Donatori di sangue: astensione dal lavoro nel giorno del prelievo
Sono pervenuti quesiti circa l'applicabilità
al personale della scuola, direttivo, docente e non docente, della legge
13 luglio 1967, n. 584 concernente "Riconoscimento del diritto di una giornata
di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione
ed alla corresponsione della retribuzione".
Considerato che tale legge si riferisce
a tutti i lavoratori dipendenti che si sottopongono al prelievo del sangue,
non vi è dubbio che destinatario di essa sia anche il personale
delle scuole di ogni ordine e grado che, pertanto, ha diritto ad assentarsi
dalla scuola il giorno del salasso.
In tale giorno gli interessati devono
essere considerati in servizio a tutti gli effetti e l'assenza non incide
sul computo dei periodi di congedo, d'aspettativa e di assenza di cui il
personale ha diritto a fruire.
Si rammenta che ai sensi del decreto
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 8/4/1968 (G.U. n. 108
del 29/4/1968) è fissato in 250 grammi il limite quantitativo minimo
che la donazione di sangue deve raggiungere per il diritto alla giornata
di riposo e che la medesima viene computata in 24 ore a partire dal momento
in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l'operazione
di prelievo del sangue.
A tal fine gli interessati dovranno
presentare all'autorità scolastica competente apposita attestazione
rilasciata dal medico che ha effettuato il prelievo indicante il giorno
e l'ora del prelievo stesso nonché il quantitativo in grammi di
sangue prelevato.
Si pregano le SS.VV. di dare immediata
diffusione alla presente circolare.
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