Circolare Ministeriale nr. 215 del 8/9/1999
Ai Provveditori agli Studi L O R
O S E D I
Al Sovrintendente Scolastico T
R E N T O
Al Sovrintendente Scolastico B
O L Z A N O
All'Intendente Scolastico scuole in
lingua tedesca B O L Z A N O
All'Intendente Scolastico scuole località
ladine B O L Z A N O
e, p.c. Al Gabinetto dell'On. Ministro
S
E D E
Ai Sovrintendenti Scolastici regionali
L
O R O S E D I
Alle Direzioni Generali,
Ispettorati e Servizio scuola materna
S
E D E
Al Sovrintendente Studi Valle d'Aosta
A
O S T A
All'Ufficio Legislativo S E D E
Alla Segreteria Tecnica degli Ispettori
S
E D E
Alla Divisione VII N.D.G.
Alla Divisione XIII N.D.G.
Al Ministero Affari Esteri D.G.R.C.
- Uff. V e X ROMA
Oggetto: O.M. n. 153 del 15
giugno 1999 - Sessione riservata di esami ai fini del conseguimento dell'abilitazione
o dell'idoneità all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.
-
CHIARIMENTI -
Si fa riferimento ai quesiti pervenuti
in merito all'applicazione dell'O.M. n. 153/1999, di cui all'oggetto, e
si forniscono i seguenti chiarimenti sulle problematiche più ricorrenti
sollevate da codesti Uffici e, direttamente, dagli interessati.
Si comunica, peraltro, che è
in corso di emanazione, ai fini di una più facile consultazione
delle norme, un provvedimento che contiene il D.M. n. 354 del 10 agosto
1998, aggiornato con i successivi provvedimenti, di cui ai DD.MM. n. 448/1998,
n. 487/1998 e n. 44/1999, in cui sono definiti, tra l'altro, i titoli di
accesso alle classi di concorso aggregate in Ambiti Disciplinari.
1) TITOLI DI ACCESSO
L'art. 1 della O.M. distingue, ai fini
del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento
nelle scuole secondarie, tra classi di concorso e ambiti disciplinari.
Pertanto, sono considerati titoli
validi per poter partecipare alla procedura relativamente agli Ambiti dall'
1 al 6 quelli previsti dal D.M. n. 354/1998.
Peraltro, relativamente agli Ambiti
dal 7 al 20 e per tutte le altre classi di concorso delle Tabelle A,C e
D, non aggregate in ambiti disciplinari, i titoli di accesso sono quelli
previsti dal D.M. n. 39/1998.
2) CUMULABILITÀ DEI SERVIZI
Le disposizioni contenute nella legge
n. 124/1999 consentono che il servizio d'insegnamento prestato in diversi
ordini di scuola sia utile ai fini del raggiungimento dei 360 giorni necessari
per poter partecipare alla sessione riservata di un'unica procedura, per
il conseguimento di abilitazione o per il conseguimento di idoneità
all'insegnamento.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2 dell'O.M.
in oggetto, possono essere cumulati, ai fini del predetto computo, i servizi,
seppure di breve durata, prestati anche in altro ordine di scuola, purché
corrispondenti a classe di concorso o a posto di ruolo.
Diversamente, qualora il servizio
sia stato prestato interamente in un ordine di scuola (materna e
elementare o secondaria di I e di II grado) o istituzione educativa, si
può partecipare alla sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione
o idoneità, limitatamente a detto ordine di scuola o istituzione.
Non sono, altresì, computati i periodi di servizio prestati presso
le Accademie di belle arti, Conservatori di musica e ISEF.
3) VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Sono, comunque, valutati, al fine del
riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, previsto
dall'art. 9, comma 15, dell'O.M. n. 153, ancorché non utili ai fini
dell'ammissibilità, i servizi prestati anche antecedentemente
all'a.s. 1989/1990.
Il servizio prestato in una o nell'altra
classe di concorso, compresa in ciascun Ambito disciplinare dall'1 al 6,
è pienamente valutabile relativamente all'Ambito medesimo.
Di contro, il servizio prestato in
una delle classi di concorso accorpate negli Ambiti 7, 8 e 9 viene valutato
unicamente per la classe di concorso per la quale è stato prestato.
Ai docenti non abilitati di cui all'art.
5 del D.M. n. 39/1998 che, nonostante la mancanza del prescritto titolo
di studio, possono partecipare, una volta soltanto, alla procedura abilitante,
viene valutato il servizio prestato ai fini del conseguimento dell'abilitazione
per la classe di concorso accorpata nel nuovo ordinamento.
In analogia a quanto previsto per
le procedure concorsuali per esami (art. 5 del D.D. 31.3.1999 e art. 3
del. D.D. 1.4.1999), i docenti non abilitati, in possesso di laurea con
un piano di studi in cui sono presenti esami diversi da quelli indicati
nella tabella A/4 di omogeneità, di cui al D.M. n. 39/1998, possono
partecipare alla sessione riservata di abilitazione, purché già
inseriti nella graduatoria provinciale di supplenza per la medesima classe,
per la quale hanno diritto anche alla valutazione del servizio.
4) SERVIZIO PRESTATO IN ATTIVITÀ
DI SOSTEGNO.
Coloro che hanno prestato servizio
"interamente" in attività di sostegno con il prescritto titolo di
specializzazione nelle scuole di ogni ordine e grado ed istituzioni educative,
possono partecipare:
-
o alla procedura "specifica" per il conseguimento
di un'abilitazione o idoneità, finalizzata, in connessione con le
discipline di competenza, all'accertamento delle capacità didattiche
per l'integrazione di alunni portatori di handicap (art.2, comma 1, lett.
C, art.7, comma 14 e art.9, commi 12 e 13 dell'O.M. n. 153/1999);
-
o alla procedura "ordinaria" per il conseguimento
di abilitazione o idoneità per la classe o posto per il quale si
ha titolo.
L'attribuzione del punteggio aggiuntivo
per il servizio prestato, in entrambe le ipotesi, si avrà solo per
un posto di ruolo o una classe di concorso, a scelta del candidato, tra
quelle comprese nella specifica area nella quale è stato prestato
il servizio, definita nell'allegato 25 dell'O.M. n. 371/1994 e per la quale
il docente ha titolo.
Analogamente il servizio prestato in
attività di sostegno con nomina conferita per classe di concorso
"soppressa" verrà valutato per il conseguimento di una "qualunque"
abilitazione dell'area, per cui si ha il titolo di studio richiesto.
In caso di servizio prestato "parzialmente"
in attività di sostegno, è consentita la partecipazione alla
sola procedura "ordinaria". In tutte le ipotesi, ovviamente, l'abilitazione
o l'idoneità verrà conseguita per posto di ruolo o classe
di concorso.
Il servizio comunque prestato per
attività di sostegno, senza il prescritto titolo di specializzazione,
sarà valutato come servizio effettivo prestato su posto comune.
5) SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
I certificati rilasciati da scuole
ed istituti non statali legalmente riconosciuti funzionanti all'estero,
ivi comprese le scuole straniere con lingua di insegnamento italiana funzionanti
in Slovenia e Croazia, debbono essere redatti secondo le modalità
previste per le medesime tipologie di scuole funzionanti in Italia, indicate
nel comma 17 dell'art. 4 dell'Ordinanza Ministeriale n. 153/1999.
6) ABILITAZIONI CORRISPONDENTI
Premesso che, ai sensi dell'art. 2
della legge n. 124/1999, possono partecipare alla sessione riservata di
abilitazione ad una classe di concorso solo i docenti non abilitati per
la medesima classe, non è consentita la partecipazione alle sotto
elencate categorie di docenti, i quali, sulla base delle tabelle di corrispondenza
tra abilitazioni di cui ai DD.MM. nn. 39/1998 e 354/1998, sono considerati
già abilitati:
-
docenti abilitati in una delle classi
di concorso compresa in ciascuno degli Ambiti Disciplinari 1,2,3,4 e 5
relativamente
all'altra classe inclusa nell'Ambito;
-
i docenti abilitati nella classe di concorso
75/A in possesso dei titoli di studio prescritti per accedere alla classe
di concorso 76/A (Ambito Disciplinare 6), relativamente a quest'ultima
classe;
-
i docenti abilitati per le ex classi XLII
e LXXXII ed in possesso del titolo di studio valido per la classe
di concorso 36/A, relativamente a quest'ultima classe. (Ambito Disciplinare
7);
-
i docenti abilitati per le classi 43/A
o 50/A e 36/A, relativamente alla classe 37/A (Ambito
Disciplinare 7);
-
i docenti abilitati per la classe di concorso
49/A
relativamente alle classi 38/A, 47/A (Ambito Disciplinare
8) nonché alla classe 48/A;
-
i docenti abilitati per la classe 52/A
relativamente alle classi 51/A, 50/A e 43/A (Ambito
Disciplinare 9);
-
i docenti abilitati per la classe 51/A
relativamente alle classi 50/A e 43/A (Ambito Disciplinare
9).
Pertanto, in virtù delle disposizioni
citate, il docente che consegue un'abilitazione dichiarata corrispondente
ad altra o ad altre abilitazioni, sarà automaticamente abilitato
anche per queste ultime (ad es. l'abilitazione per la cl. 52 comporterà
il possesso delle abilitazioni , sottostanti e corrispondenti, per le classi
43/A, 50/A e 51/A).
7)PROVA DI LINGUA STRANIERA PER
L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE ELEMENTARI
L'ammissione alla prova di lingua straniera
consegue alla partecipazione al corso e all'esame finale. Pertanto, non
è ammessa la partecipazione alla sola prova di lingua straniera.
8) RIDUZIONE DELLA FREQUENZA AL
CORSO PER DOCENTI ABILITATI
I docenti abilitati di ruolo e non
di ruolo possono partecipare alla sessione riservata per conseguire, con
il possesso dei prescritti requisiti, una diversa abilitazione. In questo
caso, poiché il corso è prevalentemente diretto ad approfondire
tematiche metodologico-didattiche, il docente già idoneo o abilitato
per altra classe di concorso, come previsto dall'art. 7 dell'O.M. in questione,
può essere esonerato, a richiesta, dal frequentare parte del corso.
Tale riduzione di ore, valida solo per il modulo di base, non viene computata
nelle assenze che, comunque, non possono superare i limiti previsti dall'articolo
9 dell'Ordinanza.
9) RAPPORTO DI LAVORO NELLE SCUOLE
NON STATALI
Premesso che può essere computato,
ai fini della partecipazione alla sessione riservata, il servizio prestato
solo nelle scuole materne autorizzate, nelle scuole elementari parificate
e negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti
o pareggiati, si precisa che detto servizio deve essere debitamente certificato
ai sensi del comma 17 dell'art. 4 dell'Ordinanza, tenendo presente le disposizioni,
di cui agli articoli 4 e 17 dell'O.M. n. 371/1994, così come modificate
dall'O.M. n. 66/1995.
Qualora il versamento dei contributi
non sia stato effettuato dalla scuola, l'interessato potrà dimostrare,
allegando le relative ricevute, di aver provveduto autonomamente.
10) SERVIZIO EFFETTIVO
E' considerato "servizio effettivo"
quello prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi
a classi di concorso durante il periodo di attività didattica ed
educativa delle scuole, previsto dal , ivi compresa la partecipazione a
scrutini ed esami, (art. 2, comma 2 dell'Ordinanza).
Sono, pertanto, valutati, a titolo
esemplificativo, i seguenti periodi di assenza dal servizio:
-
assenze per malattia retribuite
-
astensione obbligatoria per gravidanze
e puerperio;
-
mandato parlamentare o amministrativo.
-
servizio militare;
Sono, invece, esclusi, dal computo dei
giorni utili per partecipare alla sessione riservata:
-
assenze per malattia non retribuite;
-
astensione facoltativa per maternità,
se non retribuita;
-
congedo ordinario;
-
permessi non retribuiti;
11) DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Si richiama l'attenzione delle SS.LL.
sulle disposizioni contenute negli artt. 4, 5 e 6 dell'O.M. n. 153/1990,
in particolare per quanto concerne la regolarizzazione di istanze e documentazioni
allegate. Si raccomanda inoltre, per motivi di correntezza, di voler inviare,
ove possibile al competente Provveditore agli studi, le istanze erroneamente
indirizzate, evitando di far gravare sugli interessati tale adempimento.
Si fa riserva di impartire quanto prima
istruzioni in merito alle modalità di pagamento dei coordinatori,
dei docenti dei corsi nonché dei commissari d'esame.
Si precisa, infine che nella G.U.
n. 57 - IV serie speciale - del 20 luglio 1999, per mero errore materiale,
a pag. 25, nota 1 dell'art. 1, è indicata la scuola materna e alla
pag. 28 della stessa, all'art. 6, comma 7 lettera a) non compare la lettera
"B4".
IL DIRETTORE GENERALE
- Michele Paradisi -
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