Decreto legge 28 agosto 2000, n. 240
Si fa seguito alle istruzioni già impartite
con CC.MM. nn. 205 e 206 del 30 agosto 2000, per fornire ulteriori direttive
e chiarimenti in ordine ad alcune problematiche connesse al corretto svolgimento
del presente anno scolastico in relazione alle disposizioni di cui all'art.
1 del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240.
Dopo aver espletato le operazioni di utilizzazione
e di assegnazione provvisoria di cui ai relativi Contratti Collettivi Decentrati
a livello nazionale e provinciale, le SS.LL., in presenza di graduatorie
concorsuali e/o scaglioni di graduatorie permanenti definitivamente approvati
entro il 31 agosto 2000, procederanno alla copertura dei posti disponibili
per le assunzioni a tempo indeterminato - nella misura che sarà
quanto prima definita con decreto del Presidente della Repubblica - con
contestuale assunzione di servizio del personale nominato e, successivamente,
sui posti residui procederanno all'individuazione degli aventi titolo alle
supplenze annuali e alle supplenze temporanee sino al termine delle attività
didattiche, tramite lo scorrimento delle medesime graduatorie permanenti.
Quest'ultima operazione, ai sensi dell'art. 1, comma
1, ultimo capoverso, del citato D.L. n. 240/2000, può avvenire,
anche sulla base di scaglioni di graduatoria non definitivi, sulla base
cioè di graduatorie di fascia che, sia pure in attesa dell'espletamento
delle procedure di sessione riservata di abilitazione di cui all'O.M. n.
33/2000, siano tuttavia già verificate e integrate a seguito dei
reclami e dei provvedimenti adottati in sede di autotutela da parte delle
SS.LL. Lo scorrimento dei predetti scaglioni riguarderà i soli candidati
che abbiano già pienamente superato la sessione riservata di abilitazione;
in tale fase rimarranno, pertanto, prive di efficacia le posizioni di coloro
che, pur inclusi nei predetti scaglioni secondo le disposizioni di cui
al D.M. 18 maggio 2000, non hanno ancora conseguito l'abilitazione ovvero
le posizioni di coloro la cui abilitazione risulti ancora gravata da riserva.
E' evidente, pertanto che, per pervenire ad una
gestione tempestiva ed efficace delle operazioni predette, le SS.LL. avranno
cura di accelerare al massimo sia le operazioni di rettifica ed integrazione
degli scaglioni in questione sia le procedure relative all'espletamento
delle sessioni di abilitazione ancora da definire ai sensi dell'O.M. n.
33/2000.
Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma
5, del citato D.L. 240/2000 - intese ad assicurare, in funzione del prioritario
diritto all'istruzione, la massima continuità didattica agli allievi
- sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato si
opererà confermando, esclusivamente nell'ambito della medesima provincia,
il personale avente titolo per la posizione occupata nella relativa graduatoria,
sulla medesima sede su cui stia eventualmente prestando servizio a titolo
provvisorio secondo le istruzioni già impartite con la C.M. n. 206
del 30 agosto 2000.
Alle predette operazioni di conferma, che precedono
le analoghe operazioni di assunzione nei riguardi di personale non soggetto
alla conferma medesima, si dà luogo esclusivamente nei casi di identità
tra il posto o la cattedra su cui il personale sta prestando servizio a
titolo provvisorio e quello su cui ha titolo all'assunzione, salvaguardando
anche le aspettative degli aspiranti in relazione al posto o cattedra loro
spettante in base ai diritti di graduatoria; ciò comporta che le
conferme saranno disposte per posti con pari orario settimanale e pari
durata a quello spettante.
Nei casi, invece, in cui non sia possibile procedere
alle assunzioni in ruolo con immediata presa di servizio del relativo personale,
in quanto le graduatorie concorsuali e/o permanenti di cui sopra non risultino
approvate in via definitiva entro il 31 agosto 2000, le SS.LL. effettuate
le operazioni di sistemazione del personale di ruolo, disporranno direttamente
le assunzioni a tempo determinato, anche sulla base degli scaglioni di
graduatorie non definitivi, per la copertura di tutti i posti disponibili,
sia destinati alle assunzioni in ruolo che alle supplenze con le medesime
modalità e criteri precedentemente illustrati.
Non appena approvate definitivamente, entro il 31
marzo 2001, le relative graduatorie concorsuali e/o permanenti finalizzate
alle assunzioni a tempo indeterminato, si procederà alle conseguenti
immissioni in ruolo con effetti giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento
della sede dal 1° settembre 2001.
Si richiama l'attenzione sul fatto che, per quanto
riguarda la scuola secondaria, le operazioni precedentemente descritte
non devono necessariamente attendere la contemporanea situazione operativa
per tutte le classi di concorso ma le SS.LL. possono via via procedere
quando si verifichi lo stato di operatività per insegnamenti ricondotti
al medesimo ambito disciplinare ovvero a gruppi affini di materie.
Per la gestione delle ore di insegnamento disponibili
in classi collaterali e non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario,
si confermano le apposite istruzioni già impartite al riguardo dall'art.
11 dell'O.M. n. 208 del 30 aprile 1998; gli spezzoni di ore non superiori
a sei ore settimanali che non siano stati utilizzati per la costituzione
di cattedre-orario rimangono, pertanto, nella gestione dei dirigenti scolastici
che dispongono per la loro definitiva copertura per l'anno scolastico in
corso, attribuendoli, nei casi previsti, al personale di ruolo già
in servizio, sia per completamento dell'orario obbligatorio, sia come incarico
aggiuntivo e infine, provvedendo all'attribuzione delle relative supplenze
temporanee sino al termine delle attività didattiche in base alle
nuove graduatorie d'istituto, che saranno quanto prima disponibili sia
pure con riguardo ai soli candidati inclusi nelle graduatorie permanenti
- in sostituzione dell'eventuale personale nominato a titolo provvisorio
secondo le indicazioni della C.M. n. 206/2000.
La procedura automatizzata per la predisposizione
del piano di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione
per l'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee sino al termine
delle attività didattiche in base alle graduatorie permanenti, prevista
dall'art. 3 del Regolamento sulle supplenze al personale docente ed educativo
approvato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, non è operativa per il
presente anno scolastico in relazione ad una gradualità di attuazione
già affermata nell'art. 9, comma 1, del precitato Regolamento.
Le SS.LL. disporranno, pertanto, le convocazioni
degli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti ai fini del conseguimento
delle predette supplenze secondo le consuete modalità operative
già illustrate nell'O.M. n. 371 del 29 dicembre 1994 e nelle annuali
circolari di inizio anno scolastico, assicurando la massima pubblicità
preventiva del calendario delle operazioni da cui risulti il quadro complessivo
delle disponibilità al momento risultanti. Le SS.LL., inoltre, provvederanno
autonomamente alla fissazione di termini e modalità per la presentazione
da parte degli aspiranti di un modello di delega a terzi ovvero per l'accettazione
preventiva del rapporto di lavoro a tempo determinato.
L'inapplicabilità della procedura di cui
al predetto art. 3 del Regolamento sulle supplenze al personale docente
ed educativo comporta anche analoga inapplicabilità, limitatamente
al corrente anno scolastico, delle sanzioni connesse alla rinuncia alla
proposta di assunzione a tempo determinato formulata in base alle graduatorie
permanenti di cui all'art. 8 del Regolamento medesimo. Nei casi, pertanto,
in cui l'aspirante sia destinatario di più proposte di assunzione
per diversi insegnamenti, le eventuali rinunce sono prive di effetti sanzionatori;
rimane comunque fermo il vincolo, contenuto nelle precedenti disposizioni
in materia, per cui l'aspirante che abbia accettato una proposta di assunzione
relativa ad una supplenza annuale non ha più titolo ad altre proposte
di assunzione per altre graduatorie permanenti anche se relative ad altri
ordini e gradi di istruzione.
In relazione a specifiche problematiche ed a quesiti
pervenuti si precisa, inoltre:
a) anche il personale docente privo di titolo di
specializzazione che nell'anno scolastico precedente abbia prestato servizio
quale supplente annuale o supplente temporaneo sino al termine delle attività
didattiche su posti di sostegno, ha titolo a usufruire dei provvedimenti
di conferma a titolo provvisorio sui medesimi posti di sostegno, ove disponibili,
secondo le disposizioni di cui alla C.M. n. 206/2000. Ovviamente nelle
fasi di assunzione a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con
carattere definitivo per l'anno scolastico in corso, le assunzioni per
la copertura dei posti di sostegno - secondo il principio generale enunciato
all'art. 1, comma 3, del Regolamento sulle supplenze al personale docente
ed educativo emanato con D.M. n. 201 del 25/5/2000 - riguarderanno i soli
aspiranti in possesso del prescritto titolo di specializzazione e, pertanto,
il personale privo di tale titolo non potrà ottenere definitiva
conferma su posti di sostegno sui quali stia eventualmente prestando servizio
a titolo provvisorio ove nelle graduatorie dell'istituto in cui si verifica
la disponibilità del posto vi siano aspiranti forniti del prescritto
titolo di specializzazione;
b) l'utilizzazione delle graduatorie di circolo
e di istituto vigenti nell'anno scolastico 1999/2000, per la quale sono
state fornite istruzioni con la C.M. n. 206/2000, avviene secondo le posizioni
di graduatoria risultanti all'inizio del predetto anno scolastico e, quindi,
non tenendo conto degli eventuali declassamenti di posizione avvenuti nel
corso del precedente anno scolastico in applicazione delle sanzioni previste
dall'O.M. n. 371/1994 nei casi di rinuncia alle proposte di assunzione;
c) ai sensi delle disposizioni di cui al comma 5
dell'art. 401 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16/4/1994,
n. 297, così come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della legge
3/5/1999, n. 124, le graduatorie permanenti sono utilizzate soltanto dopo
l'esaurimento delle graduatorie nazionali di cui alla legge 6/10/1988,
n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della
legge 20/5/1982, n. 270. Le relative proposte di assunzione sono formulate
con precedenza nei riguardi dei candidati eventualmente inclusi nelle graduatorie
predette secondo l'ordine di graduatoria con cui figurano nelle graduatorie
medesime;
d) le operazioni di assunzione a tempo indeterminato
per la classe di concorso di Strumento musicale nella scuola media possono
essere immediatamente disposte, tenuto conto che per tale classe di concorso
il contingente di posti utili a tal fine risulta già determinato
con D.M. n. 104 dell'8 aprile 2000.
Si richiama, infine, l'attenzione sul divieto posto
dalla normativa vigente allo spostamento del personale dopo il ventesimo
giorno dall'inizio dell'attività didattica che, per l'anno scolastico
in corso, con riferimento alle regioni che iniziano più tardi, è
fissato per l'11 ottobre 2000.
Tale divieto di spostamento è previsto per
il personale destinatario delle procedure di utilizzazione e per il personale
che all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato si trovi già
in servizio, sia con contratto a tempo indeterminato per lo stesso tipo
di posto o altro tipo di posto nella stessa o in altra provincia, sia con
contratto di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche
con trattamento economico intero. Per il personale in questione, fatti
salvi gli effetti giuridici della nuova assunzione a tempo indeterminato
che decorrono dal 1° settembre 2000, il raggiungimento della sede avverrà
con effetto 1° settembre 2001, con eccezione del personale con contratto
sino al termine delle attività didattiche per il quale il raggiungimento
della sede e i relativi effetti economici avverranno dal 1° luglio
2001.
Il personale con contratto di supplenza temporanea
a titolo provvisorio ai sensi delle istruzioni di cui alla citata C.M.
n. 206/2000 è comunque sostituito dal personale avente titolo alle
utilizzazioni e alle assunzioni con presa di servizio immediata, secondo
le disposizioni precedentemente impartite.
Per quanto concerne il personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario, si ritiene utile fornire specifiche, ulteriori istruzioni
in ordine ad alcune problematiche ed ai quesiti pervenuti, di seguito evidenziati:
1) in caso di graduatorie d'istituto prive di aspiranti,
i dirigenti scolastici conferiranno supplenze temporanee, utilizzando le
graduatorie di circoli o di istituti viciniori, ove possibile, del medesimo
tipo e nell'ordine: distretto, distretti viciniori nell'ambito dello stesso
comune, comune, comuni viciniori; in subordine, in caso di esaurimento
delle predette graduatorie, utilizzando le graduatorie provinciali, secondo
modalità da concordare con il Provveditore agli Studi competente.
Nell'ipotesi di esaurimento delle suddette graduatorie
provinciali, per il profilo di collaboratore scolastico, prima di rivolgersi
ai centri territoriali per l'impiego, i dirigenti scolastici conferiranno
le nomine temporanee a coloro che si sono dimessi prima della maturazione
del 120° giorno di lavoro, per non perdere l'anzianità nelle
liste di collocamento o che siano stati licenziati o infine che nell'anno
scolastico 1999/2000, abbiano prestato servizio nella stessa scuola per
almeno 30 giorni;
2) non si dà luogo a conferma o nomina temporanea
su posti disponibili per il profilo di direttore dei servizi generali e
amministrativi che, in attesa della relativa copertura con personale di
ruolo, sono sostituiti con le modalità di cui all'art. 51 del C.C.N.I.
Qualora non sia possibile provvedere secondo dette
procedure, per il corrente anno scolastico, i dirigenti scolastici sono
autorizzati a conferire le supplenze temporanee agli aspiranti inclusi
nelle graduatorie permanenti;
3) le riserve di posti in favore di categorie protette
di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, e la riserva del 30% a favore degli
addetti ai lavori socialmente utili di cui alla legge 17 maggio 1999, n.
144 non si applicano per il conferimento delle supplenze temporanee sulla
base delle graduatorie di circolo o di istituto.
Con successivo provvedimento saranno diramate istruzioni
per le operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze
annuali e fino al termine delle attività didattiche, e per l'integrazione
ed aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale
appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, a norma
dell'art. 1, comma 6 del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240.
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima
urgenza, la presente circolare a tutte le istituzioni scolastiche rappresentando,
altresì, che la stessa viene diffusa anche attraverso la rete Intranet.
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