Decreti 31/3/1999 e 1/4/1999 - Concorsi a cattedre per esami e titoli e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento - Chiarimenti
Da diversi Uffici scolastici giungono segnalazioni
circa la presentazione di numerose domande di partecipazione ai concorsi
in oggetto prodotte per Regioni in cui il concorso non è stato indetto,
nonché richieste di chiarimenti sull'applicazione di particolari
disposizioni contenute nei bandi.
Al riguardo si ritiene opportuno, per ognuno degli
argomenti di seguito indicati, fornire alcune precisazioni.
1) Domande di partecipazione al concorso per Regioni
in cui il medesimo non è stato indetto
In proposito si osserva, in primo luogo, che l'invio
dell'istanza attesta la precisa manifestazione di volontà degli
interessati di partecipare alla procedura concorsuale.
Ciò induce, anche in relazione alla pubblicazione
anticipata da parte di alcuni organi di stampa di bozze di bandi di concorsi
a cattedre non definitive, a considerare scusabile l'errore in cui sono
incorsi i candidati in questione.
Ciò premesso, si ritiene che gli interessati
debbano essere invitati, entro un breve termine perentorio, a regolarizzare
la domanda, procedendo alla scelta di una Regione per la quale il concorso
è indetto.
Sarà cura dell'Ufficio scolastico che ha
ricevuto l'istanza di partecipazione inviare l'istanza stessa all'Ufficio
scolastico competente in relazione alla Regione prescelta, con precisazioni
in ordine al rispetto dei termini di presentazione delle domande di partecipazione
ai concorsi in questione.
Qualora poi con un'unica domanda vengano richieste
più classi di concorso o più lingue straniere considerato
che, anche in questo caso, è stata espressa una precisa volontà,
si ritiene che le SS.LL., previa verifica del possesso dei requisiti richiesti
in capo al candidato, debbano invitare gli interessati al pagamento della
tassa di esame (una per ogni procedura richiesta) ammettendolo successivamente
alla partecipazione per la procedura concorsuale.
2) Commissioni giudicatrici
L'Ufficio scolastico che gestisce la procedura concorsuale,
ai fini della composizione delle commissioni giudicatrici, procederà,
prioritariamente, al sorteggio dei nominativi dei docenti inclusi nei propri
elenchi provinciali. Quindi in caso di esaurimento degli stessi, attingerà
agli elenchi predisposti dai Consigli scolastici provinciali della rispettiva
Regione, utilizzando il criterio della viciniorietà della Provincia,
per favorire coloro che hanno rinunciato all'esonero dal servizio.
A tal proposito si precisa, comunque, che le commissioni
giudicatrici, come già avvenuto nella precedente tornata concorsuale,
possono essere insediate anche in sedi non appartenenti al territorio provinciale
per evitare che i candidati affluiscano tutti nel capoluogo di Provincia.
I nominativi di coloro che hanno prodotto domanda
di partecipazione alle commissioni giudicatrici dopo la scadenza dei termini
(15 settembre 1998) non sono inclusi negli elenchi provinciali, ma possono
essere utilizzati in caso di esaurimento degli elenchi stessi.
Il personale in quiescenza può essere nominato
nelle commissioni giudicatrici, purché sia stato collocato a riposo
da non più di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione dei
bandi di concorso (art. 9, comma 4, D.P.R. 487/94).
I presidenti delle commissioni giudicatrici, costituite
per gli ambiti disciplinari n. 1 e n. 4, possono essere sorteggiati, indifferentemente,
tra gli ispettori e i presidi del settore della scuola media o superiore.
In relazione alla previsione che in alcuni casi
deve essere nominato un presidente coordinatore, figura prevista per gli
ambiti disciplinari nn. 4, 7, 8 e 9, si ritiene opportuno che esso sia
prioritariamente sorteggiato tra il personale universitario e ispettivo.
In caso di necessità si potrà attingere agli elenchi dei
presidi, in ragione della maggiore anzianità di servizio.
3) Svolgimento del concorso
Relativamente al concorso di materie letterarie,
latino e greco (classe 52/A) si precisa che, su indicazione della competente
segreteria tecnica degli ispettori, possono essere utilizzati per le prove
scritte il vocabolario di italiano, dal latino in italiano e dal greco
in italiano. Non è consentito l'uso del vocabolario dal greco in
latino.
Chi partecipa al concorso per il miglioramento del
punteggio dell'abilitazione già posseduta deve, ovviamente, sostenere
tutte le prove obbligatorie ed aggiuntive previste per il conseguimento
dell'abilitazione.
Coloro che abbiano chiesto di partecipare nell'ambito
disciplinare 8 alle procedure concorsuali per le classi 47/A e 49/A con
il possesso della laurea in matematica e con il piano di studi senza l'esame
di "esperimentazioni di fisica", sono inseriti, in caso di superamento
delle prove, nelle graduatorie di merito solo per le classi 47/A e 49/A
con esclusione, quindi, della classe 38/A.
La partecipazione alla procedura concorsuale, ai
soli fini del conseguimento dell'abilitazione, consente in caso di superamento
del concorso, l'inserimento nell'elenco degli abilitati e non nella graduatoria
di merito.
Coloro che sono abilitati per le classi 43/A e 36/A
sono considerati abilitati per la classe 37/A, ai sensi del combinato disposto,
di cui all'art. 4, comma 3, del D.M. 39/98 e dell'art. 3, comma 4, del
D.M. 354/98.
4) Titoli di accesso
Si precisa che, per mero errore materiale, è
stata indicata, nell'art. 5, comma 4, del bando di concorso, di cui al
D.M. 31 marzo 1999, la laurea in sacra teologia, anziché licenza
in sacra teologia.
La parte I dell'Allegato 2 al bando di concorso,
di cui al D.D. 1 aprile 1999, concernente i titoli di accesso alle classi
di concorso, deve essere letta congiuntamente alla parte IV del medesimo
Allegato, ove sono individuate le lauree che hanno cambiato denominazione
e che consentono, comunque, la partecipazione ai concorsi a cattedre.
5) Titoli di accesso conseguiti nei Paesi membri
dell'Unione Europea
Su indicazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - l'Ufficio scrivente ha
dato attuazione all'art. 37 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
l'equiparazione dei titoli di studio comunitari a titoli italiani, ai fini
dell'accesso ai concorsi per l'immissione nei ruoli del personale docente.
A tal fine, nei confronti di coloro che hanno prodotto
nei termini (13 maggio 1999) la domanda di partecipazione al concorso a
cattedre nella scuola secondaria, con il possesso di un titolo accademico
straniero si è proceduto, sulla base della documentazione idonea
a certificarne la validità, ad esprimere un parere sull'accesso
all'insegnamento. Quindi la pratica è stata trasmessa al Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica - Dipartimento I - per
il parere di competenza e per il successivo diretto inoltro al Dipartimento
della Funzione Pubblica.
Quest'ultimo Organo, alla luce dei pareri espressi,
emana il provvedimento di accoglimento o di diniego della richiesta di
equiparazione.
Ciò premesso, le SS.LL., in presenza di cittadini
comunitari che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso,
dichiarando il possesso di titolo straniero, debbono invitare gli stessi,
qualora non vi abbiano già provveduto, a seguire la procedure testé
richiamata, evidenziando che in caso di esito negativo della stessa, saranno
considerati senza il possesso del titolo di accesso al concorso e le prove
eventualmente superate verranno annullate.
Si ricorda, peraltro, che il riconoscimento professionale
dei titoli comunitari, disposto ai sensi della direttiva 89/48 CEE, recepita
nel D.L.vo 115/92, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di
docente, ha effetto dalla data di emanazione del provvedimento da parte
di questo Ministero - Direzione Generale del Personale - Divisione I -
e che, pertanto, tutti i riconoscimenti effettuati dopo la data di scadenza
dei termini di partecipazione al concorso non costituiscono titolo valido
per l'accesso al concorso stesso.
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