Oggetto:
Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni -
D.M. 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative
Con il Regolamento concernente l'applicazione delle norme sulla sicurezza
nei
luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche ed educative, adottato
con D.M.
29 settembre 1998, n. 382 (G.U. 4 novembre 1 998), è stata completata
la
normativa di settore ed opera, quindi a tutti gli effetti, l'obbligo
di adeguare
le scuole alle relative prescrizioni europee.
Dell'intervenuta pubblicazione del provvedimento è stata data
opportuna
diffusione con le note prot. n D7M988 e D7/4989 del 6/11/1998 indirizzate,
rispettivamente, agli Uffici Periferici e Centrali di questa Amministrazione.
In proposito, pur nella consapevolezza delle problematiche connesse,
va
doverosamente premesso come l'attuazione della citata normativa rivesta
particolare rilievo nel mondo scolastico, anzitutto nell'obiettivo
di una
"scuola sicura" da conseguire in unione di intenti, di risorse e di
sinergie con
gli Enti locali, ma anche nella prospettiva dell’affermazione e diffusione
di
una "cultura della sicurezza," che non può essere trascurata
o sottovalutata
proprio nell'istituzione scolastica che deve, invece, costituirne un
momento
propulsivo determinante.
A fronte, peraltro, della rilevanza della questione - di natura non
soltanto
sociale, ma implicante una serie di attività e di coinvolgimenti
operativi di
più soggetti - questo Ministero, non ignorando o sottovalutando
notizie e
segnali provenienti sia dai Dirigenti degli Uffici periferici che dai
Dirigenti
scolastici direttamente responsabili del servizio nelle rispettive
istituzioni,
si è determinato a seguire da presso gli sviluppi della prima
fase di avvio a
regime c per fornire ogni possibile assistenza al superamento degli
eventuali
punti di crisi e favorire un coordinato e razionale impiego delle risorse;
cosa,
questa, tanto più necessaria attesa le limitate disponibilità
finanziarie
all'uopo utilizzabili.
In tale ottica, anche al fine di individuare un punto di riferimento
unitario, è
stato costituito un apposito Osservatorio -costituito da rappresentanti
dei
diversi Uffici, centrali e periferici, interessati nonché da
alcuni dirigenti
scolastici -operante con l'appoggio di una struttura più leggera
e flessibile
incardinata presso la Direzione Generale del Personale, che ha già
seguito
l'iter di emanazione del Regolamento.Osservatorio, questo, nel quale
potranno
essere coinvolti, quando se ne ravvisi l'opportunità, Enti cd
Organismi
interessati alle tematiche dalla sicurezza.
Tanto premesso, si richiamano gli aspetti che sono parsi di più
evidente
rilievo, prospettando alcune indicazioni di massima e fermo restando
che altre
potranno esserne fornite in relazione alle effettive necessità
rilevate sul
campo.
A) Datore di lavoro
Con D.M. 21 giugno 1996 n. 292 sono stati identificati come "datori
di lavoro",
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 626/ 94 e successive
integrazioni e modifiche, i Dirigenti Scolastici (per le istituzioni
scolastiche
ed educative) ed i Presidenti dei Consigli di Amministrazione (per
i
Conservatori e le Accademie), ai quali, pertanto faranno capo i compiti
e le
responsabilità previsti dalla normativa di riferimento.
In proposito, va preliminarmente ricordato come le attività
relative agli
interventi strutturali e di manutenzione necessarie per garantire la
sicurezza
dei locali e degli edifici adibiti ad Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e
grado ed educative, siano a carico dell'Ente locale tenuto, ai sensi
della
vigente normativa in materia - cd in particolare dell'articolo 3 della
legge lì
gennaio 1996, n. 23 - alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso
gli
obblighi previsti dalla legge 626/94, relativamente ai predetti interventi,
si
intendono assolti da parte dei Dirigenti con la richiesta del loro
adempimento
all’Ente locale rispettivamente competente e cioè al Comune,
per le scuole
Materne, Elementari e Secondarie di primo grado ed alla Provincia,
per l'intera
fascia Secondaria superiore ed Artistica nonché per le Istituzioni
Educative.
Ciò premesso - e- ribadita la normale, tradizionale, competenza
prevista da
norme previgenti, come, in particolare, gli obblighi gravanti sul Capo
d'Istituto come "titolare dell'attività", di cui al D.M. 27
agosto 1992 relativo
alle misure di prevenzione incendi, nonché di ogni altra doverosa
cautela che
dovesse rendersi necessaria a fronte di particolari situazioni contingenti,
secondo la normale diligenza relativa alla specifica funzione esercitata
- al
Datore di lavoro, come sopra individuato dal citato D.M. 21 giugno
1996 n.292, è
attribuito il compito di porre in essere i vari adempimenti di carattere
generale concernenti essenzialmente le attività di formazione
ed informazione
del personale interessato nonché la valutazione dei rischi,
la conseguente
elaborazione del documento e la predisposizione del servizio di prevenzione
e
protezione, comprensivo delle cosiddette figure sensibili di cui al
successivo
punto 6.
1) valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione
scolastica di riferimento;
2) elaborare un documento conseguente alla valutazione
dei rischi,
indicante, tra l’altro i criteri adottati ai fini
della valutazione; nonché
le opportune misure di prevenzione e protezione,
custodendolo agli atti;
3) designare il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione;
4) designare gli addetti al servizio di prevenzione
e protezione;
5) designare il medico competente, qualora ne ricorra
la necessità secondo
quanto indicato alla successiva lettera E;
6) designare i lavoratori addetti alle misure di
prevenzione incendi,
evacuazione e di pronto - soccorso ("figure sensibili");
nonché la figura
del preposto ove necessaria (es. laboratori , officine
ecc.);
7) fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati
ai sensi dell’articolo2
comma A del D.l.vo n.626 ove necessario, dispositivi
di protezione
individuale;
8) adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati,
ogni altra forma di
protezione eventualmente necessaria, prevista dal
citato articolo 4 della
normativa di riferimento;
9) assicurare un'idonea attività di formazione
ed informazione degli
interessati, personale ed alunni in ragione delle
attività svolte da
ciascuno e delle relative responsabilità;
10) consultare il RLS (e in sua assenza le RSA d’istituto).
B) Valutazione dei rischi: stesura del documento
Il primo adempimento, anche di ordine logico, del Dirigente scolastico
consiste
nella valutazione del rischio e nella conseguente stesura di un apposito
documento. Ciò richiederebbe, di norma, competenze tecniche
rinvenibili solo in
alcune tipologie di istituzioni scolastiche. Tale adempimento potrebbe,
dunque,
comportare difficoltà, soprattutto in quelle scuole nelle quali
presti servizio
personale privo di tali caratteristiche.
Premesso quanto sopra, ai fini della valutazione dei rischi, laddove
esista
personale fornito di idonea competenza tecnica, il Capo di Istituto
-
avvalendosi sia della collaborazione del Responsabile della sicurezza
che di
coloro che sono stati individuati e nominati come addetti al servizio
di
prevenzione e protezione - effettuerà una ricognizione dei rischi,
ambiente per
ambiente, utilizzando il modello-guida che si fornisce in allegato,
appositamente predisposto come ausilio minimo e che potrà, ove
ritenuto
necessario, essere integrato in relazione alle eventuali ulteriori
esigenze che
ciascun estensore dovesse ritenere presenti.
La stesura del documento sui fattori di rischio rappresenta un preciso
obbligo
del Datore di lavoro, che, comunque, ne assume la piena responsabilità
anche nel
caso in cui si avvalga -dell'opera del Responsabile del servizio di
prevenzione
e protezione, A tal fine, egli può ricorrere anche alla collaborazione
del
personale tecnico degli Enti locali (Comuni o Province) tenuti alla
fornitura
delle relative strutture immobiliari nonché degli Enti o Associazioni
preposti
istituzionalmente alla tutela e sicurezza dei lavoratori. Collaborazione,
questa, ovviamente subordinata alla disponibilità dei citati
Enti ed
Associazioni, non costituendo per loro un obbligo di legge.
In proposito - al fine di coadiuvare i Dirigenti scolastici nell'esercizio
dei
rispettivi adempimenti in merito, che, comunque, essi sono tenuti a
svolgere -
questa Amministrazione sta valutando la possibilità di convenire
con le
Associazioni di categoria (ANCI cd UPI) -ovviamente previa acquisizione
della
relativa disponibilità in merito - opportuni interventi a sostegno,
attraverso,
ad esempio, la predisposizione di una modulistica unitaria per categoria
di
Istituto ed ausili da parte di personale tecnico messo a disposizione
dall'Ente
medesimo
C) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Il Dirigente Scolastico - ferma restando la propria diretta responsabilità
collegata alla figura di datore di lavoro -designa, nell'ambito del
personale in
servizio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione(RSPP),
in
possesso di idonei e certificati requisiti previsti dalla legge sempreché
non
intenda assumere direttamente tale funzione qualora il numero dei dipendenti,
con esclusione degli allievi, sia inferiore alle duecento unità.
In entrambi i casi è obbligatoria per il responsabile la frequenza
di un
adeguato corso di formazione opportunamente certificato secondo quanto
indicato
dal decreto interministeriale 16 gennaio 1997 pubblicato sulla G.U.
n. 27 del 3
febbraio successivo.
La scelta del responsabile del servizio rientra, dunque, nei poteri
del
Dirigente scolastico. In assenza di risorse interne idonee e disponibili
è
possibile il ricorso alternativo all'esterno, analogamente a quanto
richiamato
in merito al documento sui fattori di rischio. Va comunque sottolineato
che,
anche in questa eventualità, resta in ogni caso a suo carico
l’organizzazione
del servizio di prevenzione e protezione, configurandosi l'apporto
esterno come
un'integrazione del servizio, così come sottolineato dallo stesso
Consiglio di
Stato nel parere reso sul Regolamento.
Più in particolare detto regolamento prevede che venga prioritariamente
presa in
considerazione la possibilità di utilizzare risorse interne
all'istituzione
medesima. Come successive subordinate vengono poi individuate: l'utilizzazione
di personale di altre istituzioni, eventualmente anche per più
scuole
consorziate; il ricorso a strutture dell'Ente locale, ovviamente ove
questo sia
disponibile; il ricorso a prestazioni esterne presso Enti Specializzati,
nonché
in assenza di ogni altra alternativa, a prestazioni professionali esterne.
Si intende che tali prestazioni dovranno di necessità far carico
alle
disponibilità finanziarie delle istituzioniinteressate che anche
in questo caso
è consigliabile si consorzino al fine di realizzare economie
di scala ciò in
quanto il d.l.vo 626 non ha previsto com’è noto alcun finanziamento
specifico
aggiuntivo per le relative misure di attuazione.
In tali ultime ipotesi (risorse esterne alle scuole)l e opportune convenzioni
potrebbero essere stipulate, a livello più generale, anche dal
Provveditore agli
Studi territorialmente competente.
Con l'occasione si evidenzia, infine, che l’Amministrazione intende,
comunque,
promuovere, tramite istituti specializzati, apposite attività
di formazione, da
concordare nelle opportune sedi sindacali per le "figure sensibili"
(addetti ai
servizi di primo soccorso e di protezione dagli incedi) nonché
per gli stessi
responsabili del servizio. Peraltro, anche in questo, come negli altri
casi
analoghi, l'intervento centrale si configurerebbe come sussidiario,
di sostegno
e, ove necessario, di coordinamento delle iniziative locali.
D) Organizzazione del servizio
Definito il documento di valutazione del rischio, il dirigente scolastico
elaborerà il piano della sicurezza e la relativa programmazione
ed attuazione
degli interventi di competenza graduati in relazione alle obiettive
priorità ed
alle disponibilità finanziarie.
Nell'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, così
come nella
designazione delle cosi dette "figure sensibili" - lavoratori, cioè,
incaricati
dell'attuazione delle misure prevenzione incendi e lotta antincendio,
di
evacuazione del personale in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio
di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza - le figure
scolastiche potrebbero essere individuate, a titolo esemplificativo
ed in
rapporto alle attività istituzionali, anche nel Collaboratore,
nell'Assistente
Tecnico per i laboratori e nel Docente di educazione fisica, comunque
in
possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione
del RLS (o RSA
in sua assenza).
E) Sorveglianza sanitaria
Premesso che il "medico competente" è figura ben diversa dall'eventuale
medico
scolastico, si evidenzia come l'articolo 16 del D.L.vo 626/94 disponga
che la
sorveglianza sanitaria - concretizzantesi in accertamenti preventivi
e periodici
finalizzati a verificare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento
di
determinate attività - venga effettuata "nei casi previsti dalla
normativa
vigente".
Pertanto, destinatari della presente disposizione sono esclusivamente
il
personale scolastico e gli allievi di alcune tipologie di istituzioni
nelle
quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature
di
lavoro, comportanti specifici elementi di rischio della salute, ·
ovviamente,
limitatamente al tempo dedicato alle relative esercitazioni.
La sorveglianza sanitaria deve, quindi, essere assicurata esclusivamente
nei
casi di attività lavorative rischiose. A tal fine il dirigente
scolastico,
effettuata la valutazione dei rischi, qualora ne ricorrano le condizioni,
nomina
il medico competente che - si sottolinea - deve essere nominato solo
in presenza
di attività a rischio per la salute (in particolare, articoli
33, 34 e 35 del
D.P.303/56, come integrato dal D.M. 5 settembre 1994).
Premesso quanto sopra, il Dirigente Scolastico procede all'individuazione
del
medico competente, d'intesa, ove possibile con le A'ASSLL ovvero rivolgendosi
ad
una struttura -'pubblica (per es.: lNAIL) dotata di personale sanitario
in
possesso dei prescritti requisiti. Si richiama, al riguardo, quanto
previsto dai
commi 5 e 7 dell'articolo 12 del D.L.vo 626/94. Per agevolare tale
adempimento i
Provveditori agli studi territorialmente competenti stipulano una convenzione
quadro - valida per l'intera Provincia ed alla quale i Capi d'istituto
potranno
uniformarsi - in cui vengono individuati il personale sanitario interessato,
le
prestazioni da rendere ai sensi della normativa di riferimento, gli
onorari ed
ogni altro elemento o modalità ritenuti opportuni.
L'organizzazione del servizio di sorveglianza sanitaria è stabilita
sulla base
di convenzioni tra le istituzioni scolastiche ed i predetti Enti pubblici
disponibili ad effettuare il servizio. A tali fini questo Ministero
sta
valutando la possibilità di un raccordo con le competenti Regioni
– ove
disponibili - per una collaborazione organica, soprattutto in considerazione
del
numero delle istituzioni scolastiche coinvolte e delle correlate risorse
finanziarie, anche a fronte della necessità, di ricorrere a
professionalità
sanitarie fornite di particolari requisiti.
F) Formazione ed informazione
Tutti i lavoratori e le figure ad essi equiparati devono essere informati
e
formati. Il Dirigente Scolastico assicurerà che ciascun lavoratore
riceva una
informazione ed una formazione adeguate in materia di igiene e sicurezza
con
riferimento al proprio posto di lavoro ed in relazione alle mansioni
svolte. La
formazione dei lavoratori e quella dei rispettivi rappresentanti deve
avvenire
durante l’orario di lavoro e non può comportare alcun onere
economico a loro
carico.
La formazione, costituisce un obbligo per il dirigente scolastico,
il quale
predisporrà, a tal fine, un piano organico nell'ambito delle
attività formative
programmate dall'istituto secondo la vigente normativa contrattuale.
Atteso, peraltro, che la formazione costituisce un obbligo anche per
il
lavoratore, che non può ad essa sottrarsi o rinunciare, il Dirigente
scolastico
curerà di assicurare, ove necessario, le opportune integrazioni
delle relative
attività, a fronte delle eventuali assenze dei destinatari,
da qualunque causa
prodotte.
Anche al fine di sovvenire alla possibile frammentazione delle attività
formative derivante da trasferimenti, cambiamenti di mansioni od ogni
altra
motivazione, questo Ministero ha, predisposto, in materia, un apposito
corso di
autoformazione su supporto multimediale (CD Rom), già distribuito
alle SS.LL. -
e di libera duplicabilità, ove necessario – che soddisfa gli
obblighi in
questione, con relativa certificazione dell'avvenuto adempimento.
Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’articolo 20 del d.l.vo
626 e
dalla parte seconda del Contratto Collettivo Quadro (CCQN) del 7 maggio
1996 tra
ARAN e Organizzazioni Sindacali, in materia di organismi paritetici,
con
funzioni di orientamento e di iniziative formative.
In proposito, si raccomanda un'attenta opera di promozione e vigilanza
affinchè
le attività di formazione ed informazione siano portate a tempestivo
compimento.
Per quanto riguarda, poi, l'informazione dei lavoratori, estesa anche
agli
alunni, essa potrebbe essere correttamente ed opportunamente assicurata-
previa
consultazione del RSPP e del RLS- mediante la produzione e diffusione
di
opuscoli sintetici e di agevole definizione e consultazione, nei quali
siano
riassunti i principi indicati dalla normativa di riferimento, unitamente
a
quelle informazioni ritenute utili rispetto all’organizzazione dell'istituzione
scolastica in materia di sicurezza, prevenzione e soccorso.
Questo Ministero, infine, ad integrazione del prodotto multimediale
suindicato,
promuoverà iniziative di formazione, dirette a porre i Capi
di istituto nella
condizione di meglio assolvere al proprio compito specifico cd essere,
altresì,
in grado di assumere la veste di responsabile del servizio di prevenzione
e
protezione, ove consentito (istituzioni con meno di duecento dipendenti,
esclusi
gli alunni).Torna opportuno segnalare, al riguardo, che nell’ambito
del corso di
formazione per Dirigenti Scolastico di cui al D.L.vo n.59/98 è
previsto un
apposito "curricolo elettivo" in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro che i
singoli interessati potranno scegliere e seguire. Specifici interventi
di
formazione saranno destinati ai Responsabili del servizio prevenzione
e
protezione nonché ai Rappresentanti dei lavoratori.
Analoghe iniziative potranno essere prese in considerazione per il
personale
della scuola nei piani provinciali di formazione ed aggiornamento,
in merito
alla formazione degli addetti alla SSPP (cosiddette "figure sensibili"),
eventualmente anche in collaborazione con Istituti e soggetti specializzati
(VV.FF. CRI INAIL ecc.).
Con l'occasione si ricorda come il Dipartimento per la Funzione Pubblica
abbia
stipulato un apposito accordo di programma con l'lNAlL che prevede
anche
un'attività di formazione graduale nell'ambito della normativa
in questione e
che il Gruppo lntegrato di Coordinamento, all’uopo costituito presso
detta
Struttura, ha avviato, tramite i Provveditorati agli Studi una rilevazione
analitica sullo stato di attuazione della normativa per la sicurezza
e sulla
necessità di assistenza, al fine di un reciproco scambio di
informazioni per
concertare la programmazione di eventuali interventi in comune, in
un'ottica di
una fattiva collaborazione sinergica nell’ambito di tale accordo è
stata a suo
tempo diramata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio personale
delle
Pubbliche Amministrazioni, la Circolare n.3 del 1998, per le successive
elaborazioni e programmazioni di iniziative, elementi conoscitivi sullo
stato
degli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
G) Rapporti con gli Enti locali
E’ il caso di sottolineare come il rapporto tra le istituzioni scolastiche
e gli
Enti Locali (Comuni e Province) vada sviluppato nel segno della migliore
integrazione e con ogni spirito collaborativo, considerata la stretta
connessione tra Ente Locale e Scuola, sia per gli aspetti tecnici,
attinenti la
fornitura e la manutenzione delle strutture, sia per quelli generali
di
espressioni delle comunità locale. Resta fermo quanto in precedenza
indicato, in
merito alle questioni di carattere strutturale e manutentivo che fanno
capo
direttamente ai Comuni e alle Province rispettivamente obbligati ai
sensi della
vigente normativa.
Ciò vale, in particolare, per la materia di cui trattasi, nella
quale
l'interazione è, in più circostanze, continua e fisiologica.
Si raccomanda, pertanto, a tutte le componenti interessate, pur nell'esercizio
di ruoli e funzioni che in taluni casi possono prospettarsi in posizioni
dialettiche, di tenere comunque e sempre presente la necessità
di operare nello
spirito della massima apertura e collaborazione, in un'ottica di fattiva
sinergia di obiettivi e risorse.
Sarà cura dell’Ufficio Scolastico territorialmente competente
promuovere ogni
iniziativa ritenuta opportuna per coordinare e raccordare, in merito,
le
istituzioni scolastiche con gli Enti a qualunque titolo coinvolti.
Si assicura
che questa Amministrazione non mancherà, da parte sua, di avviare
come già nel
passato e in precedenza indicato, un proficuo dialogo con le Associazioni
degli
Enti Locali e degli altri Organismi interessati, al fine del reperimento-
ove
possibile- di soluzioni univoche e condivise, anche attraverso la stipula
di
appositi Protocolli d’intesa.
H) Adeguamento attrezzature scolastiche non afferenti edifici e strutture
dei
locali
Torna opportuno ricordare che, mentre fanno capo agli Enti locali
rispettivamente competenti, Comuni o Province, gli interventi sulle
strutture,
gli arredi, le spese varie d" ufficio e l’impiantistica in generale
(articolo 3
della legge 11 gennaio 1996, n.23) - fatto salvo, ovviamente, l’obbligo
da parte
del Capo d’istituto di adottare ogni misura idonea e contingente in
caso di
grave ed immediato pregiudizio per l'incolumità dell'utenza
– resta di
pertinenza di quest'ultimo l’adeguamento delle attrezzature e dei materiali
destinati alle attività didattiche Di tali circostanze andrà
tenuto il debito
conto nella valutazione dei fattori di rischio, nel stesura del relativo
documento e nella proposizione degli interventi che dovessero rendersi
necessari.
I) Organizzazione, raccordo e supporto
Le questioni sollevate dall'introduzione della normativa in questione
attengono
a molteplici aspetti: finanziari, organizzativi, relazionali, gestionali
nonché,
infine, e di natura contrattuale, per la realizzazione di programmi
di
formazione, per i criteri di attribuzioni di compiti e funzioni particolari,
per
eventuali compensi aggiuntivi e per l’individuazione di possibili raccordi
e
l’assistenza a livello territoriale.
In tale ottica - ferma restando la piena autonomia dei Capi d'istituto
in quanto
direttamente responsabili per le rispettive Istituzioni scolastiche
- sarà cura
dei Dirigenti degli Uffici periferci; territorialmente competenti-consultati,
ove presenti, gli Organismi paritetici - valutare I'opportunità
dell' adozione
di ogni necessaria iniziativa in presenza di tematiche che, per la
loro
dimensione e natura, meglio si prestino ad una organizzazione locale
rivolta ad
una pluralità di soggetti o di istituti, nonché di reperire
ogni possibile forma
di raccordo e/o supporto che dovesse risultare utile per un'organica
e
funzionale soluzione delle diverse problematiche in materia.
J) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Organismo paritetico
L'individuazione della figura del responsabile dei lavoratori per la
sicurezza è
disciplinata, in attesa di un accordo di comparto, dall’accordo quadro
concordato il 7 maggio 1996 tra l’ARAN e OO.SS., pubblicato nella G.U.
serie
generale n.167 del 30.6.1996 (CCQN). Altre modalità di designazione
potranno
essere concordati in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell’art.5,
comma 5, del CCNL 1994/97.
Per l’istituzione dell’Organismo paritetico di cui all’art.20 del D.L.vo
626/94,
si fa rinvio alla contrattazione prevista dalla parte 2, punto 1 dello
stesso
CCQN. altra problematica collegata.
K) Risorse Finanziarie
La problematica in questione si risolve essenzialmente nell'individuazione
dei
costi che le scuole dovrebbero sostenere per l'applicazione della normativa
sull’igene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare - ribadita la diretta competenza degli Enti locali in
merito alle
questioni strutturali e ad ogni altra ad essi istituzionalmente devoluta,
per le
quali non è ipotizzabile alcun –intervento finanziario da parte
di questa
Amministrazione - l'eventuale fabbisogno finanziario per le istituzioni
scolastiche si porrebbe sostanzialmente per le seguenti attività:
1) stesura del documento di valutazione dei rischi, ove la relativa
definizione richieda particolari -professionalità
non reperibili all'
interno dell' Istituzione scolastica;
2) nomina del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione,
nell'impossibilità di provvedere a soluzioni
interne;
3) eventuale nomina del medico competente, qualora
sia necessario secondo
quanto indicato nei punti precedenti;
L'adempimento relativo alla stesura del documento
dei rischi contempla oneri
finanziari solo in caso di necessità di ricorso a prestazioni
professionali di
esperti esterni, ove non fossero rinvenibili idonee professionalità
all'interno
dell'istituzione scolastica interessata. Qualora si ricorresse, dunque,
a
prestazioni esterne i Capi di istituto faranno fronte agli oneri finanziari
derivanti dalla stipula di apposito contratto di prestazione d'opera
(art. 40,
comma 1, della legge 449/97) attingendo agli ordinari stanziamenti
di bilancio
destinati al funzionamento amministrativo didattico, utilizzando a
tal fine
anche le eventuali economie derivanti dall’applicazione della Circolare
del
Ministero dell'Interno 14 gennaio 1999, n. 3/99 portata a conoscenza
degli
uffici interessati con nota 20 gennaio 1999, n. 34988/BL di questo
Ministero.
Si evidenzia, peraltro, che ove l'onorario stabilito nel contratto
fosse
superiore alle misure medie previste dagli Enti specializzati, dovrà
esser data
adeguata motivazione.
Analogamente si provvederà. In caso di ricorso a prestazioni
esterne per il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione. In ordine, infine,
al
pagamento delle prestazioni sanitarie- ove richieste sulla base di
quanto in
precedenza indicato- l’istituzione scolastica erogherà l’onorario
spettante al
medico su presentazione di fattura periodica, utilizzando a tal fine
le risorse
finanziarie iscritte, a seguito di specifica variazione di bilancio
dal fondo di
riserva, al capitolo 13 dell’uscita. In definitiva, dunque, i Dirigenti
scolastici potranno fronteggiare le spese eventualmente necessarie,
attingendo,
per il momento ed il caso di assoluta necessità, dai ordinari
stanziamenti di
bilancio concernenti il funzionamento amministrativo e didattico
dell’Istituzione scolastica interessata.
Si ricorda che le presenti disposizioni non si applicano alla Regione
Siciliana
Fermo restando quanto sopra, sarà cura di questo Ministero ricercare
- ove
possibile - ulteriori finanziamenti, anche attraverso idonee proposte
di
assestamento del bilancio 1999 Le precedenti istruzioni, in quanto
di contenuto
operativo, afferiscono essenzialmente alle Istituzioni scolastiche
ed educative
statali.
Esse, peraltro, possono tornare utili a livello conoscitivo anche alle
scuole
non statali.
Pertanto gli Uffici in indirizzo provvederanno a dare diffusione alla
presente
circolare anche tra le Istituzioni non statali, legalmente riconosciute
e
pareggiate, per le quali - come, per altro, per quelle funzionanti
con
provvedimento di "presa d’atto" - la vigente normativa individua nei
gestori o
nei rappresentanti legali (ove il gestore sia una persona giuridica),
i datori
di lavoro affinchè possano cogliere i suggerimenti, in essa
contenuti, ritenuti
opportuni.
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