Istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica. Indicazioni relative all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alle attivitą culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica
Si fa seguito alle circolari n. 368
(prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n. 54366/1429)
del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n.
6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio
c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni
in ordine all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica e alle attività culturali
e formative offerte agli studenti che esercitano il diritto di non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica.
La presente circolare è stata
redatta sulla base dello schema di disegno di legge relativo alla "Capacità
in materia di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie
di secondo grado", approvato dal Governo ed ora all'esame del Parlamento.
Resta inteso che ci si dovrà conformare a quanto il Parlamento deciderà
in merito; si invitano peraltro le SS.LL. a curare che i competenti Capi
di istituto provvedano intanto alla distribuzione del modulo e della scheda
informativa sottoindicati (allegati A e B), riservandosi l'Amministrazione
di dare, in relazione alla conclusione dell'iter parlamentare del disegno
di legge anzidetto, ulteriori disposizioni in ordine all'iscrizione e alla
connessa presentazione del modulo.
Al fine di assicurare agli studenti,
ai loro genitori o a chi esercita la potestà la completa conoscenza
della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica
e delle attività culturali e di studio assicurate dalla scuola per
gli studenti che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone
quanto segue:
Entro il 10 giugno p.v. devono
essere consegnate agli studenti:
1) Allegato A, quale modulo
per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento
della religione cattolica da allegare alla domanda di iscrizione.
2) Allegato B, quale scheda
informativa relativa alle attività culturali e di studio per gli
studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.
Le attività di cui all'allegato
B) sono programmate dal Collegio dei docenti tenuto conto delle proposte
degli studenti, entro il primo mese dall'inizio delle lezioni, conformemente
a quanto esplicitato nello stesso allegato.
Dette attività sono svolte
dai docenti, nell'ambito dell'orario di servizio, con esclusione delle
venti ore. Le ore eventualmente eccedenti sono da remunerarsi secondo le
norme contenute nell'art. 88 - quarto comma - del D.P.R. 31 maggio 1974,
n. 417, fermo restando il carattere non obbligatorio dell'utilizzazione
dei docenti oltre il normale orario di servizio.
La partecipazione alle attività
culturali e di studio programmate non è obbligatoria e agli studenti
che non se ne avvalgono è comunque assicurata dalla scuola ogni
opportuna disponibilità per attività di studio individuale.
I Capi di istituto avranno cura di
assicurare che, nell'applicazione delle disposizioni in oggetto, si operi
nel pieno rispetto delle scelte effettuate e non dando luogo ad alcuna
forma di discriminazione.
In conformità a quanto previsto
dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i Capi di istituto
faranno pervenire ai Provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987,
ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l'attività
svolta ai sensi delle presenti disposizioni.
Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente
quanto sopra a conoscenza delle scuole ed istituti interessati.
Attività culturali e
di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della
religione cattolica
Agli studenti delle scuole secondarie
superiori che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica
la scuola assicura attività culturali e di studio programmate dal
Collegio dei docenti, tenuto conto delle proposte degli studenti stessi.
Al fine di rendere possibile l'acquisizione
di tali proposte, il Collegio dei docenti programma lo svolgimento di tali
attività entro il primo mese dall'inizio delle lezioni.
Fermo restando il carattere di libera
programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere
al processo formativo della personalità degli studenti. Esse saranno
particolarmente rivolte all'approfondimento di quelle parti dei programmi,
in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno
più stretta attinenza con i documenti del pensiero e dell'esperienza
umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.
La partecipazione alle attività
culturali e di studio programmate non è obbligatoria e agli studenti
che non se ne avvalgono è comunque assicurata dalla scuola ogni
opportuna disponibilità per attività di studio individuale.
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