Circolare Ministeriale 29 aprile 1999, n. 119

Oggetto:
Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni -
D.M. 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative

Con il Regolamento concernente l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche ed educative, adottato con D.M.
29 settembre 1998, n. 382 (G.U. 4 novembre 1 998), è stata completata la
normativa di settore ed opera, quindi a tutti gli effetti, l'obbligo di adeguare
le scuole alle relative prescrizioni europee.
Dell'intervenuta pubblicazione del provvedimento è stata data opportuna
diffusione con le note prot. n D7M988 e D7/4989 del 6/11/1998 indirizzate,
rispettivamente, agli Uffici Periferici e Centrali di questa Amministrazione.
In proposito, pur nella consapevolezza delle problematiche connesse, va
doverosamente premesso come l'attuazione della citata normativa rivesta
particolare rilievo nel mondo scolastico, anzitutto nell'obiettivo di una
"scuola sicura" da conseguire in unione di intenti, di risorse e di sinergie con
gli Enti locali, ma anche nella prospettiva dell’affermazione e diffusione di
una "cultura della sicurezza," che non può essere trascurata o sottovalutata
proprio nell'istituzione scolastica che deve, invece, costituirne un momento
propulsivo determinante.
A fronte, peraltro, della rilevanza della questione - di natura non soltanto
sociale, ma implicante una serie di attività e di coinvolgimenti operativi di
più soggetti - questo Ministero, non ignorando o sottovalutando notizie e
segnali provenienti sia dai Dirigenti degli Uffici periferici che dai Dirigenti
scolastici direttamente responsabili del servizio nelle rispettive istituzioni,
si è determinato a seguire da presso gli sviluppi della prima fase di avvio a
regime c per fornire ogni possibile assistenza al superamento degli eventuali
punti di crisi e favorire un coordinato e razionale impiego delle risorse; cosa,
questa, tanto più necessaria attesa le limitate disponibilità finanziarie
all'uopo utilizzabili.
In tale ottica, anche al fine di individuare un punto di riferimento unitario, è
stato costituito un apposito Osservatorio -costituito da rappresentanti dei
diversi Uffici, centrali e periferici, interessati nonché da alcuni dirigenti
scolastici -operante con l'appoggio di una struttura più leggera e flessibile
incardinata presso la Direzione Generale del Personale, che ha già seguito
l'iter di emanazione del Regolamento.Osservatorio, questo, nel quale potranno
essere coinvolti, quando se ne ravvisi l'opportunità, Enti cd Organismi
interessati alle tematiche dalla sicurezza.
Tanto premesso, si richiamano gli aspetti che sono parsi di più evidente
rilievo, prospettando alcune indicazioni di massima e fermo restando che altre
potranno esserne fornite in relazione alle effettive necessità rilevate sul
campo.
A) Datore di lavoro
Con D.M. 21 giugno 1996 n. 292 sono stati identificati come "datori di lavoro",
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 626/ 94 e successive
integrazioni e modifiche, i Dirigenti Scolastici (per le istituzioni scolastiche
ed educative) ed i Presidenti dei Consigli di Amministrazione (per i
Conservatori e le Accademie), ai quali, pertanto faranno capo i compiti e le
responsabilità previsti dalla normativa di riferimento.
In proposito, va preliminarmente ricordato come le attività relative agli
interventi strutturali e di manutenzione necessarie per garantire la sicurezza
dei locali e degli edifici adibiti ad Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado ed educative, siano a carico dell'Ente locale tenuto, ai sensi della
vigente normativa in materia - cd in particolare dell'articolo 3 della legge lì
gennaio 1996, n. 23 - alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli
obblighi previsti dalla legge 626/94, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti da parte dei Dirigenti con la richiesta del loro adempimento
all’Ente locale rispettivamente competente e cioè al Comune, per le scuole
Materne, Elementari e Secondarie di primo grado ed alla Provincia, per l'intera
fascia Secondaria superiore ed Artistica nonché per le Istituzioni Educative.
Ciò premesso - e- ribadita la normale, tradizionale, competenza prevista da
norme previgenti, come, in particolare, gli obblighi gravanti sul Capo
d'Istituto come "titolare dell'attività", di cui al D.M. 27 agosto 1992 relativo
alle misure di prevenzione incendi, nonché di ogni altra doverosa cautela che
dovesse rendersi necessaria a fronte di particolari situazioni contingenti,
secondo la normale diligenza relativa alla specifica funzione esercitata - al
Datore di lavoro, come sopra individuato dal citato D.M. 21 giugno 1996 n.292, è
attribuito il compito di porre in essere i vari adempimenti di carattere
generale concernenti essenzialmente le attività di formazione ed informazione
del personale interessato nonché la valutazione dei rischi, la conseguente
elaborazione del documento e la predisposizione del servizio di prevenzione e
protezione, comprensivo delle cosiddette figure sensibili di cui al successivo
punto 6.
1) valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione
    scolastica di riferimento;
    2) elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi,
    indicante, tra l’altro i criteri adottati ai fini della valutazione; nonché
    le opportune misure di prevenzione e protezione, custodendolo agli atti;
    3) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
    4) designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
    5) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità secondo
    quanto indicato alla successiva lettera E;
    6) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi,
    evacuazione e di pronto - soccorso ("figure sensibili"); nonché la figura
    del preposto ove necessaria (es. laboratori , officine ecc.);
    7) fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati ai sensi dell’articolo2
    comma A del D.l.vo n.626 ove necessario, dispositivi di protezione
    individuale;
    8) adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di
    protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4 della
    normativa di riferimento;
    9) assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione degli
    interessati, personale ed alunni in ragione delle attività svolte da
    ciascuno e delle relative responsabilità;
    10) consultare il RLS (e in sua assenza le RSA d’istituto).
    B) Valutazione dei rischi: stesura del documento
Il primo adempimento, anche di ordine logico, del Dirigente scolastico consiste
nella valutazione del rischio e nella conseguente stesura di un apposito
documento. Ciò richiederebbe, di norma, competenze tecniche rinvenibili solo in
alcune tipologie di istituzioni scolastiche. Tale adempimento potrebbe, dunque,
comportare difficoltà, soprattutto in quelle scuole nelle quali presti servizio
personale privo di tali caratteristiche.
Premesso quanto sopra, ai fini della valutazione dei rischi, laddove esista
personale fornito di idonea competenza tecnica, il Capo di Istituto -
avvalendosi sia della collaborazione del Responsabile della sicurezza che di
coloro che sono stati individuati e nominati come addetti al servizio di
prevenzione e protezione - effettuerà una ricognizione dei rischi, ambiente per
ambiente, utilizzando il modello-guida che si fornisce in allegato,
appositamente predisposto come ausilio minimo e che potrà, ove ritenuto
necessario, essere integrato in relazione alle eventuali ulteriori esigenze che
ciascun estensore dovesse ritenere presenti.
La stesura del documento sui fattori di rischio rappresenta un preciso obbligo
del Datore di lavoro, che, comunque, ne assume la piena responsabilità anche nel
caso in cui si avvalga -dell'opera del Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, A tal fine, egli può ricorrere anche alla collaborazione del
personale tecnico degli Enti locali (Comuni o Province) tenuti alla fornitura
delle relative strutture immobiliari nonché degli Enti o Associazioni preposti
istituzionalmente alla tutela e sicurezza dei lavoratori. Collaborazione,
questa, ovviamente subordinata alla disponibilità dei citati Enti ed
Associazioni, non costituendo per loro un obbligo di legge.
In proposito - al fine di coadiuvare i Dirigenti scolastici nell'esercizio dei
rispettivi adempimenti in merito, che, comunque, essi sono tenuti a svolgere -
questa Amministrazione sta valutando la possibilità di convenire con le
Associazioni di categoria (ANCI cd UPI) -ovviamente previa acquisizione della
relativa disponibilità in merito - opportuni interventi a sostegno, attraverso,
ad esempio, la predisposizione di una modulistica unitaria per categoria di
Istituto ed ausili da parte di personale tecnico messo a disposizione dall'Ente
medesimo
C) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Il Dirigente Scolastico - ferma restando la propria diretta responsabilità
collegata alla figura di datore di lavoro -designa, nell'ambito del personale in
servizio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione(RSPP), in
possesso di idonei e certificati requisiti previsti dalla legge sempreché non
intenda assumere direttamente tale funzione qualora il numero dei dipendenti,
con esclusione degli allievi, sia inferiore alle duecento unità.
In entrambi i casi è obbligatoria per il responsabile la frequenza di un
adeguato corso di formazione opportunamente certificato secondo quanto indicato
dal decreto interministeriale 16 gennaio 1997 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3
febbraio successivo.
La scelta del responsabile del servizio rientra, dunque, nei poteri del
Dirigente scolastico. In assenza di risorse interne idonee e disponibili è
possibile il ricorso alternativo all'esterno, analogamente a quanto richiamato
in merito al documento sui fattori di rischio. Va comunque sottolineato che,
anche in questa eventualità, resta in ogni caso a suo carico l’organizzazione
del servizio di prevenzione e protezione, configurandosi l'apporto esterno come
un'integrazione del servizio, così come sottolineato dallo stesso Consiglio di
Stato nel parere reso sul Regolamento.
Più in particolare detto regolamento prevede che venga prioritariamente presa in
considerazione la possibilità di utilizzare risorse interne all'istituzione
medesima. Come successive subordinate vengono poi individuate: l'utilizzazione
di personale di altre istituzioni, eventualmente anche per più scuole
consorziate; il ricorso a strutture dell'Ente locale, ovviamente ove questo sia
disponibile; il ricorso a prestazioni esterne presso Enti Specializzati, nonché
in assenza di ogni altra alternativa, a prestazioni professionali esterne.
Si intende che tali prestazioni dovranno di necessità far carico alle
disponibilità finanziarie delle istituzioniinteressate che anche in questo caso
è consigliabile si consorzino al fine di realizzare economie di scala ciò in
quanto il d.l.vo 626 non ha previsto com’è noto alcun finanziamento specifico
aggiuntivo per le relative misure di attuazione.
In tali ultime ipotesi (risorse esterne alle scuole)l e opportune convenzioni
potrebbero essere stipulate, a livello più generale, anche dal Provveditore agli
Studi territorialmente competente.
Con l'occasione si evidenzia, infine, che l’Amministrazione intende, comunque,
promuovere, tramite istituti specializzati, apposite attività di formazione, da
concordare nelle opportune sedi sindacali per le "figure sensibili" (addetti ai
servizi di primo soccorso e di protezione dagli incedi) nonché per gli stessi
responsabili del servizio. Peraltro, anche in questo, come negli altri casi
analoghi, l'intervento centrale si configurerebbe come sussidiario, di sostegno
e, ove necessario, di coordinamento delle iniziative locali.
D) Organizzazione del servizio
Definito il documento di valutazione del rischio, il dirigente scolastico
elaborerà il piano della sicurezza e la relativa programmazione ed attuazione
degli interventi di competenza graduati in relazione alle obiettive priorità ed
alle disponibilità finanziarie.
Nell'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, così come nella
designazione delle cosi dette "figure sensibili" - lavoratori, cioè, incaricati
dell'attuazione delle misure prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione del personale in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio
di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza - le figure
scolastiche potrebbero essere individuate, a titolo esemplificativo ed in
rapporto alle attività istituzionali, anche nel Collaboratore, nell'Assistente
Tecnico per i laboratori e nel Docente di educazione fisica, comunque in
possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del RLS (o RSA
in sua assenza).
E) Sorveglianza sanitaria
Premesso che il "medico competente" è figura ben diversa dall'eventuale medico
scolastico, si evidenzia come l'articolo 16 del D.L.vo 626/94 disponga che la
sorveglianza sanitaria - concretizzantesi in accertamenti preventivi e periodici
finalizzati a verificare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento di
determinate attività - venga effettuata "nei casi previsti dalla normativa
vigente".
Pertanto, destinatari della presente disposizione sono esclusivamente il
personale scolastico e gli allievi di alcune tipologie di istituzioni nelle
quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di
lavoro, comportanti specifici elementi di rischio della salute, · ovviamente,
limitatamente al tempo dedicato alle relative esercitazioni.
La sorveglianza sanitaria deve, quindi, essere assicurata esclusivamente nei
casi di attività lavorative rischiose. A tal fine il dirigente scolastico,
effettuata la valutazione dei rischi, qualora ne ricorrano le condizioni, nomina
il medico competente che - si sottolinea - deve essere nominato solo in presenza
di attività a rischio per la salute (in particolare, articoli 33, 34 e 35 del
D.P.303/56, come integrato dal D.M. 5 settembre 1994).
Premesso quanto sopra, il Dirigente Scolastico procede all'individuazione del
medico competente, d'intesa, ove possibile con le A'ASSLL ovvero rivolgendosi ad
una struttura -'pubblica (per es.: lNAIL) dotata di personale sanitario in
possesso dei prescritti requisiti. Si richiama, al riguardo, quanto previsto dai
commi 5 e 7 dell'articolo 12 del D.L.vo 626/94. Per agevolare tale adempimento i
Provveditori agli studi territorialmente competenti stipulano una convenzione
quadro - valida per l'intera Provincia ed alla quale i Capi d'istituto potranno
uniformarsi - in cui vengono individuati il personale sanitario interessato, le
prestazioni da rendere ai sensi della normativa di riferimento, gli onorari ed
ogni altro elemento o modalità ritenuti opportuni.
L'organizzazione del servizio di sorveglianza sanitaria è stabilita sulla base
di convenzioni tra le istituzioni scolastiche ed i predetti Enti pubblici
disponibili ad effettuare il servizio. A tali fini questo Ministero sta
valutando la possibilità di un raccordo con le competenti Regioni – ove
disponibili - per una collaborazione organica, soprattutto in considerazione del
numero delle istituzioni scolastiche coinvolte e delle correlate risorse
finanziarie, anche a fronte della necessità, di ricorrere a professionalità
sanitarie fornite di particolari requisiti.
F) Formazione ed informazione
Tutti i lavoratori e le figure ad essi equiparati devono essere informati e
formati. Il Dirigente Scolastico assicurerà che ciascun lavoratore riceva una
informazione ed una formazione adeguate in materia di igiene e sicurezza con
riferimento al proprio posto di lavoro ed in relazione alle mansioni svolte. La
formazione dei lavoratori e quella dei rispettivi rappresentanti deve avvenire
durante l’orario di lavoro e non può comportare alcun onere economico a loro
carico.
La formazione, costituisce un obbligo per il dirigente scolastico, il quale
predisporrà, a tal fine, un piano organico nell'ambito delle attività formative
programmate dall'istituto secondo la vigente normativa contrattuale.
Atteso, peraltro, che la formazione costituisce un obbligo anche per il
lavoratore, che non può ad essa sottrarsi o rinunciare, il Dirigente scolastico
curerà di assicurare, ove necessario, le opportune integrazioni delle relative
attività, a fronte delle eventuali assenze dei destinatari, da qualunque causa
prodotte.
Anche al fine di sovvenire alla possibile frammentazione delle attività
formative derivante da trasferimenti, cambiamenti di mansioni od ogni altra
motivazione, questo Ministero ha, predisposto, in materia, un apposito corso di
autoformazione su supporto multimediale (CD Rom), già distribuito alle SS.LL. -
e di libera duplicabilità, ove necessario – che soddisfa gli obblighi in
questione, con relativa certificazione dell'avvenuto adempimento.
Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’articolo 20 del d.l.vo 626 e
dalla parte seconda del Contratto Collettivo Quadro (CCQN) del 7 maggio 1996 tra
ARAN e Organizzazioni Sindacali, in materia di organismi paritetici, con
funzioni di orientamento e di iniziative formative.
In proposito, si raccomanda un'attenta opera di promozione e vigilanza affinchè
le attività di formazione ed informazione siano portate a tempestivo compimento.
Per quanto riguarda, poi, l'informazione dei lavoratori, estesa anche agli
alunni, essa potrebbe essere correttamente ed opportunamente assicurata- previa
consultazione del RSPP e del RLS- mediante la produzione e diffusione di
opuscoli sintetici e di agevole definizione e consultazione, nei quali siano
riassunti i principi indicati dalla normativa di riferimento, unitamente a
quelle informazioni ritenute utili rispetto all’organizzazione dell'istituzione
scolastica in materia di sicurezza, prevenzione e soccorso.
Questo Ministero, infine, ad integrazione del prodotto multimediale suindicato,
promuoverà iniziative di formazione, dirette a porre i Capi di istituto nella
condizione di meglio assolvere al proprio compito specifico cd essere, altresì,
in grado di assumere la veste di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, ove consentito (istituzioni con meno di duecento dipendenti, esclusi
gli alunni).Torna opportuno segnalare, al riguardo, che nell’ambito del corso di
formazione per Dirigenti Scolastico di cui al D.L.vo n.59/98 è previsto un
apposito "curricolo elettivo" in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che i
singoli interessati potranno scegliere e seguire. Specifici interventi di
formazione saranno destinati ai Responsabili del servizio prevenzione e
protezione nonché ai Rappresentanti dei lavoratori.
Analoghe iniziative potranno essere prese in considerazione per il personale
della scuola nei piani provinciali di formazione ed aggiornamento, in merito
alla formazione degli addetti alla SSPP (cosiddette "figure sensibili"),
eventualmente anche in collaborazione con Istituti e soggetti specializzati
(VV.FF. CRI INAIL ecc.).
Con l'occasione si ricorda come il Dipartimento per la Funzione Pubblica abbia
stipulato un apposito accordo di programma con l'lNAlL che prevede anche
un'attività di formazione graduale nell'ambito della normativa in questione e
che il Gruppo lntegrato di Coordinamento, all’uopo costituito presso detta
Struttura, ha avviato, tramite i Provveditorati agli Studi una rilevazione
analitica sullo stato di attuazione della normativa per la sicurezza e sulla
necessità di assistenza, al fine di un reciproco scambio di informazioni per
concertare la programmazione di eventuali interventi in comune, in un'ottica di
una fattiva collaborazione sinergica nell’ambito di tale accordo è stata a suo
tempo diramata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio personale delle
Pubbliche Amministrazioni, la Circolare n.3 del 1998, per le successive
elaborazioni e programmazioni di iniziative, elementi conoscitivi sullo stato
degli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
G) Rapporti con gli Enti locali
E’ il caso di sottolineare come il rapporto tra le istituzioni scolastiche e gli
Enti Locali (Comuni e Province) vada sviluppato nel segno della migliore
integrazione e con ogni spirito collaborativo, considerata la stretta
connessione tra Ente Locale e Scuola, sia per gli aspetti tecnici, attinenti la
fornitura e la manutenzione delle strutture, sia per quelli generali di
espressioni delle comunità locale. Resta fermo quanto in precedenza indicato, in
merito alle questioni di carattere strutturale e manutentivo che fanno capo
direttamente ai Comuni e alle Province rispettivamente obbligati ai sensi della
vigente normativa.
Ciò vale, in particolare, per la materia di cui trattasi, nella quale
l'interazione è, in più circostanze, continua e fisiologica.
Si raccomanda, pertanto, a tutte le componenti interessate, pur nell'esercizio
di ruoli e funzioni che in taluni casi possono prospettarsi in posizioni
dialettiche, di tenere comunque e sempre presente la necessità di operare nello
spirito della massima apertura e collaborazione, in un'ottica di fattiva
sinergia di obiettivi e risorse.
Sarà cura dell’Ufficio Scolastico territorialmente competente promuovere ogni
iniziativa ritenuta opportuna per coordinare e raccordare, in merito, le
istituzioni scolastiche con gli Enti a qualunque titolo coinvolti. Si assicura
che questa Amministrazione non mancherà, da parte sua, di avviare come già nel
passato e in precedenza indicato, un proficuo dialogo con le Associazioni degli
Enti Locali e degli altri Organismi interessati, al fine del reperimento- ove
possibile- di soluzioni univoche e condivise, anche attraverso la stipula di
appositi Protocolli d’intesa.
H) Adeguamento attrezzature scolastiche non afferenti edifici e strutture dei
locali
Torna opportuno ricordare che, mentre fanno capo agli Enti locali
rispettivamente competenti, Comuni o Province, gli interventi sulle strutture,
gli arredi, le spese varie d" ufficio e l’impiantistica in generale (articolo 3
della legge 11 gennaio 1996, n.23) - fatto salvo, ovviamente, l’obbligo da parte
del Capo d’istituto di adottare ogni misura idonea e contingente in caso di
grave ed immediato pregiudizio per l'incolumità dell'utenza – resta di
pertinenza di quest'ultimo l’adeguamento delle attrezzature e dei materiali
destinati alle attività didattiche Di tali circostanze andrà tenuto il debito
conto nella valutazione dei fattori di rischio, nel stesura del relativo
documento e nella proposizione degli interventi che dovessero rendersi
necessari.
I) Organizzazione, raccordo e supporto
Le questioni sollevate dall'introduzione della normativa in questione attengono
a molteplici aspetti: finanziari, organizzativi, relazionali, gestionali nonché,
infine, e di natura contrattuale, per la realizzazione di programmi di
formazione, per i criteri di attribuzioni di compiti e funzioni particolari, per
eventuali compensi aggiuntivi e per l’individuazione di possibili raccordi e
l’assistenza a livello territoriale.
In tale ottica - ferma restando la piena autonomia dei Capi d'istituto in quanto
direttamente responsabili per le rispettive Istituzioni scolastiche - sarà cura
dei Dirigenti degli Uffici periferci; territorialmente competenti-consultati,
ove presenti, gli Organismi paritetici - valutare I'opportunità dell' adozione
di ogni necessaria iniziativa in presenza di tematiche che, per la loro
dimensione e natura, meglio si prestino ad una organizzazione locale rivolta ad
una pluralità di soggetti o di istituti, nonché di reperire ogni possibile forma
di raccordo e/o supporto che dovesse risultare utile per un'organica e
funzionale soluzione delle diverse problematiche in materia.
J) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Organismo paritetico
L'individuazione della figura del responsabile dei lavoratori per la sicurezza è
disciplinata, in attesa di un accordo di comparto, dall’accordo quadro
concordato il 7 maggio 1996 tra l’ARAN e OO.SS., pubblicato nella G.U. serie
generale n.167 del 30.6.1996 (CCQN). Altre modalità di designazione potranno
essere concordati in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell’art.5,
comma 5, del CCNL 1994/97.
Per l’istituzione dell’Organismo paritetico di cui all’art.20 del D.L.vo 626/94,
si fa rinvio alla contrattazione prevista dalla parte 2, punto 1 dello stesso
CCQN. altra problematica collegata.
K) Risorse Finanziarie
La problematica in questione si risolve essenzialmente nell'individuazione dei
costi che le scuole dovrebbero sostenere per l'applicazione della normativa
sull’igene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare - ribadita la diretta competenza degli Enti locali in merito alle
questioni strutturali e ad ogni altra ad essi istituzionalmente devoluta, per le
quali non è ipotizzabile alcun –intervento finanziario da parte di questa
Amministrazione - l'eventuale fabbisogno finanziario per le istituzioni
scolastiche si porrebbe sostanzialmente per le seguenti attività:
1) stesura del documento di valutazione dei rischi, ove la relativa
    definizione richieda particolari -professionalità non reperibili all'
    interno dell' Istituzione scolastica;
    2) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
    nell'impossibilità di provvedere a soluzioni interne;
    3) eventuale nomina del medico competente, qualora sia necessario secondo
    quanto indicato nei punti precedenti;
    L'adempimento relativo alla stesura del documento dei rischi contempla oneri
finanziari solo in caso di necessità di ricorso a prestazioni professionali di
esperti esterni, ove non fossero rinvenibili idonee professionalità all'interno
dell'istituzione scolastica interessata. Qualora si ricorresse, dunque, a
prestazioni esterne i Capi di istituto faranno fronte agli oneri finanziari
derivanti dalla stipula di apposito contratto di prestazione d'opera (art. 40,
comma 1, della legge 449/97) attingendo agli ordinari stanziamenti di bilancio
destinati al funzionamento amministrativo didattico, utilizzando a tal fine
anche le eventuali economie derivanti dall’applicazione della Circolare del
Ministero dell'Interno 14 gennaio 1999, n. 3/99 portata a conoscenza degli
uffici interessati con nota 20 gennaio 1999, n. 34988/BL di questo Ministero.
Si evidenzia, peraltro, che ove l'onorario stabilito nel contratto fosse
superiore alle misure medie previste dagli Enti specializzati, dovrà esser data
adeguata motivazione.
Analogamente si provvederà. In caso di ricorso a prestazioni esterne per il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione. In ordine, infine, al
pagamento delle prestazioni sanitarie- ove richieste sulla base di quanto in
precedenza indicato- l’istituzione scolastica erogherà l’onorario spettante al
medico su presentazione di fattura periodica, utilizzando a tal fine le risorse
finanziarie iscritte, a seguito di specifica variazione di bilancio dal fondo di
riserva, al capitolo 13 dell’uscita. In definitiva, dunque, i Dirigenti
scolastici potranno fronteggiare le spese eventualmente necessarie, attingendo,
per il momento ed il caso di assoluta necessità, dai ordinari stanziamenti di
bilancio concernenti il funzionamento amministrativo e didattico
dell’Istituzione scolastica interessata.
Si ricorda che le presenti disposizioni non si applicano alla Regione Siciliana
Fermo restando quanto sopra, sarà cura di questo Ministero ricercare - ove
possibile - ulteriori finanziamenti, anche attraverso idonee proposte di
assestamento del bilancio 1999 Le precedenti istruzioni, in quanto di contenuto
operativo, afferiscono essenzialmente alle Istituzioni scolastiche ed educative
statali.
Esse, peraltro, possono tornare utili a livello conoscitivo anche alle scuole
non statali.
Pertanto gli Uffici in indirizzo provvederanno a dare diffusione alla presente
circolare anche tra le Istituzioni non statali, legalmente riconosciute e
pareggiate, per le quali - come, per altro, per quelle funzionanti con
provvedimento di "presa d’atto" - la vigente normativa individua nei gestori o
nei rappresentanti legali (ove il gestore sia una persona giuridica), i datori
di lavoro affinchè possano cogliere i suggerimenti, in essa contenuti, ritenuti
opportuni.


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