Riconoscimento di infermità per causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata. Documentazione
Con circolare n. 46, prot. 172/A3 del 15/2/80, sono
state diramate istruzioni procedurali in materia di riconoscimento delle
infermità e delle lesioni dipendenti da causa di servizio, di concessione
dell'equo indennizzo e di pensione privilegiata.
In particolare è stata evidenziata l'esigenza
di acquisire, prima di trasmettere a questo Ministero le relative pratiche
per l'adozione dei provvedimenti di competenza, tutta la loro documentazione
idonea e necessaria a comprovare la natura dell'infermità e la connessione
di questa al servizio (cfr. capo A, paragrafo A/3 e capo C della citata
circolare). Allo stato si deve tuttavia rilevare che, nonostante le dettagliate
indicazioni in materia, continuano a pervenire pratiche carenti di documentazione,
le quali comportano supplementi di istruttoria e, quindi, notevole dispendio
di tempo nella definizione dei provvedimenti finali.
Si rende noto pertanto opportuno fornire, ad integrazione
di quanto già illustrato con la predetta circolare, le seguenti
ulteriori precisazioni:
A) Domanda di riconoscimento. Documentazione
Si richiama l'attenzione sulla necessità
che le domande degli interessati pervengano in originale, con la chiara
indicazione degli estremi di assunzione al protocollo della scuola dove
il richiedente presta servizio, nonché di codesto stesso Ufficio.
Gli elementi di cui sopra sono indispensabili, com'è
noto, per accertare la tempestività della domanda in relazione al
termine di sei mesi - decorrente dalla data in cui si è verificato
l'evento dannoso o dalla data in cui il richiedente stesso ha avuto piena
conoscenza dell'infermità - posto dall'art. 36 del D.P.R. n. 686/57
come condizione per conseguire i benefici di cui all'art. 68, commi 7°
e 8°, del medesimo D.P.R.
Alla documentazione istruttoria deve essere allegato
il prospetto riepilogativo delle assenze dal servizio effettuate dall'interessato
per motivi di salute negli ultimi cinque anni, con la specifica delle diagnosi
riportate nei certificati medici esibiti a giustificazione delle stesse,
trasmettendo, se possibile, copia dei certificati medesimi. Va allegata,
inoltre, un'esauriente relazione circa le concrete modalità del
servizio svolto dal richiedente, con particolare riferimento alle circostanze
evidenziate nella domanda di riconoscimento.
Nell'ipotesi di lesioni dovute ad incidente automobilistico,
si raccomanda di chiedere alla Polizia Stradale un verbale nel quale sia
descritta la dinamica del sinistro, unitamente all'indicazione di eventuali
infrazioni rilevate nel comportamento delle persone coinvolte. Ciò
al fine di individuare eventuali responsabilità per dolo o colpa
grave a carico di chi chiede il riconoscimento per causa di servizio delle
lesioni conseguenti all'incidente. Ancora a tal fine, dovranno essere fornite
notizie in ordine ad eventuali procedimenti giudiziari in corso o definiti.
B) Verbali delle visite medico-collegiali
Non sempre contengono l'insieme degli elementi necessari
per le successive determinazioni di competenza ministeriale. Molto spesso,
pertanto, occorre restituire il carteggio all'Ospedale Militare perché
venga integrato.
Le SS.LL., quindi, nel disporre l'accertamento medico-legale
della dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata,
vorranno specificamente rammentare alla competente Commissione medico-ospedaliera
che essa dovrà pronunciarsi, oltre che sulla dipendenza dell'infermità
da causa di servizio e sull'ascrivibilità della stessa categoria
o tabella di pensione, anche sulla tempestività dell'istanza di
riconoscimento, sulla permanente inidoneità o meno al servizio dell'interessato
(art. 175, 1° comma, del D.P.R. n. 1092/73), nonché circa la
data in cui si è verosimilmente verificata la stabile perdita dell'integrità
fisica a seguito dell'infermità giudicata dipendente da causa di
servizio.
Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento di infermità per causa di servizio e/o di pensione privilegiata:
- documentazione medica attinente al caso e, in particolare,
le cartelle cliniche relative ad eventuali ricoveri ospedalieri;
- dichiarazioni testimoniali di persone presenti
all'evento che ha determinato le lesioni o l'infermità;
- nell'ipotesi di incidente automobilistico, anche
copia del verbale degli ufficiali e agenti di Polizia intervenuti, redatto
secondo le modalità della presente circolare;
- dettagliato rapporto del Capo dell'Ufficio o dell'Istituto
dove il richiedente presta o prestava servizio, che informi sulle circostanze
che hanno preceduto, accompagnato o seguito l'insorgere dell'infermità
o dell'evento lesivo, con particolare riferimento a specifiche condizioni
di svolgimento del servizio che, in relazione alla natura dell'infermità
o lesione, possano aver agito come causa o concausa determinante del fatto
dannoso;
- prospetto riepilogativo delle assenze effettuate
dall'interessato negli ultimi 5 anni, specificando le diagnosi riportate
nei certificati medici prodotti a corredo delle giustificazioni per le
assenze stesse o, qualora sia possibile, copia dei certificati medesimi;
- referto della visita medico-collegiale;
- stato di servizio aggiornato;
- parere motivato del Provveditore agli Studi sulla
fondatezza o meno della richiesta;
- autorizzazione per l'eventuale residenza fuori
dalla sede di servizio;
- copia del foglio matricolare militare (per la
sola istanza di pensione privilegiata).
Documentazione da allegare alla domanda di equo indennizzo:
- stato di servizio;
- fotocopia del tesserino recante il codice fiscale;
- nell'ipotesi di istanza presentata dopo il decreto
di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio,
ogni idoneo atto o documento che provi la data di notifica del predetto
decreto;
- dichiarazione dell'interessato che attesti l'avvenuta
percezione o meno di altri indennizzi allo stesso titolo per effetto di
assicurazioni a carico dello Stato o di altri Enti pubblici.
In caso di richiesta di equo indennizzo da parte degli eredi:
- certificato di morte del dante causa;
- richiesta di equo indennizzo presentata congiuntamente
da tutti gli eredi;
- atto notorio da cui risulti: 1) il nominativo
degli eredi; 2) l'esistenza o meno di atto testamentario del dante causa
(in caso affermativo, inviare copia autentica); 3) se sia esistita separazione
tra i coniugi;
- autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere
la quota spettante al figlio minore;
- dichiarazione degli eredi dalla quale risulti
il numero del codice fiscale di ciascuno;
- dichiarazione congiunta degli eredi dalla quale
risulti se per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio
siano stati percepiti o meno altri indennizzi a carico dello Stato o di
altri Enti pubblici.
Quest'ultima precisazione è richiesta per
una corretta applicazione del disposto di cui all'art. 49 del già
citato D.P.R. n. 686/57, dove si prescrive che, per la riduzione dell'equo
indennizzo del 25% o del 50%, occorre fare riferimento all'età del
dipendente "al momento dell'evento dannoso".
Per il personale già cessato dal servizio
alla data della visita medico-collegiale, e nei cui confronti le Commissioni
accertino l'inidoneità permanente al servizio, dovrà essere
altresì, precisato, da parte delle Commissioni stesse, se detta
condizione sussisteva o meno alla data del collocamento a riposo, rendendosi
tale attestazione necessaria ai fini di un'eventuale istruttoria per la
concessione di pensione privilegiata.
Inoltre, nell'ipotesi che l'inidoneità permanente
venga dichiarata in presenza di più infermità, non tutte
giudicate dipendenti da causa di servizio, le Commissioni medico-ospedaliere
dovranno precisare se le infermità riconosciute dipendenti da causa
di servizio abbiano potuto, da sole, concorrere in misura prevalente a
determinare l'inidoneità stessa.
Per ciò che concerne, poi, l'ascrivibilità
a categoria di pensione o tabella annessa alla legge n. 648/50 e successive
modificazioni, e ancora nell'ipotesi di più infermità, le
stesse dovranno essere ascritte singolarmente e per cumulo. In particolare,
se la valutazione medico-collegiale è positiva solo per alcune delle
infermità lamentate, le SS.LL. avranno cura che il giudizio sull'ascrivibilità
comprenda anche le infermità non riconosciute, e che sia stato deliberato
non solo il cumulo relativo alle infermità riconosciute dipendenti
da causa di servizio, ma anche quello comprensivo delle infermità
giudicate non dipendenti da causa di servizio.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza
che i suddetti pareri debbano sempre e comunque essere espressi, anche
nell'ipotesi di giudizio negativo sulla dipendenza da causa di servizio.
Questo perché le stesse infermità potrebbero essere riconosciute
dipendenti da causa di servizio in altra sede, ed in particolare presso
il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie che, com'è noto,
viene chiamato ad esprimere il proprio parere su istanze di equo indennizzo
e di pensione privilegiata, e quindi sulla sottostante dipendenza da causa
di servizio dell'infermità denunciata, ai sensi dell'art. 5 bis
della legge 20/11/87, n. 472.
Qualora si accerti che i verbali di che trattasi
risultino mancanti di uno o più dei pareri richiesti, ovvero che
gli stessi non siano adeguatamente motivati in relazione alle concrete
modalità con le quali si è svolto il servizio del richiedente,
le SS.LL. vorranno restituirli alle Commissioni mediche per le necessarie
integrazioni.
E' appena il caso di rammentare, infine, che i verbali
medesimi devono essere trasmessi a questo Ministero in originale.
Premesso quanto sopra, si raccomanda particolare
attenzione alle indicazioni contenute nella presente e nella già
richiamata circolare n. 46/80, con l'invito a sensibilizzare anche i Capi
d'istituto, per la parte di competenza, ad una più puntuale istruttoria
delle pratiche in questione. Non sembra superfluo rammentare, in proposito,
che la legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa al procedimento amministrativo,
impone all'Amministrazione di adottare i provvedimenti finali nel rispetto
di termini certi e prefissati, non escludendo la previsione di specifiche
responsabilità per il titolare di ciascun segmento del procedimento
stesso. Si confida, pertanto, nella fattiva collaborazione delle SS.LL.
perché vengano evitate condizioni di stallo nella delicata materia.
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