Oggetto: Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) al personale scolastico con contratto a tempo determinato
Si fa seguito alla C.M. 108 prot. 329/N/2001 dell'8/6/2001 e, al fine
di consentire la completa applicazione di quanto in essa previsto, si forniscono
gli ulteriori seguenti chiarimenti. Diritto alla corresponsione del
T.F.R. Ai sensi della normativa rimessa con la circolare dianzi riportata
si rileva che ha diritto alla corresponsione del T.F.R. tutto il personale
con rapporto a tempo determinato in essere alla data del 30.5.2000 oppure
instauratosi successivamente a tale data, purchè il servizio sia
durato almeno 15 giorni continuativi nell'arco di un mese.
Esso diritto sorge all'atto della cessazione dal servizio o, comunque,
se si verifica l'interruzione anche di un solo giorno prima dell'instaurarsi
di un altro rapporto di lavoro. E', peraltro, opportuno precisare che il
T.F.R. va corrisposto d'ufficio senza necessità da parte degli interessati
di presentare alcuna istanza, ma il relativo diritto è soggetto
al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 del Codice
Civile, termine per il quale il "dies a quo", salvo atti interruttivi,
deve ritenersi il 106°giorno successivo alla risoluzione del contratto.
Ciò premesso, si riportano di seguito alcuni chiarimenti in
merito ai casi di maggiore frequenza.
prestazione effettuata ininterrottamente per quindici giorni, ma a cavallo di due mesi: l'interessato non ha diritto al T.F.R.;
la normativa in atto, come dianzi precisato, riconosce agli interessati il diritto alla corresponsione del T.F.R. in presenza di una prestazione di almeno quindici giorni continuativi nell'arco di un mese, senza porre alcuna altra condizione. In presenza, pertanto, di un servizio prestato senza soluzione di continuità per un periodo pari o superiore a quindici giorni in forza di due o più contratti, è dovuta l'indennità in argomento anche ove detti contratti, al limite, siano stati stipulati con Amministrazioni diverse.
In presenza di una prestazione mensile articolata su vari contratti, massima attenzione deve essere posta nella verifica della continuità: una prestazione complessiva, infatti, di quindici giorni nell'arco di un mese ed articolata su due o più contratti consente la corresponsione del più volte citato T.F.R. ove non risulti alcuna interruzione, mentre la impedisce se, ad esempio,si presenti con giorni dieci e giorni cinque con un giorno di intervallo tra i due periodi, e ciò anche se i due contratti risultino stipulati con la medesima scuola. Si precisa, al riguardo, che non devono ritenersi interruzioni le assenze cui gli interessati hanno diritto per legge o per contratto (ad esempio lo sciopero) pur se non retribuite.
Il servizio prestato per un orario settimanale inferiore a quello di cattedra, fermi tutti gli altri requisiti, fa sorgere, comunque, il diritto al T.F.R. che, ovviamente, verrà corrisposto in misura ridotta in proporzione.
Servizio nel quale sono compresi periodi con contribuzione stipendiale ridotta , ad esempio, per malattia o maternità: il diritto al T.F.R. sorge comunque senza che la riduzione della retribuzione incida sulla misura.
Contribuzione
L'art. 1, comma 2, del D.P.C.M 20.12.1999 per i dipendenti destinatari
del trattamento di fine rapporto, prevede l'abolizione del contributo previdenziale
obbligatorio a loro carico, del 2,50% della base retributiva prevista dall'art.
37 del D.P.R. 19.12.1973 n. 1032, senza peraltro, determinare alcun effetto
sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
Si precisa, altresì, al successivo comma che, per raggiungere
tale risultato, la retribuzione lorda del personale interessato deve essere
ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso
, meccanismo che, a quanto è stato possibile rilevare, è
stato e viene applicato nei confronti dei supplenti annuali.
Risulta, infatti che, al presente, le retribuzioni del personale assunto
a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico, ivi compreso gli insegnanti
di religione, vengano correttamente ridotte delle seguenti ritenute previdenziali
e assistenziali.
dipendente | Stato | ||
I.N.P.D.A.P. | 8,75% | 24,20% | sul 118% dello stipendio o indennità pensionabili |
I.N.P.D.A.P. | 8,75% | 24,20% | sul 100% di tutte le somme non incluse nella base pensionabile |
Fondo credito | 0,35% | sul 100% di quanto viene corrisposto | |
I.N.P.S. - disoccupazione | 1,61% | sul 100% di quanto viene corrisposto | |
Opera di previdenza | 2,50% | 7,10% | su 80% stipendio e 13 mensilità |
Opera di previdenza | 2,00% | 7,10% | sul 60% I.I.S. |
Altrettanto, tuttavia, non si è potuto rilevare nei confronti
del personale supplente assunto con contratto annuale scadente al termine
delle attività didattiche o per supplenze brevi e saltuarie, personale
tutto che, per non essere state effettuate nei suoi confronti le ultime
due delle ritenute sopra elencate (pur avendo esso acquisito il diritto
al T.F.R.), nonché quella relativa al fondo credito, pari allo 0,35%
di quanto corrisposto, è venuto a percepire una retribuzione superiore
a quella spettante, con conseguente creazione di un debito erariale.
Al fine, pertanto, di porre termine a siffatta situazione che viene
a porre l'I,N.P.D.A.P in situazione di squilibrio, le SS.LL sono invitate
ad impartire le opportune disposizioni affinchè , in fase di corresponsione
degli emolumenti nei confronti dei citati supplenti temporanei, vengano
effettuate le ritenute per l'opera di previdenza nella stessa misura dei
supplenti annuali.
Si rammenta, a tal proposito, che il versamento del contributo relativo
al personale assunto in regime di TFR, deve essere effettuato entro il
giorno quindici di ogni mese, unitamente al versamento dei contributi obbligatori,
a valere sulla contabilità speciale n. 20005, accesa presso le Sezioni
di Tesoreria Provinciale dello Stato della Banca d'Italia o mediante girofondi
sul conto corrente infruttifero n. 20005 acceso presso la Tesoreria Centrale
della Banca d'Italia.
Le Istituzioni Scolastiche che non hanno ancora provveduto al pagamento
vi provvederanno alla prima scadenza utile.
Sarà anche opportuno allegare alla copia dell'avvenuto versamento,
da consegnare alla Sede Provinciale dell'INPDAP, l'elenco dei nominativi
per i quali lo stesso è stato effettuato. Eventuali somme versate
in eccesso rispetto al dovuto potranno essere portate in detrazione a fronte
del primo versamento avendo cura di evidenziare i nominativi interessati
e l'importo detratto per ognuno.
L'obbligo del versamento della quota, pari all'0,35% della retribuzione,
da destinare al fondo credito, deve essere, invece, assolto, sempre entro
il 15 di ogni mese, a valere sulla contabilità speciale n. 1011,
accesa presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato della Banca
d'Italia o mediante girofondi sul conto corrente infruttifero n. 21039
acceso presso la Tesoreria Centrale della Banca d'Italia.
Per quanto attiene alle modalità con cui procedere alla determinazione
delle somme da versare, si rinvia a quanto precisato dall'I.N.P.D.A.P.
con la circolare 8/6/2000 n. 29 pagg. 6 e 7 diramata con la già
menzionata C.M. 8/6/2001, n. 108.
In ordine, poi, alle situazioni pregresse ( con esclusione dello 0,35%
dovuto per il Fondo credito per il quale si fa riserva di ulteriori disposizioni)
venutesi a creare dal 30.5.2000 per le quali, come dianzi evidenziato,
non risulta effettuata alcuna ritenuta, premesso che la compilazione del
T.F.R./1 rientra nella competenza delle istituzioni scolastiche, occorre
distinguere le seguenti due fattispecie:
il T.F.R. risulta corrisposto.
l'estinzione del debito mediante rimborso diretto all'Erario in unica soluzione.
La presente circolare viene emanata d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli Uffici locali e dei servizi del Tesoro e con l'I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale Entrate Contributive e Direzione Centrale prestazioni di fine servizio e previdenza complementare.
Il Direttore Generale
F.to Zucaro
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