Circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986 prot. n. 59405/1619/FL

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica. Indicazioni relative all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alle attivitą culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica

Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n. 54366/1429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e alle attività culturali e formative offerte agli studenti che esercitano il diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
La presente circolare è stata redatta sulla base dello schema di disegno di legge relativo alla "Capacità in materia di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie di secondo grado", approvato dal Governo ed ora all'esame del Parlamento. Resta inteso che ci si dovrà conformare a quanto il Parlamento deciderà in merito; si invitano peraltro le SS.LL. a curare che i competenti Capi di istituto provvedano intanto alla distribuzione del modulo e della scheda informativa sottoindicati (allegati A e B), riservandosi l'Amministrazione di dare, in relazione alla conclusione dell'iter parlamentare del disegno di legge anzidetto, ulteriori disposizioni in ordine all'iscrizione e alla connessa presentazione del modulo.
Al fine di assicurare agli studenti, ai loro genitori o a chi esercita la potestà la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica e delle attività culturali e di studio assicurate dalla scuola per gli studenti che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue:
Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnate agli studenti:

1) Allegato A, quale modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica da allegare alla domanda di iscrizione.
2) Allegato B, quale scheda informativa relativa alle attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Le attività di cui all'allegato B) sono programmate dal Collegio dei docenti tenuto conto delle proposte degli studenti, entro il primo mese dall'inizio delle lezioni, conformemente a quanto esplicitato nello stesso allegato.
Dette attività sono svolte dai docenti, nell'ambito dell'orario di servizio, con esclusione delle venti ore. Le ore eventualmente eccedenti sono da remunerarsi secondo le norme contenute nell'art. 88 - quarto comma - del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, fermo restando il carattere non obbligatorio dell'utilizzazione dei docenti oltre il normale orario di servizio.
La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è obbligatoria e agli studenti che non se ne avvalgono è comunque assicurata dalla scuola ogni opportuna disponibilità per attività di studio individuale.
I Capi di istituto avranno cura di assicurare che, nell'applicazione delle disposizioni in oggetto, si operi nel pieno rispetto delle scelte effettuate e non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione.
In conformità a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i Capi di istituto faranno pervenire ai Provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l'attività svolta ai sensi delle presenti disposizioni.
Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole ed istituti interessati.
 

ALLEGATO B
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO ED ARTISTICA


Attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica
Agli studenti delle scuole secondarie superiori che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attività culturali e di studio programmate dal Collegio dei docenti, tenuto conto delle proposte degli studenti stessi.
Al fine di rendere possibile l'acquisizione di tali proposte, il Collegio dei docenti programma lo svolgimento di tali attività entro il primo mese dall'inizio delle lezioni.
Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte all'approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e dell'esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.
La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è obbligatoria e agli studenti che non se ne avvalgono è comunque assicurata dalla scuola ogni opportuna disponibilità per attività di studio individuale.


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