C.C.N.L. per l'applicazione sperimentale degli artt. 27, comma 4, e 77 del C.C.N.L. Scuola del 4 agosto 1995
1. Premesse
Il contratto collettivo nazionale di lavoro in oggetto
è stato sottoscritto dall'ARAN e dalle parti sociali indicate nel
verbale di sottoscrizione il 26 febbraio scorso ed esso è vincolante
per le parti a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione.
Si ritiene opportuno, per rendere tempestiva ed
efficace l'applicazione dell'accordo in tutte le istituzioni scolastiche,
nel corso dell'anno scolastico, illustrare il contenuto dell'accordo medesimo.
2. Risorse
Le risorse finanziarie destinate a dare attuazione
all'accordo negoziale in argomento - che ammontano complessivamente a circa
200 miliardi - provengono in parte da specifici accantonamenti di risorse
contrattuali del comparto e in parte dall'abolizione dei ratei di stipendio
previsti dall'art. 67 del C.C.N.L./95.
Le predette risorse verranno quanto prima assegnate:
- ad ogni istituzione scolastica ed educativa in
proporzione al numero dei dipendenti in servizio;
- ad ogni Provveditorato agli Studi in funzione
del numero di dirigenti scolastici e di responsabili amministrativi in
servizio nell'ambito della provincia;
- a questo Ministero, per la gestione dei compensi
destinati ai direttori, ai direttori amministrativi ed ai responsabili
amministrativi delle Accademie e dei Conservatori di musica.
3. Finalità dell'accordo:
a) Avvio del processo di autonomia
I fondi in questione saranno utilizzati, secondo
l'art. 3 del presente accordo, sulla base di decisioni assunte dalle singole
istituzioni scolastiche ed educative con le stesse modalità di gestione
del fondo d'istituto previste dall'art. 72 del CCNL/95, per riconoscere
prestazioni professionali specificamente connesse all'avvio del processo
di autonomia didattica ed organizzativa e le relative attività di
progettazione.
Tali risorse entreranno a far parte del fondo d'istituto
con vincolo di utilizzo e saranno impiegate per erogare compensi per le
predette attività nell'anno scolastico 1997/98 ad un numero di dipendenti
compreso tra il 10% e il 20% del totale complessivo di ciascuna categoria
di personale nell'ambito di ciascuna istituzione, senza che essi siano
alternativi ai compensi per attività aggiuntive retribuite col fondo
d'istituto medesimo (artt. 43, commi 2 e 3, e 54 del CCNL/95).
A tal fine, gli organi d'istituto proporranno al
dirigente l'impegno del personale secondo linee d'azione finalizzate appunto
a diffondere l'autonomia e che possano prevedere lo svolgimento di attività
di studio dei provvedimenti di legge, dei decreti legislativi e di regolamenti,
già adottati in materia o in via di definizione, di attività
di comunicazione intera ed esterna in collegamento anche con gli appositi
nuclei operativi istituiti presso i Provveditorati agli Studi, di attività
di consultazione interna e di raccolta di indicazioni che possano provenire
da tutte le componenti della scuola.
L'azione intrapresa potrà comprendere, come
obiettivo qualificante, anche l'attività di progettazione connessa
con l'avvio sperimentale dell'autonomia previsto dal D.M. 27 novembre 1997,
n. 765, nel caso che il Collegio dei docenti deliberi di aderire alla proposta
di sperimentazione predetta.
In merito alla finalità di avvio del processo
di autonomia appena descritto, si richiama l'attenzione sull'art. 4 dell'accordo,
che assegna ai Provveditori agli Studi e a questo Ministero il compito
di erogare il compenso in argomento, sulla base delle risorse ricevute,
rispettivamente ai dirigenti scolastici ed ai responsabili amministrativi,
nonché ai direttori, direttori amministrativi e responsabili amministrativi
delle Accademie e dei Conservatori di musica.
Anche per questo personale saranno avviate a livello
periferico e, per le istituzioni di alta cultura, a livello di Amministrazione
centrale, attività e forme di organizzazione analoghe a quelle descritte
per il restante personale scolastico.
Tutti i destinatari prescelti, nella percentuale
prevista dall'art. 3, ultimo comma, con le modalità appena descritte,
riceveranno il compenso sulla base della verifica a consuntivo dei risultati
raggiunti, effettuata da parte degli organi delle istituzioni scolastiche
ed educative con le stesse modalità già adottate per la gestione
del fondo d'istituto.
b) Valutazione sperimentale della qualità
di prestazioni professionali individuali
Gli interventi descritti, a puro titolo semplificativo,
si collocano complessivamente nell'ambito della valutazione della qualità
di prestazioni professionali collettive, ma l'accordo del 26 febbraio scorso,
riferendosi anche all'attuazione dell'art. 77 del CCNL/95, ha inteso avviare
- sia pure in via sperimentale e soltanto in 100 scuole - anche una forma
di valutazione della qualità di prestazioni professionali individuali,
che si svolgerà sulla base delle indicazioni descritte nel successivo
paragrafo.
4. Struttura centrale di coordinamento
A tal fine gli Uffici centrali di questo Ministero,
competenti per ordine scolastico, coordinati dalla struttura operante presso
questa Amministrazione centrale e diretta dal consigliere dott. Giuseppe
Cosentino, individueranno, con la massima sollecitudine e sulla base di
criteri da porre ad informazione preventiva ed eventuale successivo confronto
con le OO.SS. (ex art. 8 del CCNL/95), 100 istituzioni scolastiche ed educative,
rappresentative di tutti gli ordini scolastici, tra quelle che avranno
espresso anche nelle vie brevi ai Provveditori agli Studi, che ne daranno
immediata informazione alla predetta struttura di coordinamento, la propria
disponibilità ad effettuare la messa a punto di un procedimento
per effettuare la valutazione della qualità delle prestazioni professionali
individuali e per erogare, in applicazione della procedura definita, il
premio individuale in questione ad una percentuale di dipendenti compresa
tra il 10% e 20% di quelli in servizio.
Tra le scuole che si saranno dichiarate disponibili,
la scelta non potrà non cadere ovviamente con precedenza su quelle
che abbiano già esperienza nel campo della valutazione, per aver
partecipato a progetti specifici diffusi dall'Amministrazione e da Enti
di ricerca o per aver adottato propri progetti.
Per la predetta sperimentazione potranno essere
utilizzate, sia per l'attività di progettazione del sistema di valutazione
sia per l'erogazione del compenso per le prestazioni individuali in argomento,
le risorse assegnate a ciascuna delle 100 istituzioni prescelte, ai sensi
dell'art. 2 del CCNL 26 febbraio 1998, e le risorse aggiuntive (Lire 5.000.000
a scuola) derivanti da una somma specifica a tale titolo prevista a carico
del Fondo Nazionale (art. 71, punto 2, lettera a), del CCNL/95.
Le istituzioni scolastiche ed educative che saranno
state scelte per diffondere il modello di valutazione delle prestazioni
professionali individuali avranno, peraltro, cura - non appena conclusa
la procedura di valutazione ed erogati i compensi - di inviare il progetto
di valutazione adottato all'Ufficio centrale del Ministero incaricato di
coordinare l'operazione, per il tramite del nucleo operativo istituito
presso il Provveditorato agli Studi, che supporterà il lavoro delle
istituzioni prescelte e farà conoscere le proprie valutazioni conclusive
sull'operazione.
5. Monitoraggio del Servizio di Controllo Interno
Ciò premesso, si ricorda ancora che, in base
all'art. 6 dell'accordo, le disposizioni negoziali che si riferiscono all'attività
di avvio del processo di autonomia saranno monitorate dal Servizio di Controllo
Interno di questo Ministero, come anche previsto per la gestione in generale
del fondo d'istituto dall'art. 71, comma 3, del CCNL/95.
6. Istituzione di un Osservatorio a composizione
mista
La sperimentazione che si riferisce alla valutazione
della qualità delle prestazioni professionali individuali (art.
7 del presente accordo) sarà, infine, monitorata da un apposito
Osservatorio a composizione mista (Ministero, ARAN, OO.SS.) in corso d'istituzione.
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