Oggetto: D.M. 2 dicembre 2002 n. 127 - Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M 2.12.2002 n. 127 recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2003, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.
A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.
il D.M. 2.12.2002 n. 127 registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio
presso questo Ministero il 4.12.2002, fissa, all'art. 1, il termine finale
del 10 gennaio 2003 per la presentazione, da parte di tutto il personale
del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento
del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di
trattenimento in servizio al raggiungimento del 65° anno di età,
per gli effetti a valere dal 1° settembre 2003
Gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze
entro la data del 10 gennaio 2003.
Poiché il compito dei Centri Servizi Amministrativi è
limitato alla comunicazione della mancata maturazione del diritto a pensione
per quanto riguarda il personale dimissionario, le scuole possono fruire
della disponibilità delle funzioni immediatamente dopo il 10.01.2003.
Il termine del 10 gennaio 2003 deve essere osservato anche da coloro
che manifestino la volontà di cessare prima della data finale fissata
in un precedente provvedimento di permanenza in servizio, nonché
dal personale che chieda la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico, purchè
ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n, 331 del
Ministro per la Funzione Pubblica.
Si precisa al riguardo, che deve ritenersi esclusa, da parte degli
interessati, la possibilità di presentare contemporaneamente una
istanza di dimissioni volontarie e altra istanza di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale e ciò sia per
il fatto che le operazioni vengono effettuate in tempi diversi, sia perché
diversi sono i presupporti giuridici per l'accettazione delle stesse.
Mentre, infatti, l'accettazione delle istanze di dimissioni volontarie
non è subordinata ad alcuna condizione, salvo la sussistenza o meno
a carico degli interessati di un procedimento disciplinare, talchè
le relative cattedre e posti da essi occupati possono essere inseriti nelle
operazioni di trasferimento, l'accettazione delle istanze di trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è subordinata
sia al numero delle medesime che alla eventuale assenza di personale in
esubero dopo il completamento delle operazioni di mobilità.
Stante, pertanto, la incompatibilità delle istanza in argomento,
ove esse vengano presentate, dovrà ritenersi valida esclusivamente
quella di dimissioni volontarie.
Il personale docente, educativo ed ATA deve indirizzare le domande
in questione, compresa l'eventuale revoca delle medesime, alla Scuola di
titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di
titolarità), e, per conoscenza, al competente Centro Servizi Amministrativi.
Se già presentate, le istanze medesime devono essere inviate all'istituzione
scolastica e al competente Centro Servizi Amministrativi nei termini precisati,
qualora gli stessi non ne siano già in possesso.
Dopo il 10 gennaio 2003, per il personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario, una copia delle istanze di dimissioni volontarie,
nonché quelle di collocamento a riposo per compimento del 40°
anno di servizio, non revocate, dovrà essere rimessa, da parte delle
istituzioni scolastiche, alla competente sede provinciale dell'I.N.P.D.A.P.
Si ritiene opportuno rammentare che, in virtù del D.P.R. 28
aprile 1998, n. 351, per le domande di collocamento a riposo per compimento
del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento
in servizio, qualora esse non siano state revocate, come già precisato
nella circolare ministeriale 30 dicembre 1998, n. 496, non occorre emettere
alcun provvedimento formale; le istanze stesse si intendono accettate alla
data del 10 gennaio 2003.
Parimenti, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 2001 n. 101 non
occorre emettere alcun provvedimento formale in casi di cessazione dal
servizio per raggiungimento del limite di età.
L'emissione di un provvedimento formale è, invece, richiesta
quando le autorità competenti hanno comunicato agli interessati,
entro 30 giorni dal 10 gennaio 2003 e, cioè entro il 9 febbraio
2003, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di
dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.
Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto
dalla data di emissione del relativo provvedimento, che rientra nella competenza
del dirigente scolastico.
Circa la possibilità per gli interessati di optare per la pensione
liquidata con il sistema contributivo si rinvia alle istruzioni contenute
nella informativa dell'I.N.P.D.A.P. n. 65 del 30.11.2001 reperibile anche
sul sito INTERNET del predetto Istituto.
L'art. 2 del decreto ministeriale in esame disciplina i casi di mancata
maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario,
perché privo dei requisiti prescritti; l'accertamento del diritto
alla pensione resta, anche per il corrente anno scolastico, nella competenza
dei Centri Servizi Amministrativi a livello provinciale che hanno sostituito
i soppressi Provveditorati agli Studi.
In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno
comunicare il mancato conseguimento del diritto alla pensione entro il
1° marzo 2003 agli interessati, i quali, entro 5 giorni dal ricevimento
della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di
dimissioni volontarie.
Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le informazioni
sul personale docente per grado di scuola, dando la precedenza a quelle
che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno per prime l'obbligo di
comunicare i dati al sistema informatico. Si precisa, altresì, che
i Centri Servizi Amministrativi possono provvedere all'inserimento dei
dati degli interessati, da trasferire nel supporto magnetico, appena dispongano
di tutti gli elementi necessari per la definizione della posizione pensionistica
e previdenziale degli stessi, senza attendere la scadenza fissata per le
operazioni di mobilità per ogni ordine di scuola.
A tale acquisizione nel SIMPI, compresa la revoca delle dimissioni
volontarie in caso di mancata maturazione del diritto a pensione, provvederanno,
le istituzioni scolastiche di titolarità di ciascun interessato.
B) Trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio sino al 1° settembre 2003.
La necessità di garantire agli interessati la corresponsione
della pensione senza soluzione di continuità, rispetto allo stipendio,
rende inevitabile il mantenimento, presso i Centri Servizi Amministrativi
della competenza in ordine agli adempimenti relativi al trattamento di
quiescenza per le cessazioni dal servizio che si verificheranno sino al
1° settembre 2003 comprese, pertanto, anche quelle per limiti di età,
per compimento del 40° anno di servizio e per dimissioni volontarie,
secondo le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n. 213 dell'8
settembre 2000, n. 234 del 19 ottobre 2000 e n. 175 del 21 dicembre 2001.
Con l'occasione, si precisa che, anche per i casi di liquidazione dell'indennità
"Una tantum" in luogo di pensione, occorre inviare il prospetto informativo
oltre alla documentazione specificata nelle precitate circolari n.213,
234 e 175, necessaria per tale forma di trattamento di quiescenza, inclusa
la domanda di liquidazione, senza l'eventuale mod. L. 322, adempimento
che sarà effettuato dalla competente sede provinciale territoriale
dell'I.N.P.D.A.P.
Per gli stessi motivi, i Centri Servizi Amministrativi provvederanno
alla compilazione del prospetto dati nei casi di cessazione dal servizio
che avverranno entro la precitata data del 1.9.2003 per infermità
non dipendente da causa di servizio, decesso, decadenza, licenziamento,
destituzione, dispensa, incapacità o persistente insufficiente rendimento,
superamento del periodo massimo di assenze per malattia di cui all'art.
23 del C.C.N.L. 4 agosto 1995.
C) Valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione.
Si ritiene opportuno rammentare che per le domande di riscatto e/o di
computo, di ricongiunzione di cui alla legge 29/1979 e 45 /1990 e di sistemazione
contributiva di cui all'art. 142, comma 2, del T.U. 29 dicembre 1973 n.
1092 devono essere tenute presenti le indicazioni contenute nelle circolari
ministeriali n. 213/2000 e n. 234/2000. Si reputa altresì utile
rammentare che non devono essere inviati alle Ragionerie Provinciali dello
Stato, per il prescritto riscontro, i provvedimenti emessi sulla base delle
suddette istanze presentate entro il 31 agosto 2000 se riferite al personale
cessato o cessando nel periodo dal 2 settembre 2002 al 1° settembre
2003, mentre rimane il riscontro in questione se le domande stesse non
sono connesse a cessazione dal servizio.
Le domande di valutazione relative all'applicazione degli Istituti
di cui sopra recanti data successiva al 31.08.2000 devono essere indirizzate
dagli interessati alla competente sede periferica dell'I.N.P.D.A.P. e,
per conoscenza, alla Scuola di titolarità.
Le domande già presentate dal 1° settembre 2000 dovranno
essere fatte pervenire, dall'ufficio che ne è in possesso, alla
competente sede periferica dell'I.N.P.D.A.P. dandone comunicazione alla
scuola di titolarità, se diversa da tale ufficio.
Successivamente la sede periferica dell'Ente previdenziale procederà
all'istruttoria delle medesime richieste, chiedendo le notizie occorrenti
ai Centri Servizi Amministrativi per l'anno scolastico in corso.
Si precisa, altresì, che qualora una persona abbia prodotto
una domanda anteriore mentre al 1° settembre 2000 e un'altra dopo tale
data, la prima istanza va definita secondo le modalità più
sopra descritte.
Infine, per quanto riguarda le informazioni richieste dalla Sede periferica
dell'I.N.P.D.AP., vanno comunicati i dati retributivi come sono presenti
al sistema informativo, con riserva di fornire quelli aggiornati una volta
definita la posizione economica degli interessati.
D) Indennità di buonuscita - Liquidazione e riscatto.
L'art. 2 commi 1 e 2, della legge 8.8.1995 n. 335 prevede il passaggio
all'I.NP.D.A.P. delle competenze in materia pensionistica e non anche alcuni
adempimenti connessi al trattamento di fine servizio, come attività
diretta alla compilazione dei modelli PL.1, PL 2 e PR 1.
Pertanto, i Centri Servizi Amministrativi vorranno curare, come per
il passato, le operazioni che ineriscono alla liquidazione dell'indennità
di buonuscita.
E) Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1°.9.2003
La cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 1.3.2002 dell'area V della dirigenza ed, in particolare, dagli artt. 28, 29, 30, 31 e 35. Al riguardo si ritiene, tuttavia, di dover dare alcune indicazioni specifiche in ordine alle seguenti cause di cessazione.
a) compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall'Ufficio scolastico regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, sempre che l'interessato non chieda di usufruire dei benefici di cui all'art. 509, commi 2 e 3, oppure, in alternativa, del comma 5 dello stesso articolo del D.Lgs: 297/94, con istanza da inviare entro il 10 gennaio del 2003.
b) Compimento dell'anzianità massima di servizio ai fini del pensionamento (anni 40): l'Ufficio scolastico regionale risolve il rapporto senza preavviso, sempre che l'interessato non chieda, almeno tre mesi prima del compimento del 40ennio, di permanere in servizio fino al 65° anno di età. Resta salva la possibilità di usufruire anche della proroga di un biennio oltre il suddetto limite di età, ai sensi del comma 5 del predetto art. 509.
c) Dimissioni dal servizio: Per tale fattispecie l'art. 35, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo. L'Ufficio scolastico competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare, che è diramata d'intesa con l'I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Zucaro
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