Oggetto: Contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato del personale docente. Anno scolastico 2001/2002
In relazione a quesiti pervenuti sulle problematiche di seguito indicate, si forniscono alcune indicazioni di carattere operativo.
1) Assunzioni a tempo indeterminato personale docente già di
ruolo
Per quanto concerne la computabilità delle relative nomine nel
contingente provinciale, si confermano anche per l'a.s. 2001/2002 le disposizioni
contenute nell'allegato A, alla C.M. n. 263/2000.
Pertanto, il numero di nomine in ruolo, disposte per scorrimento di
graduatorie concorsuali nei confronti di personale già titolare
di contratto a tempo indeterminato in altro ordine o grado di scuola, non
incide sul numero massimo di nomine autorizzate, e quindi non va computato.
In tal caso, infatti, con le nomine relative al personale già di
ruolo non si concretizzano "nuove assunzioni" bensì semplici variazioni
nello stato giuridico ed economico degli interessati. Di conseguenza tali
nomine potranno essere disposte in eccedenza rispetto al numero di nuove
assunzioni autorizzate nei rispettivi tabulati.
2) Assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno
In base al riconosciuto principio della possibilità di opzione
nell'ambito di un medesimo anno scolastico, l'accettazione o la rinuncia
di una nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di
conseguire, nello stesso anno scolastico, la nomina in ruolo su posto comune
sulla base delle medesime o di altre graduatorie.
3) Assunzioni a tempo indeterminato di personale inserito in graduatorie
permanenti di 2 province
Nella normativa del concorso per soli titoli ( D.M. 29/03/1996) era
previsto, in caso di nomina in una Provincia, il depennamento dalle graduatorie
della seconda provincia. Nella recente normativa che regola le graduatorie
permanenti (D.M. n. 146/2000) tale penalizzazione non è più
prevista. Pertanto, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti
di due province mantengono l'iscrizione nella seconda provincia in caso
di assunzione a tempo indeterminato ottenuta nell'altra.
4) Assunzioni a tempo determinato
Si ritiene opportuno, per il prossimo anno scolastico, non applicare
le sanzioni di cui all'art. 8 del Regolamento delle supplenze adottato
con D.M. n. 201/00 nei casi di rinuncia alla proposta di assunzione per
supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti, seppur effettuate
dai dirigenti scolastici. Quanto sopra, nella considerazione che nel sistema
introdotto con il D.L. n. 255/2001, convertito nella legge n. 333/2001,
ogni anno le graduatorie permanenti vengono integrate e modificate. Inoltre,
quest'anno, il sistema organizzativo ha avuto cambiamenti ed accelerazioni
che, nell'assicurare, efficacia alle operazioni, possono aver provocato
negli aspiranti disorientamenti e difficoltà nell'osservare esattamente
le formalità previste.
5) Competenze in merito alla distribuzione dei supplenti nominati sulle disponibilità derivanti dagli incrementi di posti di sostegno, disposti dai dirigenti scolastici dopo il 31 agosto, in deroga al rapporto 1:138
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