Dirigenza scolastica - Preposizione dei capi d'istituto alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15/3/1997, n. 59
In relazione all'approssimarsi dei termini previsti
dalla legge per l'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
è necessario individuare alcuni passaggi procedimentali indispensabili
perché tali prescrizioni possano trovare attuazione.
Si ricorda, in proposito, che l'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 individua come termine ultimo ("e comunque non
oltre") per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia
alle istituzioni scolastiche il 31 dicembre 2000. Il D.P.R. 8 marzo 1999,
n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia) ha conseguentemente
stabilito che le disposizioni in materia di autonomia, in esso contenute,
si applicano alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre
2000. Tale disposizione è peraltro coerente con quella relativa
ai piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, contenuta nell'articolo
3, comma 9 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, in forza del quale i piani
stessi hanno completa e definitiva attuazione entro l'inizio dell'anno
scolastico 2000/2001. L'art. 25/bis del decreto legislativo n. 29 del 1993,
introdotto dal decreto legislativo 6 marzo 1998 n. 59, prevede l'istituzione,
nell'ambito dell'Amministrazione scolastica periferica, della qualifica
dirigenziale per i capi d'istituto preposti alle istituzioni scolastiche
autonome e l'inquadramento dei dirigenti scolastici in ruoli di dimensione
regionale.
Il successivo art. 25/ter dispone che i capi d'istituto
assumono la qualifica dirigenziale, previa frequenza di appositi corsi
di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche
dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'art.
21 della legge n. 59 del 1997, salvaguardando per quanto possibile la titolarità
della sede di servizio. Tale disposizione, sulla base anche dell'indicazione
contenuta nel regolamento di organizzazione del Ministero della Pubblica
Istruzione in corso di emanazione, va intesa nel senso che la preposizione
agli istituti costituisce atto preliminare e distinto rispetto al formale
conferimento dell'incarico.
Con circolare prot. n. 8860 del 25 luglio 2000 sono
state fornite istruzioni agli Uffici scolastici regionali per la predisposizione
della certificazione relativa alla partecipazione alle attività
di formazione dei capi d'istituto, copia della quale sarà messa,
dai predetti Uffici, a disposizione dei Provveditorati agli Studi.
E' necessario provvedere ora a completare l'attuazione
di tali disposizioni tenendo presente che:
a) i piani di dimensionamento sono stati approvati
o sono in via di definitiva approvazione da parte dei commissari nominati
dal Governo e, per la Sicilia, da parte dei competenti organi istituzionali;
b) i capi d'istituto hanno completato il percorso
di formazione e i Sovrintendenti scolastici stanno provvedendo a predisporre
la certificazione della frequenza dei relativi corsi;
c) è in corso l'attività di ricognizione
per la definizione delle dotazioni organiche regionali dei posti di funzione
dirigenziale sulla base del numero delle istituzioni scolastiche dimensionate
e degli istituti educativi con contestuale soppressione dei posti di vicerettori
dei convitti nazionali e di vicedirettrici degli educandati, a norma dell'art.
25/ter, comma 4 del decreto legislativo n. 29/1993.
Relativamente al primo degli aspetti indicati, si
rileva come l'adozione dei piani regionali di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche adottati dalle regioni in attuazione del D.P.R. n. 233 del
1998 consente di individuare le istituzioni scolastiche cui riconoscere
l'autonomia e attribuire la personalità giuridica.
La predetta individuazione si rende possibile ora
tanto relativamente alle regioni che hanno adottato i piani in questione
nei termini previsti tanto in quelle ove si è proceduto tramite
l'intervento sostitutivo di un commissario governativo.
Conseguentemente, laddove non si fosse già
provveduto, i Provveditori agli Studi (nelle regioni Liguria, Lombardia
e Toscana, ove è in corso la sperimentazione della nuova organizzazione
dell'Amministrazione periferica, i dirigenti incaricati della sperimentazione
stessa) sono tenuti ad emettere, entro il 1° settembre 2000, con riferimento
a ciascuna istituzione scolastica afferente al territorio di appartenenza,
come risultante dal piano di dimensionamento della regione, un formale
provvedimento di riconoscimento dell'autonomia alle singole istituzioni
scolastiche e di attribuzione della personalità giuridica per quelle
che ne siano prive. Per la Sicilia la competenza è attribuita agli
organi istituzionali regionali.
Correlativamente, a ciascuna istituzione scolastica
autonoma dovrà essere preposto uno dei capi d'istituto, compresi
coloro che si trovano nelle posizioni di stato indicate al comma 5 del
più volte citato art. 25/ter D.L.vo n. 29/1993, che hanno frequentato
i corsi di formazione, salvaguardando, ove possibile, la titolarità
della sede di servizio e, comunque, nel rispetto del settore formativo
di appartenenza; per l'assegnazione della sede al personale in soprannumero
si farà riferimento ai criteri contenuti nel relativo Accordo Decentrato
siglato il 25 luglio scorso.
I sopramenzionati dirigenti dell'Amministrazione
scolastica periferica e il dirigente dell'Ufficio regionale sperimentale
della Sicilia, su delega dei direttori generali, che si allega, provvederanno
pertanto ad adottare provvedimenti collettivi di preposizione dei capi
d'istituto alle istituzioni scolastiche autonome.
Ciascun capo d'istituto eserciterà i poteri
connessi con l'entrata in vigore del regolamento di autonomia delle istituzioni
scolastiche (D.P.R. n. 275/1999), fatte salve le limitazioni discendenti
dalla necessità di attendere il riordino dell'Amministrazione centrale
e periferica.
Riguardo ai poteri che possono essere immediatamente
esercitati, il Consiglio di Stato - Sez. II - al quale questa Amministrazione
ha inoltrato richiesta di parere, si è espresso nel senso dell'immediata
applicabilità della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 25/bis
del decreto legislativo n. 29/1993 che prevede, per il dirigente scolastico,
la possibilità di avvalersi della collaborazione di docenti da lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti. Si deve
pertanto ritenere superata la disposizione contenuta nel comma 2, lettera
h, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1994 riguardante la competenza
del collegio dei docenti in materia. Restano ferme le competenze del collegio
dei docenti previste dal C.C.N.L. riguardo all'identificazione e attribuzione
delle funzioni-obiettivo.
Le questioni relative alla funzione vicaria formeranno
oggetto di successive comunicazioni.
A norma dell'articolo 28/bis, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dal decreto legislativo
6 marzo 1998, n. 59, nulla è innovato, fino all'anno scolastico
successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del corso-concorso
di reclutamento ordinario, in materia di conferimento degli incarichi di
presidenza delle istituzioni scolastiche.
Per quanto riguarda il conferimento formale degli
incarichi dirigenziali e la stipula dei relativi contratti individuali,
che recheranno anche l'indicazione della durata degli incarichi stessi
e l'entità del connesso trattamento economico, occorrerà
attendere il Contratto Nazionale di Lavoro dei dirigenti scolastici che
disciplinerà anche gli altri istituti demandati alla contrattazione
collettiva.
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