Circolare ministeriale n. 115 del 18 aprile 1977

Donatori di sangue: astensione dal lavoro nel giorno del prelievo

Sono pervenuti quesiti circa l'applicabilità al personale della scuola, direttivo, docente e non docente, della legge 13 luglio 1967, n. 584 concernente "Riconoscimento del diritto di una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione ed alla corresponsione della retribuzione".
Considerato che tale legge si riferisce a tutti i lavoratori dipendenti che si sottopongono al prelievo del sangue, non vi è dubbio che destinatario di essa sia anche il personale delle scuole di ogni ordine e grado che, pertanto, ha diritto ad assentarsi dalla scuola il giorno del salasso.
In tale giorno gli interessati devono essere considerati in servizio a tutti gli effetti e l'assenza non incide sul computo dei periodi di congedo, d'aspettativa e di assenza di cui il personale ha diritto a fruire.
Si rammenta che ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 8/4/1968 (G.U. n. 108 del 29/4/1968) è fissato in 250 grammi il limite quantitativo minimo che la donazione di sangue deve raggiungere per il diritto alla giornata di riposo e che la medesima viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo del sangue.
A tal fine gli interessati dovranno presentare all'autorità scolastica competente apposita attestazione rilasciata dal medico che ha effettuato il prelievo indicante il giorno e l'ora del prelievo stesso nonché il quantitativo in grammi di sangue prelevato.
Si pregano le SS.VV. di dare immediata diffusione alla presente circolare.


HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999