O.M. 7 febbraio 2000, n. 33 - Corsi per il conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione
In relazione alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, IV S.S., n. 25 del 28 marzo 2000 dell'O.M. n. 33 del 7 febbraio 2000, riguardante l'oggetto, si ritiene opportuno dare alcune indicazioni in merito all'applicazione della predetta O.M.
Tempi di applicazione
Come già precisato nella nota n. D1/2109
del 24/3/2000 il tempo intercorso tra l'emanazione e la pubblicazione
dell'O.M., cui deve aggiungersi il tempo necessario alla completa acquisizione
delle domande da parte di tutti gli interessati, rende inattuale la tempistica
prevista per lo svolgimento di tutti i corsi.
Poiché resta problematica in questa situazione
giungere in tempi brevi alla completa attuazione delle disposizioni contenute
nel predetto provvedimento nei confronti di tutti gli aspiranti, si ritiene
opportuno consentire la frequenza ai corsi in una prima fase ai docenti
o istitutori che ne avevano già titolo ai sensi della precedente
O.M. 153/1999 e che, per motivi organizzativi, non sono stati ammessi alla
frequenza.
Ci si riferisce, in particolare, ai docenti residenti
o insegnanti all'estero, ai docenti o istitutori che non hanno trovato
collocazione nei corsi istituiti a livello provinciale o regionale e ai
docenti di ruolo la cui frequenza ai corsi è stata differita con
C.M. 250/1999.
Per tali docenti, in relazione al prioritario conseguimento
dei requisiti di partecipazione rispetto alle altre categorie previste
dall'O.M. 33/2000 e in considerazione dell'avvenuta acquisizione delle
domande di partecipazione, si ritiene necessario organizzare i corsi nel
più breve tempo possibile, e comunque con inizio nel mese di maggio
e termine entro giugno.
Per le altre categorie, che hanno avuto riconosciuto
il titolo a partecipare ai corsi soltanto con le disposizioni modificative
dell'O.M. 153/1999, recentemente emanate con l'O.M. 33/2000, anche in relazione
al numero di domande che perverranno, saranno impartite successive disposizioni
per l'avvio e conclusione dei corsi e degli esami finali, comunque entro
il corrente anno.
Organizzazione dei corsi
Come precisato nell'art. 5, 3° comma, dell'O.M.
33/2000, le SS.LL. avranno cura di utilizzare ove possibile le stesse sedi,
lo stesso percorso formativo, le stesse professionalità docenti
e direttive presenti negli analoghi corsi attivati ai sensi dell'O.M. 153/1999.
Nel caso di impossibilità di procedere in tal senso restano ferme
le disposizioni dettate in materia con la citata O.M.
Si richiamano in particolare le disposizioni dettate
per la riduzione della frequenza nei confronti dei docenti abilitati di
cui all'art. 7, comma 12 dell'O.M. 153/1999, nonché a quelle previste
per attività di autoformazione dal comma 9 dello stesso articolo.
Per quanto concerne i docenti residenti o insegnanti
all'estero, le SS.LL. provvederanno all'ammissione ai corsi istituiti in
provincia, ovvero, d'intesa con gli altri Provveditori in sede di apposita
conferenza di servizio a livello regionale, in provincia limitrofa, avendo
cura, in questo caso, di rispettare per quanto possibile le richieste avanzate
dai docenti. Di tale iscrizione dovrà essere data, da parte del
Provveditore agli Studi che ha acquisito la domanda, tempestiva comunicazione
agli interessati. Successivamente, non appena istituito formalmente il
corso dovrà essere comunicato il percorso formativo e le relative
tematiche che i docenti alI'estero dovranno approfondire in auto formazione,
elementi che le SS.LL dovranno acquisire dai coordinatori e dai docenti.
A tali docenti che beneficeranno del particolare
trattamento previsto dall'art. 5, 4° comma, dell'O.M. 33, dovranno
essere comunicati tempestivamente, a cura del coordinatore e dei docenti
dei corsi, la data della verifica della preparazione raggiunta da sostenere
insieme agli altri corsisti ed il calendario delle attività relative
alla parte finale del corso e agli esami. In sostanza si dovrà garantire
una partecipazione, seppure parziale, alle attività del corso e
agli esami finali cercando di contenere le presenze di questi docenti nella
sede di svolgimento del corso per il tempo strettamente necessario, in
considerazione delle particolari difficoltà e disagi che gli stessi
incontrano per la frequenza.
Naturalmente, nell'interesse di tutti i candidati,
anche quelli residenti nella sede di svolgimento dei corsi, questi dovranno
avere carattere intensivo per potersi concludere entro il mese di giugno
2000 evitando, comunque, di ricadere nei periodi di svolgimento degli esami
di maturità.
Per quanto concerne i docenti che non hanno frequentato
i corsi per mancanza dell'insegnamento specifico nella provincia o nella
regione, sulla base delle comunicazioni già acquisite da parte delle
SS.LL., questa Direzione provvederà a dare indicazioni per l'iscrizione
ai corsi nelle sedi ove siano presenti gli insegnamenti richiesti, fermo
restando l'applicabilità ai partecipanti delle particolari agevolazioni
di cui al citato art. 5, comma 4, dell'O.M. 33/2000.
In relazione, infine, alla possibilità che
i corsi, pur riguardando docenti di ruolo di cui alla C.M. 250/1999, docenti
provenienti dall'estero e docenti che non hanno frequentato i corsi già
istituiti per I'esiguo numero dei partecipanti, non possono funzionare
in tutte le province, si richiamano al riguardo le disposizioni contenute
nell'art. 3 dell'O.M. 153/1999, con l'ulteriore avvertenza, che, per tali
motivi, i raggruppamenti organizzativo-funzionali possono essere ulteriormente
ampliati.
Requisiti di accesso ai corsi da istituire ai
sensi dell'O.M. 33/2000
Per quanto concerne le categorie di docenti o istitutori
da ammettere ai corsi in un secondo tempo, rispetto a coloro che ne avevano
già titolo ai sensi dell'O.M. 153/1999, trattati in precedenza,
occorre precisare preliminarmente che l'O.M. 33/2000 non ha modificato
i termini temporali per l'acquisizione dei requisiti di accesso. Essi restano
fermi alla data del 25 maggio 1999, come fissato dalla legge 124/1999.
Pertanto coloro che hanno acquisito il titolo di studio o il requisito
dei 360 gg. oltre tale data non hanno alcun diritto a partecipare ai corsi.
Le nuove categorie di aspiranti sono in sostanza:
- docenti o istitutori che alla data del 25 maggio
1999 hanno un servizio interamente prestato in un posto o ordine di scuola
e chiedono l'idoneità o l'abilitazione in un altro posto o ordine
di scuola, possedendo a tale data il servizio di 360 gg. ed il titolo di
studio;
- docenti o istitutori che avendo partecipato ai
corsi indetti ai sensi dell'O.M. 153/1999, chiedono ai sensi dell'O.M.
33/2000 di partecipare ad una seconda idoneità o abilitazione;
- docenti o istitutori che pur avendo tutti i titoli
prescritti dall'O.M. 153/1999 non hanno presentato nei termini la domanda.
Le domande andranno presentate utilizzando il modello
allegato all'O.M. 33/2000 avendo cura di compilare correttamente la parte
riguardante eventuali frequenze e superamento di esami finali dell'O.M.
153/1999.
Particolare attenzione meritano inoltre alcune situazioni
particolari.
Docenti che hanno frequentato in tutto o in parte
i corsi indetti con l'O.M. 153/1999 ed eventualmente sostenuto gli esami
finali
I docenti o istitutori che hanno frequentato senza
i titoli previsti sia dall'O.M. 153/1999 sia dalla successiva O.M. 33/2000
vanno ovviamente esclusi anche successivamente al superamento dell'esame
finale e se, ammessi con riserva, la riserva andrà sciolta negativamente
con il decreto di rigetto del ricorso.
I docenti o istitutori che non avevano titolo ai
sensi dell'O.M. 153/1999, ma lo hanno acquisito ai sensi della O.M. 33/2000,
se ammessi con riserva a seguito di ricorso anche agli esami finali, vedranno
riconosciuto il loro titolo in sede di cessazione della materia del contendere.
Se hanno frequentato in parte il corso potranno
far valere il loro credito, debitamente documentato in occasione della
successiva frequenza ai corsi da attivare.
In quest'ultimo caso i docenti dovranno comunque
ripresentare domanda di partecipazione esplicitando nel modello questa
particolare situazione.
Personale educativo
In relazione al ristretto numero di partecipanti
e alle loro richieste, non compatibili con una frequenza a livello provinciale
o regionale si incaricano i PP.SS. di Cagliari per la Regione Sardegna,
di Parma anche per le province di Ancona, Forlì, Genova, Latina,
Macerata, Pesaro, Perugia e Reggio Emilia e di Bari anche per la Regione
Basilicata, dell'organizzazione dei corsi a livello regionale o interregionale
tenendo presente le disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, dell'O.M.
33/2000 che tendono ad agevolare la presenza ai corsi e sono pienamente
applicabili anche agli istitutori.
Si fa riserva di comunicare ulteriori disposizioni
e si prega di dare massima diffusione alla presente circolare ministeriale
alle istituzioni scolastiche.
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