Circolare Ministeriale 6 settembre 2000, n. 210 Prot. n. 682/N/2000

Oggetto: Riscatto periodi di studio post-secondari - Efficacia, nel tempo, della sentenza della Corte Costituzionale 9-15 febbraio 2000 n. 52 - Ammissibilità del riscatto dei corsi di studio presso le Accademie di Belle Arti

Vengono segnalate alcune incertezze attinenti l'applicazione della sentenza indicata in oggetto e, più specificatamente, concernenti gli effetti della medesima sulle domande di riscatto presentate prima della pubblicazione della suddetta pronuncia, nonché sullo stipendio da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo di riscatto.

Al riguardo, si ritiene di dover evidenziare come la pubblicazione della menzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000, per come precisato anche dall'Ufficio legislativo del Ministero della Pubblica Istruzione con la nota 19 luglio 2000 n. 8902 U/L P.U.S. 10, ha prodotto "l'effetto costitutivo di una nuova norma che consente il riscatto dei periodi di studio conclusi con i detti titoli - con la quale si possono regolare i rapporti ancora in corso (jus superveniens).

Ciò posto, i titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti, al presente, vanno considerati alla stregua di qualsiasi altro diploma di laurea e come tali trattati ai fini del riscatto, con la conseguente valenza delle istanze presentate in data antecedente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza in argomento, purché non definite o non rigettate con provvedimenti dell'Amministrazione divenuti non impugnabili per acquiescenza degli interessati o per il formarsi di giudicato su eventuali pronunciamenti giurisdizionali negativi per i ricorrenti.
Discende da quanto fin qui precisato che, ove il diploma di Accademia di Belle Arti costituì, in aggiunta ad altro titolo di studio, "condicio sine qua non" per l'ammissione in servizio, esso dovrà essere valutato ai sensi dell'art. 13 - primo comma del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e successive modificazioni, per quanto concerne il contributo.

Qualora, viceversa, il titolo "de quo" non costituì una condizione per l'assunzione, la relativa valutazione sia ai fini della pensione che della buonuscita, potrà avvenire esclusivamente ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 30 aprile 1997 n. 184 entrato in vigore il 12 luglio successivo.

In tale caso, tuttavia, ove la domanda risulti presentata anteriormente a quest'ultima data, il contributo dovrà essere calcolato in funzione della posizione goduta dagli interessati alla menzionata data del 12 luglio 1997, secondo il costante indirizzo della Corte dei Conti (per tutte, decisione 4/12/1973 n. 34468 - Bonsanti contro Ministero dei Trasporti: "nessuna disposizione di legge vieta di chiedere il riscatto di un servizio non di ruolo, debitamente prestato, anche in previsione dell'emanazione di una norma che ne disciplini il riscatto ed in specie quale misura cautelativa del proprio diritto sostanzialmente fondato sul servizio effettivamente reso; ed, invero, l'Amministrazione non può non concedere il riscatto di un servizio non di ruolo debitamente prestato, chiesto prima dell'emanazione o dell'entrata in vigore della norma che disciplina il riscatto stesso e non dopo che siano decorsi eventuali termini di decadenza previsti dalla norma medesima, computando, si intende, il contributo di riscatto sulla base della retribuzione percepita all'entrata in vigore di tale norma".


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