Prima integrazione delle graduatorie permanenti: D.M. n. 146 del 18 maggio 2000 - Chiarimenti - Valutazione titoli e operazioni connesse
Ad integrazione di quanto precisato con le note prot. n. 4190 del 31 maggio 2000 e n. 4247 del 1° giugno 2000 e per corrispondere a richieste di ulteriori chiarimenti sulla materia, si forniscono di seguito, risposte sintetiche ai quesiti più significativi sottoposti all'attenzione di questa Direzione Generale.
1. Il docente di ruolo, abilitato per altro
ordine di scuola, ma privo del requisito dei 360 giorni di servizio, può
essere comunque incluso nelle graduatorie permanenti, anche senza il requisito
dell'iscrizione nelle graduatorie di supplenze. Il servizio di ruolo, in
tal caso, sostituisce detta iscrizione.
2. Le abilitazioni conseguite separatamente,
le quali, se congiunte, abilitano ad altra classe di concorso, sono
valutate facendo la media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna
di esse, rapportata in centesimi.
3. Le due abilitazioni conseguite congiuntamente,
a seguito della partecipazione a procedura abilitante per gli ambiti disciplinari
dall'1 al 6, consentono l'iscrizione in ciascuna delle corrispondenti graduatorie
permanenti, con il punteggio specifico ottenuto in ciascuna di esse. Non
è valutabile in ciascuna graduatoria, sotto la voce "altri titoli",
di cui all'allegato A, lettera D, del D.M. n. 123/2000, l'altra abilitazione
conseguita con la medesima procedura abilitante.
4. L'inserimento nella II o III fascia è
consentito solo a chi possiede il requisito del servizio statale nello
stesso settore scolastico (o solo scuola primaria o solo scuola secondaria
o solo educativo) secondo i criteri fissati per l'inserimento nelle graduatorie
dei precedenti concorsi per soli titoli.
5. Il servizio prestato nelle scuole non statali
viene valutato solo se risultano versati i relativi contributi (O.M. n.
371/1994 e successive integrazioni).
6. La seconda abilitazione o idoneità
che si consegue partecipando alle sessioni riservate in svolgimento ed
i cui corsi non sono ancora conclusi, dà titolo all'inserimento,
con riserva, nella corrispondente graduatoria permanente - con l'obbligo
di documentare entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi idonei
o abilitati, il relativo titolo -, ma non può essere valutata sotto
la voce "altri titoli" (allegato A, lettera D, D.M. n. 123/2000), in quanto
non ancora acquisita allo scadere del termine di presentazione dell'istanza.
7. L'iscrizione nelle graduatorie permanenti di
strumento musicale è consentita solo a chi risulta abilitato
in educazione musicale alla data del 25 maggio 1999, o si sta abilitando
in strumento musicale, ai sensi dell'O.M. n. 202/1999, ed abbia prestato
servizio d'insegnamento nello strumento musicale per almeno 360 giorni.
Entrambe le suddette categorie di docenti sono incluse nella graduatoria
permanente sulla base dei titoli posseduti, senza distinzione di fasce.
Resta confermato che anche coloro che sono inseriti negli elenchi compilati
ai sensi del D.M. 13/2/1996 devono possedere, comunque, il suddetto requisito
di 360 giorni nell'insegnamento specifico oltre che l'abilitazione in educazione
musicale.
8. Il servizio prestato in attività di sostegno,
sulla base dell'inserimento nelle graduatorie di supplenze per la classe
di concorso 41/A - Igiene mentale e psichiatria infantile -, ora soppressa,
viene valutato solo se rientra nell'area disciplinare in cui è inclusa
la classe di concorso, per la quale si chiede l'inserimento nella graduatoria
permanente (C.M. n. 215 dell'8/9/1999).
9. Relativamente alla classe LII/C - Esercitazioni
di pratica professionale -, ora soppressa, è previsto il solo aggiornamento
della graduatoria permanente, per coloro che già si trovavano nel
precedente concorso per titoli, ai fini della nomina sul sostegno.
10. Il superamento di corsi di riconversione
professionale, abilitanti di tipo A, consente l'iscrizione nelle graduatorie
permanenti, in analogia alle abilitazioni conseguite nelle sessioni riservate.
11. Non sono valutabili sotto la voce "altri
titoli", di cui all'allegato A, lett. D, del D.M. n. 123/2000, i corsi
di perfezionamento o di specializzazione post-lauream ed il dottorato di
ricerca, in quanto non danno accesso al ruolo, cui si riferisce il concorso.
Non è, altresì, valutabile l'idoneità per le scuole
elementari, ai fini delle graduatorie per le scuole secondarie e viceversa,
in quanto trattasi di settori scolastici diversi.
12. I docenti, già inclusi, per propria scelta,
nelle soppresse graduatorie per titoli in una sola provincia, non
possono chiedere l'inclusione in una seconda provincia.
13. La valutazione del servizio, di cui all'allegato
A, lettera B e C del D.M. n. 123/2000, deve essere riferita ad un massimo
di sei mesi per anno scolastico, anche se lo stesso sia stato prestato
in parte nelle scuole statali ed in parte nelle scuole non statali.
Si precisa, inoltre, che le abilitazioni e le idoneità all'insegnamento, conseguite in uno dei Paesi dell'Unione Europea e riconosciute da questo Ministero, in applicazione delle direttive comunitarie 89/48 CEE e 92/51 CEE, consentono agli interessati l'inserimento nelle graduatorie permanenti, purché in possesso degli altri requisiti previsti, in virtù dell'equiparazione di tale procedura a quella prevista per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità, mediante concorso o superamento delle sessioni riservate. A tal fine, si deve attribuire il punteggio minimo previsto nella tabella di valutazione dei titoli per le abilitazioni conseguite in Italia, in analogia a quanto previsto per i titoli stranieri dichiarati equipollenti a titoli italiani, nella tabella di valutazione dei concorsi ordinari.
Per agevolare, infine, le complesse operazioni connesse
alla valutazione dei titoli, all'acquisizione dei punteggi e alla predisposizione
delle graduatorie permanenti, si allega il modello di scheda di valutazione
utilizzabile anche nel formato elettronico, relativo al personale docente
ed educativo.
La scheda andrà compilata e validata dal
responsabile del procedimento, secondo le indicazioni operative fornite
dal S.I.
Si precisa che la cartella di lavoro, predisposta
a tal fine, è uno strumento di supporto corredato da alcune formule,
finalizzate ad aiutare l'operatore nel calcolo dei punteggi e nella predisposizione
dei dati da riportare sullo schermo. Resta, quindi, imprescindibile, in
qualsiasi caso, la funzione della valutazione.
Per quanto concerne la designazione del responsabile
del procedimento, si precisa che va indicato un unico referente per Ufficio
scolastico provinciale, a prescindere dal numero di scuole eventualmente
coinvolte nel processo di acquisizione delle domande, comunicandolo alla
casella graduatorie.permanenti@istruzione.it.
Si invita, inoltre, a voler rilevare il numero di
domande pervenute mediante un foglio excel, predisposto a tal scopo ed
inviato al predetto indirizzo di posta elettronica.
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