Corsi per il conseguimento dell'idoneità o abilitazione - O.M. 153/99 - Esami finali
Considerato che su tutto il territorio nazionale sono ormai avviate o in corso di definizione le attività relative ai corsi per il conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione ai sensi della legge 124/1999 e dell'O.M. 153/1999 si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni di massima relative alle operazioni conclusive ed agli esami finali.
1. Sessioni di esami - Periodo di svolgimento
Nel richiamare le disposizioni dettate con le precedenti
CC.MM. si ritiene opportuno, anche per garantire una necessaria omogeneità
di comportamento ed un migliore coordinamento con le parallele procedure
concorsuali, che le sessioni di esame vengano fissate in ciascuna provincia
al più tardi tra il 20 febbraio e il 10 marzo. Tale
indicazione, in linea con la tempistica già indicata nella C.M.
n. 250 del 21 ottobre 1999, si giustifica anche con la circostanza che,
in tale periodo, non sono state appositamente programmate prove scritte
del concorso a cattedre.
Naturalmente le SS.LL. valuteranno in base all'eventuale
anticipata conclusione dei corsi rispetto al periodo indicato, di far svolgere
gli esami con tempistica diversa.
Per quanto concerne eventuali richieste di rinvio
della prova scritta per gravi e documentati motivi di salute si rimette
alla valutazione discrezionale delle singole commissioni la possibilità
di prevedere un'unica data per la prova suppletiva il cui svolgimento dovrà
comunque avvenire non oltre 10 giorni dalla data prevista per la sessione
normale.
Stessi criteri potranno essere utilizzati in caso
di richieste di rinvio della prova orale che potrà essere differita
entro gli stessi termini.
2. Ammissione agli esami finali - Tassa di abilitazione
Le SS.LL. avranno cura di verificare l'ammissibilità
dei candidati agli esami in termini di requisiti di ammissione ai corsi
previsti dall'art. 2 dell'O.M. e, su segnalazione del coordinatore, per
quanto concerne i limiti di assenze consentiti ai sensi dell'art. 9, 1°
comma, procedendo nel caso alle eventuali esclusioni o sciogliendo definitivamente
le riserve sulla ammissibilità stessa dei candidati.
Per quanto concerne il pagamento della tassa di
ammissione agli esami di cui all'art. 10 dell'O.M., si precisa che non
sono tenuti al versamento coloro che, beninteso, per la stessa classe di
abilitazione o ambito disciplinare abbiano già adempiuto al versamento
in occasione della partecipazione al concorso a cattedre. In tal caso andrà
esibita copia dell'avvenuto versamento.
Diversamente, al momento di sostenere gli esami
i candidati dovranno esibire la ricevuta del versamento effettuato.
3. Composizione Commissioni
Si rimanda alle disposizioni specifiche previste
nell'art.8, comma 3, dell'O.M. 153/1999.
Ogni candidato dovrà essere esaminato dai
docenti o esperti che hanno insegnato sia nel modulo di base che specifico,
ivi compresi gli eventuali docenti di sostegno o di lingua straniera per
le scuole elementari.
4. Svolgimento delle prove
Per quanto attiene lo svolgimento della prova scritta
si deve fare riferimento alla normativa di carattere generale contenuta
nel D.P.R. n. 487/1994. Si ritiene che, sia per i partecipanti alla prova
scritta, che per i componenti la Commissione esaminatrice, debba essere
concesso, rispettivamente, il permesso retribuito previsto dall'art. 21,
comma 1, del C.C.N.L. e l'esonero dal servizio per il giorno fissato per
la prova.
Si ritiene, inoltre, in assenza di specifiche previsioni
normative o regolamentari, che la prova scritta possa avere una durata,
da decidere da parte delle singole commissioni, non inferiore alle 5 (cinque)
ore. Si richiamano a tal proposito le disposizioni contenute nell'art.
9 dell'O.M. con l'avvertenza che il giudizio delle Commissioni dovrà
essere formulato, obbligatoriamente, in termini di motivato giudizio di
ammissione o non ammissione.
Per gli ammessi alla prova orale il giudizio finale
scaturisce dalla valutazione complessiva della prova scritta e della prova
orale. Il punteggio attribuito dovrà quindi riferirsi ad una valutazione
complessiva e bilanciata delle due prove.
Al termine di ciascuna giornata destinata alle prove
orali la commissione provvede alla pubblicazione, nei locali dove si è
svolta la prova, dell'elenco dei candidati che hanno sostenuto le prove
con l'indicazione accanto a ciascun nominativo, del punteggio complessivo
ottenuto nelle due prove. Successivamente al termine della intera sessione
di esami la Commissione procederà all'attribuzione del punteggio
aggiuntivo (v. punto 6) ai candidati, procedendo alla pubblicazione degli
elenchi secondo le disposizioni contenute dall'art. 10 dell'O.M.
5. Prova integrativa per la lingua straniera nella
scuola elementare
Nel punteggio finale complessivo per il conseguimento
dell'idoneità si dovrà aggiungere il punteggio specifico
(i cui criteri di attribuzione dovranno essere preventivamente stabiliti
dalla Commissione) attribuito con il giudizio di idoneità specifica
per l'insegnamento della lingua straniera.
Al candidato che già raggiunge il massimo
della votazione nel corso delle prove, ovviamente nessun punteggio aggiuntivo
potrà essere attribuito.
6. Valutazione del punteggio aggiuntivo
A parziale rettifica di quanto precisato nella C.M.
215 dell'8/9/1999 il punteggio aggiuntivo, anche per i corsi svolti per
gli ambiti disciplinari, dovrà essere distintamente attribuito in
relazione al servizio prestato nelle classi di concorso. Pertanto per gli
ambiti dall'1 al 6, alla votazione complessiva ottenuta nelle prove sostenute
per le classi di concorso costituenti l'ambito (che sarà identica
per entrambe) si aggiungerà in ciascuna delle classi l'eventuale
ulteriore punteggio in base alla corrispondenza del servizio. In questi
casi, pertanto, il candidato conseguirà due abilitazioni con differenti
punteggi in conseguenza della diversa valutazione del servizio.
Nei corsi per le classi singole, anche in quelle
relative ad abilitazioni che prevedono corrispondenze automatiche con altre
(ad es. classe 52/A) il voto finale dell'unica abilitazione sarà
comunque quello corrispondente alla somma del punteggio complessivo delle
prove e del servizio aggiuntivo eventualmente prestato nella classe.
Resta inteso che il punteggio aggiuntivo potrà
essere riferito anche a servizi prestati in periodi antecedenti al limite
iniziale, previsto dalla legge 124/1999 per il requisito di servizio, mentre
il termine finale resta fissato alla data del 25/5/1999.
A tal fine al candidato ammesso alla prova orale
sarà assegnato un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali
titoli di servizio non documentati in sede di presentazione della domanda
di partecipazione ai corsi.
7. Prove scritte di lingua straniera
Si ritiene necessario, in analogia con quanto previsto
con le parallele procedure concorsuali che la prova di esame scritta per
le classi di concorso di lingua straniera avvenga nella lingua per cui
ci si abilita, almeno per la parte riguardante le tematiche attinenti gli
argomenti specifici della didattica.
8. Certificato di abilitazione
Si fa riserva di dettare, entro breve termine, ulteriori
disposizioni sui modelli da adottare per certificare le abilitazioni conseguite.
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