentate
dal 12 luglio 1997, che i titoli di studio sopra indicati possono essere
valorizzati indipendentemente dalla circostanza che siano prescritti per
il posto ricoperto, limitatamente al loro periodo di durata legale e sempreché
sia stato conseguito il relativo titolo.
Restano fermi, per contro, i termini decadenziali
previsti dall'articolo 147 del citato D.P.R. n. 1092/1973 per le tipologie
di computo e di riscatto già disciplinate dal medesimo Testo unico.
Si invitano tutte le Amministrazioni statali a conformarsi
alle istruzioni impartite con la presente circolare.
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