Circolare
ministeriale 21/4/2000, n. 130 Prot. n. 49479/BL
Oggetto: Utilizzazione docenti presso i Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e le Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria con compiti di supervisione del tirocinio. Art. 1 - commi 4 e 5 - legge 3 agosto 1998, n. 315. Con l'avvio presso le Università dei Corsi di laurea e delle Scuole di specializzazione, si sono poste le premesse per una nuova realtà istituzionale di grande rilevanza per la formazione degli insegnanti e per l'intero sistema scolastico. Tra le attività previste nel curricolo formativo dei Corsi e delle Scuole, particolare importanza riveste, per il costituirsi dell'identità professionale dei docenti, l'attività di tirocinio che vede impegnati, in qualità di supervisori, i docenti delle dipendenti istituzioni scolastiche utilizzati in posizione di semiesonero, ai sensi della legge n. 315/1998. In considerazione della necessità di valorizzare e sostenere l'esperienza professionale del dipendente personale presso le Università, come momento che realizza un fondamentale canale di comunicazione e di scambio di esperienze tra Scuola ed Università, con la presente circolare si intendono fornire alcune raccomandazioni volte ad assicurare da un lato che le prestazioni lavorative che tale personale è chiamato a svolgere nella scuola di titolarità e presso la sede universitaria siano effettivamente compatibili, dall'altro a riconoscere le competenze specifiche ed il maggiore impegno lavorativo svolto. Considerato che nella fattispecie in esame - come in tutte le situazioni in cui c'è una prestazione di lavoro che si ripartisce all'interno di due sistemi organizzativi - non è facile il coordinamento delle due attività, data anche la particolarità del lavoro dell'insegnante, si pregano gli uffici competenti di richiamare l'attenzione dei Capi delle istituzioni scolastiche sui seguenti punti: - agevolazioni nell'articolazione dell'orario di lavoro devono essere estese anche al personale docente in servizio, iscritto ai Corsi di laurea o alle Scuole di specializzazione, il quale avrà inoltre diritto a fruire, ai fini della frequenza dei suddetti Corsi, di permessi di studio retribuiti, ai sensi dell'art. 14 - comma 2 - del CCNL 26 maggio 1999. Analogo trattamento deve trovare applicazione nei confronti del personale precario della scuola, che frequenta i Corsi in qualità di studente. Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l'art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a temine e che pertanto l'istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese; - favorire l'affidamento, nell'ambito delle disponibilità degli organici funzionali d'istituto, di attività diverse dall'insegnamento, ai supervisori che lo richiedano, secondo le modalità organizzative previste dall'art. 5 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; - le attività svolte dai predetti docenti, debitamente certificate, dovranno essere valutate tra i titoli previsti dagli artt. 28 e 29 del CCNL 26 maggio 1999 ai sensi dell'art. 26 dell'Accordo sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 44 dello stesso CCNL, sottoscritto il 24 febbraio 2000; - la utilizzazione in posizione di semiesonero per lo svolgimento delle attività di supervisione del tirocinio, per la ricaduta qualitativa che ha sulla scuola, non è assimilabile alla posizione in part-time e che pertanto tale personale ha diritto ad accedere alle retribuzioni previste dal fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 26 del CCNI del 31 agosto 1999; - figura di rilievo per l'espletamento del tirocinio presso la scuola "polo" è l'insegnante accogliente o "tutor", indispensabile come riferimento per la progettazione e lo svolgimento di quelle fasi del tirocinio, attive e qualificanti sul versante specifico dell'esercizio professionale, che sono condotte in classe. Agli insegnanti "tutor", la cui individuazione sarà operata in base a criteri previsti nelle convenzioni quadro tra Università, Provveditorati agli studi e scuole, tra il personale docente che si dichiara disponibile, potrà essere erogato il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento di cui dall'art. 25 del CCNL del 26 maggio 1999. - raccordo tra i progetti di tirocinio e la programmazione scolastica e individuazione di forme di collaborazione e di scambio con le attività formative realizzate all'interno delle strutture scolastiche; - modalità di coinvolgimento delle altre istituzioni interessate (Istituti Regionali di Ricerca Educativa, Enti locali, Agenzie di formazione, ecc.); - definizione di attività di monitoraggio sullo svolgimento del tirocinio. Gli uffici competenti sono cortesemente pregate di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza dei Capi delle dipendenti istituzioni scolastiche. IL MINISTRO
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