Formazione delle commissioni degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2007/2008
Premesso che con D.M. n. 4 in data 8 gennaio 2008 sono
state individuate le materie oggetto della seconda prova scritta degli
esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nonché le materie affidate ai commissari esterni, con
la presente circolare si forniscono precisazioni, indicazioni, istruzioni
e chiarimenti sui seguenti profili della delicata materia:
– formazione delle commissioni, con particolare riguardo
all’abbinamento delle classi e alla designazione dei commissari interni,
ecc.;
– partecipazione alle commissioni del personale avente
titolo;
– adempimenti richiesti ai dirigenti scolastici ed agli
uffici scolastici periferici;
– criteri di nomina dei presidenti e dei commissari esterni.
Nel richiamare l’attenzione sul contenuto della C.M.
n. 90 del 26/10/2007, avente ad oggetto termini e modalità di presentazione
della domanda di partecipazione agli esami di stato, affinché
le SS.LL. possano disporre di un quadro di riferimento normativo, organico
e sistematico, si rammentano le principali disposizioni relative agli esami
in questione:
– legge 10 dicembre 1997, n. 425 (in G.U. n. 289 del
12/12/1997);
– legge 11 gennaio 2007, n. 1 (in G.U. n. 10 del 13/1/2007)
“Disposizioni in materia di esami di stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo
tra la scuola e le università” ed in particolare l’articolo 1 che
ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425
e l’articolo 3, commi 1 e 3;
– decreto legge 7/9/2007, n. 147, convertito dalla legge
25/10/2007, n. 176, contenente “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato
avvio dell’anno scolastico 2007/2008 ed in materia di concorsi per ricercatori
universitari”;
– legge 5/2/1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive
modifiche;
– D.P.R. 23/7/1998, n. 323, per le parti compatibili
con le disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 2007, n. 1, nonché
con il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176;
– D.M. 18/9/1998, n. 358 sulla costituzione delle aree
disciplinari, limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;
– D.M. 24/2/2000, n. 49, concernente tipologie di esperienze
che danno luogo ai crediti formativi;
– D.M. 20/11/2000, n. 429, riguardante le caratteristiche
formali generali della terza prova scritta;
– D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalità
di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di
stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
– D.M. 26 gennaio 2006, n. 8, avente ad oggetto certificazioni
e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di
stato;
– D.M. 17/1/2007, n. 6, recante modalità e termini
per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di stato ai commissari
esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione
dei componenti delle commissioni degli esami di stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore;
– D.M. in data 8 gennaio 2008, n. 4,sull'individuazione
delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di stato
conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria
superiore e sulla scelta delle materie affidate ai commissari esterni,
per l’anno scolastico 2007/2008;
– D.M. in data 8 gennaio 2008, n. 5, recante norme per
lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l’anno
scolastico 2007/2008;
1) FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI
Premessa
Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari
esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari
interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre.
Per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella
allegata al decreto ministeriale n. 4 dell’8 gennaio 2008, relativo all'individuazione
delle materie oggetto della seconda prova scritta e di quelle assegnate
ai commissari esterni, in ragione della specifica organizzazione delle
cattedre, la commissione di esame è nel numero pari immediatamente
inferiore.
In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari
delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.
Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque
candidati.
Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto
o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o
paritario.
a) Adempimenti preliminari
I direttori generali regionali e i dirigenti scolastici,
per la parte di rispettiva competenza, attivano, secondo i criteri di seguito
indicati, le procedure finalizzate alla formazione delle commissioni, tenuto
conto che il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge
25 ottobre 2007, n. 176, intervenendo sull’articolo 2, comma 4, della legge
10 dicembre 1997, n. 425, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007,
n. 1, ha radicato nei direttori generali degli uffici scolastici regionali
la competenza a ricevere le domande di ammissione agli esami di stato dei
candidati esterni.
I direttori generali regionali, nelle operazioni relative
all’assegnazione delle domande dei candidati esterni, procedono, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle domande, in base alle indicazioni
fornite con la C.M. n. 90 del 26/10/2007.
In particolare, nell’assegnazione dei candidati esterni
alle diverse sedi di esame il direttore generale dell’ufficio scolastico
regionale è tenuto al rispetto dei vincoli di cui all’articolo 4
della citata legge n. 425/1997, come sostituito dalla legge 11/1/2007,
n. 1, e del criterio di territorialità disciplinato dall’articolo
1, comma 2, del decreto legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176.
Il direttore generale assegna, ai fini del successivo
abbinamento, le classi terminali (comprendenti anche gli alunni eventualmente
ammessi ad abbreviazione per merito) degli istituti pareggiati o legalmente
riconosciuti agli istituti statali o paritari di corrispondente indirizzo,
ove esistenti, oppure di indirizzi diversi, dandone comunicazione per iscritto
al dirigente scolastico dell’istituto statale o paritario.
Non è consentito l’abbinamento di classi di scuole
legalmente riconosciute o pareggiate a scuole paritarie dipendenti dallo
stesso gestore.
Il dirigente scolastico dell’istituto statale (comprensivo
delle eventuali succursali, sezioni staccate e/o sedi coordinate o sezioni
associate) o paritario procede attenendosi alle seguenti disposizioni:
• per ciascuna classe terminale statale o riconosciuta
paritaria, di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate
su più indirizzi di studio - va costituita una sola commissione;
• ai sensi dell’art. 1, capoverso art. 4, comma 9, della
legge 11 gennaio 2007, n. 1, i candidati esterni - assegnati all’istituto
dal direttore generale, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto legge
n. 147/2007 - vanno ripartiti tra le diverse classi terminali, assicurando
che il loro numero per ciascuna classe non superi il 50 per cento di quello
dei candidati interni, e che non venga superato il limite massimo di trentacinque
candidati per ciascuna classe;
• si sottolinea che la mancata osservanza della disposizione
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n.
147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, preclude l’ammissione
all’esame di stato, fatte salve le responsabilità penali, civili
e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche
interessate (cfr. capoverso art. 2, comma 4, della legge n. 1/2007, come
modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 147/2007);
• nel caso non sia possibile assegnare i candidati esterni
alle predette commissioni, nel rispetto del limite del 50% dei candidati
esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35 candidati per classe,
possono essere autorizzate dal direttore generale commissioni con un numero
maggiore di candidati esterni ovvero commissioni di soli candidati esterni
esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Si precisa che presso
ciascuna istituzione scolastica statale può essere costituita soltanto
una commissione di soli candidati esterni. Un’altra commissione di soli
candidati esterni può essere costituita esclusivamente in corsi
di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.
b) Abbinamenti
Il dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche
statali o paritarie - dopo aver attribuito alle classi terminali gli alunni
ammessi per abbreviazione per merito nonché i candidati esterni
assegnati all’istituto dal direttore generale regionale - avvalendosi dell’allegato
modello ES-0 (All. 1), prefigura la formazione e l’abbinamento delle classi,
tenendo conto delle classi di istituto pareggiato o legalmente riconosciuto
eventualmente assegnate, sulla base dei seguenti criteri:
A) per ciascuna classe terminale, statale o paritaria,
di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più
indirizzi di studio - va costituita, come sopra indicato, una sola commissione;
B) è consentito, di norma, abbinare classi solo
nell'ambito dello stesso ordine scolastico. Si fa eccezione per le classi
di corsi con sperimentazione di ordinamento e di struttura (maxisperimentazione
autonoma) attivati in due ordini scolastici diversi, a condizione che le
classi da abbinare appartengano a corsi sperimentali i cui titoli finali
di studio in ordinamento siano tra loro corrispondenti (es.: "Brocca" indirizzo
scientifico-tecnologico attivato presso istituti tecnici ed analogo indirizzo
sperimentale dell'ordine classico, scientifico e magistrale);
C) l'abbinamento tra le due classi/commissione va effettuato
in modo che i commissari esterni, sulla base delle materie loro affidate
o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe
le classi. I commissari esterni, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del regolamento
emanato con D.P.R. n. 323 del 23/7/1998, svolgono i loro lavori nelle sedi
d'esame stabilite per i candidati. L'abbinamento, nel caso in cui la lingua
straniera sia affidata a commissario esterno e sia oggetto di seconda prova
scritta, va effettuato tenendo conto non solo della classe di concorso
"46/A-Lingue e civiltà straniere", ma anche dei codici corrispondenti
alle diverse lingue;
D) l'abbinamento può essere effettuato, nell'ordine:
1) tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di
studio di ordinamento o sperimentale;
2) tra due classi/commissioni con indirizzi di studio
diversi, di ordinamento e/o sperimentali, qualora le materie affidate ai
commissari esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili
alle stesse classi di concorso; avranno priorità gli abbinamenti
tra classi con indirizzi di studio per i quali esiste coincidenza delle
materie oggetto della prova scritta affidata al commissario esterno.
Fermo restando il prioritario, rigoroso rispetto delle
procedure di cui ai precedenti punti A, B, C, D, qualora per difficoltà
obiettive (ad esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono
le classi da abbinare) non si rendesse possibile accedere ad una delle
soluzioni individuate nei punti sopra menzionati, si potrà procedere
all'abbinamento tra due classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento
e/o sperimentali dello stesso ordine scolastico,anche quando le materie
affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi
o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In
tale ipotesi l'abbinamento sarà consentito anche nel caso in cui
le materie o classi di concorso coincidenti siano una sola. La fase in
questione precede quella, eventuale, dell'abbinamento tra le classi/commissioni
operanti in province diverse.
Detto criterio si intende applicabile anche al fine dell'abbinamento
di classi/commissioni di istituti non statali non paritari a classi/commissioni
di istituti statali o non statali paritari, nonché in presenza di
classi articolate. Inoltre, lo stesso criterio vale al fine dell'abbinamento
di due classi/commissioni con indirizzi diversi per i quali è stato
designato un diverso numero di commissari esterni, nonché in presenza
di classi articolate.
Nelle situazioni sopra descritte il commissario o i commissari
esterni non in comune operano, in sede d'esame, limitatamente all'indirizzo
per il quale sono stati nominati, in modo che risulti rispettata la parità
numerica tra commissari esterni e interni.
Le proposte dei dirigenti scolastici di formazione e
abbinamento delle commissioni, comprensive dei nominativi dei commissari
interni designati, sono comunicate al direttore generale dell’ufficio scolastico
regionale, mediante gli appositi modelli ES-O (contenente i dati riferiti
alle configurazioni delle commissioni) ed ES-C (contenente i dati relativi
ai commissari interni), allegati alla presente circolare. Tali schede recheranno
anche i dati trasmessi dai dirigenti scolastici di istituti pareggiati
o legalmente riconosciuti, abbinati ad istituti statali o paritari.
I dirigenti scolastici avranno, inoltre, cura di trasmettere
agli uffici scolastici regionali entro il 12 marzo 2008 l’elenco alfabetico
riepilogativo degli aspiranti che hanno presentato il modello ES-1, nonché
l’elenco degli esonerati e l’elenco dei docenti che abbiano omesso di presentare
la scheda, indicandone i motivi.
I direttori generali regionali verificano che gli
istituti paritari non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali
non sia prevista l’assegnazione degli specifici plichi contenenti le prove
di esame e per i quali non è dato sapere se sussistano le necessarie
garanzie di sicurezza.
Il direttore generale regionale, una volta definito l'insieme
degli adempimenti finalizzati all'elaborazione delle proposte di configurazione/abbinamento
delle commissioni, ne dà comunicazione al sistema informativo, utilizzando
la scheda di rilevazione delle configurazioni modello ES-0. Tale modello
sarà utilizzato anche per la comunicazione dei dati necessari per
la predisposizione e l'inoltro dei plichi occorrenti per la prima e la
seconda prova scritta. Pertanto, con esclusione dei dati riguardanti i
commissari interni, la scheda dovrà essere acquisita nel sistema
informativo con la funzione "Configurazioni delle commissioni".
Al fine della predisposizione dei plichi occorrenti per
le prove scritte degli esami di stato, destinati alle commissioni delle
province di Bolzano e di Trento, delle scuole in lingua slovena delle province
di Trieste e Gorizia, dei corsi sperimentali presso i conservatori di musica
e i licei musicali, nonché degli istituti per sordomuti, i dati,
contenuti nelle schede, dovranno essere acquisiti nel sistema informativo
con la funzione “Configurazioni valide ai soli fini dei plichi”.
I dati relativi alle commissioni della regione Valle d’Aosta, ai fini dell’acquisizione,
dovranno essere indirizzati al Ministero pubblica istruzione - dipartimento
per l’istruzione - direzione generale per gli ordinamenti scolastici.
Il direttore generale regionale, in conformità
dei criteri sopraindicati, valuta le proposte formulate dai dirigenti scolastici,
provvede alle modifiche ritenute necessarie, procede, quindi, prima in
ambito comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle
classi/commissioni rimaste isolate nell'istituto di appartenenza, in quanto
di numero dispari.
Qualora non si rendesse possibile in ambito provinciale,
l'abbinamento potrà avvenire tra classi/commissioni operanti in
province diverse.
In caso di impossibilità di procedere all'abbinamento,
il direttore generale regionale, in via eccezionale, costituisce una commissione
a sé stante, nella quale, pertanto, la componente esterna sarà
nominata unicamente in funzione della commissione medesima.
c) Designazione dei commissari interni
Subito dopo l'indicazione delle materie affidate ai commissari esterni, della materia oggetto della seconda prova scritta e l'effettuazione delle operazioni di abbinamento delle classi/commissioni, ciascun consiglio di classe designa i commissari interni, tenendo presenti i seguenti criteri:
Criteri generali
a)i commissari interni, il cui numero deve essere pari
a quello degli esterni, sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio
della classe/commissione, titolari dell’insegnamento delle materie non
affidate ai commissari esterni. Tra i docenti che possono essere designati
commissari interni sono compresi i docenti di sostegno, in possesso della
specifica abilitazione, che, prima di svolgere l’attività di sostegno,
siano stati in una delle condizioni indicate dall’art. 5 del D.M. 17 gennaio
2007, n. 6 - Modalità e termini per l’affidamento delle materie
oggetto degli esami di stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità
di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni
degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore - i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli
con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3/5/1999
n. 124, e, altresì, gli insegnanti di arte applicata ed i docenti
con rapporto di lavoro a tempo parziale di cui all’art. 14 del D.M. 17
gennaio 2007, n. 6;
b)è assicurata, comunque, la designazione del
docente della disciplina oggetto della prova scritta nei casi in cui tale
materia non sia assegnata al commissario esterno;
c)le materie affidate ai commissari interni devono essere
scelte in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse
e, in particolare, una equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto
di studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna,
tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento
della conoscenza delle lingue straniere. Si precisa che sia i commissari
interni che i commissari esterni conducono l’esame nelle materie per le
quali hanno titolo secondo la normativa vigente;
d)la scelta deve essere, altresì, coerente con
i contenuti della programmazione organizzativa e didattica del consiglio
di classe, al fine di consentire ai commissari interni di offrire in sede
di esame alla componente esterna tutti gli elementi utili per una valutazione
completa della preparazione del candidato.
Criteri particolari
• Nelle classi articolate su più indirizzi di studio,
in quelle nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono lingue straniere
diverse e nelle classi in cui l'educazione fisica viene insegnata per squadre,
i commissari interni sono designati in modo che ciascuno di essi rappresenti
i diversi indirizzi o i diversi gruppi di alunni. Qualora non sia possibile
assicurare tale rappresentanza, si procede alla designazione di più
commissari interni con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo
di candidati. In tale caso i commissari interni operano separatamente,
per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti
rispettata la parità numerica tra commissari esterni ed interni;
• per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e dell’istruzione
tecnica, ove è obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di
tre lingue straniere, i consigli di classe, nella loro autonomia, avuto
riguardo alle caratteristiche del piano dell’offerta formativa della scuola,
nella designazione dei commissari interni e, in particolare, di quelli
di lingua straniera, possono designare esclusivamente i tre docenti di
lingua straniera, ovvero possono procedere secondo le disposizioni emanate
con la circolare n. 15 del 31 gennaio 2007, alla quale si fa rinvio, designando
i tre docenti di lingua straniera ed altri due commissari interni titolari
di materie diverse da quelle affidate ai membri esterni;
• analogamente, nel caso in cui sia impartito per tutti
gli alunni l’insegnamento di due sole lingue straniere, il consiglio di
classe può designare i due docenti di lingua straniera ed un docente
di disciplina non linguistica diversa da quelle affidate ai commissari
esterni oppure designare, secondo le disposizioni emanate con la circolare
n. 15 del 31 gennaio 2007, i due docenti di lingua straniera e due docenti
di materie non linguistiche diverse da quelle affidate ai commissari esterni;
• il docente che insegna in più classi terminali
può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore
a due, salvo casi eccezionali;
• nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati
esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico
tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di
istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici
interessati;
• per i candidati ammessi alla abbreviazione per merito
i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale sono
stati assegnati;
• i docenti designati commissari interni, che usufruiscono
delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 5/2/1992,
hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell’ipotesi che
venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di materie
oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico
dovrà designare docenti di uguale insegnamento tra docenti appartenenti
allo stesso istituto.
2) AVENTI TITOLO ALLA NOMINA ED ORDINI DI PRECEDENZA
I presidenti delle commissioni e i commissari esterni
vengono scelti nell’ambito delle categorie di personale avente titolo alla
nomina, secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di
cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità
e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di stato
ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione
e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Gli allegati n.
6 e n. 7 alla presente circolare riportano, nell’ordine, le categorie di
personale aventi titolo, con indicazione della lettera corrispondente alla
propria posizione giuridica, da contrassegnare nell’apposita scheda di
partecipazione agli esami.
Le nomine sono disposte dal direttore generale regionale
che, a tale fine, si avvale delle procedure automatiche del sistema informativo.Al
termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti
nelle schede ES-1 ed ES-2, il Sistema Informativo mette a disposizione
di ciascuno degli uffici scolastici regionali, per ogni sede di esame,
i provvedimenti di nomina dei presidenti e dei commissari esterni.
Ad ogni provvedimento di nomina sono allegati, a cura
dell’ufficio scolastico regionale, i modelli ES-C, contenenti i nominativi
dei commissari interni designati da ciascun consiglio di classe. Il predetto
provvedimento costituisce anche atto formale di nomina dei commissari interni.
I provvedimenti di nomina sono notificati dagli uffici
scolastici regionali agli interessati.
Gli uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche
hanno cura di assicurare l’informazione e la pubblicazione, circa la composizione
delle commissioni, nell’ambito territoriale e nella scuola.
Schede di partecipazione del personale scolastico in servizio o non in servizio (modello ES-1)
Si allega il modello ES-1 (comune al personale
dirigente e docente) per la raccolta dei dati occorrenti ai fini della
costituzione delle commissioni.
Le istruzioni concernenti le modalità di
compilazione del modello ES-1 sono riportate in allegato al modello
stesso; si raccomanda prima della compilazione un’attenta lettura delle
medesime, con particolare riguardo all'indicazione delle preferenze, anche
al fine di evitare errori od omissioni, e prevenire l’insorgere di situazioni
di contenzioso. Si precisa, comunque, che eventuali esposti in materia
dovranno essere adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle
disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alle posizioni
di eventuali terzi interessati.
Si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità
di coloro che dovessero rendere nella scheda indicazioni non rispondenti
al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione
delle commissioni, nonché degli uffici scolastici periferici e dei
dirigenti scolastici in ordine al mancato o inidoneo controllo sull'esattezza
e correttezza dei dati indicati dai dirigenti scolastici, dai docenti e
dal personale in quiescenza (ove ritenute necessarie, gli uffici scolastici
periferici e i dirigenti scolastici richiederanno agli interessati le relative
rettifiche e/o integrazioni).
Dell’espletamento dell’attività di controllo farà
fede l’apposizione del visto d’obbligo, in calce alla scheda da parte di
detti responsabili.
Schede di partecipazione del personale universitario od appartenente alle istituzioni Afam (modello ES-2)
Le istruzioni concernenti le modalità di
compilazione del modello ES-2 (contenente i dati relativi alla scheda
di partecipazione alle commissioni degli esami di stato in qualità
di presidenti da parte del personale universitario od appartenente alle
istituzioni Afam) sono riportate in allegato al modello stesso, reperibile
unitamente alla presente circolare nel sito web del Ministero pubblica
istruzione www.pubblica.istruzione.it; si raccomanda, prima della compilazione,
un'attenta lettura delle medesime, con particolare riguardo all'indicazione
delle preferenze.
I rettori delle università e i direttori delle
istituzioni Afam avranno cura di apporre, su ciascun modulo compilato dagli
aspiranti, il proprio visto a convalida della veridicità delle dichiarazioni
rese dagli interessati e accertabili d'ufficio, nonché di far apporre
il codice identificativo relativo all'università, politecnico o
Istituto di appartenenza (come da allegati n. 8 e 9). Nell'apposito spazio
predisposto sui moduli potranno, inoltre, essere formulate osservazioni
circa motivi di inopportunità della nomina.
Le schede (modello ES-2) che potranno essere compilate
dal personale interessato alla nomina a presidente, una volta completate,
dovranno essere consegnate ai rettori o ai direttori entro il 29 febbraio
2008. Le schede dovranno pervenire agli uffici scolastici regionali entro
il termine tassativo del 15 marzo 2008.
Resta inteso che non dovranno compilare le schede professori
e ricercatori universitari, direttori e docenti delle istituzioni Afam
destinatari di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno
in corso o in quello precedente.
I rettori delle università e i direttori delle
istituzioni Afam valuteranno, con attento e prudente apprezzamento, l'opportunità
di trasmettere le domande di coloro che risultino imputati o indagati per
reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la
nomina.
2.1 - PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
Sono obbligati alla presentazione della scheda:
• i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti
statali di istruzione secondaria superiore ovvero ad istituti di istruzione
statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore,e
i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili;
• i docenti - ivi compresi i docenti tecnico pratici
con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui
all’art. 5 della legge 3/5/1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata
- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti
di istruzione secondaria superiore statali, che insegnano, nelle classi
terminali e nelle classi non terminali, discipline rientranti nei programmi
di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie rientranti
nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari
esterni, ovvero compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico,
ovvero che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio incluso
l’anno in corso le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore
nelle scuole statali di istruzione secondaria superiore;
• i docenti - ivi compresi i docenti tecnico pratici
con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui
all’art. 5 della legge 3/5/1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata
- con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno
scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio
in istituti statali d’istruzione secondaria superiore, che insegnano, nelle
classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di
insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili
alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari
esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o idoneità
di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione
ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
I codici delle classi di concorso (tabelle A, C, D di
cui al D.M. n. 39/1998) sono allegati alla presente circolare (All. 11).
Si precisa che sono, comunque, obbligati alla presentazione
della scheda i docenti con almeno dieci anni di ruolo, in servizio presso
istituti statali di istruzione secondaria superiore, se non designati commissari
interni.
Tra i docenti appartenenti alle categorie di cui sopra
non sono compresi coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro a
tempo parziale e i docenti di sostegno. I docenti con rapporto di lavoro
a tempo parziale hanno, tuttavia, la facoltà di presentare la scheda
di partecipazione alla commissione d’esame in qualità di presidenti
e/o commissario esterno e possono essere designati commissari interni.
I docenti di sostegno possono essere designati commissari interni e hanno
facoltà di presentare domanda per la nomina a presidente e commissario
esterno (vedi punto 1, lettera c), criteri generali e punto 2.2).
Si precisa, altresì, che i docenti che usufruiscono
di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale hanno la facoltà
ma non l’obbligo di partecipare all’esame quali presidenti, commissari
interni o esterni.
Si richiama l’attenzione, altresì, sul fatto che
il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla
nomina a commissario, può contestualmente chiedere anche la nomina
a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti.
2.2 - PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA SCHEDA
A) Hanno facoltà di presentare la scheda
come presidenti:
• i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti
statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di
abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;
• i professori universitari di prima e seconda fascia
anche fuori ruolo;
• i ricercatori universitari confermati;
• i direttori degli istituti di alta formazione artistica,
musicale e coreutica (istituzioni Afam);
• i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione
artistica, musicale e coreutica (istituzioni Afam);
• i docenti in servizio in istituti statali di istruzione
secondaria superiore, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi
i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata;
• dirigenti di istituti di istruzione secondaria superiore
statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno
in corso);
• i docenti che, prima di svolgere l’attività
di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del
D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007;
• i dirigenti scolastici e i docenti, titolari in istituti
statali di istruzione secondaria superiore, in servizio, nel corrente anno
scolastico, presso istituti di istruzione secondaria di primo grado.
I dati di cui all’allegato 2 (scheda di partecipazione,
alle commissioni degli esami di stato - Mod. ES-1) dovranno essere digitati
con riferimento alla sede di titolarità, indipendentemente dalla
circostanza che nella medesima sede vengano inseriti nel sistema informativo
i dati relativi al dirigente scolastico o al docente che vi prestano servizio
ad altro titolo;
• i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di
handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della
legge n. 104 del 5/2/1992 e successive modificazioni;
• i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione
secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre
anni (incluso l’anno in corso). Si precisa che
il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti
quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di
presidente dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007,deve intendersi
riferito. al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo
nella scuola secondaria superiore ma anche negli altri gradi scolastici.
B) Hanno la facoltà di presentare la scheda come commissari esterni:
• i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali
di istruzione secondaria superiore, con rapporto di lavoro a tempo parziale,
compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata;
• i docenti di sostegno, in possesso della specifica
abilitazione, che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano
stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17
gennaio 2007;
• i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono
delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 5/2/1992 e
successive modificazioni;
• i docenti, già di ruolo in istituti statali
di istruzione secondaria superiore, collocati a riposo da non più
di tre anni, (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione
o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 posseduta;
• i docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto
di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino
al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo
servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria
superiore e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento
di materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di
insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria superiore.
Il personale di cui sopra, non in costanza di rapporto
di servizio, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità,
di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini
del conferimento della nomina; il personale medesimo può presentare
la scheda modello ES-1 all’ufficio scolastico provinciale della provincia
di residenza.
2.3 - CRITERI DI NOMINA DEI PRESIDENTI E DEI COMISSARI
ESTERNI
Presidenti
Premesso che le sedi richieste possono essere distretti
scolastici (ad esclusione del distretto scolastico ove è presente
la scuola in cui si presta sevizio, come precisato al paragrafo 2.5), comuni
o province, purché comprese nella regione di servizio e, solo per
il personale non in servizio, nella regione di residenza, le nomine sono
disposte, inizialmente, considerando le preferenze espresse dagli aspiranti
con la posizione giuridica A, di cui all’allegato 6 (dirigenti scolastici
in servizio preposti ad istituti statali d’istruzione secondaria superiore,
ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti scolastici preposti
ai convitti nazionali ed agli educandati femminili), relativamente al comune
ed alla provincia di servizio e/o di residenza, considerando prioritariamente
quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui sono state indicate
sulla scheda di partecipazione (modello ES-1).
Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre
categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, si procede
alla nomina d'ufficio dei dirigenti scolastici (posizione giuridica A)
di cui sopra nell'ambito del comune, e, poi, della provincia.
L’assegnazione d’ufficio viene effettuata, tenendo conto
dell’eventuale opzione di gradimento, tra comune di servizio e di residenza.
In assenza dell’opzione si procederà a partire dal comune di servizio.
Nomine delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente
Successivamente alle nomine d’ufficio in ambito provinciale
degli appartenenti alla posizione giuridica A, sono disposte le
nomine sulle preferenze espresse in ambito comunale e provinciale dalle
altre categorie di personale, nello stesso ordine in cui sono state indicate
sulla scheda di partecipazione (modello ES-1 o modello ES-2). Anche in
questo caso saranno comunque considerate prioritariamente le preferenze
relative al comune di servizio e/o residenza.
A seguire, si procede alla nomina d'ufficio, nell’ambito
del comune ed eventualmente in quello della provincia, degli aspiranti,
ad esclusione di quelli con la posizione giuridica A in quanto già
trattati. L’assegnazione d’ufficio sarà effettuata considerando
l’eventuale opzione di gradimento, tra il comune di servizio e di residenza,
per una eventuale nomina d’ufficio. In assenza dell’opzione la procedura
opererà a partire dal comune di servizio.
Relativamente alle fasi di nomina d’ufficio, nell’ambito
della provincia, l’ordine di assegnazione, sia per i dirigenti scolastici
sia per i docenti, è quello di cui alla tabella di viciniorità,
utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni
della provincia.
Nomine in ambito regionale di tutte le categorie aventi titolo alla nomina a presidente
Esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti comunale
e provinciale, qualora non sia possibile effettuare - in base alle disposizioni
sopraindicate - le nomine dei presidenti per tutte le sedi di esame, si
procede, in ambito regionale, alla designazione dei presidenti delle rimanenti
commissioni, disponendo le nomine nei confronti degli aspiranti che non
hanno ottenuto la nomina nel corso delle fasi precedenti, nel rispetto
dell’ordine di precedenza di cui all’art. 5 del citato D.M. 17 gennaio
2007, n. 6, prioritariamente nell’ordine delle preferenze espresse per
i comuni della regione di servizio o residenza e, successivamente, d’ufficio,
a partire dalla provincia limitrofa eventualmente indicata quale più
gradita nel caso di nomina d’ufficio.
Ove si renda necessario procedere alla nomina d’ufficio
al di fuori dalla provincia, l’assegnazione alle sedi nell’ambito della
regione viene disposta sulla base delle tabelle di viciniorità tra
comuni della stessa provincia e tra province della regione.
In particolare, le nomine vengono così effettuate:
1) a domanda, sulle sedi della regione di servizio
o residenza, nell’ordine in cui sono state espresse dall’aspirante;
2) d’ufficio, su tutte le altre sedi della regione
di servizio o di residenza, a partire dalla provincia limitrofa, eventualmente
indicata come più gradita nel caso di nomina d’ufficio, in base
alle tabelle di viciniorità tra comuni della stessa provincia e
province della stessa regione.
In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, sia su
preferenza che d'ufficio, gli aspiranti aventi titolo a parteciparvi vengono
presi in considerazione, nel rispetto dell’ordine previsto, a parità
di condizioni, in base all'anzianità di servizio e, poi, all'anzianità
anagrafica.
L'assegnazione ad una sede di esame disposta, a domanda
o d'ufficio, secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo l'ordine
in cui le scuole, i distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino
ufficiale del Ministero, contenente l'elenco delle scuole di istruzione
secondaria superiore ed artistica, integrato, ai fini degli esami di stato,
dall'elenco delle istituzioni scolastiche paritarie.
Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più
commissioni, verranno esaminate, ai fini dell’assegnazione, prioritariamente
quelle costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle
costituite da classi di istituti diversi; in quest’ultimo caso verranno
considerate per prime quelle i cui istituti appartengano allo stesso comune.
Commissari
Le nomine, tenendo presenti le preclusioni previste, sono
disposte per gli aspiranti descritti con i progressivi da 1 a 6 nell’allegato
n. 7 (con l’avvertenza che laddove è menzionato il possesso dell’abilitazione
deve leggersi abilitazione o idoneità di cui alla legge n. 124/1999),
corrispondenti alle posizioni giuridiche C, D, E, F, H ed I del modello
ES-1, nel seguente ordine:
1) a domanda, sulle sedi d’esame comprese nel
comune di servizio e/o residenza, nell’ordine in cui sono state indicate
tra le preferenze;
2) d’ufficio, sulle sedi d’esame relative al comune
di servizio e/o residenza;
3) a domanda, sulle sedi d’esame comprese nella
provincia di servizio e/o residenza, nell’ordine in cui sono state indicate
tra le preferenze;
4) d’ufficio, sulle rimanenti sedi d’esame comprese
nella provincia a cui appartiene il comune di residenza o di servizio,
secondo l’opzione di maggior gradimento espressa dall’aspirante. In assenza
dell’opzione, si opererà sulla provincia di servizio. Le sedi saranno
esaminate seguendo le tabelle di viciniorità tra comuni della stessa
provincia;
5) a domanda, sulle altre sedi eventualmente indicate
nella scheda di partecipazione e comprese nella regione di residenza e/o
di servizio;
6) d’ufficio, sulle rimanenti sedi della regione
di residenza e/o servizio, a partire dalla provincia limitrofa eventualmente
indicata come più gradita nel caso di nomina d’ufficio.
Alle precedenti fasi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 partecipano i
docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i docenti con rapporto
di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino
al termine dell’attività. didattica in possesso dell’abilitazione
all’insegnamento delle discipline oggetto d’esame o della idoneità
di cui all’art. 2 della legge 3/5/1999, n. 124.
Successivamente, verranno assegnate le sedi, prendendo
in considerazione il personale docente a tempo determinato, fornito di
titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli
(descritto con i progressivi dal numero 7 al numero 10 nell’allegato n.
7). L’assegnazione degli incarichi avverrà eseguendo nuovamente
le fasi sopradescritte.
Qualora, al termine dell’esame degli aspiranti non abilitati
o non in possesso di idoneità, rimanessero ancora sedi da assegnare,
le stesse fasi territoriali saranno ulteriormente effettuate per le seguenti
categorie di aspiranti, descritte ai punti 11 e 12 dell’allegato n. 7:
• docenti di istituto statale di istruzione secondaria
superiore collocati a riposo da non più di 3 anni (incluso l’anno
in corso);
• docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di
lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino
al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo
servizio almeno per un anno in istituti statali d'istruzione secondaria
superiore e siano in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento
delle discipline oggetto d’esame ovvero dell’idoneità di cui all’art.
2 della legge 3/5/1999, n. 124; corrispondenti alle posizioni giuridiche
L ed M del modello ES-1.
Eventuali posti ancora non coperti al termine delle fasi
sopradescritte saranno assegnati direttamente dal direttore regionale competente.
In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina gli aspiranti,
nel rispetto dell’ordine previsto, si terrà conto, a parità
di condizione, dell’anzianità di servizio ed a parità di
servizio dell’anzianità anagrafica.
Nel rispetto dei criteri di precedenza, le nomine avverranno
prioritariamente in ragione della propria materia di insegnamento e, successivamente,
per altra materia compresa nella propria classe di concorso.
Nel caso di indisponibilità, a livello regionale,
di docenti appartenenti alla stessa classe di concorso, la nomina viene
disposta, ove possibile, nei confronti di docenti appartenenti a classe
di concorso affine.
L’assegnazione ad una delle commissioni operanti nella
sede su cui viene disposta la nomina, a domanda o d’ufficio, secondo i
criteri sopraesposti, avviene seguendo l’ordine in cui le scuole, i distretti
e i comuni sono riportati nel Bollettino ufficiale del Ministero contenente
l’elenco delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica,
integrato con l’elenco delle scuole non statali paritarie.
Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più
commissioni, verranno esaminate, ai fini dell’assegnazione, prioritariamente
le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente,
quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest’ultimo caso verranno
considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.
2.4 - PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
E’ preclusa la possibilità di presentare la scheda
di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno
a docenti che siano stati designati commissari interni in istituti statali,
paritari, o in istituti legalmente riconosciuti o pareggiati (per quei
docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente
anche in istituti non statali), nonché al personale che si trovi
in una della seguenti posizioni:
– sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa
o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito
per una data successiva a quella di inizio degli esami;
– sia collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti
ex art. 17, comma 5, Ccnl del comparto del personale della scuola (quadriennio
normativo 2006/2009);
– sia impegnato, nell’espletamento della funzione direttiva
durante lo svolgimento dell’esame di stato, quale sostituto del dirigente
scolastico, sempreché quest’ultimo abbia presentato la scheda di
partecipazione alle commissioni (mod. ES-1);
– si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa dal
lavoro,ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2.5 - DIVIETI DI NOMINA
Gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono
essere nominati nelle commissioni d’esame operanti nella scuola di servizio,
comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate,
le sezioni associate; in altre scuole del medesimo distretto scolastico;
in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti;
la preclusione si estende anche alle scuole di completamento dell’orario.
Per istituto o scuola di servizio si intende anche quella
paritaria, legalmente riconosciuta o pareggiata, per i docenti che insegnano,
regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari,
legalmente riconosciuti o pareggiati.
Gli aspiranti non possono essere, altresì, nominati
nelle commissioni d’esame operanti nella stessa scuola ove abbiano prestato
servizio, in commissione d’esame, in qualità di presidente o di
commissario, consecutivamente nei due anni precedenti l’anno in corso.
Parimenti, non si dà luogo alla nomina nei confronti
del personale:
– destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla
censura, inflitte nell’anno scolastico in corso o in quello precedente;
– che risulti indagato o imputato per reati particolarmente
gravi, comportanti incompatibilità con la nomina stessa;
– che si sia reso autore nel corso di precedenti esami
di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare.
3) NORME COMUNI
3.1 - OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni
rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie
del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti.
Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico
o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni
operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
Eventuali inosservanze saranno suscettibili di valutazione
sotto il profilo disciplinare.I dirigenti degli istituti
comprensivi presso i quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e i docenti nominati nelle commissioni degli esami di stato di
cui alla presente circolare, sono esonerati dagli esami di licenza media
e dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria
superiore, sempreché vi sia sovrapposizione temporale di attività.
3.2 - PRECLUSIONI ALL’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
A COMMISSARIO
Non è consentita la presentazione della scheda
al personale della scuola, che sia assente per almeno novanta giorni e
rientri in servizio dopo il 30 aprile.
Nel caso di docente designato commissario interno, la
nomina sarà conferita al supplente, a meno che il consiglio di classe
non abbia deliberato di designare altro docente di materia diversa.
3.3 - IMPEDIMENTO AD ESPLETARE L’INCARICO
L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei presidenti,
deve essere comunicato immediatamente al direttore generale dell’ufficio
scolastico regionale in cui ha sede la commissione, il quale dispone subito
gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione
dell’impedimento e la relativa immediata sostituzione.
L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari
interni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico,
il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione
dell’impedimento e la relativa sostituzione.
L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari
esterni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico,
il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione
dell’impedimento e al competente direttore generale regionale il quale
ne dispone l’immediata sostituzione.
La documentazione comprovante i motivi dell’impedimento
deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente,
al direttore generale dell’ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente
scolastico, entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso.
3.4 - PERSONALE DA ESONERARE
I dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari
governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora,
a giudizio dei competenti direttori generali regionali, non sia praticabile
soluzione alternativa, sono esonerati dall’incarico.
Per le procedure da seguire ai fini dell’esonero si rinvia
all’allegato 12.
3.5 - PERSONALE NON UTILIZZATO
Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo
e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione
della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza
in servizio nei giorni delle prove scritte.
I direttori generali regionali e i dirigenti scolastici
dovranno acquisire l’effettivo recapito rispettivamente del personale dirigente
e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni
stesse.
3.6 - SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa rinvio all’art. 16 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, Modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di stato ai commissari esterni e i criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e alle disposizioni dell’ordinanza sugli esami di stato 2008, di prossima emanazione.
4) REPERIMENTO DEI PRESIDENTI E DEI COMMISSARI
Ai fini della regolare costituzione delle commissioni,
si invita ad un’attenta lettura delle istruzioni concernenti le modalità
di compilazione del modello ES-1 riportate in allegato al modello stesso.
I dirigenti scolastici vorranno, per parte loro, disporre
un attento controllo dei modelli stessi prima della trasmissione dei dati
al sistema informativo.
5) COMMISSIONI NEI CORSI A INDIRIZZO MUSICALE PRESSO
I CONSERVATORI DI MUSICA
Per quel che concerne la composizione delle commissioni si fa rinvio alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.M. in data 8 gennaio 2008, n. 5, recante norme per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l’anno scolastico 2007/2008.
In particolare, per quanto concerne i licei musicali con
corsi sperimentali di ordinamento e struttura, attivati presso i conservatori
di musica, il presidente è scelto tra le seguenti categorie, dando
comunque precedenza a coloro che sono impegnati in analoga sperimentazione:
• direttore di conservatorio o di istituto musicale pareggiato;
• docenti di ruolo di composizione o con diploma di composizione
in servizio presso conservatori di musica o istituti musicali pareggiati;
• docenti di ruolo di storia della musica in servizio
presso conservatori di musica o istituti musicali pareggiati;
• docenti di ruolo di “Scuole” principali di durata decennale
in servizio presso conservatori di musica o istituti musicali pareggiati.
6) NOMINE DEI COMMISSARI ESTERNI DI STRUMENTO
NEI LICEI MUSICALI SPERIMENTALI
I direttori generali degli uffici scolastici regionali
di Bologna e Milano ed il dirigente del dipartimento istruzione della provincia
autonoma di Trento, fissano la data entro la quale i direttori
dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati devono
trasmettere le domande dei docenti di strumento interessati alla nomina
a commissari, complete di tutti gli elementi utili alla formalizzazione
dell'eventuale nomina.
Detti direttori generali e dirigente del dipartimento
istruzione - provincia autonoma di Trento provvedono alla nomina degli
insegnanti di strumento nelle commissioni di esame dei licei musicali,
tenendo conto delle indicazioni eventualmente fatte pervenire dai direttori
dei conservatori interessati, unitamente alle domande dei docenti.I
conservatori di musica, sedi di liceo musicale, ove saranno effettuati
gli esami di stato sono i seguenti:
– "Arrigo Boito" di Parma;
– "Giuseppe Verdi" di Milano;
– "F. Bonporti" di Trento.
7) COMMISSIONI NELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
Si fa presente che, per le scuole italiane all’estero, attesa la legge speciale di regolamentazione dell’esame di stato presso tali istituzioni, non si applica la legge 11 gennaio 2007, n. 1, per la parte relativa alla costituzione della commissione su due classi tra loro abbinate.
Nel ricordare che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all’estero sono diramate dal Ministero degli affari esteri, si richiama l’attenzione sulla norma di cui all’art. 8 del decreto interministeriale del 7/1/1999 n. 2508, secondo la quale le scuole italiane all’estero legalmente riconosciute sono considerate sedi autonome e non soggette ad abbinamento.
Si ravvisa, inoltre, l’esigenza di tener presente la diversità dei programmi d’insegnamento adottati in tali scuole rispetto alle corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale e, quindi, la necessità che lo svolgimento delle prove d’esame sia coerente con i programmi stessi.
8) PERSONALE UNIVERSITARIO E PERSONALE APPARTENENTE ALLE ISTITUZIONI AFAM (Alta formazione artistica musicale coreutica) (modello ES-2)
Si affida alla cortese collaborazione del Ministero dell’università
e della ricerca la valutazione dell’opportunità di far inserire
la circolare medesima nel sito del Miur o, comunque, l’adozione di iniziative
ritenute idonee a facilitarne la diffusione tra i docenti universitari,
i direttori e i docenti delle istituzioni Afam (Alta formazione artistica
musicale e coreutica).
Roma, 4 febbraio 2008
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