Circolare Ministeriale 19 giugno 2000, n.165 Prot. N. 49/N/2000

Oggetto: Applicazione dell’art. 26, comma 14 della legge 23/12/1999, n. 448 - Aspettativa non retribuita al personale docente e direttivo delle istituzioni scolastiche statali

Per dovuta conoscenza alle SS.LL., si rimette, in allegato, la nota 26/4/2000 n.119397 con cui il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico - fornisce alcuni chiarimenti in ordine alla valutazione, ai fini della pensione e della buonuscita, dell'aspettativa di cui all'oggetto.


Nota Ministero Tesoro 26 aprile 2000 Prot. n. 119397

Oggetto: Aspettativa non retribuita ex articolo 26, comma 14, legge 23 dicembre 1998, n. 448

Con la nota n. 1683 del 28/1/1999 codesto Ufficio ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente circa la corretta applicazione dell' art. 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede la possibilità per i docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova di usufruire, nel limite massimo di un anno scolastico ogni dieci anni, di un periodo di aspettativa non retribuita e la facoltà di provvedere, a loro spese, alla copertura degli oneri previdenziali per detti periodi.

In merito lo scrivente ritiene che l'aspettativa istituita dalla norma in oggetto possa considerarsi come una tipologia aggiuntiva di quella per motivi di famiglia e di studio già prevista dall’ art. 24 del C.C.N.L. 4/8/1995 e pertanto vada anch'essa ricondotta, come quest'ultima, nell'ambito della disciplina di carattere generale stabilita dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10/1/1957, n. 3, per l'aspettativa per motivi di famiglia, salvo le innovazioni introdotte dal legislatore.

Ciò posto, esprime l'avviso che il periodo di aspettativa in oggetto, come disposto dal citato art. 69, non va computato ai fini di carriera né del trattamento di quiescenza e previdenza, salvo che a tali ultimi fini il personale interessato non provveda, come consentito dal secondo periodo della norma in oggetto, al pagamento dei relativi oneri previdenziali, con le modalità stabilite dall' art. 5 del D.L.vo 16/9/1996, n. 564.

Questo Ufficio ritiene, inoltre, che i periodi di aspettativa spettino di diritto ai docenti e dirigenti scolastici, senza pertanto la richiesta di specifiche motivazioni per la loro fruizione, compatibilmente, però, con le esigenze di servizio valutate dal capo d'istituto per i docenti o dal Provveditore agli Studi per i dirigenti.

Sarebbe opportuno, infine, che l'aspettativa di cui sopra venisse fruita in un'unica soluzione - nel limite massimo di un anno scolastico ogni dieci anni - al fine di garantire la continuità didattica, prevedendo, altresì, la possibilità di cumulo con le altre fattispecie di aspettativa già previste dalla normativa contrattuale.


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