Circolare ministeriale n. 219 del 27 giugno 1995, prot. n. 2686

Elezioni scolastiche

Le votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo-istituto, dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali giunti alla scadenza del loro mandato, le votazioni per la costituzione dei consigli di circolo-istituto nelle scuole di nuova istituzione e le eventuali elezioni suppletive dei consigli predetti non ancora scaduti, si svolgeranno, ai sensi dell'allegato D.M. 27 marzo 1995, e come già preannunciato con la circolare n. 55 del 15/2/1995, domenica 29 ottobre 1995 dalle ore 8 alle ore 12 e lunedì 30 ottobre 1995 dalle ore 8 alle ore 13,30.
La procedura elettorale dovrà svolgersi secondo le disposizioni permanenti contenute nelle OO.MM. n. 215 e n. 217 del 15 luglio 1991 e nell'O.M. n. 98 del 7 aprile 1992.
Le SS.VV. e i capi d'istituto dovranno adottare tempestivamente, per la parte di competenza, tutti i provvedimenti di avvio della procedura elettorale, per consentire un ordinato svolgimento delle varie fasi della procedura medesima.
A tal fine, anche in considerazione della ridotta attività delle istituzioni scolastiche e degli uffici nel periodo estivo, si ritiene necessario che l'effettuazione di taluni adempimenti venga possibilmente anticipata rispetto ai termini di scadenza previsti dalle ordinanze elettorali, concretamente individuati nello specifico allegato.
In tale prospettiva appare necessario procedere tempestivamente alla costituzione o al rinnovo delle commissioni elettorali di vario livello giunte a scadenza.
Le SS.VV. e i capi d'istituto, inoltre, avranno cura di comunicare alle commissioni elettorali competenti i nominativi degli elettori delle varie componenti interessate alle elezioni. Le commissioni elettorali, a loro volta, appena in possesso, dei dati necessari, potranno procedere ad una prima compilazione degli elenchi degli elettori, con riserva di approvare definitivamente gli elenchi stessi entro il termine di scadenza previsto dalla procedura elettorale.
Si ricorda che i genitori aventi figli che frequentino più scuole dello stesso distretto scolastico o della stessa Provincia, per l'elezione delle proprie rappresentanze nel consiglio scolastico distrettuale e nel consiglio scolastico provinciale debbono votare, come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'O.M. n. 216/91 e dall'art. 16, comma 1, dell'O.M. n. 217/91, solo nel seggio costituito presso la scuola dove è iscritto il figlio di minore età.
Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni si forniscono le seguenti istruzioni, già previste in precedenti analoghi turni elettorali (vedi: OO.MM. n. 216 e n. 217 del 15/7/1991 e O.M. n. 224 del 18/7/1991).
I capi d'istituto, nell'inviare alle commissioni elettorali gli elenchi degli elettori relativi alla componente dei genitori, dovranno corredare i nominativi dei genitori che abbiano figli iscritti in più scuole statali o non statali della Provincia, anche dei nominativi dei figli, con l'indicazione per ognuno di essi della data di nascita e della rispettiva scuola frequentata.
La commissione elettorale, sulla base dei dati ricevuti compilerà gli elenchi avendo cura di annotare, a fianco degli eventuali nominativi di genitori che abbiano in altre scuole del distretto o della Provincia figli di età inferiore a quello iscritto nella scuola cui si riferisce l'elenco, la seguente dicitura: "non ha diritto di votare per il consiglio scolastico distrettuale", e: "non ha diritto di votare per il consiglio scolastico provinciale".
Analoga procedura dovrà essere seguita, ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei docenti nel consiglio scolastico distrettuale e nel consiglio scolastico provinciale, per i docenti che prestino servizio in più scuole dello stesso distretto e/o della stessa Provincia, i quali esercitano il diritto di elettorato una sola volta nella scuola dove sono in servizio per il maggior numero di ore, e in caso di parità di ore, nella scuola indicata dagli interessati.
Le SS.VV. dovranno procedere, tra gli adempimenti preliminari, alla definizione della consistenza numerica del consiglio scolastico provinciale. Contestualmente all'indizione dell'elezione del consiglio scolastico provinciale, inoltre, le SS.VV. dovranno inviare al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli AA.GG. e Amm.vi - Divisione VIII, la richiesta di designazione dei rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate. Per i docenti la richiesta dovrà specificare il numero dei posti e la ripartizione dei posti stessi tra i vari ordini di scuola (materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica), proporzionalmente alla consistenza numerica, nell'ambito della Provincia, delle scuole appartenenti ai predetti ordini.
Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle disposizioni di cui al telex di questo Ministero prot. 2165/N10 del 7/11/1991, indirizzato alle SS.VV., con le quali è stato precisato che il personale della scuola di ruolo e non di ruolo, qualora non sia stato incluso negli elenchi degli elettori perché nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni, può esercitare ugualmente il diritto di elettorato, purché la nomina sia avvenuta prima del termine finale di presentazione delle liste (ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni (ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo).
Si rappresenta, inoltre, che, a seguito di modifiche alle norme legislative relative al personale docente non di ruolo (artt. n. 520 e n. 521 del T.U. approvato con D.L.vo n. 297/94), a parziale modifica delle disposizioni delle ordinanze elettorali, l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di durata triennale spetta ai docenti non di ruolo con supplenza annuale o temporanea, purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine dell'attività didattica (anziché sul solo posto che dia diritto alla retribuzione estiva).
A seguito dell'emanazione del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante: "disciplina della proroga degli organi amministrativi", devono intendersi abrogate le disposizioni delle ordinanze elettorali che prevedevano la proroga dei poteri degli organi collegiali della scuola scaduti (comprese le commissioni elettorali) fino all'insediamento dei nuovi organi.
Si dispone, inoltre, che nelle Province recentemente istituite (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania, Vibo Valentia), dovrà essere costituito un autonomo consiglio scolastico provinciale.
A tal fine il Provveditore agli Studi della Provincia già esistente, e nell'ambito della quale è stato scorporato il territorio della nuova Provincia, procederà all'indizione delle elezioni di due distinti consigli scolastici provinciali, uno per la Provincia di appartenenza e l'altro per la nuova Provincia.
I due organi collegiali dovranno essere eletti con separate procedure elettorali, la cui gestione spetterà al Provveditore agli Studi della Provincia già esistente, a conclusione delle quali saranno costituiti due distinti e autonomi consigli scolastici provinciali.
Si comunica, inoltre, che le elezioni con procedura semplificata, previste dalle disposizioni permanenti contenute negli artt. 21 e 22 dell'O.M. n. 215 del 15/7/1995, dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe, nonché dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nei consigli d'istituto nelle scuole secondarie superiori, si debbono svolgere, per l'anno scolastico 1995/96, nel periodo iniziale del mese di ottobre p.v., anziché entro il termine del 31 ottobre previsto dal sopracitato art. 21 dell'O.M. n. 215/95, al fine di non far coincidere le date di svolgimento delle elezioni in argomento con quelle per il rinnovo degli organi collegiali di durata triennale.
Si ricorda che, a norma dell'art. 23 dell'O.M. n. 215/91, la procedura semplificata di cui sopra non deve essere applicata all'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio d'istituto delle scuole secondarie superiori, nell'ipotesi in cui si debba procedere al rinnovo triennale o ad eventuali elezioni suppletive del consiglio predetto. In tale caso gli studenti eleggeranno i propri rappresentanti annuali con procedura ordinaria, contestualmente all'elezione per il rinnovo dell'intero consiglio d'istituto, o delle componenti interessate alle elezioni suppletive.
Le assemblee dei genitori e degli studenti, convocate dai capi d'istituto, per l'elezione degli organi collegiali della scuola di durata annuale, dovranno costituire anche un primo momento di incontro e di aggregazione tra scuola e famiglie in previsione delle successive elezioni degli organi collegiali di durata triennale.
Sarà cura delle SS.VV., nell'ambito del potere di vigilanza previsto dall'art. 28 del T.U. approvato con D.L.vo n. 297/94, accertare la puntuale osservanza, da parte dei capi d'istituto, dei termini dei vari adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, onde consentire il regolare svolgimento della procedura elettorale di cui alla presente circolare.

SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI

1) Indizione delle elezioni:
- entro il 60° giorno antecedente le votazioni (30/8/1995)
2) Determinazione della consistenza numerica delle componenti elettive del Consiglio scolastico provinciale:
- contestualmente all'indizione delle elezioni
3) Costituzione o rinnovo delle commissioni elettorali provinciali, distrettuali, di circolo-istituto e delle scuole parificate, pareggiate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate:
- entro il 60° giorno antecedente le votazioni (30/8/1995)
4) Comunicazione dei nominativi degli elettori alle commissioni elettorali da parte dei Provveditori agli Studi e dei capi d'istituto:
- entro il 50° giorno antecedente le votazioni (9/9/1995)
5) Formazione elenchi degli elettori:
- entro il 40° giorno antecedente le votazioni (19/9/1995)
6) Presentazione delle liste dei candidati:
- dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente le votazioni: cioè dalle ore 9 del 21/9 alle ore 12 del 2/10/1995
7) Propaganda elettorale:
- dal 30° al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 29/9 al 27/10/1995)
8) Nomina dei seggi:
- entro il 5° giorno antecedente le votazioni (24/10/1995)
9) Votazioni:
- dalle ore 8 alle ore 12 del 29/10 e dalle ore 8 alle ore 13,30 del 30/10/1995


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