Circolare ministeriale n. 20 del 4 febbraio 2008, prot. n. AOODGOSN/1370

Formazione delle commissioni degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2007/2008

Premesso che con D.M. n. 4 in data 8 gennaio 2008 sono state individuate le materie oggetto della seconda prova scritta degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nonché le materie affidate ai commissari esterni, con la presente circolare si forniscono precisazioni, indicazioni, istruzioni e chiarimenti sui seguenti profili della delicata materia: 
  
– formazione delle commissioni, con particolare riguardo all’abbinamento delle classi e alla designazione dei commissari interni, ecc.; 
– partecipazione alle commissioni del personale avente titolo; 
– adempimenti richiesti ai dirigenti scolastici ed agli uffici scolastici periferici; 
– criteri di nomina dei presidenti e dei commissari esterni.  
Nel richiamare l’attenzione sul contenuto della C.M. n. 90 del 26/10/2007, avente ad oggetto termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione agli esami di stato, affinché le SS.LL. possano disporre di un quadro di riferimento normativo, organico e sistematico, si rammentano le principali disposizioni relative agli esami in questione:  
– legge 10 dicembre 1997, n. 425 (in G.U. n. 289 del 12/12/1997); 
– legge 11 gennaio 2007, n. 1 (in G.U. n. 10 del 13/1/2007) “Disposizioni in materia di esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università” ed in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, commi 1 e 3; 
– decreto legge 7/9/2007, n. 147, convertito dalla legge 25/10/2007, n. 176, contenente “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007/2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari”; 
– legge 5/2/1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modifiche; 
– D.P.R. 23/7/1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 2007, n. 1, nonché con il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 

– D.M. 18/9/1998, n. 358 sulla costituzione delle aree disciplinari, limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte; 
– D.M. 24/2/2000, n. 49, concernente tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; 
– D.M. 20/11/2000, n. 429, riguardante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta; 
– D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 
– D.M. 26 gennaio 2006, n. 8, avente ad oggetto certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di stato; 
– D.M. 17/1/2007, n. 6, recante modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 
– D.M. in data 8 gennaio 2008, n. 4,sull'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore e sulla scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l’anno scolastico 2007/2008; 
– D.M. in data 8 gennaio 2008, n. 5, recante norme per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l’anno scolastico 2007/2008; 
 1) FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI 
 Premessa 

Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. 
Per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale n. 4 dell’8 gennaio 2008, relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta e di quelle assegnate ai commissari esterni, in ragione della specifica organizzazione delle cattedre, la commissione di esame è nel numero pari immediatamente inferiore. 
In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. 
Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. 
Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.  
a) Adempimenti preliminari 

I direttori generali regionali e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, attivano, secondo i criteri di seguito indicati, le procedure finalizzate alla formazione delle commissioni, tenuto conto che il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, intervenendo sull’articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, ha radicato nei direttori generali degli uffici scolastici regionali la competenza a ricevere le domande di ammissione agli esami di stato dei candidati esterni. 
I direttori generali regionali, nelle operazioni relative all’assegnazione delle domande dei candidati esterni, procedono, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, in base alle indicazioni fornite con la C.M. n. 90 del 26/10/2007. 
In particolare, nell’assegnazione dei candidati esterni alle diverse sedi di esame il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale è tenuto al rispetto dei vincoli di cui all’articolo 4 della citata legge n. 425/1997, come sostituito dalla legge 11/1/2007, n. 1, e del criterio di territorialità disciplinato dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. 
Il direttore generale assegna, ai fini del successivo abbinamento, le classi terminali (comprendenti anche gli alunni eventualmente ammessi ad abbreviazione per merito) degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti agli istituti statali o paritari di corrispondente indirizzo, ove esistenti, oppure di indirizzi diversi, dandone comunicazione per iscritto al dirigente scolastico dell’istituto statale o paritario. 
Non è consentito l’abbinamento di classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate a scuole paritarie dipendenti dallo stesso gestore. 
Il dirigente scolastico dell’istituto statale (comprensivo delle eventuali succursali, sezioni staccate e/o sedi coordinate o sezioni associate) o paritario procede attenendosi alle seguenti disposizioni:  
• per ciascuna classe terminale statale o riconosciuta paritaria, di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio - va costituita una sola commissione; 
• ai sensi dell’art. 1, capoverso art. 4, comma 9, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, i candidati esterni - assegnati all’istituto dal direttore generale, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto legge n. 147/2007 - vanno ripartiti tra le diverse classi terminali, assicurando che il loro numero per ciascuna classe non superi il 50 per cento di quello dei candidati interni, e che non venga superato il limite massimo di trentacinque candidati per ciascuna classe; 
• si sottolinea che la mancata osservanza della disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, preclude l’ammissione all’esame di stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate (cfr. capoverso art. 2, comma 4, della legge n. 1/2007, come modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 147/2007); 
• nel caso non sia possibile assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, nel rispetto del limite del 50% dei candidati esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35 candidati per classe, possono essere autorizzate dal direttore generale commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni di soli candidati esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un’altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita esclusivamente in corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. 
 
 b) Abbinamenti 

Il dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o paritarie - dopo aver attribuito alle classi terminali gli alunni ammessi per abbreviazione per merito nonché i candidati esterni assegnati all’istituto dal direttore generale regionale - avvalendosi dell’allegato modello ES-0 (All. 1), prefigura la formazione e l’abbinamento delle classi, tenendo conto delle classi di istituto pareggiato o legalmente riconosciuto eventualmente assegnate, sulla base dei seguenti criteri:  
A) per ciascuna classe terminale, statale o paritaria, di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio - va costituita, come sopra indicato, una sola commissione; 
B) è consentito, di norma, abbinare classi solo nell'ambito dello stesso ordine scolastico. Si fa eccezione per le classi di corsi con sperimentazione di ordinamento e di struttura (maxisperimentazione autonoma) attivati in due ordini scolastici diversi, a condizione che le classi da abbinare appartengano a corsi sperimentali i cui titoli finali di studio in ordinamento siano tra loro corrispondenti (es.: "Brocca" indirizzo scientifico-tecnologico attivato presso istituti tecnici ed analogo indirizzo sperimentale dell'ordine classico, scientifico e magistrale); 
C) l'abbinamento tra le due classi/commissione va effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle materie loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le classi. I commissari esterni, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del regolamento emanato con D.P.R. n. 323 del 23/7/1998, svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati. L'abbinamento, nel caso in cui la lingua straniera sia affidata a commissario esterno e sia oggetto di seconda prova scritta, va effettuato tenendo conto non solo della classe di concorso "46/A-Lingue e civiltà straniere", ma anche dei codici corrispondenti alle diverse lingue; 
D) l'abbinamento può essere effettuato, nell'ordine:  

1) tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio di ordinamento o sperimentale; 
2) tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali, qualora le materie affidate ai commissari esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso; avranno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esiste coincidenza delle materie oggetto della prova scritta affidata al commissario esterno.  
Fermo restando il prioritario, rigoroso rispetto delle procedure di cui ai precedenti punti A, B, C, D, qualora per difficoltà obiettive (ad esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non si rendesse possibile accedere ad una delle soluzioni individuate nei punti sopra menzionati, si potrà procedere all'abbinamento tra due classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali dello stesso ordine scolastico,anche quando le materie affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi l'abbinamento sarà consentito anche nel caso in cui le materie o classi di concorso coincidenti siano una sola. La fase in questione precede quella, eventuale, dell'abbinamento tra le classi/commissioni operanti in province diverse. 
Detto criterio si intende applicabile anche al fine dell'abbinamento di classi/commissioni di istituti non statali non paritari a classi/commissioni di istituti statali o non statali paritari, nonché in presenza di classi articolate. Inoltre, lo stesso criterio vale al fine dell'abbinamento di due classi/commissioni con indirizzi diversi per i quali è stato designato un diverso numero di commissari esterni, nonché in presenza di classi articolate. 
Nelle situazioni sopra descritte il commissario o i commissari esterni non in comune operano, in sede d'esame, limitatamente all'indirizzo per il quale sono stati nominati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni. 
Le proposte dei dirigenti scolastici di formazione e abbinamento delle commissioni, comprensive dei nominativi dei commissari interni designati, sono comunicate al direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, mediante gli appositi modelli ES-O (contenente i dati riferiti alle configurazioni delle commissioni) ed ES-C (contenente i dati relativi ai commissari interni), allegati alla presente circolare. Tali schede recheranno anche i dati trasmessi dai dirigenti scolastici di istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, abbinati ad istituti statali o paritari. 
I dirigenti scolastici avranno, inoltre, cura di trasmettere agli uffici scolastici regionali entro il 12 marzo 2008 l’elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti che hanno presentato il modello ES-1, nonché l’elenco degli esonerati e l’elenco dei docenti che abbiano omesso di presentare la scheda, indicandone i motivi. 
I direttori generali regionali verificano che gli istituti paritari non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia prevista l’assegnazione degli specifici plichi contenenti le prove di esame e per i quali non è dato sapere se sussistano le necessarie garanzie di sicurezza. 
Il direttore generale regionale, una volta definito l'insieme degli adempimenti finalizzati all'elaborazione delle proposte di configurazione/abbinamento delle commissioni, ne dà comunicazione al sistema informativo, utilizzando la scheda di rilevazione delle configurazioni modello ES-0. Tale modello sarà utilizzato anche per la comunicazione dei dati necessari per la predisposizione e l'inoltro dei plichi occorrenti per la prima e la seconda prova scritta. Pertanto, con esclusione dei dati riguardanti i commissari interni, la scheda dovrà essere acquisita nel sistema informativo con la funzione "Configurazioni delle commissioni". 
Al fine della predisposizione dei plichi occorrenti per le prove scritte degli esami di stato, destinati alle commissioni delle province di Bolzano e di Trento, delle scuole in lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, dei corsi sperimentali presso i conservatori di musica e i licei musicali, nonché degli istituti per sordomuti, i dati, contenuti nelle schede, dovranno essere acquisiti nel sistema informativo con la funzione “Configurazioni valide ai soli fini dei plichi”. I dati relativi alle commissioni della regione Valle d’Aosta, ai fini dell’acquisizione, dovranno essere indirizzati al Ministero pubblica istruzione - dipartimento per l’istruzione - direzione generale per gli ordinamenti scolastici. 
Il direttore generale regionale, in conformità dei criteri sopraindicati, valuta le proposte formulate dai dirigenti scolastici, provvede alle modifiche ritenute necessarie, procede, quindi, prima in ambito comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle classi/commissioni rimaste isolate nell'istituto di appartenenza, in quanto di numero dispari. 
Qualora non si rendesse possibile in ambito provinciale, l'abbinamento potrà avvenire tra classi/commissioni operanti in province diverse. 
In caso di impossibilità di procedere all'abbinamento, il direttore generale regionale, in via eccezionale, costituisce una commissione a sé stante, nella quale, pertanto, la componente esterna sarà nominata unicamente in funzione della commissione medesima. 
 
 c) Designazione dei commissari interni 

Subito dopo l'indicazione delle materie affidate ai commissari esterni, della materia oggetto della seconda prova scritta e l'effettuazione delle operazioni di abbinamento delle classi/commissioni, ciascun consiglio di classe designa i commissari interni, tenendo presenti i seguenti criteri:  

Criteri generali 

a)i commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio della classe/commissione, titolari dell’insegnamento delle materie non affidate ai commissari esterni. Tra i docenti che possono essere designati commissari interni sono compresi i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall’art. 5 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6 - Modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore - i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3/5/1999 n. 124, e, altresì, gli insegnanti di arte applicata ed i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di cui all’art. 14 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6; 
b)è assicurata, comunque, la designazione del docente della disciplina oggetto della prova scritta nei casi in cui tale materia non sia assegnata al commissario esterno; 
c)le materie affidate ai commissari interni devono essere scelte in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e, in particolare, una equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere. Si precisa che sia i commissari interni che i commissari esterni conducono l’esame nelle materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente; 
d)la scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della programmazione organizzativa e didattica del consiglio di classe, al fine di consentire ai commissari interni di offrire in sede di esame alla componente esterna tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del candidato. 
 
 Criteri particolari 

• Nelle classi articolate su più indirizzi di studio, in quelle nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono lingue straniere diverse e nelle classi in cui l'educazione fisica viene insegnata per squadre, i commissari interni sono designati in modo che ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di alunni. Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si procede alla designazione di più commissari interni con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso i commissari interni operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni ed interni; 
• per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e dell’istruzione tecnica, ove è obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di tre lingue straniere, i consigli di classe, nella loro autonomia, avuto riguardo alle caratteristiche del piano dell’offerta formativa della scuola, nella designazione dei commissari interni e, in particolare, di quelli di lingua straniera, possono designare esclusivamente i tre docenti di lingua straniera, ovvero possono procedere secondo le disposizioni emanate con la circolare n. 15 del 31 gennaio 2007, alla quale si fa rinvio, designando i tre docenti di lingua straniera ed altri due commissari interni titolari di materie diverse da quelle affidate ai membri esterni; 
• analogamente, nel caso in cui sia impartito per tutti gli alunni l’insegnamento di due sole lingue straniere, il consiglio di classe può designare i due docenti di lingua straniera ed un docente di disciplina non linguistica diversa da quelle affidate ai commissari esterni oppure designare, secondo le disposizioni emanate con la circolare n. 15 del 31 gennaio 2007, i due docenti di lingua straniera e due docenti di materie non linguistiche diverse da quelle affidate ai commissari esterni; 
• il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, salvo casi eccezionali; 
• nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici interessati; 
• per i candidati ammessi alla abbreviazione per merito i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale sono stati assegnati; 
• i docenti designati commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 5/2/1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell’ipotesi che venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico dovrà designare docenti di uguale insegnamento tra docenti appartenenti allo stesso istituto.  

2) AVENTI TITOLO ALLA NOMINA ED ORDINI DI PRECEDENZA 

I presidenti delle commissioni e i commissari esterni vengono scelti nell’ambito delle categorie di personale avente titolo alla nomina, secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Gli allegati n. 6 e n. 7 alla presente circolare riportano, nell’ordine, le categorie di personale aventi titolo, con indicazione della lettera corrispondente alla propria posizione giuridica, da contrassegnare nell’apposita scheda di partecipazione agli esami. 
Le nomine sono disposte dal direttore generale regionale che, a tale fine, si avvale delle procedure automatiche del sistema informativo.Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nelle schede ES-1 ed ES-2, il Sistema Informativo mette a disposizione di ciascuno degli uffici scolastici regionali, per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina dei presidenti e dei commissari esterni. 
Ad ogni provvedimento di nomina sono allegati, a cura dell’ufficio scolastico regionale, i modelli ES-C, contenenti i nominativi dei commissari interni designati da ciascun consiglio di classe. Il predetto provvedimento costituisce anche atto formale di nomina dei commissari interni. 
I provvedimenti di nomina sono notificati dagli uffici scolastici regionali agli interessati. 
Gli uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche hanno cura di assicurare l’informazione e la pubblicazione, circa la composizione delle commissioni, nell’ambito territoriale e nella scuola.  

Schede di partecipazione del personale scolastico in servizio o non in servizio (modello ES-1) 

Si allega il modello ES-1 (comune al personale dirigente e docente) per la raccolta dei dati occorrenti ai fini della costituzione delle commissioni. 
Le istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello ES-1 sono riportate in allegato al modello stesso; si raccomanda prima della compilazione un’attenta lettura delle medesime, con particolare riguardo all'indicazione delle preferenze, anche al fine di evitare errori od omissioni, e prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso. Si precisa, comunque, che eventuali esposti in materia dovranno essere adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alle posizioni di eventuali terzi interessati. 
Si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere nella scheda indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni, nonché degli uffici scolastici periferici e dei dirigenti scolastici in ordine al mancato o inidoneo controllo sull'esattezza e correttezza dei dati indicati dai dirigenti scolastici, dai docenti e dal personale in quiescenza (ove ritenute necessarie, gli uffici scolastici periferici e i dirigenti scolastici richiederanno agli interessati le relative rettifiche e/o integrazioni). 
Dell’espletamento dell’attività di controllo farà fede l’apposizione del visto d’obbligo, in calce alla scheda da parte di detti responsabili.  

Schede di partecipazione del personale universitario od appartenente alle istituzioni Afam (modello ES-2) 

Le istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello ES-2 (contenente i dati relativi alla scheda di partecipazione alle commissioni degli esami di stato in qualità di presidenti da parte del personale universitario od appartenente alle istituzioni Afam) sono riportate in allegato al modello stesso, reperibile unitamente alla presente circolare nel sito web del Ministero pubblica istruzione www.pubblica.istruzione.it; si raccomanda, prima della compilazione, un'attenta lettura delle medesime, con particolare riguardo all'indicazione delle preferenze. 
I rettori delle università e i direttori delle istituzioni Afam avranno cura di apporre, su ciascun modulo compilato dagli aspiranti, il proprio visto a convalida della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e accertabili d'ufficio, nonché di far apporre il codice identificativo relativo all'università, politecnico o Istituto di appartenenza (come da allegati n. 8 e 9). Nell'apposito spazio predisposto sui moduli potranno, inoltre, essere formulate osservazioni circa motivi di inopportunità della nomina. 
Le schede (modello ES-2) che potranno essere compilate dal personale interessato alla nomina a presidente, una volta completate, dovranno essere consegnate ai rettori o ai direttori entro il 29 febbraio 2008. Le schede dovranno pervenire agli uffici scolastici regionali entro il termine tassativo del 15 marzo 2008. 
Resta inteso che non dovranno compilare le schede professori e ricercatori universitari, direttori e docenti delle istituzioni Afam destinatari di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno in corso o in quello precedente. 
I rettori delle università e i direttori delle istituzioni Afam valuteranno, con attento e prudente apprezzamento, l'opportunità di trasmettere le domande di coloro che risultino imputati o indagati per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la nomina.  

2.1 - PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA 

Sono obbligati alla presentazione della scheda:  
• i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria superiore ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore,e i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili; 
•  i docenti - ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3/5/1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, che insegnano, nelle classi terminali e nelle classi non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, ovvero compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico, ovvero che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio incluso l’anno in corso le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria superiore; 
• i docenti - ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3/5/1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria superiore, che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.  
I codici delle classi di concorso (tabelle A, C, D di cui al D.M. n. 39/1998) sono allegati alla presente circolare (All. 11). 
Si precisa che sono, comunque, obbligati alla presentazione della scheda i docenti con almeno dieci anni di ruolo, in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria superiore, se non designati commissari interni. 
Tra i docenti appartenenti alle categorie di cui sopra non sono compresi coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e i docenti di sostegno. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno, tuttavia, la facoltà di presentare la scheda di partecipazione alla commissione d’esame in qualità di presidenti e/o commissario esterno e possono essere designati commissari interni. I docenti di sostegno possono essere designati commissari interni e hanno facoltà di presentare domanda per la nomina a presidente e commissario esterno (vedi punto 1, lettera c), criteri generali e punto 2.2). 
Si precisa, altresì, che i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale hanno la facoltà ma non l’obbligo di partecipare all’esame quali presidenti, commissari interni o esterni. 
Si richiama l’attenzione, altresì, sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti.  

2.2 - PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA SCHEDA 

A) Hanno facoltà di presentare la scheda come presidenti:  
• i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore; 
• i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo; 
• i ricercatori universitari confermati; 
• i direttori degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (istituzioni Afam); 
• i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (istituzioni Afam); 
• i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria superiore, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata; 
• dirigenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso); 
• i docenti che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007; 
• i dirigenti scolastici e i docenti, titolari in istituti statali di istruzione secondaria superiore, in servizio, nel corrente anno scolastico, presso istituti di istruzione secondaria di primo grado.

I dati di cui all’allegato 2 (scheda di partecipazione, alle commissioni degli esami di stato - Mod. ES-1) dovranno essere digitati con riferimento alla sede di titolarità, indipendentemente dalla circostanza che nella medesima sede vengano inseriti nel sistema informativo i dati relativi al dirigente scolastico o al docente che vi prestano servizio ad altro titolo; 
• i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 5/2/1992 e successive modificazioni; 
• i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso). Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di presidente dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007,deve intendersi riferito. al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria superiore ma anche negli altri gradi scolastici.  

B) Hanno la facoltà di presentare la scheda come commissari esterni:  

• i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria superiore, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata; 
• i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007; 
• i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 5/2/1992 e successive modificazioni; 
• i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria superiore, collocati a riposo da non più di tre anni, (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 posseduta; 
• i docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria superiore e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria superiore.  
Il personale di cui sopra, non in costanza di rapporto di servizio, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina; il personale medesimo può presentare la scheda modello ES-1 all’ufficio scolastico provinciale della provincia di residenza. 
  
2.3 - CRITERI DI NOMINA DEI PRESIDENTI E DEI COMISSARI ESTERNI  
Presidenti 

Premesso che le sedi richieste possono essere distretti scolastici (ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta sevizio, come precisato al paragrafo 2.5), comuni o province, purché comprese nella regione di servizio e, solo per il personale non in servizio, nella regione di residenza, le nomine sono disposte, inizialmente, considerando le preferenze espresse dagli aspiranti con la posizione giuridica A, di cui all’allegato 6 (dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali d’istruzione secondaria superiore, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili), relativamente al comune ed alla provincia di servizio e/o di residenza, considerando prioritariamente quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1). 
Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, si procede alla nomina d'ufficio dei dirigenti scolastici (posizione giuridica A) di cui sopra nell'ambito del comune, e, poi, della provincia. 
L’assegnazione d’ufficio viene effettuata, tenendo conto dell’eventuale opzione di gradimento, tra comune di servizio e di residenza. In assenza dell’opzione si procederà a partire dal comune di servizio.  

Nomine delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente 

Successivamente alle nomine d’ufficio in ambito provinciale degli appartenenti alla posizione giuridica A, sono disposte le nomine sulle preferenze espresse in ambito comunale e provinciale dalle altre categorie di personale, nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1 o modello ES-2). Anche in questo caso saranno comunque considerate prioritariamente le preferenze relative al comune di servizio e/o residenza. 
A seguire, si procede alla nomina d'ufficio, nell’ambito del comune ed eventualmente in quello della provincia, degli aspiranti, ad esclusione di quelli con la posizione giuridica A in quanto già trattati. L’assegnazione d’ufficio sarà effettuata considerando l’eventuale opzione di gradimento, tra il comune di servizio e di residenza, per una eventuale nomina d’ufficio. In assenza dell’opzione la procedura opererà a partire dal comune di servizio. 
Relativamente alle fasi di nomina d’ufficio, nell’ambito della provincia, l’ordine di assegnazione, sia per i dirigenti scolastici sia per i docenti, è quello di cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni della provincia.  

Nomine in ambito regionale di tutte le categorie aventi titolo alla nomina a presidente 

Esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti comunale e provinciale, qualora non sia possibile effettuare - in base alle disposizioni sopraindicate - le nomine dei presidenti per tutte le sedi di esame, si procede, in ambito regionale, alla designazione dei presidenti delle rimanenti commissioni, disponendo le nomine nei confronti degli aspiranti che non hanno ottenuto la nomina nel corso delle fasi precedenti, nel rispetto dell’ordine di precedenza di cui all’art. 5 del citato D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, prioritariamente nell’ordine delle preferenze espresse per i comuni della regione di servizio o residenza e, successivamente, d’ufficio, a partire dalla provincia limitrofa eventualmente indicata quale più gradita nel caso di nomina d’ufficio. 
Ove si renda necessario procedere alla nomina d’ufficio al di fuori dalla provincia, l’assegnazione alle sedi nell’ambito della regione viene disposta sulla base delle tabelle di viciniorità tra comuni della stessa provincia e tra province della regione. 
In particolare, le nomine vengono così effettuate:  
1) a domanda, sulle sedi della regione di servizio o residenza, nell’ordine in cui sono state espresse dall’aspirante; 
2) d’ufficio, su tutte le altre sedi della regione di servizio o di residenza, a partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita nel caso di nomina d’ufficio, in base alle tabelle di viciniorità tra comuni della stessa provincia e province della stessa regione.  
In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, sia su preferenza che d'ufficio, gli aspiranti aventi titolo a parteciparvi vengono presi in  considerazione, nel rispetto dell’ordine previsto, a parità di condizioni, in base all'anzianità di servizio e, poi, all'anzianità anagrafica. 
L'assegnazione ad una sede di esame disposta, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le scuole, i distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino ufficiale del Ministero, contenente l'elenco delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, integrato, ai fini degli esami di stato, dall'elenco delle istituzioni scolastiche paritarie. 
Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, verranno esaminate, ai fini dell’assegnazione, prioritariamente quelle costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest’ultimo caso verranno considerate per prime quelle i cui istituti appartengano allo stesso comune. 
 Commissari 

Le nomine, tenendo presenti le preclusioni previste, sono disposte per gli aspiranti descritti con i progressivi da 1 a 6 nell’allegato n. 7 (con l’avvertenza che laddove è menzionato il possesso dell’abilitazione deve leggersi abilitazione o idoneità di cui alla legge n. 124/1999), corrispondenti alle posizioni giuridiche C, D, E, F, H ed I del modello ES-1, nel seguente ordine:  
1) a domanda, sulle sedi d’esame comprese nel comune di servizio e/o residenza, nell’ordine in cui sono state indicate tra le preferenze; 
2) d’ufficio, sulle sedi d’esame relative al comune di servizio e/o residenza; 
3) a domanda, sulle sedi d’esame comprese nella provincia di servizio e/o residenza, nell’ordine in cui sono state indicate tra le preferenze; 
4) d’ufficio, sulle rimanenti sedi d’esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di residenza o di servizio, secondo l’opzione di maggior gradimento espressa dall’aspirante. In assenza dell’opzione, si opererà sulla provincia di servizio. Le sedi saranno esaminate seguendo le tabelle di viciniorità tra comuni della stessa provincia; 
5) a domanda, sulle altre sedi eventualmente indicate nella scheda di partecipazione e comprese nella regione di residenza e/o di servizio; 
6) d’ufficio, sulle rimanenti sedi della regione di residenza e/o servizio, a partire dalla provincia limitrofa eventualmente indicata come più gradita nel caso di nomina d’ufficio.  
Alle precedenti fasi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 partecipano i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine dell’attività. didattica in possesso dell’abilitazione all’insegnamento delle discipline oggetto d’esame o della idoneità di cui all’art. 2 della legge 3/5/1999, n. 124. 
Successivamente, verranno assegnate le sedi, prendendo in considerazione il personale docente a tempo determinato, fornito di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli (descritto con i progressivi dal numero 7 al numero 10 nell’allegato n. 7). L’assegnazione degli incarichi avverrà eseguendo nuovamente le fasi sopradescritte. 
Qualora, al termine dell’esame degli aspiranti non abilitati o non in possesso di idoneità, rimanessero ancora sedi da assegnare, le stesse fasi territoriali saranno ulteriormente effettuate per le seguenti categorie di aspiranti, descritte ai punti 11 e 12 dell’allegato n. 7:  
• docenti di istituto statale di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da non più di 3 anni (incluso l’anno in corso); 
• docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali d'istruzione secondaria superiore e siano in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento delle discipline oggetto d’esame ovvero dell’idoneità di cui all’art. 2 della legge 3/5/1999, n. 124; corrispondenti alle posizioni giuridiche L ed M del modello ES-1. 

Eventuali posti ancora non coperti al termine delle fasi sopradescritte saranno assegnati direttamente dal direttore regionale competente. 
In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina gli aspiranti, nel rispetto dell’ordine previsto, si terrà conto, a parità di condizione, dell’anzianità di servizio ed a parità di servizio dell’anzianità anagrafica. 
Nel rispetto dei criteri di precedenza, le nomine avverranno prioritariamente in ragione della propria materia di insegnamento e, successivamente, per altra materia compresa nella propria classe di concorso. 
Nel caso di indisponibilità, a livello regionale, di docenti appartenenti alla stessa classe di concorso, la nomina viene disposta, ove possibile, nei confronti di docenti appartenenti a classe di concorso affine. 
L’assegnazione ad una delle commissioni operanti nella sede su cui viene disposta la nomina, a domanda o d’ufficio, secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo l’ordine in cui le scuole, i distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino ufficiale del Ministero contenente l’elenco delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, integrato con l’elenco delle scuole non statali paritarie. 
Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, verranno esaminate, ai fini dell’assegnazione, prioritariamente le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest’ultimo caso verranno considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.  

2.4 - PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA 

E’ preclusa la possibilità di presentare la scheda di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno a docenti che siano stati designati commissari interni in istituti statali, paritari, o in istituti legalmente riconosciuti o pareggiati (per quei docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti non statali), nonché al personale che si trovi in una della seguenti posizioni:  
– sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami; 
– sia collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti ex art. 17, comma 5, Ccnl del comparto del personale della scuola (quadriennio normativo 2006/2009); 
– sia impegnato, nell’espletamento della funzione direttiva durante lo svolgimento dell’esame di stato, quale sostituto del dirigente scolastico, sempreché quest’ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni (mod. ES-1); 
– si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro,ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.  

2.5 - DIVIETI DI NOMINA 

Gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti nella scuola di servizio, comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate; in altre scuole del medesimo distretto scolastico; in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti; la preclusione si estende anche alle scuole di completamento dell’orario. 
Per istituto o scuola di servizio si intende anche quella paritaria, legalmente riconosciuta o pareggiata, per i docenti che insegnano, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari, legalmente riconosciuti o pareggiati. 
Gli aspiranti non possono essere, altresì, nominati nelle commissioni d’esame operanti nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione d’esame, in qualità di presidente o di commissario, consecutivamente nei due anni precedenti l’anno in corso. 
Parimenti, non si dà luogo alla nomina nei confronti del personale:  
– destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell’anno scolastico in corso o in quello precedente; 
– che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la nomina stessa; 
– che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare.  
3) NORME COMUNI  
3.1 - OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti. 
Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. 
Eventuali inosservanze saranno suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.I dirigenti degli istituti comprensivi presso i quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria superiore e i docenti nominati nelle commissioni degli esami di stato di cui alla presente circolare, sono esonerati dagli esami di licenza media e dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria superiore, sempreché vi sia sovrapposizione temporale di attività.  
3.2 - PRECLUSIONI ALL’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO A COMMISSARIO 
Non è consentita la presentazione della scheda al personale della scuola, che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile. 
Nel caso di docente designato commissario interno, la nomina sarà conferita al supplente, a meno che il consiglio di classe non abbia deliberato di designare altro docente di materia diversa.  
3.3 - IMPEDIMENTO AD ESPLETARE L’INCARICO 

L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei presidenti, deve essere comunicato immediatamente al direttore generale dell’ufficio scolastico regionale in cui ha sede la commissione, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa immediata sostituzione. 
L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari interni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione. 
L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari esterni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e al competente direttore generale regionale il quale ne dispone l’immediata sostituzione. 
La documentazione comprovante i motivi dell’impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al direttore generale dell’ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico, entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso.  

3.4 - PERSONALE DA ESONERARE 

I dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti direttori generali regionali, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall’incarico. 
Per le procedure da seguire ai fini dell’esonero si rinvia all’allegato 12.  

3.5 - PERSONALE NON UTILIZZATO 

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. 
I direttori generali regionali e i dirigenti scolastici dovranno acquisire l’effettivo recapito rispettivamente del personale dirigente e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.  
3.6 - SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI 

Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa rinvio all’art. 16 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, Modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di stato ai commissari esterni e i criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e alle disposizioni dell’ordinanza sugli esami di stato 2008, di prossima emanazione.  

4) REPERIMENTO DEI PRESIDENTI E DEI COMMISSARI 
Ai fini della regolare costituzione delle commissioni, si invita ad un’attenta lettura delle istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello ES-1 riportate in allegato al modello stesso. 
I dirigenti scolastici vorranno, per parte loro, disporre un attento controllo dei modelli stessi prima della trasmissione dei dati al sistema informativo.  
5) COMMISSIONI NEI CORSI A INDIRIZZO MUSICALE PRESSO I CONSERVATORI DI MUSICA 

Per quel che concerne la composizione delle commissioni si fa rinvio alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.M. in data 8 gennaio 2008, n. 5, recante norme per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l’anno scolastico 2007/2008. 

In particolare, per quanto concerne i licei musicali con corsi sperimentali di ordinamento e struttura, attivati presso i conservatori di musica, il presidente è scelto tra le seguenti categorie, dando comunque precedenza a coloro che sono impegnati in analoga sperimentazione:  
• direttore di conservatorio o di istituto musicale pareggiato; 
• docenti di ruolo di composizione o con diploma di composizione in servizio presso conservatori di musica o istituti musicali pareggiati; 
• docenti di ruolo di storia della musica in servizio presso conservatori di musica o istituti musicali pareggiati; 
• docenti di ruolo di “Scuole” principali di durata decennale in servizio presso conservatori di musica o istituti musicali pareggiati. 
 
 6) NOMINE DEI COMMISSARI ESTERNI DI STRUMENTO NEI LICEI MUSICALI SPERIMENTALI 

I direttori generali degli uffici scolastici regionali di Bologna e Milano ed il dirigente del dipartimento istruzione della provincia autonoma di Trento,  fissano la data entro la quale i direttori dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati devono trasmettere le domande dei docenti di strumento interessati alla nomina a commissari, complete di tutti gli elementi utili alla formalizzazione dell'eventuale nomina. 
Detti direttori generali e dirigente del dipartimento istruzione - provincia autonoma di Trento provvedono alla nomina degli insegnanti di strumento nelle commissioni di esame dei licei musicali, tenendo conto delle indicazioni eventualmente fatte pervenire dai direttori dei conservatori interessati, unitamente alle domande dei docenti.I conservatori di musica, sedi di liceo musicale, ove saranno effettuati gli esami di stato sono i seguenti:  
– "Arrigo Boito" di Parma; 
– "Giuseppe Verdi" di Milano; 
– "F. Bonporti" di Trento.  

7) COMMISSIONI NELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO 

Si fa presente che, per le scuole italiane all’estero, attesa la legge speciale di regolamentazione dell’esame di stato presso tali istituzioni, non si applica la legge 11 gennaio 2007, n. 1, per la parte relativa alla costituzione della commissione su due classi tra loro abbinate. 

Nel ricordare che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all’estero sono diramate dal Ministero degli affari esteri, si richiama l’attenzione sulla norma di cui all’art. 8 del decreto interministeriale del 7/1/1999 n. 2508, secondo la quale le scuole italiane all’estero legalmente riconosciute sono considerate sedi autonome e non soggette ad abbinamento. 

Si ravvisa, inoltre, l’esigenza di tener presente la diversità dei programmi d’insegnamento adottati in tali scuole rispetto alle corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale e, quindi, la necessità che lo svolgimento delle prove d’esame sia coerente con i programmi stessi.  

8) PERSONALE UNIVERSITARIO E PERSONALE APPARTENENTE ALLE ISTITUZIONI AFAM (Alta formazione artistica musicale coreutica) (modello ES-2) 

Si affida alla cortese collaborazione del Ministero dell’università e della ricerca la valutazione dell’opportunità di far inserire la circolare medesima nel sito del Miur o, comunque, l’adozione di iniziative ritenute idonee a facilitarne la diffusione tra i docenti universitari, i direttori e i docenti delle istituzioni Afam (Alta formazione artistica musicale e coreutica). 
 
 Roma, 4 febbraio 2008 

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto

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