Provvedimento sulla programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato del personale della scuola per l'anno 2000/2001
Si fa seguito alla nota prot. n. 7664 del 24 maggio
2000 relativa alla programmazione delle assunzioni per il personale dell'Amministrazione
centrale e periferica di questo Ministero.
Si trasmette ora, condividendone pienamente il contenuto,
la relazione illustrativa del Direttore Generale del Personale e degli
Affari Generali e Amministrativi redatta ai sensi dell'art. 20, comma 1
lettera e) della legge 488/1999, ai fini della programmazione delle assunzioni
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il personale della scuola
per l'anno scolastico 2000/2001, corredata dei prospetti relativi agli
organici ed alle disponibilità del personale docente, educativo
ed ATA.
Si trasmette, altresì, a buon conto, lo schema
del provvedimento ministeriale concernente le disposizioni sulla programmazione
delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il predetto
personale scolastico.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE SCOLASTICO PER L'ANNO 2000/2001
La presente relazione viene inoltrata ai sensi dell'articolo
20, comma 1 lettera e) della legge 27 dicembre 1999, n. 488, a corredo
della richiesta di autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato
di personale scolastico con decorrenza 1° settembre 2000.
La legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo
22, comma 1 lettera c) ha esteso la disciplina autorizzatoria riguardante
tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale di
cui al comma 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, alla
generalità delle Amministrazioni dello Stato per cui l'Amministrazione
della Pubblica Istruzione, per il secondo anno, è chiamata a relazionare
sui parametri di riferimento relativi alla determinazione numerica delle
assunzioni a tempo indeterminato indispensabili per l'inizio dell'anno
scolastico 2000/2001.
La precisa individuazione di tali parametri assume,
in ambito scolastico, importanza fondamentale per la definizione delle
necessità prioritarie atte a garantire il funzionamento del servizio
scolastico, contraddistinta da propria peculiarità e dalle specifiche
esigenze per il pieno adempimento dei propri compiti istituzionali, pur
tenendo conto degli obiettivi di riduzione numerica programmata di personale,
sanciti o ribaditi dalle recenti leggi finanziarie per tutte le Amministrazioni
Pubbliche.
Infatti non si possono trascurare i fenomeni di
profonda evoluzione che stanno interessando, ed interesseranno maggiormente
a decorrere proprio dall'inizio dell'anno scolastico 2000/2001, data di
avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'intero settore il
cui funzionamento è prioritariamente condizionato dalla consistenza
numerica della popolazione scolastica, dal livello di formazione richiesta
nonché dalle scelte educative delle famiglie.
L'avvio dell'autonomia scolastica, a partire dal
prossimo 1° settembre, con la contestuale attribuzione di nuove competenze
e di più significative responsabilità gestionali, comporterà,
tra l'altro, l'entrata a regime dell'organico funzionale del personale
sia docente che amministrativo, tecnico e ausiliario.
La nuova organizzazione a livello scolastico dovrà
essere messa in grado di offrire sul territorio maggiori occasioni di ampliamento,
sia dal punto di vista quantitativo che, soprattutto, qualitativo, dell'offerta
formativa, collegata allo sviluppo ed alla realtà territoriale in
cui è collocata l'istituzione stessa.
Tale processo non può che essere assecondato
anche assicurando sul territorio presenze flessibili di personale che possa
operare autonomamente su più attività funzionali all'istruzione.
Né va sottaciuto lo sforzo sempre maggiore
che la scuola è tenuta a sostenere per le richieste di nuovi e specifici
bisogni formativi connessi all'insediamento, nei diversi ambiti territoriali,
ed ormai a livello nazionale, di sempre più vasti nuclei di immigrati
e relative famiglie.
E' da tenere, altresì, presente che, con
la data di avvio dell'autonomia scolastica, va anche a regime, per corrispondere
alle attese della società civile destinataria del servizio scolastico,
l'organico funzionale di istituto, nel quale, come è noto, deve
venire a trovare la sua graduale applicazione l'elevazione dell'obbligo
scolastico.
L'Amministrazione, fra l'altro, in questo momento
è fortemente impegnata a portare a compimento in tempo utile - per
consentire l'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza 1° settembre
2000, dei vincitori di parte cospicua dei concorsi e cattedre e a posti
autorizzati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 aprile 1999; è da far presente, peraltro, che non potranno essere
conclusi prima dell'inizio del prossimo anno scolastico numerosi concorsi,
prevalentemente della scuola secondaria, per la nutrita partecipazione
dei candidati, la numerosità delle classi di concorso e la conseguente,
necessaria articolazione nel tempo delle diverse procedure, la complessità
delle prove concorsuali.
Nel contempo, e a seguito della recente emanazione
del regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, sono state
già dettate (decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000) le
disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti,
previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, dalle quali, per il cinquanta per cento dei posti disponibili (il
restante cinquanta per cento è, come è noto, a disposizione
delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami) si potrà, in
tutte le province, attingere per il conferimento degli incarichi a tempo
indeterminato, trasformando, cosi, per un elevato numero di persone il
rapporto di lavoro, consentendo di assicurare ad esse quella stabilità
lavorativa per tanto tempo inseguita.
Si ritiene, al riguardo, utile ricordare che proprio
la mancanza di graduatorie concorsuali utilizzabili per le varie classi
di concorso indusse l'Amministrazione a chiedere, per il decorso anno scolastico
1999/2000, l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di un
numero di unità (24.500 complessivamente) inferiore a quello comunque
necessario per il funzionamento del servizio scolastico nel predetto anno,
con la conseguenza che l'Amministrazione stessa ha dovuto far fronte alle
vacanze con il conferimento di incarichi a tempo determinato.
Non può non segnalarsi, infine, l'impegno
- anche oneroso ed in termini prevalentemente quantitativi - connesso all'attuazione
dell'articolo 8 della citata legge 124/1998 che ha posto a carico dello
Stato tutto il personale amministrativo tecnico ed ausiliario degli istituti
e scuole statali di ogni ordine e grado, con conseguente abrogazione delle
disposizioni che prevedevano la fornitura di tale personale da parte di
comuni e province in alcuni tipi di scuole.
Ciò ha comportato la necessità di
una rivisitazione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli
organici del personale A.T.A. relativi a tutti gli ordini di scuola, dalla
quale è emerso un fabbisogno previsionale per l'anno scolastico
2000/2001 di 262.606 posti, con un aumento di 114.812 rispetto alla previsione
di 147.794 posti in organico relativi alle sole scuole già di competenze
statale.
Pertanto, per corrispondere alle esigenze funzionali
delle scuole, a fronte di 131.532 unità di personale A.T.A. statale
al 1° gennaio 2000 e delle circa 70.000 unità dì personale
trasferito degli enti locali, si viene a determinare una disponibilità
teorica complessiva di oltre 60mila posti.
Invero, oltre al personale trasferito dagli enti
locali di cui sopra, l'Amministrazione ha assunto a proprio carico, in
questa fase transitoria, anche un significativo numero di soggetti utilizzati
per lavori socialmente utili (circa 19.000 unità) su progetti a
suo tempo organizzati dagli enti locali stessi, ha, inoltre, rilevato un
considerevole numero di contratti di appalto di servizi (con circa 15.000
addetti impegnati) stipulati dagli Enti locali medesimi in luogo di assunzione
di personale.
Nell'anno scolastico 2000/2001 vengono a trovare,
come sopra evidenziato, la propria concreta attuazione amministrativa,
ed in un contesto unitario, tutta una serie di disposizioni legislative
che, nel quadro complessivo dell'autonomia scolastica e del connesso scenario
innovativo che pone il sistema scolastico si centro del sistema Paese,
definiscono in modo organico ed in maggiore aderenza ai bisogni sociali
il fabbisogno di personale addetto, nelle diverse categorie occorrenti.
Alla luce delle su esposte considerazioni, si confida
nel raccoglimento della richiesta di autorizzazione alle 67.345 assunzioni
a tempo indeterminato, con decorrenza dal prossimo 1° settembre 2000,
così come meglio dettagliato nelle allegate tabelle riferite sia
al personale docente che al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
con particolare riferimento alla colonna "p" dello schema di "Riepilogo
dell'organico e del personale per gli aa.ss. 1999/2000 e 2000/2001" che
riporta il numero delle autorizzazioni richieste (distinte tra personale
docente scuola materna, elementare, secondaria di I e di II grado e personale
ATA), calcolate in base alle percentuali applicate per ogni categoria di
personale.
SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE
DISPOSIZIONI SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER IL PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. ANNO SCOLASTICO 2000/2001
Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione
approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", come
modificato dalI'art. 22 della legge 23/12/1998 n. 448, recante "Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e dall'art.
20 della legge 23/12/1999, n. 488 recante "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2000)";
Visto l'art. 22, comma 3/bis, della legge 23 dicembre
1998 n. 448 che estende la disciplina autorizzatoria di cui al citato art.
39, comma 3 della legge 449/1997 alla generalità delle Amministrazioni
dello Stato;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del Comparto Scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999;
Visto il decreto interministeriale del 24 luglio
1998, n. 330, concernente la "Determinazione della consistenza numerica
del personale del comparto scuola alla data del 31 dicembre 1999";
Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1998,
n. 331, recante "Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete
scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici
del personale della scuola;
Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 2000
cori il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle
modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti,
previste dagli articoli 1, 2, 6, e 11, comma 9. della legge 3 maggio 1999,
n. 124;
Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 2000,
n. 146, concernente termini e modalità per la presentazione delle
domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui al
regolamento adottato con il sopra citato decreto ministeriale del 27 marzo
2000;
Visto il decreto ministeriale del ... 2000, n. ...,
con cui sono ridefiniti i criteri per la rideterminazione degli organici
e della consistenza delle dotazioni organiche del personale docente per
l'anno scolastico 2000/2001;
Visto il decreto ministeriale del ... 2000, n. ....,
con cui sono definiti i criteri e i parametri di determinazione degli organici
di istituto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche ed educative per l'anno scolastico 2000/2001, anche con riferimento,
in particolare, all'attuazione dell'art. 8 dello legge 124/1999 che, nell'abrogare
le disposizioni che ponevano a carico degli Enti locali il personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario per alcune tipologie di istituzioni scolastiche,
ha trasferito allo Stato tutto il personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario degli istituti e scuole di ogni ordine e grado;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del .... che, su proposta del Ministro del Tesoro,
Bilancio e Programmazione economica e del Ministro per la Funzione Pubblica
autorizza le assunzioni a tempo indeterminato del personale della scuola,
per l'anno scolastico 2000/2001, nel numero complessivo di ... unità;
Articolo 1
1 Il contingente provinciale di cattedre e posti
su cui possono essere disposte le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
ed ausiliario per l'anno scolastico 2000/2001 è determinato nella
misura indicata nell'allegata tabella.
Articolo 2
2.1 La distribuzione tra gradi di scuola e ruoli,
per il personale docente ed educativo, è definita con riferimento
alle disponibilità di posti, rapportate al numero di assunzioni
autorizzate per il corrente anno. I Provveditori agli studi, ferma restando
la consistenza complessiva del numero di posti assegnato, potranno, ove
se ne ravvisi la necessità, operare compensazioni tra i diversi
ruoli, gradi e classi di concorso.
2.2 Nell'ambito di tale consistenza complessiva,
le assunzioni avranno luogo, prioritariamente, per i docenti destinatari
dell'art. 12 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (vincitori dei concorsi
per esami e titoli, le cui graduatorie, approvate in data successiva al
31 agosto 1992, hanno conservato validità ai fini del recupero delle
cattedre e posti accantonati al 1° settembre 1992, fino alla concorrenza
del numero dei posti accantonati), che saranno assunti, anche in soprannumero,
sulla propria classe di concorso.
2.3 Dopo il conferimento delle nomine in ruolo al
personale di cui al precedente comma, le assunzioni avverranno sui posti
che risultano disponibili per l'intero anno scolastico, ultimate tutte
le operazioni di utilizzazione previste dal relativo Contratto Collettivo
Decentrato Nazionale nell'ordine da esso stabilito.
2.4 Il numero dei posti su cui possono essere disposte
le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le
graduatorie dei concorsi per esami e titoli - espletati a seguito dell'autorizzazione
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile
1999 e conclusi entro la data del 31 agosto 2000, ovvero, per i concorsi
non ancora conclusi alla predetta data, tra quelle graduatorie la cui vigenza
è stata prorogata dalla legge 124/1999 fino all'entrata in vigore
della graduatoria del successivo, corrispondente concorso - e le graduatorie
permanenti, nelle quali la medesima legge ha trasformato le graduatorie
dei concorsi per soli titoli, definite dal regolamento adottato con decreto
ministeriale del 27 aprile 2000, n. 123. Qualora la graduatoria di un concorso
per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi
vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria
permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura
concorsuale successiva.
2.5 Nel numero dei posti da destinare alle graduatorie
permanenti, le assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti di
educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi
degli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, e successivamente
per quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui all'art. 8/bis della
legge 6 ottobre 1988, n. 426.
2.6 Al personale assunto a tempo indeterminato viene
assegnata una sede provvisoria. Il predetto personale non può chiedere
trasferimento in altra provincia prima di tre anni scolastici.
Articolo 3
3.1 Il contingente provinciale di posti su cui possono
essere disposte le assunzioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
è contenuto nella consistenza numerica complessiva provinciale,
nella misura indicata nell'allegata tabella, salvo l'accantonamento di
posti destinati a concorsi riservati al personale dell'area professionale
inferiore già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3.2 Nel limite del numero attribuito al suddetto
personale, le assunzioni verranno effettuate solo sui posti che risultino
disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione
previste dal relativo Contratto Collettivo Decentrato Nazionale.
3.3 Per quanto riguarda il profilo professionale
di "responsabile amministrativo" le assunzioni verranno ripartite al 50%
tra la graduatoria del concorso per titoli ed esami, vigente a norma delle
disposizioni sopra richiamate, e la graduatoria permanente, predisposta
ai sensi dell'art. 10 del regolamento adottato con decreto ministeriale
27 aprile 2000, n. 123, e dell'art. 7 del decreto ministeriale 18 maggio
2000, n. 146.
3.4 Per gli altri profili professionali le assunzioni
saranno effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti
nelle quali sono confluite, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 maggio 1999,
n. 124, le precedenti graduatorie del concorso per soli titoli.
3.5 Al personale assunto con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2000 va assegnata
una sede provvisoria. Le condizioni per la mobilità a domanda negli
anni scolastici successivi saranno definite in sede di contrattazione collettiva
nazionale decentrata.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Home Page |
---|