Superamento del periodo di prova e azioni formative per i nuovi docenti assunti per contratto a tempo indeterminato
1. Riferimenti normativi
Anche per il corrente anno scolastico 2000/2001
devono intendersi riconfermate le iniziative per l'anno di formazione dei
nuovi docenti assunti per contratto a tempo indeterminato.
Ai sensi della C.M. n. 267 del 10 settembre 1991,
che ha ordinato in un unico testo le disposizioni relative all'anno di
formazione, a livello provinciale devono essere promossi percorsi formativi
specifici come momenti integranti della procedura concorsuale e del periodo
di prova ai fini della conferma in ruolo.
Attualmente anche se il rapporto di lavoro dei docenti
è stato sottoposto, dalla nuova disciplina introdotta dall'art.
55 del D.L.vo n. 29 del 3/2/1993 e dal C.C.N.L. del 4/8/1995, alle norme
civilistiche, il primo periodo di servizio (periodo di prova/anno di formazione)
resta regolato dall'articolo 18 (comma 1, p. f) del predetto Contratto
Collettivo; esso stabilisce, infatti, che nel contratto di lavoro individuale
per il personale a tempo indeterminato deve essere indicata "la durata
del periodo di prova". Le azioni a livello provinciale vanno pertanto
ricondotte all'articolo 437 del D.L.vo n. 297/1994 (T.U.) che stabilisce
che i docenti immessi in ruolo (oggi: assunti per contratto a tempo indeterminato)
per concorso devono essere nominati in prova (1) e il successivo
art. 440 che specifica che essi sono ammessi ad un anno di formazione
(2).
L'anno di formazione, istituito con gli articoli
1 e 2 della legge n. 270 del 20/5/1982, è disciplinato dall'art.
440 del T.U. Nel comma 2 si legge infatti che il periodo di prova ha
inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con
la fine delle lezioni; e che per la sua validità è
richiesto il servizio minimo di 180 giorni.
Per i docenti in periodo di prova, assunti a tempo
indeterminato dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico,
quindi obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall'inizio dell'anno
scolastico successivo, l'anno in corso sarà valido, ai fini della
prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è
stata conseguita o anche nell'insegnamento di materie affini: in tal
caso si considerano utili al superamento del periodo di prova anche le
supplenze prestate dall'inizio dell'anno scolastico corrente fino al momento
dell'assunzione a tempo indeterminato "in prova".
In caso di prestazione di servizio per almeno 180
giorni nell'anno scolastico, la data in cui al docente spetta la conferma
coincide con il primo giorno dell'anno scolastico successivo, dal momento
che la durata del periodo di prova è un anno scolastico, mentre
i 180 giorni ne rappresentano un requisito di validità.
La conferma dell'assunzione a tempo indeterminato
si consegue con il superamento favorevole del periodo di prova e dell'anno
di formazione, dopo aver prestato i 180 giorni prescritti di servizio
nell'anno scolastico senza dare luogo a comportamenti negativi ai fini
della prova medesima. I docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono
con il Comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze
e sulle attività svolte.
In caso di esito sfavorevole si applica l'articolo
139 del T.U. che prevede o la dispensa dal servizio o, se il personale
proviene da altro ruolo docente o direttivo, la restituzione al ruolo di
provenienza, oppure la concessione della proroga di un altro anno scolastico
al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione. Il rinvio
dell'anno di formazione all'anno scolastico successivo per esito sfavorevole,
sempre che si sia prestato servizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico,
può avvenire una sola volta. Il rinvio ai successivi
anni scolastici per numero insufficiente di giorni (meno di 180)
può avvenire più volte senza limitazioni.
(1) Vale solo per quelli assunti a tempo indeterminato
ope legis.
(2) Così anche i docenti vincitori di
concorso per soli titoli (art. 401 del D.L.vo 297/1994, modificato dall'art.
1, comma 6, della legge n. 124 del 3/5/1999).
2. Questioni relative alle nuove assunzioni a
tempo indeterminato
La legge n. 124 del 3/5/1999, recante nuove disposizioni
in materia di reclutamento del personale scolastico, modifica ed integra
alcuni articoli del T.U. (artt. 399, 400, 401, 553, 537...), mentre i DD.MM.
n. 123 del 27/3/2000 e n. 146 del 18/5/2000 introducono graduatorie permanenti
differenziate in quattro fasce, ai fini delle nomine del personale docente.
Inoltre, per effetto della C.M. n. 220 del 27/9/2000,
che recepiva le disposizioni del D.L. n. 240 del 28/8/2000 (convertito
con legge n. 306 del 27/10/2000), i capi d'istituto all'inizio dell'anno
scolastico sono stati autorizzati a coprire provvisoriamente i posti vacanti
con supplenti temporanei, procedura ulteriormente perfezionata dal D.M.
n. 262 del 23/11/00 con il quale sono state dettate le modalità
di assunzione del personale docente e amministrativo.
Successivamente il D.L. n. 16 del 19 febbraio 2001,
recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola,
dispone che i docenti confermati o assunti sui posti vacanti o disponibili
per l'anno scolastico 2000/2001 restino confermati, sui posti occupati,
fino al termine delle attività didattiche, e che al personale assunto
in ruolo dopo l'entrata in vigore di tale decreto, per effetto dell'inclusione
nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000, la sede
di titolarità venga assegnata sui posti residuati dopo le operazioni
di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 2001/2002.
Pertanto nell'anno scolastico 2000/2001 si è
in presenza di diverse tipologie di nomine e di diversi tempi di assunzione,
e in particolar modo di:
– docenti provenienti dalle graduatorie permanenti
aggiornate ai sensi del D.M. n. 123 del 27/3/2000;
– docenti vincitori di concorso assunti in base
al D.L. n. 16 del 19/2/2001, destinati a supplenze temporanee.
Occorre, quindi, verificare quali docenti possono
completare i 180 giorni previsti per l'anno di formazione considerando
che è possibile maturare le condizioni anche computando il servizio
come supplente, purché prestato nelle cattedre o posti per i quali
si è stati assunti a tempo indeterminato.
Qualora invece il servizio sia stato prestato durante
l'anno scolastico 2000/2001 in posto o classe di concorso diversi da quello
per cui si è stati nominati in ruolo come nell'ipotesi prevista
dall'art. 1 del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, così come
modificato in sede di conversione in legge, tale servizio non può
essere valutato ai fini del superamento del periodo di prova. Va sottolineato,
infatti, che in tal caso l'espressione utilizzata nell'art. 1, comma 4,
"valido a tutti gli effetti" riguarda la retrodatazione degli effetti giuridici
ed economici del servizio, ma non si estende al riconoscimento ai fini
specifici del superamento del periodo di prova, che rimane subordinato
alla prestazione dell'effettivo insegnamento nel posto o cattedra corrispondente
a quello assegnato in sede di nomina in ruolo.
Di conseguenza, per coloro che non sono nelle condizioni
di completare i 180 giorni la formazione sarà rinviata all'anno
scolastico successivo. Va da sé che, in quest'ultimo caso, la conferma
di assunzione a tempo indeterminato non decorrerà dall'1/9/2002
ma, con efficacia retroattiva, dall'1/9/2001, sempre che nel frattempo
siano stati soddisfatti i requisiti previsti (180 giorni di servizio previsti
ed espletamento delle azioni formative).
3. Risorse finanziarie
Deve, altresì, intendersi riconfermata la
quota, fissata già dall'anno 1998, di L. 160.000 per ciascun docente
destinatario dell'attività di formazione. Si rammenta, in proposito,
che nell'esercizio 2000, con decreto della Direzione Generale del Personale
e degli Affari Generali e Amministrativi, si è già provveduto
all'assegnazione di un acconto gravante sul capitolo 1698 ed erogato nel
corrente anno 2001. L'eventuale importo a soldo potrà essere fatto
gravare sulla somma in fase di assegnazione, nel corrente esercizio finanziario,
sempre sul capitolo 1698.
4. Itinerari formativi per i docenti neo-assunti
L'impianto strutturale ed organizzativo delle attività
formative previste per i neo-assunti ha registrato in questi anni una notevole
usare (ripetitività dei contenuti, prevalenza di lezioni frontali,
offerte non adeguate alle domande formative dei docenti...). Da un'analisi
critica delle esperienze maturate nasce, quindi, l'esigenza di percorrere
strade innovative, facendo riferimento alle indicazioni contenute negli
ultimi contratti di lavoro (C.C.N.L./1999 e C.C.N.I./1999) e nelle direttive
n. 210/1999 e n. 202/2000, favorendo un'interpretazione evolutiva del quadro
già definito dalla C.M. n. 267/1999.
A titolo esemplificativo, si suggeriscono alcuni
punti di attenzione:
• L'impianto provinciale
L'affidamento a singoli e distinti direttori di
corsi non ha, in genere, consentito l'elaborazione di un progetto formativo
territoriale unitario. Tale situazione dovrà essere superata anche
alla luce delle nuove strutture territoriali dell'Amministrazione scolastica
che hanno il compito di supportare direttamente le scuole.
• Le attività seminariali
La formazione ha evidenziato la separatezza tra
i luoghi dell'esperienza (le attività di istituto) e i luoghi di
riflessione sull'esperienza (gli incontri seminariali). Cresce, quindi,
la necessità di privilegiare l'istituto scolastico, inteso come
luogo di formazione e di riflessione, magari utilizzando in maniera congrua
le risorse esterne, attraverso rapporti di "rete".
• La questione tutoriale
La figura del tutor resta ancora marginale. Essa,
invece, andrebbe riproposta come elemento significativo di un processo
di formazione, rendendo più efficaci e funzionali i relativi compiti.
L'art. 15 del C.C.N.I. del 31/8/1999 rileva la necessità di "formare
appositamente" i tutors al compito di "armonizzare la formazione sul lavoro
e l'approfondimento teorico".
• La valutazione
Ogni singola scuola dovrebbe recuperare, nell'ambito
dei processi di autoanalisi d'istituto, un ruolo non formale per il Comitato
di valutazione, anche per verificare la congruenza tra gli obiettivi che
i docenti in anno devono perseguire e tutte le opportunità, di fatto,
messe a loro disposizione.
• L'utilizzo delle risorse
In questa fase di riorganizzazione delle strutture
amministrative e di creazione dei servizi di sostegno agli insegnanti e
alla scuola, è necessario ipotizzare modalità innovative
e proficue di utilizzo delle risorse esistenti nel territorio e dei diversi
soggetti che offrono formazione (Università, Irrsae, istituti di
ricerca, associazioni professionali, agenzie, ecc.), in un'ottica progettuale
e perequativa.
Si suggerisce, pertanto, che le attività di
formazione siano ricondotte negli ambiti coordinati dall'istituto
di appartenenza, dal territorio e dalla "rete" telematica,
utilizzando prioritariamente le nuove opportunità formative
come i sistemi di insegnamento a distanza, gli sportelli informatici, i
web forum, le conference...
I momenti seminariali potranno riguardare tematiche
di carattere spiccatamente professionale, da concretizzare sulla base delle
offerte del territorio (centri risorse, attività formative di altre
scuole, ecc.) e delle opzioni personali.
La conseguenza operativa conduce ad un'articolazione
flessibile del monte ore (40) già previsto dalla normativa vigente
per le attività seminariali. Si propongono, a titolo esemplificativo
alcune ipotesi:
– una quota parte può essere destinata ad
un momento formativo di base, omogeneo nei contenuti e nelle modalità
di realizzazione, mirato prevalentemente a diffondere conoscenze essenziali
sul contesto dell'autonomia e sulle nuove prospettive curricolari;
– un certo numero di ore può essere direttamente
assegnato al docente da utilizzare autonomamente per percorsi formativi
volti all'acquisizione di competenze tecnologiche e al miglioramento della
conoscenza delle lingue straniere, di cui all'art. 15 C.C.N.I. 1999 (3);
– una parte residuale può essere destinato
a percorsi formativi concordati a livello d'istituto, diversificabili
nei contenuti e nelle modalità di realizzazione, sulla base delle
esigenze connesse con il Piano dell'offerta formativa.
L'articolazione delle iniziative dovrà comunque salvaguardare i diversi aspetti inerenti l'anno di formazione, tenendo in equilibrio le esigenze istituzionali a carattere nazionale, le domande di sviluppo della specifica professionalità dell'insegnante e i bisogni organizzativi di ogni singola istituzione scolastica.
a) A livello istituzionale, le azioni formative
terranno conto delle competenze richieste dall'attuazione dei curricoli
e del relativo profilo professionale atteso nell'attuale fase di
innovazione.
Accanto alle tradizionali competenze disciplinari,
relazionali e metodologico-didattiche, già indicate dalla C.M. n.
267/1991 sono da ritenere tuttora irrinunciabili, le nuove competenze
professionali:
– l'essere in grado di lavorare in rete con scuole,
centri risorse, scuole polo, ecc.;
– il saper riflettere sulla pratica didattica, saper
documentare...;
– l'apprendere dal contesto organizzativo della
scuola (tutors, insegnanti esperti, ecc.) e del territorio (sistema integrato).
Tali obiettivi mirano a rendere consapevole il neo-assunto
della necessità di apprendere ad utilizzare le opportunità
offerte dalla scuola, dalle reti di scuole e dai servizi territoriali,
e ad agire in coerenza con le innovazioni a livello istituzionale (modifiche
di ordinamento, saperi, curricoli disciplinari, ecc.).
Si suggerisce inoltre di utilizzare, accanto alle
metodologie consolidate, quelle di natura più attiva e interattiva,
che si mostrano maggiormente attinenti all'acquisizione delle competenze
professionali richieste, come per esempio:
– l'analisi e la documentazione di materiale didattico;
– il confronto di esperienze professionali;
– la formazione a distanza;
– l'utilizzo di supporti multimediali;
– le attività di laboratorio.
Le direttive n. 210/1999 e n. 202/2000 offrono un
significativo repertorio di indicazioni utili a configurare un ambiente
integrato di apprendimento per gli insegnanti.
b) A livello di professionalità specifica
del docente, lo sviluppo dell'intervento potrà avvenire attraverso
l'analisi dei bisogni formativi individuali che saranno personalizzati
in funzione dei percorsi (professionali e culturali) effettuati prima dell'assunzione.
Le opzioni possibili, previste dall'art. 15 del
C.C.N.I./1999, riguardano l'informatica e la lingua straniera. Nel ricorrere
alle più ampie e differenziate fonti è opportuno sottolineare
alcuni criteri:
– che sia facilitato l'accesso alla formazione
proposta dai soggetti già accreditati e da accreditare (art. 14
C.C.N.I./1999);
– che la documentazione da richiedere, a
testimonianza del credito conseguito, evidenzi i temi e i contenuti trattati;
– che i suddetti temi e contenuti siano congruenti
(anche in senso lato) con l'esperienza professionale realizzata
a scuola.
Nel contesto regionale, in collaborazione con reti
di scuole o con gli istituti di ricerca regionali, i soggetti in "anno
di formazione" potranno individuare opportune connessioni tra la propria
esperienza e le più recenti proposte progettuali relative al segmento
scolastico di appartenenza.
Sarà utile mettere, pertanto, a disposizione
degli stessi docenti tutti i percorsi innovativi, già localmente
sperimentati.
c) A livello di singola istituzione scolastica,
la formazione terrà conto delle competenze possedute dagli insegnanti,
delle domande formative da soddisfare, ma anche dei bisogni organizzativi
della scuola.
E' importante che il contesto organizzativo convalidi
e rinforzi l'utilità dell'apprendimento ottenuto "in formazione".
Nella scuola le modalità di apprendimento guidato individuate
dovrebbero essere tese a coniugare l'agire concreto, legato ai compiti
e alle responsabilità dell'insegnamento, con lo sviluppo di un'attitudine
permanente alla riflessività, attraverso percorsi di "action
learning" in cui combinare momenti di operatività e momenti
di rielaborazione concettuale.
(3) 1. Per i docenti a tempo indeterminato di
nuova assunzione, l'anno di formazione viene impostato secondo gli standard
organizzativi e di costo definiti e trova realizzazione, attraverso specifici
progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi
di scuole.
2. L'impostazione delle attività tiene
conto dell'esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione
sul lavoro - con il sostegno di tutor appositamente formati - e l'approfondimento
teorico.
3. Nel corso dell'anno di formazione vengono
create particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle
competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella
prospettiva dell'acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.
L'evoluzione dei modelli formativi che si è
qui delineata va accompagnata da un efficace intervento di coordinamento
e di monitoraggio curato da ciascuna Direzione Generale regionale, mentre
la concreta gestione delle iniziative sul territorio sarà curata
dai responsabili degli Uffici scolastici provinciali, avvalendosi delle
strutture tecniche preposte - al momento - alle attività di formazione
in servizio.
I direttori dei moduli formativi, oltre che predisporre
la quota-base delle attività formative comuni, dovranno assicurare
la coerenza e significatività dei piani personalizzati di formazione
che ogni docente presenterà al direttore del corso per la sua validazione,
dopo averlo discusso e concordato con il rispettivo tutor.
Le diverse modalità che saranno sperimentate
nelle realtà regionali saranno oggetto di attenzione della Direzione
Generale della formazione e aggiornamento del personale della scuola
e andranno a costituire la base per una nuova impostazione della formazione
dei docenti neo-assunti a partire dall'anno scolastico 2001/2002.
IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
Giuseppe Cosentino
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