Circolare ministeriale n. 220 dell' 8 maggio 1998 prot. n. 27471

C.C.N.L. per l'applicazione sperimentale degli artt. 27, comma 4, e 77 del C.C.N.L. Scuola del 4 agosto 1995

1. Premesse
Il contratto collettivo nazionale di lavoro in oggetto è stato sottoscritto dall'ARAN e dalle parti sociali indicate nel verbale di sottoscrizione il 26 febbraio scorso ed esso è vincolante per le parti a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione.
Si ritiene opportuno, per rendere tempestiva ed efficace l'applicazione dell'accordo in tutte le istituzioni scolastiche, nel corso dell'anno scolastico, illustrare il contenuto dell'accordo medesimo.

2. Risorse
Le risorse finanziarie destinate a dare attuazione all'accordo negoziale in argomento - che ammontano complessivamente a circa 200 miliardi - provengono in parte da specifici accantonamenti di risorse contrattuali del comparto e in parte dall'abolizione dei ratei di stipendio previsti dall'art. 67 del C.C.N.L./95.
Le predette risorse verranno quanto prima assegnate:

- ad ogni istituzione scolastica ed educativa in proporzione al numero dei dipendenti in servizio;
- ad ogni Provveditorato agli Studi in funzione del numero di dirigenti scolastici e di responsabili amministrativi in servizio nell'ambito della provincia;
- a questo Ministero, per la gestione dei compensi destinati ai direttori, ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi delle Accademie e dei Conservatori di musica.

3. Finalità dell'accordo:

a) Avvio del processo di autonomia
I fondi in questione saranno utilizzati, secondo l'art. 3 del presente accordo, sulla base di decisioni assunte dalle singole istituzioni scolastiche ed educative con le stesse modalità di gestione del fondo d'istituto previste dall'art. 72 del CCNL/95, per riconoscere prestazioni professionali specificamente connesse all'avvio del processo di autonomia didattica ed organizzativa e le relative attività di progettazione.
Tali risorse entreranno a far parte del fondo d'istituto con vincolo di utilizzo e saranno impiegate per erogare compensi per le predette attività nell'anno scolastico 1997/98 ad un numero di dipendenti compreso tra il 10% e il 20% del totale complessivo di ciascuna categoria di personale nell'ambito di ciascuna istituzione, senza che essi siano alternativi ai compensi per attività aggiuntive retribuite col fondo d'istituto medesimo (artt. 43, commi 2 e 3, e 54 del CCNL/95).
A tal fine, gli organi d'istituto proporranno al dirigente l'impegno del personale secondo linee d'azione finalizzate appunto a diffondere l'autonomia e che possano prevedere lo svolgimento di attività di studio dei provvedimenti di legge, dei decreti legislativi e di regolamenti, già adottati in materia o in via di definizione, di attività di comunicazione intera ed esterna in collegamento anche con gli appositi nuclei operativi istituiti presso i Provveditorati agli Studi, di attività di consultazione interna e di raccolta di indicazioni che possano provenire da tutte le componenti della scuola.
L'azione intrapresa potrà comprendere, come obiettivo qualificante, anche l'attività di progettazione connessa con l'avvio sperimentale dell'autonomia previsto dal D.M. 27 novembre 1997, n. 765, nel caso che il Collegio dei docenti deliberi di aderire alla proposta di sperimentazione predetta.
In merito alla finalità di avvio del processo di autonomia appena descritto, si richiama l'attenzione sull'art. 4 dell'accordo, che assegna ai Provveditori agli Studi e a questo Ministero il compito di erogare il compenso in argomento, sulla base delle risorse ricevute, rispettivamente ai dirigenti scolastici ed ai responsabili amministrativi, nonché ai direttori, direttori amministrativi e responsabili amministrativi delle Accademie e dei Conservatori di musica.
Anche per questo personale saranno avviate a livello periferico e, per le istituzioni di alta cultura, a livello di Amministrazione centrale, attività e forme di organizzazione analoghe a quelle descritte per il restante personale scolastico.
Tutti i destinatari prescelti, nella percentuale prevista dall'art. 3, ultimo comma, con le modalità appena descritte, riceveranno il compenso sulla base della verifica a consuntivo dei risultati raggiunti, effettuata da parte degli organi delle istituzioni scolastiche ed educative con le stesse modalità già adottate per la gestione del fondo d'istituto.

b) Valutazione sperimentale della qualità di prestazioni professionali individuali
Gli interventi descritti, a puro titolo semplificativo, si collocano complessivamente nell'ambito della valutazione della qualità di prestazioni professionali collettive, ma l'accordo del 26 febbraio scorso, riferendosi anche all'attuazione dell'art. 77 del CCNL/95, ha inteso avviare - sia pure in via sperimentale e soltanto in 100 scuole - anche una forma di valutazione della qualità di prestazioni professionali individuali, che si svolgerà sulla base delle indicazioni descritte nel successivo paragrafo.

4. Struttura centrale di coordinamento
A tal fine gli Uffici centrali di questo Ministero, competenti per ordine scolastico, coordinati dalla struttura operante presso questa Amministrazione centrale e diretta dal consigliere dott. Giuseppe Cosentino, individueranno, con la massima sollecitudine e sulla base di criteri da porre ad informazione preventiva ed eventuale successivo confronto con le OO.SS. (ex art. 8 del CCNL/95), 100 istituzioni scolastiche ed educative, rappresentative di tutti gli ordini scolastici, tra quelle che avranno espresso anche nelle vie brevi ai Provveditori agli Studi, che ne daranno immediata informazione alla predetta struttura di coordinamento, la propria disponibilità ad effettuare la messa a punto di un procedimento per effettuare la valutazione della qualità delle prestazioni professionali individuali e per erogare, in applicazione della procedura definita, il premio individuale in questione ad una percentuale di dipendenti compresa tra il 10% e 20% di quelli in servizio.
Tra le scuole che si saranno dichiarate disponibili, la scelta non potrà non cadere ovviamente con precedenza su quelle che abbiano già esperienza nel campo della valutazione, per aver partecipato a progetti specifici diffusi dall'Amministrazione e da Enti di ricerca o per aver adottato propri progetti.
Per la predetta sperimentazione potranno essere utilizzate, sia per l'attività di progettazione del sistema di valutazione sia per l'erogazione del compenso per le prestazioni individuali in argomento, le risorse assegnate a ciascuna delle 100 istituzioni prescelte, ai sensi dell'art. 2 del CCNL 26 febbraio 1998, e le risorse aggiuntive (Lire 5.000.000 a scuola) derivanti da una somma specifica a tale titolo prevista a carico del Fondo Nazionale (art. 71, punto 2, lettera a), del CCNL/95.
Le istituzioni scolastiche ed educative che saranno state scelte per diffondere il modello di valutazione delle prestazioni professionali individuali avranno, peraltro, cura - non appena conclusa la procedura di valutazione ed erogati i compensi - di inviare il progetto di valutazione adottato all'Ufficio centrale del Ministero incaricato di coordinare l'operazione, per il tramite del nucleo operativo istituito presso il Provveditorato agli Studi, che supporterà il lavoro delle istituzioni prescelte e farà conoscere le proprie valutazioni conclusive sull'operazione.

5. Monitoraggio del Servizio di Controllo Interno
Ciò premesso, si ricorda ancora che, in base all'art. 6 dell'accordo, le disposizioni negoziali che si riferiscono all'attività di avvio del processo di autonomia saranno monitorate dal Servizio di Controllo Interno di questo Ministero, come anche previsto per la gestione in generale del fondo d'istituto dall'art. 71, comma 3, del CCNL/95.

6. Istituzione di un Osservatorio a composizione mista
La sperimentazione che si riferisce alla valutazione della qualità delle prestazioni professionali individuali (art. 7 del presente accordo) sarà, infine, monitorata da un apposito Osservatorio a composizione mista (Ministero, ARAN, OO.SS.) in corso d'istituzione.


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