Circolare
Ministeriale n. 214
Prot.n. 41989/BL
Oggetto: Contratto
integrativo nazionale. Effetti sulla programmazione delle attività
scolastiche per l'a.s. 1999-2000.
A seguito di quanto comunicato con
la circolare n. 208 del 31 agosto scorso, si rende noto che nella Gazzetta
Ufficiale del 9 settembre è pubblicato il contratto integrativo
nazionale del comparto scuola, sottoscritto definitivamente dalle parti
nella medesima data del 31 agosto.
Da tale data il contratto predetto,
che è già entrato in vigore a tutti gli effetti, assegna
complessi adempimenti agli uffici centrali e periferici di questa Amministrazione
e alle istituzioni scolastiche. Esse, di conseguenza, devono uniformare
le proprie procedure di programmazione e di gestione delle risorse e delle
attività dell'anno scolastico appena iniziato agli istituti innovativi
del contratto in argomento. Tali istituti, di seguito illustrati, devono
a loro volta essere correlati con le riforme e con le connesse procedure
di programmazione e di gestione entrate in vigore a seguito della approvazione
dei provvedimenti di attuazione dell'art. 21 della L. 59/1997, della sperimentazione
diffusamente in atto dell'autonomia scolastica (v. il D.P.R. 8.3.1999 n.
275, art. 12 ), delle nuove norme sull'elevamento dell'obbligo scolastico
ed, infine, con quelle relative alla programmazione della vita scolastica
in connessione allo svolgimento degli esami di Stato.
In considerazione della profonda trasformazione
in atto nel nostro sistema scolastico, per alcuni aspetti portata attualmente
avanti in via sperimentale, e della complessità di gestione derivante
dalla non ancora attuata ristrutturazione dell'Amministrazione, le indicazioni
contenute nella presente circolare hanno carattere ricognitivo ed informativo
per l'applicazione degli accordi contrattuali e assumono la natura di sostegno
alla programmazione delle attività deliberate dalle singole istituzioni
scolastiche all'inizio del nuovo anno, che sempre di più - in vista
della piena e generalizzata adozione degli strumenti dell'autonomia - è
basata sulle decisioni degli organi di governo delle istituzioni stesse
nella linea delle direttive, degli obiettivi e degli standard indicati
dal Ministro e, comunque, fuori del sistema dei vincoli autorizzatori previsti
dal previgente ordinamento.
Ciò premesso, nel CCNL del 26
maggio 1999 e nel recente CCNI del 31 agosto u.s., assumono particolare
rilievo per il carattere decisamente innovativo e, come già detto,
per l'impatto che essi hanno fin dal primo giorno di inizio dell'anno scolastico
sulle competenze programmatorie delle scuole, i sottoelencati istituti:
a) funzioni strumentali al P.O.F. (art.
28 del CCNL e art. 37 del CCNI) e funzioni per la valorizzazione della
professionalità del personale ATA (art.36 del CCNL e art.50 del
CCNI);
b) scuole situate nelle zone a rischio
(art. 11 del CCNL e art. 4 del CCNI);
c) scuole collocate in aree a forte
processo immigratorio (art. 47 del CCNL e artt. 5 e 29 del CCNI);
d) retribuzione della flessibilità
organizzativa e didattica (art.. 24 del CCNL e art. 31 del CCNI);
e) trattamento economico connesso
allo sviluppo della professione docente (art. 29 del CCNL e art. 38 del
CCNI).
Quanto agli istituti elencati sub a
(funzioni strumentali al P.O.F. e funzioni aggiuntive del personale ATA),
voluti dalle parti contraenti per contribuire alla realizzazione delle
finalità della scuola dell'autonomia e per valorizzare la professionalità
e l'impegno aggiuntivo degli insegnanti e del personale ATA, si ricorda
preliminarmente che ciascuna scuola funzionante in regione che abbia già
adottato il piano di dimensionamento ottimale o che risponda al parametro
numerico ( 500-900 ) previsto dal D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 riceverà
risorse finanziarie per il conferimento di quattro funzioni obiettivo (L.
3.000.000 lordi annui ciascuna) da destinare agli insegnanti e delle funzioni
aggiuntive da assegnare, con la contrattazione provinciale, al personale
ATA (da £. 2.000.000 a £. 1.200.000 ciascuna), fermo restando
che sarà comunque garantita una funzione per ogni profilo professionale
presente.
Maggiori, minori e specifiche assegnazioni
di risorse per le funzioni-obiettivo, rispetto al predetto standard ordinario
sono disciplinate nel citato art. 37 del CCNI.
Per quanto concerne le maggiorazioni
i Provveditori comunicheranno entro il 25 settembre p.v. il numero delle
istituzioni scolastiche che rispondono ai requisiti previsti per la distribuzione
delle risorse aggiuntive. Lo scrivente Ministero comunicherà nel
più breve tempo possibile, sentite le OO. SS. firmatarie il CCNI,
il piano di distribuzione.
Per rendere, comunque, immediatamente
operativo l'istituto contrattuale il collegio dei docenti di ciascuna istituzione,
non oltre 30 giorni dall'inizio delle lezioni, avvalendosi eventualmente
di una commissione nominata al suo interno, deve indicare nell'ambito del
P.O.F. - se nell'istituzione stessa è stata adottata la sperimentazione
dell'autonomia - o nel piano delle attività programmate per l'anno
scolastico (art. 14 del D.P.R. 399/1988) - in tutte le altre istituzioni
- le funzioni obiettivo all'interno delle aree previste dall'allegato n.3
del CCNI del 31 agosto u.s., scegliendo le funzioni medesime nelle esemplificazioni
suggerite dall'allegato in argomento o deliberando diversamente in piena
autonomia qualora il P.O.F. o il piano di attività suggeriscano
l'opportunità di altre scelte.
Non appena effettuata la scelta da
parte del collegio, il Capo d'istituto invita gli insegnanti che ne abbiano
interesse e posseggano la competenza e i requisiti professionali indicati
dal collegio stesso per l'accesso ad ognuna delle funzioni a presentare
domanda di assegnazione dell'incarico e a dichiarare la propria disponibilità
a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio.
L'assegnazione delle funzioni in argomento,
a norma dell'art. 37, comma 5, del citato CCNI, rientra nelle competenze
del collegio dei docenti, le cui scelte devono essere adeguatamente motivate.
Per i compensi annui lordi da erogare
ai docenti assegnatari delle funzioni è prevista una specifica copertura
finanziaria. Essi, quindi, non vanno liquidati a carico del fondo dell'istituzione
scolastica e non possono essere utilizzati per altre finalità (art.
28. c.7 del CCNL).
Tale copertura finanziaria comprende
anche il compenso annuo da attribuire al collaboratore vicario, figura
assimilata ai soli fini del compenso alle funzioni-obiettivo svolte in
ciascuna istituzione scolastica. Si rammenta anche in proposito che l'incarico
di collaboratore vicario - equiparato come detto ai soli fini del trattamento
economico alle funzioni-obiettivo - rientra nei limiti numerici delle funzioni
assegnate a ciascuna istituzione scolastica. Il vicario, quindi, continua
ad essere scelto dal Capo d'istituto tra i collaboratori eletti dal Collegio
dei docenti e a svolgere le proprie funzioni a norma delle disposizioni
contenute nel decr. leg.vo 297/1994.
Si precisa ulteriormente che il predetto
compenso percepito dal vicario e quello eventualmete percepito dagli altri
collaboratori non è cumulabile con il compenso previsto per lo svolgimento
delle funzioni-obiettivo (art. 30, comma 3, lett. e, del CCNI).
Per quanto concerne, invece, le funzioni
aggiuntive riservate agli ATA, si richiama l'attenzione dei Provveditori
agli Studi sulla necessità dell'avvio immediato del confronto contrattuale
a livello provinciale (da concludere entro il 15 ottobre p.v.) per la distribuzione
delle predette funzioni alle singole istituzioni scolastiche subito dopo
che nei prossimi giorni questo Ministero avrà determinato - sentite
le OO.SS. firmatarie - il contingente provinciale di funzioni.
A proposito delle attività
di progetto che devono essere presentate a norma dell'art. 4 del CCNI da
alcune scuole situate nelle zone a rischio, individuate con l'Intesa sottoscritta
dal Ministro e dalle OO:SS: rappresentative (allegati 1 e 2 all'art. 4
del CCNI) al fine di incentivare, sostenere e retribuire nelle predette
scuole lo specifico impegno del personale e per sperimentare interventi
mirati al contenimento e alla prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica,
si richiama l'attenzione dei Provveditori agli studi e dei Capi di istituto
delle zone interessate, con riferimento alle previsioni degli artt. 2 e
3 della citata Intesa, sull'esigenza di dare immediato avvio alle consultazioni
con i rappresentanti provinciali delle OO:SS firmatarie del CCNL e con
gli altri elencati soggetti istituzionali per giungere alla prevista intesa
con i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie e alla individuazione
delle scuole, graduate secondo una scala di priorità, alle quali
chiedere di elaborare il progetto pluriennale previsto dal CCNL, dall'Intesa
e dal CCNI.
Le risorse disponibili consentiranno,
comunque, almeno nella fase iniziale di applicazione degli accordi negoziali,
di finanziare in ciascuno dei contesti individuati un numero molto contenuto
di scuole.
Nei prossimi giorni questo Ministero
comunicherà ai Provveditorati agli Studi , sentite le OO.SS. firmatarie,
il numero di scuole che è possibile finanziare in rapporto alle
risorse e al numero complessivo di istituzioni scolastiche funzionanti
nel territorio. In tale prospettiva è opportuno che i Provveditori
agli Studi valutino l'opportunità - d'accordo con le OO.SS. - di
evitare la concentrazione nelle stesse scuole delle iniziative previste
dal recente CCNI con quelle analoghe finanziate con i fondi messi a disposizione
dell'Unione Europea, per la diversa natura e per le diverse finalità
connesse alla utilizzazione dei vari finanziamenti.
Si richiama anche l'attenzione sulla
necessità che i progetti in argomento siano raccordati, nelle scuole
che attuano iniziative di sperimentazione dell'autonomia, con il P.O.F.
e, in tutte le altre, con il piano annuale di attività.
La gestione delle attività
nel descritto settore, per tutti gli adempimenti che scaturiscono dall'Intesa
e dal CCNI è assegnata alla Direzione generale dell'istruzione elementare.
La predetta Direzione generale assumerà
anche le iniziative e le competenze per l'attuazione degli artt, 5 e 29
del CCNI e per giungere entro il 30 ottobre p.v. a definire i criteri e
le misure di erogazione delle risorse messe a disposizione dal CCNI medesimo
per sostenere nelle scuole ubicate in aree a forte processo immigratorio
la progettazione e le strategie necessarie all''accoglienza e all'integrazione
di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o nomadi.
A proposito della retribuzione della
flessibilità organizzativa e didattica, le cui finalità sono
enunciate nell'art. 31 del citato CCNI, si sottolinea il particolare collegamento
che fin dai primi giorni d'avvio dell'anno scolastico l'eventuale attivazione
dell'istituto contrattuale deve avere con l'applicazione dei provvedimenti
ministeriali e delle deliberazioni che prevedono la sperimentazione dell'autonomia.
Per la flessibilità organizzativa e didattica può essere
prevista la corresponsione di un compenso forfettario da finanziare secondo
le modalità previste dal citato art. 31 e secondo specifiche istruzioni
che saranno quanto prima impartite.
Infine, per il trattamento economico
connesso allo sviluppo della professione docente, il CCNI all'art.38 contiene
la disciplina di complesse procedure attraverso le quali si dovrà
aggiungere all'1.1.2001 ad attribuire ad almeno 150.000 docenti con 10
e più anni di servizio di ruolo una maggiorazione retributiva di
£.6.000.000 annui lordi.
La procedura di selezione sarà
avviata entro il 15 novembre p.v. con apposita ordinanza del Ministro e
le domande di partecipazione saranno presentate dagli aspiranti presso
le scuole di titolarità.
E' opportuno, quindi, che sia richiamata
l'attenzione dei Capi d'istituto e degli insegnanti su questo specifico
istituto contrattuale.
Tra le novità introdotte dal
contratto integrativo nazionale, con riferimento specifico alla utilizzazione
delle risorse finanziarie, vanno anche particolarmente segnalate:
a) il rafforzamento del fondo dell'istituzione
scolastica in ragione del superamento dal 1 settembre 1999 sia del fondo
nazionale che di quello provinciale. Ne discende quindi che da tale data
non possono più essere programmate le attività prima finanziate
con i suindicati fondi;
b) la modifica dei parametri finanziari
per il calcolo del fondo spettante a ciascuna istituzione scolastica, parametri
individuati all'art. 28 che consentono di determinare, già dal 1
settembre, l'entità del fondo delle singole istituzioni scolastiche
Per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado è previsto
un parametro finanziario aggiuntivo relativo al finanziamento anche delle
attività correlate agli interventi didattici ed educativi, finanziamento
che se non integralmente utilizzato può finanziare le altre attività
previste dall'art. 30;
c) maggiorazioni del fondo a favore
delle istituzioni scolastiche presso le quali sussistano le particolari
casistiche (scuole ospedaliere, carcerarie, sedi di centri territoriali
permanenti per l'educazione degli adulti e scuole in cui siano attivati
corsi serali curriculari), individuate dall'art. 27 - comma 6 lettera A).
Al riguardo i Provveditori agli studi comunicheranno entro e non oltre
il 30 ottobre prossimo venturo, alla Direzione Generale del Personale di
questo Ministero - Ufficio II di ragioneria - il numero delle suindicate
fattispecie presenti in ciascuna provincia affinché l'anzidetto
Ufficio centrale possa provvedere alla tempestiva erogazione del finanziamento
relativo a dette maggiorazioni, i cui parametri finanziari sono fissati
dall'art. 28 - comma 2;
d) altra novità da segnalare
concerne le tipologie di attività retribuibili con il fondo dell'istituzione
scolastica che sono state rideterminate dagli artt. 30 e 31 del contratto
integrativo.
e) la diversa organizzazione delle
attività complementari di educazione fisica (art. 32 del CCNI),
per le quali si prevede sostanzialmente l'inserimento delle attività
all'interno del P.O.F. o del piano annuale di attività, la loro
estensione alla prevenzione dei paramorfismi fisici, la ri8valutazione
della retribuzione oraria.
Come per i decorsi anni, inoltre,
gli stanziamenti per il pagamento dei turni notturni e/o festivi prestati
dal personale in servizio presso le istituzioni educative e dell'indennità
di bilinguismo e trilinguismo vengono mantenuti a livello centrale. Ne
consegue che, analogamente a quanto già detto nel precedente punto
c), i Provveditori agli studi dovranno far pervenire, entro e non oltre
il 30 ottobre prossimo venturo, alla Direzione Generale del Personale di
questo Ministero - Ufficio II di ragioneria - il numero delle suindicate
fattispecie presenti in ciascuna provincia affinché l'anzidetto
Ufficio centrale possa provvedere alla tempestiva erogazione del relativo
finanziamento.
Il CCNI, ancora, ha totalmente ridisegnato
il criterio di determinazione delle indennità di direzione e di
amministrazione che sono ora costituite da tre parametri economici fissati
dall'art. 33 - comma 5 - e cioè:
a) un importo base determinato in misura
fissa a prescindere dalla tipologia e dalle caratteristiche dell'istituzione
scolastica sede di servizio degli interessati; detto importo viene liquidato
dalla direzione provinciale del Tesoro competente per territorio;
b) dalle particolari tipologie individuate
nella tabella B) allegata al contratto. Ai fini dell'assegnazione delle
relative risorse le istituzioni scolastiche, per il tramite del Provveditore
agli studi e previa verifica dei dati da parte dello stesso, dovranno far
conoscere, sempre entro la suindicata data del 30 ottobre p.v., alla Direzione
Generale del Personale di questo Ministero - Ufficio II di ragioneria -
la consistenza numerica delle tipologie di riferimento;
c) dalla complessità organizzativa.
Atteso che detto parametro, dal quale sono escluse le istituzioni scolastiche
con un numero di unità di personale docente in organico di diritto
inferiore a 36, trova copertura finanziaria a carico del fondo dell'istituzione
scolastica e che per la determinazione del relativo importo le tabelle
B) e C) allegate al contratto fissano i relativi valori economici (lire
35.000 per il capo d'istituto e lire 22.000 per il direttore amministrativo
e per il responsabile amministrativo), l'assegnazione delle risorse verrà
effettuata, per il tramite dei Provveditori agli Studi contestualmente
all'assegnazione dei finanziamenti relativi al fondo dell'istituzione scolastica.
Al fine di realizzare una sollecita
applicazione degli istituti contrattuali, che deve basarsi esclusivamente
sui testi del CCNL del 26. 5 1999 e del CCNI del 31 .8.1999, si confida
nella particolare collaborazione delle SS.VV. nelle forme e nelle iniziative
che saranno ritenute più opportune ed efficaci, compresa la convocazione
di apposite conferenze di servizio con i Capi d'istituto, per un reale
coinvolgimento delle varie componenti della scuola nella programmazione
e nello svolgimento delle attività scolastiche dell'anno appena
iniziato.
La presente circolare sarà
fatta pervenire ai Direttori delle Accademie e dei Conservatori di Musica
a cura dell'Ispettorato per l'Istruzione Artistica.
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